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Iscrizione ipotecaria: ultime sentenze

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Iscrizione ipotecaria: ultime sentenze

Autore: Redazione | 13/01/2022

Rapporto tra iscrizione di ipoteca e trascrizione successiva di domanda giudiziale sul bene; contestazione della nullità dell’iscrizione ipotecaria per mancata preventiva comunicazione; prescrizione dell’ipoteca.

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L’avviso di iscrizione ipotecaria

L’avviso di iscrizione ipotecaria, prevista dall’art. 77 del d.P.R. n. 602 del 1973, non deve contenere l’indicazione del valore dell’immobile ipotecato, che non è richiesta da alcuna disposizione normativa e neppure è necessaria per verificare la legittimità dell’iscrizione per il cui controllo è sufficiente l’indicazione del credito per cui si procede, che non deve superare l’importo indicato dal comma 1-bis del cit. art. 77.

Cassazione civile sez. trib., 22/11/2021, n.36000

Vicende dell’iscrizione ipotecaria sugli immobili del debitore

L’iscrizione di ipoteca sugli immobili del debitore prevista dall’art. 77 del d.p.r. n. 602 del 1973 non è assimilabile all’ipoteca legale prevista dall’art. 2817 c.c., né all’ipoteca giudiziale disciplinata dall’ art. 2818 c.c., in quanto la prima si fonda su di un provvedimento amministrativo, non giudiziale, per cui troverà applicazione il principio secondo cui l’iscrizione ipotecaria (come il provvedimento di fermo amministrativo di beni mobili registrati) non rappresenta un atto dell’espropriazione forzata, ma di una misura puramente afflittiva prodromica e preordinata all’esecuzione, avente una funzione di garanzia e di cautela del credito dell’ente titolare.

Dunque l’iscrizione di ipoteca di cui all’art. 77 del d.p.r. citato va inclusa tra gli atti impugnabili dinanzi alle Commissioni Tributarie, anche laddove manchi la specificazione in ordine alla natura del credito del quale l’ipoteca iscritta costituisce garanzia, sicché la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, non essendo un atto dell’esecuzione forzata, non è attratta alla giurisdizione e al sindacato del giudice dell’esecuzione e non trova perciò applicazione l’esclusione dalla giurisdizione tributaria prevista dall’art. 2, comma 1 seconda parte del D.lgs n. 546 del 1992.

Tribunale Pavia sez. III, 15/11/2021, n.1427

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Comunicazione di preavviso di iscrizione ipotecaria

La comunicazione di preavviso di iscrizione ipotecaria prevista, a pena di nullità, dall’art. 77, comma 2 bis del d.P.R. n. 602 del 1973, non ha finalità endoprocedimentale partecipativo-istruttoria volta alla migliore definizione dell’interesse pubblico, ma è diretta a consentire al debitore di presentare osservazioni per evitare l’adozione del provvedimento finale (l’iscrizione), nonché finalità extraprocedimentale compulsoria di spingerlo all’adempimento.

Cassazione civile sez. trib., 21/09/2021, n.25600

Il preavviso di iscrizione ipotecaria per omessa sottoscrizione dei ruoli presupposti

In tema di requisiti formali del ruolo di imposta, l’art. 12 del d.p.r. n. 602 del 1973 non prevede alcuna sanzione nell’ipotesi di omessa sottoscrizione, sicché non opera la presunzione generale di riferibilità dell’atto amministrativo all’organo da cui promana, con onere della prova contraria a carico del contribuente, il quale non potrà limitarsi ad una generica contestazione dell’esistenza del potere o della provenienza dell’atto, ma dovrà allegare elementi specifici e concreti a sostegno delle sue deduzioni.

Corte appello Palermo sez. lav., 21/07/2021, n.790

L’iscrizione di ipoteca a garanzia dell’apertura di credito in conto corrente bancario

L’iscrizione di ipoteca a garanzia dell’apertura di credito in conto corrente bancario costituisce causa di prelazione opponibile al fallimento del debitore, poiché la mancata annotazione delle erogazioni avvenute successivamente all’iscrizione, e nei limiti di essa, non muta gli effetti e l’estensione della garanzia, né assume

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rilievo condizionante sospensivo della stessa, ma determina solo l’onere per il creditore di provare l’esistenza e l’entità del credito ed anche la riferibilità dello stesso al titolo ed al rapporto in base al quale l’iscrizione è stata effettuata. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva ammesso al passivo solo in via chirografaria il credito derivante da scoperto di conto corrente, nonostante l’apertura di credito fosse garantita da ipoteca e sebbene la banca avesse provato l’esatto importo dovuto mediante la produzione, senza contestazioni, degli estratti conto).

Cassazione civile sez. VI, 19/07/2021, n.20618

L’indicazione dell’importo di cui si chiede il pagamento

La “Comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria”, atto previsto dall’art.77 comma 2bis del D.P.R. n.602 del 1973, che stabilisce l’obbligo per l’agente della riscossione di notificare al proprietario dell’immobile l’avviso che in mancanza di pagamento delle somme dovute entro il termine di 30 giorni verrà iscritta ipoteca, stante la natura di mera comunicazione dell’atto, non è previsto alcun contenuto motivazionale, salva l’indicazione dell’importo di cui si chiede il pagamento e il riferimento al titolo.

Comm. trib. reg. Ancona, (Marche) sez. IV, 22/06/2021, n.736

Credito tributario e iscrizione ipotecaria

L’iscrizione ipotecaria – ai sensi e per gli effetti dell’art. 77 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 – costituisce uno strumento riconosciuto all’esattore per consentirgli, in via anticipata e cautelare, la realizzazione del credito tributario, il cui utilizzo introduce una procedura alternativa all’esecuzione forzata, all’interno della quale assume le forme di un’azione di accertamento negativo svincolata dagli schemi delle opposizioni esecutive.

Tribunale Palmi sez. lav., 31/05/2021, n.752

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Il giudizio avverso l’iscrizione ipotecaria

La natura dell’iscrizione ipotecaria esattoriale, così come del fermo, esclude che ai giudizi promossi per opporsi ad essi debbano applicarsi le regole del giudizio di opposizione agli atti esecutivi mentre sono applicabili quelle del rito ordinario trattandosi di un giudizio di cognizione negativa. Tali provvedimenti, infatti, costituiscono atti alternativi agli atti dell’esecuzione forzata.

Cassazione civile sez. lav., 19/04/2021, n.10272

Sentenza di condanna generica al risarcimento con condizione sospensiva

In tema di iscrizione ipotecaria, ai sensi del combinato disposto degli artt.

2818, comma 1, e 2852 c.c., costituisce titolo idoneo per l’iscrizione di ipoteca giudiziale la sentenza di condanna generica al risarcimento del danno ancorché sospensivamente condizionata al verificarsi di un evento futuro ed incerto solo nel

“quando” (nella specie, il passaggio in giudicato di altra sentenza, tra altre parti), contenendo essa l’accertamento di un diritto di credito, attualmente esistente, ed incidendo la condizione solo sulla relativa efficacia.

Cassazione civile sez. III, 16/04/2021, n.10197

Iscrizioni ipotecarie su beni immobili:

controversie e giurisdizione

In tema di riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice tributario, la giurisdizione sulle controversie relative all’iscrizione ipotecaria di cui all’art. 77 del d.P.R. n. 602 del 1973 dipende dalla natura dei crediti posti a fondamento del provvedimento di iscrizione, ed è perciò devoluta al giudice ordinario ove si tratti di crediti non tributari.

Corte appello Napoli sez. VI, 02/03/2021, n.766

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L’esatta previsione dei beni da ipotecare

La comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, essendo un atto strumentale all’iscrizione ipotecaria, che costituisce una specifica garanzia reale necessariamente collegata a uno specifico bene sul quale la garanzia grava e avendo comunque una funzione di tutela del contribuente e del suo diritto di difesa che non può essere compiutamente attuata senza l’individuazione del bene ovvero dei beni su cui è destinato a valere il vincolo ipotecario, non essendo indifferente per il debitore ipotecario la loro previa specificazione, pare evidente che, in difetto di uno schema tipico normativamente previsto, debba contenere -come l’ipoteca che esso anticipa – l’esatta previsione dei beni da ipotecare, altrimenti traducendosi nella mera enunciazione di un generico potere lato sensu esecutivo esplicabile nell’ambito del procedimento di riscossione.

Comm. trib. prov.le Asti sez. II, 08/01/2021, n.7

Ammissione dell’iscrizione ipotecaria

In tema di riscossione coattiva delle imposte, l’iscrizione ipotecaria è ammissibile anche sui beni facenti parte di un fondo patrimoniale alle condizioni indicate dall’art. 170 c.c., sicché è legittima solo se l’obbligazione tributaria sia strumentale ai bisogni della famiglia o se il titolare del credito non ne conosceva l’estraneità a tali bisogni, ma grava sul debitore che intenda avvalersi del regime di impignorabilità dei beni costituiti nel fondo l’onere di provare l’estraneità del debito alle esigenze familiari e la consapevolezza del creditore.

Tribunale Cosenza sez. II, 11/09/2020, n.1513

Creditori titolari di iscrizioni ipotecarie

In caso di esecuzione che sia stata promossa da un creditore titolare di iscrizione ipotecaria antecedente la trascrizione della domanda giudiziale di simulazione assoluta di donazione del medesimo immobile, qualora abbiano spiegato intervento i creditori titolari di iscrizioni ipotecarie parimenti eseguite in data antecedente quella della trascrizione della domanda, ciò comporta un corollario per certi versi ovvio: ovverosia, che tali creditori hanno il diritto – riconosciuto dall’art. 2808, primo comma, cod. civ. – di espropriare anche in

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confronto del terzo acquirente i beni vincolati a garanzia del credito (c.d. diritto di sequela) e di essere soddisfatti con preferenza sul prezzo ricavato dall’espropriazione (c.d. privilegio distributivo).

Ne discende, quindi, che il creditore ipotecario non può che promuovere l’azione esecutiva nei confronti del soggetto che risulti in quel momento proprietario (eventualmente anche nelle forme di cui agli artt. 602 e seguenti c.p.c. laddove quel soggetto non coincida con il debitore diretto), proprio perché questi è (quantomeno, ancora) l’unico titolare del diritto reale sul cespite.

Tribunale Napoli sez. XIV, 04/03/2020

Iscrizione ipotecaria e pubblicità immobiliare: differenze

L’iscrizione ipotecaria assicura una garanzia patrimoniale specifica, con diritto di prelazione creditizia sul bene ipotecato rispetto ad altri creditori e anche nel caso in cui il debitore se ne disfaccia, mentre la pubblicità immobiliare delle vicende giuridiche della proprietà serve a “consolidarle” erga omnes e a stabilire quale di esse – se fra loro incompatibili – debba prevalere.

Tribunale Roma sez. V, 27/01/2020, n.1681

La contestazione della nullità dell’iscrizione ipotecaria

La contestazione della nullità dell’iscrizione ipotecaria per mancata preventiva comunicazione integra una doglianza che attiene al quomodo e non alla sussistenza del diritto di incidere negativamente sui diritti e sugli interessi del contribuente, doglianza da far valere nei modi e nei tempi di cui all’art. 617 c.p.c., ossia nei venti giorni dal compimento dell’atto nullo o dalla conoscenza di esso.

Tribunale Milano sez. lav., 22/11/2019, n.2686

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Iscrizione ipotecaria: a cosa si riferisce?

L’iscrizione ipotecaria non costituisce atto di espropriazione forzata, ma si riferisce ad una procedura alternativa all’esecuzione vera e propria, sicché può essere effettuata anche senza la necessità di procedere alla notifica dell’intimazione prevista in caso di espropriazione non iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento.

L’iscrizione ipotecaria prevista dall’art.77 del D.P.R. 29 settembre 1973, n.602 non costituisce atto dell’espropriazione forzata, ma va riferita ad una procedura alternativa all’esecuzione forzata vera e propria, sicché può essere effettuata anche senza la necessità di procedere alla notifica dell’intimazione di cui all’art.50, secondo comma, del D.P.R. n.602 cit., la quale è prescritta per l’ipotesi in cui l’espropriazione forzata non sia iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento.

Comm. trib. reg. Catania, (Sicilia) sez. V, 02/10/2019, n.5649

L’obbligo della notifica al contribuente

In tema di iscrizione ipotecaria, il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77, comma 2 introdotto con D.L. n. 70 del 2011, che obbliga l’agente della riscossione a notificare al proprietario dell’immobile una comunicazione preventiva contenente l’avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà iscritta l’ipoteca di cui al comma 1, ha carattere innovativo e non interpretativo, ed è quindi privo di efficacia retroattiva.

Comm. trib. prov.le Taranto sez. II, 21/02/2019, n.454

Iscrizione ipotecaria: quando può essere oggetto di cancellazione?

In tema di ipoteca giudiziale, l’iscrizione ipotecaria può essere oggetto di cancellazione solo a fronte di un ordine contenuto in una sentenza passata in giudicato ovvero in un altro provvedimento giudiziario definitivo, sicché non costituiscono titoli a tal fine idonei l’ordinanza di sospensione dell’esecutività del preavviso di iscrizione, quale atto prodromico della iscrizione stessa, e la

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successiva sentenza di accoglimento parziale pronunciata nel relativo giudizio.

Corte appello Milano sez. II, 31/12/2019, n.5242

Cancellazione di iscrizione ipotecaria:

titoli idonei

L’iscrizione ipotecaria può essere oggetto di cancellazione solo a fronte di un ordine contenuto in una sentenza passata in giudicato ovvero in un altro provvedimento giudiziario definitivo, sicchè non costituiscono titoli a tal fine idonei l’ordinanza di sospensione dell’esecutività del preavviso di iscrizione, quale atto prodromico della iscrizione stessa, e la successiva sentenza di accoglimento parziale pronunciata nel relativo giudizio.

Corte appello Torino sez. II, 19/06/2019, n.1040

Estinzione dell’iscrizione ipotecaria per prescrizione

La prescrizione dell’ipoteca riguardo ai beni acquistati da terzi, ai sensi dell’art.

2880 c.c., determina l’estinzione dell’effetto dell’iscrizione, indipendentemente dalla permanenza del credito, sicché il diritto ad iscrivere ipoteca continua a sussistere e il titolare ben può procedere a nuova iscrizione.

Ne consegue che, qualora il venditore dell’immobile conceda l’ipoteca in favore di un terzo, questi, nonostante l’estinzione dell’iscrizione ipotecaria per prescrizione, conservando il titolo, può sempre procedere ad una nuova iscrizione, in quanto l’estinzione dell’iscrizione dell’ipoteca non comporta automaticamente la relativa eliminazione, per la quale occorre anche la cancellazione dell’ipoteca, che determina, in caso di ipoteca volontaria, il venir meno del titolo.

Cassazione civile sez. III, 28/08/2019, n.21752

La comunicazione preventiva di iscrizione

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ipotecaria

Per la notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria non è prevista la notifica dell’intimazione ad adempiere di cui al secondo comma, art. 50, D.P.R. n. 602 del 1973. Al pari della vera e propria iscrizione, infatti, la detta comunicazione non costituisce atto dell’espropriazione forzata, ma va riferita ad una procedura alternativa all’esecuzione forzata vera e propria, sicché può essere effettuata anche senza la necessità di procedere alla notifica dell’intimazione di cui all’art. 50, secondo comma, del D.P.R. n. 602 citato, la quale è prescritta per l’ipotesi in cui l’espropriazione forzata non sia iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento.

Tribunale Roma sez. XIII, 25/09/2018, n.18174

Generico preavviso di iscrizione ipotecaria: quando è illegittimo?

Il generico preavviso di iscrizione ipotecaria è illegittimo, e dunque annullabile, nella parte relativa ad asseriti debiti tributari per IRPEF, IVA, IRAP interessi ed accessori, nel caso in cui l’Ente preposto non abbia mai provveduto a comunicare alcunché al contribuente in ordine alla sua dichiarazione presentata ad Equitalìa, a seguito dell’ordinanza di sospensione dell’esecuzione degli avvisi di accertamento.

Nella fattispecie, le partite di cui si pretende il pagamento con l’atto impugnato sono annullate di diritto, ex art. 1, comma 543, della Legge n. 228/2012; pertanto, l’atto impugnato è nullo, in quanto mancante di ogni valido titolo esecutivo affinché l’Ente possa procedere ad iscrizione ipotecaria nei confronti del ricorrente.

Comm. trib. prov.le Treviso sez. II, 29/05/2018, n.193

Iscrizione ipotecaria su un immobile fuoriuscito da un fondo patrimoniale

La vendita di un immobile facente parte di un fondo patrimoniale comporta la sua immediata fuoriuscita dal fondo stesso, con il conseguente venir meno delle tutele proprie del fondo. L’immobile in questione, successivamente alla vendita, può essere oggetto di iscrizione ipotecaria proposta del creditore dei partecipanti del

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fondo. Tale vendita infatti, fintanto che non viene correttamente trascritta nei registri immobiliari è comunque efficace a tutti gli effetti. Contemporaneamente, dato l’obbligo di trascrizione degli atti di vendita immobiliare nei pubblici registri e fintanto che tale obbligo non viene correttamente adempiuto, la relativa vendita non è opponibile al soggetto che ha richiesto l’iscrizione ipotecaria se la vendita stessa produce effetti a lui sfavorevoli.

Cassazione civile sez. III, 30/08/2018, n.21385

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