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CREDEMVITA MULTI SELECTION

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Academic year: 2022

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CREDEMVITA

MULTI SELECTION

(Tariffa 60049)

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Credemvita S.p.A. – Società con unico socio, soggetta ad attività di direzione e coordinamento (ex art. 2497 bis c.c.) da parte di Credito Emiliano S.p.A. (controllante diretta) e Credito Emiliano Holding S.p.A. (controllante indiretta) - Capitale interamente versato di euro 41.280.000 - REA n. 185343 presso la Camera di Commercio di Reggio Emilia - Registro delle Imprese di Reggio Emilia, Codice Fiscale e Partita IVA 01437550351 – Iscrizione all’Albo delle Imprese di Assicurazione n. 1.00105 - Compagnia di Assicurazioni autorizzata all’esercizio delle Assicurazioni sulla vita, Assicurazioni sulla vita connesse con fondi d’investimento, Operazioni di Capitalizzazione e Gestione di Fondi Collettivi dal Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato con il decreto n. 19325 del 23 aprile 1992 pubblicato sulla G. U. n. 99 del 29 aprile 1992 - Sede Legale e Direzione Via Mirabello, 2 - 42100 Reggio Emilia (Italia) - Tel. +39 0522 586000 - Fax +39 0522 452704 -

www.credemassicurazioni.it - vita@credemassicurazioni.it

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Sommario

I. PRESTAZIONI ASSICURATIVE 2

Articolo 1 - Prestazioni contrattuali 2

Articolo 2 - Rischio di morte 2

II. CONCLUSIONE DEL CONTRATTO E DIRITTO DI RECESSO 2

Articolo 3 - Conclusione del contratto e decorrenza dell’assicurazione 2

Articolo 4 - Revoca della proposta e diritto di ripensamento 3

Articolo 5 - Modalità di esercizio del diritto di recesso dal contratto 3

III. ASPETTI GENERALI 3

Articolo 6 - Disciplina del Contratto 3

Articolo 7 - Dichiarazioni del Contraente e degli Assicurati (incontestabilità) 3

Articolo 8 - Limiti di età e durata del contratto 3

Articolo 9 - Beneficiari 3

Articolo 10 - Cessione, pegno e vincolo 4

IV. VERSAMENTO E DESTINAZIONE DEI PREMI - INFORMAZIONI SULLE OPERAZIONI ESEGUITE -

COSTI 4

Articolo 11 - Premi 4

Articolo 12 - Modalità di pagamento premi 4

Articolo 13 - Destinazione dei premi 4

Articolo 14 - Valorizzazione della quota 5

Articolo 15 - Modifica del paniere di OICR Esterni disponibili 5

Articolo 16 - Operazione di passaggio tra diversi OICR Esterni (“switch”) 5

Articolo 17 - Operazioni in conflitto di interessi 6

Articolo 18 - Informazioni sulle operazioni eseguite 6

Articolo 19 - Comunicazione in caso di perdite 6

Articolo 20 - Rendicontazione 6

Articolo 21 - Costi 6

Articolo 22 - Conto utilità e costi 7

V. ESTINZIONE DEL CONTRATTO ED OPZIONI A SCADENZA 7

Articolo 23 - Estinzione del contratto 7

Articolo 24 - Capitale assicurato liquidabile in caso di decesso dell’Assicurato 7 Articolo 25 - Capitale assicurato liquidabile in caso di sopravvivenza dell’Assicurato alla scadenza

contrattuale 8

Articolo 26 - Diritto di riscatto 8

Articolo 27 - Riscatto totale 8

Articolo 28 - Riscatto parziale 8

Articolo 29 - Opzioni a scadenza 9

Articolo 30 - Pagamenti di Credemvita (“liquidazioni”) 9

VI. DISPOSIZIONI FINALI 10

Articolo 31 - Imposte e tasse 10

Articolo 32 - Modifica alle condizioni di assicurazione 10

Articolo 33 - Comunicazioni 10

Articolo 34 - Indicazioni relative al regime legale in vigore alla data di stipulazione del contratto 10

Articolo 35 - Validità e rinunce 10

Articolo 36 - Foro competente 10

Articolo 37 - Legislazione applicabile 11

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CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE I. PRESTAZIONI ASSICURATIVE

Articolo 1 - Prestazioni contrattuali

1. Il presente contratto è un’assicurazione di tipo unit linked che, a fronte del pagamento di un primo premio e di eventuali premi aggiuntivi da parte del Contraente, prevede la liquidazione di un capitale alle condizioni di seguito indicate.

2. In caso di decesso dell’Assicurato, qualunque possa esserne la causa senza limiti territoriali e senza tenere conto dei cambiamenti di professio- ne dell’Assicurato, ovvero alla scadenza nel caso di sopravvivenza dell’Assicurato a tale scadenza, Credemvita si impegna a versare al/i Beneficiario/i designato/i un importo come meglio dettagliato al capo V delle presenti condizioni.

3. L’ammontare del capitale liquidabile a scadenza ovvero al decesso dell’Assicurato ovvero in caso di riscatto totale dipende dal numero delle quo- te degli OICR attribuite al contratto (di seguito,

“OICR Esterni”) e dal valore unitario delle quote stesse degli OICR Esterni.

4. L’andamento del valore unitario delle quote degli OICR Esterni dipende dalle oscillazioni di prezzo delle attività finanziarie nei quali gli OICR stessi sono investiti e di cui le quote sono rappresenta- zione.

5. Credemvita non offre alcuna garanzia di ren- dimento minimo, di conservazione del capi- tale o dei premi versati. Pertanto il contratto comporta rischi finanziari per il Contraente riconducibili all’eventuale andamento negati- vo del valore delle quote. Il valore liquidabi- le in caso di decesso dell’Assicurato ovvero alla scadenza contrattuale ovvero in caso di riscatto, potrebbe quindi, in funzione dell’an- damento finanziario degli attivi inclusi negli OICR Esterni, risultare inferiore alla somma dei premi corrisposti (tenendo in considera- zione gli eventuali riscatti parziali effettuati).

6. Le caratteristiche degli OICR Esterni, nei quali il Contraente può investire i premi versati, sono illustrate nel Documento Informativo, che è stato preventivamente consegnato al Contraente. Cre- demvita si riserva la facoltà di ampliare il panie- re degli OICR Esterni, oggetto di correlazione, come previsto al successivo art. 15.

Articolo 2 - Rischio di morte

1. Il rischio di morte e’ coperto qualunque possa esserne la causa, senza limiti territoriali e sen- za tenere conto dei cambiamenti di professione dell’Assicurato.

II. CONCLUSIONE DEL CONTRATTO E DIRITTO DI RECESSO

Articolo 3 - Conclusione del contratto e decor- renza dell’assicurazione

1. Il contratto si intende concluso con la sottoscri- zione per accettazione da parte di Credemvita della proposta di assicurazione sottoscritta dal Contraente.

2. La sottoscrizione in nome e per conto di Cre- demvita può essere effettuata anche dall’inca- ricato per la verifica della firma e dei poteri di Credemvita o dall’intermediario abilitato all’inter- mediazione assicurativa incaricato da quest’ ul- tima (di seguito l’”Operatore”) intervenuto nella conclusione del contratto. In tal caso, l’Operato- re, al fine della conclusione del contratto, agisce espressamente anche in rappresentanza di Cre- demvita, in virtù di espressi poteri all’uopo confe- riti dalla stessa.

3. Ferma restando la data di conclusione del con- tratto che coincide con il momento della sotto- scrizione per accettazione da parte di Credem- vita della proposta di assicurazione sottoscritta dal Contraente, come indicato al precedente paragrafo 1, il Contraente prende atto che la de- correnza del contratto e la copertura assicurativa avranno inizio dal Giorno di Determinazione, come definito al successivo art. 14. che sarà ri- ferito alla settimana successiva a quella in cui il Contraente abbia:

- provveduto al pagamento del primo premio e Credemvita abbia ricevuto notizia certa dell’avvenuto pagamento;

- siano decorsi i seguenti termini di valuta ri- conosciuti ai mezzi di pagamento indicati nel proposta di assicurazione:

• bonifico bancario: stesso giorno di valuta riconosciuto a Credemvita dalla banca or- dinante;

• assegno circolare, assegno postale o as- segno bancario: due giorni lavorativi dalla data di versamento.

4. Gli assegni si intendono acquisiti salvo buon fine. Nel caso di insoluto, ove il Contraente non provveda entro 5 giorni dalla comunica- zione del mancato incasso a pagare il premio assicurativo mediante bonifico bancario, il contratto dovrà intendersi risolto di diritto e privo di effetti già dalla data di sottoscrizione dello stesso e, in tal caso, nulla sarà dovu- to al beneficiario, neppure per l’ipotesi nella quale nelle more si fosse verificato l’evento dedotto in contratto. Resta, in ogni caso, salvo il diritto di Credemvita di agire per ottenere il ri- sarcimento dei danni.

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Articolo 4 – Revoca della proposta e diritto di ripensamento

1. La proposta contrattuale è revocabile ai sensi del Codice delle Assicurazioni (D. Lgs. 7 dicembre 2005, n. 209). Più precisamente, la proposta può essere revocata finché il contratto non sia con- cluso. Il Contraente prende atto che la con- clusione del presente contratto avviene con la sottoscrizione per accettazione da parte di Credemvita della proposta di assicurazione sottoscritta dal Contraente (vd. art. 3) e che, pertanto, da tale momento la proposta di as- sicurazione non è più revocabile.

2. Laddove il contratto sia stato concluso “fuo- ri sede”, ai sensi dell’art. 30, D. Lgs. n. 58/98, ossia in luogo diverso dalla sede legale o dalle dipendenze di Credemvita o dell’intermediario assicurativo l’efficacia del contratto è sospesa per la durata di sette giorni decorrenti dalla data di conclusione del contratto. Entro il termine pre- detto di 7 giorni il Contraente può comunicare a Credemvita, o al promotore finanziario o al diver- so addetto abilitato il proprio recesso senza spe- se né corrispettivo a mezzo di lettera raccoman- data con ricevuta di ritorno: Credemvita restituirà gli eventuali premi lordi già incassati.

Articolo 5 - Modalità di esercizio del diritto di recesso dal contratto

1. Il Contraente ha la facoltà di esercitare il diritto di recesso entro 30 giorni dal momento in cui il contratto è stato concluso ai sensi del preceden- te articolo 3.1.

2. Per esercitare tale diritto il Contraente deve in- viare una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno alla sede di Credemvita (Via Mirabello, 2 - 42100 Reggio Emilia – Italia); a tale fine farà fede la data di spedizione della raccomandata con ricevuta di ritorno.

3. Il recesso libera entrambe le parti da qualunque obbligazione derivante dal contratto, con decor- renza dalle ore 24 del giorno in cui Credemvita ha ricevuto la lettera raccomandata (data di co- municazione del recesso).

4. Credemvita, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, rimborsa al Contra- ente un importo dato dalla somma di:

a. premi lordi già versati corretti della differen- za, positiva o negativa, tra il controvalore delle quote attribuite al contratto alla data di effica- cia del recesso (come indicata al paragrafo 3 del presente articolo) ed i premi destinati all’investimento. Il controvalore di tali quote è ottenuto moltiplicando le stesse per il rispetti- vo valore unitario riferito al Giorno di Determi- nazione, così come definito al successivo art.

14 delle presenti condizioni di assicurazione,

della settimana successiva a quella di ricevi- mento della comunicazione di recesso;

b. eventuali utilità già accreditate alla polizza in base a quanto previsto all’art. 22 delle presen- ti condizioni di assicurazione.

5. Per l’esercizio del diritto di recesso non verrà addebitato alcun costo a carico del Contraen- te e resterà dunque a esclusivo carico dello stesso solo il “rischio finanziario” tra la data di decorrenza di cui al precedente art. 3.3 e quella di effetto della comunicazione di re- cesso.

6. Nel caso in cui la comunicazione del recesso giunga prima della determinazione della data di decorrenza, verrà restituito l’ammontare dei pre- mi lordi già versati.

III. ASPETTI GENERALI

Articolo 6 - Disciplina del Contratto

Gli obblighi di Credemvita risultano esclusivamen- te dalla proposta di assicurazione, dalle presenti condizioni di assicurazione e dalle eventuali ap- pendici sottoscritte dalle parti. Per quanto non pre- visto, valgono inoltre le norme legislative italiane in materia.

Articolo 7 - Dichiarazioni del Contraente e degli Assicurati (incontestabilità)

Le dichiarazioni del Contraente e dell’Assicurato devono essere esatte e complete.

Articolo 8 - Limiti di età e durata del contratto 1. All’atto della sottoscrizione della proposta di as-

sicurazione l’età anagrafica dell’Assicurato non potrà essere superiore agli 85 anni.

2. La durata del presente contratto è fissata in 7 anni.

Articolo 9 - Beneficiari

1. Il Contraente designa i Beneficiari e può in qual- siasi momento revocare o modificare tale desi- gnazione.

2. La designazione del Beneficiario non può essere revocata o modificata nei seguenti casi (art. 1921 c.c.):

• dopo che il Contraente ed il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto a Credemvita, rispettiva- mente, la rinuncia al potere di revoca e l’accetta- zione del beneficio;

• dopo la morte del Contraente;

• dopo che, verificatosi l’evento previsto, il Benefi- ciario abbia comunicato per iscritto a Credemvi- ta di volersi avvalere del beneficio.

In tali casi, le operazioni di liquidazione, recesso, pegno o vincolo di polizza richiedono l’assenso scritto dei Beneficiari. Sono comunque salve le

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previsioni di cui all’ art. 1922 c.c.

3. La designazione del Beneficiario e le sue even- tuali revoche o modifiche devono essere comu- nicate a Credemvita per iscritto a mezzo lettera raccomandata ovvero mediante apposito modu- lo disponibile presso i soggetti incaricati della distribuzione (es. banca, agente assicurativo, ecc.), sottoscritti in originale dal Contraente. Le stesse possono essere altresì disposte per testa- mento.

4. Nel caso in cui i Beneficiari della polizza risultino di numero superiore a 1, non troverà applicazio- ne la disciplina successoria e l’ammontare del- la liquidazione, effettuata ai sensi dell’art. 1920, comma 3, c.c., verrà suddiviso in parti uguali fra tutti i Beneficiari, salvo l’espressa indicazione di percentuali diverse da parte del Contraente.

5. Nell’ipotesi di designazione a Beneficiari degli eredi (sia legittimi sia testamentari), ai fini del presente contratto di assicurazione sulla vita e agli effetti della relativa liquidazione, si intende- ranno quali Beneficiari i soggetti che rivestano, al momento della morte dell’assicurato la qualità di chiamati all’eredità di costui, risultando irrile- vanti, al fine, la successiva rinunzia o accettazio- ne dell’eredità da parte degli stessi.

6. Ove per qualsiasi ragione risulti mancante la de- signazione del Beneficiario per il caso di morte, si intenderanno come tali l’erede o gli eredi testa- mentari (in parti uguali), ovvero, in mancanza, gli eredi legittimi.

Articolo 10 - Cessione, pegno e vincolo

1. Il Contraente può cedere ad altri il contratto, così come può darlo in pegno o può comunque vincolare le somme assicurate. Credemvita può opporre al cessionario e al creditore pignoratizio tutte le eccezioni derivanti dal presente contratto che spettano verso il Contraente originario, se- condo quanto previsto dal codice civile.

2. Tali atti diventano efficaci solo quando Credem- vita, a seguito di comunicazione scritta del Con- traente, ne faccia annotazione sull’originale di polizza o su appendice.

3. Nel caso di pegno o vincolo, l’operazione di re- cesso e riscatto richiede l’assenso scritto del creditore o vincolatario.

IV. VERSAMENTO E DESTINAZIONE DEI PREMI – INFORMAZIONI SULLE OPERAZIONI ESEGUITE – COSTI

Articolo 11 - Premi

1. Il presente contratto di assicurazione sulla vita prevede il versamento di un primo premio di importo minimo pari a Euro 50.000,00. E’ data facoltà al Contraente di versare il primo premio,

totalmente o parzialmente, mediante trasforma- zione da altro/i contratto/i stipulato/i con Cre- demvita.

2. E’ prevista la facoltà di integrare l’investimento iniziale con versamenti aggiuntivi, ciascuno di importo minimo pari a Euro 5.000,00.

Articolo 12 - Modalità di pagamento premi 1. Il pagamento dei premi può essere effettuato:

a. mediante bonifico bancario presso uno dei seguenti istituti bancari:

- Credito Emiliano SpA su conto corrente in- testato a Credemvita SpA – Codice IBAN:

IT76 N030 3212 8910 1000 0099 600 - Banca Euromobiliare SpA su conto corrente

intestato a Credemvita SpA – Codice IBAN:

IT82 U032 5001 6000 1000 0000 154 b. mediante assegno circolare, bancario o po-

stale intestato a Credemvita S.p.A. – con clau- sola di non trasferibilità.

Il pagamento del premio eseguito dal Contraente in buona fede all’intermediario assicurativo incaricato dell’offerta del presente contratto (es. agente, ban- ca, SIM, ecc.) o ai suoi collaboratori si considera effettuato direttamente a Credemvita.

Articolo 13 - Destinazione dei premi

1. Il Contraente, all’atto della sottoscrizione della proposta di assicurazione individua uno o più OICR Esterni nei quali investire il primo premio, indicando l’importo (ovvero la percentuale del premio lordo) destinato a ciascuno degli OICR stessi. L’elenco degli OICR Esterni disponibili è riportato nel Documento Informativo.

2. Nel caso di conferimento di un premio aggiuntivo, il Contraente individua gli OICR Esterni nei quali investire tale premio e il relativo ammontare.

3. E’ facoltà del Contraente modificare in qualsiasi momento la propria scelta, come previsto al suc- cessivo art. 16.

4. Sulla polizza potranno essere tempo per tempo detenute quote di un massimo di 17 OICR Ester- ni, scelti dal Contraente nell’ambito delle opera- zioni di cui ai precedenti paragrafi.

5. Il primo premio e gli eventuali premi aggiuntivi corrisposti dal Contraente vengono investiti negli OICR Esterni al netto dei costi indicati nel suc- cessivo art. 21

6. Credemvita provvede ad assegnare le quote de- gli OICR Esterni ad ogni polizza dividendo l’am- montare del premio destinato all’investimento in ciascuno OICR Esterno selezionato per il corri- spondente valore della quota dell’OICR Esterno.

I valori delle quote degli OICR Esterni utilizzati per il calcolo sono quelli riferiti:

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- in caso di primo premio, al Giorno di Determi- nazione che, come indicato all’art. 3.3, coinci- de con la data di decorrenza del contratto;

- in caso di premi aggiuntivi, al Giorno di Determi- nazione della settimana successiva a quella in cui Credemvita ha ricevuto notizia certa dell’av- venuto pagamento e siano decorsi i termini di valuta riconosciuti ai mezzi di pagamento indi- cati nella proposta di assicurazione .

7. Il Giorno di Determinazione è definito al succes- sivo art. 14.

Articolo 14 - Valorizzazione della quota

1. Il “Giorno di Determinazione” è il secondo giorno lavorativo di ogni settimana (normalmen- te, dunque, il martedì).

2. Il Giorno di Determinazione, Credemvita inoltra per ogni OICR Esterno individuato dal Contraen- te gli ordini di sottoscrizione, rimborso delle quo- te del medesimo OICR Esterno. Tali ordini sono inoltrati entro le ore 24 del suddetto Giorno di De- terminazione.

3. Il valore unitario della quota, riferito a tale Giorno di Determinazione, utilizzato ai fini del presen- te contratto corrisponde a quello riconosciuto dall’OICR Esterno a Credemvita per i suddetti ordini di sottoscrizione/rimborso.

4. Per quanto attiene le regole valutative del valo- re unitario della quota, si rimanda al Prospetto Informativo di ogni OICR Esterno che può esse- re richiesto a Credemvita in qualsiasi momento.

A tale documentazione si rimanda altresì per la descrizione delle modalità operative previste da ogni OICR Esterno in caso di eventuale sospen- sione dell’operatività, di eventi di turbativa, e per ogni altra informazione.

5. Nell’ipotesi di cui al precedente art. 4, ove il con- tratto sia concluso “fuori sede” ai sensi dell’art.

30, D. Lgs. n. 58/98, il Giorno di Determinazione non potrà comunque essere antecedente all’ot- tavo giorno successivo alla data di conclusione del contratto.

6. Il valore unitario della quota di ogni OICR Ester- no è pubblicato sul sito internet di Credemvita (www.credemassicurazioni.it) e sui quotidiani in- dicati nel Documento Informativo.

7. In caso di assenza di valorizzazione delle quote degli OICR Esterni dovuta ad autono- me decisioni degli organi deliberativi degli OICR stessi, (a titolo esemplificativo, a causa di eventi di turbativa di mercato) o da deci- sioni delle competenti autorità di vigilanza, ai fini del presente contratto il valore ricono- sciuto al Contraente sarà quello riconosciuto a Credemvita dall’OICR Esterno interessato da tali eventi.

8. Credemvita non sarà responsabile nei con- fronti del Contraente qualora, avendo adem- piuto all’esecuzione delle istruzioni impartite dal Contraente, la mancata, ovvero erronea, esecuzione di disposizioni ricevute dal Con- traente stesso sia imputabile a cause di for- za maggiore, ovvero da inadempimento di soggetti terzi. In particolare, resta esclusa la responsabilità di Credemvita ove la stessa abbia correttamente impartito le disposizio- ni di investimento/disinvestimento al sog- getto abilitato responsabile della gestione dell’OICR Esterno e lo stesso non provveda correttamente, ovvero tempestivamente, alle conseguenti operazioni di investimento o li- quidazione, ovvero non comunichi in tempo utile a Credemvita informazioni rilevanti ai fini dell’esecuzione delle operazioni stesse (es. sospensione del calcolo del valore delle azioni; sospensione delle sottoscrizioni/rim- borsi).

Articolo 15 - Modifica del paniere di OICR Ester- ni disponibili

1. Credemvita, nell’esclusivo interesse del Contra- ente, si riserva successivamente alla stipulazio- ne del contratto la facoltà di:

- ampliare il paniere di OICR Esterni disponibili per il presente contratto, dandone tempestiva- mente comunicazione scritta, e consegnando al Contraente copia del Documento Informati- vo aggiornato prima dell’effettuazione di ope- razioni di versamento o switch;

- non accettare ulteriori versamenti di premi e/o operazioni di switch in entrata su OICR Ester- ni che siano valutati da Credemvita non più idonei in base a proprie valutazioni, in relazio- ne all’evoluzione delle caratteristiche qualita- tive e/o quantitative degli stessi OICR Esterni (ad esempio, a titolo indicativo e non esau- stivo, forti riduzioni del patrimonio, modifiche rilevanti del profilo di rischio, eccetera). In tal caso Credemvita darà comunicazione scritta al Contraente di non aver proceduto alla ese- cuzione degli ordini di switch e/o di conversio- ne in quote dei premi aggiuntivi.

Articolo 16 - Operazione di passaggio tra diversi OICR Esterni (“switch”)

1. Il Contraente ha la facoltà di trasferire, anche parzialmente, il controvalore delle quote posse- dute di uno o più OICR Esterni verso uno o più altri OICR Esterni tra quelli disponibili alla data in cui viene impartito l’ordine.

2. Credemvita provvederà al disinvestimento delle quote e a convertire l’importo derivante, al netto del costo previsto all’art. 21.2 delle presenti con-

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dizioni di assicurazione, in quote del/i nuovo/i OICR Esterno/i secondo quanto disposto dal Contraente.

3. A tal fine:

- il controvalore delle quote disinvestite viene calcolato utilizzando i valori unitari delle quote riferiti al Giorno di Determinazione della setti- mana successiva a quella del ricevimento da parte di Credemvita della richiesta di switch del Contraente;

- il nuovo numero delle quote attribuite sarà calcolato utilizzando i valori unitari delle quote riferiti al Giorno di Determinazione della setti- mana successiva a quella in cui è stato calco- lato il controvalore delle quote disinvestite.

4. Il passaggio tra diversi OICR Esterni comporta il ricalcolo delle quote acquisite dal Contraente.

Pertanto, a seguito di ciascuna operazione di switch, Credemvita invierà al Contraente oppor- tuna informativa di conferma dell’operazione con indicazione del numero di quote rimborsate e di quelle attribuite nonché dei rispettivi valori unitari del Giorno di Determinazione utilizzato per l’ope- razione di passaggio.

5. Nell’ultimo Giorno di Determinazione del mese di dicembre non saranno eseguite operazioni di disinvestimento derivanti da ordini di switch. Tali operazioni saranno effettuate nel primo Giorno di Determinazione del successivo mese di gennaio.

Articolo 17 - Operazioni in conflitto di interessi 1. Nell’esecuzione del contratto, Credemvita evita

di effettuare operazioni in cui ha direttamente o indirettamente un interesse in conflitto, anche derivante da rapporti di affari propri con Credi- to Emiliano S.p.A. e/o con società appartenenti al gruppo Credito Emiliano (al quale appartiene anche Credemvita S.p.A., il cui capitale sociale è interamente detenuto da Credito Emiliano S.p.A.).

Qualora il conflitto non risulti evitabile, Credemvi- ta opera in modo da non recare pregiudizio agli interessi del Contraente.

2. In ogni caso, Credemvita:

- effettua operazioni nell’interesse dei contra- enti alle migliori condizioni possibili (cd. “best execution”);

- si astiene dall’effettuare operazioni con fre- quenza non necessaria per la realizzazione degli obiettivi assicurativi;

3. Credemvita ha posto in atto idonee procedure per l’individuazione e gestione dei conflitti di in- teresse.

Articolo 18 - Informazioni sulle operazioni ese- guite

1. E’ inviata al Contraente una nota informativa, nei termini di legge, a fronte dell’esecuzione delle

operazioni effettuate (esempio: investimento dei premi, riscatto e switch).

2. Credemvita mette a disposizione del Contraente che ne faccia richiesta i documenti e le registra- zioni in proprio possesso che lo riguardano, contro rimborso delle spese effettivamente sostenute.

Articolo 19 - Comunicazione in caso di perdite 1. Qualora in corso di contratto Credemvita accerti

che il controvalore delle quote complessivamen- te detenute dal Contraente si sia ridotto di oltre il 30% rispetto all’ammontare complessivo dei pre- mi investiti, tenuto conto di eventuali riscatti, ne dà comunicazione per iscritto al Contraente en- tro dieci giorni lavorativi dalla data in cui l’evento si è verificato. Analoga informazione con le me- desime modalità è fornita in occasione di ogni ulteriore riduzione pari o superiore al 10%.

Articolo 20 - Rendicontazione

1. Credemvita si impegna a trasmettere entro ses- santa giorni dalla chiusura di ogni anno solare, l’estratto conto annuale della posizione assicu- rativa, unitamente all’aggiornamento dei dati di cui al Documento Informativo, contenente le se- guenti informazioni:

- cumulo dei premi versati dal perfezionamento del contratto al 31 dicembre dell’anno prece- dente, numero e controvalore delle quote as- segnate al 31 dicembre dell’anno precedente;

- dettaglio dei premi versati, di quelli investiti, del numero e del controvalore delle quote as- segnate nell’anno di riferimento;

- numero e controvalore delle quote trasferite e di quelle assegnate a seguito di operazioni di switch;

- numero e controvalore delle quote rimborsate a seguito di riscatto parziale nell’anno di riferimento;

- numero delle quote complessivamente as- segnate e del relativo controvalore alla fine dell’anno di riferimento.

- saldo del “conto utilità e costi”, di cui al suc- cessivo art. 22, al 31 dicembre dell’anno pre- cedente;

- importo delle utilità maturate a favore del con- tratto e dei costi calcolati da Credemvita per il contratto stesso nell’anno di riferimento;

- nuovo saldo del “conto utilità e costi” alla fine dell’anno di riferimento.

Articolo 21 - Costi

1. Costo fisso per spese di emissione contratto e di incasso premio: sul primo premio versato dal Contraente sarà applicato un costo fisso di 50,00 Euro a titolo di spese di emissione con- tratto.

Su ogni eventuale premio aggiuntivo versato dal Contraente sarà applicato un costo fisso di 50,00

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Euro a titolo di spese di incasso premio.

2. Costi per operazioni di switch: per ogni opera- zione verrà trattenuto un costo fisso di 50,00 Euro dal controvalore delle quote disinvestite e destinate al reinvestimento sul/i nuovo/i OICR Esterno/i.

3. Costo di liquidazione contratto: all’atto della li- quidazione del contratto alla scadenza con- trattuale, ovvero in caso di riscatto totale an- ticipato e per ciascun riscatto parziale, verrà applicato sul capitale liquidabile al cliente un costo fisso di 50,00 Euro.

4. Costi gravanti sugli OICR Esterni: gli OICR Ester- ni nei quali il Contraente può investire prevedono costi che, riducendo il valore unitario della quota degli OICR stessi, vanno a gravare indirettamente sui Contraenti. I costi gravanti sugli OICR Esterni sono riportati nel Documento Informativo.

5. Costo di amministrazione e di gestione del con- tratto: Credemvita calcola, a copertura delle spe- se di amministrazione e gestione del contratto, un costo pari allo 0,0047945% giornaliero dei premi lordi versati, pari all’ 1,75% su base an- nua dei premi lordi stessi, da imputarsi secondo il principio della competenza. Il costo così cal- colato viene effettivamente addebitato solo all’at- to della chiusura del contratto (e, per una quota parte, al momento del riscatto parziale), secondo le modalità previste al successivo art. 22: pertan- to non sarà in nessun caso prelevato in corso di contratto mediante riduzione del numero di quo- te attribuite al contratto stesso.

Il costo include una quota annua di 9,94 Euro per la copertura caso morte prestata da Cre- demvita.

Articolo 22 - Conto utilità e costi

1. Contestualmente al calcolo del costo di ammi- nistrazione e di gestione del contratto di cui al precedente art. 21, Credemvita calcola la quota parte delle utilità, derivanti dalla retrocessione di commissioni od altri proventi (c.d. “rebates”) da parte delle società di gestione degli OICR Ester- ni, di spettanza del contratto.

2. I costi di amministrazione e di gestione e le utilità calcolati alimentano un “conto utilità e costi”

associato al contratto.

3. Al 31 dicembre di ogni anno solare, Credemvita determinerà il saldo contabile del “conto utilità e costi”, confrontando:

a. le utilità (posizione creditoria) rappresentate dai rebates ottenuti e imputati al contratto “per cassa”, ossia nel momento in cui siano stati effettivamente percepiti da Credemvita;

b. i costi (posizione debitoria), rappresentati dai costi di amministrazione e di gestione, calco-

lati e imputati secondo il principio di compe- tenza;

4. Il saldo, positivo o negativo, risultante da tale con- fronto, costituirà il nuovo saldo iniziale del “conto utilità e costi” per l’anno solare successivo.

5. All’atto della chiusura del contratto (per scadenza, per riscatto totale ovvero causa decesso dell’As- sicurato) viene determinato il saldo contabile del

“conto utilità e costi” a tale data. Credemvita pro- cederà ad aumentare ovvero a diminuire la pre- stazione liquidabile a seconda che tale saldo ab- bia segno positivo (e quindi che le eventuali utilità di spettanza del Contraente siano superiori ai costi di amministrazione e di gestione di compe- tenza di Credemvita) o negativo (e quindi che le eventuali utilità di spettanza del Contraente siano inferiori ai costi di amministrazione e di gestione di competenza di Credemvita).

V. ESTINZIONE DEL CONTRATTO ED OPZIONI A SCADENZA

Articolo 23 - Estinzione del contratto

1. Il contratto si estingue a seguito di decesso dell’Assicurato in qualsiasi momento esso av- venga, purché successivo alla data di decorren- za degli effetti contrattuali (vedi art. 3), oppure a seguito di recesso (vedi art. 5), di riscatto totale (vedi art. 26), ovvero di trasformazione in uscita da parte del Contraente.

Articolo 24 - Capitale assicurato liquidabile in caso di decesso dell’Assicurato

1. In caso di decesso dell’Assicurato nel corso del- la durata contrattuale, Credemvita liquiderà un capitale uguale al controvalore delle quote attri- buite al contratto alla data nella quale Credemvi- ta ha ricevuto la documentazione comprovante il decesso dell’Assicurato (certificato di morte).

2. Il controvalore è ottenuto moltiplicando le quote attribuite al contratto per il rispettivo valore uni- tario, riferito al Giorno di Determinazione della settimana successiva a quella di ricevimento da parte di Credemvita della documentazione com- provante il decesso dell’Assicurato (certificato di morte).

3. Credemvita liquiderà inoltre l’eventuale differen- za, se positiva, tra i premi investiti sul contratto, considerati al netto della parte eventualmente già liquidata a seguito di riscatti parziali, ed il contro- valore del contratto. Tale integrazione verrà co- munque riconosciuta da Credemvita entro i limiti definiti nella seguente tabella in funzione dell’età dell’Assicurato alla data del decesso:

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Anni compiuti dall’Assicurato al

decesso

Importo massimo dell’integrazione

riconosciuta da Credemvita

Fino a 50 2.000,00 Euro

Tra 51 e 70 1.500,00 Euro

Oltre 70 1.000,00 Euro

4. Il capitale liquidabile in caso di decesso dell’As- sicurato verrà infine aumentato ovvero diminuito anche del saldo, riferito al medesimo Giorno di Determinazione, del “conto utilità e costi” asso- ciato alla polizza.

5. Credemvita non offre alcuna garanzia ne’ di rendimento minimo ne’ di restituzione dei premi versati; pertanto in caso di liquidazione del contratto causa decesso dell’Assicurato le somme dovute potranno essere inferiori ai premi versati poiché il Contraente si assume interamente il rischio connesso all’andamen- to negativo del valore delle quote.

Articolo 25 - Capitale assicurato liquidabile in caso di sopravvivenza dell’Assicurato alla sca- denza contrattuale

1. In caso di sopravvivenza dell’Assicurato alla data di scadenza del contratto, Credemvita liquiderà agli aventi diritto un capitale uguale al controva- lore delle quote attribuite al contratto a tale data, al netto del costo di liquidazione contratto indica- to al precedente art. 21.3 delle presenti condizio- ni di assicurazione.

2. Il controvalore è ottenuto moltiplicando le quote attribuite al contratto per il rispettivo valore uni- tario, riferito al Giorno di Determinazione della settimana successiva a quella della scadenza contrattuale.

3. Il capitale liquidabile verrà aumentato ovvero di- minuito del saldo del “conto utilità e costi” asso- ciato alla polizza (riferito al medesimo Giorno di Determinazione).

4. In mancanza di diversa comunicazione da par- te del Contraente, il Beneficiario caso vita della prestazione dovuta da Credemvita alla scaden- za contrattuale, è il Contraente stesso.

5. Credemvita non offre alcuna garanzia ne’ di rendimento minimo ne’ di restituzione dei premi versati; pertanto, alla data di scaden- za contrattuale, le somme dovute potran- no essere inferiori ai premi versati poiché il Contraente si assume interamente il rischio connesso all’andamento negativo del valore delle quote.

Articolo 26 - Diritto di riscatto

1. Il Contraente può richiedere, trascorso almeno un mese dalla decorrenza degli effetti del con- tratto, la liquidazione anticipata, totale o parziale, del contratto esercitando il diritto di riscatto.

Articolo 27 - Riscatto totale

1. Nel caso di riscatto totale, Credemvita liquide- rà un capitale uguale al controvalore delle quote attribuite al contratto alla data di ricezione della richiesta di riscatto firmata dal Contraente.

2. Tale capitale sarà liquidato al netto del costo di liquidazione indicato all’art. 21.3 e verrà inoltre corretto dal saldo, positivo o negativo, del “conto utilità e costi”.

3. Il controvalore delle quote attribuite al contratto è ottenuto moltiplicando le stesse per il rispettivo valore unitario riferito al Giorno di Determinazio- ne della settimana successiva a quella di ricevi- mento da parte di Credemvita della richiesta di riscatto totale firmata dal Contraente. Non è pre- vista quindi alcuna penalizzazione per il riscatto anticipato, ferma restando l’applicazione dei co- sti indicati all’art. 21.3 delle presenti condizioni di assicurazione.

4. Il saldo del “conto utilità e costi” è quello relativo al suddetto Giorno di Determinazione.

5. L’operazione di riscatto totale risolve il contratto e lo rende privo di qualsiasi valore ed effetto.

6. Attenzione, esiste l’eventualità che il valore di riscatto sia inferiore ai premi pagati dal Contraente, poiché il Contraente si assume interamente il rischio connesso all’andamen- to negativo del valore delle quote.

Articolo 28 - Riscatto parziale

1. Il riscatto parziale può essere richiesto a condi- zione che il controvalore delle quote rimanen- ti sul contratto sia di almeno 50.000,00 Euro.

A seguito dell’operazione di riscatto parziale il contratto rimane in vigore per le quote residue.

2. Nel caso di riscatto parziale, Credemvita liqui- derà il capitale richiesto dal Contraente e a tal fine procederà alla vendita (ovvero alla richiesta di rimborso) di una parte delle quote attribuite al contratto dal/i OICR Esterno/i individuato/i dal Contraente.

3. Il numero di quote per le quali Credemvita proce- derà alla vendita (ovvero alla richiesta di rimbor- so) sarà tale che il controvalore delle stesse sia pari al capitale richiesto dal Contraente.

4. Il controvalore delle quote vendute è ottenuto moltiplicando le stesse per il rispettivo valore unitario riferito al Giorno di Determinazione del- la settimana successiva a quella di ricevimento da parte di Credemvita della richiesta di riscatto

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parziale firmata dal Contraente.

5. Il capitale sarà liquidato al netto del costo previ- sto all’art. 21.3 delle presenti condizioni di assi- curazione.

6. Al medesimo Giorno di Determinazione verrà inoltre calcolato il saldo del “conto utilità e co- sti”. Di tale saldo verrà calcolata la quota parte corrispondente a quella derivante dal rappor- to tra l’ammontare del riscatto parziale e quello dell’ipotetico riscatto totale. L’importo del saldo così calcolato andrà ad aumentare ovvero a di- minuire l’importo della prestazione liquidata, a seconda che abbia segno positivo o negativo.

7. Successivamente all’operazione di riscatto par- ziale il costo per spese di amministrazione e ge- stione del contratto di cui al precedente art. 21.5, verrà addebitato sulla quota parte dei premi lordi versati non riscattata.

8. Attenzione, esiste l’eventualità che il valore di riscatto sia inferiore ai premi pagati dal Contraente, poiché il Contraente si assume interamente il rischio connesso all’andamen- to negativo del valore delle quote.

Articolo 29 - Opzioni a scadenza

1. Il presente contratto non prevede opzioni eserci- tabili alla scadenza.

Articolo 30 - Pagamenti di Credemvita (“liquida- zioni”)

1. Per tutti i pagamenti di Credemvita devono esse- re preventivamente consegnati alla stessa i do- cumenti necessari a:

- verificare l’effettiva esistenza dell’obbligo di pagamento;

- individuare con esattezza gli aventi diritto.

2. I documenti possono essere consegnati diretta- mente a Credemvita, oppure inviati alla stessa a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno.

3. In particolare, Credemvita per la liquidazione delle prestazioni assicurate richiederà i seguenti documenti:

a. decesso dell’Assicurato:

- originale di polizza ed eventuali appendici;

- richiesta dei Beneficiari aventi diritto di cor- responsione del capitale con sottoscrizione autenticata secondo la normativa vigente o verificata dal soggetto collocatore e con l’indicazione della modalità con la quale il pagamento medesimo deve essere effet- tuato;

- certificato di morte dell’Assicurato in carta libera;

- atto di notorietà, rilasciato dagli Organi competenti da cui risulti:

1. se il Contraente ha lasciato testamento;

2. se il testamento stesso, di cui deve es- sere rimessa copia autenticata, è l’unico o l’ultimo conosciuto, valido e non impu- gnato;

3. l’elenco di tutti gli eredi legittimi del de cuius, con l’indicazione delle generali- tà complete e della capacità di agire di ciascuno di essi;

4. l’eventuale stato di gravidanza della ve- dova;

- nel caso vi siano Beneficiari minorenni od incapaci, decreto del Giudice Tutelare che autorizzi l’esercente la potestà od il tutore alla riscossione della somma spettante ai minori od agli incapaci ed esoneri Credem- vita da ogni responsabilità circa il reimpie- go di tale somma;

- fotocopia di un documento di identità in corso di validità e del codice fiscale di cia- scun Beneficiario.

b. riscatto totale o parziale

- originale di polizza ed eventuali appendici;

- richiesta scritta di liquidazione da parte del Contraente con sottoscrizione autenticata secondo la normativa vigente o verificata dal Soggetto collocatore e con l’indicazio- ne della modalità con la quale il pagamento medesimo deve essere effettuato; nel caso di esercizio del diritto di riscatto parziale dovrà inoltre essere indicato l’importo per il quale viene richiesto il suddetto riscatto parziale e gli OICR Esterni dai quali il Con- traente desidera riscattare.

c. scadenza contrattuale

- richiesta scritta di liquidazione, da parte degli aventi diritto, con sottoscrizione au- tenticata secondo la normativa vigente o verificata dal soggetto collocatore e con l’indicazione della modalità con la quale il pagamento medesimo deve essere effet- tuato;

- fotocopia di un documento di identità in corso di validità e del codice fiscale di cia- scun avente diritto;

- nel caso vi siano aventi diritto minorenni od incapaci, decreto del Giudice Tutelare che autorizzi l’esercente la potestà od il tutore alla riscossione della somma spet- tante ai minori od agli incapaci ed esoneri Credemvita da ogni responsabilità circa il reimpiego di tale somma.

4. Credemvita esegue i pagamenti derivanti dai

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propri obblighi contrattuali entro 30 giorni dal ri- cevimento di tutta la documentazione suddetta (completa e corretta). Decorso tale termine, sa- ranno dovuti gli interessi moratori.

5. Credemvita esegue i pagamenti mediante bonifi- co bancario ovvero mediante assegno di traenza.

VI. DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 31 - Imposte e tasse

1. Eventuali tasse ed imposte relative al contratto sono a carico del Contraente o dei beneficiari ed aventi diritto.

Articolo 32 - Modifica alle condizioni di assicu- razione

1. Fermo restando quanto previsto all’art. 15, Cre- demvita si riserva il diritto di modificare unilate- ralmente le presenti condizioni contrattuali, limi- tatamente a quelle non peggiorative per i contra- enti.

In ogni caso, il presente contratto potrà subire variazioni laddove si verifichi:

a) un mutamento della legislazione applicabile al contratto che ne comporti una modifica della disciplina;

b) una variazione della disciplina fiscale applica- bile al contratto, alla Compagnia o agli OICR Esterni.

Le variazioni suddette, saranno comunicate da Credemvita al Contraente con ogni mezzo ivi compresa la sola pubblicazione sul proprio sito internet.

2. Solo in presenza di un giustificato motivo (a titolo meramente esemplificativo disposizioni dell’Au- torità Amministrativa/Organismi di Vigilanza, ri- organizzazione societaria, etc.), Credemvita avrà altresì il diritto di modificare unilateralmente le presenti condizioni contrattuali, anche se dette dovessero risultare peggiorative per i contraenti.

3. Le variazioni di cui al precedente comma do- vranno essere comunicate per iscritto ai con- traenti con un preavviso pari a 15 giorni (salvo diversa indicazione contenuta nella comunica- zione).Il Contraente che non intenda accetta- re le modifiche dovrà darne comunicazione a Credemvita entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della variazione che non intende accet- tare, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, esercitando l’opzione di riscatto, la quale, in tal caso, sarà possibile anche prima del decorso di un mese dalla decorrenza degli effetti, così come definita dall’art. 3. In mancan- za di comunicazione da parte del Contraente, il contratto resta in vigore alle nuove condizioni.

Articolo 33 - Comunicazioni

1. Fatto salvo quanto diversamente previsto nel pre-

sente contratto, tutte le comunicazioni tra Contra- ente e Credemvita relative al presente contratto dovranno essere indirizzate per iscritto a:

Credemvita S.p.A. - Ufficio Gestione Clienti Via Mirabello, 2– 42100 Reggio Emilia (R.E.) -

ITALIA. Fax 0522/452704; e-mail: vita@cre- demassicurazioni.it

2. Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrat- tuale o la gestione dei sinistri devono essere inol- trati per iscritto a:

Credemholding S.p.A. – Ufficio Reclami - ARC - Via Emilia San Pietro, 4 – 42100 Reggio Emilia, via fax al numero 0522/407507, via e-mail all’indi- rizzo: reclami@credemassicurazioni.it

Articolo 34 - Indicazioni relative al regime legale in vigore alla data di stipulazione del contratto 1. Non pignorabilità e non sequestrabilità: ai sensi

dell’art. 1923 c.c. le somme dovute da Credemvi- ta in dipendenza di contratti di assicurazione sul- la vita non sono né pignorabili né sequestrabili.

2. Diritto proprio del Beneficiario: ai sensi dell’art.

1920 c.c. il Beneficiario acquista, per effetto del- la designazione, un diritto proprio ai vantaggi della Società e, quindi, le somme corrisposte a seguito del decesso dell’Assicurato non rientra- no nell’asse ereditario.

3. I diritti derivanti dal contratto di assicurazio- ne si prescrivono dopo un anno dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto.

Articolo 35 - Validità e rinunce

1. L’invalidità di un articolo o di un parte di esso non avrà alcun effetto sulla totalità del presente con- tratto.

2. Qualora una delle parti tolleri comportamenti dell’altra parte che costituiscano violazione di quanto previsto dal presente contratto, ciò non potrà essere inteso quale rinuncia ad avvalersi dei diritti e dei rimedi che a tale parte derivano dal presente contratto.

Articolo 36 - Foro competente

1. Per le controversie relative al presente contratto è competente l’Autorità giudiziaria del luogo di residenza o del domicilio elettivo del Contraente, dei beneficiari ovvero degli aventi diritto, a se- conda del soggetto che promuove la causa.

Articolo 37 - Legislazione applicabile

1. Il presente contratto di assicurazione è regolato dalla legge italiana, le cui disposizioni si appli- cano per quanto non disciplinato dal contratto stesso.

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Edizione Maggio 2008

Credemvita S.p.A. – Società con unico socio, soggetta ad attività di direzione e coordinamento (ex art. 2497 bis c.c.) da parte di Credito Emiliano S.p.A. (controllante diretta) e Credito Emiliano Holding S.p.A. (controllante indiretta) - Capitale interamente versato di euro 41.280.000 - REA n. 185343 presso la Camera di Commercio di Reggio Emilia - Registro delle Imprese di Reggio Emilia, Codice Fiscale e Partita IVA 01437550351 – Iscrizione all’Albo delle Imprese di Assicurazione n. 1.00105 - Compagnia di Assicurazioni autorizzata all’esercizio delle Assicurazioni sulla vita, Assicurazioni sulla vita connesse con fondi d’investimento, Operazioni di Capitalizzazione e Gestione di Fondi Collettivi dal Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato con il decreto n. 19325 del 23 aprile 1992 pubblicato sulla G. U. n. 99 del 29 aprile 1992 - Sede Legale e Direzione Via Mirabello, 2 - 42100 Reggio Emilia (Italia) - Tel. +39 0522 586000 - Fax +39 0522 452704 -

www.credemassicurazioni.it - vita@credemassicurazioni.it

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TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003

In applicazione della normativa sulla “privacy”, La informiamo sull’uso dei Suoi dati personali e sui Suoi diritti (1).

Il Codice di materia di protezione di dati personali adottato con d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (di segui- to “Codice”) stabilisce che taluni trattamenti e talune comunicazioni di dati personali possono essere effettuati solo con il consenso dell’interessato, il quale deve essere preventivamente informato in merito all’utilizzo dei dati che lo riguardano. Per “trattamento” di dati personali si intende qualunque operazione o complesso di operazioni, svolti con o senza l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, con- cernenti la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, l’elaborazione, la modificazione, la selezione, l’estrazione, la consultazione, il raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, il blocco, la comuni- cazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione dei dati medesimi. I dati in questione potranno essere oggetto di una o più operazioni di loro combinate, con o senza l’ausilio di mezzi informatici e di automazione e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. A tal riguar- do, Credemvita S.p.A. fornisce al Contraente e all’Assicurato l’informativa prevista e richiesta dal Codice e chiede agli stessi di esprimere il consenso ai trattamenti e alle comunicazioni connessi con l’esecuzio- ne dei contratti che perfezionati con Credemvita S.p.A. L’informativa e il consenso si riferiscono anche ai trattamenti e alle comunicazioni effettuati dalle società terze che hanno concluso accordi commerciali con Credemvita S.p.A., il cui elenco è disponibile presso la sede legale di quest’ultima.

Trattamento dei dati personali per finalità assicurative (2)

Al fine di fornirLe i servizi e/o i prodotti assicurativi richiesti o in suo favore previsti, la nostra Società deve disporre di dati personali che La riguardano - dati raccolti presso di Lei o presso altri soggetti (3) e/o dati che devono essere forniti da Lei o da terzi per obblighi di legge (4) - e deve trattarli, nel quadro delle fina- lità assicurative, secondo le ordinarie e molteplici attività e modalità operative dell’assicurazione.

Le chiediamo, di conseguenza, di esprimere il consenso per il trattamento dei Suoi dati strettamente necessari per la fornitura dei suddetti servizi e/o prodotti assicurativi.

Il consenso che Le chiediamo riguarda anche gli eventuali dati sensibili (5), comunque inerenti alla for- nitura dei servizi e/o prodotti assicurativi citati, che sarà effettuato – come per le altre categorie di dati oggetto di una particolare tutela (6), nei limiti e per le finalità strettamente necessari per l’adempimento contrattuale e comunque in osservanza delle vigenti disposizioni di legge in materia di trattamento dei dati personali.

Inoltre, esclusivamente per le finalità sopra indicate e sempre limitatamente a quanto di stretta compe- tenza in relazione allo specifico rapporto intercorrente tra Lei e la nostra Società, i dati, secondo i casi, possono o debbono essere comunicati ad altri soggetti appartenenti al settore assicurativo o correlati con funzione meramente organizzativa o aventi natura pubblica che operano - in Italia o all’estero – come autonomi titolari, soggetti tutti così costituenti la c.d. “catena assicurativa” (7).

I dati possono essere comunicati anche a taluno dei seguenti soggetti: Credito Emiliano S.p.A. e società appartenenti al Gruppo Bancario Credito Emiliano – Credem nonché alle società controllanti, controllate o collegate.

Il consenso che Le chiediamo riguarda, pertanto, oltre alle nostre comunicazioni e trasferimenti, anche gli specifici trattamenti e le comunicazioni e trasferimenti all’interno della “catena assicurativa” effettuati dai predetti soggetti.

Precisiamo che senza i Suoi dati non potremmo fornirLe, in tutto o in parte, i servizi e/o i prodotti assicu- rativi citati.

Trattamento dei dati personali per ricerche di mercato e/o finalità promozionali

Le chiediamo di esprimere il consenso anche per il trattamento di Suoi dati da parte della nostra Società al fine di rilevare la qualità dei servizi o i bisogni della clientela e di effettuare ricerche di mercato e inda- gini statistiche, nonché di svolgere attività promozionali di servizi e/o prodotti propri o di terzi.

(15)

Inoltre, esclusivamente per le medesime finalità, La informiamo che i dati possono essere comunicati ad altri soggetti che operano - in Italia o all’estero - come autonomi titolari (8): il consenso riguarda, pertanto, oltre alle nostre comunicazioni e trasferimenti, anche gli specifici trattamenti e le comunicazioni e trasfe- rimenti effettuati da tali soggetti.

Precisiamo che il consenso è, in questo caso, del tutto facoltativo e che il Suo eventuale rifiuto non produr- rà alcun effetto circa la fornitura dei servizi e/o prodotti assicurativi indicati nella presente informativa.

Pertanto, secondo che Lei sia o non sia interessato alle opportunità sopra illustrate, può liberamente concedere o negare il consenso per la suddetta utilizzazione dei dati barrando una delle caselle riportate nell’apposito spazio in calce.

Modalità di uso dei dati personali Modalità di uso dei dati personali

I dati sono trattati (9) dalla nostra Società - titolare del trattamento - solo con modalità e procedure, anche informatiche e telematiche, strettamente necessarie per fornirLe i servizi e/o prodotti assicurativi richiesti o in Suo favore previsti, ovvero, qualora vi abbia acconsentito, per ricerche di mercato, indagini statisti- che e attività promozionali; sono utilizzate le medesime modalità e procedure anche quando i dati vengo- no comunicati - in Italia o all’estero - per i suddetti fini ai soggetti in precedenza già indicati nella presente informativa, i quali a loro volta sono impegnati a trattarli usando solo modalità e procedure strettamente necessarie per le specifiche finalità indicate nella presente informativa e conformi alla normativa.

Nella nostra Società, i dati sono trattati da tutti i dipendenti e collaboratori nell’ambito delle rispettive funzioni e in conformità delle istruzioni ricevute, sempre e solo per il conseguimento delle specifiche finalità indicate nella presente informativa; lo stesso avviene presso i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati.

Per talune attività utilizziamo soggetti di nostra fiducia - operanti talvolta anche all’estero - che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica od organizzativa (10); lo stesso fanno anche i soggetti già indi- cati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati.

Il consenso sopra più volte richiesto comprende, ovviamente, anche le modalità, procedure, comunica- zioni e trasferimenti qui indicati.

Diritti dell’interessato

Lei ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati presso i singoli titolari di trattamento, cioè presso la nostra Società o presso i soggetti sopra indicati a cui li comunichiamo, e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, di chiederne il blocco e di opporsi al loro trattamento (11).

Per l’esercizio dei Suoi diritti, nonché per informazioni più dettagliate circa i soggetti o le categorie di sog- getti ai quali i dati sono comunicati o che ne vengono a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, Lei può rivolgersi al nostro Responsabile per il riscontro con gli interessati, presso Credemvita S.p.A., Gestione Clienti, via Mirabello n. 2, 42100 Reggio Emilia, tel. 0522 586000, fax 0522 452704, e-mail vita@

credemassicurazioni.it (12).

(edizione 02/2004)

Credemvita SpA Il Direttore Generale

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NOTE

1) Come previsto dall’art. 13 del Codice (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196).

2) La “finalità assicurativa” richiede necessariamente, tenuto conto anche della raccomandazione del Consiglio d’Europa REC(2002)9, che i dati siano trattati per: predisposizione e stipulazione di polizze assicurative; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri o pagamento di altre prestazioni; riassicurazione;

coassicurazione; prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; costituzione, esercizio e difesa di diritti dell’assicuratore; adem- pimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; analisi di nuovi mercati assicurativi; gestione e controllo interno; attività statistiche.

3) Ad esempio: altri soggetti inerenti al rapporto che La riguarda (contraenti di assicurazioni in cui Lei risulti assicurato, beneficiario ecc.; coobbligati); altri ope- ratori assicurativi (quali agenti, broker di assicurazione, assicuratori ecc.);soggetti che, per soddisfare le Sue richieste (quali una copertura assicurativa, la liquidazione di un sinistro ecc.), forniscono informazioni commerciali; organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo; altri soggetti pubblici.

4) Ad esempio, ai sensi della normativa contro il riciclaggio.

5) Cioè dati di cui all’art. 4, comma 1, lett. d), del Codice, quali dati relativi allo stato di salute, alle opinioni politiche, sindacali, religiose.

6) Ad esempio: dati relativi a procedimenti giudiziari o indagini.

7) Secondo il particolare rapporto assicurativo, i dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti:

- assicuratori, coassicuratori (indicati nel contratto) e riassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori, ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche, società di

gestione del risparmio, sim, legali;

- società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi postali (per trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela) (indicate sul plico postale); società di

revisione e di consulenza (indicata negli atti di bilancio); società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società di recupero crediti;(v. tuttavia anche nota 10);

- società dei Gruppi a cui appartiene la nostra Società (controllanti, controllate o collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di leg- ge);

- ANIA - Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (Via della Frezza, 70 - Roma), per la raccolta, elaborazione e reciproco scambio con le imprese assicuratrici, alle quali i dati possono essere comunicati, di

elementi, notizie e dati strumentali all’esercizio dell’attività assicurativa e alla tutela dei diritti dell’industria assicurativa rispetto alle frodi;

- organismi consortili propri del settore assicurativo, quali (ripartiti secondo i rami assicurativi interessati):

• assicurazioni vita: Consorzio Italiano per l’Assicurazione Vita dei Rischi Tarati - CIRT (Via dei Giuochi Istmici, 40 - Roma), per la valutazione dei rischi vita tarati, per l’acquisizione di dati relativi ad assicurati e assicurandi e il reciproco scambio degli stessi dati con le imprese assicuratrici consorziate, alle quali i dati possono essere comunicati, per finalità strettamente connesse con l’assunzione dei rischi vita tarati nonché per la riassicurazione in forma consortile dei medesimi rischi, per la tutela dei diritti dell’industria assicurativa nel settore delle assicurazioni vita rispetto alle frodi;

- ISVAP - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo (Via del Quirinale, 21 - Roma);

- nonché altri soggetti, quali: UIC - Ufficio Italiano dei Cambi (Via IV Fontane, 123 - Roma), ai sensi della normativa antiriciclaggio di cui all’art. 13 della legge 6 febbraio 1980, n. 15; CONSOB - Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Via G.B. Martini, 3 - Roma), ai sensi della legge 7 giugno 1974, n. 216; COVIP - Commissione di vigilanza sui fondi pensione (Via in Arcione, 71 - Roma), ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124; Ministero del lavoro e della previdenza sociale (Via Flavia, 6 - Roma), ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124; Enti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie, quali INPS (Via Ciro il Grande, 21 - Roma), INPDAI (Viale delle Provincie, 196 - Roma ), INPGI (Via Nizza, 35 - Roma) ecc.; Ministero dell’economia e delle finanze - Anagrafe tributaria (Via Carucci, 99 - Roma), ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605; Magi- stratura; Forze dell’ordine (P.S.; C.C.; G.d.F.; VV.FF; VV.UU.); altri soggetti o banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria.

L’elenco completo ed aggiornato dei soggetti di cui ai punti precedenti è richiedibile gratuitamente al Servizio indicato in informativa.

8) I dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti: società con le quali Credemvita risulta avere rapporti contrattuali, nonché alle eventuali società ad essi collegate, da essi controllate o controllanti delle stesse; società specializzate per informazione e promozione commerciale, per ricerche di mercato e per indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti; assicuratori, coassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicura- zione, intermediati assicurativi, produttori ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche, società di gestione del risparmio, sim.

L’elenco completo e aggiornato dei suddetti soggetti è disponibile gratuitamente chiedendolo al Servizio indicato in informativa.

9) Il trattamento può comportare le seguenti operazioni previste dall’art. 4, comma 1, lett. a), del Codice: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione, distruzione di dati; è invece esclusa l’operazione di diffusione di dati.

10) Questi soggetti sono società o persone fisiche nostre dirette collaboratrici e svolgono le funzioni di responsabili del nostro trattamento dei dati. Nel caso invece che operino in autonomia come distinti “titolari” di trattamento rientrano, come detto, nella c.d. “catena assicurativa” con funzione organizzativa.

11) Tali diritti sono previsti e disciplinati dagli artt. 7-10 del Codice. La cancellazione e il blocco riguardano i dati trattati in violazione di legge. Per l’integrazione occorre vantare un interesse. L’opposizione può essere sempre esercitata nei riguardi del materiale commerciale pubblicitario, della vendita diretta o delle ricerche di mercato; negli altri casi l’opposizione presuppone un motivo legittimo.

12) L’elenco completo e aggiornato dei soggetti ai quali i dati sono comunicati e quello dei responsabili del trattamento, nonché l’elenco delle categorie dei sog- getti che vengono a conoscenza dei dati in qualità di incaricati del trattamento, sono disponibili gratuitamente chiedendoli al Servizio indicato in informativa.

L’elenco completo e aggiornato dei responsabili del trattamento è conoscibile in modo agevole anche nel sito internet www.credemassicurazioni.it.

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