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(1)Eventuali profili d'incompatibilità fra l'attività privata svolta dal magistrato onorario con l'incarico di esperto di sorveglianza

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Eventuali profili d'incompatibilità fra l'attività privata svolta dal magistrato onorario con l'incarico di esperto di sorveglianza.

(Risposta a quesito del 10 maggio 2017)

Il Consiglio superiore della magistratura, nella seduta del 10 maggio 2017, ha adottato la seguente delibera:

"- vista la nota pervenuta in data 4 gennaio 2016 con la quale il Presidente del Tribunale di sorveglianza di … trasmette, al fine di valutare se sussista in concreto l’incompatibilità di cui all’art. 7 della circolare P-19453/2015 del 26 ottobre 2015, la comunicazione della dott.ssa …, nominata esperto del Tribunale di Sorveglianza di … con delibera consiliare del 19 ottobre 2016, la quale, nel precisare i propri incarichi “in ambito di psicologia giuridica e forense in questo periodo”, rappresenta che “da qualche anno collaboro come psicologa clinica ausiliaria del dott.

…, medico psichiatra, a cui spesso vengono affidati incarichi di perito presso il Tribunale Ordinario/Corte d’appello di …. Il mio compito in questi casi è quello di vedere l’imputato per somministrargli alcuni test psicodiagnostici, come ad esempio il questionario MMPI 2 e il test di Rorschach, per valutarne la personalità e il funzionamento psicologico redigendo una relazione che possa aiutare il perito a rispondere ai quesiti del Giudice in merito, ad esempio, alla capacità di intendere e di volere della persona sottoposta a giudizio. Mediamente posso stimare che il dott.

…, e a volte altri CTU e periti, mi abbiano richiesto collaborazioni di questo tipo per 5/6 casi all’anno, quindi in numero assai limitato. Inoltre mi è stato da poco affidato direttamente un primo incarico peritale collegiale, insieme al Dott. …, sempre dalla Corte d’appello di …. Sto iniziando a svolgere il ruolo di testista anche in ambito civile.”;

- vista la circolare prot. n. CSM P-19453/2015 del 26 ottobre 2016, relativa ai criteri per la nomina e conferma degli esperti dei Tribunali di sorveglianza per il triennio 2017-2019, e in particolare l’articolo 7, concernente le cause di incompatibilità con l'esercizio dell'attività di esperto di sorveglianza, il quale stabilisce al comma 3, che “L’esperto iscritto negli albi dei consulenti tecnici del Tribunale, o comunque avente i requisiti corrispondenti, deve astenersi dallo svolgimento di consulenze tecniche di ufficio e di parte nel distretto giudiziario di appartenenza e, prima della nomina o della conferma, deve rendere dichiarazione di impegno in tal senso.”;

- ritenuto che, con riferimento allo svolgimento dell’attività di consulente tecnico (CTU - CTP), il divieto posto dalla circolare è inteso in senso assoluto per l’evidente ragione di garantire l’imparzialità anche apparente del magistrato onorario nell’esercizio della funzione svolta e pertanto non è possibile svolgere né l’attività di consulente tecnico (CTU - CTP) né l’attività di collaboratore con soggetti che svolgono i predetti incarichi nel medesimo distretto giudiziario in cui il magistrato onorario svolge le funzioni, al fine di evitare ogni inopportuna commistione di ruoli idonei a produrre ripercussioni sui requisiti di indipendenza ed imparzialità che, anche sul piano dell’apparenza, devono persistere in capo al magistrato onorario;

- ritenuto che le incompatibilità ex art. 7, comma 3, della citata circolare consiliare, se non venissero rimosse, configurerebbero una causa di decadenza dall’incarico ai sensi dell’art. 8, comma 2, lettera c), della stessa circolare, il quale prevede che l’esperto di sorveglianza decade dall’ufficio “se viene meno uno dei requisiti necessari o sopravviene una causa di incompatibilità”;

- visti gli artt. 8 e 9 della richiamata circolare consiliare prot. n. CSM P-19453/2015 del 26 ottobre 2016;

delibera

di rispondere che gli eventuali profili d'incompatibilità come indicati nella nota in oggetto devono essere rimossi e si invita pertanto il Presidente del Tribunale di sorveglianza di … a vigilare affinché ogni interferenza o confusione dei ruoli sia evitata."

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