Come nasce la Costituzione
repubblicana italiana
Lucrezia Stellacci
Come nasce la nostra Costituzione repubblicana
• Approvata dall'Assemblea Costituente il 22 dicembre 1947, promulgata dal Capo provvisorio dello Stato, Enrico De Nicola, il 27 dicembre 1947, pubblicata nella Gazz. Uff. 27 dicembre 1947, n. 298, ediz. Straordinaria
• Entrata in vigore il 1° gennaio 1948
• Anticipata dal c.d. «Codice di Camaldoli»
Come nasce la nostra Costituzione repubblicana
• Cos’è l’Assemblea Costituente?
• Cos’è la promulgazione di una legge?
Chi promulga e in che tempi?
• Cos’è il Codice di Camaldoli?
Lucrezia Stellacci
• L’Assemblea Costituente del 1946 è stata eletta, per la prima volta, a suffragio universale maschile e femminile.
• Con il Referendum del 2 giugno 1946 nasce «La Repubblica Italiana» e l’Assemblea Costituente che redigerà la nuova Costituzione Italiana.
• La promulgazione è una fase del procedimento di formazione di una legge disciplinata dagli artt. 73 e 74 della Costituzione. Segue la pubblicazione in G.U.
Come nasce la nostra
Costituzione repubblicana
• Il Codice di Camaldoli è un trattato composto di 76 enunciati scritto da giovani dell’Azione Cattolica (Movimento Laureati Cattolici) e dell’Istituto Cattolico di Attività Sociale, dal titolo «Principi dell’Ordinamento sociale a cura di un gruppo di studiosi amici di Camaldoli».
• La Carta Costituzionale è la legge fondamentale dell’ordinamento giuridico italiano. E’ rigida, costituita di 139 articoli e 12 principi fondamentali e poi 2 parti distinte tra loro: la pima «Diritti e doveri dei cittadini», la seconda «Ordinamento della Repubblica».
Come nasce la nostra Costituzione repubblicana
Lucrezia Stellacci
Natura programmatoria dell’articolato costituzionale
• La cause sono nella composizione dell’Assemblea costituente portatrice di visioni ideologiche molto distanti (liberali, cattolici, marxisti). La necessità di condividere una posizione comune ha prodotto testi normativi che rilevano solo come «indicatori di direzione» privi di efficacia operativa.
• Tale situazione di contrapposizione, sia pure per motivi
meno nobili di allora, è presente ancora oggi nel nostro
sistema parlamentare: maggioranze numeriche e non
sostanziali sono in grado di approvare solo leggi di principi
che rinviano la fase applicativa a successive decretazioni.
Sistema educativo di istruzione e formazione
• Le conseguenze di questo clima politico di sterile contrapposizione le sta pagando anche la Scuola, che nonostante 20 anni di riforme, a far data
dall’Autonomia scolastica, non ha saputo ancora trovare rimedi adeguati alle sue fragilità, divenute nel frattempo croniche:
• Insufficienti livelli di apprendimento,
• Dispersione implicita ed esplicita
• Disallineamento fra Scuola, Alta formazione ,
mondo del lavoro e società civile.
I principi fondamentali nella Costituzione
PRINCIPIO DEMOCRATICO
Nei primi 12 articoli della Costituzione sono enunciati i principi fondamentali dell’ordinamento giuridico della Repubblica.
Art.1: principio democratico. Repubblica democratica fondata sul lavoro. (art.139 la forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale). La sovranità appartiene al popolo che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.
❖ Strumenti di democrazia diretta: referendum abrogativo (art.75), referendum costituzionale (art.138), iniziativa popolare delle leggi (art.71 Cost), petizioni alle Camere (art.50 Cost.).
❖ Strumenti di democrazia indiretta: elezione dei rappresentanti delle Camere parlamentari.
I diritti inviolabili
La protezione dei diritti inviolabili dell’uomo trova una rafforzamento nella Comunità europea ed internazionale (Carta di Nizza e CEDU).
Questi diritti sono assistiti da specifiche garanzie giurisdizionali:
• Corte europea dei diritti dell’uomo, c.d. Corte di Strasburgo che si aggiunge
• alla Corte di giustizia europeae
• alleCorti di livello nazionale.
Il 10 dicembre 1948, l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite approvò e proclamò la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani.
I diritti inviolabili non possono essere oggetto di revisione costituzionale (Sent. Corte Cost. 366/91), sono indisponibili, intrasmissibili, irrinunciabili, e imprescrittibili.
Lucrezia Stellacci
Principio di uguaglianza
Due articolazioni:
uguaglianzaformalee sostanziale.
Art.3, c. 1 Cost., contiene la proclamazione del principio di uguaglianza formale, secondo il quale tutti sono uguali davanti alla legge e detta sei tassativi divieti di discriminazione:
✓ sesso, con richiami espliciti nell’art.29 Cost.(uguaglianza dei coniugi), art.37 Cost.(rapporto di lavoro), art.51 Cost.(accesso agli uffici pubblici e cariche elettive).
✓ razza,
✓ motivi linguistici (art.6 Cost. tutela delle minoranze linguistiche),
✓ religione (art.8, art.19, art.20 Cost.),
✓ opinioni politiche (art.18, c.2, art.21, art.49),
✓ condizioni personali esociali.
Principio di uguaglianza
Art.3, c. 2 Cost. afferma il principio di uguaglianza sostanziale che si pone l’obiettivo di eliminare gli ostacoli che impediscono un effettivo esercizio dei diritti da parte di tutti.
• L’UGUAGLIANZA SOSTANZIALE BEN SI CONIUGA CON IL DIRITTO ALL’ISTRUZIONE CHE TROVA OSPITALITA’ NEI SUCCESSIVI ARTT. 9,33,34 COST. (Costituzione culturale).
• Interpretazione estensiva dell’articolo, fino a ricomprendere tutti gli uomini che insistono sul territorio nazionale e non solo i cittadini di cui parla l’art.3 Cost.
Lucrezia Stellacci
Il principio lavorista
Art.1 e art.4 Cost.:
Il lavoro come diritto, in quanto mezzo necessario per l’affermazione della personalità dell’individuo ecome strumento di progresso materiale e sociale, tant’è che la Repubblica si impegna a promuovere le condizioni che rendano effettivo questo diritto.
Non diritto soggettivo perfetto, nel senso che non è azionabile in giudizio.
La sua affermazione rappresenta un indirizzo per il legislatore ordinario.
Il lavoro sia come dovere, che come il dirittoha un contenuto meramente programmatico, in quanto non è prevista sanzione.
Il principio autonomistico
Art.5 Cost.: Stato unitario politicamente decentrato.
Unità ed indivisibilità della Repubblica, da un lato,
e autonomie locali e decentramento amministrativo dall’altro.
• Il successivo art.114 (riformato dalla legge cost.n.3/2001) elenca gli Enti autonomi di cui si compone la Repubblica.
• Legge n.59/97 sul decentramento amministrativo, a cui ha fatto seguito la legge cost.n.3 del 2001 di Riforma del Titolo V della Costituzione.
Lucrezia Stellacci
Il principio di laicità
Art.8, c.1 Cost.
«Tutte le confessioni religiose sono ugualmente libere davanti alla legge»
Art.19 Cost.
«Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede….»
Lo Stato italiano è laico nel senso che riconosce l’eguale libertà di tutte le confessioni religiose dinanzi alla legge e ampia libertà di coscienza e di culto.
La tutela dell’ambiente
Art. 9 Cost. 1 c.
La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica
Art. 9 Cost. 2 c.
Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.
Tutela l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni.
La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali.
Lucrezia Stellacci
La condizione giuridica dello straniero
Art.10 Cost. cc.2,3,4
è interamente dedicato agli stranieri:
• Condizione giuridica dello straniero
• Diritto di asilo
• Divieto di estradizione
La normativa costituzionale in tema di stranieri, letta in combinato con quella dedicata ai diritti e alle libertà fondamentali riconosciuti a tutti, estende anche al non cittadino il nucleo irriducibile di ogni diritto, imponendosi come un limite invalicabile per il legislatore ordinario.