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deleghe organizzative conferite senza previo interpello e loro utilizzo nel procedimento per il conferimento di incarichi direttivi e semidirettivi

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OGGETTO: Pratica num. 975/VV/2019 - Quesito in ordine a “deleghe organizzative conferite senza previo interpello e loro utilizzo nel procedimento per il conferimento di incarichi direttivi e semidirettivi”.

(delibera 22 aprile 2020)

Il Consiglio

letta la nota in data 13.11.2019 con la quale il dott. XXX, Sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di XXX, ha formulato un quesito, articolato in due parti, in materia di “deleghe organizzative conferite senza previo interpello e loro utilizzazione nel procedimento per il conferimento di incarichi direttivi e semidirettivi”,

OSSERVA

Mentre la prima parte del quesito attiene alle competenze della VII Commissione consiliare in quanto attinente alle modalità di conferimento degli incarichi organizzativi negli uffici di Procura, la seconda parte - relativa alla valutabilità, come titolo per il conferimento degli uffici direttivi e semidirettivi, dell'esperienza organizzativa maturata nell'espletamento dei predetti incarichi - rientra nella competenza della V Commissione consiliare e, pertanto, non verrà trattata nella presente sede.

Il dottor XXX ha formulato il quesito muovendo dal provvedimento del Procuratore della Repubblica di XXX, del 21 settembre 2018, con il quale il predetto dirigente, dovendo assicurare il coordinamento del gruppo "Reati Tributari", a seguito del collocamento fuori dal ruolo organico della Magistratura del Procuratore aggiunto dott. XXX, ha nominato, senza interpello, il dottor XXX - magistrato più anziano sia di ruolo, che di permanenza nell'ufficio, tra i magistrati del gruppo - collaboratore del Procuratore della Repubblica nel coordinamento del gruppo "Reati Tributari".

Con il quesito, precisamente, nella parte di competenza della VII Commissione, il dottor XXX chiede di conoscere se sia opportuno che, nel rispetto delle prerogative del Capo dell'ufficio, il conferimento di ruoli e incarichi organizzativi sia sempre preceduto da un interpello tra i magistrati dell'ufficio e se tali incarichi, nel loro complesso, debbano essere distribuiti possibilmente con la più ampia partecipazione ai Magistrati disponibili a fornire il loro contributo, in modo da consentire a tutti un'adeguata crescita professionale.

La materia oggetto del quesito, particolarmente sentita dai magistrati proprio perchè involgente valori primari come quello della pari dignità professionale e dell'indipendenza di tutti i magistrati, è stata oggetto di specifica regolamentazione da parte del Consiglio Superiore che, con l'art.5, comma 9, della circolare sull'organizzazione degli uffici di Procura (Delibera di Plenum in data 16 novembre 2017, come modificata in data 18 giugno 2018), ha anzitutto esteso, in quanto compatibili, le previsioni relative al Procuratore aggiunto "al magistrato dell'Ufficio a cui sono conferite, dal Procuratore della Repubblica, deleghe e compiti di direzione, collaborazione e coordinamento, sia negli uffici in cui sia prevista la funzione semidirettiva, sia negli uffici che ne sia priva".

Orbene, per ciò che in questa sede rileva, va subito osservato che l'art.5, comma 4 della circolare prevede, appunto, che negli uffici in cui siano presenti più procuratori aggiunti, la scelta del semidirigente al quale assegnare, in concreto, le funzioni di coordinamento e di direzione della sezione o del gruppo avvenga, di regola, valutate le esigenze dell'ufficio, previo esperimento di interpello o, comunque, secondo quanto previsto nel progetto organizzativo.

Al riguardo deve, anzitutto, essere evidenziato che il progetto organizzativo - come efficacemente chiarito nella relazione introduttiva alla citata circolare - non è altro che "lo strumento cardine di

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espressione della discrezionalità del Procuratore e, nel contempo, un essenziale momento di garanzia di istanze di prevedibilità, trasparenza e verificabilità." (Cfr. Paragrafo 1.4 della Relazione).

Nella stesso paragrafo della Relazione si precisa, ulteriormente, che "I poteri del dirigente si allineano, inoltre, a forme procedimentali, imprescindibili nella moderna dimensione del diritto amministrativo, forme che, attraverso la scansione della sequenza decisionale, mirano a soddisfare istanze di partecipazione, di rispetto del contraddittorio e di giustificazione motivazionale delle determinazioni finali".

Il progetto organizzativo diviene allora il luogo di predeterminazione dei criteri di organizzazione dell'Ufficio da parte del Procuratore della Repubblica - compresi quelli per la scelta dei propri collaboratori - e non certo lo scudo per scelte operate fuori dal corretto esercizio del suo potere discrezionale.

In ogni caso, secondo le norme citate, deve trattarsi di scelte partecipate e motivate.

Quando la designazione dei procuratori aggiunti avviene direttamente nel progetto organizzativo, la partecipazione è già garantita dalla sequenza procedimentale prevista dalla circolare per l'adozione del progetto stesso: l'art.8, comma 1, prevede, infatti, che "il Procuratore della Repubblica redige il progetto organizzativo (e/o le sue successive modifiche più rilevanti) con la partecipazione dei magistrati dell'ufficio e previa assemblea generale"; la previsione, pur contenuta nell'art.8 della circolare, della possibilità di presentare osservazioni da parte dei magistrati dell'ufficio e la successiva fase di controllo, dapprima con il parere del Consiglio giudiziario e, successivamente, con la presa d'atto del Consiglio Superiore, assicurano che il provvedimento organizzativo contenga, anche nella parte relativa all'assegnazione dei procuratori aggiunti alle sezioni o ai gruppi, una scelta trasparente e motivata.

Quando invece la designazione al gruppo o alla sezione avviene fuori dal progetto organizzativo, la circolare prevede, come detto, che la scelta avvenga, "di regola", previo interpello.

Anche in questo caso, va subito precisato che la possibilità di designare il procuratore aggiunto

"fuori dalla regola" del preventivo interpello deve essere intesa come ipotesi eccezionale e cioè come possibilità per il dirigente di adottare un provvedimento provvisorio di designazione, in attesa del provvedimento definitivo adottato "secondo la regola": si pensi alla necessità di assegnare provvisoriamente un procuratore aggiunto ad un gruppo di lavoro nelle more dell'espletamento dell'interpello.

In tutti gli altri casi, invece, la designazione del procuratore aggiunto deve sempre avvenire, previo interpello, con provvedimento motivato che dia conto delle ragioni della scelta, secondo la procedura prevista dall'art.8 della circolare.

In questo quadro ordinamentale ben preciso appare, pertanto, evidente che anche la scelta del

"Coordinatore del gruppo" debba sempre avvenire o nell'ambito del progetto organizzativo, con la procedura partecipata sopra ricordata, o con provvedimento da adottare, previo interpello, all'esito di una sequenza procedimentale che assicuri partecipazione, contraddittorio e giustificazione motivazionale della determinazione finale; e ciò non soltanto per il rinvio operato dal ricordato art.5, comma 9 della circolare, ma anche in forza di quanto previsto dagli artt. 4, comma 1, lett.b) e 8, comma 9, della circolare.

La prima disposizione prevede, infatti, che il Procuratore della Repubblica, "qualora non ritenga di farlo direttamente, affida il coordinamento di ciascun gruppo di lavoro, di regola, a un Procuratore aggiunto ovvero, espressamente motivando, ad un magistrato coordinatore, con le modalità disciplinate nella presente circolare"; la seconda prevede che "il conferimento di incarichi di coordinamento e collaborazione, anche in campo amministrativo, costituisce una modifica del progetto organizzativo, è preceduta di regola da interpello e segue il procedimento delle variazioni di cui al comma 2".

In definitiva, dalla circolare sull'organizzazione degli uffici di Procura emerge chiaramente che il conferimento di incarichi organizzativi da parte del Procuratore della Repubblica ai magistrati

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dell'Ufficio debba comunque seguire le regole della procedura trasparente, partecipata e con giustificazione motivazionale della determinazione finale.

Tanto premesso,

delibera di rispondere al quesito nei seguenti termini:

il conferimento di incarichi organizzativi da parte del Procuratore della Repubblica ed, in particolare, il conferimento degli incarichi di direzione, collaborazione e coordinamento di gruppi o sezioni, deve sempre avvenire o all'interno del progetto organizzativo o, previo interpello, all'esito di una sequenza procedimentale che assicuri partecipazione, contraddittorio e giustificazione motivazionale della determinazione finale.”

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