• Non ci sono risultati.

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 22 dicembre 2017

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 22 dicembre 2017"

Copied!
16
0
0

Testo completo

(1)

Senato della Repubblica

X V I I L E G I S L A T U R A

N. 3019

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale (ALFANO)

e dal Ministro della giustizia (ORLANDO)

di concerto con il Ministro dell’interno (MINNITI)

e con il Ministro dell’economia e delle finanze (PADOAN) (V. Stampato Camera n. 4628)

approvato dalla Camera dei deputati il 22 dicembre 2017

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 22 dicembre 2017

Ratifica ed esecuzione dei seguenti trattati: a) Accordo bilaterale aggiuntivo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Macedonia alla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, inteso ad ampliarne e facilitarne l’applicazione, fatto a Skopje il 25 luglio 2016; b) Accordo bilaterale aggiuntivo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di

Macedonia alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, inteso a facilitarne l’applicazione, fatto a Skopje il 25 luglio 2016

TIPOGRAFIA DEL SENATO

(2)

Atti parlamentari – 2 – Senato della Repubblica – N. 3019

XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è auto- rizzato a ratificare i seguenti accordi:

a) Accordo bilaterale aggiuntivo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Ma- cedonia alla Convenzione europea di estradi- zione del 13 dicembre 1957, inteso ad am- pliarne e facilitarne l’applicazione, fatto a Skopje il 25 luglio 2016;

b) Accordo bilaterale aggiuntivo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Ma- cedonia alla Convenzione europea di assi- stenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, inteso a facilitarne l’applica- zione, fatto a Skopje il 25 luglio 2016.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data agli Accordi di cui all’articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto disposto, rispettiva- mente, dall’articolo 4 dell’Accordo di cui al- l’articolo 1, comma 1, lettera a), e dall’arti- colo 6 dell’Accordo di cui all’ articolo 1, comma 1, lettera b).

Art. 3.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dalle spese di mis- sione dell’Accordo di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), valutati in euro 4.219 annui a decorrere dall’anno 2018, e dalle ri-

(3)

Atti parlamentari – 3 – Senato della Repubblica – N. 3019

XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

manenti spese, pari a euro 5.000 annui a de- correre dall’anno 2018, nonché agli oneri derivanti dalle spese di missione dell’Ac- cordo di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b), valutati in euro 5.479 annui a decorrere dall’anno 2018, e dalle rimanenti spese, pari a euro 4.900 annui a decorrere dal- l’anno 2018, si provvede mediante corri- spondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2018 e 2019, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nel- l’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»

dello stato di previsione del Ministero del- l’economia e delle finanze per l’anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazio- nale.

2. Il Ministro dell’economia e delle fi- nanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubbli- cazione nella Gazzetta Ufficiale.

(4)

Atti parlamentari – 4 – Senato della Repubblica – N. 3019

XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(5)

Atti parlamentari – 5 – Senato della Repubblica – N. 3019

XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(6)

Atti parlamentari – 6 – Senato della Repubblica – N. 3019

XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(7)

Atti parlamentari – 7 – Senato della Repubblica – N. 3019

XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(8)

Atti parlamentari – 8 – Senato della Repubblica – N. 3019

XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(9)

Atti parlamentari – 9 – Senato della Repubblica – N. 3019

XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(10)

Atti parlamentari – 10 – Senato della Repubblica – N. 3019

XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(11)

Atti parlamentari – 11 – Senato della Repubblica – N. 3019

XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(12)

Atti parlamentari – 12 – Senato della Repubblica – N. 3019

XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(13)

Atti parlamentari – 13 – Senato della Repubblica – N. 3019

XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(14)

Atti parlamentari – 14 – Senato della Repubblica – N. 3019

XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(15)

Atti parlamentari – 15 – Senato della Repubblica – N. 3019

XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(16)

Atti parlamentari – 16 – Senato della Repubblica – N. 3019

XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

E 1,00

Riferimenti

Documenti correlati

Io per utilizzare un’espressione al- trettanto coinvolgente ed emotiva lo chia- merei « ammazza pensioni » perché questo decreto, signor Ministro, va contro quanto è stato

Modifiche alla parte II della Costituzione in materia di composizione e funzioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, elezione e funzioni del Presi- dente

I componenti la Commissione, i funzio- nari e il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla Commissione stessa e ogni altra persona che collabora con la

53. Per gli interventi di cui al comma 51 attribuiti alla titolarità delle amministrazioni centrali dello Stato, alla copertura degli oneri relativi alla quota di

« La Camera, viste le disposizioni in ma- teria di professioni non organizzate e letta, in particolare, la norma recata dall’arti- colo 1, comma 3, introdotta nel corso dell’esame

Con decreto del Ministro delle politi- che agricole alimentari e forestali, di con- certo con il Ministro dello sviluppo econo- mico, da emanare, previa intesa in

2) con cinque o più casi di positività accertati tra gli alunni presenti in classe, per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale

309, purché gli stessi dimostrino l’adempimento delle obbligazioni civili e degli obblighi di ripara- zione pecuniaria conseguenti alla condanna o l’assoluta