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COMUNE DI MAGIONE. Regolamento dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria. Provincia di Perugia

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COMUNE DI MAGIONE

Provincia di Perugia

Regolamento dei contratti

di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria

Approvato con deliberazione del /Consiglio comunale

n° …… del ……….

(2)

INDICE

Capo I: NORME GENERALI Art. 1 Oggetto del regolamento

Art. 2 Procedure di affidamento lavori, servizi e forniture

Capo II: REGOLE E MODALITÀ PER L’ATTUAZIONE DELLE PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE

Art. 3 Affidamento diretto Art. 4 Procedura negoziata Art. 5 Indagine di mercato Art. 6 Confronto competitivo

Art. 7 Acquisto di beni e servizi attraverso il mercato elettronico Art. 8 Classificazione dei contratti di appalto ai fini della rotazione

Capo III: STIPULA ED ESECUZIONE DEL CONTRATTO Art. 9 Stipula del contratto

Art. 10 Fase esecutiva

Art. 11 Disposizioni finali e transitorie

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CAPO I

NORME GENERALI ART.1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento integra e dettaglia la disciplina contenuta nel D. Lgs n. 50/2016 (da ora in avanti “Codice”) relativa ai contratti sotto la soglia comunitaria di lavori, forniture e servizi.

2. Per la definizione di lavori, servizi e forniture si rinvia all’ordinamento giuridico vigente ed in specifico al Codice.

3. Il presente regolamento viene applicato nel rispetto delle norme sulla qualificazione delle stazioni appaltanti e dunque nell’ambito degli spazi di autonomia che tale normativa riconosce all’Ente.

ART.2

Procedure di affidamento lavori, servizi e forniture

1. I lavori, i servizi e le forniture di cui al presente regolamento possono essere affidati, conformemente ai limiti di importo previsti dal Codice, mediante:

a) AFFIDAMENTO DIRETTO

b) PROCEDURA NEGOZIATA

c) PROCEDURA ORDINARIA.

2. Ferma la facoltà di adottare in ogni caso la procedura ordinaria, il ricorso all’affidamento diretto e alla procedura negoziata avviene nei casi e per i valori stabiliti dalla legge.

CAPO II

REGOLE E MODALITÀ PER L’ATTUAZIONE DELLE PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE

ART.3

Affidamento diretto

1. La scelta del contraente nell’affidamento diretto avviene nei modi seguenti:

a) Per gli acquisti di importo inferiore a Euro 5.000,00 che non rilevano ai fini degli obblighi di ricorso al MEPA, mediante consultazione del mercato e dei cataloghi. Può essere derogato anche l’utilizzo del sistema telematico in dotazione presso l’Ente (Portale Acquisti Umbria);

b) Per i lavori di importo inferiore a Euro 40.000,00 attraverso ricorso all’elenco regionale delle imprese;

c) Per i servizi di ingegneria e architettura di importo inferiore a Euro 40.000,00 attraverso ricorso all’elenco regionale dei professionisti;

d) Per le altre categorie di servizi e per i beni di importo inferiore a Euro 40.000,00, ovvero altra soglia individuata per Legge in materia attraverso ricorso al mercato elettronico di cui al successivo art. 7), oppure previa consultazione di due o più operatori economici attraverso il sistema telematico in dotazione presso l’ente (Portale Acquisti Umbria) ovvero previa consultazione di cataloghi;

2. L’affidamento diretto prevede un unico atto che funge contestualmente da determinazione a contrarre e da atto di affidamento, previa acquisizione obbligatoria del DURC e di apposita

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dichiarazione sostitutiva resa dall’operatore economico affidatario circa l’insussistenza di motivi di esclusione e circa il possesso dei requisiti di idoneità e capacità richiesti per l’oggetto dell’affidamento.

3. Ogni R.U.P. è tenuto a svolgere l’attività di verifica delle dichiarazioni sostitutive di cui al punto che precede, con le modalità semplificate previste da ANAC nelle sue linee guida n. 4, o altra normativa di tempo in tempo vigente.

4. Ai sensi dell’art. 103, comma 11 del Codice, per gli appalti, forniture e affidamenti diretti di importo inferiore ad Euro 40.000,00, ovvero altra soglia individuata per Legge in materia, la cauzione definitiva non viene richiesta a fronte di un miglioramento dell’offerta economica presentata. Tale opzione deve essere evidenziata in sede di richiesta del preventivo.

5. In tutti i casi nei quali è consentito il ricorso ad affidamento diretto è in facoltà del R.U.P. di utilizzare la procedura negoziata di cui agli artt. 4 e seguenti.

ART.4

Procedura negoziata 1. La procedura negoziata prevede le seguenti attività:

- determinazione a contrarre;

- svolgimento dell’indagine di mercato e del successivo confronto competitivo tra gli operatori economici invitati oppure svolgimento del solo confronto competitivo;

- determinazione di affidamento;

- verifica requisiti di ordine generale e speciale dichiarati dall’aggiudicatario;

- stipula del contratto.

2. La scelta degli operatori economici da invitare avviene con una delle modalità sotto indicate, tra loro alternative:

a) avviso di indagine di mercato, che specifichi: oggetto dell’affidamento; requisiti richiesti per la partecipazione; contenuti e caratteristiche essenziali del contratto oggetto della procedura; criterio di aggiudicazione; termine entro cui presentare istanza; eventuale numero minimo e/o massimo di operatori che saranno invitati al successivo confronto competitivo (non inferiore a quanto previsto dall’art 36 del Codice) e, in caso, di eccedenza del numero di operatori, del relativo criterio di selezione delle istanze;

b) invito al confronto competitivo mediante utilizzo degli elenchi regionali di cui al comma 3), o dall’elenco degli operatori economici propri o dall’elenco presente nel Mercato Elettronico delle P.A. o da altri strumenti similari gestiti dalle centrali di committenza di riferimento.

3. Gli operatori economici da invitare alle procedure negoziate, sono individuati:

a) (nel caso di dialogo competitivo non preceduto da indagine di mercato) Per i lavori di importo pari o superiore a Euro 40.000,00 e inferiore a Euro 1.000.000,00 tramite l’elenco regionale delle imprese;

b) (nel caso di dialogo competitivo non preceduto da indagine di mercato) Per i servizi di ingegneria e architettura di importo pari o superiore a Euro 40.000,00 e inferiore a Euro 100.000,00 tramite l’elenco regionale dei professionisti;

c) Per le altre categorie di servizi e per i beni di importo pari o superiore a Euro 40.000,00 ovvero altra soglia individuata per Legge in materia e inferiore a alle soglie

(5)

comunitarie di cui all’art. 35 del Codice attraverso ricorso al mercato elettronico di cui al successivo art. 7 o tramite indagini di mercato di cui al successivo art. 5;

ART.5

Indagine di mercato

1. Le indagini di mercato sono svolte secondo le seguenti modalità.

a) Predisposizione di avvisi di indagine di mercato a cura del R.U.P. o della Centrale di Committenza sulla base della determinazione a contrarre disposta dal Dirigente competente;

b) Pubblicazione degli avvisi sul sito internet dell’Ente (all’Albo Pretorio e Amministrazione trasparenza), e sul sistema telematico di acquisto ove si svolge la procedura per almeno quindici giorni;

c) In caso di urgenza dettata da ragioni oggettive e non imputabili all’Ente, il termine minimo di pubblicazione può essere contenuto in cinque giorni liberi;

d) Gli avvisi di indagine di mercato sono aperti alla partecipazione di tutti gli operatori economici che risultino in possesso dei requisiti richiesti e facciano istanza di partecipazione nei termini previsti.

e) Qualora il Dirigente intenda limitare il numero minimo di partecipanti, l’avviso di indagine di mercato deve specificare modalità e criteri con cui verranno selezionati gli operatori da invitare.

f) L’ammissibilità delle istanze pervenute viene effettuata dal R.U.P. o dal responsabile della C.U.C., alla presenza di due testimoni funzionari dell’Ente e delle relative operazioni viene redatto processo verbale.

ART.6

Confronto competitivo

1. Una volta individuati gli operatori economici da invitare, la lettera d’invito viene inoltrata contemporaneamente a tutti gli stessi e deve riportare i contenuti minimi di seguito indicati.

a) L’oggetto dell’affidamento, ossia una sufficiente descrizione dei lavori o servizi da eseguire, del bene o della prestazione da acquisire;

b) Il prezzo a base di gara e il valore stimato del contratto;

c) I termini di esecuzione dei lavori o del servizio o i termini di consegna del bene;

d) Le specifiche tecnico-prestazionali e le modalità di esecuzione dei lavori, dei servizi e delle forniture;

e) Le modalità di pagamento e le penalità in caso di ritardo o inadempimento, fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno subito dall’Amministrazione;

f) Il diritto del committente di risolvere unilateralmente il contratto in danno dell’affidatario in caso di inadempimento;

g) Il termine per la presentazione delle offerte, che non può di regola essere inferiore a dieci giorni solari consecutivi; in casi di urgenza, tale termine potrà essere ridotto, motivatamente, a non meno di sette giorni solari consecutivi. I termini vanno comunque intesi quali termini perentori;

h) Il periodo in giorni di validità delle offerte;

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i) La documentazione da produrre a corredo dell’offerta e le garanzie richieste all’affidatario del contratto;

j) Le penali previste;

k) I termini di pagamento previsti;

l) L’invito all’operatore economico a dichiarare il possesso dei requisiti richiesti e a dichiarare di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge ad osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti;

m) Il criterio o i criteri di valutazione delle offerte accompagnato dagli elementi di valutazione e dal peso ponderale degli stessi qualora si utilizzi il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;

n) Il giorno e l’ora della seduta pubblica di apertura delle offerte;

o) L’indicazione del responsabile del procedimento e dei recapiti per ottenere informazioni;

p) L’indicazione delle garanzie in materia di trattamento dei dati personali ai sensi di legge.

2. Nel corso della negoziazione il responsabile del procedimento garantisce la parità di trattamento fra tutti gli offerenti. In particolare, non devono essere fornite in maniera discriminatoria informazioni che possano avvantaggiare determinati offerenti rispetto ad altri.

3. Delle operazioni di gara viene redatto processo verbale dal Seggio di gara all’uopo costituito.

4. Tutte le procedure del confronto competitivo devono svolgersi con l’utilizzo del sistema telematico.

ART.7

Acquisto di beni e servizi attraverso il mercato elettronico

1. Per le forniture ed i servizi di cui al presente regolamento, fino al valore della soglia comunitaria, nei limiti e in permanenza della sussistenza dell’obbligo di acquisizione attraverso il ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA), si procede mediante:

a) Ordine diretto (STRUMENTO TELEMATICO DI ACQUISTO)

b) Trattativa diretta (STRUMENTO TELEMATICO DI NEGOZIAZIONE) d) Richiesta di offerta (STRUMENTO TELEMATICO DI NEGOZIAZIONE)

2. L’ordine diretto fa seguito ad un confronto concorrenziale delle offerte al pubblico presenti sul mercato elettronico su cui il responsabile di servizio opera, tale confronto concorrenziale assolve agli stessi effetti della richiesta di più preventivi. Il Responsabile di servizio/R.U.P., nell’atto con cui propone con determina a contrarre l’ordine diretto, dà conto del criterio di aggiudicazione utilizzato e motiva in modo specifico e puntuale qualora, utilizzando i filtri messi a disposizione del sistema, non abbia aggiudicato al criterio del prezzo più basso. Mediante ordine diretto è possibile perfezionare solo affidamenti diretti entro l’importo inferiore ad Euro 40.000,00.

3. La trattativa diretta concretizza un affidamento diretto e può essere utilizzata per perfezionare un affidamento diretto anche in esito alla consultazione dei cataloghi.

4. La richiesta di offerta concretizza una procedura negoziata da regolarsi e motivarsi con apposita determinazione a contrattare. E’ consentito utilizzare gli elenchi di operatori economici che figurano abilitati sul Mercato Elettronico. Qualora si utilizzi la richiesta di offerta per affidamenti di importo inferiore a Euro 40.000,00, si seguono le regole della procedura negoziata, ma è possibile invitare un numero di operatori economici inferiore a quello minimo previsto dalle norme di tempo in tempo vigenti per gli importi superiori e fino alla soglia.

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5. L’obbligo di utilizzo del mercato elettronico può essere derogato:

a) Nei casi espressamente previsti dalle norme;

b) Per gli acquisti di importo inferiore a 5.000 Euro, che non rilevano agli obblighi di ricorso al MEPA, (può essere derogato anche l’utilizzo del sistema telematico in dotazione presso l’Ente1 (Portale Acquisti Umbria);

c) Qualora il bene o il servizio pur presente sul mercato elettronico non possieda quelle qualità essenziali che lo rendono idoneo a soddisfare le esigenze dell’Ente ed in tal senso deve risultare idonea, dettagliata e puntuale motivazione agli atti.

d) Nel caso di procedura ordinaria ai sensi del disposto dei commi 1 e 9 dell’art. 36 del d. lgs.

50/2016.

Art. 8

Verifica dei requisiti di carattere generale e speciale dichiarati in sede di affidamento 1. Per gli affidamenti effettuati tramite procedura negoziata, a prescindere dell’importo, la

verifica del possesso dei requisiti generali e speciali deve essere effettuata sull’aggiudicatario.

2. Per gli affidamenti diretti di importo inferiore a Euro 40.000,00 è fatto obbligo di seguire quanto previsto dalla Linee Guida n. 4 dell’ANAC - Sezione 4.2.

3. Per gli affidamenti superiori all’importo di Euro 40.000,00 la verifica del possesso dei requisiti viene effettuata attraverso AVCPASS, opzione opportunamente selezionata in fase di acquisizione del CIG.

4. Sulle autodichiarazioni rese dagli operatori economici ai fini dell’affidamento diretto di cui al comma 2, l’Ente è tenuto ad effettuare idonei controlli ai sensi dell’articolo 71, comma 1, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. 2. Entro il primo semestre di ciascun anno solare successivo, per gli affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture di importo fino a €. 20.000,00 (I.V.A.

esclusa) per i quali i vari responsabili di servizi/responsabili di procedimento hanno affidato in esito alle semplificazioni sulle verifiche dei requisiti previste dalla Linea Guida ANAC n. 4, occorrerà procedere ad effettuare controlli a campione con le seguenti modalità:

- percentuale significativa di controlli da effettuare;

- sorteggio degli operatori economici;

- svolgimento completo delle verifiche dei requisiti autocertificati;

- redazione di apposito verbale delle operazioni svolte.

ART.9

Classificazione dei contratti di appalto ai fini della rotazione 9.1 Applicazione

1. Nell’espletamento delle procedure di cui al presente regolamento, deve essere garantito, in aderenza al principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti, il non consolidarsi di rapporti solo con alcune imprese, favorendo in funzione pro-concorrenziale la distribuzione delle opportunità degli operatori economici di essere affidatari di un contratto pubblico.

1 art. 1, comma 450, l. 296/2006 come modificato dall’art. 1, comma 130, della l. 145/2018

(8)

2. Il principio di rotazione comporta, di norma, il divieto di affidamento diretto o di invito a procedure volte all’assegnazione di un appalto/concessione nei confronti del contraente uscente e dell’operatore economico invitato e non affidatario nel precedente affidamento.

3. Il principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti si applica con riferimento all’affidamento immediatamente precedente a quello di cui si tratti, quando ricorrono contemporaneamente tutte le seguenti condizioni:

a) i due affidamenti, quello precedente e quello attuale, hanno ad oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, ovvero nella stessa categoria di opere, ovvero ancora nello stesso settore di servizi;

b) i due affidamenti rientrano all’interno della medesima fascia di valore economico;

c) l’Ente opera limitazioni al numero di operatori economici selezionati/invitati.

4. In relazione alla condizione di cui al precedente comma 3, punto 1), ai fini dell’individuazione della categoria merceologica cui afferisce l’appalto/concessione si fa riferimento ai CPV (vocabolario comune per gli appalti pubblici). Per i lavori si fa riferimento alle categorie previste dal sistema unico di qualificazione degli esecutori di lavori. In caso di appalti misti, ossia con più prestazioni eterogenee, si terrà in considerazione la categoria prevalente.

5. In relazione alla condizione di cui al precedente comma 3, punto 2), il presente regolamento stabilisce, ai fini della rotazione, le seguenti fasce di valore economico, determinate avendo a riguardo quantità, importi e tipologie degli affidamenti effettuati dall’Ente e per i lavori tenendo, altresì, conto delle classifiche previste dal sistema unico di qualificazione degli esecutori di lavori:

A) Per servizi, forniture, 1. inferiore a 5.000,00 euro

2. da 5.000,00 euro e fino a 39.999,99 euro;

3. da 40.000,00 euro e fino alla soglia comunitaria B) servizi di ingegneria e architettura

1. inferiore a 5.000,00 euro

2. da 5.000,00 euro e fino a 39.999,99 euro;

3. 40.000,00 euro fino a 99.999,99;

C) servizi sociali

1. inferiore a 5.000,00 euro

2. da 20.000,01 euro e fino a 39.999,99 euro;

3. da 40.000,00 euro e fino a 200.000,00 euro 4. da 200.000,01 euro e fino a 400.000,00 euro 5. da 400.000,01 euro e fino alla soglia comunitaria D) Per i lavori (importi I.V.A. esclusa)

1. fino a 5.000,00 euro;

2. da 5.000,01 euro e fino a 39.999,99 euro;

3. da 40.000,00 euro e fino a 149.999,99 euro; da 150.000,00 euro e fino alla classifica SOA I incrementata di un quinto;

4. dalla classifica I incrementata di un quinto più 0,01 euro e fino alla classifica II incrementata di un quinto;

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5. dalla classifica II incrementa di un quinto più 0,01 euro fino a 999.999,99 euro.

6. In relazione alla condizione di cui al precedente comma 3, punto 3), la rotazione si applica ogni qual volta l’Ente decida di selezionare/delimitare il numero degli operatori economici a cui si rivolge, a prescindere dalle modalità o dalle procedure con cui sia avvenuto l’affidamento immediatamente precedente.

7. Per contro la rotazione non si applica laddove il nuovo affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o comunque aperte al mercato, nelle quali l’Ente, in virtù di regole prestabilite dal Codice dei contratti pubblici ovvero dallo stesso in caso di indagini di mercato o consultazione di elenchi, non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione.

8. Il principio di rotazione deve tendenzialmente essere applicato dall’Ente in modo unitario, avendo cioè a riguardo gli affidamenti complessivamente attivati e da attivare nell’ambito dell’Ente stesso.

9. In ogni caso, l’applicazione del principio di rotazione non deve essere aggirato, con riferimento agli affidamenti operati negli ultimi tre anni solari, mediante ricorso a:

- arbitrari frazionamenti delle commesse o delle fasce;

- ingiustificate aggregazioni o strumentali determinazioni del calcolo del valore stimato dell’appalto/concessione;

- alternanza sequenziale di affidamenti diretti o di inviti agli stessi operatori economici;

- affidamenti o inviti disposti, senza adeguata giustificazione, ad operatori economici riconducibili a quelli per i quali opera il divieto di invito o affidamento, ad esempio per la sussistenza dei presupposti di cui all’articolo 80, comma 5, lettera m) del Codice dei contratti pubblici.

9.2 Deroghe

1. L’affidamento o il reinvito al contraente uscente ha carattere eccezionale, dovendosi evitare il consolidamento di rendite di posizione in capo allo stesso e richiede un onere motivazionale più stringente. L’Ente motiva tale scelta in considerazione della particolare struttura del mercato e della riscontrata effettiva assenza di alternative, che deve emergere in seguito ad una corretta escussione del mercato Solo in presenza di oggettive ragioni che possano condurre a rischi di scarsa competizione è possibile richiamare il contraente uscente, tenendo in questo caso conto, altresì, del grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d’arte e qualità della prestazione, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) e della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento.

2. L’affidamento o il reinvito al candidato invitato alla precedente procedura selettiva, e non affidatario, deve essere motivato tenendo conto dell’aspettativa, desunta da precedenti rapporti contrattuali o da altre ragionevoli circostanze, circa l’affidabilità dell’operatore economico e l’idoneità a fornire prestazioni coerenti con il livello economico e qualitativo atteso.

3. Negli affidamenti di importo inferiore a 5.000 euro (o al diverso importo eventualmente definito in sede di aggiornamento delle Linee guida ANAC 4), è consentito tuttavia derogare all’applicazione del principio di rotazione, con scelta, sinteticamente motivata, contenuta nella determinazione di affidamento.

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Capo III

STIPULA ED ESECUZIONE DEL CONTRATTO ART.10

Stipula del contratto

1. Il contratto con il soggetto affidatario di una procedura sotto soglia viene concluso con modalità elettronica nei modi seguenti.

a) Negli affidamenti inferiori a euro 40.000,00 mediante scambio di corrispondenza o altra forma prevista dall’art. 32, comma 14 del Codice;

b) Nelle procedure negoziate, per affidamenti di importo inferiore a Euro 150.000,00 mediante scrittura privata;

c) Nelle procedure negoziate per affidamenti di importo pari o superiore a Euro 150.000,00 mediante scrittura privata autenticata o forma pubblica amministrativa;

d) Nelle procedure svolte mediante mercato elettronico il contratto viene perfezionato con le modalità previste dallo strumento cui si accede; è data facoltà di concludere il contratto secondo le previsioni di cui al all’art. 32 comma 14 del Codice.

2. Tutti i contratti perfezionati devono essere pubblicati – a cura del R.U.P. - in Amministrazione Trasparente - sezione contratti e in tutti gli altri modi obbligatori per legge. Devono altresì essere conservati agli atti del Settore compente e nell’apposita sezione Contratti della piattaforma telematica documentale dell’Ente, unitamente a tutte le offerte dei concorrenti.

ART.11 Fase esecutiva

1. Per i contratti di forniture e servizi inferiori a Euro 500.000 non è disposta la nomina del Direttore dell’esecuzione, costituisce eccezione il caso di contratti aventi particolare complessità quali:

a) Interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico;

b) Prestazioni che richiedono l’apporto di una pluralità di competenze;

c) Interventi caratterizzati dall’utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità;

d) Per ragioni concernenti l’organizzazione interna alla stazione appaltante, che impongono il coinvolgimento di unità organizzativa diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l’affidamento.

2. Per i contratti di lavori, il Direttore dei lavori deve essere sempre essere nominato. La contabilità e la verifica finale di regolare esecuzione avvengono con le modalità ordinarie disciplinate dal Codice per i contratti sopra soglia.

ART. 12

Disposizioni finali e transitorie

(11)

1. Qualsiasi sopravvenuta modifica normativa o delle linee guida ANAC in materia, troveranno immediata ed automatica applicazione, salvo il caso in cui risulti necessario modificare espressamente le previsioni del presente regolamento.

2. Per quanto non previsto nel presente regolamento trovano applicazione, le norme vigenti contenute nel Codice dei contratti e ad esso collegate.

3. Dall’entrata in vigore del presente regolamento è abrogata ogni norma regolamentare dell’Amministrazione incompatibile con il presente regolamento ed in particolare;

4. Il presente regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività della deliberazione che lo approva.

(12)

PROVINCIA DI PERUGIA ____________________________

OGGETTO: Approvazione Regolamento dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria

L’anno duemilaventuno il giorno ventinove del mese di aprile alle ore 18:30, si è riunito il consiglio Comunale in seduta pubblica in videoconferenza mediante applicazione microsoft teams.

Fatto l’appello nominale risultano:

Chiodini Giacomo Presente Sorci Marina Presente

Maghini Eleonora Presente Stortini Vanessa Presente

Burzigotti Silvia Presente Rossi Gabriella Assente

Tufo Cristina Presente Alvisi Michela Presente

Ollieri Massimo Assente Menconi Marco Presente

Macchiarini Nicola Presente Rubeca Francesco Presente

Baldassarri Andrea Presente Poggioni Marco Presente

Breccolenti Francesca Presente Pietropaoli Elisa Presente

Raspati Daniele Presente

Partecipano alla seduta nella qualità di assessori extraconsiliari:

Lagetti Massimo Presente

Ruggeri Vanni Presente

Assume la presidenza il Presidente Daniele Raspati.

Partecipa alla seduta il Segretario Luigi Lepore.

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, invita il Consiglio a trattare l’argomento iscritto all’ O.D.G.

Si dà atto che entra in aula la Consigliera Sorci Marina

Il Presidente del Consiglio nel procedere alla trattazione dell’argomento iscritto all’O.d.g. dà la parola al Segretario generale che illustra la seguente proposta di delibera.

“”Richiamati:

• il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

• lo Statuto comunale vigente, nel testo da ultimo approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 24 giugno 2013 (pubblicato all’albo pretorio per trenta giorni consecutivi dal 02/08/2013 al 31/08/2013 al n. 1381, nonché nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria – serie generale n. 37 del 14/08/2013);

(13)

Pag. 2

consiliare n. 118 del 30.12.2016;

• la deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 16.6.2019, con cui sono state approvate le linee programmatiche di mandato presentate ed illustrate dal Sindaco, relative alle azioni ed ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo 2019-2024;

• la deliberazione della Giunta Comunale n. 17 del 29.1.2021, avente ad oggetto: “Piano esecutivo di gestione. Modifica assegnazione stanziamenti in conseguenza della riorganizzazione delle aree”;

• la deliberazione del Consiglio Comunale n. 63 del 18.08.2020, con cui è stato approvato (ai sensi dell'articolo 170, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e in conformità a quanto disposto dal principio contabile applicato della programmazione all. 4/1 al D. Lgs. n. 118/2011) il Documento Unico di Programmazione per il periodo 2021/2023;

• la deliberazione del Consiglio Comunale n. 104 del 16.12.2020, con oggetto: “Approvazione aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 2021-2023”;

• il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi, adottato con deliberazione di Giunta comunale n. 56 del 17.2.2000, successivamente modificato all’art.

23 (di modifica del comma 3 dell’art. 23), con deliberazione di Giunta comunale n. 174 del 26.6.2002 ed integrato all’art. 22-bis (che ha introdotto l’art. 22-bis – Vice-Segretario) con deliberazione di Giunta comunale n. 50 del 26.2.2004, rettificata con deliberazione di Giunta comunale n. 116 del 29.4.2004 e successivamente modificato ed integrato agli artt. 5 e 7 con deliberazione di Giunta comunale n. 80 del 3.5.2007 e successivamente con deliberazione di Giunta comunale n. 275 del 23 dicembre 2010, e con deliberazione di Giunta comunale n.

110 del 20 giugno 2012, da ultimo parzialmente modificato con deliberazione di Giunta n.

274 del 17.11.2015;

• la deliberazione della Giunta Comunale n. 40 del 01.03.2021, avente ad oggetto: “Piano triennale dei fabbisogni di personale 2021-2023. Verifica delle eccedenze. Dotazione organica”;

• la deliberazione della Giunta Comunale n. 16 del 29.1.2021, avente ad oggetto:

“Riorganizzazione degli uffici e dei servizi comunali con approvazione nuovo organigramma”;

• Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 18/03/2021, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per il triennio 2021-2023;

• Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 48 del 22/03/2021, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione relativo al triennio 2021- 2023;

• Visti i provvedimenti sindacali prot. n. 33193, 33194 e 33198 del 04/12/2020, n. 35676 del 30/12/2020 e n. 3016, 3022, 3026, 3027 e 3031 del 03/02/2021, con i quali il Sindaco, ai sensi dell'art. 50 comma 10 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, ha nominato i Responsabili degli Uffici e dei Servizi, nonché i titolari di funzioni vicarie, per l’anno 2021;

• Preso atto degli obiettivi fissati dall'Amministrazione;

Richiamatol’art. 42, c.2, lett. a), D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267;

Richiamati:

- I principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità, trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'articolo 1 comma 1 della Legge 241/1990 e smi.

- L’art.37, comma 1, del dlgs 50/2016 per come modificato dal D. Lgs 19/04/2017 n° 56 il quale recita che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di

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strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori, pure in assenza della qualificazione di cui all'art.38 del citato decreto legislativo.

- L'art.36 commi 2 lettera a e b del D. Lgs 50/2016 per come modificato dal dlgs 19/04/2017 n°56.

- L'aggiornamento della linea guida N. 4 recante “Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”.

- l'art.32 comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50, per come modificato dal dlgs 19/04/2017 n°56 il quale dispone che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.

- l'art 30 comma 1 del medesimo D.lgs stabilisce che “L'affidamento e l'esecuzione di appalti di opere, lavori, servizi, forniture e concessioni ai sensi del presente codice garantisce la qualità delle prestazioni e si svolge nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza.

Nell'affidamento degli appalti e delle concessioni, le stazioni appaltanti rispettano, altresì, i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità con le modalità indicate nel presente codice. Il principio di economicità può essere subordinato, nei limiti in cui è espressamente consentito dalle norme vigenti e dal presente codice, ai criteri, previsti nel bando, ispirati a esigenze sociali, nonché alla tutela della salute, dell'ambiente, del patrimonio culturale e alla promozione dello sviluppo sostenibile, anche dal punto di vista energetico”.

CONSIDERATO:

- che l'articolo 36 del Dlgs 50/2016, ha inoltre previsto che l'Autorità nazionale anticorruzione con proprie “linee guida” stabilisse “le modalità di dettaglio per supportare le stazioni appaltanti e migliorare la qualità delle procedure”, le indagini di mercato e la formazione di elenchi.

- Che l'Autorità nazionale anticorruzione, attraverso le suddette “linee guida”, invita le stazioni appaltanti ad approvare un proprio regolamento che disciplini nel dettaglio l'attuazione delle procedure di cui all'articolo 36 del Codice.

Visto lo schema di Regolamento allegato;

Ritenuto pertanto opportuno procedere alla sua approvazione;

Tutto ciò premesso e valutato,

Esaminata la proposta di deliberazione istruita e predisposta dall’Ing. Maurizio Fazi, Responsabile dell’Area Lavori Pubblici;

Richiamati:

- l’art. 49, D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. prescrive al primo comma:

“1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico- finanziaria o sul patrimonio dell'ente, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.”;

- l’art. 147-bis. D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. - (Controllo di regolarità amministrativa e contabile), che così statuisce: - 1. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile è assicurato, nella fase preventiva della formazione dell'atto, da ogni responsabile di servizio ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione

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attraverso il rilascio del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria.

Acquisito sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D. Lgs.

18/08/2000, n. 267, il parere favorevole di regolarità tecnica del Segretario generale dr. Luigi lepore e del Responsabile dell’Area Lavori Pubblici Ing. Maurizio Fazi;

Dato atto che non viene richiesto il parere di regolarità contabile, in conformità all’art. 49 del D. Lgs.

267/2000, in quanto non comporta riflessi indiretti e diretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente;

Precisato in particolare che ai sensi dell’art. 42, D. Lgs. n. 267/2000 la proposta di deliberazione di che trattasi rientra nella sfera di competenza del Consiglio comunale;

Ritenuto necessario ed opportuno, nel rispetto della disciplina legislativa e nei limiti della potestà regolamentare attribuita ai comuni dalla legge procedere all’approvazione del Regolamento dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria;

Considerato che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla seconda Commissione Consiliare nella seduta del 26/04/2021;

Visto lo Statuto Comunale;

SI PROPONE DI DELIBERARE

1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2) Di approvare il Regolamento dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, riportato come allegato alla presente proposta per costituirne parte integrante e sostanziale;

3) Di pubblicare il presente Regolamento:

- sul sito istituzionale di questo Ente, nella sezione dedicata;

- all’Albo Pretorio in conformità a quanto previsto dalla Statuto comunale vigente.””

****************

Aperto il dibattito consiliare Presidente del Consiglio

Passiamo al punto 8: “Approvazione Regolamento dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria.” Relaziona il punto il Segretario, vista l’assenza di Ollieri. Grazie Segretario.

Segretario comunale

Questo è il regolamento disciplinante gli affidamenti di Lvori, servizi e forniture in economia, che viene adottato per la prima volta in attuazione del decreto legislativo 50 del 2016 e che ovviamente prevede procedimenti più snelli per tutti i contratti e appalti al di sotto delle soglie comunitarie.

Presidente del Consiglio

Grazie Segretario. Prego Puggioni.

Consigliere Poggioni

Solo per dire che anche su questo, come ho ricordato sempre in Commissione, sono favorevole, anzi è una bella cosa perché va a integrare, dettaglia abbastanza bene la disciplina sugli appalti sotto

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sul discorso delle rotazioni, però capisco che sono opere pubbliche quindi non è possibile, perché a mio avviso le rotazioni sono sempre pericolose. È vero che è un controsenso, qualcuno dice che sono fondamentali invece per me non sono fondamentali perché se io mi fido per fare determinati lavori da quattro, cinquemila euro, adesso dico una cosa sotto soglia, è chiaro che se per quel lavoro che magari serve per ieri io mi fido di quell'impresa, non posso andare a cercare uno di Napoli o uno di Milano e quant'altro) fare la rotazione, però capisco che è un’opera pubblica e quindi la cosa non è fattibile e basta. Per il resto assolutamente a favore, mentre invece il gruppo si astiene.

Presidente del Consiglio

Qualcun'altro vuole intervenire in merito? Allora votiamo il punto 8: “Approvazione Regolamento dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria.”

Si procede alla votazione Presidente del Consiglio

Con 10 voti a favore e 4 astenuti (Alvisi, Menconi, Rubeca e Pietropaoli). Il Consiglio approva.

Stessa votazione per l’immediata eseguibilità.

Chiuso il dibattito consiliare

***************

IL CONSIGLIO COMUNALE Vista la sopraestesa proposta di delibera;

Udita la discussione che ne è scaturita in aula;

Riscontrata la propria competenza;

Visto lo Statuto Comunale;

Con votazione legalmente resa in forma palese che dà il seguente risultato:

Consiglieri presenti: n. 15

Consiglieri astenuti: n. 4 (Menconi, Alvisi, Rubeca, Pietropaoli) Consiglieri votanti: n. 11

Consiglieri favorevoli: n. 11 Consiglieri contrari: n. 0

DELIBERA

1) di approvare la sopra estesa proposta di delibera al cui contenuto ci si richiama “per relationem”, dando atto che è stato reso il parere di cui all’art. 49 del T.U.E.L.;

2) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4, del D. Lgs 18 agosto 2000, n.267, ricorrendo le circostanze d'urgenza, previa apposita e separata votazione resa in forma palese, che dà il seguente esito, proclamato dal Presidente del Consiglio:

Consiglieri presenti: n. 15

Consiglieri astenuti: n. 4 (Menconi, Alvisi, Rubeca, Pietropaoli) Consiglieri votanti: n. 11

Consiglieri favorevoli: n. 11 Consiglieri contrari: n. 0

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Il Presidente passa alla trattazione del successivo punto iscritto all’O.d.g.

IL Presidente Raspati Daniele

IL SEGRETARIO GENERALE Luigi Lepore

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 24 del D.Lgs. 82 del 7.03.2005 e ss.mm.ii.

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