REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale di Oristano Sezione Lavoro
IL GIUDICE DEL LAVORO
Letto il ricorso per ingiunzione depositato dalla XXXXXXXXXXX, assistita dall’avvocato YYYYYYYYYYY per procura alle liti in atti;
osservato che il ricorso è stato depositato per via telematica in data 3 luglio 2014, dopo l’entrata in vigore del decreto legge 24 giugno 2014 n. 90, e risulta formato in violazione della normativa vigente in materia di formazione di atti processuali digitali;
osservato che ai sensi degli articoli 11 e 34 del Decreto del Ministro della giustizia n° 44 del 21 febbraio 2011 e successive modificazioni, l’atto processuale in forma di documento informatico deve essere redatto secondo le specifiche stabilite dal Responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia;
osservato che l’articolo 12, comma 1°, del decreto del Responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della Giustizia del 18 luglio 2011, dispone in particolare:
L’atto del processo in forma di documento informatico rispetta i seguenti requisiti:
1. è in formato PDF;
2. è privo di elementi attivi;
3. è ottenuto da una trasformazione di un documento testuale, senza restrizioni per le operazioni di selezione e copia di parti; non è pertanto ammessa la scansione di immagini;
4. è sottoscritto con firma digitale o firma elettronica qualificata esterna, pertanto il file ha la seguente denominazione: <nome file libero>.pdf.p7m;
5. è corredato da un file in formato XML, che contiene le informazioni strutturate nonché tutte le informazioni della nota di iscrizione a ruolo, e che rispetta gli XSD riportati nell’Allegato 5; esso è denominato DatiAtto.xml ed è sottoscritto con firma digitale o firma elettronica qualificata.
osservato pertanto che nel caso di specie il ricorso è stato proposto in una forma non ammessa dalla normativa vigente, non trattandosi di documento ottenuto da conversione in formato PDF, mediante procedura di stampa virtuale o equivalenti, di un documento informatico redatto con un programma di elaborazione testi, bensì attraverso la scansione di un documento cartaceo;
osservato che ai sensi dell’articolo 121 del codice di procedura civile gli atti processuali devono essere formati o nel rispetto delle forme prescritte dalla legge, ovvero, in mancanza di previsioni, in quella più idonea al raggiungimento dello scopo;
ritenuto che nel caso di specie il ricorso in oggetto non rispetta le forme dettate dalla normativa vigente in materia di formazione di atto processuale digitale, sopra sinteticamente richiamate; né risulta comunque idoneo al raggiungimento dello scopo, atteso che la scansione di un documento cartaceo inibisce le operazioni di selezione e di copia di parti del documento, come prescritto dal citato articolo 12 del decreto del 18 luglio 2011, che peraltro vieta espressamente la formazione dell’atto mediante “scansione di immagini”, ossia di documenti cartacei;
ritenuto pertanto che il ricorso sia stata proposto in una forma non ammessa dall’ordinamento, e debba essere dichiarato inammissibile;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso per ingiunzione.
Manda alla cancelleria per quanto di competenza.
Oristano, addì 10 luglio 2014
IL GIUDICE dott. Salvatore Carboni