• Non ci sono risultati.

ORDINANZA SINDACALE NUMERO 13 DEL 31/10/2018

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "ORDINANZA SINDACALE NUMERO 13 DEL 31/10/2018"

Copied!
2
0
0

Testo completo

(1)

ORDINANZA SINDACALE NUMERO 13 DEL 31/10/2018 PAG. 1 DI 2

Piazza Broletto, 1 - 26900 Lodi

Sito Istituzionale: www.comune.lodi.it - PEC: comunedilodi@legalmail.it Centralino 0371.4091

C.F. 84507570152 - P.I. 03116800156

_______________________

TERRITORIO AMBIENTE, SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE, SPORT E TURISMO PIANIFICAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA E

GETIONE DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA

ORDINANZA SINDACALE

NUMERO 13 DEL 31/10/2018

OGGETTO: ORDINANZA PER IL CONTENIMENTO DELLA POPOLAZIONE DI PICCIONI ALLO STATO LIBERO, INSISTENTI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI LODI

IL SINDACO

PREMESSO che questa Amministrazione Comunale è fortemente impegnata nel raggiungimento di una maggiore qualità del decoro urbano, della conservazione dei monumenti e degli elementi architettonici della città e della vivibilità degli spazi esterni;

VISTO il considerevole aumento del numero di piccioni allo stato libero, riscontrati in diverse zone del territorio del Comune di Lodi;

CONSIDERATO i gravi e preoccupanti problemi causati da tale specie di volatili, che possono arrecare inconvenienti di natura igienico – sanitaria e le cui deiezioni possono causare degrado ad edifici e spazi pubblici, monumenti ed edifici privati;

ATTESA la necessità di predisporre misure cautelari tese a contenere lo sviluppo della popolazione di piccioni sul territorio del Comune di Lodi;

RITENUTO pertanto di dover provvedere in via cautelativa ad emettere idoneo provvedimento a tutela della salute pubblica;

VISTI gli artt. 50 e 54 del Decreto Legislativo 18.02.2000 n. 267 e ss.mm.ii;

VIETA

A chiunque di alimentare i piccioni, presenti allo stato libero, su tutto il territorio comunale.

ORDINA

copia informatica per consultazione

(2)

ORDINANZA SINDACALE NUMERO 13 DEL 31/10/2018 PAG. 2 DI 2

Ai proprietari di edifici situati sul territorio del Comune di Lodi, incluse le proprietà di Enti Pubblici, agli amministratori condominiali ed a chiunque a qualsiasi titolo vanti diritti reali su immobili esposti alla nidificazione ed allo stazionamento dei piccioni, di provvedere, a propria cura e spese a:

1. rendere impenetrabili ai piccioni i luoghi che offrono possibile riparo o luogo per la nidificazione ed in particolare le soffitte, i solai ed i sottotetti degli edifici di proprietà, schermando con adeguate reti a maglie sottili o altro mezzo idoneo le aperture permanenti;

2. installare ove possibile dissuasori sui punti di posa (cornicioni, terrazzi, pensiline, davanzali ecc.), onde impedirne lo stazionamento;

3. mantenere perfettamente pulite da guano o piccioni morti le zone sottostanti i fabbricati o strutture interessate dalla presenza di piccioni;

4. effettuare periodiche disinfestazioni per limitare la presenza di Argas reflexus (zecca dei piccioni) ed acari, le cui punture possono risultare veicolo di patologie.

In particolare la disinfestazione deve essere sempre effettuata nel caso di ripulitura di zone a suo tempo colonizzate dai volatili.

AVVERTE CHE

• la violazione delle disposizioni di cui al presente provvedimento sarà assoggettata alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50,00 ad euro 300,00 da applicarsi con i criteri ed i principi di cui alla L. 689/1981 e ss.mm.ii:

• in caso di inadempienza alla presente ordinanza il Comune potrà provvedere direttamente all’esecuzione dei lavori, addebitando le spese ai soggetti interessati.

Il responsabile del presente procedimento, ai sensi della L. 241/1990, è il funzionario tecnico Ing. Michela Binda.

DISPONE

Di dare la massima pubblicità alla presente ordinanza mediante pubblicazione all’Albo Pretorio e l’invio all’U.R.P. comunale per la divulgazione tramite i canali informativi a disposizione.

La presente ordinanza ha validità fino alla revoca della stessa.

DEMANDA

Al Comando di Polizia Locale, a tutte le Forze dell’Ordine, agli ausiliari ambientali incaricati con apposito decreto, alle Guardie Ecologiche Volontarie ed ai tecnici ATS di Lodi, per quanto di propria competenza, di vigilare sull’osservanza della presente ordinanza.

Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso entro 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio, al Tribunale Amministrativo Regionale oppure entro 120 (centoventi) giorni dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio al Presidente della Repubblica.

Sottoscritto dal Sindaco CASANOVA SARA

con firma digitale

copia informatica per consultazione

Riferimenti

Documenti correlati

- P.zza Vittoria per le giornate di martedì e giovedì, ove potranno esercitare gli ambulanti per la categoria esclusivamente alimentare muniti di concessioni autorizzative

- P.zza Vittoria per la giornata di sabato, ove potranno esercitare gli ambulanti per la categoria esclusivamente alimentare muniti di concessioni autorizzative

L’orario di svolgimento dei mercati così come sopra individuati rimane invariato e confermato rispetto a quanto disposto nel Regolamento Comunale per l’esercizio

Sentito il Comandante della Polizia Locale e il rispettivo Ufficio Annonaria, Mercati e Fiere e le.. Associazioni di Categoria in merito all’individuazione della collocazione

Tenuto conto delle misure generali contenute nei dispositivi governativi e regionali, dell’attuale collocazione dei mercati, delle caratteristiche logistiche e tecniche

potranno esercitare gli ambulanti per la categoria esclusivamente alimentare muniti di concessioni autorizzative per l’esercizio dell’attività ordinaria nei mercati di P.zza

Preso atto che le condizioni dei luoghi in cui si esercita il mercato settimanale del martedì in Piazza della Vittoria ed in Viale Piemonte sono ancora significativamente

- Viale Italia – Via Piemonte, nella giornata di martedì, ove potranno esercitare gli ambulanti per la categoria alimentare e non alimentare muniti di concessioni