Le detrazioni fiscali del 55%
per l’efficienza energetica
Tivoli – Villa Adriana,14 aprile 2011
relatori
Dott. Paolo Marongiu
Ing. Enrico Mancini
PRINCIPALI CONTENUTI:
Detrazioni fiscali sull’IRPEF ( persone fisiche ) e sull’IRES ( persone giuridiche ) del 55% delle spese sostenute
da ripartire in 10 rate annuali di pari importo
entro un limite massimo di detrazione diverso a seconda degli interventi realizzati
L’agevolazione che eccede l’imposta annua derivante dalla dichiarazione dei redditi non può essere chiesta a rimborso.
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TIPO DI INTERVENTO DETRAZIONE MASSIMA
Riqualificazione energetica di edifici esistenti
100.000 euro
(55% di 181.818,18 euro)
Involucro edifici (pareti, finestre, compresi gli infissi, su edifici
esistenti) 60.000 euro
( 55% di 109.090,90 euro)
Installazione di pannelli solari 60.000 euro
(55% di 109.090,90 euro)
Sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale
30.000 euro
(55% di 54.545,45 euro)
LIMITI PER LA DETRAZIONE
LIMITI PER LA DETRAZIONE
Il limite massimo di detrazione deve intendersi riferito all’unità immobiliare oggetto dell’intervento e, pertanto, andrà suddiviso tra i soggetti detentori o possessori dell’immobile che partecipano alla spesa, in ragione
dell’onere da ciascuno effettivamente sostenuto.
Anche per gli interventi condominiali l’ammontare massimo di detrazione deve essere riferito a ciascuna delle unità immobiliari che compongono l’edificio tranne le ipotesi in cui l’intervento si riferisce all’intero edificio e non a “parti” di edificio.
In quest’ultimo caso, l’ammontare massimo deve ritenersi che costituisca il limite complessivo della detrazione, da ripartire tra i soggetti che hanno diritto al beneficio.
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Se sono la prosecuzione di lavori della stessa categoria effettuati in precedenza sullo stesso immobile, ai fini del computo dei limiti massimi della detrazione si deve tenere conto anche delle detrazioni fruite negli anni precedenti.
Interventi realizzati a partire dal 2008
Edifici ammessi
Per fruire della detrazione gli interventi devono essere realizzati su unità immobiliari e su edifici (anche su parti di edifici) residenziali esistenti, di qualunque categoria catastale, anche se rurali, compresi quelli
strumentali (per l’attività d’impresa o professionale).
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Edifici ammessi
L’esistenza dell’edificio è provata attraverso:
iscrizione in catasto
oppure
richiesta di accatastamento oppure
pagamento dell’Ici se dovuta
In relazione ad alcune tipologie di interventi gli edifici devono presentare specifiche caratteristiche:
Essere già dotati di impianto di riscaldamento, presente anche negli ambienti oggetto dell’intervento (eccetto il caso in cui si installano pannelli solari);
In caso di ristrutturazioni con frazionamento dell’unità immobiliare (con
conseguente aumento delle stesse) il beneficio è compatibile unicamente con la realizzazione di un impianto termico centralizzato a servizio delle suddette unità;
Nel caso di ristrutturazioni con demolizione e ricostruzione si può accedere all’incentivo solo nel caso di fedele ricostruzione (restano pertanto esclusi gli interventi di ampliamento).
In caso di ristrutturazione senza demolizione dell’esistente e ampliamento la detrazione spetta solo per le spese riferibili alla parte esistente.
In quest’ultimo caso l’agevolazione non riguarda gli interventi di riqualificazione energetica globale dell’edificio.
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Chi può usufruire dell’agevolazione
SOGGETTI BENEFICIARI
Le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni; tra le persone fisiche anche:
I titolari di diritto reale sull’immobile;
I condomini, per interventi sulle parti comuni condominiali;
Gli inquilini;
Chi detiene l’immobile in comodato.
I professionisti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali);
Le associazioni tra professionisti;
Gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale.
Che possiedono, a qualsiasi titolo, l’immobile oggetto di intervento.
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SOGGETTI BENEFICIARI
I benefici per la riqualificazione energetica degli immobili spettano anche ai
familiari conviventi con il possessore o detentore dell’immobile che sostengono le spese per la realizzazione dei lavori:
Coniuge;
Parenti entro il terzo grado;
Affini entro il secondo grado.
Sono esclusi i lavori su immobili strumentali all’attività di impresa, arte o professione.
NB: non possono usufruire dell’agevolazione le imprese di costruzione,
ristrutturazione edilizia e vendita, in caso di spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica su immobili merce.
I benefici per la riqualificazione energetica degli immobili spettano solo a chi li utilizza.
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Leasing
Sono ammessi gli interventi finanziati mediante contratto di leasing.
In questo caso la detrazione spetta all’utilizzatore ed è calcolata sul costo sostenuto dalla società di leasing.
Riguardo alle modalità di fruizione dell’agevolazione per il contribuente che finanzia la realizzazione dell’intervento di riqualificazione energetica mediante un contratto di leasing, con la circolare n. 21/E del 23 aprile 2010 l’Agenzia delle Entrate ha precisato che:
■ si applicano le regole previste per i titolari del reddito di impresa e, pertanto, non vi è obbligo di pagamento mediante bonifico bancario o postale;
■ gli adempimenti documentali (comunicazione all’Agenzia delle Entrate per i lavori che proseguono in più periodi d’imposta, invio della scheda informativa all’Enea) devono
essere assolti dal contribuente che usufruisce della detrazione. La società di leasing deve solo fornire una documentazione che attesti la conclusione dell’intervento di
riqualificazione energetica e l’ammontare del costo sostenuto su cui si calcola la detrazione.
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Variazione della titolarità dell’immobile
In caso di variazione della titolarità dell’immobile durante il periodo di godimento dell’agevolazione le quote di
agevolazione residue potranno essere fruite dal nuovo titolare.
In caso di cessazione del contratto di locazione o comodato, invece, il beneficio rimane in capo al conduttore o al
comodatario.
In caso di decesso dell’avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette all’erede che conservi la detenzione
materiale e diretta del bene.
CUMULABILITA’ con altre agevolazioni e IVA agevolata
La detrazione del 55% non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali.
Nel caso in cui nei lavori da eseguire sussistono contemporaneamente lavori di ristrutturazione edilizia e di risparmio energetico si può richiedere per ciascuna di esse l’agevolazione del 36% e del 55% separando le singole voci di spesa nelle fatture.
Nel caso di fornitura e posa in opera di pannelli solari termici l’IVA è tutta al 10% . Nel caso di fornitura e posa in opera di beni significativi ( caldaie, infissi ecc.) l’IVA al
10% è calcolata solo sulla quota parte dei materiali non eccedenti la
manodopera ; la quota parte di materiali eccedente la manodopera è calcolata con IVA al 20%.
Esempio: materiali (caldaia) = 2000,00€ manodopera=400,00€
Quota parte materiali uguale alla manodopera = 400,00 + IVA 10%
Quota parte materiali eccedente la manodopera = 1600,00+IVA 20%
Manodopera = 400,00+IVA 10%
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Gli interventi interessati all’agevolazione
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Interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti legge 296/06 comma 344
Valore massimo della detrazione: 100.000 euro
L’edificio deve essere già dotato di un impianto di riscaldamento
Gli interventi devono permettere il raggiungimento di un indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale inferiore ai valori definiti dell’allegato A del Decreto MSE dell’11 marzo 2008.
L’intervento deve essere relativo all’intero edificio e non alle singole unità immobiliari che lo compongono (in altre parole, l’indice di prestazione energetica deve essere calcolato in riferimento al fabbisogno energetico dell’intero edificio).
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Interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti legge 296/06 comma 344
OPERE AGEVOLABILI :
Comprende qualsiasi intervento, che riduca l’indice di prestazione energetica
dell’edificio, al di sotto del valore soglia dell’allegato A del Decreto MSE dell’11 marzo 2008
A titolo di esempio rientrano in questa tipologia di interventi la sostituzione o l’installazione di impianti di climatizzazione invernale anche con generatori di calore non a condensazione, con pompe di calore, con scambiatori per
teleriscaldamento, con caldaie a biomasse, gli impianti di cogenerazione,
rigenerazione, gli impianti geotermici e gli interventi di coibentazione non aventi le caratteristiche previste per gli altri interventi agevolati, opere professionali.
Interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti legge 296/06 comma 344
ULTERIORE OPERE AGEVOLABILI CON NUOVA INSTALLAZIONE CALDAIA a BIOMASSA :
l’intervento deve configurarsi come sostituzione dell’impianto termico già esistente (e non come integrazione allo stesso, né come nuova istallazione);
deve assicurare un indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale non superiore ai valori riportati in tabella all’Allegato A di cui al DM 11.03.08 ;
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ULTERIORE OPERE AGEVOLABILI CON NUOVA INSTALLAZIONE CALDAIA a BIOMASSA :
Il costruttore della caldaia a biomassa deve fornire una dichiarazione in cui attesti i seguenti requisiti :
un rendimento utile nominale minimo conforme alla classe 3 di cui alla norma europea EN 303-5;
il rispetto dei limiti di emissione di cui all’Allegato IX alla parte quinta del D. Lgs.
3/4/06 n°152 (consultabile sul sito) e successive modifiche ed integrazioni, oppure i più restrittivi limiti fissati da norme regionali, se presenti;
l’utilizzo di biomasse combustibili ricadenti tra quelle ammissibili ai sensi dell’Allegato X alla parte quinta dello stesso D. Lgs. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni.
Interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti legge 296/06 comma 344
ULTERIORE OPERE AGEVOLABILI CON NUOVA INSTALLAZIONE CALDAIA a BIOMASSA :
Inoltre , per i soli edifici ubicati nelle zone climatiche C, D, E, F:
le chiusure apribili ed assimilabili (porte, finestre e vetrine anche se non apribili), che delimitano l’edificio verso l’esterno o verso locali non riscaldati, devono rispettare i limiti massimi di trasmittanza di cui alla tabella 4a dell’all. C al D.Lgs. N°192 del 2005.
La rispondenza ai requisiti di cui sopra deve essere riportata nell’asseverazione compilata dal tecnico abilitato.
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Interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti legge 296/06 comma 344
DOCUMENTAZIONE NECESSARIA DA CONSERVARE A CURA DEL CLIENTE:
asseverazione redatta da un tecnico abilitato (ingegnere, architetto, geometra o perito iscritto al proprio Albo professionale), nella quale si dichiara che
l’intervento assicura un indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale non superiore ai valori di cui allegato A del D.M. 11/3/08;
fatture relative alle spese sostenute, che rechino chiaramente separata la voce
“manodopera” da quella delle opere;
ricevuta del bonifico bancario o postale (modalità di pagamento obbligata nel caso di richiedente persona fisica), che rechi chiaramente come causale il
riferimento alla legge 296/06 , numero della fattura e relativa data, oltre ai dati del richiedente la detrazione e del beneficiario del bonifico;
ricevuta dell’invio effettuato all’ENEA (codice CPID), che costituisce garanzia che la documentazione è stata trasmessa.
Interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti legge 296/06 comma 344
Documentazione da trasmettere all’ENEA: (esclusivamente attraverso il sito: http://finanziaria2010.enea.it per i lavori terminati nel 2010), entro i 90 giorni successivi alla fine dei lavori, intendendo con questa definizione il collaudo delle opere :
Attestato di qualificazione energetica, redatto da un tecnico abilitato, con i dati di cui all’Allegato A al D.M. 19/2/07 (l’Attestato di certificazione energetica, se necessario, deve essere conservato a cura del cliente);
scheda informativa dell’intervento (Allegato E al D.M. 19/2/07) in cui sono riportati i riferimenti del beneficiario , la descrizione degli interventi tecnici realizzati , gli importi delle fatture da portare in detrazione, le date di inizio e fine lavori ;
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Interventi sugli involucri degli edifici legge 296/06 comma 345 a) , b)
Valore massimo della detrazione: 60.000 euro
L’edificio deve essere già dotato di un impianto di riscaldamento
L’intervento di coibentazione deve assicurare un valore di trasmittanza termica (Uw) uguale o inferiore a quello riportato in tabella 2 del D.M. 26 gennaio 2010, pubblicato il 12 febbraio 2010 , riguardanti anche singolarmente :
strutture opache orizzontali (coperture, pavimenti),
verticali (pareti generalmente esterne),
finestre comprensive di infissi,
delimitanti il volume riscaldato, verso l’esterno o verso vani non riscaldati
Interventi sugli involucri degli edifici legge 296/06 comma 345 a), b)
OPERE AGEVOLABILI :
Cappotto interno, esterno, insufflaggio di materiale isolante su pareti perimetrali
Coibentazione di terrazze, tetti, pavimenti
Sostituzione infissi, portoni ingresso delimitanti il volume riscaldato, verso l’esterno o verso vani non riscaldati
ALTRE OPERE AGEVOLABILI :
Opere murarie annesse agli interventi di cui sopra
Contestualmente alla sostituzione infissi sono comprensivi anche scuri, persiane, cassonetti incorporati nel telaio dell’infisso.
Opere professionali
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Interventi sugli involucri degli edifici legge 296/06 comma 345 a)
DOCUMENTAZIONE NECESSARIA DA CONSERVARE A CURA DEL CLIENTE:
asseverazione redatta da un tecnico abilitato (ingegnere, architetto, geometra o perito iscritto al proprio Albo professionale), nella quale si dichiara almeno una stima del valore di trasmittanza del vecchio involucro e il valore di trasmittanza dei nuovi involucri. Inoltre deve essere asseverato che tale valore rispetta il valore di trasmittanza limite riportato in tabella 2 del D.M. 26 gennaio 2010, pubblicato il 12 febbraio 2010 ;
fatture relative alle spese sostenute, che rechino chiaramente separata la voce
“manodopera” da quella delle opere;
ricevuta del bonifico bancario o postale (modalità di pagamento obbligata nel caso di richiedente persona fisica), che rechi chiaramente come causale il
riferimento alla legge 296/06 , numero della fattura e relativa data, oltre ai dati del richiedente la detrazione e del beneficiario del bonifico;
ricevuta dell’invio effettuato all’ENEA (codice CPID), che costituisce garanzia che la documentazione è stata trasmessa.
Interventi sugli involucri degli edifici legge 296/06 comma 345 a)
Documentazione da trasmettere all’ENEA: (esclusivamente attraverso
il sito: http://finanziaria2010.enea.it per i lavori terminati nel 2010), entro i 90 giorni successivi alla fine dei lavori, intendendo con questa
definizione il collaudo delle opere :
Attestato di qualificazione energetica, redatto da un tecnico abilitato, con i dati di cui all’Allegato A al D.M. 19/2/07 (l’Attestato di certificazione energetica, se necessario, deve essere conservato a cura del cliente);
scheda informativa dell’intervento (Allegato E al D.M. 19/2/07) in cui sono riportati i riferimenti del beneficiario , la descrizione degli interventi tecnici realizzati , gli importi delle fatture da portare in detrazione, le date di inizio e fine lavori ;
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Interventi sugli involucri degli edifici legge 296/06 comma 345 b)
DOCUMENTAZIONE NECESSARIA DA CONSERVARE A CURA DEL CLIENTE:
asseverazione redatta da un tecnico abilitato (ingegnere, architetto, geometra o perito iscritto al proprio Albo professionale), nella quale si dichiara :
il valore di trasmittanza dei nuovi infissi (ricavato dalla documentazione tecnica in possesso del cliente ) inferiore al limite riportato in tabella 2 del D.M. 26 gennaio 2010.
il valore di trasmittanza dei vecchi infissi (che può essere stimato anche in modo approssimativo)
per interventi su singole unità immobiliari in alternativa all’asseverazione del tecnico abilitato è sufficiente la dichiarazione del produttore dell’infisso che attesti il rispetto dei requisiti sopra indicati.
fatture relative alle spese sostenute, come già specificato;
ricevuta del bonifico bancario o postale come già specificato;
ricevuta dell’invio effettuato all’ENEA come già specificato.
Interventi sugli involucri degli edifici legge 296/06 comma 345 b)
Documentazione da trasmettere all’ENEA: (esclusivamente attraverso il sito: http://finanziaria2010.enea.it per i lavori terminati nel 2010), entro i 90 giorni successivi alla fine dei lavori, intendendo con questa definizione il collaudo delle opere :
scheda informativa dell’intervento (Allegato F al D.M. 19/2/07 e s.m.i.) in cui sono riportati i riferimenti del beneficiario , i dati tecnici degli infissi installati , gli importi delle fatture da portare in detrazione, le date di inizio e fine lavori ;
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Installazione di pannelli solari su edifici esistenti legge 296/06 comma 346
Valore massimo della detrazione: 60.000 euro
L’immobile può non essere dotato d’impianto termico ( ad esempio l’abitazione ad uso estivo )
In questa tipologia rientrano le installazioni di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno del fabbisogno di acqua calda in piscine,
strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università.
Installazione di pannelli solari su edifici esistenti legge 296/06 comma 346
OPERE AGEVOLABILI :
fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, nonché delle opere idrauliche e murarie necessarie per la realizzazione a regola d’arte di impianti solari termici organicamente collegati alle utenze sanitarie ;
i pannelli solari s’intendono agevolabili anche ad integrazione dell’impianto per la climatizzazione invernale esistente
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Installazione di pannelli solari su edifici esistenti legge 296/06 comma 346
DOCUMENTAZIONE NECESSARIA DA CONSERVARE A CURA DEL CLIENTE:
asseverazione redatta da un tecnico abilitato (ingegnere, architetto, geometra o perito iscritto al proprio Albo professionale), nella quale si dichiara :
che i pannelli solari e bollitori abbiano una di garanzia di almeno cinque anni
che i componenti elettrici ed elettronici abbiano una garanzia di almeno due anni
che i pannelli siano conformi alle norme UNI EN 12975 o UNI EN 12976, certificati da un organismo di un Paese dell’Unione Europea e della Svizzera;
che l’installazione dell’impianto deve essere eseguita in conformità con i manuali di installazione dei principali componenti;
fatture relative alle spese sostenute, come già specificato;
ricevuta del bonifico bancario o postale come già specificato;
ricevuta dell’invio effettuato all’ENEA come già specificato.
Installazione di pannelli solari su edifici esistenti legge 296/06 comma 346
Documentazione da trasmettere all’ENEA: (esclusivamente attraverso
il sito: http://finanziaria2010.enea.it per i lavori terminati nel 2010), entro i 90 giorni successivi alla fine dei lavori, intendendo con questa definizione il collaudo delle opere (dichiarazione di conformità dell’installatore ) :
scheda informativa dell’intervento (Allegato F al D.M. 19/2/07 e s.m.i.) in cui sono riportati i riferimenti del beneficiario , i dati tecnici dell’impianto solare , gli importi delle fatture da portare in detrazione, le date di inizio e fine lavori ;
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Interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale
legge 296/06 comma 347
Valore massimo della detrazione: 30.000 euro
L’intervento deve configurarsi come sostituzione totale o parziale del vecchio generatore o impianto termico e non come nuova installazione.
In questa tipologia rientra la sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti dotati di caldaie a
condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione. Dal 1° gennaio 2008 l’agevolazione è ammessa anche per la sostituzione di
impianti di riscaldamento con pompe di calore ad alta efficienza e impianti geotermici a bassa entalpia.
Interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale
legge 296/06 comma 347
OPERE AGEVOLABILI
Nel caso di impianto con potenza nominale al focolare minore di 100 kW:
il generatore di calore deve avere un rendimento termico utile, a carico pari al 100% della potenza termica utile nominale, maggiore o uguale a 93 + 2logPn;
devono essere installate valvole termostatiche – ove tecnicamente
compatibili – a bassa inerzia termica (o altra regolazione di tipo modulante agente sulla portata) su tutti i corpi scaldanti ad esclusione degli impianti di climatizzazione invernale progettati e realizzati con temperature medie del fluido termovettore inferiori a 45°C.
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Interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale
legge 296/06 comma 347
OPERE AGEVOLABILI
Nel caso di impianti con potenza nominale del focolare maggiore o uguale a 100 kW, oltre ai precedenti requisiti:
deve essere adottato un bruciatore di tipo modulante;
la regolazione climatica deve agire direttamente sul bruciatore;
deve essere installata una pompa elettronica a giri variabili.
Assicurate le condizioni su esposte sono altresì agevolabili:
smontaggio e dismissione dell’impianto di climatizzazione esistente;
fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, delle opere idrauliche e murarie necessarie per la sostituzione a regola d’arte dell’impianto termico esistente con una caldaia a condensazione o pompa calore alta efficienza.
Interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale
legge 296/06 comma 347
OPERE AGEVOLABILI PER POMPE CALORE
l’intervento deve configurarsi come sostituzione totale del vecchio impianto termico e non come nuova installazione.
le pompe di calore oggetto di istallazione devono garantire un coefficiente di prestazione (COP) e, un indice di efficienza energetica (EER) almeno pari ai pertinenti valori minimi, fissati nell’allegato I al DM 06.08.09;
qualora siano installate pompe di calore elettriche dotate di variatore di velocità (inverter), i pertinenti valori di cui all’allegato I sono ridotti del 5%
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Interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale
legge 296/06 comma 347
Non sono agevolabili :
installazione di sistemi di climatizzazione invernale in edifici che ne erano sprovvisti;
la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con generatori di calore ad alto rendimento ma diversi dalle caldaie a condensazione;
Stacco dall’impianto termico centralizzato e installazione caldaia a condensazione o pompa calore;
Installazione di pompa di calore alta efficienza in appartamento con impianto termico centralizzato.
Interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale
legge 296/06 comma 347
DOCUMENTAZIONE NECESSARIA DA CONSERVARE A CURA DEL CLIENTE:
asseverazione redatta da un tecnico abilitato nel caso d’impianto con potenza al focolare superiore a 100 kW (ingegnere, architetto, geometra o perito iscritto al proprio Albo professionale), nella quale si dichiara :
il generatore di calore deve avere un rendimento termico utile, a carico pari al 100% della potenza termica utile nominale, maggiore o uguale a 93 + 2logPn;
devono essere installate eventuali valvole termostatiche con le condizioni sopra specificate;
deve essere adottato un bruciatore di tipo modulante;
la regolazione climatica deve agire direttamente sul bruciatore;
deve essere installata una pompa elettronica a giri variabili.
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Interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale
legge 296/06 comma 347
DOCUMENTAZIONE NECESSARIA DA CONSERVARE A CURA DEL CLIENTE:
Per interventi su impianti con potenza termica al focolare inferiori a 100 kW in alternativa all’asseverazione del tecnico abilitato è sufficiente la dichiarazione del produttore della caldaia a condensazione e delle valvole termostatiche che attesti il rispetto dei requisiti sopra indicati.
fatture relative alle spese sostenute, come già specificato;
ricevuta del bonifico bancario o postale come già specificato;
ricevuta dell’invio effettuato all’ENEA come già specificato.
Interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale
legge 296/06 comma 347
DOCUMENTAZIONE NECESSARIA DA CONSERVARE A CURA DEL CLIENTE:
Nel caso di impianto a pompa di calore :
asseverazione redatta da un tecnico abilitato nel caso d’impianto con potenza elettrica superiore a 100 kW (ingegnere, architetto, geometra o perito iscritto al proprio Albo professionale), nella quale si dichiara :
un coefficiente di prestazione (COP) , un indice di efficienza energetica (EER) almeno pari ai pertinenti valori minimi di cui all’allegato I del DM 06.08.09 ;
che il sistema di distribuzione è equilibrato e messo a punto in relazione alla portata;
Per interventi su impianti con potenza elettrica inferiori a 100 kW in alternativa all’asseverazione del tecnico abilitato è sufficiente la dichiarazione del
produttore della pompa di calore che attesti il rispetto del COP ed EER entro i valori riportati nell’allegato I del DM 06.08.09;
servizi di ingegneria
Unioni Costruzioni e Impianti
Associazione dell’Area Metropolitana di Roma
Via Ostiense, 131/L-tel.(06) 57015212-fax (06) 57015223 - 00154 Roma e.mail: [email protected]
Interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale legge 296/06 comma 347
Documentazione da trasmettere all’ENEA: (esclusivamente attraverso
il sito: http://finanziaria2010.enea.it per i lavori terminati nel 2010), entro i 90 giorni successivi alla fine dei lavori, intendendo con questa definizione il collaudo delle opere (dichiarazione di conformità dell’installatore ) :
scheda informativa dell’intervento (Allegato E al D.M. 07.04.08) in cui sono riportati i riferimenti del beneficiario , la potenza del generatore vecchio, nuovo e altri dati tecnici, gli importi delle fatture da portare in detrazione, le date di inizio e fine lavori ;
Nota: nel caso di immobili con superficie riscaldata superiore a 164mq il calcolo dell’energia risparmiata deve essere effettuata da tecnico abilitato
ADEMPIMENTI
Per fruire dell’agevolazione fiscale sulle spese energetiche non è necessario effettuare alcuna comunicazione preventiva, in pratica non c’è alcun obbligo di inviare al Centro operativo di Pescara (dell’Agenzia delle Entrate) la
comunicazione preventiva di inizio dei lavori, prevista invece ai fini della detrazione per la ristrutturazione edilizia.
L’effettuazione degli interventi, pertanto, non deve essere preceduta da alcuna formalità da porre in essere nei confronti dell’amministrazione finanziaria né dall’invio della comunicazione di inizio lavori alla Asl, salvo che quest’ultimo
adempimento sia previsto dalle norme in materia di tutela della salute e di sicurezza sul luogo di lavoro e nei cantieri.
servizi di ingegneria
Unioni Costruzioni e Impianti
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COMUNICAZIONE AGENZIA DELLE ENTRATE
Per i lavori che si protraggono oltre il periodo d’imposta, in base alle modifiche apportate dal D.L. n. 185 del 2008, i contribuenti, devono inviare all’Agenzia delle entrate una apposita comunicazione tramite il modello disponibile sul sito delle agenzia delle entrate .
Il modello deve essere presentato:
• in via telematica, con riferimento ai soli interventi i cui lavori proseguono oltre il periodo d’imposta, per comunicare le spese sostenute nei periodi d’imposta
precedenti a quello in cui i lavori sono terminati;
• per gli interventi i cui lavori proseguono in più periodi d’imposta, inviando un modello per ciascun periodo d’imposta.
Non deve essere presentato:
• se i lavori sono iniziati e si sono conclusi nel medesimo periodo d’imposta;
• se nel periodo d’imposta cui la comunicazione si riferisce non sono state
COMUNICAZIONE AGENZIA DELLE ENTRATE
Invece, riguardo ai termini di presentazione, il modello deve essere presentato entro 90 giorni dal termine del periodo d’imposta nel quale i lavori hanno avuto inizio.
Per gli interventi i cui lavori proseguono per più periodi d’imposta, il modello deve essere presentato entro 90 giorni dal termine di ciascun periodo d’imposta in cui sono state sostenute le spese oggetto della comunicazione.
La mancata osservanza del termine previsto per l’invio del modello o l’omessa trasmissione dello stesso, non comportano la decadenza dal beneficio fiscale. Per queste violazioni, però, si applica la sanzione prevista dall’articolo
11, comma 1, del decreto legislativo n. 471/1997 (da 258 a 2.065 euro).
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