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INFORMATIVA PRE-CONTRATTUALE PER I SERVIZI DI GESTIONE DI PORTAFOGLI E CONSULENZA INDIPENDENTE

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Academic year: 2022

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Copia CLIENTE

ALLEGATO 1

INFORMATIVA PRE-CONTRATTUALE PER I SERVIZI DI GESTIONE DI PORTAFOGLI E CONSULENZA INDIPENDENTE

ai sensi della Delibera Consob n. 20307 del 15 Febbraio 2018 (di seguito il “Regolamento Intermediari”)

fornita da Alisei SGR S.p.A. a clienti e potenziali clienti

Sezione 1 INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI INVESTIMENTO Pag. 2

Sezione 2 INFORMATIVA SULLA CLASSIFICAZIONE DEL CLIENTE Pag. 3

Sezione 3 INFORMAZIONI SUI SERVIZI DI INVESTIMENTO OFFERTI Pag. 5

Sezione 4 INFORMAZIONI SUGLI STRUMENTI FINANZIARI Pag. 10

Sezione 5 INFORMAZIONI SULLA SALVAGUARDIA DEGLI STRUMENTI

FINANZIARI E DEI FONDI DELLA CLIENTELA Pag. 16

Sezione 6 STRATEGIA DI TRASMISSIONE DEGLI ORDINI Pag. 18

Sezione 7 POLITICA DI GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE Pag. 20

Sezione 8 INFORMAZIONI SULLA TRATTAZIONE DEI RECLAMI

DELLA CLIENTELA Pag. 22

Sezione 9 INFORMAZIONI SULLA RENDICONTAZIONE DELLE

ATTIVITÀ SVOLTE Pag. 22

Sezione 10 INFORMAZIONI SU COSTI E ONERI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI

PORTAFOGLI Pag. 24

Sezione 11 INFORMAZIONI SU COSTI E ONERI DEL SERVIZIO DI CONSULENZA

INDIPENDENTE Pag. 26

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Copia CLIENTE

ALLEGATO 1

1 - INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI INVESTIMENTO

. DATI SOCIETARI DELLA SGR

Denominazione: Alisei SGR S.p.A.

Forma giuridica: Società per azioni iscritta al registro delle imprese di Milano n.12493200153 Sede legale e amministrativa: Via San Vittore n. 45, 20123 - Milano.

Indirizzo telematico: alisei@aliseisgr.it

Indirizzo posta elettronica certificata (PEC): aliseisgr@legalmail.it

Recapito telefonico: 02.48517126 – 02. 48517127.

Autorizzazione: Alisei SGR è autorizzata alla prestazione dei servizi di gestione collettiva del risparmio, gestione di portafogli e consulenza in materia di investimenti dalla Banca d’Italia in data 15/12/2021 ed iscritta all’Albo delle SGR con il n.62.

Capitale sociale sottoscritto e versato: 2.040.000 Euro.

Sistemi di garanzia a cui la SGR aderisce: Fondo Nazionale di Garanzia, di cui al D.Lgs. 659/1996 (il “Fondo”). Il Fondo indennizza gli investitori, nei limiti e alle condizioni previste nel regolamento operativo del Fondo (il “Regolamento”), per i crediti, rappresentati da strumenti finanziari e/o da denaro, nei confronti di intermediari aderenti al Fondo e derivanti dalla prestazione dei principali servizi di investimento.

Alisei SGR S.p.A. aderisce all’Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF), istituito presso la CONSOB (Arbitro per le Controversie Finanziarie - ACF) secondo il Regolamento di Attuazione dell’articolo 32-ter, commi 1, 2 e 3 del TUF (Camera di Conciliazione Arbitrale).

Alisei SGR è soggetta alla vigilanza di:

- BANCA D’ITALIA Roma – Via Nazionale 91 – 00198. Sito Internet: www.bancaditalia.it.

- CONSOB Roma – Via G.B. Martini 3 – 00198. Milano – via Broletto 7 – 20121. Sito Internet: www.consob.it.

La SGR è autorizzata a prestare il servizio di gestione collettiva del risparmio, di cui all’art. 1, lett. n) del Decreto Legislativo n. 58, del 24 febbraio 1998 e successive modifiche ed integrazioni (di seguito il “TUF”), il servizio di gestione di portafogli, nonché il servizio di consulenza in materia di investimenti, di cui all’art. 1, comma 5, lett. d) ed f) del TUF e dei relativi regolamenti di attuazione.

MODALITÀ DI COMUNICAZIONE TRA IL CLIENTE E LA SGR

Eventuali comunicazioni tra la SGR ed il cliente potranno avvenire in lingua italiana in forma scritta, a mezzo raccomandata A/R, PEC (posta elettronica certificata) oppure per posta elettronica agli indirizzi ed ai recapiti sopra indicati.

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Copia CLIENTE

ALLEGATO 1

2 - INFORMATIVA SULLA CLASSIFICAZIONE DEL CLIENTE

.

In base alle norme di legge e/o di regolamento pro tempore vigenti si considerano clienti le persone fisiche o giuridiche per conto delle quali la SGR presta servizi di investimento e/o accessori.

In attuazione della normativa di recepimento della Direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari (c.d. Direttiva MiFID II), gli intermediari comunicano ai clienti la loro classificazione in una delle tre seguenti categorie:

a) cliente professionale (privato ovvero pubblico);

b) controparte qualificata;

c) cliente al dettaglio.

Analogamente a quanto stabilito dalla previgente disciplina, alla predetta classificazione corrisponde un diverso grado di tutela attribuito dalla normativa in materia di servizi di investimento, principalmente per quanto riguarda gli obblighi informativi a carico degli intermediari, la valutazione di adeguatezza o appropriatezza dei servizi, strumenti finanziari o prodotti di investimento offerti o richiesti, la best execution, la gestione degli ordini, la rendicontazione periodica, il contenuto dei contratti ed, in generale, le regole di condotta previste dalla MiFID II.

Si ricorda comunque che è facoltà del cliente richiedere una diversa classificazione o rispetto ad un particolare servizio od operazione di investimento o tipo di operazione o di prodotto. La suddetta richiesta (la cui efficacia sarebbe comunque subordinata all’accettazione da parte della scrivente, previa verifica della sussistenza dei requisiti richiesti dall’ordinamento e dalle procedure interne della SGR per la classificazione quale cliente professionale di cui al successivo paragrafo 1.3.1) dovrà - all’occorrenza - essere inoltrata per iscritto presso la sede della SGR.

Si riportano di seguito le principali caratteristiche di ciascuna delle categorie sopra indicate:

1. CLIENTE PROFESSIONALE

Un cliente professionale è un cliente che possiede l’esperienza, la conoscenza e la competenza necessarie per prendere consapevolmente le proprie decisioni in materia di investimenti e per valutare correttamente i rischi che assume.

In particolare, la classificazione quale cliente professionale comporta un minor grado di “protezione” riconosciuto dall’ordinamento relativamente, in sintesi, ai seguenti aspetti:

- modalità e termini delle informazioni;

- valutazione dell’appropriatezza e dell’adeguatezza. La SGR può presumere l’appropriatezza dei servizi, strumenti, operazioni o tipi di operazioni nel caso di rapporti con un “cliente professionale”;

- contenuto, forma e modalità di trasmissione nel caso di comunicazioni relative all’esecuzione di ordini;

- contenuto e modalità della strategia di esecuzione e di trasmissione degli ordini;

- obblighi informativi relativi alle procedure di gestione degli ordini.

1.1 CLIENTI PROFESSIONALI PRIVATI DI DIRITTO.

Ai sensi del Regolamento Intermediari, si intendono clienti professionali di diritto per tutti i servizi e gli strumenti di investimento:

(i) i soggetti che sono tenuti ad essere autorizzati o regolamentati per operare nei mercati finanziari, siano essi italiani o esteri quali:

- banche;

- imprese di investimento;

- altri istituti finanziari autorizzati o regolamentati;

- imprese di assicurazione;

- organismi di investimento collettivo e società di gestione di tali organismi;

- fondi pensione e società di gestione di tali fondi;

- negoziatori per conto proprio di merci e/o strumenti derivati su merci;

- soggetti che svolgono esclusivamente la negoziazione per conto proprio su mercati di strumenti finanziari e che aderiscono indirettamente al servizio di liquidazione non chè al sistema di compensazione e garanzia (locals);

- altri investitori istituzionali;

- agenti di cambio;

(ii) le imprese di grandi dimensioni che presentano, a livello di singola società, almeno due dei seguenti requisiti dimensionali:

- totale di bilancio € 20.000.000,00;

- fatturato netto € 40.000.000,00;

- fondi propri € 2.000.000,00;

(iii) gli investitori istituzionali la cui attività principale è investire in strumenti finanziari, compresi gli enti dediti alla cartolarizzazione di attivi o altre operazioni finanziarie.

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ALLEGATO 1

I clienti professionali di diritto possono - previa conclusione di apposito accordo scritto con la SGR che stabilisca i servizi, le operazioni e i prodotti ai quali si applica tale trattamento - richiedere per iscritto in qualsiasi momento alla SGR stessa di essere considerati come clienti al dettaglio e così ottenere un livello più elevato di protezione.

In ogni caso è onere del cliente professionale di diritto richiedere un livello più elevato di protezione ove ritenga di non essere in grado di valutare o gestire correttamente i rischi assunti.

1.2 CLIENTI PROFESSIONALI PUBBLICI

Rientrano in questa categoria i soggetti pubblici che soddisfano i requisiti di cui al regolamento emanato dal Ministro dell’Economia e delle Finanze ai sensi dell’art. 6, comma 2 sexies, del TUF.

1.3 CLIENTI PRIVATI TRATTATI COME PROFESSIONALI SU LORO RICHIESTA

Ai sensi del Regolamento Intermediari gli intermediari possono, alle condizioni di cui al successivo articolo 1.3.1, trattare i clienti diversi da quelli professionali di diritto - che ne abbiano fatto espressa richiesta scritta - come clienti professionali.

1.3.1 In particolare, in applicazione della specifica procedura predisposta dalla SGR ai sensi del richiamato Regolamento Intermediari, i clienti che ne abbiano fatto richiesta debbono essere sottoposti ad una valutazione, all’esito della quale dovranno essere tassativamente soddisfatti almeno due dei seguenti requisiti:

- il Cliente ha effettuato operazioni di dimensioni significative con una frequenza media di 10 operazioni al trimestre nei quattro trimestri precedenti;

- il valore del portafoglio di strumenti finanziari del Cliente – inclusi i depositi in contante - è superiore ad euro 500.000;

- il Cliente1 lavora o ha lavorato nel settore finanziario per almeno un anno in una posizione professionale che presupponga la conoscenza delle operazioni o dei servizi previsti.

In caso di persone giuridiche la valutazione di cui sopra è condotta con riferimento alla persona autorizzata ad effettuare operazioni per loro conto e/o alla persona giuridica medesima.

In caso di esito favorevole della predetta procedura di valutazione, l’eventuale classificazione quale Cliente professionale comporta la disapplicazione di alcune regole di condotta previste per la prestazione dei servizi di investimento nei confronti dei clienti non professionali ed un conseguente minor grado di “protezione” relativamente ai seguenti aspetti:

- modalità e termini delle informazioni;

- valutazione dell’appropriatezza e dell’adeguatezza. La SGR può presumere l’appropriatezza dei servizi, strumenti, operazioni o tipi di operazioni nel caso di rapporti con un “cliente professionale”;

- contenuto, forma e modalità di trasmissione nel caso di comunicazioni relative all’esecuzione di ordini;

- contenuto e modalità della strategia di esecuzione e di trasmissione degli ordini;

- obblighi informativi relativi alle procedure di gestione degli ordini.

2 CONTROPARTI QUALIFICATE

2.1 Sono controparti qualificate ai sensi del Regolamento Intermediari i clienti di seguito elencati cui sono prestati i servizi di esecuzione di ordini e/o di negoziazione per conto proprio e/o di ricezione e trasmissione ordini:

- le SGR, le imprese di investimento UE, le banche, le imprese di assicurazione, gli OICR, i gestori (SGR, SICAV, SICAF, GEFIA), i fondi pensione, gli intermediari finanziari iscritti nell’albo previsto dall’articolo 106 del D.lgs. n. 385/1993, le società di cui all’articolo 18 bancario, le società di cui all’articolo 18 del D.lgs. n. 385/1993, gli istituti di moneta elettronica, le fondazioni bancarie, i Governi nazionali e i loro corrispondenti uffici, compresi gli organismi pubblici incaricati di gestire il debito pubblico, le banche centrali e le organizzazioni sovranazionali a carattere pubblico; le altre categorie di soggetti privati individuati con regolamento dalla Consob, sentita Banca d’Italia, nel rispetto dei criteri di cui alla Direttiva 2014/65/UE e alle relative misure di esecuzione; in proposito Consob esercitando la facoltà attribuitale dal TUF ha stabilito che sono, altresì, controparti qualificate le imprese di cui all’Allegato n. 3 punti (1) e (2) del regolamento Intermediari non richiamati nel precedente alinea, nonché le imprese che siano qualificate come tali, ai sensi dell’articolo 30, paragrafo 3, della Direttiva n.

2014/65 UE (MiFID II), dall’ordinamento dello Stato UE in cui hanno sede o che siano sottoposte a identiche condizioni e requisiti nello Stato non-UE in cui hanno sede;

- le categorie corrispondenti a quelle indicate in precedenza di soggetti di Paesi non appartenenti all’Unione europea.

(1) In caso di persona giuridica, la dichiarazione si intende riferita al legale rappresentante munito dei poteri necessari a rilasciare la dichiarazione medesima.

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ALLEGATO 1

3 - INFORMAZIONI SUI SERVIZI DI INVESTIMENTO OFFERTI

. 3.1 - Informativa relativa al servizio di gestione di portafogli.

Il servizio di gestione di portafogli consiste nella gestione su base discrezionale individualizzata del patrimonio conferito dal cliente, tramite l’effettuazione di operazioni di investimento in strumenti finanziari disposte dalla SGR nel rispetto dei criteri e limiti contrattualmente stabiliti. La scelta degli investimenti è effettuata a partire dall’analisi dei rischi e delle opportunità delle principali categorie di investimento (azioni, obbligazioni, materie prime, divise, mercati immobiliari, ecc…) al fine di ottimizzare gli effetti della diversificazione di portafoglio degli stessi. Inoltre, vengono privilegiati gli asset liquidi, che possono essere smobilizzati in un’ottica di breve periodo, preferibilmente negoziati su mercati regolamentati. Successivamente vengono svolte analisi fondamentali di tipo macroeconomiche e di tipo microeconomiche, al fine di selezionare gli investimenti con maggior attrattività intesa come differenza tra il valore corrente di mercato e il valore potenziale atteso. Infine, mediante l’ausilio dell’analisi tecnica, il gestore cerca di ottimizzare i termini temporali per l’acquisto e la vendita degli strumenti finanziari selezionati.

Il servizio di gestione di portafogli è svolto in maniera differenziata a seconda delle diverse linee di gestione mediante operazioni aventi ad oggetto i seguenti strumenti finanziari: titoli azionari, titoli obbligazionari, strumenti monetari, liquidità, ETC ed ETN (rappresentativi dell’andamento di materie prime, di valute e dei mercati immobiliari), quote ed azioni di OICR (fondi comuni di investimento, ETF e SICAV) che investono nelle categorie precedentemente indicate.

Gli strumenti finanziari utilizzati sono, nella maggior parte dei casi, semplici e negoziati in mercati regolamentati ovvero OTC e caratterizzati da un buon grado di liquidità.

Gli strumenti finanziari oggetto di investimento possono essere denominati in qualsiasi divisa indipendentemente dalla nazionalità dell’emittente e/o dal mercato di quotazione/trattazione. La gestione dell’esposizione valutaria è di tipo attivo, pertanto il portafoglio gestito potrà anche essere esposto ai rischi ed alle opportunità collegati alle variazioni dei tassi di cambio.

Gli emittenti degli strumenti finanziari oggetto dell’attività di investimento possono appartenere a qualsiasi categoria: emittenti sovrani, organismi sovranazionali o entità da questi garantiti, nonché emittenti societari, senza limitazioni di tipo dimensionale, geografico o settoriale/merceologico.

Ferma restando l'attività di valutazione del merito di credito degli emittenti e della congruità del relativo premio al rischio, non sono previsti limiti con riferimento al merito di credito degli emittenti. La SGR potrà dunque investire anche in titoli non “investment grade”

qualora ciò sia ritenuto funzionale al perseguimento degli obiettivi della gestione di portafogli.

L’utilizzo di strumenti finanziari complessi è limitato al 50% del portafoglio totale. A tal proposito la SGR ha recepito le raccomandazioni emanate dalla CONSOB, con Comunicazione n. 0097996/14 del 22 Dicembre 2014, in merito ai prodotti finanziari complessi distribuibili alla clientela al dettaglio, c.d. retail, seguendo l’approccio dell’European Securities and Markets Authority (ESMA). La SGR ha predisposto una specifica politica sugli strumenti finanziari complessi, le cui caratteristiche sono esemplificate nell’informativa precontrattuale. La SGR è a disposizione in ogni momento per informazioni dettagliate sui predetti investimenti e sulla relativa politica di investimento.

L’utilizzo di strumenti finanziari illiquidi è limitato a valori non superiori al 10% del portafoglio totale.

L’utilizzo di strumenti finanziari derivati è consentito sia con finalità di copertura dei rischi connessi alle posizioni detenute nei portafogli gestiti, sia con finalità diverse quali: arbitraggio (per sfruttare eventuali disallineamenti dei prezzi tra gli strumenti derivati e il loro sottostante), riduzione dei costi di intermediazione, riduzione dei tempi di esecuzione, investimento per assumere posizioni lunghe nette o corte nette al fine di cogliere specifiche opportunità di mercato.

La leva dei portafogli in gestione, comprensiva degli strumenti finanziari derivati, non è mai superiore ad 1 e pertanto non comporterà obbligazioni che impegnino il Cliente oltre il patrimonio gestito.

Gli eventuali limiti, gli obiettivi di gestione ed il livello di rischio entro il quale il gestore può esercitare la sua discrezionalità ed eventuali specifiche restrizioni a tale discrezionalità, sono specifici di ogni singola linea di gestione.

L’indicatore del livello di rischio adottato nell’ambito delle caratteristiche delle linee di gestione di portafogli è la “volatilità annuale media calcolata sugli ultimi dodici mesi”. Si precisa che esso costituisce esclusivamente un indicatore di rischio, associato alla linea sottoscritta dal cliente e determinato sulla base dei risultati delle serie storiche delle linee di gestione fino ad oggi collocate dalla SGR ed aventi analoghe caratteristiche rapportate a quella di strumenti di mercato rappresentativi del medesimo tipo di rischio. Suddetto indicatore di rischio non rappresenta, pertanto, alcun impegno contrattuale della Società verso la clientela.

La volatilità di uno strumento finanziario (di un indice, di un’azione o di un portafoglio) è definibile come lo scostamento delle variazioni percentuali dei prezzi rispetto al loro valore medio ed è un indicatore della rischiosità dell’investimento: quanto più elevato è il grado di volatilità, tanto maggiore è la possibilità che il valore dello strumento finanziario (indice, azione o portafoglio) possa essere superiore ovvero inferiore rispetto al suo valore medio.

La SGR non ha in essere deleghe di gestione conferite a intermediari terzi.

Di seguito vengono descritte le caratteristiche delle singole linee di gestione patrimoniale offerte dalla SGR.

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ALLEGATO 1

LINEA DI GESTIONE: FLESSIBILE DINAMICA

Caratteristiche: nella linea di gestione flessibile dinamica la quota di investimenti in titoli azionari del portafoglio può variare fino ad un massimo pari al 100% del portafoglio stesso. Il rendimento del portafoglio viene ricercato attraverso una gestione opportunistica delle scelte di investimento che sono effettuate dal gestore con lo scopo di posizionarsi, di volta in volta, nelle diverse classi di attività (azioni, obbligazioni, materie prime, valute, mercati immobiliari, liquidità, ecc…), al fine di ottimizzare gli effetti della diversificazione delle opportunità di rischio e rendimento delle stesse nel medio periodo.

Il rischio di questo tipo di gestione è associabile alla volatilità dei prezzi, dei tassi di interesse, delle fluttuazioni dei cambi ed alla tipologia degli emittenti.

Obiettivo di gestione: la linea flessibile dinamica mira alla crescita del capitale nel lungo periodo, tollerando “elevate” oscillazioni del valore del portafoglio, anche a fronte di un’elevata movimentazione.

Orizzonte temporale di investimento:superiore a 5 anni.

Profilo di rischio: la linea flessibile dinamica si rivolge all’investitore che punti alla crescita del capitale investito, con assunzione di un livello di rischio alto.

Indicatore del livello di rischio del patrimonio gestito: volatilità annua pari al 40% massimo.

Conferimento iniziale minimo: 500.000 euro.

Commissioni: cfr. Allegato 5 al Contratto di gestione patrimoniale.

Misura massima della leva finanziaria: 1.

Liquidità: temporaneamente potrà essere detenuta liquidità in relazione all’attività di gestione.

Categorie di strumenti finanziari: la gestione di portafoglio è svolta mediante operazioni aventi ad oggetto le seguenti categorie di strumenti finanziari:

➢ strumenti finanziari di natura azionaria, ETF ed OICR che investono nelle medesime categorie, fino al 100% del portafoglio;

➢ strumenti finanziari di natura monetaria e/o obbligazionaria, ETF ed OICR che investono nelle medesime categorie, fino al 100%

del portafoglio;

➢ strumenti finanziari complessi (tra cui ETC, ETN, titoli strutturati, subordinati, perpetui, ecc. ) fino al 50% del portafoglio totale;

➢ strumenti finanziari illiquidi fino al 10% del portafoglio totale;

➢ strumenti finanziari derivati sia con finalità di copertura dei rischi connessi alle posizioni detenute nei portafogli gestiti, sia con finalità diverse quali: arbitraggio (per sfruttare eventuali disallineamenti dei prezzi tra gli strumenti derivati e il loro sottostante), riduzione dei costi di intermediazione, riduzione dei tempi di esecuzione, investimento per assumere posizioni lunghe nette o corte nette al fine di cogliere specifiche opportunità di mercato.

Gli strumenti finanziari sopra indicati:

➢ potranno appartenere a qualsiasi categoria: emittenti sovrani, organismi sovranazionali o entità da questi garantiti, nonché emittenti societari, senza limitazioni di tipo dimensionale, geografico o settoriale/merceologico;

➢ potranno essere denominati in qualsiasi divisa indipendentemente dalla nazionalità dell’emittente e/o dal mercato di quotazione/trattazione;

➢ saranno negoziati sui mercati regolamentati ovvero OTC e caratterizzati da un buon grado di liquidità; per gli OICR tale condizione è rispettata in caso di investimento in exchange traded funds (ETF) nonché in fondi chiusi ammessi a quotazione.

➢ Il patrimonio nel suo complesso avrà una durata finanziaria (duration) non superiore a 7 anni.

LINEA DI GESTIONE: FLESSIBILE EQUILIBRATA

Caratteristiche: nella linea di gestione flessibile equilibrata la quota di investimenti in titoli azionari del portafoglio può variare fino ad un massimo pari al 50% del portafoglio stesso. Il rendimento del portafoglio viene ricercato attraverso una gestione opportunistica delle scelte di investimento che sono effettuate dal gestore con lo scopo di posizionarsi, di volta in volta, nelle diverse classi di attività (azioni, obbligazioni, materie prime, valute, mercati immobiliari, liquidità, ecc…), al fine di ottimizzare gli effetti della diversificazione delle opportunità di rischio e rendimento delle stesse nel medio periodo.

Il rischio di questo tipo di gestione è associabile alla volatilità dei prezzi, dei tassi di interesse, delle fluttuazioni dei cambi ed alla tipologia degli emittenti.

Obiettivo di gestione: la linea flessibile equilibrata mira alla conservazione e crescita del capitale nel medio-lungo periodo, tollerando

“elevate” oscillazioni del valore del portafoglio.

Orizzonte temporale di investimento: 5 anni.

Profilo di rischio: la linea flessibile equilibrata si rivolge all’investitore che punti alla crescita del capitale investito, con assunzione di un livello di rischio medio-alto.

Indicatore del livello di rischio del patrimonio gestito: volatilità annua pari al 20% massimo.

Conferimento iniziale minimo: 500.000 euro.

Commissioni: cfr. Allegato 5 al Contratto di gestione patrimoniale.

Misura massima della leva finanziaria: 1.

Liquidità: temporaneamente potrà essere detenuta liquidità in relazione all’attività di gestione.

Categorie di strumenti finanziari: la gestione di portafoglio è svolta mediante operazioni aventi ad oggetto le seguenti categorie di

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ALLEGATO 1

strumenti finanziari:

➢ strumenti finanziari di natura azionaria, ETF ed OICR che investono nelle medesime categorie, fino al 50% del portafoglio;

➢ strumenti finanziari di natura monetaria e/o obbligazionaria, ETF ed OICR che investono nelle medesime categorie, fino al 100%

del portafoglio;

➢ strumenti finanziari complessi (tra cui ETC, ETN, titoli strutturati, subordinati, perpetui, ecc. ) fino al 50% del portafoglio totale;

➢ strumenti finanziari illiquidi fino al 10% del portafoglio totale;

➢ strumenti finanziari derivati sia con finalità di copertura dei rischi connessi alle posizioni detenute nei portafogli gestiti, sia con finalità diverse quali: arbitraggio (per sfruttare eventuali disallineamenti dei prezzi tra gli strumenti derivati e il loro sottostante), riduzione dei costi di intermediazione, riduzione dei tempi di esecuzione, investimento per assumere posizioni lunghe nette o corte nette al fine di cogliere specifiche opportunità di mercato.

Gli strumenti finanziari sopra indicati:

➢ potranno appartenere a qualsiasi categoria: emittenti sovrani, organismi sovranazionali o entità da questi garantiti, nonché emittenti societari, senza limitazioni di tipo dimensionale, geografico o settoriale/merceologico;

➢ potranno essere denominati in qualsiasi divisa indipendentemente dalla nazionalità dell’emittente e/o dal mercato di quotazione/trattazione;

➢ saranno negoziati sui mercati regolamentati ovvero OTC e caratterizzati da un buon grado di liquidità; per gli OICR tale condizione è rispettata in caso di investimento in exchange traded funds (ETF) nonché in fondi chiusi ammessi a quotazione.

➢ Il patrimonio nel suo complesso avrà una durata finanziaria (duration) non superiore a 7 anni.

LINEA DI GESTIONE: FLESSIBILE ARMONICA

Caratteristiche: nella linea di gestione flessibile armonica la quota di investimenti in titoli azionari del portafoglio può variare fino ad un massimo pari al 30% del portafoglio stesso. Il rendimento del portafoglio viene ricercato attraverso una gestione opportunistica delle scelte di investimento che sono effettuate dal gestore con lo scopo di posizionarsi, di volta in volta, nelle diverse classi di attività (azioni, obbligazioni, materie prime, valute, mercati immobiliari, liquidità, ecc…), al fine di ottimizzare gli effetti della diversificazione delle opportunità di rischio e rendimento delle stesse nel medio periodo.

Il rischio di questo tipo di gestione è associabile alla volatilità dei prezzi, dei tassi di interesse, delle fluttuazioni dei cambi ed alla tipologia degli emittenti.

Obiettivo di gestione: la linea flessibile armonica mira alla conservazione e crescita del capitale nel medio periodo, tollerando

“moderate” oscillazioni del valore del portafoglio.

Orizzonte temporale di investimento: 4 anni.

Profilo di rischio: la linea flessibile armonica si rivolge all’investitore che punti alla crescita del capitale investito, con assunzione di un livello di rischio medio.

Indicatore del livello di rischio del patrimonio gestito: volatilità annua pari al 12% massimo.

Conferimento iniziale minimo: 500.000 euro.

Commissioni: cfr. Allegato 5 al Contratto di gestione patrimoniale.

Misura massima della leva finanziaria: 1.

Liquidità: temporaneamente potrà essere detenuta liquidità in relazione all’attività di gestione.

Categorie di strumenti finanziari: la gestione di portafoglio è svolta mediante operazioni aventi ad oggetto le seguenti categorie di strumenti finanziari:

➢ strumenti finanziari di natura azionaria, ETF ed OICR che investono nelle medesime categorie, fino al 30% del portafoglio;

➢ strumenti finanziari di natura monetaria e/o obbligazionaria, ETF ed OICR che investono nelle medesime categorie, fino al 100%

del portafoglio;

➢ strumenti finanziari complessi (tra cui ETC, ETN, titoli strutturati, subordinati, perpetui, ecc. ) fino al 50% del portafoglio totale;

➢ strumenti finanziari illiquidi fino al 10% del portafoglio totale;

➢ strumenti finanziari derivati sia con finalità di copertura dei rischi connessi alle posizioni detenute nei portafogli gestiti, sia con finalità diverse quali: arbitraggio (per sfruttare eventuali disallineamenti dei prezzi tra gli strumenti derivati e il loro sottostante), riduzione dei costi di intermediazione, riduzione dei tempi di esecuzione, investimento per assumere posizioni lunghe nette o corte nette al fine di cogliere specifiche opportunità di mercato.

Gli strumenti finanziari sopra indicati:

➢ potranno appartenere a qualsiasi categoria: emittenti sovrani, organismi sovranazionali o entità da questi garantiti, nonché emittenti societari, senza limitazioni di tipo dimensionale, geografico o settoriale/merceologico;

➢ potranno essere denominati in qualsiasi divisa indipendentemente dalla nazionalità dell’emittente e/o dal mercato di quotazione/trattazione;

➢ saranno negoziati sui mercati regolamentati ovvero OTC e caratterizzati da un buon grado di liquidità; per gli OICR tale condizione è rispettata in caso di investimento in exchange traded funds (ETF) nonché in fondi chiusi ammessi a quotazione.

➢ Il patrimonio nel suo complesso avrà una durata finanziaria (duration) non superiore a 5 anni.

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ALLEGATO 1

LINEA DI GESTIONE: BILANCIATA GLOBAL MULTIASSET

Caratteristiche: nella linea di gestione bilanciata global multiasset la quota di investimenti in titoli azionari del portafoglio può variare tra un minimo pari al 15% ad un massimo pari al 40% del portafoglio stesso. La linea bilanciata global multiasset prevede un approccio dinamico sui mercati, in termini di asset allocation geografica, valutaria, settoriale e di tipologia di strumenti finanziari utilizzabili. Il gestore, al fine di perseguire una strategia volta ad ottimizzare la diversificazione di portafoglio per il cliente, tenderà a privilegiare l’utilizzo di ETF identificativi delle diverse asset class, ricorrendo allo stock picking solo in via residuale, per operazioni su singole società ad ampio flottante.

L’obiettivo di investimento viene perseguito attraverso scelte di investimento che sono effettuate dal gestore con lo scopo di posizionarsi, di volta in volta, nelle classi di attività (azioni, obbligazioni, valute, materie prime, liquidità, ecc…), che presentino le migliori prospettive del rapporto rischio/rendimento nel medio periodo, anche in divise diverse dall’euro.

Il rischio di questo tipo di gestione è associabile alla volatilità dei prezzi, dei tassi di interesse, delle fluttuazioni dei cambi ed alla tipologia degli emittenti.

Obiettivo di gestione: la linea bilanciata global multiasset mira alla conservazione e crescita del capitale nel medio periodo, tollerando

“moderate” oscillazioni del valore del portafoglio.

Orizzonte temporale di investimento: tra 3 e 5 anni.

Profilo di rischio: la linea bilanciata global multiasset si rivolge all’investitore che punti alla rivalutazione del capitale investito, con assunzione di un livello di rischio medio.

Indicatore del livello di rischio del patrimonio gestito: volatilità annua pari al 15% massimo.

Conferimento iniziale minimo: 500.000 euro.

Commissioni: cfr. Allegato 5 al Contratto di gestione patrimoniale.

Misura massima della leva finanziaria: 1.

Liquidità: temporaneamente potrà essere detenuta liquidità in relazione all’attività di gestione.

Categorie di strumenti finanziari: la gestione di portafoglio è svolta mediante operazioni aventi ad oggetto le seguenti categorie di strumenti finanziari:

➢ strumenti finanziari di natura azionaria, ETF ed OICR che investono nelle medesime categorie, da un minimo del 15% ad un massimo pari al 40% del portafoglio;

➢ strumenti finanziari di natura monetaria e/o obbligazionaria, ETF ed OICR che investono nelle medesime categorie, fino all’85%

del portafoglio;

➢ strumenti finanziari complessi (tra cui ETC, ETN, titoli strutturati, subordinati, perpetui, ecc. ) fino al 50% del portafoglio totale;

➢ strumenti finanziari illiquidi fino al 10% del portafoglio totale;

➢ strumenti finanziari derivati sia con finalità di copertura dei rischi connessi alle posizioni detenute nei portafogli gestiti, sia con finalità diverse quali: arbitraggio (per sfruttare eventuali disallineamenti dei prezzi tra gli strumenti derivati e il loro sottostante), riduzione dei costi di intermediazione, riduzione dei tempi di esecuzione, investimento per assumere posizioni lunghe nette o corte nette al fine di cogliere specifiche opportunità di mercato.

Gli strumenti finanziari sopra indicati:

➢ potranno appartenere a qualsiasi categoria: emittenti sovrani, organismi sovranazionali o entità da questi garantiti, nonché emittenti societari, senza limitazioni di tipo dimensionale, geografico o settoriale/merceologico;

➢ potranno essere denominati in qualsiasi divisa indipendentemente dalla nazionalità dell’emittente e/o dal mercato di quotazione/trattazione;

➢ saranno negoziati sui mercati regolamentati ovvero OTC e caratterizzati da un buon grado di liquidità; per gli OICR tale condizione è rispettata in caso di investimento in exchange traded funds (ETF) nonché in fondi chiusi ammessi a quotazione.

➢ Il patrimonio nel suo complesso avrà una durata finanziaria (duration) non superiore a 5 anni.

LINEA DI GESTIONE: TOP O PERSONALIZZATA

Caratteristiche: la linea di gestione top o personalizzata, prevede un approccio dinamico circa l’esposizione ai mercati e la selezione degli strumenti finanziari.

La linea consente all’investitore, con il supporto della SGR, di stabilire inizialmente l’asset allocation di portafoglio e modificarne successivamente senza vincoli temporali la suddetta composizione, in termini di strumenti finanziari (azioni, obbligazioni, materie prime, valute, mercati immobiliari, liquidità, ecc…), allocazione geografica, valutaria, settoriale.

La possibilità di variazione dell’asset allocation della linea può determinare un’accentuata variabilità nella valorizzazione ed una elevata movimentazione, aumentandone il livello di rischio.

Le eventuali asset allocation successive, comunicate dall’investitore alla SGR, costituiscono istruzioni particolari del cliente. Ovvero i moduli di composizione successivi dell’asset allocation sottoscritti dall’investitore costituiscono parte integrante del contratto.

Il rischio di questo tipo di gestione è associabile alla volatilità dei prezzi, dei tassi di interesse, delle fluttuazioni dei cambi ed alla tipologia degli emittenti.

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Copia SGR

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Copia CLIENTE

ALLEGATO 1

Obiettivo di gestione: la linea top o personalizzata mira ad una (scelta tra: significativa rivalutazione, crescita, conservazione) del capitale nel (scelta tra: lungo, medio-lungo, medio) periodo, tollerando (scelta tra: “elevate”, “moderate”, “basse”) oscillazioni del valore del portafoglio, orientata alla realizzazione di performance assolute.

Orizzonte temporale di investimento: (scelta tra: oltre i 7 anni, fino a 7 anni, fino a 5 anni).

Profilo di rischio: la linea top o personalizzata si rivolge all’investitore che punti alla (scelta tra: significativa rivalutazione, crescita, conservazione) del capitale investito, con assunzione di un livello di rischio (scelta tra: alto, medio-alto, medio, basso).

Indicatore del livello di rischio del patrimonio gestito: volatilità annua pari al 40% massimo.

Conferimento iniziale minimo: 1.000.000 euro.

Commissioni: cfr. Allegato 5 al Contratto di gestione patrimoniale.

Misura massima della leva finanziaria: 1.

Liquidità: temporaneamente potrà essere detenuta liquidità in relazione all’attività di gestione.

Categorie di strumenti finanziari: la gestione di portafoglio è svolta mediante operazioni aventi ad oggetto le seguenti categorie di strumenti finanziari:

➢ strumenti finanziari di natura azionaria, ETF ed OICR che investono nelle medesime categorie, fino al 100% massimo del portafoglio;

➢ strumenti finanziari di natura monetaria e/o obbligazionaria, ETF ed OICR che investono nelle medesime categorie, fino al 100%

massimo del portafoglio;

➢ strumenti finanziari complessi (tra cui ETC, ETN, titoli strutturati, subordinati, perpetui, ecc. ) fino al 50% del portafoglio totale;

➢ strumenti finanziari illiquidi fino al 10% del portafoglio totale;

➢ strumenti finanziari derivati sia con finalità di copertura dei rischi connessi alle posizioni detenute nei portafogli gestiti, sia con finalità diverse quali: arbitraggio (per sfruttare eventuali disallineamenti dei prezzi tra gli strumenti derivati e il loro sottostante), riduzione dei costi di intermediazione, riduzione dei tempi di esecuzione, investimento per assumere posizioni lunghe nette o corte nette al fine di cogliere specifiche opportunità di mercato.

Gli strumenti finanziari sopra indicati:

➢ potranno appartenere a qualsiasi categoria: emittenti sovrani, organismi sovranazionali o entità da questi garantiti, nonché emittenti societari, senza limitazioni di tipo dimensionale, geografico o settoriale/merceologico;

➢ potranno essere denominati in qualsiasi divisa indipendentemente dalla nazionalità dell’emittente e/o dal mercato di quotazione/trattazione;

➢ saranno negoziati sui mercati regolamentati ovvero OTC e caratterizzati da un buon grado di liquidità; per gli OICR tale condizione è rispettata in caso di investimento in exchange traded funds (ETF) nonché in fondi chiusi ammessi a quotazione.

➢ Il patrimonio nel suo complesso avrà una durata finanziaria (duration) non superiore a 10 anni.

3.2 - Informativa relativa al servizio di consulenza indipendente in materia di investimenti in strumenti finanziari.

Il servizio di consulenza in materia di investimenti su base indipendente (di seguito la “Consulenza Indipendente”) ai sensi dell’art. 24-bis del TUF verrà prestato dalla SGR, fornendo raccomandazioni personalizzate in merito alle operazioni relative ad uno o più strumenti finanziari. La SGR effettua una valutazione periodica di adeguatezza degli strumenti finanziari raccomandati.

Il servizio viene prestato su base indipendente. La SGR non intrattiene pertanto legami, rapporti legali, economici e contrattuali con nessuno degli emittenti o dei distributori degli strumenti finanziari oggetto delle raccomandazioni. Qualora, nel corso del rapporto, la SGR dovesse intrattenere tali legami, né sarà fornita informativa al Cliente contestualmente alla comunicazione della raccomandazione.

La Consulenza Indipendente può avere ad oggetto le seguenti principali tipologie di strumenti finanziari:

• titoli di capitale (azioni quotate su sede di negoziazione);

• titoli di debito (emessi da Stati, da Organismi Sovranazionali, da Imprese pubbliche e private);

• OICR (Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio), Fondi Comuni di Investimento, SICAV (Società di Investimento a Capitale Variabile);

• ETF (Exchange Traded Fund), ETN (ETC - Exchange Traded Commodities, ETN - Exchange Traded Notes);

• titoli complessi (per es. titoli strutturati, subordinati, perpetui) e titoli illiquidi.

La SGR ha il divieto di ricevere o trattenere incentivi e la consulenza prestata è basata su di un’analisi ampia delle varie tipologie di strumenti finanziari. A tal fine la SGR valuta una congrua gamma di strumenti finanziari disponibili sul mercato, che siano sufficientemente diversificati in termini di tipologia ed emittenti o fornitori di prodotti in modo tale da garantire che gli obiettivi di investimento del Cliente siano soddisfatti.

Nel processo di selezione adottato per raccomandare gli strumenti finanziari, la SGR prende in considerazione i seguenti fattori: i rischi, i costi e la complessità degli strumenti finanziari.

3.3 - Metodologia di valorizzazione degli strumenti finanziari.

La frequenza della valorizzazione del patrimonio gestito coincide con la frequenza della rendicontazione inviata al Cliente.

La determinazione dei prezzi da applicare agli strumenti finanziari presenti nel patrimonio, ai fini della valutazione dello stesso, è effettuata attingendo alle informazioni rese disponibili da appositi info providers secondo i seguenti criteri:

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Copia SGR

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Copia CLIENTE

ALLEGATO 1

a) per gli strumenti finanziari negoziati in mercati regolamentati (mercati di Stati appartenenti all’OCSE istituiti, organizzati e disciplinati da disposizioni adottate o approvate dalle autorità competenti in base alle leggi in vigore nello Stato in cui detti mercati hanno sede), il prezzo è quello ivi rilevato nell’ultimo giorno di mercato aperto del periodo di riferimento. Nel caso di strumenti finanziari negoziati presso più mercati, il prezzo da prendere a riferimento è quello del mercato su cui i titoli risultano maggiormente trattati. Nel caso in cui nell’ultimo giorno di mercato aperto del periodo di riferimento non è rilevato alcun prezzo, sono adottati i criteri di valutazione di cui alla lettera b);

b) per i titoli negoziati sui mercati di cui al precedente punto a) del presente comma e sospesi dalle negoziazioni in data successiva all’acquisto, l’ultimo prezzo rilevato è rettificato sulla base del minore tra tale prezzo e quello di presunto realizzo, calcolato secondo il motivato e prudente apprezzamento dell’intermediario autorizzato. Trascorsi tre mesi dal provvedimento di sospensione i titoli sospesi sono valutati sulla base dei criteri previsti per quelli non negoziati in mercati regolamentati (di cui al punto b); analoga valutazione deve essere effettuata per i titoli sospesi acquisiti dopo la data di sospensione;

c) per gli strumenti finanziari non ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati di cui alla lettera a), diversi dalle partecipazioni societarie, si conviene che la valorizzazione deve avvenire al costo di acquisto, opportunamente svalutato, o rivalutato, al fine di ricondurre detto costo di acquisto al presumibile valore di realizzo sul mercato, individuato sulla base di un’ampia serie di elementi di informazione, oggettivamente considerati, concernenti la situazione dell’emittente, del paese di residenza e del mercato;

d) per gli strumenti finanziari derivati non negoziati nei mercati (c.d. O.T.C.) la valutazione deve essere effettuata con riferimento alle condizioni di mercato (c.d. “mark to market”);

e) per i titoli trattati al “corso secco” il prezzo è espresso al “corso secco” con separata evidenziazione del rateo di interesse maturato;

f) per le quote e le azioni emesse da organismi di investimento collettivo il valore coincide con l’ultima valorizzazione resa nota al pubblico nel periodo di riferimento;

g) per gli strumenti finanziari denominati in valuta estera il prezzo, individuato per le diverse categorie secondo i criteri sopra indicati, è espresso in euro applicando i relativi cambi rilevati nello stesso giorno di chiusura della rendicontazione. Per i titoli espressi in valute diverse dall’euro, il controvalore è determinato utilizzando le quotazioni dei cambi accertati in mercati aventi rilevanza e significatività internazionale;

h) nel caso di operazioni in strumenti finanziari con regolamento differito, il prezzo deve essere attualizzato al tasso d’interesse di mercato, privo di rischio, corrispondente alla stessa scadenza di quella di regolamento.

4 – INFORMAZIONI SUGLI STRUMENTI FINANZIARI

.

LE INFORMAZIONI RIPORTATE NEL PRESENTE CAPITOLO NON DESCRIVONO TUTTI I RISCHI ED ALTRI ASPETTI SIGNIFICATIVI RIGUARDANTI GLI INVESTIMENTI IN STRUMENTI FINANZIARI ED I SERVIZI DI GESTIONE PATRIMONIALE PERSONALIZZATA, MA HANNO LA FINALITA’ DI FORNIRE ALCUNE INFORMAZIONI DI BASE SUI RISCHI CONNESSI A TALI SERVIZI.

ULTERIORI INFORMAZIONI – SULLA NATURA E SUI RISCHI DELLE OPERAZIONI – NECESSARIE PER CONSENTIRE AL CLIENTE DI ADOTTARE DECISIONI DI INVESTIMENTO INFORMATE E CONSAPEVOLI, VERRANNO FORNITE AL MOMENTO DELLA RICHIESTA DEL CLIENTE DI OPERARE IN STRUMENTI E PRODOTTI FINANZIARI.

PARTE A.GLI STRUMENTI FINANZIARI

A.1 - I titoli di capitale

Acquistando titoli di capitale (i titoli più diffusi di tale categoria sono le azioni) si diviene soci della società emittente, partecipando al rischio economico della medesima; chi investe in titoli azionari ha diritto a percepire annualmente il dividendo sugli utili conseguiti nel periodo di riferimento che l'assemblea dei soci deciderà di distribuire. L'assemblea dei soci può comunque stabilire di non distribuire alcun dividendo.

In particolare, le azioni attribuiscono al possessore specifici diritti: diritti amministrativi (diritto di voto, diritto di impugnativa delle delibere assembleari, diritto di recesso, diritto di opzione) e diritti economico-patrimoniali (diritto al dividendo, diritto di rimborso).

Le principali categorie speciali di azioni, diverse dalle azioni ordinarie, sono: azioni postergate nelle perdite, che si caratterizzano per la diversa incidenza della partecipazione nelle perdite; azioni privilegiate nella distribuzione degli utili, a cui è attribuita una quota maggiorata di utili rispetto a quella di competenza delle azioni ordinarie, o a cui è attribuita una priorità temporale nella distribuzione degli utili rispetto alle azioni ordinarie; azioni di risparmio, che costituiscono azioni prive del diritto di voto, dotate di particolari privilegi di natura patrimoniale.

A.2 - I diritti di opzione

Sono strumenti finanziari rappresentativi della facoltà, riconosciuta ai soci e ai possessori di obbligazioni convertibili, di sottoscrivere in sede di aumento di capitale o di emissione di un nuovo prestito obbligazionario convertibile, un numero di titoli proporzionale alle azioni già detenute al momento della delibera assembleare relativa alla nuova operazione o potenzialmente detenibili in base al rapporto di conversione relativo alle obbligazioni convertibili ancora in essere.

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Copia SGR

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Copia CLIENTE

ALLEGATO 1

A.3 - I titoli di debito

Acquistando titoli di debito (tra i più diffusi titoli di debito si ricordano le obbligazioni) si diviene finanziatori della società o degli enti che li hanno emessi e si ha diritto a percepire periodicamente gli interessi previsti dal regolamento dell'emissione e, alla scadenza, il rimborso del capitale prestato. I titoli di debito si differenziano dai titoli di capitale (tra cui le azioni) perché, mentre questi ultimi assicurano al loro titolare il diritto di partecipazione alla gestione della società e un dividendo che è subordinato all’esistenza di utili, i primi attribuiscono al titolare solo un diritto di credito che deve essere comunque soddisfatto alla scadenza prevista, a prescindere dai risultati dell’esercizio sociale.

Di seguito si riporta una descrizione delle obbligazioni, i principali titoli di debito.

Nelle obbligazioni tradizionali, il sottoscrittore del titolo versa all'emittente una somma di denaro che produce interessi e, ad una scadenza prefissata, viene restituita. Gli interessi possono essere corrisposti periodicamente, durante la vita del titolo, ovvero alla scadenza (zero coupon) e la misura può essere fissa (obbligazioni a tasso fisso) oppure variabile in relazione all'andamento di tassi di mercato (obbligazioni a tasso variabile). In ogni caso, i criteri per la loro determinazione sono stabiliti al momento della sottoscrizione e la loro applicazione non presenta elementi di complessità.

È possibile classificare le obbligazioni in base all’emittente, distinguendo tra obbligazioni emesse da una società commerciale di diritto privato (obbligazioni corporate), obbligazioni emesse da istituzioni ed entità internazionali (obbligazioni sovranazionali) ed obbligazioni emesse da un governo (obbligazioni governative).

Infine vanno menzionati i certificati di deposito, ossia titoli negoziabili (assimilabili a titoli di credito) rappresentativi di depositi a scadenza vincolata, che vengono emessi dalle banche. Il sottoscrittore (depositante) presta alla banca una somma di denaro con vincolo di scadenza (cioè non può richiederne il rimborso anticipato), ricevendo in cambio un titolo rappresentativo del prestito effettuato.

Solitamente vengono emessi certificati di deposito con scadenze che possono variare da 6 a 18 mesi che sono detti certificati a breve;

esistono però anche certificati con scadenze comprese tra i 18 ed i 60 mesi, detti certificati a medio-lungo termine.

A.4 - Gli organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR)

Per organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) si intendono i fondi comuni di investimento e le società di investimento a capitale variabile (SICAV).

Gli OICR si dividono in OICR armonizzati e OICR non armonizzati. Per OICR armonizzati si intendono i fondi comuni di investimento e le Società di investimento a capitale variabile (SICAV) conformi alla direttiva 2009/65/CE e successive modifiche. Con l’emanazione della suddetta disciplina comunitaria si è inteso prevedere una serie di requisiti minimi relativi alle procedure di autorizzazione, al controllo, alla struttura, alle attività ed alle informazioni ai quali un OICR deve uniformarsi. Il rispetto di tali requisiti di armonizzazione minimi consente, infatti, alla SGR o alla società di investimento a capitale variabile (SICAV) di offrire in un altro paese membro dell’Unione europea rispettivamente le quote di propri fondi comuni e le proprie azioni in regime di libera commercializzazione, essendo assoggettate al controllo da parte dell’autorità di vigilanza del proprio paese di origine.

I fondi non armonizzati, invece, sono caratterizzati da una maggiore libertà di investimento del patrimonio raccolto rispetto ai fondi armonizzati. Ad essi, infatti, non vengono applicati i vincoli e le limitazioni previste dalla legge comunitaria per i fondi armonizzati. I fondi speculativi, per loro natura, sono fondi non armonizzati.

A.4.1) Fondi comuni di investimento

Per fondo comune di investimento si intende il patrimonio autonomo, suddiviso in quote, di pertinenza di una pluralità di partecipanti, gestito in monte. Il patrimonio del fondo, sia esso aperto o chiuso, può essere raccolto mediante una o più emissioni. I fondi comuni di investimento sono istituiti e gestiti dalle società di gestione del risparmio (SGR). L’attività di gestione si svolge mediante operazioni di acquisto e di vendita e ogni altro atto di amministrazione che sia ritenuto opportuno o utile per incrementare il valore del fondo ed eventualmente distribuirne i proventi ai partecipanti e che non sia precluso dalle norme legislative, dalle disposizioni emanate dagli organi di vigilanza e dalle clausole del regolamento del fondo.

I fondi comuni di investimento possono essere aperti o chiusi, ossia rispettivamente fondi i cui partecipanti hanno diritto di chiedere, in qualsiasi momento, il rimborso delle quote oppure fondi il cui diritto al rimborso delle quote viene riconosciuto ai partecipanti solo a scadenze predeterminate.

Ogni fondo si caratterizza per avere una composizione del portafoglio predefinita in termini di classi di beni.

Sotto questo profilo, i fondi si dividono in fondi mobiliari e fondi immobiliari; alla categoria dei fondi mobiliari appartengono le seguenti categorie di fondi: (i) azionari, (ii) bilanciati, (iii) obbligazionari; (iv) liquidità, (v) flessibili.

I fondi immobiliari sono invece i fondi comuni che investono in immobili.

A.4.2) Società di investimento a capitale variabile

Le Società di investimento a capitale variabile (SICAV) raccolgono capitali tra i risparmiatori e li investono nei mercati finanziari. Si differenziano dai fondi comuni d'investimento principalmente per il fatto che il sottoscrittore non acquista quote di partecipazione, ma azioni della società. Con l'investimento in SICAV, infatti, si diviene azionisti con la possibilità di esercitare il diritto di voto. Oltre alla natura giuridica differente rispetto ai fondi comuni d'investimento, la loro peculiarità consiste nell'elevata specializzazione dei singoli comparti su diverse aree di mercato e/o settori in grado di soddisfare tutte le esigenze d'investimento.

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Copia SGR

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Copia CLIENTE

ALLEGATO 1

A.4.3

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Exchange Traded Funds e Commodities

Gli Exchange Traded Funds (sigla ETF, letteralmente "fondi indicizzati quotati") sono una particolare categoria di fondi o Sicav che sono caratterizzati dall’avere la stessa composizione di un determinato indice di borsa; i certificati rappresentativi delle quote sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato. Gli ETF replicano infatti passivamente la composizione di un indice di mercato (geografico, settoriale, azionario o obbligazionario) e di conseguenza anche il suo rendimento. Gli ETF possono, pertanto, essere definiti come OICR aperti a gestione passiva la cui composizione è vincolata ad un benchmark di riferimento, ossia il paniere di titoli che compone un determinato indice.

Gli Exchange Traded Commodities (sigla ETC) sono strumenti finanziari emessi a fronte dell'investimento diretto dell'emittente o in materie prime fisiche (in questo caso sono definiti ETC physically-backed) o in contratti derivati su materie prime. Il prezzo degli ETC è, pertanto, legato direttamente o indirettamente all'andamento del sottostante.

A.5 - Le obbligazioni strutturate

Sono considerate strutturate le obbligazioni il cui rimborso e/o la cui remunerazione viene indicizzata all’andamento dei prezzi/valori di una delle seguenti attività finanziarie/parametri finanziari (anche mediante l’incorporazione nel titolo di strumenti finanziari derivati):

i) azioni o panieri di azioni quotate in Borsa in Italia o in un altro stato (basket linked);

ii) indici azionari o panieri di indici azionari (equity linked);

iii) valute (forex linked);

iv) quote o azioni di OICR (fondi comuni e SICAV);

v) merci per le quali esiste un mercato di riferimento caratterizzato dalla disponibilità di informazioni continue e aggiornate sui prezzi delle attività negoziate;

vi) tassi di interesse.

Le obbligazioni strutturate hanno come caratteristica comune modalità particolari, e innovative, di calcolo della cedola o del valore di rimborso, a volte particolarmente complesse.

Le obbligazioni strutturate possono essere ammesse alla quotazione ufficiale di borsa.

Occorre però sottolineare che non tutte le obbligazioni strutturate sono quotate su mercati regolamentati e, qualora lo siano, i livelli di liquidità osservati non sono elevati. Questa circostanza può creare difficoltà nel caso in cui il sottoscrittore volesse vendere anticipatamente il proprio titolo, in quanto i prezzi potrebbero non riflettere il valore reale, anche perché il risparmiatore potrebbe trovarsi nelle condizioni di dover vendere l'obbligazione allo stesso emittente in posizione di unico compratore presente sul mercato.

Di seguito si riporta la descrizione delle principali tipologie di obbligazioni strutturate. Tutte le obbligazioni illustrate si caratterizzano per la presenza di elementi di varia complessità in relazione alla determinazione della cedola dovuta al sottoscrittore o all’entità/modalità del rimborso dell’importo sottoscritto. Va pertanto posta una particolare attenzione alla struttura cedolare dell'obbligazione proposta.

Tra le obbligazioni strutturate vanno menzionate le obbligazioni reverse convertible, che in cambio della prospettiva di incassare una cedola particolarmente elevata, comportano però il rischio per l'investitore di ricevere alla scadenza, in luogo del capitale inizialmente versato, un numero di azioni il cui controvalore è inferiore all'investimento originario (e pertanto non sono strettamente assimilabili alle obbligazioni tradizionali);

le obbligazioni linked, ossia obbligazioni il cui rendimento a scadenza è collegato all'andamento di determinati prodotti finanziari o reali, quali azioni o panieri di azioni (equity linked), indici (index linked), tassi di cambio (forex linked), merci (commodities linked), fondi comuni di investimento (funds linked) o altro;

le obbligazioni step up e step down in cui le cedole pur essendo fisse, crescono o decrescono nel tempo;

le obbligazioni callable, ossia obbligazioni che attribuiscono all'emittente la facoltà di rimborsare anticipatamente il prestito.

A.6 – Prodotti e Strumenti finanziari complessi

La SGR ha recepito le raccomandazioni attuate dalla CONSOB, con Comunicazione n. 0097996/14 del 22 Dicembre 2014, in merito ai prodotti finanziari complessi distribuibili alla clientela al dettaglio, c.d. retail, seguendo l’approccio dell’European Securities and Markets Authority (ESMA).

Nell’ambito delle definizioni di strumenti finanziari ai sensi degli artt. 1, comma 1-bis e 2 del Decreto legislativo 24 Febbraio 1998, n. 58 (TUF), la SGR ha identificato le seguenti tipologie, quali strumenti che possono presentare caratteristiche di complessità (e potenziale illiquidità):

 TITOLI DI DEBITO (Obbligazioni subordinate, Obbligazioni strutturate, Obbligazioni perpetue, Obbligazioni callable e putable);

 OICR alternative o speculativi (Hedge Funds);

 STRUMENTI DERIVATI (Derivati OTC, Asset Baket Securities, Credit Linked, Covered Warrants, Certificates e Notes, altri strumenti derivati);

 PRODOTTI ASSICURATIVI (Polizze di RAMO III -unit ed index linked- , Polizze di RAMO V –capitalizzazione-).

La SGR utilizza nella propria valutazione anche gli elementi sistematici della nozione di “complessità” di un prodotto finanziario, come indicato dall’ESMA nel documento “Guidelines on complex debt instruments and structured deposits” del 26 Novembre 2015e dalla disciplina MiFID:

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Copia SGR

13

Copia CLIENTE

ALLEGATO 1

- presenza di elementi opzionali (relativi ad uno o più fattori di rischio), condizioni e/o meccanismi di amplificazione dell’andamento del sottostante (effetto leva) nella formula di determinazione del pay-off del prodotto finanziario, e/o

- limitata osservabilità del sottostante (ad es. indici proprietari, portafogli di crediti cartolarizzati, asset non scambiati in mercati trasparenti) con conseguente difficoltà di valorizzazione dello strumento, e/o

- illiquidità (ad es. strumento non negoziato su alcuna trading venue) o difficoltà di liquidabilità dell’investimento (ad es. assenza di controparti istituzionali di mercato, alti costi di smobilizzo, barriere all’uscita);

e più in generale gli strumenti con le seguenti caratteristiche:

- gli strumenti derivati (o che incorporano uno strumento derivato),

- gli strumenti collegati ad uno o più strumenti finanziari dei quali è difficile comprendere i rischi o i prevedibili risultati, - gli strumenti collegati ad indici opachi e diversi dagli indici finanziari di maggiore diffusione,

- gli strumenti che prevedono barriere o costi al disinvestimento,

- gli strumenti che presentano combinazioni di performance che coinvolgono diverse variabili finanziarie o formule matematiche complesse,

- gli strumenti che contengono clausole di protezione del capitale parziali che possono venir meno in funzione di determinati eventi.

Per quanto riguarda gli investimenti in strumenti finanziari emessi da Banche ed Imprese di investimento dell’UE, si fa presente che nel Novembre 2015 è stata recepita nell’ordinamento italiano, la direttiva 2014/59/UE (c.d. Banking Resolution and Recovery Directive,

“BRRD”), che ha istituito nell’ambito dell’Unione Europea un regime armonizzato in tema di prevenzione e gestione delle crisi delle banche e delle imprese di investimento, riconducibile al termine inglese "bail-in" ("salvataggio interno").

La normativa, in vigore dal 1° Gennaio 2016 prevede che, in caso di crisi bancaria imminente, ed in assenza di soluzioni alternative di natura privata, le competenti Autorità possano attivare misure volte a sostenere la continuità nella prestazione di servizi economici essenziali forniti dalla banca all'economia, minimizzando l'intervento finanziario pubblico. Per tali considerazioni azionisti e obbligazionisti della banca in stato di crisi imminente potranno venir chiamati a contribuire per assorbire le perdite e ricapitalizzare la banca in misura adeguata (ma mai in misura superiore alle perdite che sopporterebbero in caso di liquidazione della stessa secondo le procedure ordinarie).

Conseguentemente, gli investimenti in strumenti finanziari (prevalentemente titoli di capitale, titoli di debito – obbligazioni ordinarie per importo eccedente euro 100.000, obbligazioni convertibili e titoli subordinati) emessi da Banche ed Imprese di investimento dell’UE possono essere soggetti al rischio di bail-in, ossia l’investitore può essere esposto al rischio di veder ridotto, azzerato, ovvero convertito in capitale il proprio investimento, in via permanente, anche in assenza di una formale dichiarazione di insolvenza dell’Emittente.

In nessun caso potranno invece essere chiamate a contribuire alle perdite, e quindi essere né svalutate né convertite in capitale, alcune categorie di depositi e di investimenti quali: depositi protetti dal sistema di garanzia dei depositi (cfr. par. 5.5. che segue), cioè quelli di importo fino ad euro 100.000, le passività garantite - per esempio i covered bond-, i beni dei clienti custoditi presso la banca in crisi in virtù di una relazione fiduciaria - per esempio il contenuto delle cassette di sicurezza, i debiti verso i dipendenti, i debiti commerciali e quelli fiscali purché privilegiati dalla normativa fallimentare. Pertanto, l’ammontare dei depositi eccedente euro 100.000 può essere sottoposto a bail-in. Tuttavia, se il deposito è intestato a una persona fisica, una microimpresa, piccola o media impresa (cioè, un’impresa con un fatturato annuo inferiore a 50 milioni di euro), l’ammontare eccedente euro 100.000 può essere sottoposto a bail-in solo dopo che quest’ultimo è stato applicato a tutti gli altri debiti della banca.

Per maggiori approfondimenti inerenti al bail-in si rimanda a titolo di esempio ai seguenti riferimenti:

▪ www.bancaditalia.it (cercare "crisi bancarie" con il motore di ricerca);

la guida ABI-Consumatori: "In altre parole... tu e il bail-in".

PARTE B.I RISCHI DEGLI INVESTIMENTI IN STRUMENTI FINANZIARI

Per apprezzare il rischio derivante da un investimento in strumenti finanziari è necessario tenere presenti i seguenti elementi:

la variabilità del prezzo dello strumento finanziario;

la sua liquidità e liquidabilità;

la divisa in cui è denominato;

gli altri fattori fonte di rischi generali.

B.1 - La variabilità del prezzo

Il prezzo di ciascun strumento finanziario dipende da numerose circostanze e può variare in modo più o meno accentuato a seconda della sua natura.

B.1.1) Titoli di capitale e titoli di debito

Occorre distinguere innanzi tutto tra titoli di capitale (ed in particolare le azioni) e titoli di debito (tra cui le obbligazioni descritte in precedenza).

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