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Al via la lotteria degli scontrini

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Academic year: 2022

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Capitale sociale 50.000,00 i.v.

Sede Legale: Milano 20121, Piazza S. Angelo 1 Tel.:+39.02.54123457 - +39.02.65560922

Ai gentili clienti e Loro Sedi

Al “via” la lotteria degli scontrini

Dall’1.2.2020 è stata avviata la c.d. “lotteria degli scontrini”, ossia il concorso a premi cui possono partecipare i consumatori che acquistano, pagando con strumenti elettronici, beni o servizi presso commercianti al minuto. La partecipazione alle estrazioni è ammessa se, all’atto di acquisto, il cliente comunica il proprio “codice lotteria” e l’esercente trasmette telematicamente all’Agenzia delle Entrate i dati dei corrispettivi ai sensi dell’art. 2 co. 1 del DLgs. 127/2015. I premi in palio e il calendario delle estrazioni sono consultabili sul sito www.lotteriadegliscontrini.gov.it

I contribuenti che effettuano acquisti di beni o servizi fuori dall’esercizio di attività di impresa, arte o professione, presso esercenti che registrano ed inviano telematicamente i corrispettivi, possono partecipare alla c.d. “lotteria degli scontrini” (o “lotteria dei corrispettivi”), mediante l’estrazione a sorte di premi.

La lotteria degli scontrini era stata istituita con l’art. 1 co. 540-544 della L. 11.12.2016 n.

232 (Legge di Bilancio 2017), ma il relativo termine di avvio era stato più volte posticipato e, da ultimo, fino all’1.1.2021, per effetto dell’art. 141 del DL 34/2020 (DL“Rilancio”), in considerazione delle oggettive difficoltà degli esercenti legate agli effetti dell’emergenza pandemica da Covid-19.

L’art. 3 co. 9 del DL 183/2020 (DL “Milleproroghe”) ha previsto un ulteriore differimento, rimettendo all’Agenzia delle Dogane e Monopoli, d’intesa con l’Agenzia delle Entrate, l’adozione entro l’l.2.2021 di un provvedimento contenente, come già previsto, la definizione delle modalità di estrazione e dell’entità dei premi messi in palio, ma anche le disposizioni necessarie all’avvio della lotteria (art. 1 co. 544 della L.232/2016). Tale provvedimento è adottato, dal Direttore Generale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli Introduzione

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d’intesa con il Direttore dell’Agenzia delle Entrate, con determinazione interdirettoriale 29.1.2021 n. 32051 pubblicata il 30.1.2021.

Si sottolinea che:

 con il provv. Agenzia delle Dogane e Monopoli e Agenzia delle Entrate 5.3.2020 n.

80217, sono state indicate la periodicità e le modalità tecniche delle operazioni di estrazione, nonché l’entità dei premi messi in palio ed il trattamento dei dati connessi al funzionamento della lotteria;

 con il provv. Agenzia delle Entrate 31.10.2019 n. 739122, sono state individuate le modalità attraverso cui gli esercenti sono tenuti ad acquisire e trasmettere i dati validi per la partecipazione alla lotteria.

Ulteriori chiarimenti sono reperibili:

 nelle guide fiscali pubblicate dall’Agenzia delle Entrate sul proprio sito;

 sul c.d. “portale Lotteria”, disponibile sul sito www.lotteriadegliscontrini.gov.it.

Si tratta di un concorso a premi gratuito, collegato agli acquisti per i quali è rilasciato un documento commerciale mediante un registratore telematico o la procedura web resa disponibile dall’Agenzia delle Entrate.

L’art. 1 co. 1095 Legge di Bilancio 2021 (Legge 30.12.2020 n. 178) ha disposto significative modifiche nel funzionamento della lotteria degli scontrini, riservando la partecipazione in relazione agli acquisti effettuati con modalità “cashless”, vale a dire con strumenti di pagamento elettronici (es. bancomat, carta di credito, carta di debito), anche laddove documentati con fattura.

La disposizione originaria prevedeva la partecipazione alle estrazioni sia degli acquisti effettuati mediante mezzi di pagamento elettronici, sia degli acquisti con mezzi diversi (anche in contanti), contemplando premi speciali nella prima ipotesi (cioè maggiori possibilità di vincita).

La modifica è stata stabilita per allineare la disciplina della lotteria degli scontrini al meccanismo del c.d. “cashback” di cui all’art. 1 co. 288 e ss. della L. 160/2019, che ha introdotto rimborsi in denaro di una percentuale delle spese sostenute da parte di coloro che effettuano acquisti senza l’utilizzo del contante, con l’obiettivo di incentivare i pagamenti elettronici.

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Come chiarito con provv. Agenzia delle Dogane e dei monopoli e Agenzia delle Entrate 5.3.2020 n. 80217 (art. 6), per ogni acquisto è generato un biglietto “virtuale” che consente di partecipare alla lotteria: ogni euro speso dà diritto ad 1 biglietto, fino ad un massimo di 1.000 biglietti per un documento commerciale pari o superiore a 1.000 euro (es. 10 documenti commerciali possono far ottenere fino a 10.000 biglietti virtuali). Qualora l’importo speso sia superiore a un euro, l’eventuale cifra decimale superiore a 49 centesimi produrrà, in ogni caso, un altro biglietto virtuale.

Il biglietto vincente per il consumatore può comportare la vincita anche dell’esercente, che abbia validamente documentato l’operazione e trasmesso telematicamente i corrispettivi ai sensi dell’art. 2 co. 1 del DLgs. 127/2015.

Possono partecipare tutte le persone fisiche maggiorenni, residenti in Italia, che si siano procurati il codice lotteria e che, al di fuori dell’esercizio d’impresa, arte o professione, acquistino beni o servizi presso esercizi commerciali al minuto.

La partecipazione alle estrazioni è consentita ai predetti soggetti a condizione che:

 all’atto dell’acquisto, l’acquirente comunichi il proprio “codice lotteria”. La comunicazione si considera espressione della volontà di partecipare alle estrazioni (cfr.

provv. 739122/2019 cit.).

 l’esercente trasmetta all’Agenzia delle Entrate i dati dei corrispettivi per via telematica ai sensi dell’art. 2 co. 1 del DLgs. 127/2015.

Il “codice lotteria” rappresenta uno pseudonimo alfanumerico del codice fiscale del consumatore, composto da 8 caratteri, volto a consentirne l’identificazione al fine dell’assegnazione dei premi.

Per acquisire il codice lotteria, occorre accedere al Portale Lotteria, reso disponibile dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli (www.lotteriadegliscontrini.gov.it), e, una volta effettuato l’accesso, procedere come segue:

 nell’Home-page, cliccare su “Partecipa ora” per accedere all’area pubblica

IMMAGINE TRATTA DA HTTPS://WWW.LOTTERIADEGLISCONTRINI.GOV.IT/PORTALE/ Le condizioni

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 digitare il codice fiscale, inserire il flag per l’accettazione dell’informativa ex art. 13 del Reg. UE 2016/679 e, in calce, il codice di sicurezza visualizzato, in automatico, dal sistema. Il codice lotteria è generato previa verifica automatica presso l’Anagrafe Tributaria circa l’utilizzabilità del codice fiscale digitato

IMMAGINE TRATTA DA

HTTPS://SERVIZI.LOTTERIADEGLISCONTRINI.GOV.IT/CODICELOTTERIA

 una volta generato, in formato barcode (codice a barre), il “codice lotteria”, procedere con la stampa o la memorizzazione sul dispositivo mobile (es. smatphone, tablet, ecc.), affinché possa essere esibito all'esercente al momento dell'acquisto.

IMMAGINE TRATTA DA

HTTPS://SERVIZI.LOTTERIADEGLISCONTRINI.GOV.IT/CODICELOTTERIA

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In caso di smarrimento può essere ripetuta la medesima procedura.

All’interno della banca dati del sistema lotteria restano acquisiti, sostanzialmente, i soli dati riguardanti l’importo speso, la modalità di pagamento ed il codice lotteria, mentre non vengono trasmessi i dati descrittivi dell’acquisto (es. tipologia beni o servizi).

In particolare, rimangono memorizzate le seguenti informazioni:

 la partita IVA e denominazione del cedente/prestatore;

 l’identificativo/progressivo completo del documento trasmesso;

 la data e l’ora del documento;

 l’importo del corrispettivo;

 il codice lotteria del cliente;

 la data della trasmissione telematica dei corrispettivi all’Agenzia delle entrate.

Tali dati possono essere utilizzati esclusivamente nelle estrazioni e per risalire al soggetto vincitore (attraverso l’abbinamento del codice lotteria al codice fiscale) da parte dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, in qualità di titolare autonomo, nel rigoroso rispetto delle regole di legge. La stessa si avvale, inoltre, di Sogei S.p.A. come responsabile del trattamento ai sensi dell’art. 28 del Reg. UE 2016/679.

Il trattamento dei dati – rilevati dai singoli esercenti e convogliati telematicamente alla banca dati del sistema lotteria – è incompatibile con qualsiasi trattamento effettuato per scopi differenti dalla partecipazione alla lotteria.

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Per ragioni connesse alla tutela della privacy relativamente ai dati personali:

 per ottenere il codice lotteria è necessario indicare, nell’apposita area, soltanto il codice fiscale;

 l’utilizzabilità del predetto codice fiscale è verificata tramite un servizio informatico messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate;

 non è richiesta l’identificazione del soggetto che utilizza il codice lotteria con il soggetto che lo utilizza al momento dell’acquisto.

I dati acquisiti dal “sistema Lotteria” sono a disposizione dei consumatori sul “portale Lotteria” dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli. In un’apposita sezione del portale

“Fatture e corrispettivi”, gestito dall’Agenzia delle Entrate, sono, invece, messe a disposizione degli esercenti le informazioni trasmesse (con esclusione del codice lotteria), così che questi possano verificare i dati inviati per le attività connesse alla lotteria (cfr. art. 5 co. 8 del provv.

Agenzia delle Entrate 5.3.2020 n. 80217).

Non permettono di accedere alla lotteria:

 gli acquisti di importo inferiore a un euro;

 gli acquisti effettuati on-line;

 gli acquisti documentati mediante fatture elettroniche;

 gli acquisti per i quali l’acquirente richieda all’esercente l’acquisizione del proprio codice fiscale al fine di usufruire di detrazioni o deduzioni fiscali;

 gli acquisti per i quali i dati dei corrispettivi sono trasmessi al sistema Tessera Sanitaria (es. acquisti effettuati in farmacie, parafarmacie, ottici, laboratori di analisi ecc.).

Gli esercenti attività di commercio al dettaglio tenuti a inviare i dati al sistema Tessera Sanitaria potranno trasmettere i corrispettivi ai fini della lotteria degli scontrini, se riferiti ad operazioni per le quali il cliente, consumatore finale, ha chiesto l’acquisizione del codice lotteria alternativamente al codice fiscale.

L’art. 3 co. 5 del DL “Milleproroghe” ha rinviato all’1.1.2022 il momento a partire dal quale per tali soggetti è obbligatorio assolvere gli adempimenti in parola mediante l’invio di tutti i dati dei corrispettivi giornalieri al Sistema TS tramite i registratori telematici.

Esclusioni

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In precedenza era disposto che, almeno in fase di avvio della lotteria (ex art. 1 co. 540 e ss.

della L. 232/2016), i registratori telematici utilizzati da tali soggetti non avrebbero potuto trasmettere i dati necessari per partecipare alle estrazioni.

Con il provv. Agenzia delle Entrate 11.11.2020 n. 351449 è stato previsto che, in generale, non possono partecipare alla lotteria i dati dei corrispettivi riferiti a cessioni di beni e prestazioni di servizi per cui il cliente consumatore finale richiede all’esercente l’acquisizione del proprio codice fiscale, precisando che i registratori telematici, onde garantire il rispetto delle misure di sicurezza e tutela dei dati personali, possono memorizzare uno tra:

 il codice fiscale, per gli acquisti per i quali s’intende fruire di detrazioni o deduzioni fiscali;

 il codice lotteria, che permette di partecipare alla lotteria degli scontrini.

Durante la registrazione dell’operazione, l’esercente è tenuto a memorizzare il “codice lotteria” che il cliente, consumatore finale, facoltativamente comunica all’atto di acquisto per un importo pari o superiore a 1 euro.

Il “portale Lotteria”, nel quale sono pubblicate tutte le informazioni utili allo svolgimento del concorso, è strutturato in due aree:

 un’area pubblica, liberamente accessibile

 un’area riservata, accessibile dal 2021 con le credenziali SPID, CNS, Fisconline o Entratel.

L’esercente che si avvalga dell’utilizzo del registratore telematico:

 scansiona il codice lotteria (in formato barcode) con il lettore ottico collegato al registratore telematico o, laddove ciò non fosse possibile, lo riporta, digitandolo sul tastierino del registratore stesso;

 memorizza i dati relativi all’operazione;

 accetta il pagamento con carta di credito, bancomat ed ogni altro strumento elettronico di pagamento (es. Satispay);

 emette il documento commerciale, nel quale va riportato sia il codice lotteria del cliente sia l’importo pagato dal consumatore (v. immagine sotto).

IMMAGINE TRATTA DA GUIDA FISCALE,“LOTTERIA DEGLI SCONTRINI PER GLI ESERCENTI”,

PUBBLICATA DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE 9.12.2020.

Le procedure per gli esercenti

Utilizzo del registratore telematico

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Si osserva come, al fine di garantire il rispetto delle misure di sicurezza e tutela dei dati personali, all’atto della registrazione dei corrispettivi per ciascuna operazione, il registratore telematico memorizza solo uno dei due codici comunicati dal cliente:

• il codice fiscale, per le detrazioni o deduzioni fiscali; ovvero,

• il codice lotteria, per la partecipazione alla lotteria degli scontrini.

Successivamente, il registratore di cassa genera un file XML, ove risultano i documenti commerciali corredati del “codice lotteria” dei clienti, che, nel corso della giornata e al momento della chiusura di cassa, viene trasmesso al “sistema lotteria” gestito dall’Agenzia delle Entrate e dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per l’acquisizione dei dati.

Nella Legge di Bilancio 2021 è precisato che sia la memorizzazione elettronica dei dati dei corrispettivi, sia la consegna, previa richiesta del cliente, dei documenti certificativi devono avvenire entro il momento di ultimazione dell’operazione. Tale aspetto era stato già affrontato dall’Agenzia delle Entrate nella circ. 21.2.2020 n. 3 ed è ora regolato dall’art. 2 co. 5 del DLgs. 127/2015.

Soltanto i corrispettivi validamente trasmessi al “sistema lotteria” sono ammessi a partecipare alle estrazioni nel periodo di riferimento (come meglio precisato infra).

Tenuto conto di quanto sopra, nella Guida pubblicata il 9.12.2020 in vista della prima applicazione dell’istituto, l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto opportuno ricordare agli esercenti che utilizzino il registratore telematico di verificare che:

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 il registratore disponga del software aggiornato per memorizzare ed inviare i dati della lotteria

 collegare lo stesso con il sistema di pagamento elettronico (POS o altri sistemi omologati);

 dotarsi di un lettore ottico di codici a barre per registrare in automatico il codice lotteria presentato dal cliente, riducendo significativamente il rischio di eventuali errori in caso di inserimento manuale.

A tal proposito, si osserva che la configurazione del registratore telematico avrebbe dovuto essere effettuata entro il 31.12.2020 (cfr. provv. n. 739122/2019).

Gli esercenti possono utilizzare, alternativamente al registratore telematico, la procedura web, disponibile nel portale “Fatture e Corrispettivi” del sito dell’Agenzia delle entrate, per generare il “documento commerciale online” e consentire agli acquirenti di partecipare alla lotteria degli scontrini.

In questo caso, l’operatore deve inserire tutti i dati manualmente, ivi compreso il codice lotteria comunicato dal cliente nel momento in cui è predisposto il documento commerciale, verificando preventivamente che la connessione di rete sia sempre attiva.

IMMAGINE TRATTA DA GUIDA FISCALE,“LOTTERIA DEGLI SCONTRINI PER GLI ESERCENTI”,

PUBBLICATA DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE 9.12.2020

L’esercente può controllare, se utile, i documenti commerciali trasmessi (con esclusione del codice lotteria), effettuando l’accesso ad un’apposita area riservata del portale “Fatture e corrispettivi”, gestito dall’Agenzia delle Entrate.

Dal momento che, nell’ambito della lotteria degli scontrini, è prevista l’attribuzione dei premi, non solo a favore del consumatore, ma anche dell’esercente che documenta l’operazione vincente, qualora ciò dovesse accadere, l’esercente – unitamente al cliente/consumatore – riceverebbe una comunicazione da parte dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli (sul punto, si rinvia al § 4).

Qualora l’esercente si sia rifiutato di acquisire il codice lotteria all’atto di acquisto, l’acquirente avrà la facoltà di segnalare la violazione sul “portale Lotteria”. Tali segnalazioni potranno Utilizzo della

procedura web

Segnalazioni

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essere utilizzate dall’Agenzia e dalla Guardia di Finanza per le attività di analisi relative al rischio di evasione (cfr. art. 1 co. 540 della L. 232/2016, modificato dall’art. 20 del DL 124/2019).

Per effetto del DL “Milleproroghe”, tali segnalazioni saranno possibili a partire dall’1.3.2021.

La “Lotteria degli scontrini” prevede estrazioni mensili, annuali e settimanali. Con lo stesso

“scontrino”, è possibile partecipare a più estrazioni.

Il calendario delle estrazioni, già individuato con il provv. Agenzia delle Dogane e dei monopoli e Agenzia delle Entrate 5.3.2020 n. 80217 è stato aggiornato con provvedimento adottato, dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli d’intesa con l’Agenzia delle Entrante, con determinazione interdirettoriale 29.1.2021 n. 32051 pubblicata il 30.1.2021, in vista dell’avvio della lotteria entro e non oltre l’1.2.2020.

Il calendario è consultabile sul sito www.lotteriadegliscontrini.gov.it.

Secondo la disciplina originariamente vigente, erano previste due tipologie di estrazioni:

 “ordinarie”, per i soggetti che effettuano gli acquisti pagando in contanti

 “zero contanti”, per i soggetti che utilizzano mezzi di pagamento elettronici (es. carta di credito, bancomat, ecc.), alle quali partecipano anche gli esercenti che hanno validamente registrato e trasmesso in via telematica i corrispettivi.

Coerentemente, erano stati messi in palio i seguenti premi:

 per le estrazioni “ordinarie”:

1premio annuale da 1 milione di euro 3 premi mensili da 30.000 euro 7 premi settimanali da 5.000 euro

 per le estrazioni “zero contanti”:

2 premi annuale, di cui uno da 5 milioni di euro per i consumatori e l’altro da 1 milione di euro per gli esercenti;

20 premi mensile, di cui 10 da 100.000 euro ciascuno per i consumatori e gli altri 10 da 20.000 euro ciascuno per gli esercenti;

30 premi settimanali, di cui 15 da 25.000 euro ciascuno per i consumatori e gli altri 15 da 5.000 euro per gli esercenti.

Estrazioni e premi

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Tali premi non tenevano conto, peraltro, delle novità contenute nella Legge di Bilancio 2021, la quale, come detto, ha precluso la partecipazione alla lotteria di coloro che non procedano all’acquisto utilizzando mezzi di pagamento elettronici.

Per gli acquirenti, i premi messi in palio sono:

 un premio annuale da 5 milioni di euro;

 10 premi mensili da 100.000 euro;

 15 premi settimanali da 25.000 euro.

Per gli esercenti, invece, sono previsti premi di minore entità. Segnatamente:

 un premio annuale da un milione di euro;

 10 premi mensili da 20.000 euro;

 15 premi settimanali da 5.000 euro.

SEGUE TABELLA RIEPILOGATIVA TRATTA DA

HTTPS://WWW.LOTTERIADEGLISCONTRINI.GOV.IT/PORTALE/QUALI-SONO-I-PREMI.

Riepilogando, a regime saranno effettuate:

 estrazioni settimanali con 15 premi da 25.000 euro per gli acquirenti e 15 premi da 5.000 euro per gli esercenti;

 estrazioni mensili con 10 premi da 100.000 euro per gli acquirenti e 10 premi da 20.000 euro per gli esercenti;

  estrazione annuale con un premio di 5.000.000 di euro per l’acquirente e un premio di 1.000.000 per l’esercente.

Le estrazioni mensili, che premiano gli acquisti effettuati con modalità “cashless” (cioè con carte di credito, bancomat, ma anche Satispay, ecc.) nel mese di febbraio, prenderanno il via giovedì 11 marzo. A giugno, si terranno, invece, le prime estrazioni settimanali del 2021 e, all’inizio del 2022, la prima estrazione annuale che andrà a premiare uno dei predetti acquisti compiuti dall’1.2.2021 al 31.12.2021.

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La data esatta dell’estrazione annuale sarà stabilita con un atto del Direttore Generale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli.

In ogni caso, gli acquirenti vincitori vengono informati immediatamente tramite sms, e-mail o instant messaging ove i relativi dettagli siano stati forniti dal consumatore nell’area riservata del “Portale Lotteria”.

È previsto, inoltre, che la comunicazione formale avvenga a mezzo:

 p.e.c. (posta elettronica certificata) all’indirizzo indicato sul “Portale Lotteria”;

 raccomandata a/r all’indirizzo di residenza o domicilio fiscale in base ai dati disponibili nell’Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) o in Anagrafe Tributaria.

Anche l’esercente che risulta vincitore riceve una comunicazione dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli, che lo individua sulla base del numero di partita IVA memorizzato nella banca dati del Sistema Lotteria, ferma l’adozione di procedure idonee ad assicurare la riservatezza sull’identità del vincitore. In tal caso, per i soggetti diversi dalle persone fisiche la residenza coincide con la sede legale o, in mancanza, con la sede amministrativa, se stabilite nel territorio dello Stato; invece, coincide con la sede secondaria o con quella della stabile organizzazione nel territorio dello Stato se la sede legale e la sede amministrativa sono stabilite fuori del territorio dello Stato.

L’eventuale vincita può essere verificata dal consumatore e/o dall’esercente anche attraverso l’area riservata del portale “Lotteria degli Scontrini”, cui è possibile accedere con Spid, le credenziali Fisconline ed Entratel o la Carta nazionale dei servizi (CNS).

I premi devono essere reclamati entro il termine di 90 giorni dalla ricezione della comunicazione di vincita; in difetto, andranno a concorrere alla formazione di eventuali altri premi da distribuire in occasione del concorso annuale.

Tali premi non concorrono a formare il reddito del percipiente e non sono assoggettati ad alcun prelievo erariale (cfr. art. 1 co. 540 della L. 232/2016).

Come sempre lo studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti . CSA International Consulting Srl

Milano, 22 febbraio 2021

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