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Per quanto riguarda il gasolio, sempre in termini reali (cfr.

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Academic year: 2022

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Figura 3.3 – Andamento dell’accisa sulla benzina (Euro costanti 2017 per litro)

Fonte: Elaborazione MATTM su dati MiSE e UP (coefficienti di attualizzazione ISTAT)

Per quanto riguarda il gasolio, sempre in termini reali (cfr.

Figura 3.4, Figura 3.5, Figura 3.6):

- il prezzo al consumo ha avuto un andamento, nel lungo periodo, di crescita, seppur – analogamente a quanto visto per il prezzo al consumo della benzina – si registrino delle ciclicità legate all’andamento delle quotazioni internazionali di greggio. Il valore di minimo si è registrato nel 1978 con 0,56 €/litro e il massimo nel 2012 con 1,72 €/litro;

- dal 2012 il prezzo del gasolio ha avuto una riduzione di circa il 20%, tornando ai livelli del 2006;

- l’incidenza della componente fiscale, dopo il punto di minimo del 1981 (17,6%), è cresciuta rapidamente fino al 1992 (71,7%). Successivamente e con comportamento altalenante, si è ridotta fino al 2008 (48%) per, poi, tornare nuovamente a crescere (66,2%). Nell’ultimo anno di

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analisi, 2017, si è ridotta al 62,6%;

- in termini assoluti, la componente fiscale di accisa del gasolio ha dettato l’andamento, nel lungo periodo, dell’intera componente fiscale (accisa + IVA), attestandosi sui 63,6 centesimi di Euro/litro nel 2017 (in riduzione dal 2014).

Figura 3.4 – Andamento del prezzo del gasolio con componente fiscale (Euro costanti 2017 per litro)

Fonte: Elaborazione MATTM su dati MiSE e UP (coefficienti di attualizzazione ISTAT)

Figura 3.5 – Incidenza sul prezzo del gasolio della componente fiscale

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Fonte: Elaborazione MATTM su dati MiSE e UP

Figura 3.6 – Andamento dell’accisa sul gasolio (Euro costanti 2017 per litro)

Fonte: Elaborazione MATTM su dati MiSE e UP (coefficienti di attualizzazione ISTAT)

L’Italia nel confronto internazionale

In Italia, come nella maggior parte dei Paesi OCSE, la percentuale del gettito derivante dalle imposte indirette sul totale si è ridotto negli anni, passando dal 14,8% del 1965 al 6,9% del 2014 (OCSE, 2016).

In apparenza, ciò può risultare contro-intuitivo quando si considera il peso della tassazione sul prezzo finale dei carburanti: 67,9% per la benzina e 64,3% per il diesel nel 2015 (OCSE, 2016, pp. 147-149).

Paragonato ad altri Paesi OCSE, questa è la terza percentuale più elevata per entrambi i combustibili

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(dietro Olanda e Regno Unito per il primo, Cile e Regno Unito per il secondo) e riflette l’elevato livello di accise applicato nel Paese. I dati più recenti sull’insieme della “componente fiscale” (IVA inclusa) piazzano l’Italia al terzo posto in Europa per tassazione sulla benzina (Figura 3.7) e seconda, dietro alla Gran Bretagna, per quella sul gasolio (

Figura 3.8). L’alto livello di tassazione non sorprenderà, essendo l’Italia un paese sprovvisto di risorse fossili; alto livello di tassazione che ci ha consentito a lungo di guidare i Paesi OCSE in quanto a miglior intensità energetica.

Al pari di diversi Paesi, l’Italia ha un livello di tassazione differente per benzina e gasolio con un trattamento più favorevole per il secondo rispetto al primo:

- ad un primo confronto, a parità di volume, si riscontra una differenza del 15% (617,4 €/1000 litri per il gasolio, contro 728,4 €/1000 litri per la benzina);

- ad un secondo confronto, più corretto in quanto basato sul contenuto energetico dei carburanti, l’accisa sul gasolio è del 23% inferiore a quella della benzina (17,30 €/GJ per il gasolio, 22,35 €/GJ per la benzina);

- tutto questo senza conteggiare l’ulteriore sconto sul gasolio riconosciuto agli autotrasportatori, già analizzato e conteggiato nella prima edizione del Catalogo (MATTM, 2017).

Dal punto di vista ambientale, questa differenza di trattamento in termini fiscali rappresenta una distorsione rilevante, poiché incoraggia l’utilizzo di veicoli che hanno emissioni più elevate in termini di categorie “Euro”. Ciò è vero pur tenendo conto della crescente convergenza nei limiti emissivi in termini di standard comunitari: se prendiamo ad esempio l’ultima categoria “Euro 6”, il limite di NOx si attesta a 80 mg/vkm contro i 60 mg/vkm della benzina.

Come analizzato in Camporeale et al. (2018), la Commissione Europea, nel suo esame dell’attuazione delle politiche ambientali dell’UE (in inglese Environmental Implementation Review – EIR), ha evidenziato la necessità di rimuovere le accise più favorevoli al diesel rispetto alla benzina presente in diversi Stati Membri, al fine di raggiungere gli obiettivi di salvaguardia della salute umana e riduzione delle emissioni. In particolare, “l’Italia presenta un differenziale per il gasolio pari a circa l’85% (come parametro di riferimento, un dato pari al 100% indica lo stesso livello di tassazione per le auto a benzina e per quelle a gasolio, vale a dire che non vi è alcun differenziale per il gasolio), mentre le esternalità associate al gasolio sono più elevate rispetto alla benzina e, quindi, ciò giustificherebbe una tassazione più elevata”

(Commissione Europea, 2017). A livello di regolamentazione, una simile considerazione riflette il livello di inquinanti più elevato da parte delle autovetture diesel in termini di particolato (PM) e ossidi di azoto (NOX).

D’altra parte, i motori diesel, quando correttamente mantenuti e monitorati, sono più efficienti in termini energetici rispetto a quelli a benzina e ciò può condurre alla riduzione di emissioni di CO2 (gCO2/km) contribuendo al raggiungimento degli obiettivi climatici di riduzione dell’anidride carbonica.

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Figura 3.7 – Componente fiscale nei paesi UE – Benzina

Fonte: Unione Petrolifera – marzo 2018

Figura 3.8 – Componente fiscale nei paesi UE – Gasolio

Fonte: Unione Petrolifera – marzo 2018

Il confronto dei costi esterni ambientali fra parco circolante diesel e benzina

In Camporeale et al. (2018), gli autori hanno voluto esaminare se, in termini ambientali, vi fossero i presupposti per un trattamento fiscale favorevole al diesel rispetto alla benzina nel settore dell’autotrasporto passeggeri. L’approccio metodologico utilizzato è quello dei costi esterni ambientali, in quanto esso consente di aggregare i risultati di impatto ambientale relativi al cambiamento climatico e all’inquinamento

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atmosferico locale secondo un unico criterio, di tipo monetario.

Il riferimento metodologico utilizzato è il Manuale sui costi esterni dei trasporti realizzato dal 2014 dalla Commissione europea (DG MOVE), ampiamente utilizzato come riferimento nell’analisi costi-benefici dei progetti d’investimenti riguardanti i trasporti. Le stime dei costi esterni del parco circolante di veicoli diesel rispetto a quelli a benzina hanno avuto come riferimento le percorrenze veicolari dei rispettivi parchi circolanti nell’anno 2015, così come dettagliatamente ricostruite da ISPRA ai fini dell’inventario nazionale delle emissioni.

In termini di consumi energetici e di emissioni di CO2, il parco circolante a benzina presenta costi esterni più elevati del diesel in ambito urbano (+18%); questo risultato è confermato, anche se in misura nettamente inferiore, sulle strade rurali (+5,5%) e sulle autostrade (+1,7%). Nell’aggregazione dei risultati per i tre cicli di guida, è possibile evidenziare un crescente vantaggio di costo esterno associato ai cambiamenti climatici (dovuto a una maggiore efficienza energetica e di emissioni di gas serra) del parco circolante a gasolio nel periodo 1990-2015, fino a raggiungere il -17% circa nel 2015 (Figura 3.9).

Figura 3.9 – Costi esterni specifici in termini di cambiamento climatico per le flotte veicolari a benzina e diesel (c€/v-km)

Fonte: Camporeale et al. (2018)

A fronte di questa evidenza, va rimarcato che i costi esterni legati all’inquinamento atmosferico locale hanno seguito nello stesso periodo un trend diametralmente opposto, tanto che nel 2015 l’impatto ambientale del parco circolante diesel è risultato notevolmente più elevato rispetto alla benzina su tutti e tre i cicli di guida considerati, ed anche in termini complessivi ponderando i risultati sui tre cicli di guida

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si ottiene un differenziale significativo (cfr.

Figura 3.10). Infatti, il costo esterno specifico del diesel è stimato in 1,05 c€/vkm rispetto agli 0,22 c€/vkm delle auto a benzina in strade urbane. La differenza si riduce significativamente in strade rurali (diesel 0,80 c€/vkm contro benzina 0,27 c€/vkm), mentre sulle autostrade il costo esterno specifico dell’inquinamento atmosferico locale è pari a 0,55 c€/vkm per il diesel rispetto a 0,15 c€/vkm della benzina.

Figura 3.10 – Costi esterni specifici in termini di inquinamento atmosferico locale per le flotte veicolari a benzina e diesel (c€/v-km)

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Fonte: Camporeale et al. (2018)

L’aggregazione dei risultati di costo esterno in base ai parametri definiti dal Manuale comunitario evidenzia costi esterni specifici complessivi (del cambiamento climatico e dell’inquinamento atmosferico locale) superiori per la flotta veicolare diesel rispetto a quella a benzina (Figura 3.11).

I risultati, benché preliminari, suggeriscono che non vi siano ragioni ambientali evidenti per garantire al diesel un trattamento fiscale più favorevole rispetto alla benzina e ciò è in linea con le indicazioni delle principali istituzioni internazionali. Il gap fiscale fra benzina e gasolio favorisce implicitamente una motorizzazione, quella diesel, con costi esterni specifici altrettanto se non più elevati rispetto alle auto a benzina.

Figura 3.11 – Costi esterni specifici del cambiamento climatico e dell’inquinamento atmosferico locale per le flotte veicolari a benzina e diesel (c€/v-km)

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Fonte: Camporeale et al. (2018)

Perché il livello di accisa sul gasolio deve essere innalzato e almeno allineato rispetto a quello della benzina

L’Accordo di Parigi, l’Agenda 2030, la Strategia Nazionale di Sviluppo Sostenibile e le maggiori organizzazioni internazionali incoraggiano un allineamento dell’accisa sul diesel verso l’alto per equipararsi a quella della benzina.

La stessa Strategia Energetica Nazionale (SEN) prevede due possibilità: l’allineamento a metà strada (proposto dal MiSE) o l’allineamento verso l’alto (proposto dal MATTM).

Il trattamento fiscale preferenziale del gasolio rispetto alla benzina contribuisce certamente al grave problema dell’inquinamento atmosferico da PM, ossidi di azoto e ozono, con sforamento dei limiti previsti dalle direttive europee sulla qualità dell’aria e procedura di infrazione (tutti gli inquinanti citati sono direttamente o indirettamente associati alle maggiori emissioni specifiche del parco circolante a gasolio). In base al Rapporto sulla qualità dell’aria dell’European Environmental Agency (EEA, 2015a, 2017), l’Italia risulta ai primi posti per morti premature e anni di vita perduti imputabili all’inquinamento atmosferico (particolato, NO2 e ozono), con valori comparabili alla Germania che ha un parco circolante più grande (45,8 milioni di auto della Germania contro 37,8 milioni per l’Italia)204.

Tabella 3.2 – Morti premature attribuibili all’inquinamento atmosferico in 40 paesi europei e UE-28

204 Cfr. cap. 9 e tables 9.1 e 9.2 di EEA (2015a) e cap. 10 e tables 10.1 e 10.2 di EEA (2017). I dati sul parco circolante sono di fonte Eurostat http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=road_eqs_carage&lang=en.

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Paese PM2.5 O3 NO2

Austria 6.100 320 660

Belgio 9.300 170 2.300

Bulgaria 14.100 500 700

Croazia 4.500 270 50

Cipro 790 40 0

Cechia 10.400 380 290

Danimarca 2.900 110 50

Estonia 620 30 0

Finlandia 1.900 60 0

Francia 43.400 1.500 7.700

Germania 59.500 2.100 10.400

Grecia 11.100 780 1.300

Ungheria 12.800 610 720

Irlanda 1.200 30 0

Italia 59.500 3.300 21.600

Lettonia 1.800 60 90

Lituania 2.300 80 0

Lussemburgo 250 10 60

Malta 200 20 0

Paesi Bassi 10.100 200 2.800

Polonia 44.600 1.100 1.600

Portogallo 5.400 320 470

Romania 25.500 720 1.500

Slovacchia 5.700 250 60

Slovenia 1.700 100 30

Spagna 25.500 1.800 5.900

Svezia 3.700 160 10

Regno Unito 37.800 530 14.100

Albania 2.200 140 270

Andorra 60 4 0

Bosnia-Erzegovina 3.500 200 70

Macedonia del Nord 3.000 130 210

Islanda 100 2 0

Liechtenstein 20 1 3

Monaco 30 2 7

Montenegro 570 40 20

Norvegia 1.700 70 200

San Marino 30 2 0

Serbia (a) 13.400 550 1.100

Svizzera 4.300 240 950

Totale (b) 432.000 17.000 75.000

UE-28 (b) 403.000 16.000 72.000

Notes: (a) Incluso il Kosovo, ai sensi della risoluzione n. 1244/99 del Consiglio di sicurezza dell’ONU.

(b) Le cifre relative a "Totale" e "UE-28" sono arrotondate per eccesso o per difetto al migliaio più vicino.

Fonte: EEA (Air quality in Europe - 2015 report), table 9.2.

Nonostante questo enorme problema ambientale dell’Italia, il sussidio ha favorito la crescita del parco circolante a gasolio fino all’attuale 43% (cfr.Tabella 3.3), nonostante la disponibilità da molti anni di

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Tabella 3.3 – Parco veicolare autovetture Riparto per tipologia di combustibile al 31 dicembre (n. veicoli)

Autovetture BENZINA GAS LIQUIDO BENZINA E BENZINA E

METANO GASOLIO ELETTRICO-

IBRIDO ALTRE NON

DEFINITO TOTALE

Anno 2015 18.568.405 2.137.078 883.190 15.666.309 89.932 454 5.865 37.351.233

Anno 2016 18.360.105 2.211.368 911.246 16.260.625 126.508 479 5.807 37.876.138 Fonte: ACI (Autoritratto)

Proprio in virtù della convenienza del sussidio a favore del gasolio, le percorrenze veicolari (v-km) del parco auto diesel, calcolate in percentuale rispetto a quelle della benzina, sono aumentate dal 28% al 65% nel periodo 1990-2015 (cfr. Figura 3.12). Il trattamento fiscale troppo favorevole del gasolio rischia inoltre di ostacolare la diffusione dei veicoli che utilizzano carburanti alternativi (elettricità, GPL, GNC), per i quali sono in corso gli investimenti per estendere e migliorare la rete di distribuzione (DAFI).

Figura 3.12 – Evoluzione nel periodo 1990-2015 delle percorrenze del parco circolante auto:

benzina vs gasolio

Fonte: elaborazione MATTM su dati ISPRA

Focus 2 – Royalties sulla produzione di gas naturale e petrolio

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In Italia, i giacimenti di idrocarburi sono patrimonio indisponibile dello Stato (articolo 826 c.c.).

Tuttavia lo Stato non si impegna direttamente nella ricerca e nel loro sfruttamento, che lascia in concessione ad imprese private. Il concessionario è soggetto al rispetto dei programmi di lavoro, al pagamento di canoni proporzionati alla superficie coperta dai titoli minerari e al pagamento di royalties, proporzionate alle quantità di idrocarburi prodotte. Il calcolo delle royalties dovute è effettuato in controvalore, calcolato su prezzi medi del mercato del petrolio e del gas.

Il regime delle royalties (“aliquote di prodotto della coltivazione”) è regolato dall’art. 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, di attuazione della Direttiva 94/22/CE. Le aliquote sono state successivamente aumentate con la Legge 99/2009205, sia per la produzione in terraferma (10% sia per il petrolio che per il gas naturale) che per la produzione in alto mare (7% per il petrolio e 10% per il gas naturale). Per quanto riguarda i giacimenti in terraferma, gli incrementi introdotti con la Legge 99/2009 sono stati destinati a un Fondo per la promozione di misure di sviluppo economico e l’attivazione di una social card per i residenti nelle regioni interessate dall’estrazione di idrocarburi liquidi e gassosi206. Nel caso dei giacimenti a mare, gli incrementi introdotti sono stati destinati ad interventi del Ministero dell’Ambiente e del Ministero dello Sviluppo economico riguardanti rispettivamente l’ambiente e la sicurezza.207 Il gettito delle aliquote di base (pre-incrementi) è ripartito fra Stato, Regioni e Comuni con percentuali diverse a seconda dei casi, così come definito dagli art. 20-22 del D.lgs. 625/1996 e successive modifiche. I proventi versati ai Comuni sono interamente destinati per legge “allo sviluppo dell’occupazione e delle attività economiche, all’incremento industriale e a interventi di miglioramento ambientale, nei territori nel cui ambito si svolgono le ricerche e le coltivazioni” 208.

Determinati quantitativi della produzione annuale dei giacimenti sono esenti dal pagamento dell’aliquota di prodotto (comma 3, art. 19, D.Lgs. n. 625/1996). La Tabella 3.4 sintetizza i limiti di esenzione dal pagamento delle royalties attualmente vigenti e le aliquote dovute per i quantitativi eccedenti, distinte in funzione delle destinazioni del gettito ai fondi gestiti dalle amministrazioni centrali.

Tabella 3.4 – Limiti di esenzione attualmente vigenti sul pagamento delle royalties

205 Legge 23 luglio 2009, n. 99, Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia. Art. 45 - Istituzione del Fondo destinato a misure di sviluppo economico e all’attivazione di una social card nelle regioni interessate dalla estrazione di idrocarburi - modificato con l’articolo 36, comma 2-bis, lettera a), del D.L. 12 settembre 2014, n. 133 (Sblocca Italia), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164

206 Quando l’art. 45 della Legge 23 luglio 2009, n. 99 ha elevato dal 7 al 10% le aliquote di prodotto relative alle produzioni di idrocarburi liquidi e gassosi ottenute in terraferma, ha stabilito anche che le somme corrispondenti al valore dell'incremento di aliquota siano versate in apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato ed interamente riassegnate al Fondo per la promozione di misure di sviluppo economico e l’attivazione di una social card per i residenti nelle regioni interessate dalla estrazione di idrocarburi liquidi e gassosi istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico.

207 Art. 35 - Disposizioni in materia di ricerca ed estrazione di idrocarburi, del Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83, Misure urgenti per la crescita del Paese.

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Minerale

prodotto Ubicazione

concessione Quota di produzione

esente da royalties Aliquota di base

Aliquota fondo sviluppo economico e

social card

Aliquota ambiente e

sicurezza

Olio Terra 20.000 tonnellate 7% 3%

Olio Mare 50.000 tonnellate 4% 3%

Gas naturale Terra 25 milioni metri cubi 7% 3%

Gas naturale Mare 80 milioni metri cubi 7% 3%

Fonte: MiSE (2018)209

Va inoltre evidenziato come siano previste delle ulteriori riduzioni dal pagamento delle royalties, “per tenere conto di qualunque onere, compresi gli oneri relativi al trattamento e trasporto” (comma 6, art. 19, D.Lgs. n. 625/1996).

A decorrere dal 1° gennaio 2002 le riduzioni del valore unitario delle aliquote si applicano alle sole produzioni di idrocarburi liquidi; esse sono stabilite annualmente mediante Decreto ministeriale.

La prima delle agevolazioni citate costituisce senza dubbio un sussidio. Fra l’altro, i limiti di franchigia dal pagamento delle royalties sono stati fissati a livelli molto elevati che, nella grande maggioranza dei casi, superano i livelli di produzione annua effettiva dei giacimenti, determinando quindi una quasi generalizzata esenzione dal pagamento delle royalties dovute. Questo regime fornisce un grosso incentivo economico ai titolari delle concessioni, la cui motivazione andrebbe corroborata con studi di comparazione dei costi rispetto all’importazione dall’estero. Dal punto di vista ambientale, il regime nazionale delle royalties altera la concorrenza rispetto all’uso di fonti energetiche più pulite e favorisce l’estrazione e la successiva combustione di petrolio e gas naturale, con relativi rischi per gli ecosistemi marini e terrestri ed emissioni in atmosfera.

Focus 3 – International Civil Aviation Organization (ICAO) e International Maritime Organization (IMO) Come noto, le emissioni di gas serra del trasporto aereo e marittimo internazionale non hanno trovato esplicita menzione nell’ambito del testo dell’accordo di Parigi (le previsioni su ICAO e IMO contenute nei testi preparatori sono state stralciate durante la Conferenza). Eppure, ai sensi dell’accordo, tutti i settori dell’economia che sono fonti di gas serra dovranno fare la loro parte per la riduzione o limitazione delle emissioni.

L’ambizione degli impegni sottoscritti con l’Accordo di Parigi non riduce la pressione, sia a livello internazionale che all’interno dei singoli Stati, volta al coinvolgimento di questi due settori nelle politiche di riduzione delle emissioni climalteranti. Inoltre, le politiche in atto a livello internazionale orientate alla riduzione dei sussidi ai combustibili fossili nei diversi settori d’impiego, evidenziano la necessità di valutare la possibilità di eliminare le esenzioni fiscali vigenti anche nei due settori

209 http://unmig.mise.gov.it/dgsaie/royalties/indicazioni_destinazione.asp

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dell’aviazione e del trasporto marittimo, ricorrendo a un approccio graduale e inizialmente circoscritto a specifici ambiti, in relazione ai diversi spazi di riformabilità del sussidio.

Nella normativa nazionale, il Testo Unico sulle Accise (TUA) esenta il trasporto aereo (Tabella A, punto 2) e quello marittimo (Tabella A, punto 3) dall’applicazione del livello normale delle accise sui prodotti petroliferi. Entrambe le esenzioni costituiscono sussidi (categoria delle spese fiscali) e, anche alla luce dell’accordo di Parigi, non trovano giustificazioni sotto il profilo dell’equità ambientale (tutti i carburanti impiegati nei trasporti terrestri, su strada e ferroviari, sono assoggettati ad accise).

Va sottolineato che entrambe le esenzioni sono attualmente applicate in Italia sia ai viaggi domestici (fra due porti/aeroporti nazionali, o con partenza e arrivo nel medesimo porto nazionale) che ai viaggi intra-comunitari e internazionali (extracomunitari).

Trasporto marittimo

L’attuale regime di esenzione dall’accisa sui prodotti energetici utilizzati nel trasporto marittimo trova il suo fondamento giuridico, ma non necessariamente economico o ambientale, nell’art. 14, par. 1 (c) della Direttiva 2003/96/EC (ETD)210, mentre per quanto riguarda la normativa internazionale non esiste una convenzione IMO che regoli direttamente la materia. Soffermandoci inizialmente sulla normativa europea, è importante richiamare non solo l’art. 1 (c), ma anche il par. 2 dell’art.14 della Direttiva 2003/96/EC, là dove recita che “Gli Stati membri possono limitare l’ambito delle esenzioni di cui al paragrafo 1, lettere b) e c), ai trasporti internazionali ed intracomunitari. Inoltre, uno Stato membro può derogare alle esenzioni di cui al paragrafo 1, lettere b) e c), nel caso in cui abbia stipulato un accordo bilaterale con un altro Stato membro. In tali casi gli Stati membri possono applicare un livello di tassazione inferiore al livello minimo stabilito nella presente direttiva”.

La normativa europea sembra quindi offrire due ambiti di riformabilità del sussidio a livello nazionale:

- per i collegamenti marittimi domestici (ovvero trasporti né internazionali né fra Stati Membri);

- per i collegamenti fra due Stati membri, attraverso accordo bilaterale con altro Stato Membro.

L’eventuale rimozione dell’esenzione dall’accisa sui carburanti utilizzati dal trasporto marittimo può avvenire con un approccio graduale, in base al tipo di traffico (partendo dal cabotaggio, per poi

210 Articolo 14

In aggiunta alle disposizioni generali di cui alla direttiva 92/12/CEE, relative alle esenzioni di cui godono i prodotti tassabili quando sono destinati a determinati usi, e fatte salve le altre disposizioni comunitarie, gli Stati membri esentano dalla tassazione i prodotti elencati in appresso, alle condizioni da essi stabilite al fine di garantire un'agevole e corretta applicazione delle esenzioni stesse e di evitare frodi, evasioni o abusi:

(…) “c) i prodotti energetici forniti per essere utilizzati come carburanti per la navigazione nelle acque comunitarie (compresa la pesca), diversa dalla navigazione delle imbarcazioni private da diporto, e l'elettricità prodotta a bordo delle imbarcazioni.

Ai fini della presente direttiva per «imbarcazioni private da diporto» si intende qualsiasi imbarcazione usata dal suo

proprietario o dalla persona fisica o giuridica autorizzata ad utilizzarla in virtù di un contratto di locazione o di qualsiasi altro titolo, per scopi non commerciali ed in particolare per scopi diversi dal trasporto di passeggeri o merci o dalla prestazione di

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puntare ai collegamenti bilaterali, e quindi eventualmente estendere l’azione nazionale a posizioni di riforma della normativa comunitaria e internazionale).

Per quanto riguarda il trasporto marittimo internazionale, non risultano convenzioni dell’IMO che prevedano esenzioni fiscali sull’acquisto dei carburanti o il rispetto di condizioni di reciprocità fra Stati sul regime fiscale dei carburanti marittimi: lo studio FMI-WB (2011), dedicato a questo tema, conclude che “per i carburanti marittimi, non ci sono accordi formali che proibiscano accise sui carburanti, per cui sembra che non ci siano ostacoli legali per l’introduzione di tali tasse”.

Soprattutto a partire dal 2007, con l’avvio di un programma di iniziative IMO per il miglioramento dell’efficienza energetica delle navi, è in atto un dibattito a livello IMO per l’introduzione di meccanismi di mercato per la riduzione delle emissioni di CO2 del settore: diverse opzioni sono in discussione, molte delle quali prevedono forme di tassazione dei carburanti (al momento dell’acquisto o in base al consumo nei singoli viaggi; con diverse varianti sulla destinazione del gettito, ad es. per la creazione di un Fondo internazionale destinato a finanziare l’acquisto di permessi di emissione oltre il tetto prestabilito per lo shipping).

In questo decennio l’IMO ha varato provvedimenti importanti ai fini del contenimento delle emissioni:

- Energy Efficiency Design Index (EEDI), indice per la misurazione delle prestazioni di efficienza energetica e di intensità emissiva, obbligatorio per le navi di nuova costruzione;

- Ship Energy Efficiency Management Plan (SEEMP), piano di gestione dell’efficienza energetica a livello nave, obbligatorio per le navi esistenti;

- emendamenti all’Annesso VI della Marpol211 con introduzione di un capitolo sull’efficienza energetica che introduce precisi limiti di intensità carbonica (EEDI) per le navi di nuova costruzione;

- Strategia iniziale per la riduzione delle emissioni di gas serra delle navi (MEPC 72, 13 aprile 2018), che stabilisce importanti obiettivi di riduzione delle emissioni non solo per le navi di nuova costruzione ma anche per le navi esistenti, sia in termini relativi (riduzione delle emissioni di CO2 per servizio di trasporto reso del 40% entro il 2030 e del 70% entro il 2050, rispetto all’anno base 2008) che in termini assoluti (raggiungimento dell’inversione della crescita delle emissioni il prima possibile e loro riduzione del 50% entro il 2050 rispetto al 2008).

L’approvazione della strategia di riduzione delle emissioni costituisce un grosso passo in avanti per risolvere le ambiguità derivanti dal testo dell’Accordo di Parigi. La strategia, tuttavia, non prende posizioni sugli strumenti da utilizzare per raggiungere gli obiettivi a lungo termine auspicati, in particolare su eventuali strumenti di mercato (tassa internazionale sui carburanti, mercato delle emissioni, forme ibride, ecc.) capaci di accelerare il rinnovo delle flotte circolanti e le necessarie

211 La Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi (nota anche come Marpol 73/78).

L’Annesso VI riguarda il controllo dell’inquinamento atmosferico delle navi.

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innovazioni nei carburanti marittimi. La valutazione di fattibilità di una rimozione dell’esenzione sui carburanti marittimi (tramite iniziative nazionali, comunitarie o internazionali) va quindi inserita nel quadro di una delle opzioni di strumenti percorribili ai fini dell’attuazione della strategia di riduzione delle emissioni delle navi recentemente approvata.

Trasporto aereo

Nel caso del trasporto aereo, l’attuale regime di esenzione dall’accisa sul carburante trova il suo fondamento giuridico, ma non necessariamente economico o ambientale, nell’art. 14, par. 1 (b) della Direttiva 2003/96/EC (ETD)212, da considerare insieme al par. 2 precedentemente citato, che stabilisce la possibilità per gli Stati membri di sottoporre ad accisa i trasporti domestici (non internazionali, né intracomunitari) e i trasporti fra Stati membri per i quali si sia stipulato un apposito accordo bilaterale: in tali casi gli Stati membri possono applicare un livello di tassazione inferiore al livello minimo stabilito nella presente direttiva: anche per l’aviazione la normativa europea sembra offrire ambiti di riformabilità nazionale dell’esenzione dall’accisa.

Nel caso del trasporto aereo vanno tuttavia menzionati alcuni recenti avanzamenti, che rendono particolarmente complesso un intervento nel settore a livello nazionale:

- il trasporto aereo domestico e intraeuropeo (area economica europea, ovvero UE + Islanda, Norvegia e Liechtenstein) è attualmente assoggettato all’ETS dell’UE (emissioni del periodo 2013-2016), un meccanismo di mercato per la riduzione delle emissioni di CO2 che – come la tassazione dei carburanti, e con le dovute differenze fra i due strumenti – comporta comunque un aumento dei prezzi legati ai carburanti utilizzati dall’aviazione e un incentivo economico a un loro uso più efficiente;

- per quanto riguarda il traffico aereo internazionale, il 6 ottobre 2016 l’International Civil Aviation Organization (ICAO) ha raggiunto un accordo per l’istituzione di un sistema di compensazione e riduzione del carbonio per l’aviazione internazionale (Corsia). L’attuazione di Corsia inizierà con una fase pilota dal 2021 al 2023, seguita da una seconda fase, dal 2024 al 2026. La partecipazione a entrambe le fasi iniziali sarà volontaria. La fase obbligatoria per tutti gli Stati è pianificata dal 2027 al 2035.

212 Articolo 14

In aggiunta alle disposizioni generali di cui alla direttiva 92/12/CEE, relative alle esenzioni di cui godono i prodotti tassabili quando sono destinati a determinati usi, e fatte salve le altre disposizioni comunitarie, gli Stati membri esentano dalla tassazione i prodotti elencati in appresso, alle condizioni da essi stabilite al fine di garantire un’agevole e corretta applicazione delle esenzioni stesse e di evitare frodi, evasioni o abusi:

(…) “b. i prodotti energetici forniti per essere utilizzati come carburante per la navigazione aerea, ad esclusione dell’aviazione privata da diporto.

Ai fini della presente direttiva, per «aviazione privata da diporto» si intende l’uso di un aeromobile da parte del suo proprietario o della persona fisica o giuridica autorizzata ad utilizzarlo in virtù di un contratto di locazione o di qualsiasi altro titolo, per scopi non commerciali ed in particolare per scopi diversi dal trasporto di passeggeri o merci o dalla prestazione di servizi a titolo oneroso o per conto di autorità pubbliche.

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