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j) ad unanimità di voti favorevoli, DELIBERA

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(1)

LA GIUNTA REGIONALE

a) vista la legge regionale 16 giugno 2005, n. 13, recante “Disposizioni in materia di acquisizione in economia di beni e di servizi. Abrogazione dei regolamenti regionali 28 marzo 1994, n. 2 e 5 dicembre 1995, n. 8” e, in particolare, l’articolo 10 a mente del quale la Giunta regionale definisce, con propria deliberazione, le ulteriori modalità di applicazione della detta legge, al fine di garantire, in ogni fase della procedura di acquisizione, la trasparenza, l’imparzialità, l’economicità e l’omogeneità dell’azione amministrativa;

b) atteso che, al fine di definire le modalità di applicazione di cui alla precedente lettera a), con lettera prot. n. 4645/SG, del 30 novembre 2005, è stato costituito un gruppo di lavoro composto dai dirigenti delle strutture "Direzione attività contrattuale", "Servizio legislativo" e "Servizio attività economali", con il compito di predisporre un documento che evidenziasse le tematiche principali da sottoporre all'esame dei Coordinatori regionali e dei referenti delle strutture che curano procedure di acquisto di beni e servizi nei diversi rami dell'Amministrazione regionale;

c) considerato che, nella riunione del 20 settembre 2006, i Coordinatori regionali e i referenti di struttura hanno condiviso la sistematica delle fasi attuative della l.r. n. 13/2005, prefigurata nel documento di cui alla precedente lettera b) e hanno convenuto - anche in considerazione dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 163/2006 "Codice unico dei contratti" - sull'opportunità di costituire due gruppi di lavoro, cui affidare la stesura di singole parti degli atti di attuazione;

d) atteso che i predetti gruppi sono stati costituiti con lettere del Segretario generale, prot. n.

406/SG del 4 ottobre 2006 e n. 432/SG del 30 ottobre 2006, con la seguente suddivisione delle tematiche da trattare:

d.1) Gruppo 1 - "Programmazione degli acquisti e definizione delle opzioni praticabili per la scelta del contraente" (coordinato dal Dipartimento Bilancio, finanze, programmazione e partecipazioni regionali)

Tematiche da affrontare

• Programmazione degli acquisti (Ricognizione delle tipologie di beni e servizi che sono acquisite con maggiore frequenza; definizione della procedura per la pianificazione di tali acquisti; indicazioni in ordine all'individuazione di una struttura regionale che centralizzi la programmazione e, ove ritenuto opportuno dal gruppo, anche l’attuazione degli acquisti);

• Definizione delle opzioni praticabili, per la scelta del contraente, tra le seguenti.

Elenco dei fornitori (disegno del processo per la sua costituzione; individuazione dei requisiti da richiedere, per tipologia di servizio e per prodotto; criteri di inserimento nell'elenco; meccanismi per l’aggiornamento dei dati; struttura responsabile);

indagini di mercato (possibilità di avvalersi di CONSIP; osservatorio regionale dei lavori, beni e servizi);

d.2) Gruppo 2 - "Definizione delle procedure di affidamento in economia" (coordinato dal Dipartimento Legale e legislativo)

Tematiche da affrontare:

• definizione delle fasi della procedura di scelta del contraente (approvazione e conseguente impegno di spesa; motivazione della scelta di procedere in economia;

individuazione dei metodi di aggiudicazione; lettere d’invito o buono d’ordine;

(2)

procedura per la valutazione dell’offerta) e redazione dei relativi schemi di atti e documenti;

• predisposizione dello schema di capitolato contenente gli elementi di cui all’articolo 5, comma 3 - tranne lettera g) - della l.r. n. 13/2005;

• definizione delle procedure per la richiesta, il deposito e l’escussione delle cauzioni a garanzia della corretta esecuzione del contratto;

• definizione delle procedure per la verifica della corretta esecuzione;

e) dato atto che l’attività dei predetti gruppi di lavoro si è protratta dal mese di gennaio 2007 al mese di novembre 2007 e che gli esiti degli approfondimenti sono stati presentati ai Coordinatori regionali nell’incontro tenutosi in data 5 dicembre 2007;

f) vista la relazione predisposta dal Segretario generale della Regione, intitolata "Problematiche relative all'acquisizione di beni e servizi", che sintetizza i risultati dei lavori;

g) ritenuto di rinviare a successiva deliberazione l'espressione dei propri intendimenti in relazione al contenuto del capitolo 1 della predetta relazione e di approvare i contenuti del capitolo 2 della medesima, in attuazione dell'articolo 10 della l.r. n. 13/2005;

h) richiamata la propria deliberazione n. 3817 in data 21 dicembre 2007, concernente l’approvazione del bilancio di gestione per il triennio 2008/2010 con attribuzione alle strutture dirigenziali di quote di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati e disposizioni applicative;

i) visto il parere favorevole rilasciato dal Segretario Generale della Regione, ai sensi del combinato disposto degli articoli 13, comma 1, lett. e) e 59, comma 2, della legge regionale n.

45/1995, sulla legittimità della presente proposta di deliberazione;

j) ad unanimità di voti favorevoli,

DELIBERA

di approvare, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale n. 13/2005, le ulteriori modalità concernenti le procedure di acquisizione in economia di beni e di servizi, di cui all'allegato documento che costituisce parte integrante della presente deliberazione.

(3)

ULTERIORI MODALITA’ CONCERNENTI LE PROCEDURE DI ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI BENI E SERVIZI (ex articolo 10 della l.r.

13/2005)

INTRODUZIONE

La procedura in economia mediante cottimo fiduciario costituisce, secondo la definizione riportata nell’articolo 125 del Codice dei contratti pubblici (d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163), “una procedura negoziata in cui le acquisizioni … avvengono mediante affidamento a terzi”. La contiguità delle procedure in economia con la trattativa privata è stata in più occasioni affermata dalla dottrina, la quale ha anche tentato di individuare i caratteri di distinzione tra le due procedure, di volta in volta individuati nella diversa incardinazione della rappresentanza o, più recentemente, nella diversità di presupposti che, per la prima, fondano non tanto sull’eccezionalità o urgenza della spesa quanto, piuttosto, su di una valutazione di convenienza, correlata alla natura o all’entità della stessa. Ciò non toglie, peraltro, che la caratteristica saliente della trattativa privata, vale a dire il contatto dell’Amministrazione, senza particolari vincoli di forma, con vari potenziali contraenti prima di effettuare la scelta, sia di fatto coincidente con quella delle procedure in economia, mediante cottimo fiduciario, non a caso annoverate, come precedentemente rammentato, dall’articolo 125 del Codice dei contratti tra le procedure negoziate. In ogni caso, va osservato che, diversamente dalla trattativa privata, le spese in economia debbono avere ad oggetto determinati beni e servizi (per ciò che concerne l’Amministrazione regionale, quelli elencati nell’articolo 3, comma 1, della legge regionale 16 giugno 2005, n. 13) e non possono superare determinati importi (206.000 Euro, corrispondente alla soglia di rilievo comunitario)1.

L’ampiezza tipologica dei beni e dei servizi, elencati nelle leggi o nei regolamenti delle stazioni committenti e delle soglie di valore stabilite, pari come detto a quelle comunitarie, determina la necessità, al fine di non vanificare il principio di concorsualità e di formalità nel settore sotto-soglia - principio immanente nell’ordinamento e sancito nel Codice dei contratti - che anche le procedure in economia siano procedimentalizzate, mediante la previsione di affidamenti a terzi caratterizzati da trasparenza, imparzialità, parità di trattamento ed economicità. Quest’ultimo criterio è implicito nella scelta stessa dell’economia, che consente, attese le sue modalità semplificate di svolgimento, di ottenere soluzioni rapide per lo svolgimento delle funzioni istituzionali degli enti, per le quali risulterebbe sproporzionata la messa in atto di procedure lunghe e complesse come quelle ordinarie.

In ragione dell’esigenza sopra esposta di conciliare la semplificazione dell’azione amministrativa con la correttezza dell’azione medesima, nel rispetto dei principi generali, si illustrano di seguito le fasi e gli adempimenti da seguire nella conduzione di procedure in economia, mediante cottimo fiduciario, in applicazione della l.r. 13/2005.

RESPONSABILE DELLA STRUTTURA E DEL PROCEDIMENTO

L’esecuzione di forniture di beni e servizi in economia è disposta ed avviata, nell’ambito degli obiettivi e delle risorse assegnate, dal dirigente responsabile della struttura interessata. Il dirigente responsabile della struttura cura (direttamente o delegandone singole fasi ai dipendenti) l’esecuzione degli interventi in economia in qualità di Responsabile Unico del Procedimento.

Spetta, in particolare, al dirigente responsabile:

ƒ adottare, con proprio provvedimento, la determinazione a contrarre, necessaria per importi superiori a 50.000 euro;

ƒ effettuare l’esame e la scelta dei preventivi;

ƒ procedere, con proprio provvedimento, all’affido definitivo;

ƒ sottoscrivere il contratto, la lettera di ordinazione o il buono d’ordine;

ƒ disporre le necessarie verifiche circa la regolare esecuzione o fornitura dei beni e servizi.

1 A far data dal 1° gennaio 2008 (Regolamento CE n. 1422/2007).

(4)

LE FASI DEL PROCEDIMENTO

Il procedimento per l’acquisizione e la fornitura di beni e servizi in economia di norma può essere diviso in cinque fasi:

determinazione a contrarre e prenotazione della spesa;

scelta del contraente;

provvedimento di affido e impegno di spesa;

stipulazione del contratto;

verifica delle prestazioni e pagamenti.

1. Determinazione a contrarre e prenotazione della spesa

Per l’acquisizione e la fornitura di beni e servizi di valore pari o superiore a 50.000 euro, il dirigente responsabile adotta un provvedimento con il quale dispone la determinazione a contrarre e prenota la relativa spesa.

Nel provvedimento di determinazione a contrarre sono esplicitati:

ƒ i presupposti che giustificano il ricorso alla procedura in economia;

ƒ l’indicazione dell’oggetto della fornitura del bene e del servizio, da ricomprendere nelle tipologie elencate nell’articolo 3, comma 1, della l.r. 13/2005, salvo che ricorrano le condizioni di cui all’articolo 3, comma 2, della l.r. 13/2005;

ƒ l’ammontare presunto della spesa, in ogni caso non superiore, in relazione alla durata temporale del contratto, ai limiti di importo indicati dall’articolo 2, comma 2, della l.r. 13/2005;

ƒ le modalità di individuazione del contraente;

ƒ il criterio di affidamento prescelto (prezzo più basso o offerta economicamente più vantaggiosa) e le specifiche esigenze dell’Amministrazione in relazione alla singola fornitura o al singolo servizio da acquisire;

ƒ le motivazioni per cui non si ricorre alla stipulazione di una convenzione CONSIP. In attuazione di quanto stabilito dall’articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, il dirigente competente deve, infatti, attestare al momento dell’adozione della determinazione a contrarre, l’insussistenza di convenzioni CONSIP in atto aventi ad oggetto i beni o i servizi che si intendono acquisire, ovvero che, pur essendo attive convenzioni CONSIP, le stesse hanno ad oggetto beni e servizi non comparabili con quelli che si intendono acquisire. In tale ultimo caso, il dirigente indicherà le ragioni a fondamento della non comparabilità dei beni/servizi offerti con quelli che si intendono acquisire per il soddisfacimento delle specifiche esigenze dell’Amministrazione. Nel caso in cui il dirigente competente - pur in presenza di convenzioni CONSIP aventi ad oggetto gli stessi beni o servizi - ritenga di provvedere all’acquisizione in maniera autonoma, i beni o i servizi debbono essere acquisiti nel rispetto dei vincoli di qualità- prezzo indicati nelle rispettive convenzioni, i quali costituiscono limiti massimi.

Per importi inferiori a 50.000 euro può essere adottato solo il provvedimento dirigenziale di affido e impegno di spesa (v. sub 3), omettendo il provvedimento di determinazione a contrarre.

Per importi pari o inferiori a 5.000 euro annui, il dirigente responsabile della struttura, all’inizio di ogni anno, può adottare un unico provvedimento che dispone il ricorso alla provvista in economia e impegni per tali importi di spesa. L’ammontare della somma impegnata potrà essere anche superiore a 5.000 euro annui, nel caso sia necessario soddisfare, mediante acquisti in economia, fabbisogni frammentari, relativi a beni di tipologie eterogenee, di cui non si conosce all’inizio dell’anno l’esatta specificazione. E’ evidente che tale procedura non può essere utilizzata per suddividere artificiosamente, in importi pari o inferiori a 5.000 euro, acquisizioni di beni o servizi omogenei, il cui costo è superiore alla predetta soglia.

2. Scelta del contraente

2.1 Modalità di scelta del contraente

(5)

Fermo restando quanto stabilito dall’articolo 6, comma 2, della l.r. 13/2005, le modalità di scelta del contraente possono essere così schematizzate2:

a) Fino a 20.000 euro, al netto degli oneri fiscali

Previa verifica della congruità dell’offerta, anche in base alle preventive indagini di mercato effettuate, è consentito il ricorso a una sola impresa ritenuta idonea.

L’offerta deve essere preventivamente acquisita e conservata agli atti della relativa pratica.

b) Da 20.000 a 50.000 euro, al netto degli oneri fiscali

La scelta del contraente avviene mediante ricorso ad almeno cinque imprese ritenute idonee.

La scelta del contraente non ha veste di gara ufficiosa e la lettera d’interpello può essere spedita o trasmessa via fax.

Nella lettera può essere omessa l’indicazione del prezzo posto a base d’asta, se tale indicazione non risulti opportuna o conveniente.

Nella lettera d’interpello deve essere precisato che la richiesta della migliore offerta avviene a soli fini istruttori e senza vincolo per l’Amministrazione di affidare o di proseguire la negoziazione.

Le offerte devono pervenire a mezzo di lettera, entro il termine ivi indicato, di norma non inferiore a 10 giorni.

Le offerte acquisite sono raccolte e allegate nella pratica.

c) Da 50.000 euro fino alla soglia di rilievo comunitaria, al netto degli oneri fiscali

La scelta del contraente avviene mediante gara ufficiosa, alla quale devono essere invitate almeno cinque imprese ritenute idonee.

La gara ufficiosa è improntata al rispetto dei seguenti criteri:

ƒ rispetto delle regole di valutazione prefissate;

ƒ contestualità della presentazione delle offerte;

ƒ segretezza delle offerte;

ƒ pubblicità dell’apertura delle offerte;

ƒ trasparenza e non discriminazione tra i concorrenti durante tutte le fasi della procedura di negoziazione;

ƒ verifica della congruità economica delle offerte.

Nella lettera di invito e nel capitolato d’oneri devono essere in particolare indicati, oltre agli elementi di cui all’articolo 5, comma 3, della l.r. 13/2005:

ƒ il termine perentorio di presentazione delle offerte che non può, salvi casi di assoluta urgenza, debitamente motivati nella lettera di invito, essere inferiore a dieci giorni;

ƒ il periodo in giorni di validità delle offerte stesse;

ƒ la documentazione da presentare a corredo dell’offerta;

ƒ il criterio di affidamento prescelto;

ƒ gli elementi di valutazione, nel caso di utilizzo del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;

ƒ l’obbligo per l’offerente di dichiarare nell’offerta di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti nonché di accettare condizioni contrattuali e penalità;

ƒ i requisiti soggettivi richiesti e la richiesta all’impresa di rendere apposita dichiarazione in merito al possesso di tali requisiti;

ƒ il giorno, l’ora e il luogo dell’apertura delle offerte.

Nella lettera d’invito e nel capitolato d’oneri può essere inoltre indicata la facoltà per l’Amministrazione di non procedere all’affidamento in caso di presentazione di un’unica offerta valida nonché di effettuare eventuali rinegoziazioni, al fine di migliorare ulteriormente l’offerta, mediante successivi rilanci, estesi a tutti coloro che hanno presentato l’offerta.

2.2 Criteri di affidamento

2 Le soglie di seguito indicate sono quelle approvate con legge regionale "Omnibus" 2007.

(6)

I criteri di affidamento possono essere:

ƒ prezzo più basso;

ƒ offerta economicamente più vantaggiosa.

2.3 Possesso dei requisiti

Le imprese alle quali affidare gli acquisti in economia devono essere in possesso, attraverso apposita dichiarazione resa nelle forme di legge e da richiedere nella lettera di interpello o di invito (i cui modelli sono allegati in appendice alla presente relazione), dei prescritti requisiti di qualificazione morale, professionale, tecnico-organizzativa ed economico-finanziaria richiesti nella lettera d’interpello/d’invito o nel capitolato3.

Il dirigente responsabile procede alla verifica dei requisiti in capo all’impresa affidataria e anche in capo alle altre imprese concorrenti, qualora abbia il fondato sospetto della non veridicità delle dichiarazioni presentate.

2.4 Seggio di gara e commissione giudicatrice

All’espletamento della gara ufficiosa con il criterio del prezzo più basso può provvedere direttamente il dirigente responsabile, unitamente ad almeno un dipendente della struttura, con funzioni di segretario verbalizzante.

All’espletamento della gara ufficiosa con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, provvede una commissione giudicatrice presieduta dal dirigente responsabile e composta da due dipendenti, preferibilmente scelti nell’ambito della struttura interessata, di cui uno anche con funzioni di segretario verbalizzante. La Commissione può essere integrata, su iniziativa del dirigente responsabile, da membri esperti, anche esterni all’Amministrazione regionale, in caso di valutazioni tecniche di particolare complessità, che richiedano conoscenze specialistiche. La nomina della Commissione può avvenire con lettera del dirigente competente.

2.5 Apertura delle offerte

L’apertura delle offerte, in caso di gara ufficiosa, deve avvenire in seduta pubblica. Il dirigente responsabile può sottoporre a verifica le offerte che appaiono anormalmente basse e tali da far apparire pregiudizievole l’esecuzione della fornitura o del servizio. L’affidamento può essere disposto anche in presenza di un’unica offerta, purché ritenuta congrua, salvo che non sia diversamente disposto nella lettera di invito. Le offerte debbono essere conservate agli atti della relativa pratica.

2.6 Verbale

Delle operazioni di gara è redatto verbale, contenente l’indicazione delle imprese invitate, delle offerte presentate e del contraente prescelto, in applicazione del criterio di affidamento individuato;

il verbale è firmato dal dirigente responsabile, dai componenti della Commissione giudicatrice, ove prevista, e dal segretario verbalizzante. Il verbale è approvato con il provvedimento con il quale è assunto il relativo impegno di spesa.

3Anche gli affidatari delle procedure di cottimo debbono possedere i requisiti di idoneità richiesti nell’ambito delle procedure ordinarie, trattandosi di principio di carattere generale (art. 125, comma 12, del d.lgs. 163/2006). Il contratto dovrebbe essere stipulato dopo la verifica dell’effettivo possesso dei requisiti. Potrebbe essere, tuttavia, utile, in casi di urgenza, ai fini di una maggiore speditezza del procedimento effettuare le verifiche come condizione per la prosecuzione dell’esecuzione del contratto già stipulato, più che come condizione di efficacia dell’aggiudicazione, che impedisca la stipulazione. A tale scopo sarebbe utile inserire nei contratti (anche se in forma di lettera-contratto) la seguente clausola: “La lettera di ordinazione-contratto è subordinata alla condizione della verifica della effettiva sussistenza dei requisiti, come indicati nelle dichiarazioni sostitutive presentate in fase di selezione. Laddove si verifichi la mancata sussistenza di anche uno solo dei requisiti, il cottimista decade dall’affidamento con effetto retroattivo. Rimane fermo il diritto del cottimista al rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione delle prestazioni effettuate fino all’accertamento ed alla comunicazione delle cause di decadenza dell’affidamento”.

(7)

3. Provvedimento di affido

L’affido è formalizzato con apposito provvedimento dirigenziale, con cui si provvede anche all’impegno della spesa. Nel provvedimento di affido è necessario:

ƒ specificare l’avvenuta verifica della congruità dell’offerta, qualora si sia proceduto alla consultazione di una sola impresa;

ƒ dare atto dell’esito dell'interpello o della gara ufficiosa, con l’individuazione dell’impresa migliore offerente.

Con lo stesso provvedimento di affido si approva il verbale delle operazioni di gara qualora si sia proceduto all’affidamento tramite gara ufficiosa.

Restano ferme le vigenti disposizioni in materia di prevenzione della delinquenza di stampo mafioso e di comunicazioni e informazioni antimafia.

Qualora il provvedimento di affido non sia preceduto dal provvedimento di determinazione a contrarre, lo stesso dovrà altresì esplicitare quanto previsto al precedente punto 1 (Determinazione a contrarre e prenotazione della spesa).

L’esito dell’affidamento, se relativo a importi pari o superiori a 20.000 euro, è soggetto ad avviso post-informazione mediante pubblicazione sul sito della Regione.

4. Stipulazione del contratto

L’acquisizione di forniture e servizi in economia è perfezionata con scrittura privata o con apposita lettera d’ordine di norma secondo i seguenti criteri indicativi:

ƒ per acquisizioni fino a 50.000 euro, mediante apposita lettera di ordinazione con la quale il dirigente responsabile dispone l’ordinazione per l’acquisizione dei beni e dei servizi.

Dell’ordinazione, redatta in duplice copia, la ditta dà immediata comunicazione all’Amministrazione regionale mediante restituzione di una copia sottoscritta per accettazione;

ƒ per acquisizioni, a carattere continuativo, fino a 50.000 euro, il dirigente responsabile ha facoltà di perfezionare il contratto mediante lettera di ordinazione sottoscritta a inizio anno. Gli ordinativi sono in seguito effettuati mediante buoni d’ordine il cui valore massimo non può, comunque, essere superiore a 5.000 euro;

ƒ per acquisizioni sopra 50.000 euro, mediante contratto nella forma di scrittura privata semplice. Il contratto deve essere sottoscritto immediatamente dalla Ditta a richiesta dell’Amministrazione regionale.

Tali atti devono riportare i medesimi contenuti previsti nella lettera d’interpello o nella lettera d’invito e nel capitolato d’oneri.

Gli atti di ordinazione devono contenere almeno:

ƒ la descrizione dei beni o servizi oggetto dell’ordinazione;

ƒ la quantità ed il prezzo degli stessi con l’indicazione dell’I.V.A.;

ƒ la qualità e la modalità di esecuzione;

ƒ la durata del rapporto contrattuale;

ƒ le eventuali garanzie;

ƒ la forma di pagamento;

ƒ le penali per la ritardata o incompleta esecuzione nonché l’eventuale richiamo all’obbligo dell’assuntore di uniformarsi alle vigenti norme di legge e regolamenti, nonché la facoltà, per l’Amministrazione, di provvedere all’esecuzione dell’obbligazione a spese della ditta aggiudicataria e di rescindere il contratto mediante semplice denuncia, nei casi in cui la ditta stessa venga meno alle condizioni concordate;

ƒ l’ufficio referente ed eventuali altre indicazioni utili od opportune al fornitore.

Tutti i contratti stipulati in forma di scrittura privata e lettera di ordinazione scontano l’imposta di bollo fin dall’origine ai sensi dell’articolo 2, parte Ia, della Tariffa.

Tutte le eventuali spese di contratto (bolli, registrazione, copia ecc.) sono a carico della ditta.

Per le acquisizioni in pronta consegna non superiori a 5.000 euro, l’ordinazione avviene mediante buoni d’ordine, sottoscritti dal dirigente responsabile, dai quali risulti la ditta fornitrice, l’oggetto e l’imputazione della spesa.

(8)

Ai sensi dell’articolo 8 della l.r. 13/2005, a garanzia dei prodotti forniti o della regolare esecuzione dei servizi, il dirigente responsabile può richiedere alla ditta affidataria, per contratti di importo superiore a 50.000 euro ovvero in relazione alla particolare natura della prestazione, una garanzia pari al 10% dell’importo di affido (cauzione definitiva).

Tale garanzia, che sarà svincolata all’approvazione del certificato di collaudo o attestato di regolare esecuzione, dovrà essere costituita mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa e dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione regionale4. 5. Verifica delle prestazioni e pagamenti

Tutti i servizi e le forniture, entro venti giorni dalla loro acquisizione, sono soggetti, rispettivamente, ad attestazione di regolare esecuzione o a collaudo.

Il collaudo o l’attestazione di regolare esecuzione sono eseguiti da personale designato dal dirigente responsabile, che potrà avvalersi anche di dipendenti dell’Amministrazione facenti capo ad altre strutture. Qualora se ne ravvisi la necessità e ne ricorrano i presupposti, il collaudo o le verifiche preliminari al rilascio dell’attestazione potranno essere affidati ad esperti esterni all’Amministrazione.

Il collaudo o l’attestazione di regolare esecuzione devono risultare da apposito verbale.

La verifica per le acquisizioni di beni e servizi fino a 50.000 euro può essere attestata in forma semplificata, mediante visto di attestazione apposto direttamente sulla fattura.

Ai sensi dell’articolo 8, comma 2, della l.r. 13/2005, sono escluse da tali verifiche le spese di importo inferiore a 10.000 euro.

I pagamenti sono disposti dal dirigente responsabile entro trenta giorni dalla data dell’avvenuto collaudo o attestazione di regolare esecuzione ovvero, se successiva, dalla data di presentazione della fattura, ai sensi dell’articolo 9 della l.r. 13/2005.

4 La cauzione definitiva può essere costituita anche mediante deposito di denaro o titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato ovvero mediante fideiussione bancaria, assicurativa o rilasciata da Intermediario finanziario autorizzato ai sensi di legge. Possono inoltre essere richieste, a maggiore garanzia, le seguenti dichiarazioni (queste dichiarazioni sono normalmente richieste nei contratti d’appalto):

• rinuncia al termine semestrale di cui all’art. 1957, comma 1, c.c.;

• rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;

• operatività della fideiussione o della polizza entro 15 giorni, a semplice richiesta dell’Amministrazione regionale;

• obbligo di versare alla committente, senza eccezioni o ritardi, la somma garantita o la minor somma richiesta dall’Ente;

• validità della fideiussione fino al completo esaurimento del rapporto contrattuale principale.

(9)

APPENDICE

1. Fac-simile del modulo di autodichiarazione da compilarsi a cura della ditta partecipante.

2. Schema di Capitolato per forniture di beni e servizi (ex art. 4 l.r. 16 giugno 2005, n. 13).

3. Lettera di interpello.

4. Lettera di invito per l’affidamento di servizi/forniture a mezzo di gara ufficiosa.

(10)

Appendice n. 1

FAC-SIMILE DEL MODULO DI AUTODICHIARAZIONE DA COMPILARSI A CURA DELLA DITTA PARTECIPANTE

Alla _________________________

OGGETTO: Dichiarazione sostitutiva per l’affidamento in economia del

……….……….

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________, nato/a a _______________________________________il _______________________________

e residente in _____________________________________________________________ (_____) via ______________________________________________________________n. ___________

telefono n. _________________________________fax n. _______________________________

in qualità di ____________________________________________________________________

(titolare, legale rappresentante)

dell’Impresa ___________________________________________________________________

con sede legale in _______________________________________________________________

via ___________________________________________________________ n. _____________

cod. fisc. __________________________________________ P. I.V.A. ____________________

Ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sotto la propria esclusiva responsabilità e consapevole delle sanzioni previste dalla legislazione penale e dalle leggi speciali in materia di falsità degli atti, con espresso riferimento all’impresa che rappresenta

DICHIARA

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e degli articoli 30 e 31 della l.r. n. 19/2007 che:

1. possiede i seguenti requisiti di ordine generale previsti dall’art. 38 del d.lgs. 163/2006:

ƒ non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e non sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

ƒ non ha pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o di una delle cause ostative previste

(11)

dall’art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; (l’esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; il socio o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; gli amministratori muniti di potere di rappresentanza o il direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società);

ƒ non ha subito una sentenza di condanna passata in giudicato, o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art.

444 del Codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; (è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passato in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; l’esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; del socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso, l’esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l’impresa non dimostri di aver adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata; resta salva in ogni caso l’applicazione dell’articolo 178 del codice penale e dell’articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale (lettera c);

ƒ non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della l. 19 marzo 1990, n. 55;

ƒ non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;

ƒ non ha commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;

ƒ non ha reso, nell’anno antecedente la data della lettera d’invito, false dichiarazioni in merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara;

ƒ non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;

ƒ è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui all’articolo 17 della legge 68/1999 / non è soggetta alla disciplina di cui alla legge 68/1999 (depennare la parte che non interessa);

ƒ non è stata applicata nei suoi confronti alcuna sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lettera c), del D. Lgs. dell’8 giugno 2001, n. 231, o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art.

36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

ƒ nei suoi confronti non è stata applicata la sospensione o la revoca dell’attestazione SOA da parte dell’Autorità per avere prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultanti dal casellario informatico.

2. Dichiara inoltre che la (ragione sociale) ____________________________________________

è iscritta al Registro delle Imprese, se italiana, della Camera di Commercio di _______________________________, o al registro professionale dello Stato di residenza _______________ al n. _____________, a decorrere dal _________, per l’esercizio dell’attività ___________________________________________________________________;

(12)

3. Sempre ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, dichiara altresì:

ƒ non aver commesso secondo motivata valutazione della Regione Autonoma Valle d’Aosta grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla stessa che richiede la fornitura in oggetto; non aver commesso un errore grave nell’esercizio della propria attività professionale accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della Regione Autonoma Valle d’Aosta.

Letto, confermato e sottoscritto.

DATA,___________________ FIRMA___________________________

N.B.: LA FIRMA È OBBLIGATORIA AI FINI DELLA VALIDITÀ DELLA DICHIARAZIONE.

La presente dichiarazione non è soggetta ad autenticazione, ma dovrà essere accompagnata, a pena di esclusione, da copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità, ai sensi dell’art. 38, comma 3, D.P.R. 445/2000.

Dichiara infine, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, di essere informato che:

ƒ i dati raccolti sono relativi alla fornitura in economia in oggetto, gli stessi rimarranno depositati presso ……….………, che cura l’istruzione della pratica, e potranno essere ulteriormente trattati per l’inserimento in elaborazioni di tipo statistico o in altri elenchi a disposizione dell’Amministrazione regionale;

ƒ il conferimento dei dati ha natura facoltativa;

ƒ l’eventuale rifiuto di conferire i dati richiesti comporta l’esclusione dalla gara;

ƒ i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: 1) il personale interno dell’Amministrazione regionale implicato nel procedimento; 2) i concorrenti che partecipano alla seduta pubblica di gara; 3) ogni altro soggetto che abbia interesse nel procedimento ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e della legge regionale 2 luglio 1999, n.

18;

ƒ i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Titolare del trattamento: la Regione Autonoma Valle d’Aosta

Responsabile del trattamento: il Dirigente ___________________________________________

(della struttura competente)

FIRMA

(rilasciata ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 45/2000)

N.B.: Firma dell’offerente persona fisica o legale rappresentante (o persona in possesso dei poteri di impegnare validamente l’impresa) nel caso di persona giuridica, resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R.

n. 445/200 (Testo unico documentazione amministrativa) accompagnata da copia di un documento di riconoscimento del sottoscrittore.

(13)

Appendice n. 2

Schema di Capitolato per forniture di beni e servizi (ex art. 5 l.r. 16 giugno 2005, n. 13)

Art. 1 (Oggetto)

Specificazione dell’oggetto della prestazione (fornitura o servizi), eventualmente ricorrendo anche a classificazioni esemplificative.

Esplicitazione delle finalità dell’acquisto.

Art. 2

(Requisiti per l’affidamento. Caratteristiche tecniche delle prestazioni/forniture, con indicazione degli elementi essenziali)

Idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economica-finanziaria prescritta per le prestazioni di pari importo affidati con le procedure ordinarie di scelta del contraente.

Descrizione dettagliata delle modalità di resa delle forniture o delle prestazioni del servizio (cosiddette specifiche tecniche, per le quali è possibile fare riferimento all’art. 23 della direttiva 2004/18/Ce) con indicazione dei possibili/o eventuali margini di evoluzione gestibili dal fornitore.

Per le forniture:

condizioni di fornitura:

• descrizione del processo di sviluppo della fornitura (condizioni generali) possibile evoluzione:

• indicazione di una serie di parametri relativi a profili migliorativi della fornitura nei suoi elementi essenziali (eventualmente proponibili dai fornitori)

• indicazione di una serie di parametri relativi a profili migliorativi della fornitura nei suoi elementi correlati (eventualmente proponibili dai fornitori)

Per i servizi:

elementi generali descrittivi del servizio atteso: indicazione di eventuali standard di base del servizio (per esempio desumibili dalla carta dei servizi all’utenza)

1. standard essenziali del servizio:

• descrizione dettagliata del processo di sviluppo del servizio secondo le attese dell’amministrazione

• definizione di standard di processo (per esempio specifiche frequenze nella resa delle prestazioni, dimensionamenti essenziali di alcune attività ecc.)

2. elementi migliorativi possibili:

• connotazione dei possibili spazi migliorativi del servizio (definibili in funzione della proposta dell’operatore economico)

• indicazione degli eventuali margini per il miglioramento degli standard di processo

(14)

Art. 3

(Quadro dei profili operativi e delle prestazioni complementari, con specificazione di particolari condizioni di fornitura dei beni/servizi)

Specificazione di particolari caratterizzazioni professionali delle risorse umane impegnate nella resa della fornitura o nella realizzazione del servizio.

Indicazione degli standard minimi riferibili al numero di operatori necessari per il corretto sviluppo di un servizio.

Precisazione dei luoghi di esecuzione delle forniture/prestazioni.

Indicazione di temporalizzazioni specifiche per la resa delle forniture/dei servizi.

Specificazione di eventuali prestazioni complementari (per esempio monitoraggio su particolari fasi della fornitura/servizio).

Art. 4 (Durata)

Specificazione della durata della prestazione.

Art. 5

(Divieto di subappalto)

I soggetti affidatari sono obbligati ad eseguire in proprio i servizi o le forniture compresi nel contratto medesimo.

Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità.

Art. 6

(Profili economici - corrispettivo)

Indicazione del valore presunto complessivo della prestazione e di eventuali valori unitari assunti a riferimento (per esempio, per le forniture di beni, indicazione dei prezzi delle varie tipologie di elementi; per i servizi, specificazione di tariffe orarie).

Per i servizi o forniture di carattere periodico o continuativo previsione della clausola di revisione periodica del prezzo.

Art. 7

(Quadro delle responsabilità)

Specificazione delle responsabilità dell’operatore economico (con riferimento alle prestazioni connesse alla fornitura di beni o al servizio) nei confronti dell’amministrazione, degli utenti finali della fornitura/del servizio.

Indicazione di eventuali margini di responsabilità dell’amministrazione.

Art. 8 (Garanzie)

Specificazione delle garanzie connesse all’esecuzione del contratto, quali:

a) costituzione di una cauzione definitiva di importo pari al 10% del valore contrattuale, al netto degli oneri fiscali, mediante fideiussione bancaria, assicurativa o rilasciata da Intermediario

(15)

finanziario autorizzato ai sensi di legge, riportanti le seguenti dichiarazioni:

• rinuncia al termine semestrale di cui all’art. 1957, comma 1, c.c.;

• rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;

• operatività della fideiussione o della polizza entro 15 giorni, a semplice richiesta dell’Amministrazione regionale;

• obbligo di versare alla committente, senza eccezioni o ritardi, la somma garantita o la minor somma richiesta dall’Ente;

• validità della fideiussione fino al completo esaurimento del rapporto contrattuale principale.

Lo svincolo del deposito cauzionale avverrà ad avvenuta approvazione del certificato di collaudo o attestato di regolare esecuzione della fornitura o del servizio.

b) costituzione di polizze assicurative per responsabilità civile verso terzi o per particolari coperture richieste dal tipo di attività. Specificazione delle garanzie particolari rapportate alla realizzazione della fornitura (garanzie per i prodotti, estensione temporale di garanzie-standard possibili sulla base di offerte del fornitore ecc.) o all’esecuzione del servizio.

Qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l’appaltatore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall’Amministrazione.

Art. 9 (Quinto d’obbligo)

In relazione alla tipologia del bene o del servizio, l’Amministrazione regionale si riserva la facoltà di ricorrere all’istituto del quinto d’obbligo.

Art. 10

(Collaudi, verifiche e controlli)

Specificazione delle modalità di collaudo dei beni/prodotti forniti (per esempio, temporalizzazione dei collaudi, modalità di sviluppo, indicazione di eventuali collaudi ripetuti in condizioni differenti) o di attestazione di regolare esecuzione, entro il termine di 20 giorni dall’acquisizione dei beni o dei servizi.

Indicazione (per gli appalti di servizi) delle modalità di verifica e di controllo sulle attività.

Art. 11

(Penali per inadempimenti e individuazione di presupposti per la risoluzione del contratto) Indicazione delle modalità di contestazione degli inadempimenti e specificazione delle casistiche configurabili come inadempimenti e della relativi gravità, con definizione delle corrispondenti penalità, secondo uno schema strutturato:

ƒ descrizione dell’inadempimento: connotazione dell’inadempimento, con indicazione di come lo stesso può verificarsi;

ƒ definizione della penalità: determinazione del valore della penalità corrispondente alla gravità dell’inadempimento.

(16)

L’Amministrazione regionale dopo formale ingiunzione, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, rimasta senza esito, può disporre l’esecuzione di tutto o parte del lavoro, o la fornitura del bene e del servizio, a spese del soggetto o dell’impresa, salvo l’esercizio, da parte dell’Amministrazione, dell’azione per il risarcimento del danno derivante dall’inadempienza.

Nel caso d’inadempimento grave, l’Amministrazione può, altresì, previa denuncia scritta, procedere alla risoluzione del contratto, salvo, sempre, il risarcimento dei danni subiti.

Art. 12

(Modalità di pagamento)

I pagamenti della fornitura o del servizio sono disposti entro trenta giorni dal collaudo o dall’attestazione della regolare esecuzione ovvero, se successiva, dalla data di presentazione delle fatture (art. 9 l.r. n. 13/2005).

Art. 13 (Spese contrattuali)

Tutte le spese (bolli, eventuali registrazioni, copie) sono poste a carico della ditta affidataria.

Art. 14

(Risoluzione delle controversie)

Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in dipendenza del presente Capitolato e del conseguente contratto, il foro è determinato ai sensi del combinato disposto degli articoli 25 del codice di procedura civile e 59 della legge 16 maggio 1978, n. 196 e successive modificazioni.

Art. 15

(Tutela della privacy)

Ai sensi per gli effetti dell’art. 18 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della Privacy) e successive modificazioni, i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento in argomento e per lo svolgimento delle attività e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi in materia.

(17)

Appendice n. 3

Lettera di interpello

Spett.le Ditta _________________________

Oggetto: Indagine mediante interpello.

Questa Amministrazione intende verificare la presenza di imprese potenziali contraenti ed accertarne le condizioni in relazione ad un eventuale successivo affidamento del servizio/fornitura di _______________________________________________________________.

Codesta spettabile Ditta è pertanto invitata a formulare la propria migliore offerta tecnico-economica tenendo conto delle specifiche tecniche e delle condizioni contrattuali minime previste nel capitolato d’oneri allegato; tale offerta sarà da considerare irrevocabile.

La proposta ricevuta, ivi compreso il prezzo, potrà essere palesata ad altri potenziali offerenti al fine di acquisire le opportune informazioni per un’adeguata valutazione e/o comparazione dei vari contenuti.

Si precisa che il presente invito ha esclusivamente valore di mera indagine conoscitiva e che l’Amministrazione non assume nessun vincolo in ordine alla prosecuzione della propria attività negoziale, riservandosi la facoltà di avviare eventuali successive negoziazioni con uno o più soggetti interpellati ritenuti, secondo la propria valutazione tecnico-discrezionale, idonei alla esecuzione della fornitura/prestazione del servizio richiesto.

Si dà atto che l’Amministrazione regionale, qualora intenda procedere all’affidamento della fornitura/servizio, confronterà le offerte con i parametri di qualità e prezzo contenuti nella convenzione Consip (inserire gli estremi della convenzione); non saranno ritenute valide offerte inferiori.

L’offerta deve pervenire entro il giorno ______________ alle ore ___________

presso il seguente Ufficio: __________________________________________________________.

Eventuali informazioni possono essere chieste all’Ufficio ___________________, Sig. ______________________________________ tel. ___________.

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D. L.vo 196/2003, n. 196 (codice della privacy), si comunica che i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento in oggetto. Il titolare del trattamento è la Regione Autonoma Valle d’Aosta, responsabile del trattamento il dirigente ………

Luogo, data IL DIRIGENTE

_________________________________ _____________________

(18)

Appendice n. 4

Lettera di invito per l’affidamento di servizi/forniture a mezzo di gara ufficiosa Spett.le Ditta ___________________

Oggetto: Invito a gara ufficiosa per l’affidamento del servizio/fornitura di:

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Informazioni generali

Codesta spettabile ditta è invitata alla gara ufficiosa per l’affidamento in economia - con il sistema del cottimo fiduciario - per (servizi/forniture), formulando la propria migliore offerta nel rispetto di quanto previsto nella presente lettera di invito e nel capitolato allegato.

La presente trattativa ha per oggetto i seguenti servizi/forniture:

________________________________________________________________________________

Il prezzo a base di gara è fissato in euro1_________

Il servizio/fornitura verrà affidato con il criterio del prezzo più basso ovvero

Il servizio/fornitura verrà affidato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base dei seguenti criteri:

• Qualità del servizio/fornitura: max punti ___________

sulla base dei seguenti elementi: a)_________; b)________; c)________

• Prezzo: max punti _________

Si procederà (o non si procederà) all’aggiudicazione dell’appalto anche nel caso della presentazione di una sola offerta valida.

Qualora esistano convenzioni Consip attive per il bene o servizio da acquisire, ma si intenda comunque procedere in modo autonomo, la lettera può essere così integrata al fine di stimolare la concorrenza delle offerte sotto il profilo qualità-prezzo:

Si da atto che ad oggi è attiva la convenzione Consip………..…(inserire estremi convenzione): pertanto ai sensi dell’art. 26, comma 3, della L. 488/1999 le offerte verranno confrontate con i parametri di qualità e prezzo contenuti nelle convenzioni di cui sopra e non saranno considerate valide, o comunque congrue, offerte qualitativamente o economicamente

1 Il prezzo è definibile sulla base dei prezzi delle convenzioni Consip, trattandosi di parametri massimi di prezzo- qualità ovvero, laddove non sussistano convenzioni attive, dalle rilevazioni dei prezzi di mercato nonché di eventuali tariffari di riferimento e di ogni altro elemento ritenuto idoneo.

(19)

inferiori, rispetto agli standard qualitativi, economici e prestazionali di cui alla citata convenzione Consip nella quale si prevede:

• Parametri qualità ……….

• Parametri prezzo ……….

Modalità di presentazione dell’offerta

Le offerte dovranno pervenire, per mezzo del servizio postale con raccomandata o mediante consegna a mano, entro e non oltre le ore _______ del giorno _______________ presso il seguente Ufficio ____________________________. Sul plico, debitamente sigillato, dovrà essere apposto il nominativo della ditta mittente e la dicitura “Servizio/fornitura di ______________________________________________________________________________”.

Il plico dovrà contenere tre buste nelle quali saranno presenti i documenti di seguito indicati:

1) Documentazione amministrativa ed in particolare:

a) Dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 attestante il possesso dei requisiti di partecipazione alla gara ufficiosa in conformità al presente invito, alla quale dovrà essere allegata fotocopia della carta di identità;

b) Copia del capitolato allegato alla presente, sottoscritto in ogni foglio dal legale rappresentante della ditta.

2) Offerta tecnica

Documentazione tecnica prevista dal capitolato allegato alla presente lettera di invito.

3) Offerta economica

Offerta economica redatta in competente bollo, sottoscritta dal legale rappresentante, indicante in cifre e in lettere il prezzo al netto dell’IVA inferiore alla base di gara. Da precisare che, in caso di discordanze, sarà considerato valido il prezzo maggiormente vantaggioso per l’Amministrazione.

Deve inoltre essere indicata la validità dell’offerta per la durata di almeno 120 giorni.

Cause di esclusione dalla gara

Sono cause di esclusione:

• il superamento del termine prefissato per la presentazione dell’offerta (al riguardo si precisa che il recapito del piego rimane ad esclusivo rischio del mittente ove lo stesso, per qualsiasi motivo, non giunga a destinazione in tempo utile);

• la presentazione di offerte condizionate o indeterminate;

• la presenza di eventuali correzioni o abrasioni;

• la mancanza della documentazione richiesta di cui al punto precedente.

Modalità di svolgimento della gara

L’apertura dei plichi avverrà il giorno _____________________ alle ore __________ presso l’Ufficio _______________________________ situato in _______________.

E’ consentito presenziare alla gara ai legali rappresentanti dei concorrenti, ovvero ai soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di apposita delega loro conferita dai legali rappresentanti.

La documentazione presentata verrà esaminata nel giorno sopra indicato e, nella medesima seduta, si procederà, per le sole ditte ammesse, all’apertura delle buste contenenti l’offerta tecnica.

(20)

Il seggio di gara/la Commissione giudicatrice procederà quindi all’esame delle offerte tecniche e l’esito sarà comunicato nel corso della medesima seduta pubblica.

In questa stessa seduta verranno valutate anche le offerte economiche e la Commissione si riserva la facoltà di verificare le offerte che appaiono anormalmente basse. L’affidamento può essere disposto anche in presenza di un’unica offerta, purché ritenuta congrua.

Successivamente, la Commissione formulerà la graduatoria finale da sottoporre, per la definitiva approvazione, al Dirigente Responsabile del Procedimento.

Delle operazioni di gara è redatto verbale, contenente l’indicazione delle imprese invitate, delle offerte presentate e del contraente prescelto.

Mentre l’offerente rimane impegnato per effetto della presentazione stessa dell’offerta, l’Amministrazione assumerà i relativi impegni solo con la stipula del contratto.

La Ditta affidataria è tenuta a presentare, prima della stipula del contratto, gli eventuali certificati e documenti richiesti dall’Amministrazione, atti a comprovare quanto dichiarato in sede di gara.

Responsabile del procedimento

Il responsabile del procedimento per il relativo affidamento è: ____________________________.

Le informazioni possono essere richieste all’Ufficio _____________________ alle ore _________.

Privacy

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento in oggetto. Il responsabile del trattamento è ________________________________.

Per tutto ciò che non è regolamentato dalla presente lettera di invito, si rimanda a quanto disposto dal capitolato allegato.

Luogo, data IL DIRIGENTE

_________________________________ _____________________

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