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La FISCALITA' LOCALE dopo la Legge di stabilità

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La FISCALITA' LOCALE dopo la Legge di stabilità

di Marco Castellani

Pubblicato il 14 gennaio 2014

la Legge di stabilità per il 2014 è intervenuta in modo massiccio in tema di fiscalità locale: IUC, IMU, TASI, TARI, TARES e riscossione di tali tributi; facciamo il punto su tutte le novità

IUC

La Legge di stabilità ai commi 639 e seguenti riforma nuovamente il sistema di tassazione posto sugli immobili, che si spera non replichi nel 2014 la sequela incessante di rinvii e modifiche che ha contraddistinto la produzione legislativa del 2013 in materia.

La Legge di stabilità introduce la IUC (imposta unica comunale). L’imposta si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC è distinta in realtà in tre componenti fra loro alquanto diverse per modalità di calcolo e platea di contribuenti ad esse soggetti:

IMU (Imposta municipale propria), la cui disciplina rimane la medesima del 2013 salvo escludere in modo strutturale le abitazioni principali non «di lusso»;

TARI (Tassa sui rifiuti), diretta discendente del passato tributo ambientale (nelle varie forme di Tarsu, TIA 1 o TIA 2), la cui disciplina riprende nella sostanza quella della versione definitiva della Tares, con obbligo di copertura integrale dei costi di gestione e di investimento relativi al servizio (salvo eventuali riduzioni deliberate dal comune fino al 7%

dei costi del servizio con copertura assicurata dalla sua fiscalità generale;

TASI (Tributo servizi indivisibili), tributo destinato a finanziare i servizi indivisibili, che sostituirà l’attuale maggiorazione Tares da 30 centesimi al metro quadrato versata lo scorso mese di dicembre a titolo di una tantum statale.

IMU

Base di calcolo e aliquote

La base imponile è data dalla rendita catastale dell’immobile, rivalutata del 5% e moltiplicata per:

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160 per i fabbricati del gruppo catastale A (esclusi gli A/10) e delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7

140 per i fabbricati del gruppo catastale B e delle categorie catastali C/3, C/4, e C/5

80 per i fabbricati della categoria catastale A/10 e D/5

65 per i fabbricati del gruppo catastale D (esclusi i D/5)

55 per i fabbricati della categoria catastale C/1

Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento , un moltiplicatore pari a 135, che nel caso di terreni agricoli, anche non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola diventa pari a 75.

Alla base imponibile si applica poi un’aliquota base del 7,6 per mille, che i Comuni possono variare in aumento o in diminuzione del 3 per mille.

Come detto in precedenza la Legge di stabilità a decorrere dal 2014 esclude dall’IMU le abitazioni principali e le relative pertinenze eccetto quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Per queste ultime tipologie di abitazioni (le cosiddette abitazioni di lusso con relative pertinenze). continuano ad applicarsi l’aliquota del 4 per mille (modificabile dal comune in aumento o in diminuzione sino al 2 per mille) e una detrazione pari a 200 euro rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione,che il Comune può comunque decidere di elevare fino all’azzeramento dell’imposta.

Assimilazioni all’abitazione principale

La Legge di stabilità integra il comma 2 della disciplina IMU all’interno dell’articolo 13 del Decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214 (cosiddetta Manovra Monti) introducendo delle fattispecie di assimilazioni di particolari categorie di immobili all’abitazione principale, che potrebbero pertanto essere esclusi dall’applicazione dell’imposta salvo i casi in cui si tratta di immobili di lusso, soggetti all’imposizione secondo le modalità sopra descritte.

Al Comune è pertanto concessa la facoltà di assimilare all’abitazione principale:

l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata,

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l’unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata;

l’unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, limitatamente alle unità con quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di 500 euro oppure nel solo caso in cui il comodatario appartenga a un nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000 euro annui.

Si evidenzia che in caso di più unità immobiliari, la predetta assimilazione può essere concessa ad una sola unità immobiliare.

Esclusioni

La Legge di stabilità dispone inoltre l’esclusione dall’IMU (non sindacabile dal Comune) in favore:

delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite a.

ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

dei fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal Decreto del b.

Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;

della casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione c.

legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

dell’unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità d.

immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ai vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, al personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

Il comma 709 della Legge di stabilità esclude inoltre dall’applicazione dell’IMU a partire dal 2014 i fabbricati rurali ad uso strumentale.

Contributo a ristoro

Il comma 711 della Legge di stabilità assicura ai Comuni a ristoro del mancato gettito derivante

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dalla nuova versione dell’IMU un contributo pari a 110,7 milioni di euro da ripartire tra le amministrazioni locali, mediante un Decreto del Ministero dell’interno, da adottare concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, da adottare, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro il 31 gennaio 2014, in proporzione alle stime di gettito da imposta municipale propria allo scopo comunicate dal Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze.

TASI

Base di calcolo e aliquote

La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale come definita ai fini dell’imposta municipale propria, e aree scoperte nonché edificabili, a qualsiasi uso adibiti. Sono invece escluse dalla TASI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali imponibili, non operative, e le aree comuni condominiali che non siano detenute o occupate in via esclusiva. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria. Nei casi in cui l’unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare per un periodo superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare l’occupante è tenuto al versamento della TASI nella misura, stabilita dal Comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell’ammontare complessivo della TASI, mentre la restante parte dell’imposta è a carico del titolare del diritto reale.

La base imponibile è quella prevista per l’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU).

Alla base imponibile si applica un’aliquota pari all’1 per mille, che il Comune, con proprio regolamento, può ridurre fino all’azzeramento. La Legge di stabilità ha lasciato una certa discrezionalità nella regolamentazione delle aliquote che possono essere rimodulate entro un limite massimo (valido solo per il 2014) del 2,5 per mille e nel rispetto di un vincolo in base al quale la somma delle aliquote fra TASI e IMU non deve essere superiore al 10,6 per mille.

Per i fabbricati rurali ad uso strumentale l’aliquota da applicare ai fini della TASI non potrà invece superare l’aliquota base dell’1 per mille.

Detrazioni TASI

La Legge di stabilità concede una discreta autonomia regolamentare al Comune nell’eventuale definizione di riduzioni e detrazioni ai fini della tassazione TASI, seppur limitata ai soli casi di:

a) abitazioni con unico occupante;

b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;

c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;

d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi

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all’anno, all’estero;

e) fabbricati rurali ad uso abitativo;

f) superfici eccedenti il normale rapporto tra produzione di rifiuti e superficie stessa.

Il Legislatore al comma della Legge di stabilità 731 ha previsto uno stanziamento in favore degli Comuni pari a 500 milioni di euro per favorire l’introduzione della detrazioni sulla nuova TASI a favore dell’abitazione principale. Tali risorse sono destinate ad essere ripartite sulla base di un meccanismo basato, oltre che sul gettito atteso del nuovo tributo e dell’Imu, anche sulla dimensione delle detrazioni adottabili da ciascun comune. La distribuzione sarà operata dal Ministero dell’Economia entro il 28 febbraio 2014, ripartendo le somme inutilizzate in proporzione del gettito della TASI relativo all’abitazione principale dei Comuni che hanno introdotto le detrazioni nel 2013.

Così come impostato dal comma 731, il meccanismo di ripartizione del contributo non sembra distinguersi per chiarezza, anche perché si presta alle più diverse congetture sulla distribuzione dei contributi ai singoli enti che presumibilmente accenderanno il consueto stentato dibattito fra le amministratori locali ed il Governo, oltre che lasciare nell’ormai abituale incertezza i bilanci comunali almeno per i primi mesi del 2014.

Censimento dei servizi indivisibili

Il comma 682 della Legge di stabilità individua una serie di aspetti fondamentali della IUC demandati alla potestà regolamentare dei Comuni fra cui si segnala in particolare l’obbligo di individuazione dei servizi indivisibili dell’ente e l’indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

Si pone l’attenzione sulle enormi difficoltà attuative che prefigurerebbe l’adempimento a questo obbligo di riclassificazione, che abbraccia un insieme alquanto vasto di funzioni e attività, per le quali peraltro manca una classificazione ufficiale. Presumibilmente l’adempimento dovrebbe richiedere un’attività di censimento delle diverse tipologie di servizi e di riclassificazione dei dati di bilancio analoga a quella realizzata per la trasmissione alla Sose dei dati necessari per il calcolo dei fabbisogni standard relativi alle funzioni fondamentali ai sensi del D.Lgs. n. 85/2010.

In ogni caso si segnala che la disposizione difetta di specifiche disposizioni sulle modalità applicative dell’adempimento.

Sta di fatto che, ai sensi del comma 683, una volta effettuata l’analisi delle funzioni indivisibili e dei relativi costi, sarà consentito ai Comuni di adottare nei propri regolamenti delle aliquote della TASI differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.

TARI

Base di calcolo e aliquote

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Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all’articolo 1117 del Codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.

Riguardo alla base imponibile della componente il comma 646 precisa che per l’applicazione della TARI si considerano le superfici già dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti. A tal fine si richiamano i commi 646 e 647, che considerano come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all’80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138. Nel caso in cui le superfici catastali non fossero ancora determinate, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano occorrerà invece fare riferimento alla superficie calpestabile.

Per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano per la quantificazione della superficie assoggettabile alla TARI si fa anche in questo caso riferimento alla superficie calpestabile.

La Legge di stabilità offre ampia discrezionalità ai Comuni nella scelta dei criteri sulla base dei quali determinare l’importo della componente. Si richiamano innanzitutto i criteri del metodo normalizzato indicati nel Regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158.

Ai Comuni è inoltre concessa la facoltà di modulare le tariffe anche sulla base di due ulteriori classi di criteri ripresi in sostanza dalla disciplina Tarsu dell’articolo 65 del D.Lgs. 507/1993, ossia:

la quantità e la qualità media ordinaria di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al co-sto del servizio sui rifiuti comprensivo delle operazioni di riciclo, ove possibile;

la determinazione delle tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l’anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti;

Viene inoltre richiamata in premessa l’esigenza del rispetto del principio “chi inquina paga” con un esplicito riferimento all’articolo 14 della Direttiva comunitaria sui rifiuti (n. 2008/98).

Come detto in precedenza la tariffa deve comunque assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio. A partire dal 2016 i costi da assumere a riferimento per valutare il grado di copertura assicurato dalla TASI dovranno fare riferimento anche ai fabbisogni standard.

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Ai Comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico è consentito infine di configurare la TARI nella forma di tariffa avente natura corrispettiva, da costruire tenendo in considerazione i criteri del metodo normalizzato di cui al Regolamento del D.P. R. n. 158/1999. In tali casi, secondo quanto previsto dal comma 668 della Legge di stabilità, la tariffa corrispettiva va applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani

Detrazioni TARI

La definizione delle riduzioni e delle esenzioni relative alla TASI è demandata alla regolamentazione comunale che, secondo quanto previsto al comma 659 può riguardare i casi di:

a) abitazioni con unico occupante;

b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;

c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;

d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all’anno, all’estero;

e) fabbricati rurali ad uso abitativo.

In aggiunta il Comune può deliberare con proprio regolamento ulteriori riduzioni ed esenzioni, basate sulla capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE, la cui copertura può essere disposta dall’ente attraverso apposite autorizzazioni di spesa che non possono eccedere il limite del 7 per cento del costo complessivo del servizio. Il Comune in tali casi è tenuto a far fronte a queste ulteriori riduzioni ed esenzioni facendo ricorso a risorse derivanti dalla suo fiscalità generale.

Riscossione della IUC

Come visto le tre componenti del IUC si rivolgono a categorie differenti di contribuenti, e sono modulate a seconda della situazione dell’immobile, ciononostante la IUC viene considerata un’imposta «unica» che si dovrà pagare secondo un calendario di scadenze definito dai Comuni nei loro regolamenti, in cui si devono necessariamente prevedere di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo eventualmente anche differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI, o in alternativa la riscossione in un’unica soluzione entro il 16 giugno di ogni anno. A definire lo schema del bollettino “modulare”, e le modalità di pagamento della IUC, saranno uno o più Decreti del Dipartimento Finanze che dovranno permettere ai Comuni di inviare il bollettino precompilato ai contribuenti (come già previsto per la Tares) assicurando (anche se pare un compito arduo) «la massima semplificazione degli adempimenti».

In via ordinaria l’attività di riscossione e di accertamento delle componenti della IUC è affidata al

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Comune, salvo il caso in cui si adotti la componente TARI nella versione tariffa corrispettiva ai sensi del comma 667, che viene invece applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

Il comma 691 della Legge finanziaria offre ai Comuni la possibilità di affidare l’accertamento e la riscossione della TARI (sia nella versione di tributo che nella versione di tariffa corrispettiva) ai soggetti ai quali risulta attribuito nell’anno 2013 il servizio di gestione dei rifiuti. Sempre al comma 691 si consente inoltre di affidare la gestione dell’accertamento e della riscossione della TASI ai soggetti ai quali, nel medesimo anno, risulta attribuito il servizio di accertamento e riscossione dell’IMU.

Appare quantomeno curiosa la possibilità di affidare la riscossione delle componenti di un’imposta che si pretende di considerare unica ad una pluralità di soggetti distinti. Andrà attentamente valutato se le ipotesi di gestione plurima delle attività di riscossione delle singole componenti della IUC offerte dal comma 691 ai Comuni, scaturiscono da una disposizione a carattere transitorio che produce i propri effetti per il solo anno 2014 o in alternativa, come appare plausibile, che invece coinvolge gli attuali affidamenti delle attività di riscossione fino alla data della loro naturale scadenza.

Dichiarazione ai fini IUC

I contribuenti devono presentare la dichiarazione relativa alla IUC entro il termine del 30 giugno dell’anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. Nel caso di occupazione in comune di un’unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti. Si specifica che la dichiarazione, da compilare su un apposito modello messo a disposizione dal comune, avrà effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni.

Funzionario responsabile IUC

Il Comune è tenuto ai sensi del comma 692 della Legge di stabilità a designare il funzionario responsabile a cui vengono attribuiti tutti i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative alla IUC.

Mini Imu e maggiorazione Tares

La Legge di stabilità differisce al prossimo 24 gennaio 2014 il termine ultimo per il versamento della cosiddetta Mini-Imu, prevista dal comma 5 dell’articolo 1 del D.L. n. 133/2013 (cosiddetto Decreto Imu-Banca d’Italia).

Si posticipa al prossimo 24 gennaio 2014 anche la data per la riscossione della maggiorazione

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Tares, prevista ai sensi del comma 13 dell’articolo 14 del D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 214/2011 (Decreto Monti), che la Risoluzione n. 10/DF del Dipartimento Finanze, ribaltando anche alcune posizioni assunte nel suo penultimo documento di prassi, aveva con una lettura restrittiva considerato fissata inderogabilmente allo scorso 16 dicembre 2013, cogliendo impreparata la maggior parte dei Comuni, trovatisi improvvisamente nell’impossibilità di inviare a tutti i loro cittadini i bollettini precompilati entro i termini previsti.

La Legge di stabilità al comma 680 recupera la scadenza fissando il versamento della maggiorazione Tares al 24 gennaio 2014, raccomandando ai Comuni di inviare il modello di pagamento precompilato «in tempo utile per il versamento della maggiorazione».

Limite minimo di riscossione per le imposte locali

Il comma 736 della Legge di stabilità esclude i tributi locali dal limite di 30 euro al di sotto del quale, ai sensi dell’articolo 3, comma 10 del D.L. n. 16/2012, convertito dalla Legge n. 44/2012 (cosiddetto Decreto Semplificazioni Fiscali), non era possibile procedere all’accertamento, all’iscrizione a ruolo e alla riscossione della relativa obbligazione tributaria.

Probabilmente la ratio della disposizione può essere ricondotta alla necessità di assicurare agli Enti locali la possibilità di procedere al recupero e alla riscossione della cosiddetta Mini-Imu prevista comma 5 dell’articolo 1 del Decreto Imu-Banca d’Italia, che per un numero consistente di contribuenti potrebbe richiedere il pagamento di importi esigui, che potrebbero essere inferiori al limite di 30 euro previsto dal Decreto Semplificazioni Fiscali, determinando possibili perdite di gettito per i Comuni.

La Legge di stabilità scongiura in parte questo rischio e lascia per le imposte locali il limite minimo di 12 euro previsto dall’articolo 25 della Legge n. 289/2002 (peraltro elevabile dal Comune), al di sotto del quale il versamento dell’imposta non è comunque dovuto.

Errori nei versamenti del saldo IMU 2013 con regolarizzazione entro la scadenza dell’acconto 2014

Il comma 728 dispensa dall’applicazione di sanzioni e interessi i contribuenti che abbiano commesso errori nel versamento entro i termini previsti della seconda rata dell’IMU dovuta per l’anno 2013, nei casi in cui l’eventuale differenza di imposta da sanare viene versata entro il termine di versamento della prima rata dell’IMU dovuta per l’anno 2014.

IMU degli enti non commerciali

Al comma 721 si stabilisce che il pagamento dell’IMU deve essere effettuata dagli enti non commerciali in tre rate di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50 per cento dell’imposta complessivamente corrisposta per l’anno precedente, devono essere versate nelle scadenze ordinarie del 16 giugno e del 16 dicembre, e l’ultima, a conguaglio dell’imposta complessivamente dovuta, che invece deve essere versata entro il 16 giugno dell’anno successivo a quello cui si riferisce il versamento.

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Deducibilità dell’IMU

I commi 715 e 716 della Legge di stabilità aprono la strada ad una limitata deducibilità dell’IMU ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall’esercizio di arti e professioni in sede di imposizione IRPEF o IRES. Nell’esercizio 2013 l’IMU pagata viene considerata deducibile nella misura del 30%, che passa al 20% negli anni successivi. Resta invece preclusa la deducibilità dell’IMU ai fini della determinazione dell’IRAP.

14 gennaio 2014 Fabio Federici

Articolo tratto dal nuovo servizio del Commercialista Telematico:

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