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SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE DEI FOSSATI E CORSI D ACQUA NEL TERRITORIO COMUNALE DI CESENA PER L ANNO 2018

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CAPITOLATO D’ONERI

19 marzo 2018

SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE DEI FOSSATI E CORSI D’ACQUA NEL TERRITORIO COMUNALE DI

CESENA PER L’ANNO 2018

COMUNE DI CESENA

SETTORE TUTELA DELL’AMBIENTE E DEL TERRITORIO Tel. 0547/356417 SERVIZIO IGIENE E SANITA’, BENESSERE ANIMALE, EDUCAZIONE AMBIENTALE,

INQUINAMENTO ACUSTICO Fax 0547/356396

Piazza del Popolo, 10 - 47521 Cesena (FC) e-mail: moretti_ma@comune.cesena.fc.it

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I N D I C E

PARTE I – prestazioni oggetto dell’appalto

ART. 1 OGGETTO DELL’APPALTO 4

ART. 2 ENTITA’ DELL’APPALTO 4

ART. 3 TIPOLOGIE D’INTERVENTO 4

ART. 3.1 DISINFESTAZIONE 5

ART. 3.1.1 LOTTA ALLE LARVE DI ZANZARA NEI FOSSATI E CORSI D’ACQUA 5

ART. 3.1.2 LOTTA AGLI ADULTI DI ZANZARA 6

ART. 4 OPERATORI, MEZZI E PRODOTTI DA UTILIZZARE 8

ART. 5 TEMPISTICA DEGLI INTERVENTI 8

ART. 6 METODOLOGIA DEGLI INTERVENTI E OBBLIGHI 9

ART. 7 AUTORIZZAZIONI 11

ART. 8 COMPITI DEL RESPONSABILE TECNICO 11

ART. 9 DIRETTORE PER L’ESECUZIONE 12

ART. 10 PERSONALE 12

ART. 11 SALVAGUARDIA E VARIAZIONI DEL SERVIZIO 12

ART. 12 COMPETENZE DELL’AUSL 13

ART. 13 CONTROLLI 13

ART. 14 ALLEGATI AL CAPITOLATO D’ONERI 13

PARTE II – clausole contrattuali

ART. 15 CONDIZIONI E MODALITA’ DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO 14

ART. 16 DURATA DEL CONTRATTO 14

ART. 17 EMISSIONE DI ORDINE IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO 14

ART. 18 INVARIABILITA’ DEI CORRISPETTIVI 14

ART. 19 CAUZIONI DI GARANZIE 14

ART. 20 RIDUZIONE DELLE GARANZIE 14

ART. 21 VARIAZIONE DELL’ENTITA’ DEL SERVIZIO 14

ART. 22 DETERMINAZIONE NUOVI PREZZI 14

ART. 23 SUBAPPALTO E AVVALIMENTO 15

ART. 24 CESSIONE DEI CONTRATTI 15

ART. 25 RESPONSABILITA’ 15

ART. 26 FALLIMENTO DELL’APPALTATORE 15

ART. 27 CORRISPETTIVO 15

ART. 28 PAGAMENTI 15

ART. 29 RITENUTE E SVINCOLO 16

ART. 30 PENALITA’ 16

ART. 31 ASSICURAZIONE, INFORTUNI E DANNI 18

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ART. 32 RIFUSIONE, DANNI E SPESE 18

ART. 33 ESECUZIONE IN DANNO 18

ART. 34 RISOLUZIONE 19

ART. 35 TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI 19

ART. 36 RECESSO 20

ART. 37 RINVIO A NORME DI DIRITTO VIGENTI 20

ART. 38 FORO COMPETENTE 20

ART. 39 SPESE, IMPOSTE E TASSE 20

ART. 40 RISERVATEZZA 20

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Parte I

PRESTAZIONI OGGETTO DELL’APPALTO

Art. 1 – OGGETTO DELL’APPALTO

Il presente Capitolato d’oneri fa riferimento al servizio di disinfestazione contro la zanzara comune (culex pipiens) nei fossati e corsi d’acqua del territorio comunale di Cesena.

Art. 2 – ENTITA’ DELL’APPALTO

L’appaltatore s’impegna ad effettuare i servizi suddetti, nell’ambito del territorio comunale di Cesena, sul suolo pubblico, ad uso pubblico e sulle aree di pertinenza e/o gestione del Comune o sulle quali abbia potestà. La somma a base d’asta dell’appalto è € 37.940,00 oneri per la sicurezza ed IVA 22% esclusi. Gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribassoammontano a € 970,00 IVA esclusa.

Art. 3 – TIPOLOGIE D’INTERVENTO

I servizi di disinfestazione, oltre all’aspetto puramente operativo d’intervento, offrono un costante monitoraggio delle situazioni d’insalubrità igienico ambientali con eventuali ricadute sul piano sanitario in grado di determinare l’eventuale proliferazione d’infestanti, quali ad es. zanzare.

Gli interventi di disinfestazione da insetti, quando possibile, mireranno a colpire gli infestanti al loro stadio larvale privilegiando tecniche di lotta biologica. L’utilizzo d’insetticidi ad azione adulticida è infatti previsto per risolvere situazioni non diversamente sanabili e solo previa richiesta scritta del Direttore per l’Esecuzione. Quest’ultima in ogni caso verificherà, fra l’altro, le metodologie di intervento, gli accorgimenti e le precauzioni da adottare per limitare i rischi per la popolazione, la flora e la fauna ed i prodotti da utilizzarsi; tutto ciò al fine di ridurre al minimo l’utilizzo di tecniche di lotta ad elevato impatto ambientale. L’utilizzo di insetticidi ad azione adulticida è altresì previsto negli eventuali punti a rischio preventivamente individuati dal Direttore per l’Esecuzione, che ne determina altresì la periodicità.

La planimetria con indicati i siti da sottoporre alla disinfestazione è allegato al presente capitolato (vedi art. 14).

È facoltà dell’Amministrazione Comunale aggiornare tale planimetria in funzione d’esigenze contingenti al servizio di disinfestazione o sulla base di nuove evidenze territoriali.

Gli interventi, da effettuarsi ai sensi del presente capitolato, saranno inoltre ispirati alla seguente logica:

- trattamento solo dove necessario e con la minima quantità di prodotto, in corretto rapporto costi/benefici;

- verifica dell'efficacia del trattamento;

- eventuale correzione della strategia di intervento;

- raggiungimento del risultato voluto (contenimento dei disagi e dei rischi igienico - sanitari per la popolazione).

L’appaltatore è tenuto a dare tempestiva comunicazione della sussistenza di eventuali cause, ad esso non imputabili, ostative o limitative del corretto e/o compiuto svolgimento del servizio oggetto del presente capitolato. In tale caso il Comune è tenuto a ripristinare condizioni idonee allo svolgimento dei servizi.

È facoltà delle parti concordare l’utilizzo di principi attivi e/o modalità e tecniche di intervento differenti da quelle di seguito indicate, sia in via ordinaria, per migliorare lo svolgimento del servizio, sia in via straordinaria, per risolvere situazioni altrimenti non controllabili. In tal caso l’accordo dovrà

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essere formalizzato per iscritto, anche con scambio di corrispondenza commerciale, e dovrà altresì contenere menzione della tariffa da applicare. Quanto sopra si applica anche in caso di disposizioni impartite da competenti autorità.

Il Comune s’impegna a rilasciare all’appaltatore le autorizzazioni necessarie al transito nelle eventuali zone con limitazione di traffico dei mezzi da questi utilizzati sia per il controllo che per l'esecuzione dei servizi di cui al presente capitolato.

Per le tipologie di intervento si riportano, nei successivi paragrafi di questo articolo, le condizioni minime cui l’appaltatore contraente si dovrà in ogni caso attenere nello svolgimento del servizio.

3.1 DISINFESTAZIONE

Sono attività di disinfestazione quelle che riguardano il complesso di procedimenti ed operazioni atti a distruggere piccoli animali, in particolare artropodi, sia perché parassiti, vettori o riserve di agenti infettivi, sia perché molesti.

3.1.1 lotta alle larve di zanzara nei fossati e corsi d’acqua Superficie da trattare:

fossati e corsi d’acqua individuati nell’allegato 1 Principio attivo da utilizzare:

Bacillus thuringiensis var. israelensis Frequenza interventi:

1 ogni 7 giorni

Periodo di intervento indicativo:

maggio-ottobre

Per quanto riguarda il controllo delle larve di zanzara nei fossati e corsi d'acqua dovranno essere utilizzati formulati (Bacillus thuringiensis var israelensis + eccipienti) specifici per l’azione antilarvale, nelle concentrazioni d'uso previste dalla ditta produttrice e distribuito attraverso nebulizzatore a lancia posta su di un autotelaio. Nei focolai non raggiungibili dal mezzo mobile la distribuzione del prodotto dovrà avvenire con lancia a mano e pompa a spalla, ovvero con l'applicazione di prodotti in formulazioni differenti o con metodologie diverse proposte dalla ditta e valutate in sede di attribuzione del punteggio dell’offerta. Gli interventi saranno svolti con cadenza appropriata al principio attivo utilizzato e compresi orientativamente tra maggio e ottobre. È possibile la sospensione degli interventi qualora le condizioni meteorologiche, o le caratteristiche del prodotto utilizzato, lo consentano; le condizioni meteorologiche potranno determinare anche una modificazione delle normali date di inizio e di fine campagna. Stante quanto sopra, sarà compito dell’appaltatore verificare con periodici monitoraggi la necessità di iniziare o terminare gli interventi;

ogni ipotesi (frequenza o sospensione degli interventi e inizio/fine campagna) dovrà comunque essere preventivamente comunicata al Direttore per l’Esecuzione. Indicativamente il numero presunto d’interventi da effettuare sarà pari a 15 (quindici) ed in ogni caso dovrà rispettare il ciclo biologico naturale delle zanzare nella considerazione che comunque dovrà essere effettuato ogni qualvolta ritenuto necessario dal Direttore per l’Esecuzione, anche in funzione dell’andamento meteoclimatico.

Il corrispettivo del servizio, da svolgersi sulla base di una mappa/elenco dei corsi d’acqua superficiali e dei potenziali focolai culicidici, sarà computato in base ai prezzi di cui alla distinta dell’offerta economica e, fatte salve le possibilità di variazione della frequenza nonché della estensione del calendario sopra indicati, i relativi corrispettivi saranno computati “a misura” sulla scorta dei prezzi unitari là indicati.

Il Direttore per l’Esecuzione nel corso del servizio può aggiungere o togliere dei fossati da trattare dando comunicazione, per posta elettronica o via fax, al Responsabile Tecnico il quale provvederà a modificare il successivo ciclo degli interventi, i relativi corrispettivi saranno computati

“a misura” sulla scorta dei prezzi unitari indicati nella Distinta dell’Offerta Economica.

L’appaltatore è tenuto, in corso di svolgimento del servizio, ad evidenziare preventivamente al Direttore per l’Esecuzione gli eventuali scostamenti attesi rispetto alla previsione di spesa contenuta nell’accordo.

Sarà cura dell’appaltatore redigere, in relazione agli interventi effettuati, la mappatura cartografica degli stessi.

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Va predisposta, ed esibita a richiesta del Direttore per l’Esecuzione, un’accurata rendicontazione delle ore impegnate nello svolgimento di questo servizio.

Entro il 31 dicembre 2018, l’appaltatore dovrà redigere una relazione consuntiva comprendente la mappatura cartografica, debitamente aggiornata in base agli eventuali nuovi focolai censiti e l’elenco degli interventi effettuati nel territorio comunali nel corso dell’anno 2018.

La mappa, in scala in scala concordata con il Direttore per l’Esecuzione, dovrà essere consegnata in forma cartacea ed in forma digitalizzata in formato dwg o dxf.

Sui mezzi operativi utilizzati dal’appaltatore è fatto obbligo, senza maggiori oneri per la Stazione Appaltante, l’applicazione di strumentazione GPS, al fine di eseguire idoneo controllo sui luoghi e sulle tempistiche di trattamento. Tale strumentazione GPS deve essere attivata dagli operatori nel loro percorso. La strumentazione GPS deve essere collegata a software facilmente gestibile e consultabile anche dai tecnici del Settore Tutela Ambiente e Territorio del Comune di Cesena.

3.1.2 lotta agli adulti di zanzara Superficie da trattare:

aree pubbliche del territorio comunale Principio attivo da utilizzare:

ADULTICIDA: piretrine naturali e/o piretroidi anche sinergizzati con piperonil butossido Frequenza interventi:

a richiesta del Direttore per l’Esecuzione Periodo di intervento indicativo:

agosto-ottobre

La lotta adulticida dovrà essere effettuata solamente in condizioni di emergenza in aree pubbliche o di uso pubblico ben circoscritte e particolarmente a rischio come scuole, giardini pubblici, ospedali, strutture residenziali protette, aree ricreative, cimiteri, ecc. e su ordine del Direttore per l’Esecuzione. È necessaria l’autorizzazione degli interventi e relativi prodotti da parte degli uffici competenti del Dipartimento di Sanità Pubblica dell’A.U.S.L. Romagna di Cesena.

Nel rispetto della normativa vigente in materia, il/i formulati proposti devono essere registrati come Presidi Medico-chirurgici per la lotta all’esterno contro le zanzare in ambito civile e devono rispettare le normative vigenti sull’impiego di PMC e la normativa europea sui Biocidi (direttiva 98/8/CE).

Gli elementi da considerare nella scelta del prodotto insetticida da impiegare sono:

1. le caratteristiche tossicologiche ed eco-tossicologiche del principio attivo desumibili dai dati forniti da banche dati internazionali, dalla bibliografia scientifica sull’argomento e dalla scheda di sicurezza del PMC

2. l’assenza di odori o di effetti particolarmente irritanti per le mucose anche a basse concentrazioni;

3. l’assenza di fitotossicità;

4. Le caratteristiche tossicologiche, chimico-fisiche, eco-tossicologiche del PMC, che è possibile conoscere dalla lettura delle voci obbligatorie n. 9, n. 11 e n. 12 della scheda informativa in materia di sicurezza (Scheda di Sicurezza), la quale deve essere sempre consegnata almeno all’atto della prima fornitura dal responsabile dell’immissione sul mercato (produttore o fornitore) all’utilizzatore professionale.

Si consiglia inoltre di evitare i PMC contenenti sostanze classificate con la frase di rischio:

R40 “Possibilità di effetti cancerogeni – prove insufficienti”

R68 “Possibilità di effetti irreversibili R62 “Possibile rischio di ridotta fertilità”

R63 “Possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati”

5. il migliore rapporto efficacia abbattente/prezzo del formulato.

Tenuto conto delle indicazioni fornite dalla ricerca in questo settore e delle attuali conoscenze tossicologiche potranno essere privilegiati formulati a base di piretrine naturali e piretroidi anche in associazione con piperonil butossido, senza solventi pericolosi.

Per il servizio adulticida si richiede la disponibilità di almeno n. 1 unità operativa costituita da un operatore specializzato dotato di idoneo automezzo portante nebulizzatore a Basso Volume (LV anglosassone, corrispondente a volumi irrorati nel range 300-1000 ml/min ossia 18-60 l/h) da impiegarsi nel trattamento di ampi spazi (es. vie cittadine, parchi pubblici) e/o di nebulizzatori

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dorsali a motore per il trattamento a piedi in spazi di limitata estensione e/o impossibili da raggiungere col nebulizzatore sull’automezzo.

I nebulizzatori portati dall’automezzo e quelli spalleggiati devono essere in grado di produrre aerosol freddo con particelle di Diametro Mediano Volumetrico compreso fra 10 e 50 µm (1 µm = 0,001 mm).

I formulati commerciali devono essere utilizzati alle dosi e alle diluizioni di etichetta e il grado di nebulizzazione delle particelle deve essere di Diametro Mediano Volumetrico inferiore a 50 µm.

La bassa concentrazione del principio attivo nella miscela può essere compensato riducendo la velocità di avanzamento (la velocità media deve essere compresa fra 5 e 8 km/h), o aumentando il volume irrorato o infine, diminuendo l’ampiezza del fronte di trattamento. Tutto ciò nel rispetto delle indicazioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità relativamente alle quantità massime di principio attivo di insetticida per ettaro, riportate nella seguente tabella. (Tabella: Quantità indicate dall’Organizzazione Mondiale della Sanità di alcuni principi attivi insetticidi autorizzati per trattamenti spaziali contro le zanzare (tratto da WHO 1997; WHO 2006))

Insetticida Dose (g/ha)

ORGANOFOSFORICI

Naled 56-280

PIRETROIDI

Cipermethrin 1-3

Cyfluthrin 1-2

D-phenothrin 5-10

Deltamethrin 0,5-1

Lambda-cyalothrin 1

Permethrin 5

Specialmente quando il trattamento è finalizzato contro le popolazioni di zanzare Culex le operazioni dovranno essere eseguite quando la temperatura è bassa e l’umidità relativa massima, condizione che in estate normalmente si registra nelle ore notturne; per Aedes Albopictus, caratterizzata da un’attività in gran parte diurna, i migliori risultati della lotta si ottengono con irrorazioni fatte nelle prime ore del mattino o alla sera. Inoltre dato che il fenomeno di un’eccessiva deriva incide sull’efficacia del trattamento ed aumenta i rischi di impatto ambientale, i trattamenti NON devono essere effettuati con vento superiore a 8 km/h o con raffiche superiori a tale valore.

In aree di limitata estensione, delimitate da siepi arbustive continue, l’irrorazione deve essere rivolta verso la vegetazione fino ad un’altezza massima di 3 m. avendo cura di irrorare omogeneamente la superficie verde senza creare gocciolamenti a terra.

A tutela delle popolazioni di api è necessario evitare irrorazioni dell’insetticida diretti contro qualunque essenza floreale, arbustiva ed arborea durante il periodo di fioritura, dalla schiusura dei petali alla caduta degli stessi nonché sulle piante che producono melata; inoltre in presenza di apiari nell’area che si intende trattare o a ridosso della stessa, si deve prevedere una fascia di rispetto di almeno 300 m. intorno ad essi. In queste situazioni occorre avvisare sempre l’apicoltore e l’irrorazione dovrà essere eseguita in modo che il vento non sospinga la nube irrorata verso le arnie e comunque dovrà essere sospesa in caso di brezza leggera.

La cittadinanza deve essere avvisata con 24 ore di anticipo circa la data e l’ora del trattamento con le modalità definite dal Direttore per l’Esecuzione (altoparlante, affissione di avvisi,

……..) e l’area da sottoporre a trattamento dovrà essere sgombera da persone; inoltre se nell’area oggetto dell’intervento sono presenti orti bisogna dare indicazione ai conduttori di coprire con teli le colture pronte per il consumo e di evitare agli animali di venire in contatto con l’insetticida durante il trattamento. Durante l’esecuzione dei trattamenti è fondamentale evitare qualsiasi tipo di contaminazione:

• Nel caso di irrorazioni in aree gioco, scuole materne e asili nido è consigliato coprire con teli le attrezzature, i giochi e gli arredi presenti all’esterno o lavarli accuratamente prima di renderli di nuovo fruibili.

• Interrompere immediatamente l’erogazione se si incontrano persone a piedi durante l’erogazione.

• Sospendere il trattamento in caso di pioggia.

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Sui mezzi operativi utilizzati dal’appaltatore è fatto obbligo, se e quando richiesto dal Direttore per l’Esecuzione, l’applicazione di strumentazione GPS, al fine di eseguire idoneo controllo sui luoghi e sulle tempistiche di trattamento. Tali mezzi devono essere utilizzati dagli operatori nel loro percorso.

Art. 4 – OPERATORI, MEZZI E PRODOTTI DA UTILIZZARE

I trattamenti dovranno essere effettuati con materiali, mezzi e personale dell’appaltatore.

È fatto obbligo all’appaltatore di effettuare il servizio con l’impiego di mezzi di trasporto omologati almeno Euro 4 dotati di filtro antiparticolato o eco-compatibili (elettrici, ibridi, gas metano, gpl) mentre eventuali ciclomotori/motocicli dovranno essere almeno Euro 2 o ecocompatibili (elettrici (con accumulatori a 12 o 24 V), gas metano o g.p.l.).

Le attrezzature di vario tipo utilizzate dovranno soddisfare le esigenze e le norme di buona tecnica in materia.

Gli interventi devono essere eseguiti nel rispetto della legislazione vigente, garantendo il minimo impatto ambientale.

I prodotti utilizzati per la disinfestazione dovranno comprendere larvicidi e adulticidi a bassa tossicità, registrati dal Ministero della Salute e scelti in base agli ambienti da trattare. In particolare nell’utilizzo dei formulati disinfestanti dovranno essere rispettate le indicazioni ritenute dal Ministero della Salute necessarie al loro impiego e commercializzazione, pertanto in nessun caso si dovrà derogare a tali indicazioni e a quelle riportate sull’etichetta dei prodotti.

Tutti i prodotti impiegati dovranno essere registrati come presidi medico-chirurgici e muniti d’autorizzazione sanitaria.

Saranno comunque privilegiati i prodotti di efficacia dimostrata e a basso impatto ambientale e ritenuti non nocivi verso organismi non target e non fitotossici su tutte le specie vegetali.

Ogni diluizione non prevista dalla scheda tecnica del prodotto non sarà ammessa.

I prodotti per il servizio in oggetto devono essere custoditi in un apposito magazzino, chiuso e non accessibile a terzi, dove vanno depositati esclusivamente le quantità di disinfestanti da utilizzare per i trattamenti in appalto con il presente capitolato. In detto deposito i tecnici del Settore Tutela dell’Ambiente e del Territorio del Comune di Cesena e dell’Azienda USL Romagna sede di Cesena avranno libero accesso, congiuntamente con il Responsabile Tecnico dell’appaltatore, in qualsiasi momento per l'ispezione dei locali e le verifiche di competenza.

Sarà cura dell’appaltatore redigere e mantenere aggiornato un registro di controllo carico e scarico per ciascuno dei prodotti immagazzinati integrato con la registrazione giornaliera dei consumi sostenuti per le differenti tipologie di intervento sopra elencate.

Tutta la documentazione relativa alle giacenze e al consumo delle scorte deve essere disponibile in ogni momento su richiesta del Direttore per l’Esecuzione.

Art. 5 – TEMPISTICA DEGLI INTERVENTI

La tempistica degli interventi dovrà essere la seguente:

- ogni ciclo di trattamento di disinfestazione relativo ai fossati ed ai corsi d’acqua dovrà essere concluso entro 7 giorni solari dalla data di avvio, salvo casi di forza maggiore debitamente documentati;

-

gli interventi aggiuntivi di disinfestazione adulticida nelle aree di pertinenza di scuole, centri sportivi, aree verdi pubbliche, case di riposo, biblioteche ed altri immobili pubblici dovranno essere avviati entro 48 ore dalla richiesta del Direttore per l’Esecuzione e dovranno concludersi nel termine fissato dallo stesso dopo aver esaminato il programma dei trattamenti ripartiti per giornate lavorative presentato dal Responsabile Tecnico.

In caso di emergenza l’intervento deve essere effettuato entro 6 ore dalla richiesta del Direttore per l’Esecuzione. In tal caso il giorno successivo alla richiesta dovrà pervenire ai Direttore per l’Esecuzione la conferma dell’esecuzione dell’intervento.

- per tutti gli interventi di disinfestazione adulticida su aree non comprese nei punti suddetti le date di inizio e conclusione saranno definite nei rispettivi ordini emessi dal Direttore per l’Esecuzione, di norma dovranno essere avviati entro 48 ore (6 ore in caso di emergenza) dal momento di ricevimento dell’ordine e concludersi nel termine fissato dallo stesso.

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Art. 6 – METODOLOGIA DEGLI INTERVENTI E OBBLIGHI

Nel rispetto dei tempi di preavviso previsti il Direttore per l’Esecuzione si riserva di disporre gli interventi su richiesta, in qualunque momento, mediante fax o posta elettronica.

Resta salva la facoltà delle parti di concordare, in caso di richieste d’interventi cumulative, un programma d’inizio degli stessi con priorità per i casi dichiarati più urgenti da parte del Direttore per l’Esecuzione.

Tutti gli interventi che comportano la corresponsione di somme da parte del Comune vanno programmati e concordati preventivamente con il Direttore per l’Esecuzione.

I trattamenti di disinfestazione dovranno essere effettuati senza arrecare disturbi, molestie, o interrompere il normale funzionamento delle scuole e di qualsiasi attività che si svolge nei luoghi oggetto di intervento.

È fatto obbligo all’appaltatore nell’ambito dell’organizzazione del servizio:

a) predisporre un SITO INTERNET dove dovrà comparire il calendario (aggiornato settimanalmente) degli interventi di disinfestazione distinti per tipologia e zone. Il sito internet dell’appaltatore dovrà essere collegato al sito internet del Comune di Cesena sul quale dovrà essere creato un apposito link. Il contenuto delle informazioni pubblicate sui siti dovrà essere predisposto su indicazione del Direttore per l’Esecuzione.

b) attivare un NUMERO VERDE ed organizzarne il servizio dedicato alle istanze dell’utenza sul problema zanzare. I contenuti del servizio dovranno essere concordati con il Direttore per l’Esecuzione ed il Responsabile Tecnico dovrà provvedere alla redazione di un registro delle chiamate pervenute indicandone data, orario, zona di provenienza e contenuti delle istanze.

c) effettuare tutti i sopralluoghi richiesti dal Direttore per l’Esecuzione rendicontando entro 48 ore e per iscritto in ordine all’esito dello stesso.

Si riportano inoltre di seguito regole e condizioni specifiche del servizio:

1. il Responsabile Tecnico dovrà comunicare prima dell’inizio del servizio al Direttore per l’Esecuzione un recapito telefonico reperibile ogni giorno dalle ore 07,00 alle ore 22,00;

2. l’appaltatore durante lo svolgimento del servizio dovrà garantire il più assoluto rispetto ambientale e l’osservanza di tutte le normative vigenti in materia con particolare attenzione a quelle che riguardano l’impiego dei presidi medico- chirurgici;

3. il Responsabile Tecnico dovrà comunicare mediante fax o posta elettronica:

a) al Direttore per l’Esecuzione, al Dipartimento di Sanità Pubblica dell’AUSL Romagna sede di Cesena ed al Centro Antiveleni dell’AUSL Romagna sede di Cesena (quest’ultimo solo per gli interventi adulticidi) entro le ore 24 di ogni sabato il programma, relativo alla settimana successiva, degli interventi da effettuare nel territorio con l’indicazione dei prodotti utilizzati e dell’orario delle operazioni stesse;

b) al Direttore per l’Esecuzione, entro le ore 24 di ogni sabato un report degli interventi della settimana lavorativa in corso. Il report deve contenere almeno le date di intervento, l’elenco dei fossati e corsi d’acqua trattati, la quantità di miscela impiegata, la quantità di prodotto usato, l’elenco degli eventuali fossati e corsi d’acqua non trattati e relativa motivazione e le date previste per i recuperi.

4. l’appaltatore dovrà farsi carico degli oneri economici ed organizzativi relativi alla pianificazione ed all’informazione preventiva sul servizio ai cittadini, alle segreterie/Direzioni delle scuole e degli immobili comunali, agli enti ed agli organismi diversi interessati;

5. l’appaltatore dovrà informare opportunamente i responsabili degli immobili comunali interessati dagli interventi adulticidi e segnalare i tempi dell’attività di disinfestazione (anche nei parchi, giardini, viali alberati ed in tutti i luoghi pubblici frequentati da persone), tramite l’esposizione di appositi cartelli segnaletici recanti la seguente scritta

“SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE per conto del

COMUNE DI CESENA”

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con segnalazione agli utenti:

- degli ambienti e dei luoghi sottoposti agli interventi, - delle date di inizio e fine delle operazioni,

- dei principi attivi usati,

- delle cautele da osservare a tutela di persone e animali domestici,

- delle schede di sicurezza per i primi interventi di pronto soccorso alle persone e agli animali domestici,

- delle modalità di reperibilità del Responsabile Tecnico per eventuali interventi di soccorso.

Per quanto riguarda i parchi, giardini, viali alberati e spazi aperti in genere la suddetta campagna informativa dovrà, se ritenuto opportuno dal Direttore per l’Esecuzione, essere integrata con una forma di informazione fonica a mezzo di diffusori acustici installata su automobili.

L’appaltatore dovrà inoltre segnalare la presenza dei propri operatori in attività di disinfestazione apponendo sui propri mezzi la dicitura:

“SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE per conto del

COMUNE DI CESENA”

6. gli interventi adulticidi di cui al punto precedente dovranno essere annotati su apposite schede di rilevazione delle operazioni (da concordarsi con il Direttore per l’Esecuzione) contenente la descrizione dettagliata del luogo trattato (parco, cimitero, ecc.), l’indicazione esatta del prodotto usato, gli orari degli interventi, ecc.. La scheda di rilevazione, redatta a cura del Responsabile Tecnico, va consegnata al Direttore per l’Esecuzione;

7. è possibile prevedere l’esistenza di deroghe alle metodologie di trattamento previste nel presente capitolato, solo dopo il parere scritto e favorevole dell’A.U.S.L. competente territorialmente che potrà dare corso all’utilizzo di tecniche d’intervento alternative e/o supplementari a quanto già previsto in questo capitolato;

8. il rifornimento dell’acqua necessaria per erogare i prodotti disinfestanti dovrà avvenire a cura dell’appaltatore che risponderà degli eventuali abusi commessi, nonché di ogni eventuale inquinamento provocato dai propri dipendenti. I tempi di rifornimento non sono da computare tra le ore di servizio;

9. l’appaltatore dovrà inoltre presentare il documento di valutazione dei rischi previsto dall’art.

17, comma 1 lett. d, del D.Lgs. n. 81/2008, o autocertificazione di cui all’art. 29 comma 5 del D. Lgs. n. 81/2008, elaborato in base alle tipologie e caratteristiche dei servizi da svolgere con particolare riguardo a:

- analisi delle singole operazioni;

- individuazione del/i rischio/i tipico/i derivante/i dall’attività specifica, dei fattori di rischio e dei livelli di pericolo;

- istruzione operatori nell’espletamento delle loro attività;

- D.P.I. necessari per proteggere l’operatore durante l’esecuzione dell’attività specifica;

- funzione di vigilanza in relazione alla corretta modalità di esecuzione della mansione.

L’appaltatore dovrà pertanto:

- dotare il personale di tutti i dispositivi di protezione atti a garantire la massima sicurezza per gli stessi e per i terzi nell’esecuzione dei lavori;

- accertarsi che tutti gli operatori coinvolti abbiano ricevuto adeguata informazione circa i rischi tipici dell’attività svolta.

Inoltre, secondo quanto stabilito agli artt. 31, 33, 34, 38, 41 e 47 del D.Lgs. n. 81/2008, dovrà essere comunicato al Direttore per l’Esecuzione il nominativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, del Medico Competente, dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza e l’avvenuta esecuzione di iniziative di informazione e formazione rivolte ai lavoratori.

L’appaltatore sarà tenuto al rispetto della normativa nazionale vigente in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori. L’appaltatore dovrà dotare il personale dipendente di indumenti e mezzi di protezione, atti all'esecuzione del servizio di cui trattasi, quali tute, guanti, maschere, stivali, ecc., nonché a vigilare che il personale osservi in ogni momento le norme antinfortunistiche e di tutela della salute.

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10. L’appaltatore dovrà inoltre:

- assumere tutte le precauzioni necessarie onde evitare contaminazioni con prodotti ad uso alimentare (cibi e bevande) specie nelle aree a verde oggetto di feste, raduni etc. od in prossimità delle scuole;

- nelle fasi d’intervento e durante i tragitti di spostamento e/o trasferimento degli autoveicoli utilizzati per la disinfestazione segnalare la propria presenza secondo la modalità prevista dalla legge vigente e dai regolamenti previsti dal codice stradale in materia di mezzi e macchine operatrici in movimento o meno;

- garantire l’agibilità degli spazi per quanto riguarda il passaggio di persone ed autoveicoli;

La periodicità, la tempistica e la metodologia degli interventi di lotta alle zanzare saranno strettamente legate alle condizioni climatiche ed al ripetersi od annullarsi del fenomeno che consente favorevoli condizioni di sviluppo delle larve e delle zanzare.

La mancata esecuzione di tutto o di parte dei trattamenti a calendario e di quelli su richiesta ordinati dal Direttore per l’Esecuzione, costituisce inadempimento contrattuale e motivo di applicazione delle penali e/o della risoluzione del contratto.

Art. 7 – AUTORIZZAZIONI

Il Comune s’impegna a rilasciare all’appaltatore le autorizzazioni necessarie al transito nelle eventuali zone con limitazione di traffico dei mezzi da questi utilizzati sia per il controllo che per l'esecuzione dei servizi di cui al presente capitolato.

L’appaltatore dovrà concordare con i rispettivi responsabili l’accesso a strutture comunali custodite oggetto d’interventi di disinfestazione. In tal caso, sarà cura dell’appaltatore provvedere in merito, rispettare le modalità e gli orari d’accesso concordati con i responsabili delle strutture stesse e rispondere di eventuali problemi od inconvenienti connessi con l’accesso alle aree in oggetto.

Art. 8 – COMPITI DEL RESPONSABILE TECNICO

Il Responsabile Tecnico della ditta appaltatrice sarà il referente della stessa per la definizione di tutte le problematiche tecniche ed operative del servizio e dovrà essere dotato di un telefono portatile, attivo dalle ore 8 alle ore 20 tutti i giorni dell’anno, sabato e festivi esclusi, il cui numero dovrà essere comunicato al Direttore per l’Esecuzione. Il mancato riscontro alla reperibilità da parte del Responsabile Tecnico o altre sue inadempienze costituiranno motivo di applicazione delle penali previste nel presente capitolato.

Il Responsabile Tecnico dovrà:

a) seguire, controllare e coordinare globalmente il servizio per conto dell’appaltatore;

b) dare disposizioni per la preparazione delle miscele disinfestanti garantendo la propria presenza e sorveglianza sugli operatori addetti alla preparazione delle miscele disinfestanti;

c) essere responsabile del controllo della effettiva esecuzione dei trattamenti;

d) sottoscrivere tutti gli elaborati tecnici emessi dall’appaltatore;

e) redigere ed aggiornare mensilmente un registro delle operazioni che deve contenere informazioni su:

1. i trattamenti adulticidi contabilizzati in costo/unità (luoghi sensibili), la denominazione e il numero totale di unità sottoposte a disinfestazione nell’arco della giornata ripartite per tipologia costruttiva;

2. i trattamenti, contabilizzati in costo/km, dei fossati e corsi d’acqua sottoposti a disinfestazione;

f) predisporre un registro firme che dovrà raccogliere tutte le schede di rilevazione giornaliere delle operazioni (concordate con il Direttore per l’Esecuzione) contenenti la descrizione dettagliata dei luoghi trattati, l’indicazione del prodotto usato, gli orari degli interventi e quanto concordato con il Direttore per l’Esecuzione.

g) dare tempestiva comunicazione della sussistenza di eventuali cause, ad esso non imputabili, ostative o limitative del corretto e/o compiuto svolgimento dei servizi oggetto del presente capitolato. In tale caso il Comune è tenuto a ripristinare condizioni idonee allo svolgimento dei servizi.

(12)

I registri di cui ai suddetti punti e) ed f) vanno esibiti ogni qualvolta richiesti dal Direttore per l’Esecuzione e consegnati in forma finale, entro il 31 dicembre 2018.

Il Responsabile Tecnico dovrà redigere e consegnare al Direttore per l’Esecuzione, entro il 31 dicembre 2018, una relazione tecnica riassuntiva e conclusiva del servizio di disinfestazione svolto, evidenziando le problematiche insorte nel corso dei lavori e i punti critici accertati durante l’iter lavorativo indicando eventuali proposte operative.

La relazione consuntiva dell’attività svolta dovrà avere in allegato le mappe (dei fossati e corsi d’acqua trattati e delle aree trattate con prodotto adulticida) e l’elenco degli interventi eseguiti con indicazione delle ore impegnate, dei quantitativi e tipologia dei prodotti utilizzati.

Le mappe, alla scala che deciderà il Direttore per l’Esecuzione, dovranno essere consegnate in forma cartacea ed in forma digitalizzata in formato dwg o dxf.

Art. 9 – DIRETTORE DELL’ESECUZIONE

L’Amministrazione Comunale nominerà un Direttore per l’Esecuzione quale referente della stessa per l’appalto disciplinato dal presente capitolato.

Il Direttore per l’Esecuzione verificherà il rispetto degli obblighi del presente capitolato rilevando le inadempienze dell’appaltatore al fine di disporre sull’applicazione delle penali e sulla risoluzione del contratto.

Art. 10 – PERSONALE

L’appaltatore è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti nazionali e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni; è, altresì, responsabile in solido dell’osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto.

Entro dieci giorni dal verbale di consegna del servizio, l’appaltatore dovrà comunicare per iscritto al Direttore per l’Esecuzione i nominativi degli operatori impiegati ed il rispettivo livello di inquadramento retributivo; uguale comunicazione dovrà essere effettuata qualora si verifichino delle sostituzioni (almeno di pari livello) o integrazioni permanenti del relativo personale.

L’appaltatore sarà tenuto al rispetto della normativa nazionale vigente in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori. L’appaltatore dovrà dotare il personale dipendente di indumenti e mezzi di protezione, atti all'esecuzione del servizio di cui trattasi, quali tute, guanti, maschere, stivali, ecc., nonché a vigilare che il personale osservi in ogni momento le norme antinfortunistiche e di tutela della salute.

Le persone impiegate nel servizio dovranno essere munite di adeguata uniforme nonché di cartellino di identificazione con relativa foto, nome e cognome ed impresa di appartenenza.

L’appaltatore dovrà trasmettere alla stazione appaltante prima dell’inizio del servizio la documentazione d’avvenuta denunzia agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici.

L’appaltatore dovrà inviare periodicamente al Direttore per l’Esecuzione copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva con allegata dichiarazione del nominativo dei lavoratori, impiegati nel servizio, ricompresi in tali versamenti.

Art. 11 – SALVAGUARDIA E VARIAZIONI DEL SERVIZIO

Il Direttore per l’Esecuzione si riserva la facoltà di apportare agli interventi, durante la loro esecuzione, quelle varianti che riterrà opportune nell’interesse della buona riuscita e dell’economia dei lavori, senza che l’appaltatore possa trarre motivo per avanzare pretese di compensi ed indennizzi di qualsiasi specie, non stabiliti nel presente capitolato.

Sulla base dell’individuazione di focolai d’infestanti, risultanti da monitoraggio ed analisi effettuate autonomamente, il Direttore per l’Esecuzione si riserva la facoltà di modificare lo schema operativo dei cicli di trattamento.

Il Direttore per l’Esecuzione disporrà, attraverso ordini di servizio trasmessi all’appaltatore, variazioni di tempi, modi, tipologie d’intervento e applicazioni.

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L’appaltatore è inoltre tenuto a garantire la disponibilità d’uomini e mezzi, nel caso di richieste d’interventi urgenti, anche al di fuori del normale orario di lavoro senza per questo poter pretendere alcun compenso per l’urgenza.

Art. 12 – COMPETENZE DELL’AUSL ROMAGNA

L’AUSL Romagna eserciterà le competenze proprie previste dalle leggi vigenti.

Il Comune di Cesena potrà in ogni caso concordare forme di collaborazione con l’A.U.S.L.

Romagna per la gestione ed il controllo del servizio.

Art. 13 – CONTROLLI

L’appaltatore deve svolgere il servizio di disinfestazione con la diligenza professionale necessaria ed il Comune di Cesena svolgerà l’opportuno controllo, anche avvalendosi di organismi, enti o incaricati esterni.

In particolare per i controlli istituzionali di competenza, gli operatori incaricati dall’Amministrazione Comunale o i tecnici dell’A.U.S.L. Romagna sede di Cesena, avranno libero accesso in qualsiasi momento alla sede dell’appaltatore e al deposito prodotti per l'ispezione dei locali, delle apparecchiature e il prelievo di campioni di prodotti disinfestanti in corso d’uso.

Tramite il Direttore per l’Esecuzione o suoi delegati, l’Amministrazione Comunale, a propria discrezione, potrà effettuare sopralluoghi al fine di verificare l’efficienza e l’efficacia dei servizi resi, l’adempimento degli obblighi del presente capitolato nonché il rispetto del programma giornaliero e la veridicità dei report che l’appaltatore è tenuto a produrre ai sensi dell’art. 6.

Sulla base di rapporti informativi dei suoi delegati, dei tecnici e operatori incaricati esterni, il Direttore per l’Esecuzione nel caso di rilevate mancanze e/o inadempienze nell’espletamento del servizio applicherà le penali nella misura e secondo i criteri indicati nel presente capitolato e/o potrà redigere specifiche prescrizioni per il corretto adempimento delle attività a contratto.

Rappresentanti della Ditta aggiudicataria potranno presenziare in ogni momento ai controlli previsti. A tal fine l’appaltatore potrà chiedere al Direttore per l’Esecuzione le indicazioni precise su luogo e data del controllo di qualità. La Ditta aggiudicataria è tenuta a fornire tempestivamente al Direttore per l’Esecuzione i reports con i settori completati e l’elenco dei fossati e corsi d’acqua trattati da ogni singolo operatore. In questo modo si potrà rispettare un giusto intervallo tra il trattamento e il campionamento.

Il Direttore per l’Esecuzione o i tecnici incaricati potranno svolgere, sulla base dei report inviati dall’appaltatore, due tipi di controlli di qualità:

a) verifica dell’efficacia dei trattamenti larvicidi tramite il prelievo di campioni di acqua nei focolai larvali trattati. In questi campioni verrà osservato il completamento del ciclo vitale delle larve presenti. Nel caso di larvicidi ad azione immediata come B.t.i. il controllo di qualità dei trattamenti è programmabile nell’arco di 1-7 giorni dalla data di trattamento.

In ogni caso rappresentanti delegati dalla Ditta aggiudicataria potranno presenziare in ogni momento ai controlli previsti.

In caso di carenza acclarata rispetto alla soglia sopra indicata scatteranno le sanzioni di cui all’art. 30.

b) verifiche sui dati provenienti dal monitoraggio degli spostamenti degli automezzi tramite rilevatore satellitare, al fine di controllare l’effettivo passaggio degli operatori; qualora un’area indicata nel programma di intervento non venga attraversata tale area sarà considerata come non trattata e soggetta alla penale prevista all’art. 30.

La mancata segnalazione dei trattamenti effettuati, equivale al non adempimento dell'intervento programmato, con conseguente determinazione della penale prevista per l'inadempienza e la non liquidazione economica dei trattamenti stessi.

Art. 14 – ALLEGATI AL CAPITOLATO D’ONERI

Sono allegati al presente capitolato e ne costituiscono parte integrante i seguenti allegati:

Allegato 1: planimetria del territorio comunale con indicati i fossati ed i corsi d’acqua;

Allegato 2: DUVRI.

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Parte II

CLAUSOLE CONTRATTUALI

Art. 15 – CONDIZIONI E MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

Le condizioni e modalità di esecuzione del servizio sono quelle indicate nel presente capitolato e nell’offerta tecnica presentata in sede di gara che costituiscono allegati al contratto.

Art. 16 – DURATA DEL CONTRATTO

La durata del contratto è dall’1 maggio 2018 al 30 novembre 2018.

ART. 17 – EMISSIONE DI ORDINE IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO Successivamente all’aggiudicazione si addiverrà alla formale stipulazione del contratto.

L’Amministrazione si riserva di dare avvio alla prestazione contrattuale, con l’emissione di apposito ordine/comunicazione di aggiudicazione, anche in pendenza della stipulazione del contratto.

ART. 18 – INVARIABILITA’ DEI CORRISPETTIVI

I corrispettivi offerti in sede di gara non potranno subire variazioni per tutto il periodo contrattuale.

ART. 19 – CAUZIONI DI GARANZIA

L’appaltatore sarà tenuto a prestare una garanzia fideiussoria a titolo di garanzia definitiva, finalizzata all’adempimento di tutte le obbligazioni assunte e del risarcimento dei danni derivanti da eventuali inadempienze, fatta, comunque, salva la risarcibilità del maggior danno.

La garanzia dovrà essere resa nei termini e modalità di cui all’art. 103 del D. Lgs 50 del 18 aprile 2016.

ART. 20 – RIDUZIONE DELLE GARANZIE

Come definito all’art. 103 del D. Lgs 50 del 18 aprile 2016 l’importo della cauzione definitiva è ridotto del 50% per l’appaltatore in possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9001. E’ ridotto di un ulteriore 20% per l’appaltatore in possesso della certificazione ambientale conforme alle norme UNI EN ISO 14001.

ART. 21 – VARIAZIONE DELL’ENTITA’ DEL SERVIZIO

Le prestazioni da fornire potranno essere aumentate o ridotte da parte dell’Amministrazione Comunale, per eventuali ulteriori esigenze, fino alla concorrenza di un quinto dell’importo complessivo netto contrattuale, ferme restando le condizioni del contratto, senza che l’appaltatore possa sollevare eccezioni e/o pretendere indennità. I limiti e le modalità sono definite dall’art. 106 del D. Lgs 50 del 18 aprile 2016.

ART. 22 – DETERMINAZIONE NUOVI PREZZI

Se nel corso dell'esecuzione del contratto si rendessero necessarie prestazioni non previste e/o per le quali mancassero i relativi prezzi, si procederà, in contraddittorio con l'Operatore

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economico, alla determinazione dei nuovi prezzi da formalizzare con relativi verbali, sottoscritti dalle parti e approvati dal Responsabile del Procedimento.

ART. 23 – SUBAPPALTO E AVVALIMENTO

Non sono ammessi il subappalto e l’avvalimento.

ART. 24 – CESSIONE DEI CONTRATTI

E’ vietata la cessione anche parziale dei contratti sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

ART. 25 – RESPONSABILITA’

L’appaltatore è responsabile dell’esatto adempimento dei contratti e della perfetta esecuzione delle prestazioni; di conseguenza, risponderà nei confronti dei terzi e dell’Amministrazione Comunale per l’inadempimento alle obbligazioni contrattuali.

Durante l’esecuzione del contratto, l’appaltatore è responsabile per danni derivanti a terzi per causa sua e/o dei propri dipendenti e, pertanto, dovrà adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie, con l’obbligo del controllo, al fine di garantire condizioni di sicurezza e prevenzione infortuni, in tutte le operazioni connesse con il contratto.

E’ fatto obbligo all’appaltatore di mantenere l’Amministrazione Comunale sollevata ed indenne contro azioni legali e richieste risarcitorie per danni, avanzate da terzi danneggiati.

L’appaltatore sarà comunque tenuto a risarcire l’Amministrazione Comunale del danno causato da ogni inadempimento alle obbligazioni derivanti dal presente capitolato, ogni qualvolta venga accertato che tale danno si sia verificato in violazione alle direttive impartite dalla stessa.

ART. 26 – FALLIMENTO DELL’APPALTATORE

In caso di fallimento dell’appaltatore, l’Amministrazione Comunale si riserva di procedere ai sensi dell’art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016.

ART. 27 – CORRISPETTIVO

Il corrispettivo risultante dagli atti di gara deve intendersi a misura e comprensivo di tutti gli oneri direttamente o indirettamente previsti nel presente capitolato.

Gli interventi saranno riconosciuti economicamente soltanto se svolti con modalità rispondenti a quanto previsto dal presente capitolato e dall’offerta presentata.

ART. 28 – PAGAMENTI

I pagamenti verranno effettuati, sulla base delle prestazioni erogate, con cadenza trimestrale entro 60 (sessanta) giorni data fattura e sulla base dell’offerta presentata in sede di gara.

I pagamenti avverranno previa emissione di fatture, intestate a “COMUNE DI CESENA – Servizio Igiene e Sanità, Benessere Animale, Educazione Ambientale, Inquinamento Acustico”, che dovranno riportare gli interventi di riferimento.

Ad ogni fattura dovrà essere allegato un riepilogo degli interventi corredato dalle schede di rilevazione di cui al punto 6 dell’art. 6 del presente capitolato.

L’importo netto di ciascuna fattura dovrà essere ridotto dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), ai fini della ritenuta di cui all’art. 4, comma 3, del D.P.R. 207/2010. Ove siano previste più fatture nel corso dell’anno contrattuale, la ritenuta può essere complessivamente effettuata, per l’intero 0,50% maturato, unicamente al momento dell’emissione dell’ultima fattura dell’anno suddetto.

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Al termine del Servizio sarà rilasciato il Certificato di Regolare Esecuzione da parte del Responsabile Unico del Procedimento.

In caso di fattura irregolare il termine di pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione dell’Amministrazione.

Per gli eventuali ritardi o sospensioni dei pagamenti per le ragioni di cui sopra l’appaltatore non potrà opporre eccezioni, né avrà titolo a chiedere risarcimento danni né altre pretese.

Scaduti i termini di pagamento senza che sia stato emesso il mandato, spettano agli operatori economici aggiudicatari, gli interessi moratori. Gli interessi scaduti non producono interessi ai sensi dell’art. 1283 c.c.

In caso di ritardato pagamento il tasso di interesse è determinato in conformità a quanto disposto dall’art. 1284 C.C..

Il mancato invio della documentazione prevista all’ultimo comma dell’art. 10 comporterà la sospensione del primo pagamento utile senza che l’appaltatore possa pretendere interessi, indennizzi o danni di alcun tipo.

Il saldo è condizionato, oltre all’emissione del Certificato di Regolare Esecuzione, dall’acquisizione del certificato di regolarità contributiva, previdenziale ed assicurativa, attestata dal DURC.

ART. 29 – RITENUTE E SVINCOLO

Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo il rilascio da parte della stazione appaltante del “Certificato di Regolare Esecuzione”, previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC).

ART. 30 – PENALITA’

In caso d’inadempimento delle obbligazioni contrattuali, e in caso di cattiva o insoddisfacente esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto sarà facoltà del Comune di Cesena applicare, a proprio giudizio, le penalità di seguito elencate:

Rif. INADEMPIENZA PENALE

1

Mancata consegna di una scheda di rilevazione delle operazioni per i luoghi ove prevista

Art. 6 comma 6 punto 6

50 € a scheda

2 Ritardo nella trasmissione del programma interventi di cui all’art. 6 comma 6 punto 3a

50 € per ogni 6 ore

3 Ritardo nella trasmissione del report di cui all’art. 6 comma 6 punto 3b

20 € per ogni 6 ore

4

Mancata trasmissione del programma interventi di cui all’art. 6 comma 6 punto 3a e del report interventi di cui all’art. 6 comma 6 punto 3b

300 €

5

Ritardo nell’esecuzione di un intervento previsto dal calendario programmato e concordato preventivamente con il Direttore dell’Esecuzione, salvo modifiche motivate ed approvate dal Direttore dell’Esecuzione

50 €

ogni giorno di ritardo

6 Mancata esecuzione non motivata di un intervento programmato 750 € a intervento

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7

Ritardo non motivato nell’esecuzione di un intervento d’emergenza ordinato dal Direttore dell’Esecuzione sulla base di necessità insorte ingenti e/o contingenti

150 €

ogni giorno di ritardo

8

Mancata esecuzione non motivata di un intervento d’emergenza ordinato dal Direttore dell’Esecuzione sulla base di necessità insorte ingenti e/o contingenti

900 € a intervento

9

Mancata o non idonea esposizione degli appositi manifesti di avviso all’utenza, secondo le modalità e con i contenuti prescritti dalle disposizioni legislative vigenti a scopo di sicurezza, di cui all’art. 6 comma 6 punto 5

250 € a intervento

10 Mancata informazione preventiva di cui all’art. 6 comma 6 punto 5 250 € a intervento 11

Mancata reperibilità del Responsabile Tecnico di cui all’art. 8 (la mancata reperibilità si intende ripetuta quando fra una chiamata e l’altra sono trascorse almeno 6 ore)

250 € a chiamata

12

Mancato aggiornamento costante del registro di controllo carico e scarico dei prodotti disinfestanti custoditi nel magazzino da parte del Responsabile Tecnico di cui all’art. 8

100 € a intervento

13

Mancato aggiornamento mensile del registro delle operazioni da parte del Responsabile Tecnico

Art. 8

250 € a controllo

14 Mancato rispetto dei controlli di qualità di cui all’art. 13 100 €

a controllo non rispettato

15

Mancato aggiornamento settimanale sul sito Internet del calendario interventi di disinfestazione predisposto su indicazione del Direttore dell’Esecuzione

Art. 6 comma 5 punto a)

250 € ogni verifica

16

Non conformità delle caratteristiche e della gestione del NUMERO VERDE dedicato alle istanze dell’utenza rispetto a quanto concordato con il Direttore dell’Esecuzione

Art. 6 comma 5 punto b)

50 € ogni verifica

17 Mancato adeguamento degli interventi alle prescrizioni indicate dopo invito del Direttore dell’Esecuzione a conformità previste

Fino a 2.500 € a contestazione

18

Non rispondenza delle diluizioni impiegate del prodotto rispetto a quanto prescritto nella rispettiva scheda tecnica

Art. 4

Fino a 2.500 € a contestazione

19

Mancata consegna delle mappe in cartaceo e in formato digitale e/o della relazione a consuntivo in cartaceo ed in formato digitale entro il 31 dicembre 2017

2.000 € ogni elaborato

20 Mancata esecuzione del sopralluogo previsto all’art. 6 comma 5 punto c) e/o invio entro 48 ore del rendiconto

100 €

ogni sopralluogo/rendiconto

21 Per ogni altro inadempimento contrattuale non disciplinato dalle penali sopra riportate

da 50 € a 1000 € per ogni inadempimento

(18)

NOTE:

(1) = La “ritardata esecuzione” di un intervento previsto diventa “mancata esecuzione” dopo 5 giorni solari di ritardo. La penale prevista per la mancata esecuzione assorbe quella prevista per la ritardata esecuzione (2)= La “ritardata esecuzione” di un intervento d’emergenza

diventa “mancata esecuzione” dopo 2 giorni solari di ritardo. La penale prevista per la mancata esecuzione assorbe quella prevista per la ritardata esecuzione.

L’applicazione delle penali deve essere preceduta da regolare contestazione scritta, a mezzo fax, PEC e/o lettera raccomandata A.R. dell’inadempienza, alla quale l’appaltatore ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni, entro 7 (sette) giorni dal ricevimento della predetta nota.

Le penali verranno applicate in occasione del primo pagamento successivo all’inadempimento.

ART. 31 – ASSICURAZIONI, INFORTUNI E DANNI

A copertura delle attività previste nel presente Capitolato, l’Appaltatore dovrà provvedere, a propria cura e spese, alla stipula delle seguenti polizze assicurative:

a) Responsabilità Civile verso Terzi (RCT): € 2.000.000,00 (duemilioni) unico per sinistro;

b) Responsabilità Civile Auto (RCA): per danni arrecati a terzi (inclusi i trasportati) con massimale “unico” di garanzia non inferiore a € 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila) incluso il rischio di inquinamento a seguito di circolazione;

c) Responsabilità Civile Inquinamento (RCI): per danni arrecati a terzi da inquinamento, con massimale “unico” di garanzia non inferiore a € 200.000,00 (duecentomila).

Nelle polizze deve essere espressamente specificato che la copertura si riferisce alle attività prestate per il Comune di Cesena.

Il costo delle suddette polizze è da ritenersi compreso nell’importo contrattuale, pertanto ogni onere ad esse relativo deve essere considerato a carico dell’appaltatore.

Copia conforme all’originale delle polizze assicurative dovranno essere prodotte prima della stipula dei Contratti.

In ogni caso per ottenere il rimborso delle spese e la rifusione dei danni il Comune potrà rivalersi, mediante trattenute, sui crediti dell'appaltatore o sulla cauzione definitiva di cui all’art. 19.

ART. 32 – RIFUSIONE, DANNI E SPESE

L’appaltatore dovrà rifondere il Comune di Cesena delle sanzioni ricevute, per i servizi in appalto, da organi esterni di vigilanza con l’aggiunta degli eventuali oneri economici conseguenti.

Per il rimborso delle spese e la rifusione di danni di qualsiasi natura (anche con riferimento ai danni derivanti da risoluzione anticipata), il Comune potrà rivalersi, mediante trattenute, sui crediti dell'appaltatore o sulla cauzione definitiva di cui all’art. 19.

Nel caso di rivalsa del Comune sulla cauzione definitiva l’appaltatore è obbligato a reintegrare la stessa entro 20 giorni dalla data di ricezione della richiesta.

ART. 33 – ESECUZIONE IN DANNO

Qualora l'appaltatore ometta di eseguire, anche parzialmente, le prestazioni oggetto dell’appalto con le modalità ed entro i termini previsti, l’Amministrazione Comunale potrà ordinare ad altra ditta l'esecuzione parziale o totale di quanto omesso dall'appaltatore stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati al Comune.

Per la rifusione dei danni, l’Amministrazione potrà rivalersi, mediante trattenute, sugli eventuali crediti dell’appaltatore ovvero, in mancanza, sulla cauzione definitiva; in quest’ultimo caso, l’appaltatore è obbligato a reintegrare la stessa entro 20 giorni dalla data di ricezione della richiesta.

(19)

ART. 34 – RISOLUZIONE

L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi degli artt. 1453 e 1454 del Codice Civile, in caso di grave inadempimento.

Si procederà alla risoluzione del contratto, ai sensi dell’art.1456 Codice Civile, nei seguenti casi:

1. al raggiungimento, mediante applicazione di penali, della soglia del 10% dell’importo contrattuale.

2. inosservanza degli obblighi concernenti il personale e indicati all’art. 10;

3. in caso di frode, grave negligenza o contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali ove siano state applicate almeno 5 (cinque) penali indicate all’art. 30 con i numeri 6, 8, 10 e 11;

4. l’appaltatore non utilizza i mezzi di trasporto eco-compatibili indicati all’art. 4;

5. difformità della struttura organizzativa utilizzata per l’esecuzione delle prestazioni con particolare riferimento all’organico, alle attrezzature ed ai mezzi, rispetto al Piano di esecuzione dell’appalto allegato all’offerta;

6. mancato rispetto delle tariffe con i privati;

7. cause previste dall’art. 108 del D. Lgs 50 del 18 aprile 2016;

Ove il Comune ravvisasse la sussistenza di una delle cause sopra descritte dovrà contestarle per iscritto alla controparte, fermo restando il termine di 15 giorni per le controdeduzioni. Decorso tale termine il Comune adotterà gli opportuni provvedimenti.

La risoluzione del contratto comporterà l'incameramento della cauzione definitiva, salvo il risarcimento dei maggiori danni.

ART. 35 – TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai sensi dell’articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, gli operatori economici titolari dell’appalto, nonché i subappaltatori, devono comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L’obbligo di comunicazione è esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la Stazione appaltante sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per l’applicazione degli interesse legali, degli interessi di mora.

Tutti i movimenti finanziari relativi all’intervento:

a) per pagamenti a favore dell’appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub- fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all’intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall’ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità;

b) i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti dedicati di cui al comma 1;

c) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti correnti dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell’intervento.

I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa.

Ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 2, lettera a), deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG.

(20)

Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 6 della legge n 136 del 2010:

a) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136 del 2010;

b) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e c), o ai commi 3 e 4, qualora reiterata per più di una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto.

I soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui ai commi da 1 a 3, informano contestualmente la stazione appaltante e la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente.

ART. 36 – RECESSO

L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di recedere dal contratto, ai sensi dell’art.1671 del c.c., in qualunque tempo e fino al termine del servizio.

Tale facoltà verrà esercitata per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo di raccomandata A.R. che dovrà pervenire almeno 15 (quindici) giorni prima della data del recesso.

In tal caso l’Amministrazione Comunale si obbliga a pagare all’appaltatore un’indennità corrispondente a quanto segue:

- prestazioni già eseguite dall’appaltatore al momento in cui viene comunicato l’atto di recesso, così come attestate dal verbale di verifica delle stesse redatto dal Responsabile del Servizio;

- spese sostenute dall’appaltatore e non ancora ammortizzate;

- un decimo dell’importo del servizio non eseguito calcolato sulla differenza tra l’importo dei 4/5 del prezzo contrattuale e l’ammontare netto delle prestazioni eseguite.

ART. 37 – RINVIO A NORME DI DIRITTO VIGENTI

Per quanto non contemplato nel presente capitolato si farà riferimento alle leggi, norme e regolamenti vigenti in materia.

ART. 38 – FORO COMPETENTE

La definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, che non si sia potuto risolvere bonariamente, è devoluta all’autorità giudiziaria competente presso il Foro di Forlì ed è esclusa la competenza arbitrale.

ART. 39 – SPESE, IMPOSTE E TASSE

Tutte le spese, imposte e tasse inerenti al contratto, sono a carico dell’appaltatore.

Per quanto riguarda l'I.V.A. si fa espresso rinvio alle disposizioni di legge in materia.

ART. 40 – RISERVATEZZA

Ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. n. 196/2003 il Legale Rappresentante dell’Appaltatore è nominato responsabile del trattamento dei dati personali utilizzati per le attività di cui al presente Capitolato, e avrà il compito di identificare e nominare gli operatori incaricati di trattamento ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 196/2003 e di adempiere a tutto quanto necessario per il rispetto delle disposizioni della normativa vigente in materia e di osservare scrupolosamente quanto in essa previsto nonché le istruzioni impartite dal Titolare (Amministrazione Comunale di Cesena).

L’Appaltatore si impegna ad osservare la massima riservatezza nei confronti delle notizie di qualsiasi natura comunque acquisite nello svolgimento delle prestazioni oggetto del presente appalto.

Le notizie relative all’attività dell’Amministrazione, comunque venute a conoscenza del personale dell’Appaltatore e/o dal medesimo incaricato in relazione all’esecuzione del contratto, e le

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informazioni che transitano attraverso le apparecchiature di rilevazione, elaborazione, trasferimento, archiviazione dati, non debbono in alcun modo e in qualsiasi forma essere comunicate e divulgate a terzi, né debbono essere utilizzate da parte dell’Appaltatore o da parte di chiunque collabori alle sue attività per fini diversi da quelli contemplati nel presente capitolato.

L’Appaltatore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, nonché dei propri eventuali subappaltatori, degli obblighi di segretezza sopra descritti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l’Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del contratto, fermo restando che l’Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare all’Amministrazione.

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