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Direzione Centrale Entrate Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici Roma, 23-10-2015 Messaggio n. 6533

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Direzione Centrale Entrate

Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici Roma, 23-10-2015

Messaggio n. 6533 Allegati n.1

OGGETTO: Datori di lavoro agricolo – esonero triennale ex art. 1, co. 119, Legge 23 dicembre 2014, n.190 e riduzioni contributive per zone montane e svantaggiate di cui all’art. 9 L. 67/1988.

Con circolare n. 17 del 29 gennaio 2015 sono state fornite le istruzioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi all’esonero contributivo introdotto dall’art. 1, comma 119, della Legge 23 dicembre 2014, n.190,

Tenuto conto che l’art. 118 della citata legge 190/2014 stabilisce che “L’esonero […] non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente”, è stato richiesto apposito parere al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sulla cumulabilità dell’esonero triennale con le riduzioni contributive per zone montane e svantaggiate di cui all’art. 9 della L. 67/1988.

Si rende noto che con l’allegato parere prot. n. 12672.06-08-2015 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha chiarito che “nel rispetto del principio di specialità si ritiene applicabile ai datori di lavoro agricolo operanti nei territori montani e nelle zone agricole svantaggiate che effettuino assunzioni nell’anno 2015 il solo regime ordinario di favore previsto dall’art 9 della legge 67/1988 ivi compresa la riduzione dei premi INAIL”.

L’Istituto, pertanto, in linea con il citato parere ministeriale, procederà ad applicare i conseguenti criteri di tariffazione e a ricalcolare i contributi relativi al primo trimestre 2015, affinché per i lavoratori ammessi al beneficio:

(2)

119, L. 190/2014,

- mentre per le giornate lavorate in zone montane o svantaggiate, si applichino le riduzioni contributive di cui all’art. 9 L. 67/1988.

(3)

Sono presenti i seguenti allegati:

Allegato N.1

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