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Fasc. n. 576/VA/2020. Pubblicazione straordinaria dei posti vacanti di magistrato dell’Ufficio di Sorveglianza

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Fasc. n. 576/VA/2020. Pubblicazione straordinaria dei posti vacanti di magistrato dell’Ufficio di Sorveglianza

(delibera 8 aprile 2020)

Il Consiglio,

- Premesso che sono attualmente vacanti n. 6 posti di magistrato di sorveglianza (Magistrato di sorveglianza di Bologna 2 posti; Magistrato di sorveglianza di Firenze 1 posto; Magistrato di sorveglianza di Genova 1 posto; Magistrato di sorveglianza di Milano 1 posto; Magistrato di sorveglianza di Nuoro 1 posto) e 18 posti di Magistrato distrettuale, di cui 10 requirenti (Magistrato distrettuale requirente di Bari 1 posto; Magistrato distrettuale requirente di Brescia 1 posto; Magistrato distrettuale requirente di Caltanissetta 1 posto; Magistrato distrettuale requirente di Catania 1 posto; Magistrato distrettuale requirente di Catanzaro 1 posto; Magistrato distrettuale requirente di Firenze 1 posto; Magistrato distrettuale requirente di Genova 1 posto; Magistrato distrettuale requirente di Lecce 1 posto; Magistrato distrettuale requirente di Perugia 1 posto; Magistrato distrettuale requirente di Potenza 1 posto) e 8 giudicanti (Magistrato distrettuale giudicante di Campobasso 1 posto; Magistrato distrettuale giudicante di L'Aquila 1 posto; Magistrato distrettuale giudicante di Napoli 1 posto;

Magistrato distrettuale giudicante di Palermo 1 posto; Magistrato distrettuale giudicante di Reggio Calabria 1 posto; Magistrato distrettuale giudicante di Salerno 1 posto; Magistrato distrettuale giudicante di Torino 1 posto; Magistrato distrettuale giudicante di Venezia 1 posto);

- rilevato inoltre che, ai sensi dell’art. 9 comma 3 della circolare n. 13778 del 24.7.2014 e succ. mod., può essere pubblicato un posto di magistrato di Sorveglianza di Catanzaro in quanto un magistrato che attualmente ricopre il predetto ufficio sarà collocato a riposo in data 15 aprile 2020;

- considerato che il decreto legge 17 marzo 2020 n.18, in materia di emergenza epidemiologica da COVID-19 - nel prevedere, agli artt. 123 e 124, che:

a) in deroga al disposto dei commi 1, 2 e 4 dell'articolo 1 della legge 26 novembre 2010, n.

199, dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 giugno 2020, la pena detentiva è eseguita, su istanza, presso l'abitazione del condannato o in altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza, ove non sia superiore a diciotto mesi, anche se costituente parte residua di maggior pena;

b) il magistrato di sorveglianza adotta il provvedimento che dispone l'esecuzione della pena presso il domicilio, salvo che ravvisi gravi motivi ostativi alla concessione della misura;

c) ferme le ulteriori disposizioni di cui all'art.52 della legge 26 luglio 1975, n. 354, anche in deroga al complessivo limite temporale massimo di cui al comma 1 del medesimo articolo, le licenze concesse al condannato ammesso al regime di semilibertà possono avere durata sino al 30 giugno 2020 -

determinerà un sensibile aumento degli affari di competenza dei magistrati di sorveglianza;

- ritenuto, pertanto, necessario procedere alla pubblicazione straordinaria di tutti i posti vacanti presso i Tribunali di sorveglianza;

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- ritenuto, altresì, necessario procedere alla pubblicazione di tutti i posti vacanti di magistrato distrettuale in quanto, con la delibera plenaria del 26.03.2020, contenente Linee guida agli Uffici Giudiziari in ordine all'emergenza COVID 19, è stato tra l'altro previsto, anche in deroga alle disposizioni ordinamentali in materia - in ragione della situazione contingente e per far fronte alle esigenze degli uffici in situazioni di emergenza e nell’impossibilità di garantire attività essenziali - l'utilizzo, in via preferenziale, dei magistrati distrettuali, anche in considerazione della necessità di limitare la mobilità all’interno del territorio, come imposto dalla normativa emergenziale vigente;

- ritenuta, pertanto, la necessità di procedere, in via immediata, alla pubblicazione di tutti i posti sopra indicati;

delibera la pubblicazione dei seguenti posti vacanti:

DISTRETTO DI BARI (1 posto)

Magistrato distrettuale requirente Bari 1 posto

DISTRETTO DI BOLOGNA (2 posti)

Magistrato Sorveglianza Bologna 2 posti

DISTRETTO DI BRESCIA (1 posto)

Magistrato distrettuale requirente Brescia 1 posto

DISTRETTO DI CALTANISSETTA (1 posto)

Magistrato distrettuale requirente Caltanissetta 1 posto

DISTRETTO DI CAMPOBASSO (1 posto)

Magistrato distrettuale giudicante Campobasso 1 posto

DISTRETTO DI CATANIA (1 posto)

Magistrato distrettuale requirente Catania 1 posto

DISTRETTO DI CATANZARO (2 posti)

Magistrato distrettuale requirente Catanzaro 1 posto

Magistrato Sorveglianza Catanzaro 1 posto

DISTRETTO DI FIRENZE (2 posti)

Magistrato distrettuale requirente Firenze 1 posto

Magistrato Sorveglianza Firenze 1 posto

DISTRETTO DI GENOVA (2 posti)

Magistrato distrettuale requirente Genova 1 posto

Magistrato Sorveglianza Genova 1 posto

DISTRETTO DE L’AQUILA (1 posto)

Magistrato distrettuale giudicante L’Aquila 1 posto

DISTRETTO DI LECCE (1 posto)

Magistrato distrettuale requirente Lecce 1 posto

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DISTRETTO DI NAPOLI (1 posto)

Magistrato distrettuale giudicante Napoli 1 posto

DISTRETTO DI MILANO (1 posto)

Magistrato Sorveglianza Milano 1 posto

DISTRETTO DI PALERMO (1 posto)

Magistrato distrettuale giudicante Palermo 1 posto

DISTRETTO DI PERUGIA (1 posto)

Magistrato distrettuale requirente Perugia 1 posto

DISTRETTO DI POTENZA (1 posto)

Magistrato distrettuale requirente Potenza 1 posto

DISTRETTO DI REGGIO CALABRIA (1 posto)

Magistrato distrettuale giudicante Reggio Calabria 1 posto

DISTRETTO DI SALERNO (1 posto)

Magistrato distrettuale giudicante Salerno 1 posto

DISTRETTO DI TORINO (1 posto)

Magistrato distrettuale giudicante Torino 1 posto

DISTRETTO DI VENEZIA (1 posto)

Magistrato distrettuale giudicante Venezia 1 posto

SEZ. DIST. CORTE DI APPELLO DI SASSARI (1 posto)

Magistrato Sorveglianza Nuoro 1 posto

In presenza delle suddette straordinarie necessità di servizio, i suindicati posti vengono individuati, ai sensi dell'art.10 della circolare n.13778 del 24 luglio 2014 e succ. mod., quali sedi a copertura urgente e, pertanto, saranno coperti, in mancanza di domande di aspiranti legittimati, anche con aspiranti non legittimati che abbiano maturato almeno tre anni di servizio nella sede di provenienza alla scadenza dei termini di presentazione della domanda del presente bando. In relazione a detti posti le domande dei magistrati che abbiano maturato almeno tre anni di servizio nella sede di provenienza saranno esaminate solo in caso di mancanza di aspiranti legittimati ai sensi dell’art. 194 R.D. del 30.1.1941 n. 12 e, dunque, subordinatamente a quelle dei richiedenti legittimati; inoltre, nel valutare le domande degli aspiranti non legittimati, si procederà ad una rigorosa comparazione delle esigenze di servizio tra l’ufficio di provenienza e quello di destinazione, con la conseguenza che non sarà proposto il magistrato non legittimato il cui trasferimento determinerebbe una scopertura dell’organico dell’ufficio giudiziario di provenienza superiore alla soglia del 25%; egualmente, non potrà essere proposto il magistrato non legittimato in servizio in una sede dichiarata a copertura urgente nella presente pubblicazione.

Il trasferimento ad uno dei posti individuati come a copertura urgente, sia con legittimazione quadriennale che triennale, comporta, ai sensi del secondo comma del citato art. 10, ai fini del successivo trasferimento in un posto di pari grado, un punteggio aggiuntivo determinato dall’art.42 delle predetta circolare, e cioè, “per il primo quadriennio punti 2 e

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5 dell’art. 10 della richiamata circolare, i magistrati già in servizio presso le sedi indicate a copertura urgente, e legittimati al trasferimento, hanno diritto al punteggio aggiuntivo, qualora rimangano in servizio presso le stesse per un ulteriore quadriennio.

Per quanto riguarda i posti di magistrato distrettuale oggetto della presente pubblicazione, trova anzitutto applicazione l’art. 8 della legge 13 febbraio 2001, n. 48, come sostituito dall'art.1, comma 432, della legge 27 dicembre 2019, n.160 che sul punto prevede:

"Art. 8 - Valutazione dei servizi prestati dai magistrati della pianta organica flessibile distrettuale e ulteriori disposizioni sulle piante organiche.

1. Per i magistrati destinati alla pianta organica flessibile distrettuale l'anzianità di servizio è calcolata, ai soli fini del primo tramutamento successivo, in misura doppia per ogni anno e mese di effettivo servizio prestato. Le frazioni di servizio inferiori al mese non sono considerate.

2. Se la permanenza in servizio presso la pianta organica flessibile distrettuale supera i sei anni, il magistrato ha diritto, in caso di trasferimento a domanda, ad essere preferito a tutti gli altri aspiranti.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai trasferimenti a domanda o d'ufficio che prevedono il conferimento di incarichi direttivi e semidirettivi o di funzioni di legittimità, nonché ai tramutamenti alla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e all'ufficio del massimario e del ruolo della Corte di cassazione.”

Inoltre, ai sensi dell'art.10, comma 6, della circolare n.13778 del 24 luglio 2014 e succ. mod., ai soli magistrati trasferiti in uno dei posti di magistrato distrettuale di cui al presente bando si applica il cumulo dei punteggi previsti dal predetto art. 8 della legge citata e dal combinato disposto degli artt. 10, comma 2 e 42 della stessa circolare.

La domanda di tramutamento avanzata in relazione a un bando antecedente conserva efficacia solo fino all’espletamento della relativa procedura concorsuale.

Ai sensi dell’art. 15 della circolare n. 13778 del 25 luglio 2014 e succ. mod., nel caso in cui l’accoglimento della domanda determini il passaggio dalle funzioni giudicanti alle requirenti o viceversa, l’interessato, a pena di inammissibilità della domanda, ha l’onere di richiedere al Consiglio giudiziario, (o agli altri organi competenti), il parere prescritto dall’art.13 comma 3, del d.lgs. 160/06 (qualora, però, tale parere non sia stato già espresso nei due anni antecedenti calcolati alla scadenza del presente bando), indicando nella domanda l’avvenuto deposito della richiesta.

In deroga a quanto previsto dalla circolare sui tramutamenti n. 13778 del 23.7.2014 e succ. mod. e ritenuta la necessità di procedere in via immediata alla copertura di tutti i posti banditi, i magistrati che presenteranno domanda per i predetti posti sono esentati dal presentare le statistiche sull’attività giudiziaria prestata e l’autorelazione.

1. - COMPILAZIONE DELLA DOMANDA

1a) - Le domande di tramutamento debbono essere compilate e trasmesse via intranet (www.cosmag.it), ai sensi dell’art. 11 della circolare n. 13778 del 25 luglio 2014 e succ.

mod.. Le domande presentate mediante diverse modalità non verranno prese in considerazione salvo le ipotesi, specificamente documentate, di caso fortuito e forza maggiore. La mancata o incompleta compilazione del modulo comporterà la non valutabilità dei documenti non richiamati nella domanda, atteso che la documentazione oggetto di valutazione nell’ambito del concorso sarà unicamente quella specificamente dichiarata all’atto dell’inserimento della domanda attraverso l’intranet e poi trasmessa, in forma cartacea, al Consiglio. Il modulo per la presentazione della domanda, predisposto per velocizzare le procedure di assegnazione dei posti, richiede che il magistrato compili

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scrupolosamente la domanda elettronica inserendo le informazioni richieste con particolare riguardo ai documenti che si accinge a dichiarare (che poi trasmetterà al Consiglio in forma cartacea).

1b) - Al fine di consentire al C.S.M. la predisposizione di una graduatoria completa e trasparente, il magistrato che intende avvalersi dei punteggi aggiuntivi per le ipotesi previste dalla circolare n. 13778/2014 al Capo II, Sezione II “Stato di salute", Sezione III

“Salvaguardia dell’unità familiare", Capo II, art. 44 <effettivo esercizio delle funzioni in applicazione extradistrettuale ad uffici in grado di appello>, deve espressamente dichiarare, durante la compilazione della domanda, la suddetta documentazione per il riconoscimento dei punteggi sopra indicati.

1c) – All’esito della compilazione del modulo di domanda il richiedente, cliccando sul pulsante “stampa ricevuta”, produrrà la stampa del riepilogo dei dati trasmessi (ricevuta della domanda) e tante pagine quanti sono i documenti dichiarati (cd. copertine) con l’indicazione del numero della domanda e del codice identificativo del documento. Ciascuna di queste pagine (copertine) andrà anteposta al corrispondente documento da inviare al C.S.M.

Esempio: nell’ipotesi di trasmissione dello “Stato di famiglia – numero figli”, l’interessato dovrà anteporre a tale documento il foglio stampato in automatico dalla procedura che riporterà in numero della domanda, il titolo del documento ed il relativo al codice “08-e) Stato di famiglia – numero figli .

1d) – La procedura informatica di inserimento della domanda attualmente non prevede la possibilità di richiamare la documentazione già prodotta in occasione di recenti bandi e/o comunque in possesso del Consiglio. Tuttavia qualora il magistrato intenda avvalersi della documentazione già trasmessa in occasione di precedente domanda di trasferimento, deve in ogni caso compilare le corrispondenti finestre di dialogo del modulo di presentazione della domanda e all’atto della trasmissione al C.S.M. di tutta la documentazione (in forma cartacea), dovrà indicare necessariamente nella pagina con il titolo del documento l’esatta informazione per il reperimento della stessa (n. domanda, bando e/o altro).

La documentazione allegata alla domanda sarà oggetto di valutazione unicamente se depositata entro la scadenza dei termini.

L’inserimento di una nuova domanda, nell’ambito del medesimo bando di concorso, annulla la precedente. A tal fine si rammenta che fino al termine di scadenza previsto dal bando (entro le ore 17.00 del 21 aprile 2020), se vi sono esigenze di modifica, è possibile sostituire la domanda eventualmente già proposta mediante la presentazione di una nuova domanda.

2. – ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI TRASFERIMENTO

Per l’assegnazione dei posti pubblicati il C.S.M. applicherà le disposizioni contenute nella circolare n. 13778 del 25 luglio 2014 e succ. mod. “Disposizioni in tema di trasferimento dei magistrati, conferimento di funzioni e destinazione a funzioni diverse da quelle giudiziarie”, reperibile sul sito intranet del C.S.M. (www.cosmag.it) nella sezione

“Documentazione”.

La presente procedura di trasferimento verrà espletata secondo le disposizioni che seguono:

2 a) ogni magistrato non può presentare o confermare più di due domande di trasferimento, in modo da non averne più di due contemporaneamente efficaci in relazione al medesimo bando, qualora presti servizio in una sede alla quale è stato destinato, per trasferimento o per conferimento di funzioni, a sua domanda e più di tre domande di

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medesimo bando, qualora presti servizio in una sede alla quale è stato destinato, per trasferimento o per conferimento di funzioni, d’ufficio o previa dichiarazione di disponibilità;

2 b) si applicano al presente bando le norme di cui al d.lgs. n. 160/2006 e, tra di esse, l’art. 13 che pone limiti territoriali al passaggio dalle funzioni giudicanti alle requirenti e che per tali passaggi di funzioni stabilisce una legittimazione quinquennale;

2 c) nel caso in cui l’accoglimento della domanda determinasse il passaggio dalle funzioni giudicanti alle requirenti, l’interessato, a pena di inammissibilità della domanda, ha l’onere di richiedere – qualora il parere stesso non sia stato espresso nei due anni antecedenti - al Consiglio giudiziario (o agli altri organi competenti) il parere prescritto dall’art. 13, comma 3, d.lgs. n. 160/06, indicando nella domanda l’avvenuto deposito della richiesta.

2 d) la pubblicazione dei parametri verrà effettuata sul sito intranet (www.cosmag.it) entro il 24 aprile 2020; entro le ore 17.00 del 28 aprile 2020 i magistrati dovranno far pervenire al CSM le eventuali osservazioni relative all’attribuzione dei punteggi; entro lo stesso termine, dovranno far pervenire al CSM le revoche delle domande di trasferimento per le quali sia venuto meno l’interesse.

La revoca dovrà essere effettuata esclusivamente via intranet attraverso l’apposita finestra di dialogo. Dopo la scadenza di detto termine e fino alla delibera, la revoca potrà essere accolta solo per eccezionali ragioni di salute, di servizio o familiari secondo le disposizioni dell’art. 17 della circolare sui trasferimenti.

Le domande non revocate si intendono tutte accettate nell’ordine in cui i relativi posti sono stati indicati nella domanda.

Come previsto dall’art. 21, “La richiesta di accantonamento può essere effettuata solamente all’interno della singola pubblicazione di posti vacanti ed esclusivamente per la definizione del posto o dei posti indicati con preferenza dal magistrato”.

Le domande potranno essere inserite a decorrere dal 14 aprile 2020

Tanto premesso, il Consiglio delibera di fissare il seguente termine per la presentazione delle domande e della relativa documentazione:

entro le ore 17.00 del 21 aprile 2020 per l’inserimento delle domande, direttamente da parte dei magistrati attraverso la rete intranet del C.S.M. (www.cosmag.it) e per l’inoltro dei documenti allegati, o per il deposito delle stesse, comprensive dei documenti, presso gli uffici di appartenenza.

Entro il 23 aprile 2020 gli uffici potranno inserire, attraverso la rete intranet del C.S.M.

(www.cosmag.it), le domande depositate nel termine del 21 aprile 2020 (entro le ore 17.00) da parte dei magistrati e trasmettere la documentazione allegata, comunque depositata da parte dei magistrati entro il termine del 21 aprile 2020 (entro le ore 17.00) (data di scadenza del bando).

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