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DPCM 17 maggio 2020 FASE 2. Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell emergenza COVID-19. Analisi ragionata del provvedimento

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D PC M 1 7 m a g g i o 2 0 2 0

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FASE 2

Misure urgenti in materia di

contenimento e gestione

dell’emergenza COVID-19

Analisi ragionata del provvedimento

A cura di Denaura Bordandini

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#Coronavirus

DPCM 17 maggio 2020

M i s u r e d i c o n t e n i m e n t o d e l c o n t a g i o I n d i c e

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Generale

Sport e palestre

Manifestazioni pubbliche,Cinema e teatro Funzioni religiose e musei

Scuola Università

Convegni e congressi,Centri culturali e sociali Terme e centri benessere,RSA Commercio al dettaglio e ristorazione

Estetiste e parrucchieri – Professionisti Stabilimenti balneari – strutture recettive Ingresso in Italia (fino al 2 giugno)

Spostamenti internazionali dal 3 giugno Pag. 3 -

Pag. 4 - Pag. 5 - Pag. 6 - Pag. 7 - Pag. 8 - Pag. 9 - Pag. 10 - Pag. 11 - Pag. 12 - Pag. 13 - Pag. 14 -

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#Coronavirus

DPCM 17 maggio 2020

M i s u r e d i c o n t e n i m e n t o d e l c o n t a g i o

Obbligo di quarantena domiciliare per soggetti con infezione respiratoria con febbre (maggiore di 37,5° C) e contatto il proprio medico curante.

Parchi, alle ville e ai giardini pubblici: accesso condizionato al rispetto del divieto di assembramento, nonché della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

E’ consentito l’accesso dei minori ad aree gioco nel rispetto del distanziamento sociale e, per bimbi dai 6 anni l’utilizzo della mascherina (protocollo 8)

Dal 15 giugno 2020, è consentito l’accesso di bambini e ragazzi a luoghi destinati allo svolgimento di attività ludiche, ricreative ed educative, anche non formali, al chiuso o all’aria aperta, con l’ausilio di operatori cui affidarli in custodia e con obbligo di adottare appositi protocolli di sicurezza predisposti in conformità alle linee guida del dipartimento per le politiche della famiglia (allegato 8)

Regioni e le Province Autonome possono stabilire una diversa data anticipata o posticipata

Attività sportiva o attività motoria all’aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività, salvo per l’accompagnatore di minori o di persone non autosufficienti

A r t . 1 – M i s u r e d i c o n t e n i m e n t o d e l c o n t a g i o

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Eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina sono sospese sia in luoghi pubblici che privati. Atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun

assembramento, possono allenarsi a porte chiuse. I soli atleti, professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal CONI, CIP e dalle rispettive federazioni, in vista della loro partecipazione a competizioni di livello nazionale ed internazionale, possono spostarsi da una regione all’altra, previa convocazione della federazione di appartenenza.

Dal 25 maggio 2020 è consentita l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere svolte presso palestre, piscine, centri e circoli sportivi, pubblici e privati, ovvero presso altre strutture ove si svolgono attività dirette al benessere dell’individuo attraverso

l’esercizio fisico, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento.

Obbligo di osservanza delle linee guida a cura dell’Ufficio per lo Sport, fatti salvi gli ulteriori indirizzi operativi emanati dalle regioni e dalle province autonome

Le Regioni e le Province Autonome possono stabilire una diversa data anticipata o posticipata a condizione.

➢ Rimangono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici.

A r t . 1 – S p o r t e p a l e s t r e

#Coronavirus

DPCM 17 maggio 2020

M i s u r e d i c o n t e n i m e n t o d e l c o n t a g i o

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#Coronavirus

DPCM 17 maggio 2020

M i s u r e d i c o n t e n i m e n t o d e l c o n t a g i o

Manifestazioni pubbliche: sono consentite in forma statica e condizionate all’osservanza del distanziamento sociale e delle altre misure di contenimento, nel rispetto delle

prescrizioni imposte dal Questore ai sensi dell’articolo 18 del TULPS.

➢ Le attività di sale giochi, sale scommesse e sale bingo rimangono sospese.

Spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all’aperto restano sospesi fino al 14 giugno 2020. Dal 15 giugno 2020 potranno svolgersi

con posti preassegnati e distanziati e a condizione che sia comunque assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per il personale, sia per gli spettatori, con il numero massimo di 1000 spettatori per spettacoli all’aperto e di 200 persone per spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala.

▪ Le regioni e le province autonome possono stabilire una diversa data.

▪ L’attività degli spettacoli è organizzata secondo le linee guida di cui all’allegato 9.

Restano comunque sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all’aperto o al chiuso, le fiere e i congressi.

A r t . 1 – M a n i f e s t a z i o n i p u b b l i c h e – C i n e m a e t e a t r o

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#Coronavirus

DPCM 17 maggio 2020

M i s u r e d i c o n t e n i m e n t o d e l c o n t a g i o

Luoghi di culto l’accesso è condizionato all’adozione di misure organizzative tali da

evitare assembramenti di persone e tali da garantire la distanza personale di almeno un metro.

Le funzioni religiose si svolgono nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle rispettive confessioni di cui agli allegati da 1 a 7.

Musei e degli altri istituti e luoghi della cultura: l’apertura è assicurata a condizione che garantiscano modalità di fruizione contingentata o comunque tali da evitare

assembramenti di persone e da consentire che i visitatori possano rispettare la distanza tra loro di almeno un metro.

Il servizio è organizzato tenendo conto dei protocolli o linee guida adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome.

▪ Le amministrazioni e i soggetti gestori dei musei e degli altri istituti e dei luoghi della cultura possono individuare specifiche misure organizzative, di prevenzione e

protezione, nonché di tutela dei lavoratori, tenuto conto delle caratteristiche dei luoghi e delle attività svolte.

A r t . 1 – F u n z i o n i r e l i g i o s e e m u s e i

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#Coronavirus

DPCM 17 maggio 2020

M i s u r e d i c o n t e n i m e n t o d e l c o n t a g i o

Servizi educativi per l’infanzia e le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica

Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e

università per anziani, nonché i corsi professionali e le attività formative svolte da altri enti pubblici e da soggetti privati sono sospesi ferma in ogni caso la possibilità di

svolgimento di attività formative a distanza.

Sono sospese le riunioni degli organi collegiali in presenza delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado.

Sono esclusi dalla sospensione

➢ i corsi di formazione specifica in medicina generale, per i medici in formazione specialistica e le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie e medica;

➢ I corsi abilitanti e le prove teoriche e pratiche effettuate dagli uffici della

motorizzazione civile e dalle autoscuole, potranno essere tenuti in presenza secondo le modalità individuate nelle linee guida adottate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

A r t . 1 - S c u o l a

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#Coronavirus

DPCM 17 maggio 2020

M i s u r e d i c o n t e n i m e n t o d e l c o n t a g i o

➢ Nelle Università e nelle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, per tutta la durata della sospensione, le attività didattiche o curriculari possono essere svolte, ove possibile, con modalità a distanza, individuate dalle medesime Università e Istituzioni.

E’ consentito lo svolgimento di esami, tirocini, attività di ricerca e di laboratorio sperimentale e/o didattico ed esercitazioni, ed è altresì consentito l’utilizzo di

biblioteche, a condizione che vi sia un’organizzazione degli spazi e del lavoro tale da ridurre al massimo il rischio di prossimità e di aggregazione e che vengano adottate misure organizzative di prevenzione e protezione.

Le Università e le Istituzioni assicurano il recupero delle attività formative, nonché di quelle curriculari, ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico.

Le assenze maturate dagli studenti di cui alla presente lettera non sono computate ai fini della eventuale ammissione ad esami finali nonché ai fini delle relative valutazioni.

A r t . 1 - U n i v e r s i t à

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DPCM 17 maggio 2020

M i s u r e d i c o n t e n i m e n t o d e l c o n t a g i o

Attività convegnistica o congressuale,, riunioni, meeting e gli eventi sociali, sono sospesi, in particolare quegli eventi in cui è coinvolto personale sanitario o personale incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica utilità.

Attività di centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali e centri sociali rimangono sospese.

Rimane il divieto agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso (DEA/PS), salve specifiche diverse indicazioni del personale sanitario preposto.

L’accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, è limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura.

A r t . 1 – C o n v e g n i e c o n g r e s s i - C e n t r i c u l t u r a l i e s o c i a l i - T e r m e e c e n t r i b e n e s s e r e - R S A

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DPCM 17 maggio 2020

M i s u r e d i c o n t e n i m e n t o d e l c o n t a g i o

Commercio al dettaglio: obbligo di consentire la distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e divieto di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni

Obbligo di adeguamento ai protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento, adottati dalle regioni o dalla

Conferenza delle regioni e delle province autonome e comunque in coerenza con i criteri di cui all’allegato10.

E’ raccomandata l’applicazione delle misure di cui all’allegato 11.

Ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite a

condizione che le regioni e le province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l’andamento della

situazione epidemiologica nei propri territori e nel rispetto linee guida adottate

Conferenza delle regioni e delle province autonome e comunque in coerenza con i criteri di cui all’allegato 10.

continuano a essere consentite le attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

Resta anche consentita la ristorazione con consegna a domicilio.

A r t . 1 – C o m m e r c i o a l d e t t a g l i o e r i s t o r a z i o n e

10

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DPCM 17 maggio 2020

M i s u r e d i c o n t e n i m e n t o d e l c o n t a g i o

Le attività inerenti ai servizi alla persona (estetiste e parrucchieri) sono consentite a

condizione del rispetto delle linee guida e protocolli idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle

regioni e delle province autonome e comunque in coerenza con i criteri di cui all’allegato 10.

▪ Fermo lo svolgimento delle attività inerenti ai servizi alla persona già consentite sulla base del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020.

Attività professionali è raccomandato

▪ il massimo utilizzo di modalità di lavoro agile;

▪ Incentivazione di ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;

▪ Osservanza di protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;

▪ Siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro.

A r t . 1 – E s t e t i s t e e p a r r u c c h i e r i – P r o f e s s i o n i s t i

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DPCM 17 maggio 2020

M i s u r e d i c o n t e n i m e n t o d e l c o n t a g i o

Gli stabilimenti balneari possono esercitare la propria attività in osservanza dei protocolli o le linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome e comunque in coerenza con i criteri di cui all’allegato 10.

Per tali attività e nelle spiagge di libero accesso deve essere in ogni caso assicurato il mantenimento del distanziamento sociale, garantendo comunque la distanza interpersonale di sicurezza di un metro, secondo le prescrizioni adottate dalle regioni.

Le strutture ricettive possono esercitare le proprie attività a condizione che sia assicurato il mantenimento del distanziamento sociale, garantendo comunque la distanza

interpersonale di sicurezza di un metro negli spazi comuni, nel rispetto dei protocolli e delle linee guida adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome e comunque in coerenza con i criteri di cui all’allegato 10.

A r t . 1 – S t a b i l i m e n t i b a l n e a r i – s t r u t t u r e r e c e t t i v e

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DPCM 17 maggio 2020

M i s u r e d i c o n t e n i m e n t o d e l c o n t a g i o

E’ sempre previsto – anche per soggetti asintomatici – l’obbligo di comunicazione al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio e sono sottoposte alla sorveglianza sanitaria e all’isolamento fiduciario per un periodo di 14 giorni, salvo transito e soggiorno di breve durata (72 oe prorogabili di altre 48).

Accessi tramite trasporto di linea aereo, marittimo, lacuale, ferroviario o terrestre:

obbligo di consegna al vettore all’imbarco di autocertificazione recante l’indicazione:

a) motivi del viaggio

b) indirizzo completo dell’abitazione o della dimora in Italia dove sarà svolto il periodo di sorveglianza sanitaria e l’isolamento fiduciario

c) recapito telefonico anche mobile presso cui ricevere le comunicazioni d) Transito di breve durata.

E’ vietano l’imbarco ai soggetti in stato febbrile, nonché nel caso in cui la documentazione non sia completa.

Art. 6 - A decorrere dal 3 giugno 2020, gli articoli 4 e 5 si applicano esclusivamente agli ingressi in Italia da Stati o territori esteri diversi da quelli elencati (vedi pagine seguente) ovvero a coloro che abbiano ivi soggiornato nei 14 giorni anteriori all'ingresso in Italia.

A r t . 4 e 5 – I n g r e s s o i n I t a l i a ( f i n o a l 2 g i u g n o )

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#Coronavirus

DPCM 17 maggio 2020

M i s u r e d i c o n t e n i m e n t o d e l c o n t a g i o

Non saranno soggetti ad alcuna limitazione gli spostamenti da e per a) Stati membri dell’Unione Europea

b) Stati parte dell’accordo di Schengen

c) Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord d) Andorra, Principato di Monaco

e) Repubblica di San Marino e Stato della Città del Vaticano.

Dal 3 al 15 giugno restano vietati gli spostamenti da e per Stati e territori diversi da quelli di cui all’elenco, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute. Resta in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

A r t . 6 – S p o s t a m e n t i i n t e r n a z i o n a l i d a l 3 g i u g n o

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Studio Legale Associato BCBLaw Via Savorgnana 1 - 33100 Udine Tel. 04321504868 - Fax 04321847174

E-mail: info@studiobcblaw.com www.studiobcblaw.com

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