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Formazione per le cariche

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(1)

Formazione per le cariche

e il personale amministrativo degli OPI

ROMA, 15-16 NOVEMBRE 2019

(2)

Articolo 2229 Codice civile

Esercizio delle professioni intellettuali

La legge determina le professioni intellettuali per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi o elenchi.

L'accertamento dei requisiti per l'iscrizione negli albi o negli elenchi, la tenuta dei medesimi e il potere disciplinare sugli iscritti sono demandati alle associazioni professionali, sotto la vigilanza dello Stato, salvo che la legge disponga diversamente.

(3)

DPR 7/8/2012 n. 137

Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali

Art. 3

Albo unico nazionale

1. Gli albi territoriali relativi alle singole professioni regolamentate, tenuti dai rispettivi consigli dell'ordine o del collegio territoriale, sono pubblici e recano l'anagrafe di tutti gli iscritti, con l'annotazione dei provvedimenti disciplinari adottati nei loro confronti.

2. L'insieme degli albi territoriali di ogni professione forma l'albo unico nazionale degli iscritti, tenuto dal consiglio nazionale competente. I consigli territoriali forniscono senza indugio per via telematica ai consigli nazionali tutte le informazioni rilevanti ai fini dell'aggiornamento dell'albo unico nazionale.

(4)

DLCPS 233/46 modificato dalla Legge 11/01/2018 n. 3

Art. 1, comma 3, lett. d)

Ordini delle Professioni sanitarie

(5)

DLCPS 233/46 modificato dalla Legge 11/01/2018 n. 3

Art. 3, lett. a)

Compiti del Consiglio Direttivo

a) iscrivere i professionisti all'Ordine nel rispettivo albo, compilare e tenere gli albi dell'Ordine e pubblicarli all'inizio di ogni anno;

(6)

DLCPS 233/46 modificato dalla Legge 11/01/2018 n. 3

Art. 5 (Albi professionali)

1. Ciascun Ordine ha uno o più albi permanenti, in cui sono iscritti i professionisti della rispettiva professione, ed elenchi per categorie di professionisti laddove previsti da specifiche norme.

(7)

DLCPS 233/46 modificato dalla Legge 11/01/2018 n. 3

Art. 5 (Albi professionali)

3. Per l'iscrizione all'albo è necessario:

a) avere il pieno godimento dei diritti civili;

b) essere in possesso del prescritto titolo ed essere abilitati all'esercizio professionale in Italia;

c) avere la residenza o il domicilio o esercitare la professione nella circoscrizione dell'Ordine.

(8)

DLCPS 233/46 modificato dalla Legge 11/01/2018 n. 3

Art. 5 (Albi professionali)

(9)

DLCPS 233/46 modificato dalla Legge 11/01/2018 n.3

Art. 5 (Albi professionali)

5. Gli iscritti che si stabiliscono in un Paese estero possono a domanda conservare l'iscrizione all'Ordine professionale italiano di appartenenza.

(Circolare n. 70/2018 – AIRE)

(10)

Ai sensi della legge 470/1988 l’iscrizione all’AIRE è obbligatoria per: i cittadini che trasferiscono la propria residenza all’estero per periodi superiori a 12 mesi;

quelli che già vi risiedono, sia perché nati all’estero che per successivo acquisto della cittadinanza italiana a qualsiasi titolo.

Non devono invece iscriversi all’A.I.R.E.:

le persone che si recano all’estero per un periodo di tempo inferiore ad un anno;

i lavoratori stagionali;

i dipendenti di ruolo dello Stato in servizio all’estero, che siano notificati ai sensi delle Convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e sulle relazioni consolari rispettivamente del 1961 e del 1963;

(11)

Legge 11/01/2018 n. 3

Art. 4, comma 2, n. 7

Fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti e degli statuti di cui rispettivamente ai commi 5 e 6 si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221, nonché i regolamenti di organizzazione delle Federazioni nazionali.

(12)

DPR 221/50

Art. 1

(13)

DPR 221/50

Art. 2

Entro il mese di febbraio di ogni anno, ciascun Ordine o Collegio provvede, a proprie spese, alla stampa ed alla pubblicazione del rispettivo Albo e ne invia copia al prefetto, per l'affissione nella sede della Prefettura.

(Circolare n.12 del 2008)

(14)

DPR 221/50

Un esemplare dell'Albo è rimesso, entro lo stesso mese, al Ministero della salute, ai Ministeri di grazia e giustizia, della pubblica istruzione e del lavoro e della previdenza sociale, agli Uffici giudiziari della provincia, nonché alla Federazione da cui dipende l'Ordine o Collegio e all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza della categoria.

(15)

DPR 221/50

Art. 3

L'Albo è formato secondo l'ordine alfabetico. Per ogni iscritto sono indicati: il cognome, il nome, la paternità; il luogo e la data di nascita; la cittadinanza, ove si tratti di sanitario straniero; il domicilio; la data di iscrizione nell'Albo; il titolo in base al quale ha avuto luogo l'iscrizione con indicazione dell'autorità, del luogo e della data del suo rilascio. Oltre il numero progressivo è indicato per ogni iscritto il numero d'ordine corrispondente all'anzianità di iscrizione nell'Albo della provincia.

.

(16)

DPR 221/50

L'anzianità di ciascun professionista è stabilita dalla data della deliberazione di iscrizione nell'Albo. Nel caso di parità di tale data si tiene conto di quella di abilitazione all'esercizio professionale e, sussidiariamente dell'età.

(omissis)

(17)

Iscrizione art. 4 DPR 221/50:

• Domanda (Bollo) e contestuale autocertificazione • Consiglio Direttivo: valutazione e deliberazione • Controllo delle dichiarazioni autocertificate

• Comunicazione all’iscritto, al Procuratore della Repubblica e al Ministero della salute (Prefetto)

(18)

Art. 4 DPR 221/50

La domanda di iscrizione è diretta all'Ordine o Collegio nella cui circoscrizione il richiedente ha la sua residenza e deve essere corredata dei seguenti documenti:

a. certificato di nascita;

b. certificato di cittadinanza italiana;

c. attestato comprovante il pieno godimento dei diritti civili; d. certificato generale del casellario giudiziale;

e. certificato di buona condotta; (abolito nel 1993)

f. titolo di abilitazione all'esercizio professionale a norma delle disposizioni in vigore;

(19)

Art. 4 DPR 221/50

I documenti indicati dalle lettere b), c), d), e), g), devono essere di data non anteriore di tre mesi a quella di presentazione.

Il medico provvisto dei titoli indicati nel terzo comma dell'art. 3, deve presentare la relativa documentazione.

In luogo degli originali titoli di abilitazione all'esercizio professionale, di docenza o di specializzazione può essere prodotta copia autentica.

Per la domanda ed i documenti si osservano le norme vigenti in materia

di bollo e di legalizzazione.

(20)

Art. 6 DPR 221/50

(21)

D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa

Articolo 46

1. Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati, qualità personali e fatti:

a) data e il luogo di nascita; b) residenza;

c) cittadinanza;

d) godimento dei diritti civili e politici;

i) iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni; l) appartenenza a ordini professionali;

m) titolo di studio, esami sostenuti;

n) qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;

(22)

D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa

q) possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria;

s) qualità di pensionato e categoria di pensione; …

aa) di non aver riportato condanne penali e di non essere

destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;

(23)

D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa

Articolo 71 Modalità dei controlli

1. Le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articolo 46 e 47.

2. I controlli riguardanti dichiarazioni sostitutive di certificazione sono effettuati dall'amministrazione procedente con le modalità di cui all‘articolo 43 consultando direttamente gli archivi dell'amministrazione certificante ovvero richiedendo alla medesima, anche attraverso strumenti informatici o telematici, conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei registri da questa custoditi.

(24)

D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa

3. Qualora le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 presentino delle irregolarità o delle omissioni rilevabili d'ufficio, non costituenti

falsità, il funzionario competente a ricevere la documentazione dà

notizia all'interessato di tale irregolarità. Questi è tenuto alla regolarizzazione o al completamento della dichiarazione; in mancanza il procedimento non ha seguito.

(25)

D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa

Articolo 75 - Decadenza dai benefici

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76, qualora dal controllo di cui all’articolo 71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

(26)

D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa

Articolo 76 - Norme penali

1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

2. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.

3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell‘articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.

(27)

Domanda di iscrizione all’albo

L’autocertificazione non è soggetta all’imposta di bollo (art. 37 DPR 445/2000)

La domanda di iscrizione è soggetta all’imposta di bollo (DPR 642/72 – art. 3 della tariffa – allegato A)

Circolare n. 8/2014 – controllo autocertificazioni (Comuni)

(28)

Art. 8 DPR 221/50

Sulla domanda d'iscrizione il Consiglio delibera nel termine di tre mesi. Accertata la sussistenza delle condizioni richieste, il Consiglio dispone l'iscrizione nell'Albo.

La deliberazione deve essere in ogni caso motivata.

(29)

Art. 8 DPR 221/50

La iscrizione nell'Albo è eseguita dopo che l'interessato ha dato prova dell'effettuato pagamento della tassa sulle concessioni governative.

Della eseguita iscrizione o del rigetto della domanda è data comunicazione, nel termine di giorni quindici, all'interessato, al prefetto e al procuratore della Repubblica.

(Circolare n. 12 del 2008)

(30)

Art. 9 DPR 221/50

Avverso la deliberazione di rigetto della domanda di iscrizione nell'Albo l'interessato può ricorrere alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, la quale decide in merito alla iscrizione.

(31)

Cittadini stranieri comunitari

Autocertificazione - art. 3 DPR 445/200

Le disposizioni del presente testo unico si applicano ai cittadini italiani e dell'Unione europea, alle persone giuridiche, alle società di persone, alle pubbliche amministrazioni e agli enti, alle associazioni e ai comitati aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea

(32)

Cittadini stranieri non comunitari

Autocertificazione - art. 3 DPR 445/200

I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani.

(33)

Certificati

Decertificazione: Circolare n. 27 del 2011 Richiesta certificati: norme sul bollo

Nota prot. P-7123/III.01 del 23/7/2018 Circolare n. 50 del 2019

(34)

Cancellazione art. 6 DLCPS 233/46 e s.m. e 11 DPR 221/50:

• Domanda (Bollo)

• Consiglio Direttivo: valutazione e deliberazione

• Controllo delle eventuali dichiarazioni autocertificate presso il Collegio di provenienza

(35)

Art. 6 DLCPS 233/46 modificato dalla L. 3/18

Cancellazione dall'albo professionale

1. La cancellazione dall'albo è pronunziata dal Consiglio direttivo, d'ufficio o su richiesta del Ministro della salute o del procuratore della Repubblica, nei casi:

a) di perdita del godimento dei diritti civili;

b) di accertata carenza dei requisiti professionali di cui all'articolo 5, comma 3, lettera b); (possesso del titolo)

c) di rinunzia all'iscrizione;

d) di morosità nel pagamento dei contributi previsti dal presente decreto; e) di trasferimento all'estero, salvo quanto previsto dall'articolo 5, comma 5.

2. La cancellazione, tranne nei casi di cui al comma 1, lettera c), non può essere pronunziata se non dopo aver sentito l'interessato, ovvero dopo mancata risposta del medesimo a tre convocazioni per tre mesi consecutivi. La cancellazione ha efficacia in tutto il territorio nazionale.

(36)

Art. 11 DPR 221/50

Non si può pronunciare la cancellazione quando sia in corso procedimento penale o disciplinare.

Il sanitario cancellato dall'Albo è, a sua richiesta, reiscritto quando siano cessate le cause che hanno determinato la cancellazione.

(37)

Domanda di cancellazione: in bollo indicando la motivazione

Morosità: Circolari: n. 15 del 2009; n. 12 del 2006; n. 43 del 2019)

(38)

Trasferimento (circolare FNC 5/2012) art. 10 DPR 221/50:

• Domanda (Bollo) e contestuale autocertificazione • Consiglio Direttivo: valutazione e deliberazione

• Controllo delle dichiarazioni autocertificate presso il Collegio di provenienza

(39)

Art. 10 DPR 221/50

È in facoltà dell'iscritto in un Albo provinciale di chiedere il

trasferimento dell'iscrizione nell'Albo della provincia ove ha trasferito o

intenda trasferire la propria residenza.

Non è ammesso il trasferimento dell'iscrizione per il sanitario che si trovi sottoposto a procedimento penale o a procedimento per l'applicazione di una misura di sicurezza o a procedimento disciplinare o che sia sospeso dall'esercizio della professione.

La domanda dev'essere presentata all'Ordine o Collegio della circoscrizione nella quale il sanitario si trasferisce. A corredo di essa dev'essere prodotto soltanto un certificato rilasciato dal presidente dell'Ordine o Collegio, nel cui Albo l'interessato si trova iscritto, ed attestante:

(40)

Art. 10 DPR 221/50

a) la non sussistenza, su conforme deliberazione del Consiglio, di alcuna delle cause preclusive indicate dal comma precedente;

b) la regolarità della iscrizione con la indicazione della data e del titolo di essa;

c) gli eseguiti pagamenti dei contributi ai sensi degli artt. 4, 14 e 21 del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 233 .

Il Consiglio delibera sulla base del predetto certificato.

Si applicano per il resto le disposizioni dei precedenti articoli.

L'iscrizione conseguita nel nuovo Albo è comunicata all'Ordine o Collegio di provenienza, che provvede alla conseguente cancellazione e trasmette all'altro Ordine o Collegio la documentazione dell'interessato.

(41)

Legalizzazione fotografia Art. 1 DPR 445/2000

c) DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO ogni documento munito di fotografia del titolare e rilasciato, su supporto cartaceo, magnetico o informatico, da una pubblica amministrazione italiana o di altri Stati, che consenta l'identificazione personale del titolare;

m) LEGALIZZAZIONE DI FOTOGRAFIA l'attestazione, da parte di una pubblica amministrazione competente, che un'immagine fotografica corrisponde alla persona dell'interessato;

(42)

Legalizzazione fotografia Art. 34 DPR 445/2000

1. Le amministrazioni competenti per il rilascio di documenti personali sono tenute a legalizzare le prescritte fotografie presentate personalmente dall'interessato. Su richiesta di quest'ultimo le fotografie possono essere, altresì, legalizzate dal dipendente incaricato dal Sindaco.

(43)

In caso di smarrimento la FNC ritiene opportuno presentare apposita denuncia di smarrimento o furto agli uffici della Polizia di Stato e comunicarlo formalmente al Collegio.

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