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Quesito in merito al “criterio di determinazione della decorrenza del termine decennale di permanenza nell'incarico presso lo stesso ufficio”

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Academic year: 2022

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Ex par. 49, ora art. 152 Nuova Circolare

OGGETTO: Pratica num. 33/VV/2015. Quesito in merito al “criterio di determinazione della decorrenza del termine decennale di permanenza nell'incarico presso lo stesso ufficio”.

Comunico che il Consiglio Superiore della Magistratura, nella seduta del 10 giugno 2015, ha adottato la seguente delibera:

" letta la nota in data 10.12.2014 del Presidente del Tribunale di Milano avente ad oggetto:

"Dott.ssa …………. - magistrato in servizio in questo Tribunale - Quesito in merito al criterio di determinazione della decorrenza del termine decennale di permanenza nell'incarico presso lo stesso ufficio";

osserva quanto segue.

La dott.ssa …… …, ha formulato il seguente quesito:

“Onorevole Consiglio,

in considerazione dell'avvicinarsi della scadenza dell'8 maggio 2016 e cioè dei dieci anni dalla mia assegnazione alla seconda sezione civile del tribunale di Milano, rappresento quanto segue:

a seguito di trasferimento dal tribunale di Parma sono stata assegnata alla predetta seconda sezione civile del tribunale di Milano (sezione fallimentare) in data 8 maggio 2006;

dal 17 novembre 2008 al 29 maggio 2010 sono stata chiamata a comporre la commissione esaminatrice del concorso a 500 posti di magistrato ordinario indetto con decreto del 27/2/2008, con esonero totale dalle funzioni secondo quanto previsto dal r.d. n. 1860/1925, come modificato dal d.lgs. n. 160/2006 e dalla legge n. 111/2007 che prevede, dal momento dell'insediamento della commissione fino alla formazione della graduatoria finale, l'esonero totale - ed obbligatorio - dall'esercizio delle funzioni giurisdizionali;

dal 30 maggio 2010 sono rientrata a Milano, nuovamente presso la seconda sezione civile.

Al fine di poter tempestivamente valutare l'opportunità di partecipare ai concorsi interni che verranno ad essere d'ora in avanti espletati ed in mancanza nell'art.4 del Regolamento adottato da codesto Consiglio con delibera del 13 marzo 2008 di una disciplina espressa degli effetti del periodo di esonero delle funzioni sul computo dei termini di permanenza massima nella posizione tabellare vorrei sapere se se ne debba o meno tener conto.

Evidenzio a tal fine che dal momento dell'insediamento della commissione, non ho più partecipato a camere di consiglio, né depositato provvedimenti; il mio ruolo è stato per un breve periodo gestito dai colleghi della sezione a rotazione, quindi è stato “smembrato” e distribuito tra tutti i colleghi. Al mio rientro, è stato ricostituito un ruolo solo in parte formato dai miei “vecchi” procedimenti e creato, per il resto, mediante un periodo di assegnazioni doppie.

Su tali basi, chiedo di sapere come debba essere calcolato il mio periodo di permanenza massima presso la seconda sezione civile e dunque in che data diventerò decennale presso detta sezione.”;

Considerato che con Delibera in data 11 febbraio 2015 il Consiglio ha così modificato l’art. 4 del Regolamento in materia di permanenza nell’incarico presso lo stesso ufficio (prot. CSM n.3174/15 del 12/2/2015);

“(Computo dei termini di permanenza e modalità di rientro)

1. Determinano l'efficacia sospensiva dei termini di permanenza massima nella stessa posizione tabellare:

a) il periodo di astensione obbligatoria per maternità e quella facoltativa per un periodo superiore a tre mesi;

(2)

b) il periodo di astensione facoltativa per maternità qualora, anche se intervallato da ferie e/o malattie, unito al periodo di astensione obbligatoria, determini una assenza continuativa dal lavoro per maternità nel complesso superiore ai tre mesi;

c) i periodi superiori a tre mesi trascorsi in congedo straordinario, in supplenza e in applicazione a tempo pieno.

d) tutte le altre ipotesi in cui, per effetto di provvedimenti di esonero totale dal lavoro deliberati dal CSM e/o oggetto di specifica previsione di Legge, il magistrato risulti effettivamente assente dall’ufficio per un periodo continuativo superiore a mesi sei.

La sospensione dei termini di permanenza massima non potrà comunque avere durata complessiva superiore agli anni due.

2. Il magistrato trasferito a seguito del superamento dei termini massimi di cui all’art. 2 può tornare nella medesima posizione tabellare o nello stesso gruppo di lavoro soltanto dopo che siano trascorsi cinque anni dalla presa di possesso nel nuovo incarico.”;

Tanto premesso, il Consiglio

delibera

di rispondere al quesito in oggetto nel senso che il caso prospettato rientra nella fattispecie di cui alla lettera d) dell’art 4 Regolamento delibera in data 13 marzo 2008 (prot. P.6748/08 in data 17 marzo 2008) così come successivamente modificato in data 11 febbraio 2015, e che, pertanto la sospensione dei termini di permanenza massima non potrà comunque avere durata complessiva superiore agli anni due.

SUB § 49

Riferimenti

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