PROTOCOLLO ORGANIZZATIVO FINALIZZATO A GARANTIRE L’ATTIVITA’ CHIRURGICA DEL POLICLINICO TOR VERGATA PRESSO L’AZIENDA OSPEDALIERA COMPLESSO OSPEDALIERO SAN GIOVANNI ADDOLORATA
TRA
La Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata, di seguito, per brevità, indicata anche come “PTV”, Partita IVA 10110821005 e Codice Fiscale 97503840585, con sede in Roma Viale Oxford n. 81 – 00133, rappresentata dal Commissario straordinario Dott.ssa Tiziana Frittelli, nata a Canino (VT) 03.07.1960, ove sopra domiciliata per la carica ed agli effetti del presente Protocollo
E
L’Azienda Ospedaliera Complesso Ospedaliero San Giovanni Addolorata, di seguito, per brevità, indicata anche come “AOSGA”, C.F./P.IVA 04735061006, con sede legale in Roma, Via dell’Amba Aradam,9 - 00184, rappresentata dal Direttore Generale, dott. Massimo Annicchiarico, nato a Taranto (TA) il 10/09/1958, ove sopra domiciliato per la carica ed agli effetti del presente Protocollo,
entrambe di seguito anche “Parti”
PREMESSO CHE
- con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili e che, successivamente, sono stati emessi, dalle autorità regionali e nazionali, diversi provvedimenti relativi alla gestione dell’emergenza COVID-
19 che impongono alle strutture sanitarie urgenti interventi di adeguamento della loro offerta di posti letto e di terapia intensiva;
- con Ordinanza regionale N. Z00003 del 06/03/2020, all’Allegato 1, il PTV viene classificato dalla Regione nella categoria dei c.d. “ospedali di intervento”
destinati alla “centralizzazione” della “presa in carico” dei casi confermati (COVID), ed inoltre, all’Allegato 2, il PTV viene individuato, come già accennato in premessa, quale sede di laboratorio di virologia inserito nella Rete laboratori regionali COVID coordinata dal Laboratorio Regionale di Riferimento;
- con Ordinanza regionale N. Z00009 del 17/03/2020, ad implementazione ed evoluzione delle disposizioni di cui al citato Allegato 1 alla menzionata Ordinanza regionale n. Z00003 del 06/03/2020, si dispone, tra l’altro, con riguardo al PTV, di procedere all’ulteriore allestimento di 80 posti letto specificatamente dedicati alle malattie infettive ai fini della gestione dell’emergenza sanitaria in corso, prevedendo di trasferire in altri presìdi pubblici e privati accreditati talune attività allo scopo di garantire la continuità delle cure;
- con nota della Regione Lazio, prot. U0244921 del 25.3.2020, il PTV è stato invitato, tra le altre strutture COVID, a “prendere accordi con altre strutture pubbliche o private accreditate per l’effettuazione in tali strutture degli interventi chirurgici oncologici e di quelli elettivi non oncologici in classe di priorità A” prevedendo altresì “la individuazione di ulteriori procedure da trasferire” previa “valutazione delle direzioni delle singole strutture…. di concerto con il responsabile clinico della disciplina di riferimento, tenendo conto della effettiva ed assoluta indifferibilità dell’intervento stesso in relazione alle condizioni cliniche del paziente”;
- nell’ambito della più generale riorganizzazione strutturale del plesso ospedaliero del PTV, funzionale all’allestimento dei suddetti posti letto COVID, si rende necessaria, nell’immediato, l’allocazione temporanea in altre strutture della Regione Lazio dei suddetti percorsi chirurgici riconducibili al PTV;
- in particolare, presso il PTV sono attive le seguenti UU.OO. chirurgiche:
- UOC Ortopedia - UOC Cardiochirurgia
- UOC Chirurgia Epatobiliare e dei Trapianti - UOC Ginecologia
- UOSD Breast Unit - UOC Chirurgia Toracica
- UOC Ortopedia e Traumatologia - UOC Neurochirurgia
- UOSD Urologia
- UOSD Chirurgia Maxillo-Facciale
- UOSD Chirurgia Mininvasiva dell’apparato Digerente - UOC Chirurgia Generale
- UOC Chirurgia Vascolare - UOSD Oculistica
- UOSD Otorinolaringoiatria
ove insistono anche specializzandi della Facoltà di Medicina e Chirurgia della Università di Tor Vergata, in virtù della istituzionale configurazione del PTV quale azienda di riferimento di detto Ateneo;
- Il PTV, con nota prot. 6821 del 01/04/2020, in conformità con la citata nota della Regione Lazio prot. U0244921 del 25.3.2020, ha chiesto disponibilità alle
strutture sanitarie pubbliche di Roma (con l’esclusione delle strutture COVID) ad ospitare gli interventi chirurgici di una o più delle unità operative sopra elencate;
- l’Azienda Ospedaliera Complesso Ospedaliero San Giovanni Addolorata, con mail del 3.4.2020 si è resa disponibile ad accogliere nella propria struttura le equipe chirurgiche delle varie UO del PTV;
- al riguardo, si è quindi proceduto a definire l’esecuzione presso la suddetta Azienda degli interventi chirurgici di elezione sui pazienti in lista d’attesa afferenti alle UO del PTV per le discipline di seguito indicate ,con particolare riferimento alla effettuazione di interventi chirurgici elettivi oncologici o non oncologici con classe di priorità A effettivamente indifferibili secondo le indicazioni ministeriali e le condizioni del pazienti, assicurata la parità con quanto regolamentato dalla AOSGA per la propria attività: ortopedia, neurochirurgia, urologia, chirurgia maxillo facciale, chirurgia generale, ortopedia e traumatologia, chirurgia mininvasiva dell’apparato digerente, otorinolaringoiatria, oculistica, chirurgia vascolare.
- l’Azienda Ospedaliera Complesso Ospedaliero San Giovanni Addolorata è struttura pubblica ed è in grado, pertanto, di garantire i percorsi chirurgici in parola, disponendo di strutture, tecnologie e personale idonei allo svolgimento di interventi chirurgici elettivi della tipologia sopra descritta;
TUTTO CIÒ PREMESSO
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE Art. 1
1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo.
2. Le parti sottoscrivono il presente Protocollo rinviando, altresì, a specifico DISCIPLINARE OPERATIVO CLINICO-ASSISTENZIALE E
ORGANIZZATIVO, che viene allegato al presente atto e che potrà essere oggetto di successiva modifica e/o integrazione, definito tra la Direzione Sanitaria del PTV e la Direzione Sanitaria dell’AOSGA ospitante il percorso.
3. Al PTV è demandata la completa conduzione clinica e chirurgica del percorso mentre l’AOSGA assicura l’assistenza anestesiologica ed infermieristica, nonché l’uso delle piattaforme produttive quali i blocchi operatori, la Terapia Intensiva post-chirurgica, le aree di degenza e quant’altro necessario alla completa e sicura gestione del caso, anche in base alle ulteriori specificazioni operative riportate nel suddetto disciplinare.
Art. 2
1. Per l’intera durata dell’emergenza sanitaria, l’AOSGA si impegna a consentire l’accesso presso le proprie strutture, provvedendo anche all’assegnazione di appositi badge identificativi ed abilitativi agli accessi alle aree operatorie, alla equipe chirurgiche del PTV, unitamente agli specializzandi alle stesse afferenti e sotto la responsabilità diretta delle medesime equipe, e ad un facilitatore infermieristico funzionalmente coordinato, per lo scopo, dalla UOSD Operations Management del PTV, al fine di garantire l’effettuazione degli interventi elettivi su pazienti inseriti nella lista di attesa del PTV, con particolare riferimento ad interventi chirurgici elettivi oncologici o non oncologici con classe di priorità A effettivamente indifferibili secondo le indicazioni ministeriali e le condizioni del pazienti, assicurata la parità con quanto regolamentato dall’AOSGA per la propria attività, delle seguenti discipline: ortopedia, neurochirurgia, urologia, chirurgia maxillo facciale, chirurgia generale, ortopedia e traumatologia, chirurgia mininvasiva dell’apparato digerente, otorinolaringoiatria, oculistica, chirurgia vascolare.
Resta fermo che l’attivazione degli interventi per le singole specialità avverrà
progressivamente.
2. La effettuazione di detti interventi elettivi in regime ordinario da parte del personale del PTV sarà assicurata dall’AOSGA in tempi congrui e con equilibrata distribuzione di risorse rispetto agli interventi effettuati su pazienti provenienti dalle liste di attesa dell’AOSGA, come da procedura descritta nell’allegato disciplinare.
3. L’AOSGA s’impegna a consentire alle equipe del PTV, unitamente agli specializzandi alla stessa afferenti ed ad un facilitatore infermieristico, l’accesso e l’uso delle sale operatorie nella misura indicata nell’allegato
DISCIPLINARE OPERATIVO CLINICO-ASSISTENZIALE E
ORGANIZZATIVO di cui all’articolo 1, dei posti letto di degenza in numero sufficiente, nonché di qualsiasi altro servizio alle stesse correlato, necessario alla esecuzione degli interventi chirurgici elettivi nonché di eventuali reinterventi in urgenza sui pazienti, con, altresì, la facoltà di effettuare, a cura dei chirurghi di dette equipe, tutti i controlli/procedure post-operatori necessari, garantendo allo scopo la disponibilità dei necessari servizi e connesse risorse diagnostiche e terapeutiche.
4. Fermo restando che l’eventuale degenza intensiva post-operatoria del paziente avviene sotto il controllo medico e la responsabilità degli anestesisti di AOSGA, la degenza post-operatoria ordinaria presso AOSGA avviene sotto la responsabilità clinica e medico-legale delle equipe chirurgiche del PTV, che avranno cura di garantire la continuità assistenziale secondo le modalità dettagliate nell’allegato DISCIPLINARE OPERATIVO CLINICO- ASSISTENZIALE E ORGANIZZATIVO di cui all’articolo 1.
5. Resta ferma la responsabilità della Direzione sanitaria dell’AOSGA in ordine alla complessiva conduzione ed organizzazione del percorso di
accettazione e di degenza ordinaria ed intensiva durante l’intera durata del ricovero del paziente, fatta salva la responsabilità della equipe chirurgica della UO del PTV per quanto attiene la selezione dei pazienti, l’attività svolta in sede di gestione e conduzione dell’intervento, l’attività assistenziale ed i controlli/procedure post-operatori già citati.
Art. 3
1. L’equipe chirurgica afferente alla UUOO del PTV, anche attraverso la UOSD Operations Management del PTV, si relaziona, ai fini della organizzazione delle attività di cui al presente Protocollo così come definite ai sensi del precedente articolo 2, alla Direzione medica di presidio dell’AOSGA anche con riguardo ai volumi ed alle modalità del ricovero da attivare.
2. Il PTV fornisce un elenco chiuso di medici autorizzati per ogni Unità operativa, possibilmente riducendone il numero allo stretto necessario, fornendo, altresì, le reperibilità mensili notturne e festive per singola Unità operativa e gli eventuali aggiornamenti.
3. Le Parti danno atto che restano esclusi dal protocollo gli interventi chirurgici d’emergenza e di urgenza, anche differita.
4. Nello svolgimento delle attività richiamate nel presente Protocollo dovranno essere adottate tutte le procedure di sicurezza e tutte le procedure igieniche adottate dall’AOSGA sia in essere alla data di sottoscrizione del presente atto sia quelle che verranno poste in essere successivamente alla formalizzazione del medesimo accordo e comunicate dall’AOSGA al PTV.
5. Le risorse strumentali e materiali (materiali monouso e poliuso, DPI, ecc.) che si rendono necessarie per lo svolgimento delle prestazioni oggetto del presente Protocollo ai fini della spesa saranno a carico dell’AOSGA; nel caso in cui l’intervento chirurgico richieda specifici kit di strumentario chirurgico
sterilizzabile non disponibili presso l’AOSGA, il PTV li fornisce il giorno precedente l’intervento, unitamente ad un elenco del contenuto, e l’AOSGA provvede alla loro sterilizzazione in entrata e in uscita, restando responsabile della relativa custodia limitatamente al periodo di permanenza dei kit all’interno della propria struttura; di tale eventuale integrazione si tiene conto al fine di quanto previsto al successivo articolo 4 comma 3.
Art. 4
1. Il complessivo percorso chirurgico esitato dagli interventi chirurgici effettuati dalla equipe della UO del PTV rimane imputato all’AOSGA e sarà ricondotto ai flussi informativi relativi alle attività di ricovero di pertinenza del medesimo AOSGA anche ai fini della definizione e del riconoscimento dei correlati DRG (diagnosis related group).
2. Per le attività di esecuzione e conduzione degli interventi da parte della equipe della UO del PTV nonché per i controlli/procedure post-operatori così come declinati nel Disciplinare operativo clinico-assistenziale e organizzativo di cui al comma 2 dell’articolo 1, l’AOSGA riconosce al PTV, in via forfetaria, il rimborso dei correlati costi nella misura percentuale del 25% del DRG previsto al comma 1, sul presupposto, a tali effetti, di un impegno standard fornito dallo stesso PTV in termini di afferenza del solo personale chirurgico dislocato sui suddetti percorsi.
3. Resta pertanto inteso che, a fronte di un eventuale, ulteriore impegno (in termini di personale non chirurgico ovvero di forniture messe a disposizione dal PTV), eccedente il suddetto impegno standard, saranno tempestivamente e previamente concordate dalle parti, tramite le Direzioni sanitarie del PTV e dell’AOSGA, ulteriori forme di rimborso in aggiunta al rimborso forfetario di cui al precedente comma 2.
4. La Direzione sanitaria del PTV - verso cui dovranno sistematicamente confluire, attraverso la UOSD Operations Management del PTV, tutti i flussi relativi alle attività di cui al comma 2 ed, eventualmente, al comma 3 - verifica, tramite strutturato raccordo con la Direzione sanitaria dell’AOSGA, il DRG di riferimento riconosciuto alla stessa AOSGA da parte della Regione, procede alla liquidazione della percentuale forfetaria sopra definita e alla fatturazione attiva - da assolvere, da parte dell’AOSGA, non oltre 30 giorni dal ricevimento della stessa - e provvede alla gestione del relativo credito, unitamente alla liquidazione, alla fatturazione e alla gestione, se del caso, delle eventuali integrazioni di cui al comma 3.
5. La UOSD Operations Management del PTV e la DMPO dell’AOSGA rappresentano i punti di contatto operativi per lo scambio e la diffusione bidirezionale di informazioni, documenti, procedure, ordini di servizio, ecc. nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.
Art. 5
1. Il PTV dichiara di avere in essere polizza assicurativa con massimale adeguato a copertura del rischio di eventuali danni subiti da terzi, direttamente ascrivibili all’operato del proprio personale per effetto del presente Protocollo.
2. L’AOSGA garantisce adeguata copertura assicurativa per responsabilità civile nei confronti di terzi, per danni derivanti dalla conduzione dei propri fabbricati nei quali si svolge l’attività nonché degli impianti e delle attrezzature utilizzate all’interno del medesimo AOSGA, nonché, infine, per eventuali danni a terzi in conseguenza delle attività non direttamente ascrivibili al personale del PTV.
3. Il personale del PTV è tenuto, comunque, ad uniformarsi ai regolamenti aziendali e di sicurezza in vigore presso l’AOSGA.
4. Fermo restando quanto previsto nel presente protocollo, le parti danno atto che l'AOSGA, ai sensi dell'art. 26, comma 1 lettera b) del D.lgs. 81/08 e s.m.i., fornirà al personale del PTV informazioni dettagliate sui rischi specifici esistenti nei propri ambienti e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività, di cui all'art. 65, comma 2 del D.lgs.
230/95 e s.m.i., per ciò che concerne l'obbligo di informazione sui rischi derivanti dall'esposizione a radiazioni ionizzanti.
5. La sorveglianza sanitaria di cui al D.lgs. 81/08 e al D.lgs. 230/95 e s.m.i. nei confronti del personale del PTV impiegato nel servizio è a carico del PTV. Il servizio di dosimetria relativamente agli ambienti di esecuzione del servizio (dosimetria personale e ambientale) è a carico dell'AOSGA che vi provvederà direttamente con propri mezzi e risorse. L'AOSGA fornirà al PTV le misure radiometriche di tutti gli ambienti in cui entrerà il personale, affinchè l'Esperto Qualificato PTV possa riportare le dosi del personale nella scheda dosimetrica personale. Il PTV fornirà all'AOSGA i giudizi di idoneità del personale e gli esiti dosimetrici.
6. L'AOSGA, ai sensi dell'art. 67 del D.lgs. 230/95 e s.m.i., fornirà al personale del PTV i necessari mezzi di protezione e si assicurerà dell'impiego di tali mezzi. E' vietato adibire i lavoratori ad attività che li espongono al rischio di superare i limiti di dose fissati per gli stessi ai sensi dell'art. 96 del decreto citato.
Art. 6
1. Al fine di ridurre quanto più possibile il rischio di contagio di personale e pazienti da COVID-19, il PTV informa tempestivamente dell’eventuale sorveglianza sanitaria speciale attivata nei confronti di componenti delle equipe chirurgiche operanti presso l’AOSGA.
2. Il PTV comunica, inoltre, gli esiti di eventuali tamponi e di indagini sierologiche effettuati sui componenti delle stesse equipe.
3. Il chirurgo del PTV referente del ricovero attua l’iter di valutazione pre- ricovero del paziente da operare, in vigore presso l’AOSGA.
4. I chirurghi del PTV aderiscono rigorosamente alle istruzioni interne all’AOSGA per la prevenzione e il controllo del COVID-19 ed utilizzano accuratamente i DPI previsti che dovranno essere forniti dal PTV.
5. In caso di esposizione ospedaliera a contatti a rischio, l’indagine epidemiologica sarà condotta dall’AOSGA e i risultati saranno comunicati all’apposito Servizio del PTV per le attività della sorveglianza sanitaria speciale.
Art. 7
1. Le Parti danno atto di essersi reciprocamente fornite tutte le informazioni di cui al Regolamento UE 2016/679.
In quest’ottica, i dati personali acquisiti nell’ambito del perfezionamento del Protocollo organizzativo, nella frase preliminare e per gli adempimenti strettamente connessi alla sua gestione saranno fatti oggetto di trattamento nel rispetto delle disposizioni di cui al citato Regolamento per le sole finalità di gestione di queste fasi e, fatto salvo il caso di eventuale contenzioso nonché il ricorrere di obblighi di legge, per il tempo della durata del rapporto.
2. Il PTV, nella fase iniziale e finale del percorso chirurgico regolato dal presente Protocollo e dal Disciplinare operativo clinico-assistenziale ed organizzativo, opera come autonomo Titolare del trattamento, mentre nel corso del cennato percorso le Parti sono qualificate Contitolari del trattamento dei dati.
3. Le Parti, pertanto, nel perimetro della propria autonomia, nei confronti del proprio personale e per una parte delle attività previste dal presente Protocollo e dal Disciplinare, mantengono la rispettiva qualifica di Titolari autonomi del trattamento ex art. 24 del Regolamento UE 2016/679 e si impegnano al rispetto delle disposizioni della normativa comunitaria nazionale in materia di protezione dei dati.
4. Le Parti si trovano in posizione di Contitolarità, determinando congiuntamente le finalità ed i mezzi del trattamento, con riferimento ad un’altra parte delle attività, già individuate dal Protocollo e dal Disciplinare, che, ai fini della normativa in materia di protezione dei dati personali, verranno specificate e regolate con separato accordo interno, così come previsto dall’art.
26 del Regolamento UE 2016/679. Con tale accordo saranno disciplinati adeguatamente i rispettivi ruoli, le responsabilità ed i rapporti con gli interessati. Ad esso si rimanda integralmente costituendo parte essenziale e sostanziale del presente Protocollo.
5. Rimane inteso che il trattamento dei dati personali sarà comunque effettuato, applicando adeguate misure di sicurezza, con l’ausilio di strumenti automatizzati nonché in formato cartaceo ad opera di personale espressamente autorizzato ovvero di fornitori terzi funzionalmente connessi all’esecuzione del Protocollo che opereranno quali Responsabili ovvero Titolari autonomi dei relativi trattamenti.
Art. 8
1. Il presente Protocollo produce effetti dalla data di relativa sottoscrizione e sino al termine dello stato di emergenza, di cui alle premesse.
Art. 9
1. Per la risoluzione di ogni eventuale controversia che dovesse insorgere
nell’interpretazione, nell’esecuzione o a seguito della risoluzione del presente atto, il Foro competente ed esclusivo sarà quello di Roma.
Roma,
per l’Azienda Ospedaliera per la Fondazione PTV Complesso Ospedaliero Policlinico Tor Vergata San Giovanni Addolorata
Il Direttore Generale Il Commissario Straordinario
(Massimo Annicchiarico) (Tiziana Frittelli) ______________________ _______________________