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Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Ancona

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Academic year: 2022

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Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Ancona

Servizio Amministrazione, Servizi Generali e Attività Contrattuale

“SERVIZI DI ACCOGLIENZA COLLETTIVA E DIFFUSA AI CITTADINI STRANIERI EXTRACOMUNITARI RICHIEDENTI LA PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LA GESTIONE DEI SERVIZI CONNESSI”, DA ESPLETARSI NELLE STRUTTURE COLLETTIVE DISLOCATE NEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI ANCONA, PER IL PERIODO DAL 1° LUGLIO 2017 AL 31 DICEMBRE 2019

C.I.G. 708674789F C.I.G. 7095208EDA QUESITO N. 1

Buon giorno, in riferimento all’appalto in oggetto, si chiede a Codesto Spett.le Ente di chiarire con cortese sollecitudine quanto segue: All’interno dell’avviso pubblico nella sezione 7 “modalità di partecipazione alla gara” al punto A.2.1.1.4. Specifiche conoscenze linguistiche del personale viene riportato “0,50 punti sono attribuiti per l’eventuale impiego del personale che abbia un adeguato livello di conoscenza della lingua inglese, spagnola, araba e francese. Si considera adeguato il livello B2 di conoscenza di suddette lingue, certificato, come da Quadro Comune Europeo di Riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER), di cui alla risoluzione del Consiglio d’Europa del novembre 2001.”.

All’interno del servizio trovano attualmente impiego unità di personale madrelingua francese ed araba.

In merito si chiede se il personale Madrelingua (L1), che non dispone di certificazione come da Quadro Comune Europeo di Riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER), che, si precisa, è rilasciabile e conseguibile solo per l’apprendimento delle lingue straniere (non madrelingua), può essere inserito nell’elenco al fine di conseguire il punteggio previsto. Ovvero, un madrelingua privo di certificazione è paragonabile ad una persona con conoscenza della lingua con un livello superiore al B2? Cordiali saluti.

RISPOSTA

Per madrelingua (detta anche lingua madre, lingua materna o L1) si intende ognuna delle lingue naturali che vengono apprese dall’individuo stesso per mezzo del processo naturale e spontaneo detto acquisizione linguistica, indipendentemente quindi dall’eventuale istruzione. Premesso ciò c’è da dire che la competenza linguistica L1 deve essere intesa come la più ampia competenza linguistica. Essa prevede:

Sede legale: P.zza del Plebiscito, 13 - Sede Amministrativa: Via Matteotti, 46

Tel. 071 22821 - Fax 071 2282672 – P.E.C.: contratti.prefan@pec.interno.it – e-mail: contratti.pref_ancona@interno.it Codice Fiscale: 80007270426 – Codice fatturazione elettronica: K78NH7

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Servizio Amministrazione, Servizi Generali e Attività Contrattuale

la comprensione generale di un testo scritto che, per esempio, si declina nel saper leggere in modo autonomo, adattando stile e velocità di lettura ai differenti testi e scopi;

nel possesso di un patrimonio lessicale sufficientemente ampio per attivare la lettura;

la produzione scritta generale, cioè il saper scrivere testi chiari e articolati su un’ampia gamma di argomenti, nonché il saper riscrivere testi o parti di testi;

la comprensione orale intesa come la capacità di comprendere ciò che viene detto in lingua standard, dal vivo o registrato, su argomenti sia familiari sia non familiari che si affrontano normalmente nella vita, nei rapporti sociali, nello studio e sul lavoro;

la produzione orale generale intesa come la capacità di descrivere ed esporre in modo chiaro e ben strutturato inerenti svariati argomenti sia familiari sia non familiari che si affrontano normalmente nella vita, nei rapporti sociali, nello studio e sul lavoro, sostenendo le idee con elementi anche tratti da vaie fonti. Naturalmente tali abilità dovranno essere attestate o con il possesso di un titolo o mediante autocertificazione.

Con riferimento al QCER per il livello B2 – (Vantage) sono previste le seguenti capacità: comprende le idee principali di testi complessi su argomenti sia concreti che astratti, comprese le discussioni tecniche sul suo campo di specializzazione. Essere in grado di interagire con una certa scioltezza e spontaneità al fine di rendere possibile una interazione naturale con i parlanti nativi senza sforzo per l’interlocutore. Saper produrre un testo chiaro e dettagliato su un’ampia gamma di argomenti e spiegare un punto di vista su un argomento fornendo i pro e i contro delle varie opzioni.

QUESITO N. 2

Buon giorno. Si premettono alla seguente richiesta due aspetti.

1. A pag. 1 del Modello 3 - Capitolato Tecnico di Appalto viene riportato quanto segue: “Per centro, ai fini del presente capitolato, non si intende solo il singolo alloggio in cui sono ospitati i richiedenti asilo bensì anche il centro di responsabilità che gestisce i vari alloggi, ossia l’Ente gestore”.

2. Con riferimento all’accoglienza diffusa, è richiesta dalla Prefettura di Ancona, sulla base dell’accordo tra Ministero dell’Interno e ANCI, la massima distribuzione territoriale, all’interno della Provincia di Ancona, delle persone richiedenti asilo.

Quest’ultima condizione in particolare promuove la dislocazione dei richiedenti in piccole realtà comunali nelle quali, per esempio, possono essere ospitati non più di 6 richiedenti asilo.

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Va da sé che, in siffatta situazione, destinare un operatore h24 nell’appartamento comporterebbe, oltre che costi non sostenibili per l’Ente gestore, anche oggettive difficoltà.

Si pensi per esempio ad una famiglia ospitata in un alloggio con un estraneo presente nell’ambito della propria abitazione h24.

Naturalmente ciò non vale solo nei piccoli centri urbani, ma in ogni realtà in cui insistono soluzioni alloggiative fino a 15 persone, come prescritto dal bando.

Sulla base di quanto sopra citato, si chiede se, con riferimento all’accoglienza diffusa, la parola “struttura” riportata sul MOD. 3C - DOTAZIONE MINIMA DEL PERSONALE, possa essere assimilata alla parola “centro”. Ossia se gli alloggi inseriti in vari contesti territoriali possano essere considerati quali sedi distaccate di un unico centro di responsabilità, quindi l’Ente gestore. Cordiali saluti.

RISPOSTA

La risposta non può che essere positiva nei seguenti termini: facendo riferimento all’Ente gestore naturalmente la dotazione minima del personale va parametrata in base allo scaglione dei posti di riferimento. Il concetto che gli alloggi possono essere considerati quali sedi distaccate di un unico centro di responsabilità non molto è preciso perché gli alloggi sono beni strumentali adibiti all’espletamento del servizio. In ogni caso il riferimento è unico ed è l’Ente gestore.

QUESITO N. 3

Buon giorno. All’interno del MOD. 3C - DOTAZIONE MINIMA DEL PERSONALE viene indicata la presenza di operatori diurni e notturni. Con riferimento agli operatori notturni, appare chiara l’esigenza di disporre di personale notturno in turno nel caso dell’accoglienza collettiva.

La situazione apre perplessità con riferimento all’accoglienza diffusa, non potendo rimanere gli operatori all’interno dei singoli appartamenti, e per assenza di spazi dedicati al loro alloggio, e per aspetti di invadenza.

In merito si chiede quindi se, con riferimento all’accoglienza diffusa, gli operatori notturni indicati all’interno del MOD. 3C - DOTAZIONE MINIMA DEL PERSONALE debbano essere considerati quali operatori reperibili, ovvero contattabili dagli ospiti in caso di necessità e pronti ad entrare nell’operatività nell’immediato. Cordiali saluti.

RISPOSTA

Quel che interessa ai fini del bando è che il personale sia compatibile con la dotazione minima di cui al MOD. 3C. Aspetti prettamente organizzativi esulano dalle competenze di questo Ufficio.

QUESITO N. 4

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Buon giorno. All’interno del Capitolato Tecnico d’Appalto, nell’Art. 2 Sezione C - Assistenza Sanitaria vengono fatti espliciti riferimenti ad un “presidio medico” dotato di strumentario minimo specificato nel dettaglio, di carrello per la gestione delle emergenze, di medico reperibile h24.

Tale modalità appare di difficile conciliazione con le caratteristiche dell’accoglienza diffusa, che prevede l’accoglienza degli ospiti in alloggi sparpagliati nel territorio provinciale.

Oltre a questo si fa presente che:

- Nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) del 12 gennaio 2017 inerente i nuovi Livelli essenziali di assistenza - LEA vengono dedicati alcuni articoli ai cittadini non appartenenti all’Unione Europea. Più nello specifico: l’art. 62 Cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea iscritti al Servizio sanitario nazionale.

Ai sensi dell’art. 34 del decreto legislativo 27 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni e dell’art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.

394, il Servizio sanitario nazionale garantisce agli stranieri obbligatoriamente o volontariamente iscritti, parità di trattamento e piena uguaglianza di diritti e doveri rispetto ai cittadini italiani per quanto attiene all’assistenza sanitaria erogata in Italia.

- Qualsiasi struttura sanitaria di carattere privato, per il funzionamento, necessita di autorizzazione e accreditamento ai sensi delle vigenti normative regionali e nazionali (nella fattispecie per la Regione Marche le normative regionali di riferimento sono le leggi 20/2000 e 21/2016, nonché i relativi Regolamenti attuativi) che stabiliscono tempistiche, compiti e limiti di ciascuna struttura;

- Il primo soccorso sanitario è garantito dal servizio di continuità assistenziale 118 e dai punti di pronto soccorso dotati di competenze e strumentazioni specifiche.

Si chiede se gli aspetti sopra citati del Capitolato Tecnico d’Appalto debbano essere riferiti alla sola accoglienza collettiva, risultando, nell’accoglienza diffusa, difficile e poco efficiente effettuare una sorveglianza sanitaria centralizzata piuttosto che basata sulla fruizione di servizi territoriali già presenti in maniera capillare nel contesto provinciale.

Si chiede anche se il servizio di primo soccorso consista nel garantire la presenza di uno o più operatori reperibili h24 in grado di facilitare l’accesso degli ospiti presso la Guardia Medica, i punti di pronto soccorso in caso di emergenza. Si ravvisa infatti, nel caso dell’accoglienza diffusa, un potenziale rischio per l’incolumità dell’individuo fare riferimento al medico del centro situato in aree potenzialmente distanti piuttosto che ai servizi pubblici e di continuità assistenziale deputati a tal scopo, provvisti dei mezzi di soccorso, degli strumenti, delle professionalità necessarie. Cordiali saluti.

RISPOSTA

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Al punto 2 del citato paragrafo C del capitolato è detto “Le visite possono essere svolte in apposito presidio medico” con il che si vuole indicare che nell’eventualità esistesse un presidio nel Centro e fosse ben attrezzato a sopperire alle urgenze il riferimento potrebbe essere il detto presidio. In caso contrario bisognerà rivolgersi agli organismi deputati alla gestione delle emergenze. Certamente un presidio medico dovrebbe rispondere ai requisiti previsti dalla normativa nazionale e regionale ed essere formalmente autorizzato.

QUESITO 5

Buon giorno. All’interno dell’Avviso, all’interno della sezione 7.2 Busta “B” - OFFERTA TECNICA, nella parte A.2.3 REFERENZE, al terzo punto viene specificato quanto segue: “qualità professionale delle risorse impiegate, indicando se si tratta di professionalità richieste nelle funzioni di assistenza sociale e socio-sanitaria. La commissione giudicatrice valuta infine la qualità professionale delle risorse impiegate, verificando se si tratta di professionalità richieste nelle funzioni di assistenza psicologica, sociale e sanitaria, conseguentemente assegna fino a un massimo di 3 punti”. In merito si chiede se, in allegato all’offerta tecnica sia possibile inserire i curricula del personale impiegato, a dimostrazione della qualità professionale delle risorse impiegate. Cordiali saluti.

RISPOSTA

Certamente si. Ma la verifica, come si legge, riguarda l’attinenza delle professionalità ai compiti da svolgere, ossia, se sono in grado di prestare assistenza psicologica, sociale e sanitaria.

QUESITO 6

Buon giorno. In merito a quanto riportato all’art. 2, lett E), punto 2. del Capitolato Tecnico di Appalto “Nei centri in cui sono installate cucine conformi ai requisiti fissati dalla normativa in materia, anche per gli aspetti relativi ai criteri di valutazione dell’offerta, il servizio può essere assicurato attraverso la distribuzione di derrate alimentari fornite dall’ente gestore”, con la presente si chiede se sia possibile utilizzare come modalità di distribuzione delle derrate la fornitura di buoni spesa diretta ai beneficiari, nell’ottica di soddisfare le reali esigenze degli ospiti e curarne l’alimentazione, attraverso il loro acquisto diretto di ogni particolare tipo di cibo, in grado di rispettare le singole tradizioni culturali e religiose delle persone accolte e delle esigenze alimentari connesse allo stato di salute.

Cordiali saluti.

RISPOSTA

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Si la formula proposta della diretta fornitura di derrate alimentari può essere sostituita e/o integrata erogando i buoni spesa ai beneficiari che, oltre a rispettare le singole tradizioni culturali e religiose delle persone accolte e le esigenze alimentari connesse ad un qualche particolare stato di salute, potrebbe incentivare finanche una sorta di autonomia e di personale responsabilità andando a favorire, in definitiva, l’integrazione nel tessuto sociale di riferimento.

QUESITO 7

Buon giorno, con la presente si precisa quanto segue:

Art. 2 “Tipologia dei servizi”, punto “C”, a pag. 6, si comunica alla S.V. che l’assistenza sanitaria nel Centro di Accoglienza, in osservanza dell’Art. 32 della Costituzione Italiana, viene garantita h/24, così come segue:

- Primo soccorso sanitario, emergenze: garantito dalla presenza del presidio del118, tutti i giorni h/24 e dalla Guardia Medica di turno, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle h. 20 alle h. 8.00; il sabato, la domenica e nei festivi nazionali, h/24.

- Visita medica d’ingresso e assistenza sanitaria ai migranti non ancora in possesso di permesso di soggiorno: servizio garantito dal Medico STP, nominato dalla Direzione del Distretto sanitario locale, di pertinenza, presente nel Centro di Accoglienza, due volte a settimana per un totale di num. 6 ore.

- Assistenza medico-sanitaria continuativa in favore dei richiedenti protezione internazionale iscritti al SSN: garantita dal Medico di Medicina Generale (MMG), che presta servizio presso il proprio ambulatorio, sito nel presidio ospedaliero di appartenenza, o in un poliambulatorio/distretto sanitario e/o in uno studio medico autorizzato, dal Lunedì, al Venerdì, dalle h. 8.00, alle h. 1 0.00.

- Gestione dell’emergenza e chiamata d’allerta al118: garantite dagli operatori diurni e notturni del Centro di accoglienza, oltre che dall’Addetto al Primo Soccorso, appositamente formato.

- Ricovero: servizio di trasporto garantito h/24 e autorizzato dalla Centrale Operativa del 118, la quale invia uomini e mezzi per il trasferimento, presso i presidi ospedalieri.

- Vaccinazioni ed interventi di profilassi internazionale: garantiti dai medici e dal personale sanitario dell’Ufficio Prevenzione e Salute Pubblica, del Distretto Sanitario di appartenenza.

- Presenza della dotazione minima di attrezzature di primo soccorso e cassetta di Pronto Soccorso.

Per quanto sopra esposto, si deduce quindi, che l’assistenza sanitaria fornita ai migranti sia di notevole entità e che negli anni di esperienza maturati nel settore

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dell’Accoglienza, non abbiamo mai riscontrato altre necessità, poiché la copertura dell’assistenza è sempre risultata soddisfacente.

Detto ciò, è utile sottolineare che l’eventuale realizzazione di un presidio medico- infermieristico e/o di un ambulatorio attrezzato, all’interno del Centro di Accoglienza, come previsto dall’Avviso di Gara, sia di difficile attuazione, a fronte dell’autorizzazione da parte della Regione Marche e del Sindaco del Comune di appartenenza, senza considerare poi, i lavori da effettuare per costruire idonei locali, pertinenti all’uso. Si faccia riferimento al “MANUALE AUTORIZZAZIONE - Requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l’autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private della Regione Marche”, ai sensi della Legge Regionale n.

20/2000 E, della D.G.R. 2200/00, successivamente modificata dalla D.G.R. 1579/01 . Ed ancora, Art. 193 del REGIO DECRETO del 27/07/1934, n. 1265, “Autorizzazione del Prefetto”.

Inoltre, le singole Regioni stabiliscono, autonomamente, quali requisiti strutturali ed organizzativi sono poi necessari per il tipo di ambulatorio che si intende aprire. Il rilascio dell’autorizzazione prevista dall’art. 193 RD 27 luglio 1934 per l’apertura dell’ambulatorio, presuppone una congrua attività istruttoria sull’idoneità igienico- sanitaria che coinvolge, non solo gli ambienti in senso stretto, ma, più in generale, l’affidabilità della struttura nel suo complesso, tenendo conto anche delle attrezzature, delle apparecchiature e della loro organizzazione e conduzione da parte del soggetto richiedente, nonché di ogni altra circostanza che possa comunque influire sulla qualità del servizio.

Pertanto, voglia la S. V., prendere atto dell’impossibilità e dell’incompatibilità della realizzazione di un presidio medico-infermieristico ambulatoriale, all’interno del Centro di accoglienza e le conseguenti assunzioni delle figure professionali quali, il Medico e l’Infermiere, previsti entrambi nel MOD. 3C “Dotazione minima del personale”, del presente Avviso Pubblico di Gara per l’Accoglienza Collettiva. Cordiali saluti.

RISPOSTA

Come risposto al precedente quesito n. 4, la gestione dall’aspetto sanitario trova compimento all’interno del sistema pubblico salvo che l’Ente gestore si doti di ambulatorio autorizzato. Si aggiunge che il punto 5 del paragrafo C, in esame prevede che “Nei centri in cui non è richiesta la presenza del personale medico per tutto l’arco della giornata, secondo la tabella recante la dotazione minima di personale di cui al MOD. 3C, è comunque garantita la reperibilità del medico responsabile del centro h/24.”. È questo il caso dell’accoglienza straordinaria per cui è stato espletato l’appalto.

QUESITO 8

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Buon giorno, in riferimento al MOD. 3C “DOTAZIONE MINIMA DI PERSONALE”, rettificato in data 14.06.2017 dalla S.V., struttura superiore a 51 posti, fino a 150 posti, si precisa che a riguardo della figura professionale del MAGAZZINIERE/ECONOMO, che dovrà svolgere secondo Vs. disposizioni, num. 36 ore settimanali, si comunica alla S. V. che la ns. dipendente addetta all’Amministrazione, ricopre e continuerà a ricoprire questo ruolo all’interno della ns. azienda, dato l’inquadramento, di livello quinto, previsto dal CCNL del Turismo da noi applicato, che recita: “l’addetto all’Amministrazione si occupa del controllo amministrativo, del ricevimento cassa, della segreteria, del controllo merci, carico, scarico e magazzino, al movimento del personale, con mansioni d’ordine.”.

È dunque, chiaro che il ns. Amministrativo si occupa già delle mansioni del magazziniere/economo, che prevedono un’autonomia tecnica ed amministrativa di gestione e di politica di tutti gli acquisti.

Detto ciò, si chiede alla S. V. se i criteri di cui sopra possano soddisfare o meno le Vs. disposizioni, anche perché l’Economo/Magazziniere, come singola figura professionale è richiesta in grandi aziende, con complesse strutture organizzative con elevato livello di servizio. Cordiali saluti.

RISPOSTA

Le due funzioni, quella Amministrativa e quella di Magazziniere/Economo sono state distinte nel bando ministeriale e non vi è alcuna indicazione che possano essere assommate in un’unica persona.

QUESITO 9

Buon giorno, in riferimento all’appalto in oggetto, si chiede a Codesto Spett.le Ente di chiarire con cortese sollecitudine il concetto di Struttura indicato nel modello 3C

“Dotazione minima del personale”. Si chiede pertanto di chiarire in modo incontrovertibile se per struttura si intende: - abitazione singola, - Comune, - Ambito - Altro, specificandone i termini. Cordiali saluti.

RISPOSTA

Al presente quesito si è già risposto. Vedasi risposta al quesito n. 2. Si aggiunge che nel caso dell’accoglienza diffusa per struttura deve intendersi l’Ente gestore.

QUESITO 10

Buon giorno, in merito alla parte IV lett. B) del DGUE: come si legge nella stessa sezione e nelle Linee Guida, “tale sezione è da compilare solo se le informazioni richieste sono state espressamente richieste dall’amministrazione aggiudicatrice o dall’ente aggiudicatore nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara” Premesso che

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l’avviso di gara per l’ACCOGLIENZA COLLETTIVA nulla dice a questo proposito, ci risulta impossibile compilare la sezione in quanto non sappiamo a quanti esercizi finanziari e a quali indici finanziari fare riferimento. Nel silenzio dell’avviso di gara eravamo sicuri di non dover compilare questa sezione, ma poi abbiamo letto la risposta al quesito n. 4 del 31 maggio 2017 che dice che invece i concorrenti sono tenuti a compilarla. Chiediamo cortesemente un chiarimento sul punto: si può dar seguito alle Linee Guida e saltare la compilazione di questa sezione o ci può indicare quali criteri e parametri utilizzare? Grazie Distinti saluti

RISPOSTA

L’Avviso di gara riporta: “il possesso dei requisiti di cui al paragrafo 6, nella corrispondente parte IV sez. A-B-C-D, del D.G.U.E.”. Nella risposta al quesito del 31 maggio 2017, veniva confermato quanto espresso nell’Avviso. Pertanto il D.G.U.E. va compilato tenendo presenti le indicazioni dell’Avviso compilando le parti dallo stesso richieste. Per la sez. B, si indichi il fatturato medio degli ultimi tre anni e la copertura assicurativa, Per la sez. C, non dovrebbe presentare difficoltà. Lo stesso per la sez. D, là dove vengono richieste eventuali certificazioni.

Ancona, 20 giugno 2017

IL DIRIGENTE Colangelo

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