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A Definizione dei comparti e dellerelative aree di contrattazione

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Numero 2/2016

4

A

distanza di sei anni e (quasi) sei mesi dall’entrata in vigore del D.lgs. 150 del 27/10/2009 (la c.d.

Riforma Brunetta), si è chiusa la partita inerente la definizione del numero dei comparti di contrattazione.

Un atto preliminare e necessario per l’apertura della contrattazione collet- tiva, il presupposto legislativo, ma non economico.

L’ipotesi sottoscritta di CCNQ ( con- tratto collettivo nazionale quadro) de- finisce i quattro nuovi comparti di contrattazione, che sono i seguenti:

1. comparto delle funzioni centrali;

2. comparto delle funzioni locali;

3. comparto dell’istruzione e della ricerca;

4. comparto della Sanità.

Nell’ambito di tali comparti vengono definite le aree di contrattazione riser- vate alla dirigenza, e tali aree sono spe- culari ai comparti.

Il tutto si traduce in una semplifica- zione (o meglio, riduzione) delle aree di contrattazione, che passano dalle precedenti 18 (10 comparti di con- trattazione per il personale non diri- genziale e 8 aree dirigenziali) a 8. Che ciò, nel breve periodo, possa tradursi in una effettiva semplificazione della contrattazione è tutto da dimostrare.

Bisognerà in primo luogo dedicare par- ticolare attenzione all’armonizzazione di norme e istituti economici, e questo primo step sicuramente per alcuni non sarà né veloce né facile.

Tuttavia, ed entrando nel merito dell’ac- cordo, segnaliamo che per effetto della stipula:

- la COSMED (la confederazione di cui fa parte FVM) è ora presente in tutte

e 4 le aree dirigenziali, il che si traduce in una maggiore possibilità di incidere e di costruire una politica unitaria nel- l’ambito del complesso sistema delle relazioni sindacali;

- nel comparto di contrattazione del- l’area dirigenziale della sanità sono presenti ora solo medici, medici vete- rinari e sanitari.

- è stato specificato che nell’area della dirigenza sanitaria sono compresi anche i dirigenti delle professioni sa- nitarie di cui alla Legge 251/2000 e cioè dirigenti infermieri, dirigenti ostetriche, dirigenti tecnici sanitari, della riabilitazione e della preven- zione. In proposito è stata anche ap- provata una nota a verbale della COSMED dove si sottolinea che

«Per dirigenti delle professioni sani- tarie di cui alla Legge 251/2000 si in- tendono, nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni di Legge e dei Contratti collettivi nazionali di la- voro, esclusivamente i vincitori di specifici concorsi dirigenziali svolti da soggetti in possesso dei requisiti di studio previsti dalla normativa per l’accesso alla dirigenza»;

- il contratto dei dirigenti ammini- strativi, tecnici e professionali che lavorano nelle ASL sarà invece defi- nito nella medesima contrattazione dell’area dirigenziale delle funzioni locali;

- si assiste, a causa dell’incremento delle sigle sindacali e del numero di diri- genti, a una diluizione della percen- tuale di rappresentatività delle sigle che avevano iscritti in una sola delle due aree contrattuali;

Un passo fuori dalla palude

Definizione dei comparti e delle relative aree di contrattazione

CCNQ 6 APRILE 2016

Pierluigi Ugolini*

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Numero 2/2016

5 - sarà possibile uscire dallo stallo che

impediva la riapertura della contratta- zione collettiva, ferma al 2009;

- alle trattative per il rinnovo dei futuri CCNL saranno ammesse le organizza- zioni sindacali in possesso dei requisiti (5% minimo della rappresentatività) misurati alla luce dei comparti e aree definite dal nuovo accordo. Per il solo triennio 2016-2018, potranno però es- sere presenti anche i sindacati che ave- vano raggiunto la soglia del 5% in almeno uno dei comparti o delle aree pre-esistenti, ma confluiti nel nuovo comparto.

Sono serviti oltre sei anni per delimitare il nuovo campo di gioco.

Speriamo non ne occorrano altrettanti per porre mano al portafoglio da parte del Governo, per poter finalmente af- frontare in concreto il tema dei rinnovi contrattuali.

Certamente ad oggi la mancia inserita in finanziaria (mediamente circa 10 euro al mese lordi pro/capite) non può essere considerato né un buon presup- posto né un effettivo punto di partenza.

Tuttavia, finalmente, come ha dichia- rato il Presidente di Federazione veteri- nari e medici Aldo Grasselli: «Ci sono le condizioni per aprire la contratta- zione e Governo e Regioni non hanno più alibi per rimandare il nuovo con- tratto dei medici e dei veterinari pub- blici» sottolineando come «la dirigenza sanitaria ha preservato la sua autono- mia secondo una logica e non una mo- tivazione ideologica contraria ai dipendenti pubblici. La riserva di una area specifica per la nostra dirigenza aveva un senso e oggi ha un riferimento contrattuale preciso. Il nuovo contratto, un contratto di lavoro che coniughi di- fesa degli interessi e dei diritti delle la- voratrici e dei lavoratori con la riorganizzazione funzionale dei servizi e alla motivazione del personale che è la risorsa fondamentale della sanità pubblica e che attendiamo da tanti anni, non può più essere rimandato».

Il Governo si era infatti trincerato e, anche dopo che la Corte costituzionale con sentenza 178/2015, aveva sancito che: «[…] l’illegittimità costituzionale sopravvenuta, a decorrere dal giorno

successivo alla pubblicazione (G.U. 3 del 29/07/2015) di questa sentenza nella Gazzetta ufficiale della Repub- blica e nei termini indicati in motiva- zione, del regime di sospensione della contrattazione collettiva […]»,   accu- sava degli ulteriori ritardi i sindacati che non si mettevano d’accordo sulla

definizione di aree e comparti. Ancora Grasselli ha concluso: «Noi abbiamo fatto la nostra parte. Ora tocca al Go- verno stabilire nel Documento di pro- grammazione economico finanziaria le poste disponibili per la contrattazione».

*Componente Segreteria Nazionale

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