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Direttiva sulle restrizioni di accesso alle Strutture. riabilitative e la gestione del personale curante durante l'epidemia COVID-19

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GM/pp 091/8144005 Be.llinzona

12 febbraio 2021

Repubblica e Cantone Ticino

Il medico cantonale

Direttiva sulle restrizioni di accesso alle Strutture

riabilitative e la gestione del personale curante durante l'epidemia COVID-19

Dell'12 febbraio 2021

Richiamati gli artt. 6, 19 e 40 della Legge federale per la lotta contro le malattie trasmissibili dell'uomo (Legge sulle epidemie) del 28 settembre 2012;

preso atto delle Ordinanze COVID-19;

richiamati gli artt. 19, 23, 42 e 43 della Legge sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario (Legge sanitaria) del 18 aprile 1989;

vista la necessità di contenere la propagazione del coronavirus SARS-CoV-2 e di proteggere la salute delle persone vulnerabili e ad alto rischio di complicazioni;

esaminata l'evoluzione dell'epidemia sul territorio Cantonale caratterizzata dalla recente apparizione di casi della nuova variante inglese (Variant of Concern 202012/01 lineage B. 1.1.7) così come di altre varianti particolarmente contagiose e accertata la trasmissione comunitaria di casi COVID-19 con presenza di casi nosocomiali, anche con le nuove varianti,

emana la seguente Direttiva:

l ATTIVITÀ ORDINARIE

Art. 1 Le attività ordinarie sanitarie nelle Strutture riabilitative devono avvenire conformemente al piano di protezione settoriale contro il COVID-19 e al piano del singolo ente.

È obbligatorio l'uso della mascherina chirurgica II o IIR certificata CE che deve

essere indossata correttamente a coprire naso e bocca, per tutto il tempo, per pazienti e personale; sono esentati i pazienti che, per motivi medici, non possono indossare la

mascherina.

Art. 2 All'ammissione o al rientro dall'ospedale acuto il paziente è sottoposto a

sorveglianza dello stato di salute accresciuto e a regime di "misure igieniche rinforzate"

per 10 giorni. Misure igieniche rinforzate sono applicate idealmente in stanza singola; è eseguito il monitoraggio della temperatura, della saturazione dell'ossigeno e dei sintomi

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(sospetti per COVID-19) per almeno 3 volte al dì; il paziente consuma i pasti in stanza;

le uscite dalla stanza sono ammesse sempre con la mascherina chirurgica.

Il giorno dell'ammissione o del rientro dall'ospedale acuto (= giorno 0) e al

giorno 5 l'Istituto offre al paziente un tampone per la ricerca dell'antigene (test rapido) o del virus SARS-CoV-2 (POR).

Art. 3 Sono ammesse le uscite dall'istituto dei pazienti per visite, esami, interventi specialistici ma unicamente per prestazioni inderogabili e per il tempo necessario per l'erogazione della prestazione sanitaria.

Art. 4 Durante la degenza i congedi dei pazienti sono proibiti.

Art. 5 La Dirczione vigila sull'attuazione delle misure d'igiene accresciuta e sul distanziamento tra i collaboratori, anche durante le pause, il passaggio di consegne e nei momenti di formazione/aggiornamento professionale in presenza, conformemente all'Ordinanza COVI D-19.

Art. 6 l pazienti possono usufruire degli spazi comuni della Clinica nel rispetto delle norme d'igiene accresciuta e della distanza fìsica (>1.5 m) tra le persone. La Direzione congiunta definisce per ogni spazio comune le regole d'accesso e il numero massimo di persone contemporaneamente presenti e il tempo massimo di permanenza. Dopo ogni utilizzo del locale è necessario arieggiarlo e sanificarlo.

Il ACCESSO A TERZI

Art. 7 È proibito l'accesso alle Strutture riabilitative a chiunque presenti sintomi di

una malattia acuta delle vie respiratorie riconducibile al COVID-19 (p. es. tosse, mal di gola, affanno con o senza febbre, sensazione di febbre o dolori muscolari oppure perdita improvvisa dell'olfatto o del gusto); fa stato quanto indicato dall'UFSP nell'ultima versione aggiornata del documento "Nuovo Coronavirus (COVID-19). Crìteri di sospetto, di prelievo di campioni e di dichiarazione".

È parimenti proibito l'accesso a chiunque sia in quarantena per un contatto

accertato con un caso COVID-19 o perché rientrato da un Paese o Regione a rischio secondo ["Ordinanza sui provvedimenti per combattere il coronavirus (COVID-19) nel settore del traffico internazionale viaggiatorr.

3 La Direzione Sanitaria della Struttura riabilitativa ha l'obbligo di garantire che

sia eseguito e protocollato il controllo dello stato di salute di tutte le persone autorizzate a entrare dalla presente Direttiva, ad esempio mediante un formulario di autodichiarazione che riporti anche le seguenti informazioni: nome e cognome, numero di telefono di contatto verificato, l'anamnesi di viaggio degli ultimi 14 giorni.

Art. 8 All'entrata nella struttura le persone ammesse conformemente alla presente Direttiva devono disinfettarsi le mani e indossare una mascherina chirurgica II o IIR certificata CE in buono stato. La mascherina deve coprire naso e bocca per tutto il tempo di permanenza all'interno della struttura e almeno fino all'uscita dall'edificio. Non

è ammesso l'uso di mascherine non certificate CE.

Art. 9 È consentito l'accesso pianificato in struttura a operatori sanitari esterni all'organizzazione, così come di persone (es. risorse umane in vista di assunzioni, insegnanti delle scuole socio-sanitarie, formatori) per il tempo necessario, nel rispetto

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del piano di protezione della struttura, se e quando ritenuto necessario dalla Dirczione, secondo un'agenda apposita.

Art. 10 L'accesso ai funzionari dell'autorità cantonale con compiti di vigilanza e ai responsabili degli Istituti d'impiego del Centro regionale GIVI di Rivera deve sempre essere garantito. Anch'essi rispettano sempre il piano di protezione.

Art. 11 L'accesso ai fornitori e ai rappresentanti deve essere autorizzato dalla Direzione; è escluso l'accesso ai reparti di degenza.

Art. 12 1 L'accesso a esterni per opere di manutenzione e riparazione è vietato, salvo

per opere non procrastinabili e correlate a rischio di ulteriori potenziali danni alle persone o alla struttura. La valutazione incombe alla Direzione congiunta della struttura.

l lavori avvengono nel rispetto delle normative previste in questi casi dalla SECO (www.seco.admin.ch) e dalle associazioni di categoria.

2 La pianificazione dei lavori di ristrutturazione e/o ampliamento deve essere

sottoposta, previa valutazione del rischio effettuata dalla Direzione amministrativa e sanitaria, alle Autorità cantonali prima dell'inizio dei lavori.

Art. 13 L'attività sanitaria ambulatoriale svolta all'interno della Struttura riabilitativa può essere erogata garantendo la separazione tra i flussi dei pazienti ambulanti e quelli degenti. La Direzione sanitaria ne supervisiona l'organizzazione e applicazione.

La permanenza di pazienti ambulanti negli spazi comuni della Struttura

riabilitativa è preclusa, fatto salvo nelle sale d'attesa dei rispettivi ambulatori, dove devono essere garantite le misure igieniche accresciute preventive e appropriate.

Ill VISITE Al PAZIENTI

Art. 14 L'accesso alla struttura è consentito per visite ai pazienti nel rispetto della presente Direttiva e conformemente al piano di protezione settoriale e della Struttura riabilitativa contro il COVID-19.

Art. 15 E proibito l'accesso alla Struttura riabilitativa ai visitatori conformemente all'art.

7 cpv 1.

Art. 16 1 La Dirczione dell'istituto ha l'obbligo di garantire il controllo dello stato di salute

dei visitatori all'entrata. Essa disciplina l'accesso protocollando gli orari di entrata e d'uscita delle visite, così come le generalità (nome e cognome, numero di telefono di contatto verificato) delle persone, compresa l'anamnesi di viaggio degli ultimi 14 giorni, raccogliendo l'autodichiarazione firmata sullo stato di salute del visitatore.

2 All'entrata nella Struttura riabilitativa i visitatori devono disinfettarsi le mani e indossare una mascherina chirurgica II o IIR certificata CE in buono stato. La mascherina deve coprire naso e bocca per tutto il tempo di permanenza all'interno dell'edificio e fino all'uscita dallo stesso. Non è ammesso l'uso di mascherine non certificate CE.

Art. 17 1 Le visite sono consentite dal 5° (quinto) giorno di degenza. L'orario di visita

nelle Strutture riabilitative è limitato a un intervallo massimo di 6 ore al giorno e 7 giorni su 7, questo deve comprendere anche la fascia oraria tra le ore 17:00 e le ore 20:00.

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2 È ammessa una sola visita ogni tré giorni per paziente, ovvero 2 visite a

settimana, della durata massima di 45 minuti l'una. Il medico senior che ha in cura il paziente può ridurre la durata di visita proporzionalmente allo stato di salute di quest'ultimo. Deroghe alla durata massima di visita sono ammesse unicamente per le situazioni previste all'art. 19.

3 L'accesso di minori sotto 12 anni è consentito solo se accompagnati da un

adulto che ne assume la responsabilità.

Art. 18 Le visite ai degenti di una Struttura riabilitativa sono consentite nei locali

dedicati alle visite, nella camera del paziente e sul sedime della struttura.

2 Al locale visite possono accedere al massimo 2 visitatori

contemporaneamente per paziente. L'incontro è consentito nel rispetto della distanza minima di > 1.5m tra visitatori e paziente. L'uso della mascherina è obbligatorio, anche se vi è una barriera fisica tra visitatore e residente (plexiglass o vetro). Dopoogni visita le superfici di contatto devono essere sanificate. Contatti fisici tra paziente e visitatori sono possibili solamente se i visitatori indossano anche un camice di protezione, dopo essersi lavati/disinfettati le mani nella sequenza richiesta dalla vestizione sotto supervisione del personale della struttura.

Le visite nelle camere dei pazienti sono consentite solo per i pazienti che non

possono, per ragioni mediche, lasciare la propria stanza; è ammesso 1 solo visitatore per paziente e per camera. l visitatori indossano camice e mascherina chirurgica, rispettano le misure d'igiene accresciuta e la distanza >. 1.5m.

Le visite all'aria aperta possono avvenire con 2 visitatori per paziente nel

rispetto della distanza fisica >. 1.5m e l'uso della mascherina è obbligatorio; i contatti fisici tra paziente e visitatori sono possibili solamente se i visitatori indossano anche un camice di protezione, dopo essersi lavati/disinfettati le mani nella sequenza richiesta dalla vestizione sotto supervisione del personale della struttura. Le visite svolte all'esterno devono avvenire in uno spazio dedicato e distinto dall'area accessibile agli altri pazienti.

Art. 19 La Direzione sanitaria della Struttura riabilitativa ha facoltà di deroga in casi eccezionali e in situazioni di assistenza di fine vita per visite nella camera del paziente, adottando le misure igieniche preventive appropriate; sono ammessi in questa situazione massimo 2 visitatori contemporaneamente per paziente; il tempo di visita è

stabilito dalla Direziono sanitaria.

Art. 20 1 Le visite a pazienti in isolamento non-COVID-19 sono permesse

compatibilmente con il carico e l'organizzazione dei reparti e conformemente al piano specifico ivi previsto e le necessarie misure di protezione per il visitatore.

Art. 21 Durante il tempo effettivo di visita il personale è autorizzato a controlli - anche a sorpresa - sull'applicazione delle misure di protezione durante le visite.

Art. 22 Articoli destinati ai degenti devono essere consegnati al personale della Struttura riabilitativa all'entrata per essere posti in quarantena.

Art. 23 La Direzione pianifica, organizza e garantisce anche i contatti tra residenti e persone esterne tramite vie di comunicazione disponibili (es. video telefonate...), secondo una pianificazione compatibile con le esigenze di servizio.

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Art. 24 La Direzione sanitaria può richiedere al visitatore di pazienti vulnerabili con quadri patologici complessi di produrre l'esito negativo al tampone molecolare (PCR) eseguito al massimo 48 ore prima della visita o effettuare il test antigenico (test rapido) il giorno della visita.

Art. 25 Qualora la situazione sanitaria richiedesse una limitazione del diritto di visita (es. focolaio di malattia trasmissibile), la Direzione limita o vieta immediatamente l'accesso all'intera struttura ed è tenuta a informare tempestivamente il Medico cantonale per avallo.

IV GESTIONE DEL PERSONALE

Art. 26 1 l collaboratori posti in quarantena ordinata dall'Autorità sanitaria per un

contatto accertato non possono lavorare; non possono lavorare fino a ultimazione della quarantena di 10 giorni anche i collaboratori che hanno viaggiato in Paesi e Regioni a rischio definiti nell'Ordinanza sui provvedimenti per combattere il Coronavirus (COVID- 19) nel settore del traffico internazionale viaggiatori.

2 Di principio per i collaboratori con attività sanitaria e contatto diretto con

pazienti non è ammessa la possibilità di accorciare la quarantena secondo quanto sancito all'art. 3e dalla "Ordinanza sui provvedimenti per combattere l'epidemia di COVID-19 nella situazione particolare".

Al rientro al lavoro, ai collaboratori posti in quarantena l'Istituto offre un

tampone per la ricerca dell'antigene o del virus SARS-CoV-2.

Art. 27 l collaboratori che presentano sintomi di una malattia acuta riconducibile al COVID-19 non possono lavorare e devono rimanere in isolamento al proprio domicilio. Il collaboratore sarà tempestivamente sottoposto a tampone per la ricerca del virus SARS-CoV-2 (test PCR), anche se vaccinato contro il Coronavirus.

Art. 28 In caso di infezione da SARS-CoV-2 accertata, il collaboratore rientrerà dopo 48 ore dalla cessazione dei sintomi e almeno 10 giorni dopo l'inizio degli stessi; se asintomatico dopo 10 giorni dalla data del tampone positivo.

Art. 29 In caso di striscio negativo al SARS-CoV-2 il collaboratore rientrerà al lavoro dopo ricezione del risultato del tampone; sono risen/ate assenze per altra malattia certificate conformemente alla regolamentazione contrattuale.

Art. 30 Gli operatori esposti a casi confermati positivi al SARS-CoV-2 (contatto professionale e/o privato) che erano senza protezione adeguata al momento del contatto con un caso accertato, seguono le raccomandazioni in vigore pubblicate da Swissnoso (www.swissnoso.ch) e le indicazioni delle competenti Autorità cantonali (contact tracing).

Art 31 1 In caso di comprovata e assoluta necessità, al personale sanitario di cura

ritenuto indispensabile può essere concessa deroga dalla quarantena ordinata dalla competente Autorità sanitaria. La Direzione sanitaria e amministrativa valutano lo stato di necessità e l'essenzialità della figura professionale.

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'' 2 La deroga alla quarantena è limitata alla possibilità di spostarsi ed esercitare il

proprio lavoro in ospedale o in cllnica. Lo spostamento avviene con mezzi privati occupati a titolo individuale e indossando correttamente una mascherina chirurgica II o IIR certificata CE in buono stato. Sul lavoro saranno impiegati i dispositivi di protezione individuale adeguati e necessari a svolgere i compiti previsti in sicurezza.

In caso di deroga è esclusa la possibilità di lavorare in reparti ad alto rischio

secondo valutazione della Direzione sanitaria (ad esempio pazienti neutropenici, oncologici, geriatrici a rischio, eec...).

Compete alla Direziono sanitaria e amministrativa svolgere la valutazione di

cui alcpv.1 e segnalare su base quotidiana al Medico cantonale le persone cui è stata concessa deroga. La segnalazione deve comprendere: Nome, Cognome, data di nascita e funzione, data inizio e fine quarantena imposta dall'autorità sanitaria.

V NORME DI APPLICAZIONE

Art. 32 La Direzione della struttura ha facoltà di verificare il rispetto delle norme jgieniche accresciute e di richiamare i frequentatori della struttura al rispetto di questa Direttiva. In caso d'inosservanza la Direzione della struttura ha facoltà di adottare i provvedimenti necessari a garantire il rispetto della presente Direttiva.

Art. 33 Ogni inosservanza della presente Direttiva va tempestivamente segnalata al Medico cantonale, che ha facoltà di visitare la struttura in ogni momento e senza preavviso allo scopo di verificare la sua corretta applicazione.

Art. 34 La presente Direttiva entra in vigore il 15 febbraio 2021 con durata fino al 4 aprile 2021 compresi e sostituisce la "Direttiva sulle restrizioni di accesso alla Strutture Somatiche Acute e Riabilitative e la gestione del personale curante durante l'epidemia COVID-19" dell'11 febbraio 2021.

Art. 35 Comunicazione: Alla Direzione sanitaria e amministrativa delle Strutture riabilitative (tramite UMC)

Il Metìi^g cferttonale G. Metl

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Riferimenti

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