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WELFARE: IL DISEGNO DI LEGGE DEL GOVERNO

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WELFARE: IL DISEGNO DI LEGGE DEL GOVERNO

Lo scorso 17 ottobre il Consiglio dei Ministri ha approvato in via definitiva il DDL sul welfare, che recepisce l'accordo Governo-Parti sociali del 23 luglio 2007.

Di seguito ne esaminiamo i principali contenuti, quelli di maggiore interesse per le imprese, pur consapevoli che il testo, dovendo essere esaminato ed approvato dai due rami del Parlamento, potrebbe subire (e subirà) anche sostanziali modifiche e/o integrazioni.

PENSIONI (ART.1)

Il Disegno di legge prevede una modifica sostanziale alla riforma "Maroni", sostituendo il cosiddetto "Scalone" (60 anni fino al 2009, 61 anni dal 2010 al 2013 e 62 anni dal 2014) con un più graduale innalzamento dei requisiti per l'accesso alla pensione di anzianità, ferma restando la possibilità di andare in pensione, indipendentemente dall’età, con 40 anni di contributi.

In particolare:

a) Lavoratori dipendenti

Periodo Contributi

(anni)

Età anagrafica (anni)

Somma contributi - età anagrafica

Dal 1.1.2008 al 30.6.2009 35 58 93

Dal 1.7.2009 al 31.12.2010 36 59 95

Dal 1.1.2011 al 31.12.2012 36 60 96

Dal 1.1.2013 36 61 97

b) Lavoratori autonomi

Periodo Contributi

(anni)

Età anagrafica (anni)

Somma contributi - età anagrafica

Dal 1.1.2008 al 30.6.2009 35 59 94

Dal 1.7.2009 al 31.12.2010 36 60 96

Dal 1.1.2011 al 31.12.2012 36 61 97

Dal 1.1.2013 36 62 98

c) Per tutti

In ogni caso il diritto al pensionamento si consegue, indipendentemente dall'età anagrafica, in presenza di un requisito di anzianità contributiva di almeno 40 anni.

d) Lavori usuranti

Il Governo è delegato ad adottare un apposito provvedimento entro 12 mesi dall’entrata in vigore della legge.

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PREVIDENZA E CONTRIBUTI

ALIQUOTA IVS(ART.2)

Dal 1.1.2011 l'aliquota IVS è elevata dello 0,09% sia per i lavoratori dipendenti che per i lavoratori autonomi (artigiani, commercianti e coltivatori diretti, mezzadri e coloni e iscritti alla gestione separata).

Detto incremento potrà essere rivisto qualora intervengano effettive economie per lo Stato dal processo di riorganizzazione degli enti previdenziali.

PENSIONI E RIVALUTAZIONE AUTOMATICA (ART.5)

Per l’anno 2008 la rivalutazione annua e automatica delle pensioni non sarà concessa ai pensionati con pensione superiore a 8 volte il minimo (che è pari a 436,14 per il 2007).

RAPPORTI DI LAVORO

AMMORTIZZATORI SOCIALI (ART.8)

1 - Dal 1° gennaio 2008 è prevista l'elevazione sia del periodo di disoccupazione ordinaria sia della relativa indennità:

- durata: 8 mesi per i soggetti con meno di 50 anni e 12 mesi per quelli con età pari o superiore a 50 anni;

- indennità: 60% della retribuzione per i primi 6 mesi, 50% per i successivi 2 mesi, 40%

per gli ulteriori mesi;

- contribuzione figurativa: riconosciuta per l'intero periodo.

2 - Dal 1° gennaio 2008, la rivalutazione dei massimali di CIG, CIGS e mobilità avverrà al 100%

(anziché all'attuale 80%).

3 - Entro 12 mesi dall’entrata in vigore della legge, il Governo è delegato a riformare il sistema degli ammortizzatori sociali.

MERCATO DEL LAVORO (ART.9)

Entro 12 mesi dall’entrata in vigore della legge, il Governo è delegato a riordinare le normative in materia di:

- servizi per l'impiego: potenziamento dei servizi informativi; valorizzazione delle sinergie tra servizi pubblici e privati; politiche attive del lavoro, ecc.;

- incentivi all'occupazione: per incrementare l’occupazione stabile; per migliorare il tasso di occupazione delle donne, dei giovani e degli ultracinquantenni; per i contratti di inserimento; con aumenti contributivi per i part time fino a 12 ore settimanali e incentivi per il passaggio dal tempo pieno al part time richiesto dai lavoratori per comprovati compiti di cura; per i lavoratori socialmente utili (LSU);

- apprendistato: rafforzamento del ruolo della contrattazione collettiva; individuazione di standard nazionali di qualità della formazione; attuazione uniforme su tutto il territorio nazionale dell’apprendistato professionalizzante; misure volte ad assicurare il corretto utilizzo dell’apprendistato.

DISABILI (ART.10)

1 - Incremento dell’indennità di invalidità (242,84 euro mensili per 13 mensilità) per i soggetti, di età compresa tra i 18 ed i 64 anni, con una riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al 74%.

2 - Modifiche alla legge n. 68/1999 in materia di convenzioni di inserimento temporaneo lavorativo dei disabili.

3 - Modifica al sistema di incentivazione previsto dalla citata legge n. 68/1999 per l'assunzione a tempo indeterminato, tramite apposita convenzione, di soggetti con elevata riduzione della capacità lavorativa, in particolare:

- contributi pari al 60% del costo salariale, se il lavoratore disabile ha una riduzione di capacità lavorativa superiore al 79%;

(3)

- contributi pari al 25% del costo salariale, se il lavoratore disabile ha una riduzione di capacità lavorativa compresa tra il 67% e il 79%;

CONTRATTI A TERMINE (ART.11)

1 - In caso di successione di contratti a termine, per lo svolgimento di mansioni equivalenti presso lo stesso datore di lavoro e qualora il rapporto di lavoro superi complessivamente 36 mesi, comprese proroghe e rinnovi, il rapporto verrà considerato a tempo indeterminato.

In deroga a quanto sopra, è possibile proseguire, per una sola volta con un nuovo contratto a termine tra gli stessi soggetti, a condizione che la stipula del contratto avvenga:

- presso la DPL;

- con l’assistenza di un rappresentante delle Organizzazioni Sindacali cui il lavoratore sia iscritto o conferisca mandato.

In mancanza di tale procedura il nuovo contratto si considera a tempo indeterminato.

Quanto sopra non si applica alle attività stagionali previste dagli attuali D.P.R. ed a quelle previste dagli avvisi comuni e dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

2 - Il lavoratore, che presso la stessa azienda abbia prestato attività a termine per più di 6 mesi, ha il diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate per le stesse mansioni nei 12 mesi successivi alla scadenza del contratto.

Tale diritto può essere esercitato dal lavoratore entro sei mesi dalla cessazione del rapporto e si estingue dopo un anno da tale cessazione.

3 I lavoratori stagionali hanno diritto di precedenza rispetto alle nuove assunzioni a termine effettuate dallo stesso datore di lavoro per le medesime attività stagionali.

Tale diritto può essere esercitato dal lavoratore entro tre mesi dalla cessazione del rapporto e si estingue dopo un anno da tale cessazione.

4 - Non sono più escluse per legge da limitazioni quantitative i contratti a tempo determinato:

- con le clausole "per l'intensificazione dell'attività lavorativa in determinati periodo dell'anno ";

- i contratti a tempo determinato stipulati a conclusione di un periodo di tirocinio o di stage, allo scopo di facilitare l'ingresso dei giovani nel mondo del lavoro o conclusi quando l'assunzione abbia luogo per l'esecuzione di un'opera o di un servizio definiti o predeterminati nel tempo aventi carattere straordinario o occasionale.

5 - Sono rimasti per legge esenti da limitazioni quantitative i contratti a tempo determinato conclusi:

a) nella fase di avvio di nuove attività per i periodi che saranno definiti dai contratti collettivi nazionali di lavoro anche in misura non uniforme con riferimento ad aree geografiche e/o comparti merceologici;

b) per ragioni di carattere sostitutivo, o di stagionalità, ivi comprese le attività già previste nell'elenco allegato al decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, e successive modificazioni;

c) per specifici spettacoli ovvero specifici programmi radiofonici o televisivi;

d) con i lavoratori di età superiore ai 55 anni.

6 - In fase di prima applicazione della legge:

- continuano, fino al termine previsto dal contratto, anche in deroga alle disposizioni di cui al precedente punto 1, i contratti a tempo determinato in corso alla data di entrata in vigore della legge;

- il periodo di lavoro già effettuato alla data di entrata in vigore della legge si computa, insieme ai periodi successivi di attività ai fini della determinazione del periodo massimo di 36 mesi, comprese proroghe e rinnovi, decorsi 15 mesi dalla data di entrata in vigore della legge. Pertanto, se la legge entrasse in vigore il 1° gennaio 2008, la moratoria scadrebbe il 31 marzo 2009.

LAVORO A TEMPO PARZIALE (ART.12)

1 - E’ previsto che le clausole elastiche e flessibili apponibili al contratto a tempo parziale, debbano essere stabilite dai contratti collettivi (quindi non è più sufficiente il semplice accordo tra le parti).

E’ tuttavia ancora richiesto l'accordo individuale con il lavoratore qualora il contratto sia stato

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motivato da comprovati compiti di cura.

2 - Il lavoratore che in precedenza abbia trasformato il rapporto da tempo pieno a tempo parziale ha diritto di precedenza nelle assunzioni con contratto a tempo pieno per l’espletamento delle stesse mansioni o di quelle equivalenti a quelle oggetto del rapporto di lavoro a tempo parziale.

LAVORO INTERMITTENTE (ART.13)

E’ prevista l'abrogazione di tale tipologia contrattuale (di cui agli artt. da 33 a 40 del D.Lgs. n.

276/2003).

SETTORE EDILE (ART.14)

Entro il 31 maggio di ciascun anno il Governo, con decreto da adottarsi entro il 31 luglio, verificherà la possibilità di confermare o rideterminare l’entità della riduzione contributiva dell’11,50%.

DECONTRIBUZIONE DELLE RETRIBUZIONI VARIABILI DI SECONDO LIVELLO (ART.21)

Dal 1° gennaio 2008 è prevista l'abrogazione dell'attuale meccanismo di decontribuzione delle retribuzioni variabili di secondo livello (art. 2 del D.L. n. 67/1997 convertito con Legge n.

135/1997), sostituito da uno nuovo basato sull’istituzione di un Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di secondo livello (650 milioni di euro per il triennio 2008-2010) e sulla concessione, a domanda delle imprese al Ministero del Lavoro, con i seguenti criteri:

- presenza di un accordo collettivo di secondo livello, aziendale o territoriale;

- le retribuzioni oggetto di decontribuzione sono quelle variabili, di cui è incerta la corresponsione o l’ammontare, in quanto correlata alla misurazione di incrementi di produttività,qualità ed altri elementi di competitività assunti come indicatori dell’andamento economico dell’impresa e dei suoi risultati;

- la decontribuzione massima è pari al 5% della retribuzione contrattuale lorda percepita dal lavoratore;

- su tali importi la riduzione contributiva per il datore di lavoro è del 25% mentre per il lavoratore è pari al 100% della contribuzione a suo carico.

Le modalità di attuazione saranno contenute in un apposito decreto ministeriale, anche con riferimento all’individuazione dei criteri di priorità sulla base dei quali debba essere concessa l’ammissione al beneficio contributivo.

DETASSAZIONE DELLE RETRIBUZIONI VARIABILI DI SECONDO LIVELLO (ART.22)

Con apposito decreto ministeriale saranno emanate disposizioni finalizzate a realizzare, per l’anno 2008, l'esclusione o la riduzione dalla base imponibile fiscale delle somme interessate a decontribuzione, entro il limite di copertura finanziaria di 150 milioni di euro.

SOPPRESSIONE DELLA CONTRIBUZIONE AGGIUNTIVA SUL LAVORO STRAORDINARIO (ART.23) Dal 1° gennaio 2008 è abrogato il contributo aggiuntivo sul lavoro straordinario, a favore del Fondo prestazioni temporanee dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).

Rammentiamo che attualmente, per le imprese industriali con più di quindici dipendenti, tale contributo è pari a:

- 5,00% da oltre 40 a 44 ore settimanali;

- 10,00% da oltre 44 a 48 ore settimanali;

- 15,00% oltre 48 ore settimanali.

ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA INPS- INCREMENTO DEI CONTRIBUTI (ART.27)

E’ previsto un ulteriore incremento dei contributi per i soggetti iscritti alla gestione separata INPS (collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, amministratori, lavoratori autonomi occasionali, venditori porta a porta e associati in partecipazione):

* Soggetti non iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria:

- 24% dal 2008;

- 25% dal 2009;

- 26% dal 2010.

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A tali percentuali si deve aggiungere lo 0,50% per le prestazioni di maternità e assegni nucleo familiare.

Rammentiamo che, per il 2007, l’aliquota è pari al 23,50%.

* Soggetti titolari di pensione (diretta o indiretta) e soggetti iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria:

- 17% dal 2008 in poi.

Rammentiamo che, per il 2007, l’aliquota è pari al 16,00%.

Per ambedue i casi di cui sopra, resta ferma l’attuale ripartizione del contributo tra le parti:

2/3 a carico dell’azienda ed 1/3 a carico del lavoratore (per gli associati in partecipazione: 55%

associante e 45% associato).

OCCUPAZIONE FEMMINILE (ART.28)

Il Governo è delegato ad emanare, entro 12 mesi dall’entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi finalizzati a riordinare la normativa in materia di occupazione femminile, ad esempio in tema di:

- incentivi e sgravi contributivi mirati a sostenere regimi di orari flessibili legati alle necessità della conciliazione tra lavoro e vita familiare;

- lavoro a tempo parziale;

- attività formative;

- parità di trattamento tra uomini e donne in materia di occupazione e di lavoro;

- sviluppo dell'imprenditoria femminile.

*……….**……….**……….*

Di seguito pubblichiamo alcuni esempi, che evidenziano:

- per le imprese, i risparmi contributivi, rispetto al 2007, in caso di retribuzioni variabili pari al 3%, 4% e 5% delle retribuzioni lorde annue (rispettivamente esempi 1A, 2A e 3A);

- per i lavoratori, i risparmi contributivi e fiscali, rispetto al 2007, in caso di retribuzioni variabili pari al 3%, 4% e 5% delle retribuzioni lorde annue (rispettivamente esempi 1B, 2B e 3B).

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QUANTO INCIDE LA DECONTRIBUZIONE DELLE RETRIBUZIONI VARIABILI (ART.21)

A FAVORE DELLE IMPRESE -CONFRONTO/DIFFERENZA 2007-2008

Verifichiamo quanto incide, a favore delle imprese, la decontribuzione delle retribuzioni variabili di secondo livello, di cui all’art. 21 del disegno di legge in esame, rispetto a quella in vigore nel 2007, partendo da queste basi per un operaio:

- aliquota contributiva totale: 41,27% (1) di cui:

- a carico azienda: 31,78% (2) - a carico lavoratore: 9,49% (3)

(1) L’aliquota indicata è quella prevista per le imprese industriali da 16 a 50 dipendenti.

Per le imprese fino a 15 dipendenti l’aliquota è inferiore dell’1,20% (=40,07%).

Per le imprese con più di 50 dipendenti l’aliquota indicata è superiore dello 0,30% (=41,57%).

(2) L’aliquota indicata è quella prevista per le imprese industriali da 16 a 50 dipendenti.

Per le imprese fino a 15 dipendenti l’aliquota è inferiore dello 0,90% (=30,88%).

Per le imprese con più di 50 dipendenti l’aliquota indicata è superiore dello 0,30%(=32,08%).

(3) L’aliquota indicata è quella prevista per le imprese industriali con più di 15 dipendenti.

Per le imprese fino a 15 dipendenti l’aliquota è inferiore dello 0,30% (=9,19%).

ESEMPIO 1A–EROGAZIONE DI UN PREMIO VARIABILE PARI AL 3% DELLA RETRIBUZIONE LORDA

Anno 2007 Anno 2008

Importo retribuzione annua 24.000 24.000

Premio erogato e agevolato 720,00 720,00

Contributi a carico azienda 72,00 228,82

Sgravio 0,00 -180,00

Totale premio + contributi 792,00 768,82

Differenza 2008 - 2007 -23,18

Anno 2007 Anno 2008

Importo retribuzione annua 30.000 30.000

Premio erogato e agevolato 900,00 900,00

Contributi a carico azienda 90,00 286,02

Sgravio 0,00 -225,00

Totale premio + contributi 990,00 961,02

Differenza 2008 - 2007 -28,98

Anno 2007 Anno 2008

Importo retribuzione annua 36.000 36.000

Premio erogato e agevolato 1.080,00 1.080,00

Contributi a carico azienda 108,00 343,22

Sgravio 0,00 -270,00

Totale premio + contributi 1.188,00 1.153,22

Differenza 2008 - 2007 -34,78

Anno 2007 Anno 2008

Importo retribuzione annua 40.000 40.000

Premio erogato e agevolato 1.200,00 1.200,00

Contributi a carico azienda 120,00 381,36

Sgravio 0,00 -300,00

Totale premio + contributi 1.320,00 1.281,36

Differenza 2008 - 2007 -38,64

(7)

ESEMPIO 2A–EROGAZIONE DI UN PREMIO VARIABILE PARI AL 4% DELLA RETRIBUZIONE LORDA

Anno 2007 Anno 2008

Importo retribuzione annua 24.000 24.000

Premio erogato 960,00 960,00

Premio agevolato 720,00 960,00

Contributi a carico azienda 148,27 305,09

Sgravio 0,00 -240,00

Totale premio + contributi 1.108,27 1.025,09

Differenza 2008 - 2007 -83,18

Anno 2007 Anno 2008

Importo retribuzione annua 30.000 30.000

Premio erogato 1.200,00 1.200,00

Premio agevolato 900,00 1.200,00

Contributi a carico azienda 185,34 381,36

Sgravio 0,00 -300,00

Totale premio + contributi 1.385,34 1.281,36

Differenza 2008 - 2007 -103,98

Anno 2007 Anno 2008

Importo retribuzione annua 36.000 36.000

Premio erogato 1.440,00 1.440,00

Premio agevolato 1.080,00 1.440,00

Contributi a carico azienda 222,41 457,63

Sgravio 0,00 -360,00

Totale premio + contributi 1.662,41 1.537,63

Differenza 2008 - 2007 -124,78

Anno 2007 Anno 2008

Importo retribuzione annua 40.000 40.000

Premio erogato 1.600,00 1.600,00

Premio agevolato 1.200,00 1.600,00

Contributi a carico azienda 247,12 508,48

Sgravio 0,00 -400,00

Totale premio + contributi 1.847,12 1.708,48

Differenza 2008 - 2007 -138,64

(8)

ESEMPIO 3A–EROGAZIONE DI UN PREMIO VARIABILE PARI AL 5% DELLA RETRIBUZIONE LORDA

Anno 2007 Anno 2008

Importo retribuzione annua 24.000 24.000

Premio erogato 1.200,00 1.200,00

Premio agevolato 720,00 1.200,00

Contributi a carico azienda 224,54 381,36

Sgravio 0,00 -300,00

Totale premio + contributi 1.424,54 1.281,36

Differenza 2008 - 2007 -143,18

Anno 2007 Anno 2008

Importo retribuzione annua 30.000 30.000

Premio erogato 1.500,00 1.500,00

Premio agevolato 900,00 1.500,00

Contributi a carico azienda 280,68 476,70

Sgravio 0,00 -375,00

Totale premio + contributi 1.780,68 1.601,70

Differenza 2008 - 2007 -178,98

Anno 2007 Anno 2008

Importo retribuzione annua 36.000 36.000

Premio erogato 1.800,00 1.800,00

Premio agevolato 1.080,00 1.800,00

Contributi a carico azienda 336,82 572,04

Sgravio 0,00 -450,00

Totale premio + contributi 2.136,82 1.922,04

Differenza 2008 - 2007 -214,78

Anno 2007 Anno 2008

Importo retribuzione annua 40.000 40.000

Premio erogato 2.000,00 2.000,00

Premio agevolato 1.200,00 2.000,00

Contributi a carico azienda 374,24 635,60

Sgravio 0,00 -500,00

Totale premio + contributi 2.374,24 2.135,60

Differenza 2008 - 2007 -238,64

(9)

QUANTO INCIDE LA DECONTRIBUZIONE E DETASSAZIONE DELLE RETRIBUZIONI VARIABILI (ARTT.21 E 22)

A FAVORE DEI LAVORATORI -CONFRONTO/DIFFERENZA 2007-2008

Verifichiamo quanto incide, a favore dei lavoratori, la decontribuzione delle retribuzioni variabili di secondo livello, di cui all’art. 21 del disegno di legge in esame, rispetto a quella in vigore nel 2007, partendo dalle stesse basi di cui ai precedenti esempi 1A, 2A e 3A per un operaio e ipotizzando che tali retribuzioni variabili siano esenti da imposte al 100%.

ESEMPIO 1B–EROGAZIONE DI UN PREMIO VARIABILE PARI AL 3% DELLA RETRIBUZIONE LORDA

Anno 2007 Anno 2008

Importo retribuzione annua 24.000 24.000

Premio erogato e agevolato 720,00 720,00

Contributi a carico lavoratore 0,00 0,00

Imposta marginale 27% 194,40 0.00

Totale premio netto 525,60 720,00

Differenza 2008 - 2007 +194,40

Anno 2007 Anno 2008

Importo retribuzione annua 30.000 30.000

Premio erogato e agevolato 900,00 900,00

Contributi a carico lavoratore 0,00 0,00

Imposta marginale 38% 342,00 0,00

Totale premio netto 558,00 900,00

Differenza 2008 - 2007 +342,00

Anno 2007 Anno 2008

Importo retribuzione annua 36.000 36.000

Premio erogato e agevolato 1.080,00 1.080,00

Contributi a carico lavoratore 0,00 0,00

Imposta marginale 38% 410,40 0,00

Totale premio netto 669,60 1.080,00

Differenza 2008 - 2007 +410,40

Anno 2007 Anno 2008

Importo retribuzione annua 40.000 40.000

Premio erogato e agevolato 1.200,00 1.200,00

Contributi a carico lavoratore 0,00 0,00

Imposta marginale 38% 456 0,00

Totale premio netto 744,00 1.200,00

Differenza 2008 - 2007 +456,00

(10)

ESEMPIO 2B–EROGAZIONE DI UN PREMIO VARIABILE PARI AL 4% DELLA RETRIBUZIONE LORDA

Anno 2007 Anno 2008

Importo retribuzione annua 24.000 24.000

Premio erogato 960,00 960,00

Premio agevolato 720,00 960,00

Contributi a carico lavoratore 22,78 0,00

Imposta marginale 27% 253,05 0.00

Totale premio netto 684,17 960,00

Differenza 2008 - 2007 +275,83

Anno 2007 Anno 2008

Importo retribuzione annua 30.000 30.000

Premio erogato 1.200,00 1.200,00

Premio agevolato 900,00 1.200,00

Contributi a carico lavoratore 28,47 0,00

Imposta marginale 38% 445,18 0,00

Totale premio netto 726,35 1.200,00

Differenza 2008 - 2007 +473,65

Anno 2007 Anno 2008

Importo retribuzione annua 36.000 36.000

Premio erogato 1.440,00 1.440,00

Premio agevolato 1.080,00 1.440,00

Contributi a carico lavoratore 34,16 0,00

Imposta marginale 38% 534,22 0,00

Totale premio netto 871,62 1.440,00

Differenza 2008 - 2007 +568,38

Anno 2007 Anno 2008

Importo retribuzione annua 40.000 40.000

Premio erogato 1.600,00 1.600,00

Premio agevolato 1.200,00 1.600,00

Contributi a carico lavoratore 37,96 0,00

Imposta marginale 38% 593,58 0,00

Totale premio netto 968,46 1.600,00

Differenza 2008 - 2007 +631,54

(11)

ESEMPIO 3B–EROGAZIONE DI UN PREMIO VARIABILE PARI AL 5% DELLA RETRIBUZIONE LORDA

Anno 2007 Anno 2008

Importo retribuzione annua 24.000 24.000

Premio erogato 1.200,00 1.200,00

Premio agevolato 720,00 1.200,00

Contributi a carico lavoratore 45,55 0,00

Imposta marginale 27% 311,70 0.00

Totale premio netto 842,75 1.200,00

Differenza 2008 - 2007 +357,25

Anno 2007 Anno 2008

Importo retribuzione annua 30.000 30.000

Premio erogato 1.500,00 1.500,00

Premio agevolato 900,00 1.500,00

Contributi a carico lavoratore 56,94 0,00

Imposta marginale 38% 548,36 0,00

Totale premio netto 894,70 1.500,00

Differenza 2008 - 2007 +605,30

Anno 2007 Anno 2008

Importo retribuzione annua 36.000 36.000

Premio erogato 1.800,00 1.800,00

Premio agevolato 1.080,00 1.800,00

Contributi a carico lavoratore 68,33 0,00

Imposta marginale 38% 658,03 0,00

Totale premio netto 1.073,64 1.800,00

Differenza 2008 - 2007 +726,36

Anno 2007 Anno 2008

Importo retribuzione annua 40.000 40.000

Premio erogato 2.000,00 2.000,00

Premio agevolato 1.200,00 2.000,00

Contributi a carico lavoratore 75,92 0,00

Imposta marginale 38% 731,15 0,00

Totale premio netto 1.192,93 2.000,00

Differenza 2008 - 2007 +807,07

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