COMUNE DI SERLE
Provincia di Brescia
Codice Ente 10429
Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
ORIGINALE
N. 8 del 20/05/2020
Oggetto: ESAME ED APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2020-2022, DELLA NOTA INTEGRATIVA, DEL PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI DI BILANCIO – (BILANCIO ARMONIZZATO DI CUI ALL'ALLEGATO 9 DEL D.LGS. 118/2011).
L'anno duemilaventi, addì venti del mese di Maggio a partire dalle ore 18:00, in modalità telematica, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito il Consiglio Comunale.
La seduta si svolge in modalità telematica sincronizzata al fine di garantire il collegamento simultaneo di tutti i partecipanti così come previsto dall’art. 73 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 e previo decreto sindacale n. 2337 del 16/04/2020.
Presiede il Sindaco, Sorsoli Dott.Giovita.
Intervengono i Signori:
N. Cognome e Nome P A
1 SORSOLI GIOVITA SI
2 RAGNOLI UGO SI
3 BENEDETTI ENRICO SI
4 BODEI LUCIA SI
5 SORSOLI EMANUELA SI
6 PELI FABRIZIO SI
7 TONNI ANDREA SI
8 TONNI BRUNO SI
9 SCIALPI GIUSEPPE SI
10 NICOLINI ALVARO SI
11 ZAMBONI LUCA SI
12 FRANZONI PATRIZIA SI
13 CAPUTI LUCIA SI
Totale Presenti: 13 Totale Assenti: 0
Sono presenti il Rag. Nicolini e l’attuale Responsabile del Servizio Finanziario Dott. Bosio Marco.
Partecipa all’adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Generale, Marilena Dott.ssa Pero'
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a trattare l'argomento indicato in oggetto.
Oggetto: ESAME ED APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2020-2022, DELLA NOTA INTEGRATIVA, DEL PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI DI BILANCIO – (BILANCIO ARMONIZZATO DI CUI ALL'ALLEGATO 9 DEL D.LGS. 118/2011).
Introduce l’argomento il Sindaco che passa la parola al Vice Sindaco, chiedendo l’intervento del Ragioniere Giampietro Nicolini.
UDITI gli interventi:
- Vice Sindaco: questo bilancio è stato abbastanza combattuto, primo perché c’era l’idea di farlo entro il 30 dicembre, risultato difficile perché le norme del Ministero sono arrivate per il 27 al 28 dicembre per cui era praticamente impossibile in 2 giorni riuscire a dettare quelle che erano le basi; poi lo stesso era stato predisposto con i dati e con le disponibilità che c’erano. Doveva inoltre essere approvato durante il Consiglio comunale programmato per l'undici di marzo che è stato rinviato a causa del blocco generale di tutte le attività a causa dell’emergenza Covid-19.
Si è cercato così di mantenere i servizi essenziali per il Comune e per i cittadini soprattutto, impostando una base su cui lavorare dopo il Bilancio consuntivo.
Oltretutto in questi giorni ci arrivano notizie di decine di migliaia se non centinaia di migliaia di euro che dovrebbe arrivare alle casse del Comune per cui dovremmo poi adattare i bilanci anche alla luce di queste entrate, ma nonostante sia un bilancio transitorio è importante approvarlo oggi, quasi a metà anno, perché mancando il bilancio si prosegue per dodicesimi e tutta la contabilità delle degli Enti e quant'altro risulta bloccata.
Ne approfitto qui per ringraziare Nicolini Giampietro che dal primo di maggio è in pensione. Noi lo abbiamo impegnato non solo oggi ma sta affiancando il collega Bosio Marco che sarà il suo sostituto;
Bosio è un collega che lavora in un altro Comune per il momento lo abbiamo in condivisione sperando il prima possibile di averlo esclusivamente in modo che possiamo lavorare più tranquillamente sia lui che noi.
Nicolini ha onorato di più di 39 anni di servizio il Comune di Serle, ma più che per il Comune, per i cittadini di Serle. Ha visto 10 Amministrazioni passare ed è sempre stato al centro della sua attività, sempre disponibile, sempre attento alla gestione dei soldi dei cittadini di Serle.
- Il Rag. Nicolini espone il documento;
- il Vice Sindaco esprime una considerazione relativamente alla tassa sui rifiuti TARI rimandando al nuovo Regolamento che sarà proposto nel prossimo Consiglio comunale.
- il Consigliere Nicolini chiede chiarimenti relativamente alle scadenze della prima rata della TARI e ringrazia il Rag. Nicolini come gruppo SerleSì per tutto l’operato svolto con assiduità e con molta disponibilità e naturalmente auguriamo un buon riposo e buon lavoro a chi subentrerà.
Successivamente,
IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO CHE il D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126 ha modificato ed integrato il D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, con riferimento ai sistemi contabili ed agli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;
CONSIDERATO che gli schemi armonizzati di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011, da ultimo aggiornati dal D.M. 01/08/2019, prevedono la classificazione delle voci per missioni e programmi di
cui agli articoli 13 e 14 del citato D.Lgs. 118/2011 e la reintroduzione della previsione di cassa, che costituisce limite ai pagamenti di spesa;
DATO ATTO che l’unità di voto per l’approvazione del bilancio di previsione finanziario armonizzato è costituita dalle tipologie per l’entrata e dai programmi per la spesa;
CONSIDERATO che dal 01.01.2015 gli enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali, ed in particolare in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, recentemente modificato ad opera dei DM 01/03/20119 e DM 01/08/2019, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con l'imputazione all'esercizio nel quale vengono a scadenza;
DATO ATTO pertanto che, in applicazione del principio generale della competenza finanziaria, le previsioni di entrata e di spesa iscritte in bilancio si riferiscono agli accertamenti e agli impegni che si prevede di assumere in ciascuno degli esercizi cui il bilancio si riferisce ed esigibili nei medesimi esercizi e, mediante la voce “di cui FPV”, l'ammontare delle somme che si prevede di imputare agli esercizi successivi;
DATO ATTO inoltre che, sempre con riguardo agli schemi di bilancio armonizzati, sono iscritte in bilancio le previsioni delle entrate che si prevede di riscuotere o delle spese di cui si autorizza il pagamento nel primo esercizio considerato nel bilancio, senza distinzioni fra riscossioni e pagamenti in conto competenza e in conto residui, e che tali previsioni di cassa consentono di raggiungere un fondo cassa al 31 dicembre del primo esercizio “non negativo”;
DATO ATTO che le previsioni di entrata e di spesa sono state allocate in bilancio in base alle richieste dei Responsabili dei servizi e sulla base delle indicazioni fornite dall’Amministrazione, tenuto conto delle esigenze dei servizi e degli obiettivi di gestione da perseguire per gli anni 2020- 2022;
TUTTO CIO’ PREMESSO
DATO ATTO CHE lo schema di programma annuale e triennale delle opere pubbliche è stato approvato dalla Giunta Comunale con atto deliberativo n. 1 del 22/01/2020 che è stato pubblicato all’albo pretorio online, così come prescrive l’art. 21 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ed il successivo Decreto 16 gennaio 2018 n. 14 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ed è stato inserito nel Documento Unico di Programmazione, così come previsto dal principio applicato della programmazione di cui all’allegato 4/1 al d. Lgs. 118/2011;
VISTA la deliberazione consiliare n. 12 del 08/05/2019, esecutiva, con cui è stato approvato il rendiconto della gestione relativo all’anno finanziario 2018;
CONSIDERATO che il Comune di Serle, avendo una popolazione inferiore a cinquemila abitanti, non è tenuto all’approvazione del bilancio consolidato, come disposto dal DM 01/03/2019;
RICHIAMATO l’art. 1, comma 169, L. n. 296/06 (Legge finanziaria 2007) ai sensi del quale “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”;
VISTE le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio 2020, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, adottate dalla Giunta comunale e dal Consiglio comunale, come di seguito elencate:
ORGANO N° DATA OGGETTO
Giunta comunale
7 05/02/2020 INDICAZIONI PREDISPOSIZIONE DEL PIANO TRIENNALE DELLE AZIONI POSITIVE ANNI 2020/2021/2022 AI SENSI DELL’ART. 48 DEL D.LGS 198/2006, “CODICE DELLE PARI OPPORTUNITÀ TRA UOMO E DONNA”.
Giunta comunale
8 05/02/2020 APPROVAZIONE DEL SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE AI SENSI DELL'ART. 7 DEL D.LGS. N. 150 DEL 27/10/2009.
Giunta comunale
9 05/02/2020 DESTINAZIONE DEI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PRECUNIARE PER VIOLAZIONI PREVISTE DAL “NUOVO CODICE DELLA STRADA”
ALLE FINALITA’ DI CUI ALL’ART 208 DEL D.LGS. 30 APRILE 1992, N. 285 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ANNO 2020.
Giunta comunale
10 05/02/2020 CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI PER
L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA MUNICIPALE
PROPRIA “IMU” E TASSA SERVIZI INDIVISIBILI
“TASI” – ANNO 2020.
Giunta comunale
11 05/02/2020 PRESA D’ATTO ART. 57 D.L. 124/2019, DISAPPLICAZIONE DELL’ART. 2 COMMA 594 E SEGUENTI L. 244/2007 - PIANO TRIENNALE 2020/2022 PER LA RAZIONALIZZAZIONE DI ALCUNE SPESE DI FUNZIONAMENTO.
Giunta comunale
12 05/02/2020 DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE E DELLE ALIQUOTE DEI TRIBUTI COMUNALI E DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE - ANNO 2020.
Giunta comunale
13 05/02/2020 TARIFFE TRASPORTO SCOLASTICO ANNO
SCOLASTICO 2020/2021.
Giunta comunale
14 05/02/2020 CONFERMA ADDIZIONALE IRPEF ANNO 2020.
Giunta comunale
15 05/02/2020 REVISIONE DOTAZIONE ORGANICA, RICOGNIZIONE ANNUALE DELLE ECCEDENZE DI PERSONALE ED
APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DEI
FABBISOGNI DI PERSONALE – ANNI 2020-2021-2022.
Giunta comunale
16 05/02/2020 DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE – DUP SEMPLIFICATO –TRIENNIO 2020-2022.
RICHIAMATO l’art. 15-bis del D.L. n. 34/2019 ai sensi del quale, come già previsto per l’IMU, la TASI, l’addizionale comunale all’IRPEF e l’imposta di soggiorno, a decorrere dall'anno di imposta 2020, le deliberazioni regolamentari e tariffarie riguardanti la TARI, la TOSAP, l’imposta sulla pubblicità, il canone per l’autorizzazione all’installazione dei mezzi pubblicitari il diritto sulle pubbliche affissioni, l’imposta di scopo, acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale del MEF, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce;
CONSIDERATO che, in relazione alla tassa sui rifiuti, l’Autorità di regolazione per energia, reti e
efficienti del servizio integrato dei rifiuti (delibera n. 443/2019 del 31/10/2019), ridisegnando completamente la metodologia di formulazione ed approvazione del PEF, nonché il corrispondente iter di approvazione delle tariffe;
RICHIAMATO l’art. 1, comma 169, L. n. 296/06 (Legge finanziaria 2007) ai sensi del quale “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1°
gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”;
RICHIAMATA la Legge di bilancio 2020, per la TARI e gli emendamenti presentati da ANCI con adeguate motivazioni:
“Disciplina della TARI (coefficienti e termini deliberazione PEF e tariffe) Dopo l’articolo 98 inserire il seguente Art. 98-bis. Ulteriori interventi sulla fiscalità degli enti locali 1. All’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n.147, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 652, al terzo periodo le parole “per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018” sono sostituite dalle parole “per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall’ Autorità' di regolazione per energia, reti e ambiente ai sensi dell’articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n.205; b) dopo il comma 683 è inserito il comma: “683-bis. In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, a decorrere dal 2020, i comuni, in deroga al comma 683 e all’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n.296, approvano le tariffe e i regolamenti della Tari entro il 30 aprile di ciascun 27 anno di riferimento. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati.”
Motivazione Con la lettera a) viene estesa anche al biennio 2019-20 la possibilità per i Comuni, in attesa di una revisione complessiva del DPR 158/1999, di adottare i coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 dello stesso DPR, in misura inferiore ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti di graduazione delle tariffe Tari, evitando altresì cambiamenti troppo marcati del prelievo su talune categorie almeno fino a diversa regolamentazione da parte dell’ARERA.
Con la lettera b) si punta ad assicurare ai Comuni un più ordinato processo di deliberazione delle tariffe Tari, il cui termine viene fissato al 30 aprile di ciascun anno, anziché collegato alla data di deliberazione del bilancio di previsione. La deroga all’ordinamento tributario vigente appare ancor più necessaria alla luce della recentissima emanazione della prima direttiva ARERA sui costi del servizio rifiuti in base alla quale dovranno essere formulati o riformulati i piani finanziari relativi al 2020. Le tariffe Tari, infatti, devono essere aggiornate coerentemente ai piani finanziari di gestione dei rifiuti urbani predisposti ed inviati all’ente locale da parte del soggetto che svolge il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. L’impossibilità di acquisire tempestivamente il piano finanziario di gestione ha spesso esposto i Comuni al rischio di non potere approvare per tempo le tariffe TARI (o non poterle compiutamente aggiornare). La norma proposta, disgiungendo il termine di approvazione delle tariffe TARI da quello di approvazione del bilancio comunale, concede ai Comuni più tempo per la ricezione dei piani finanziari – la cui tempistica di acquisizione non è nella disponibilità dell’ente locale – e per il conseguente aggiornamento della disciplina del prelievo”;
PRESO ATTO che il Piano finanziario finalizzato alla determinazione per l’anno 2020 della tariffa della tassa sui rifiuti (cd TARI), componente dell’imposta unica comunale (IUC) non verrà approvato da parte del Consiglio Comunale entro i termini di approvazione del Bilancio per le motivazioni di cui sopra;
VISTA la legge di bilancio 2020 comprendente l’unificazione IMU-Tasi, a parità di gettito, con importanti riflessi anche sulla fruibilità delle informazioni su aliquote differenziate e agevolazioni stabilite dai Comuni;
DATO ATTO che la nuova metodologia ed il nuovo iter approvativo implicano tempistiche assolutamente incompatibili con il rispetto di quelle previste per l’approvazione del bilancio di previsione nei termini di legge, che ad oggi, in assenza di un formale differimento, rimane comunque il 31 dicembre 2019;
VISTO il D.L. n. 18/2020 del 17 marzo 2020 con il quale è stato differito al 31 luglio 2020 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2020/2022 da parte degli enti locali;
RITENUTO pertanto opportuno e necessario, anche ai fini dell’attendibilità e veridicità del bilancio, approvare il Piano economico finanziario del servizio integrato dei rifiuti e le relative tariffe TARI secondo le precedenti metodologie, salvo rivedere le stesse nel corso del 2020 in relazione agli sviluppi normativi sulla materia;
VISTE inoltre le seguenti deliberazioni:
- “Destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al Codice della Strada – art. 208 CDS relative all’anno 2020” - deliberazione Giunta comunale n. 9 del 05/02/2020;
- “Piano triennale del fabbisogno di personale 2020-2022 e piano annuale delle assunzioni 2020 - deliberazione Giunta comunale n. 15 del 05/02/2020;
- “Indicazioni sul Piano delle azioni positive per le pari opportunità ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. n.
198 del 11 aprile 2006 - deliberazione Giunta comunale n. 7 del 05/02/2020;
- “Servizi a domanda individuale – Determinazione del tasso di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi per l’anno 2020/2022 - art. 172 D.Lgs. 267/2000.” - deliberazione Giunta comunale n. 12 del 05/02/2020;
- “Tariffe trasporto scolastico anno scolastico 2019-2020” deliberazione Giunta comunale n. 13 del 05/02/2020;
VERIFICATO che sul territorio comunale non sussistono “Quantità e qualità delle aree fabbricabili da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie ai sensi delle Leggi n. 167/82, n. 865/71 e n. 457/78 e pertanto non è necessario determinare il relativo prezzo di cessione;
DATO ATTO che il Comune di Serle non è ente strutturalmente deficitario o in dissesto e pertanto non è tenuto a rispettare il limite minimo di copertura del costo complessivo dei servizi a domanda individuale fissato al 36% dall’art. 243 comma 2 lettera a) del D.Lgs 267/2000;
VISTA la certificazione rilasciata dal Responsabile del Servizio Personale in merito al rispetto del vincolo di spesa sul personale di cui al comma 557 dell’art. 1 della Legge 296/2006;
RICHIAMATO l’art. 1, commi 819-826, che detta la nuova disciplina in materia di pareggio dei saldi di bilancio, in base alla quale gli enti si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell’esercizio non negativo, così come risultante dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall’allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.
118;
VISTO il prospetto relativo agli equilibri di bilancio contenente le previsioni di competenza triennali rilevanti in sede di rendiconto ai fini della verifica del rispetto del risultato di competenza, da cui risulta la coerenza del bilancio con gli obiettivi di finanza pubblica;
VISTO il DUP (Documento Unico di Programmazione) per gli esercizi 2020-2022 approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. in data odierna;
PRESO ATTO che nel Documento Unico di Programmazione 2020/2022 non sono previsti incarichi di collaborazioni e prestazioni professionali a soggetti estranei all’amministrazione (art. 3 comma 55 legge 244/2007) che si prevede di affidare nel corso del triennio 2020-2022;
DATO ATTO che nello schema di DUP approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 16 del 05/02/2020 ai sensi del punto 8.2 del principio applicato della programmazione, sono inseriti ed approvati contestualmente, i seguenti strumenti di programmazione:
• programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici, di cui all’art. 21 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e regolato con Decreto 16 gennaio 2018 n. 14 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che ne definisce le procedure per la redazione e la pubblicazione, approvato con delibera di Giunta comunale n. 1 del 22/01/2020;
• programma biennale di forniture e servizi, di cui all’art. 21, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 e regolato con Decreto 16 gennaio 2018 n. 14 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che ne definisce le procedure per la redazione e la pubblicazione;
• piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, di cui all’art. 2, comma 594, della legge n. 244/2007;
• programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all’art. 6, comma 4 del d.lgs. n. 30 marzo 2001, n. 165;
DATO ATTO che dall’esercizio 2016 l’ente ha adottato i principi applicati della contabilità economico-patrimoniale con il conseguente affiancamento della contabilità economico patrimoniale alla contabilità finanziaria previsto dall'art. 2, commi 1 e 2, unitamente all'adozione del piano dei conti integrato di cui all'art. 4 del D.Lgs. 118/2011;
RICHIAMATO il Decreto Ministero dell'Interno del 13/12/2019, pubblicato sulla G.U. n. 295 del 17/12/2019, in base al quale il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali, di cui all'articolo 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per l'esercizio 2020 è differito al 31/03/2020, con conseguente autorizzazione dell'esercizio provvisorio sino a tale data, ai sensi dell'art. 163, comma 3 del Decreto Legislativo 267/2000 aggiornato al D. Lgs 118/2011;
TENUTO CONTO che si rende necessario procedere, così come previsto dall’art. 174 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e dell’art. 10 del D.Lgs. 118/2011, all’approvazione dello schema di bilancio di previsione finanziario 2020 - 2022;
RICHIAMATO il vigente regolamento di contabilità, con riferimento al procedimento di formazione ed approvazione del bilancio di previsione finanziario e del documento unico di programmazione;
VISTO pertanto lo schema di bilancio di previsione finanziario 2020/2022, comprensivo di tutti gli allegati previsti dalla vigente normativa (Allegato A);
VISTO inoltre lo schema di nota integrativa al bilancio di previsione finanziario, redatta ai sensi dell’art. 11 comma 3 lettera g) e comma 5 del D.Lgs. 118/2011, ed in conformità a quanto stabilito dal principio contabile della Programmazione di cui all’allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011, che integra e dimostra le previsioni di bilancio (Allegato B);
VISTO il comma 1, dell’articolo 18-bis, del D.Lgs. n. 118/2011, il quale prevede che le regioni, gli enti locali e i loro enti ed organismi strumentali, adottano un sistema di indicatori semplici, denominato “Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio” misurabili e riferiti ai programmi e agli altri aggregati del bilancio, costruiti secondo criteri e metodologie comuni, redatto secondo le schema di cui al Decreto del Ministro dell’Interno del 23/12/2015, ed allegano, ai sensi comma 3, il piano degli indicatori al bilancio di previsione o al budget di esercizio e al bilancio consuntivo o al bilancio di esercizio;
VISTO pertanto il “Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio”, allegato alla presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale (Allegato C);
CONSIDERATO che, pertanto, gli schemi di bilancio con i relativi allegati saranno trasmessi ai Consiglieri Comunali per consentire le proposte di emendamento, e contestualmente all’Organo di Revisione per l’espressione del parere di competenza, ai sensi dell’art. 239 TUEL (Allegato A), che verrà depositato ai Consiglieri entro i termini previsti dal regolamento di contabilità;
ACCERTATA la necessità di trasmettere a fini conoscitivi al Consiglio Comunale, contestualmente alla proposta di bilancio, la proposta di articolazione delle tipologie in categorie e di articolazione dei programmi in macroaggregati;
VISTI:
- il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
- il D.Lgs. n. 118 del 23.06.2011;
- lo Statuto Comunale;
ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dell’atto, espressi dai competenti Responsabili di settore, ai sensi dell’art. 49, comma 1, D.Lgs. del 18.08.2000 n. 267;
CON VOTI favorevoli n. 9, astenuti n. 4 (Nicolini, Zamboni, Franzoni, Caputi), espressiper appello nominale dai Consiglieri convocati in videoconferenza:
DELIBERA
1. DI APPROVARE, per le motivazioni espresse in narrativa, il Bilancio di previsione finanziario 2020/2022 (allegato A), unitamente a tutti gli allegati previsti dalla normativa, dando atto che con deliberazione n. 16 del 05/02/2020 la Giunta Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione, quale presupposto per l’approvazione del bilancio di previsione.
2. DI APPROVARE, la Nota integrativa al bilancio di previsione finanziario 2020/2022 (all. B).
3. DI APPROVARE, il Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio 2020/2022 (all. C).
4. DI DARE ATTO che i suddetti documenti sono stati predisposti in conformità a quanto stabilito da tutte le normative di finanza pubblica, comprese quelle relative al risultato di competenza di cui all’art.
1 commi 819-826 della Legge n. 145/2018 (legge di bilancio 2019).
5. DI DARE ATTO che il Comune di Serle, avendo una popolazione inferiore a cinquemila abitanti, non è tenuto all’approvazione del bilancio consolidato, come disposto dal DM 01/03/2019.
Successivamente,
IL CONSIGLIO COMUNALE
valutata l’opportunità di concludere tempestivamente il procedimento, con voti favorevoli n. 9, astenuti n. 4 (Nicolini, Zamboni, Franzoni, Caputi), espressi per appello nominale dai Consiglieri convocati in videoconferenza,
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del
ALLEGATI:
A) Bilancio di previsione finanziario 2020/2022 – schemi D.Lgs. 118/2011;
B) Nota integrativa al bilancio di previsione finanziario 2020/2022;
C) Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio.
Letto, confermato e sottoscritto:
IL SINDACO Sorsoli Dott.Giovita
IL SEGRETARIO GENERALE Marilena Dott.ssa Pero'
ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente Deliberazione viene pubblicata sul sito web istituzionale alla sezione Albo Pretorio il 10/06/2020 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.
IL FUNZIONARIO INCARICATO Laura Ragnoli
ESECUTIVITA'
La presente Deliberazione:
[X] è divenuta esecutiva il ______________ ai sensi dell'art. 134, 3° Comma, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000, n.
267
IL SEGRETARIO GENERALE Marilena Dott.ssa Pero'