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Pensione a coniuge e figli superstiti, situazioni particolari

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Pensione a coniuge e figli superstiti, situazioni particolari

Autore: Noemi Secci | 20/11/2015

Nuova circolare Inps sulla pensione di reversibilità e la pensione indiretta: chiarimenti sulla spettanza ai figli in situazioni particolari e sulla ripartizione tra coniuge ed ex.

La pensione ai superstiti è il trattamento che spetta ai congiunti in caso di decesso del lavoratore, o del pensionato. Le regole riguardo al diritto a tale

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trattamento (che si chiama pensione di reversibilità, nel caso di pensionato deceduto, e pensione indiretta, nel caso di lavoratore deceduto) sono numerose e non molto chiare, dato anche il possibile verificarsi di situazioni particolari in capo ai destinatari: l’Inps, con una circolare del 18 novembre scorso [1], ha dato una risposta ai principali dubbi interpretativi sulla spettanza del diritto.

Pensione indiretta: i requisiti

In primo luogo, l’Inps ha chiarito che la pensione indiretta spetti qualora il lavoratore deceduto fosse in possesso dei presenti requisiti:

– 15 anni di contributi, pari a 780 contributi settimanali;

– in alternativa, 5 anni di contribuzione, pari 260 contributi settimanali, di cui almeno 3 anni (156 contributi settimanali) versati nei 5 anni precedenti alla data del decesso.

Pensione indiretta: assegno ordinario d’invalidità

Se il lavoratore era beneficiario di assegno ordinario d’invalidità, i superstiti sono comunque assimilati ai superstiti dell’assicurato, poiché l’assegno non è reversibile. Per perfezionare i requisiti di contribuzione sono considerati utili anche i periodi di fruizione dell’assegno privi di prestazione di attività lavorativa.

Coniuge superstite e coniuge divorziato: chiarimenti

Nel caso in cui il lavoratore o il pensionato deceduto fosse passato a nuove nozze, la divisione dell’assegno tra coniuge superstite ed ex coniuge, nel limite del 60% della pensione già liquidata o che sarebbe spettata al lavoratore, sarà stabilita dal Tribunale, al quale il coniuge divorziato dovrà rivolgersi per ottenere il riconoscimento del diritto e della misura del trattamento.

Ricordiamo che il coniuge divorziato ha diritto alla pensione ai superstiti se:

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– non è passato a nuove nozze;

– risultava già titolare di assegno divorzile;

– la data d’inizio del rapporto assicurativo del deceduto risulta anteriore a quella di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio;

– risultano perfezionati i requisiti contributivi in capo al lavoratore alla data del decesso.

Le sedi Inps, in attesa della sentenza del tribunale, non devono erogare alcuna prestazione al coniuge divorziato, ma accantonare, mese per mese, una quota pari all’assegno divorzile (trattenendola ovviamente dalla pensione spettante al coniuge superstite); il totale messo da parte sarà poi erogato alla notifica della sentenza, in base alla ripartizione tra i due coniugi.

Pensione ai superstiti: spettanza ai figli

In primo luogo, l’Inps specifica che sono equiparati ai figli:

– i figli adottivi e affiliati del deceduto;

– i figli che sono stati riconosciuti dal deceduto, anche tramite dichiarazione giudiziale;

– i figli non riconoscibili dal deceduto, per i quali era tenuto al mantenimento o agli alimenti, o per i quali era stato riconosciuto il diritto al vitalizio;

– i figli nati dal precedente matrimonio, oppure riconosciuti, anche giudizialmente, dal coniuge del deceduto;

– i minori affidati;

– i nipoti minori viventi a carico;

– i figli postumi, nati entro il trecentesimo giorno dalla data di decesso del padre.

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Il diritto spetta ai minori, agli inabili, agli studenti di scuola media o scuola professionale sino ai 21 anni, ed agli studenti universitari sino ai 26 anni.

Figli: vivenza a carico

Si considerano a carico i figli, in presenza dei seguenti requisiti:

– non autosufficienza economica: tale condizione si verifica quando il reddito individuale, dedotti i redditi non computabili per legge, non supera la pensione minima maggiorata del 30%;

– mantenimento abituale: nei casi di non convivenza e di superstiti maggiorenni, dovrà essere verificato anche il requisito del mantenimento abituale, accertando che il dante causa concorresse in modo rilevante e continuativo al mantenimento del superstite.

Figli studenti di scuole superiori

Nel caso in cui il figlio superstite frequenti un corso scolastico (scuola media inferiore o superiore), l’assegno è riconosciuto quando il decesso avviene nel periodo di durata del corso.

A tal fine, si considerano i seguenti periodi:

– scuole secondarie e professionali: durata del corso dal 1 settembre al 31 agosto dell’anno successivo;

– scuole secondarie e professionali: il termine dell’ultimo anno di corso è il 30 giugno, per la scuola secondaria di primo grado, ed il 31 luglio, per la scuola secondaria di secondo grado;

– più corsi intervallati in unico ciclo di studi: sono considerati periodi di

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frequenza anche gli intervalli tra un corso e l’altro;

– singoli corsi: il termine coincide con la durata effettiva del corso;

– interruzione degli studi prima del termine dell’anno scolastico: se il decesso è avvenuto prima della data d’interruzione, il diritto a pensione è riconosciuto.

Figli studenti universitari

Sono considerati studenti universitari i figli iscritti a:

– università statali e non statali riconosciute;

– altra tipologia di scuola legalmente riconosciuta, accessibile solo mediante diploma d’istruzione superiore;

– corsi di livello universitario;

– scuole di specializzazione o di perfezionamento, corsi di perfezionamento, corsi di integrazione e di cultura annessi a facoltà universitarie.

Il diritto al trattamento ai superstiti è riconosciuto quando il decesso del lavoratore o del pensionato avviene nel periodo legale d’iscrizione. Pertanto, qualora uno studente sia fuori corso, ma dall’inizio del corso stesso non sia stato superato il termine legale di durata dell’intero ciclo di studi, il diritto potrà essere riconosciuto ugualmente (ad esempio, se un corso di studi dura 4 anni, e lo studente non ha ancora completato gli esami del primo anno, ma è al terzo anno di frequenza, il diritto alla pensione sarà ugualmente riconosciuto).

Se il superstite è studente universitario a tempo parziale, bisognerà comunque considerare la durata normale del corso di studi, e non quella prolungata.

Se lo studente si laurea e s’iscrive a un nuovo corso universitario, avrà diritto comunque alla pensione, sempreché non superi i 26 anni d’età.

Se lo studente è iscritto a singoli corsi, conserva lo status di studente

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universitario relativamente al periodo di frequenza, e fino al superamento del relativo esame.

Corso di studio estero

Avranno diritto alla pensione anche i figli iscritti ad un corso di studio estero, purchè sussista l’equipollenza con i corrispondenti corsi di studio in Italia.

Conserva lo status di studente universitario Italiano lo studente che sia beneficiario di borsa di studio Erasmus e svolga un periodo di studi all’estero.

Figli studenti laureati tirocinanti

Qualora il figlio superstite stia svolgendo un tirocinio formativo e di orientamento, non avrà diritto a mantenere lo status di studente, pur non trattandosi di un rapporto di lavoro: pertanto, decadrà dal diritto alla pensione.

Figli studenti iscritti ai conservatori

Se il figlio superstite è iscritto ai corsi di formazione artistica e musicale (conservatori), il ciclo di studi è equiparato ai corsi universitari, e dà diritto, pertanto, alla pensione ai superstiti.

Figli iscritti a Istituti Tecnici Superiori (ITS).

Secondo un recente messaggio Inps [2], l’iscrizione a un Istituto Tecnico Superiore deve essere equiparata all’iscrizione all’università, e dà diritto, dunque, alla pensione.

La qualifica di studente universitario si perde al conseguimento del diploma, e, comunque, entro i limiti di durata legale del corso.

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Figli studenti iscritti a master

I master universitari, anche all’estero, se equipollenti a quelli di pari grado in Italia, rientrano tra i corsi di perfezionamento o di specializzazione che danno diritto all’ assegno di reversibilità.

Figli studenti: dottorato di ricerca

Qualora il figlio superstite frequenti un corso di dottorato di ricerca, mantiene lo status di studente universitario. Se, però, risulta beneficiario di una borsa di studio, il reddito conseguito sarà assimilato a quelli di lavoro dipendente: pur in possesso di tale reddito, ad ogni modo, il figlio studente non perderà il diritto alla pensione, se l’ammontare percepito risulta inferiore alla pensione minima maggiorata del 30% .

Figli studenti con piccoli redditi

In base a una nota sentenza della Corte Costituzionale [3] , è stato chiarito che il possesso di un piccolo reddito da attività lavorativa, pur migliorando la condizione economica dell’orfano, non comporta la perdita della qualifica di studente: pertanto, anche la sola decurtazione di una quota della pensione lederebbe il suo diritto agli studi, in contrasto con numerosi principi Costituzionali [4].

Il reddito, come poc’anzi esposto, si considera ininfluente se l’ammontare percepito risulta inferiore alla pensione minima maggiorata del 30%.

Figli impiegati in L.S.U. e svolgimento di borsa lavoro

Poiché né l’utilizzazione dei lavoratori socialmente utili, né lo svolgimento di una borsa lavoro comportano l’instaurazione di un rapporto di lavoro, qualora il figlio superstite sia impegnato in una delle suddette attività, non perderà il diritto alla pensione.

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Figli che svolgono servizio civile

In base a un recente messaggio dell’Inps, laddove il figlio superstite sia impegnato in un’attività, nell’ambito di un progetto di servizio civile, pur in presenza di retribuzione o rimborso spese non dovrà subire la sospensione del trattamento pensionistico.

Note

[1] Inps Circ. 185/2015. [2] Inps Mess. 1893/2015. [3] C. Cost. Sent. 42/1999.

[4] Cost. Artt. 3,4,34,35. [5] Inps Mess. 22604/2015.

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