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Scapuzzi Rusciano Professionisti associati Piazza Attias, Livorno. Premessa

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Academic year: 2022

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Scapuzzi Rusciano Professionisti associati Piazza Attias, 37 - 57125 Livorno

Dal 1° luglio 2019, i soggetti di cui all’art. 22 del D.P.R. n. 633/1972, che hanno conseguito nel 2018 un volume d’affari superiore a 400.000 euro, sono tenuti - ai sensi dell’art. 2 del D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127, come modificato dal D.L. 23 ottobre 2018, n. 119 - alla memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi. Con l’avvio dell’obbligo degli corrispettivi elettronici, il contribuente non è più tenuto alla compilazione del registro giornaliero dei corrispettivi, di cui all’art. 24 del D.P.R. n. 633/1972. Per la contabilizzazione, venendo meno il registro dei corrispettivi, si rende necessario interrogare la piattaforma “Fatture e Corrispettivi”, con le modalità che nel seguito saranno analizzate.

Premessa

A partire dal 1° luglio 2019, la platea dei soggetti interessati alla memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi si è notevolmente ampliata. I corrispettivi elettronici, infatti, sono realtà da anni, posto che, prima delle modifiche introdotte con il D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, era possibile aderirvi su base opzionale, ottenendo in cambio alcuni benefici premiali. Tale adesione volontaria, tuttavia, ha tendenzialmente interessato solo le grandi realtà economiche, che normalmente provvedono alla tenuta della contabilità internamente.

Con il D.L. n. 119/2018, intervenuto in modifica del D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127, il regime premiale è venuto meno, e la gestione dei corrispettivi elettronici è diventata obbligatoria per tutti i contribuenti:

a fare data dal 1° luglio 2019, per i soggetti che nel 2018 hanno conseguito un volume d’affari superiore a 400.000 euro e

per tutti gli altri soggetti di cui all’art. 22 del D.P.R. n. 633/1972, a partire dal 1° gennaio 2020 (con le esclusioni precisate nel D.M. 10 maggio 2019).

Ciò comporta che, a partire dal mese di luglio, molti possono essere i contribuenti che affidano la tenuta della propria contabilità a terzi, ai quali non potranno consegnare il “foglio dei corrispettivi” per la contabilizzazione, vista l’abolizione della tenuta del registro di cui all’art. 24 del D.P.R. n. 633/1972. Si rende quindi

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necessario analizzare quale base dati debba essere utilizzata per la trasposizione in contabilità dei corrispettivi elettronici.

I corrispettivi elettronici: consultazione dati in “Fatture e Corrispettivi”

I cd. corrispettivi elettronici possono essere gestiti tramite l’utilizzo di un registratore telematico; in alternativa, il documento commerciale di vendita (o di reso o di annullo) può essere emesso tramite l’applicazione web “Documento Commerciale On Line”, messa a disposizione gratuitamente dall’Agenzia delle entrate nell’area riservata di “Fatture e Corrispettivi”.

Quale che sia la strada tecnica adottata per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica, i dati convergono in “Fatture e Corrispettivi” di Agenzia delle entrate.

Per recuperare le informazioni utili alla contabilizzazione dei corrispettivi, è dunque necessario consultare la piattaforma “Fatture e Corrispettivi”

(https://ivaservizi.agenziaentrate.gov.it/portale/).

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L’operazione può essere effettuata:

direttamente dal contribuente, in possesso di proprie credenziali di accesso, oppure

da un intermediario in possesso di delega per l’utilizzo dei servizi di fatturazione elettronica.

All’interno dell’area riservata, prima di tutto occorrerà accedere a “Consultazione / Fatture elettroniche e altri dati IVA”:

Da tale videata selezionare il menù “Corrispettivi / Numero invii effettuati”.

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Verrà quindi proposta una videata riassuntiva degli invii effettuati nel periodo selezionato:

Cliccando infine sul numero di invii (nel nostro esempio, 8), si accede ad una videata riassuntiva, che espone:

l’identificativo della trasmissione e del registratore telematico che l’ha effettuata, con data e ora;

il totale dell’invio.

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Attenzione

La videata riassuntiva può essere esportata in un file csv (leggibile da un qualsiasi software che gestisca i fogli di calcolo), ma sfortunatamente non è di utilità alcuna per la contabilizzazione.

Per una corretta contabilizzazione, infatti, è necessario consultare il dettaglio di ciascun giorno, visualizzabile cliccando sull’icona blu posta a fondo riga di ciascuna trasmissione.

Premesso che è quanto meno auspicabile che la funzione di esportazione dei dati venga implementata in modo tale da potere ottenere un’estrazione dati che contenga il grado di dettaglio cui è possibile attualmente accedere solo interrogando il dettaglio di riga, andiamo nel seguito ad analizzare le informazioni fornite, anche al fine di meglio comprendere le ragioni che rendono il riepilogo giornaliero, così come attualmente esposto, inservibile ai fini contabili.

Il prospetto riassuntivo e il dettaglio giornaliero

Innanzi tutto, occorre porre in evidenza il fatto che il prospetto riassuntivo espone un’unica voce, indistinta per aliquota.

Di conseguenza, in caso di presenza di più aliquote, il totale lordo dei corrispettivi non è utile alla definizione dell’imponibile e dell’imposta dovuta.

Esempio

data 01/07/2019:

Totale documenti commerciali di vendita emessi con IVA 22%

Euro 1.220

Totale documenti commerciali di vendita emessi con IVA 10%

Euro 1.100

In questo caso, il riepilogo fornirà un totale giornaliero di euro 2.320, che, in assenza di dettaglio della quota parte riferibile all’aliquota del 22 per cento e della quota parte riferibile all’aliquota del 10 per cento, non può essere utilizzato per la registrazione contabile.

Attenzione

Anche nel caso in cui il contribuente effettui operazioni soggette sempre alla medesima aliquota IVA, basare la registrazione contabile sul totale giornaliero esposto nel riepilogo può fare incorrere in gravi errori, laddove siano stati emessi documenti commerciali di reso o di annullo.

Infatti, in caso di reso o di annullo, l’importo “totale invio” riportato nella

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schermata riassuntiva può trarre in inganno - anzi, espone un dato errato - mentre nel totale giornaliero tutto risulta memorizzato correttamente.

Conclusioni

In conclusione, per la contabilizzazione dei corrispettivi telematici, in assenza di dati analitici forniti dal contribuente, al momento attuale non vi è altra possibilità che consultare il dettaglio di ciascun invio effettuato dal contribuente stesso, non essendo l’importo esposto alla voce “Totale invio” significativo, sia nel caso di più aliquote IVA, sia nel caso di resi o annulli.

È chiaramente auspicabile che l’Agenzia intervenga al più presto con l’inserimento di una funzione che consenta di “scaricare” un equivalente del foglio corrispettivi mensile, completo di tutte le informazioni utili alla contabilizzazione, ovvero quelle già presenti nel dettaglio di riga (aliquote, resi, annulli), che basterebbe rendere riepilogabili in un’unica estrazione dati.

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