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Quesito posto dalla dott.ssa ………………., trasmesso dalla Settima Commissione, in ordine alle modalità di applicazione della circolare n. 160/1996 del 10.04.1996 e successive modifiche ai magistrati distrettuali.

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Quesito posto dalla dott.ssa ………., trasmesso dalla Settima Commissione, in ordine alle modalità di applicazione della circolare n. 160/1996 del 10.04.1996 e successive modifiche ai magistrati distrettuali.

(delibera approvata nella seduta del 13 luglio 2006).

La dott.ssa ……… premesso di essere madre di due bambini di età inferiore ai tre anni e di svolgere le funzioni di Magistrato Distrettuale Requirente, ha sottoposto al Comitato per le Pari Opportunità presso il CSM il seguente quesito:

“se la circolare n. 160/97 possa essere intesa, per i magistrati distrettuali, nel senso di evitare utilizzazioni in sedi distanti dalla sede centrale”.

Sulla base della normativa regolamentare del CSM al fine di ridurre al minimo le difficoltà tipiche della lavoratrice madre, nel contempo garantendo la utilità del lavoro svolto per l’ufficio, il magistrato madre di prole di età inferiore ai tre anni avrebbe diritto di ottenere una organizzazione del proprio lavoro che riduca l’obbligo di presenza in uffici.

Rileva il Comitato che con circolare 160/96 (il cui contenuto è stato ora trasfuso, con alcune modifiche, nella circolare sulla formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudiziari per il biennio 2006-2007 al punto 42) il CSM ha raccomandato ai dirigenti degli uffici giudiziari di prevedere una organizzazione del lavoro interno tale da configurare un impegno lavorativo dei magistrati in gravidanza o con prole di età inferiore ai tre anni (o che abbiano adottato prole minore con situazione pertanto equivalente) “non inferiore quantitativamente, ma diverso e compatibile con i doveri di assistenza che gravano sulla lavoratrice”. Ciò al fine di consentire loro di esercitare il diritto all’espletamento delle loro funzioni secondo modalità compatibili con la loro contingente situazione, allo scopo, al contempo, di consentire agli uffici di avvalersi dell’attività di magistrati che altrimenti, proprio per la loro contingente situazione, sarebbero costretti a ricorrere a periodi di astensione dal lavoro, o comunque, allorché i magistrati rientrino al lavoro, affinché siano posti in condizione di spendere nel modo più produttivo per l’ufficio le proprie energie lavorative.

Ciò posto, con riferimento alla specifica situazione sottoposta dalla dott.ssa ……….., occorre rilevare che la recente circolare sulla formazione delle tabelle di organizzazione e degli uffici giudiziari per il biennio 2006 – 2007 al punto 42.1 espressamente prevede: “Nella organizzazione degli uffici si deve tenere conto della presenza e delle esigenze dei magistrati donna in gravidanza nonché dei magistrati che provvedano alla cura di figli minori in via esclusiva o

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prevalente, ad esempio quali genitori affidatari, e fino a tre anni di età degli stessi. Al fine di assicurare l’adeguata valutazione di tali esigenze, il dirigente dell’ufficio deve preventivamente sentire i magistrati di cui sopra.

I dirigenti degli uffici provvedono ad adottare misure organizzative tali da rendere compatibile il lavoro dei magistrati dell’ufficio in stato di gravidanza o in maternità e, comunque, con prole di età inferiore ai tre anni di età, con le esigenze familiari e i doveri di assistenza che gravano sul magistrato”.

Ancora al punto 44.1 disciplina espressamente le assegnazioni alle sezioni distaccate nel modo che segue: “Alle sezioni distaccate, salvo che ricorrano specifiche esigenze personali da valutarsi in concreto, possono essere assegnati anche i magistrati che si trovano nelle condizioni soggettive ed oggettive di cui al comma 42.1.”

Tanto premesso, ne discende che al magistrato distrettuale, al pari degli altri magistrati appartenenti all’ufficio, vada applicata la normativa summenzionata, trattandosi di magistrato comunque addetto all’ufficio e versando nella medesima situazione prevista dalla circolare per l’applicazione della normativa indicata.

Del resto solo nella parte finale la circolare regolamenta, per la prima volta, espressamente l’attività del magistrato distrettuale per gli aspetti peculiari di detto incarico, mentre per il resto trova applicazione la disciplina ordinaria.

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