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Bando unico per l assegnazione di contributi ad integrazione del canone di locazione

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Academic year: 2022

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Bando unico per l’assegnazione di contributi ad integrazione del canone di locazione

ANNO 2015

(Fondo nazionale per l’accesso alle abitazioni in locazione, costituito ai sensi dell’art. 11 Legge 431/1998)

Il Dirigente del Settore Servizi alla Persona ed alle Imprese e Programmazione del Territorio rende noto che, a partire dal giorno 25 maggio 2015 sono aperti i termini per presentare domanda di contributo per l’integrazione del canone di locazione, alle condizioni e sulla base dei requisiti di seguito descritti, in applicazione delle disposizioni in materia e della deliberazione della Giunta Comunale n.103 del 21.05.2015 .nonché delle circolari e direttive applicative relative all’oggetto.

Il presente bando è destinato alla formazione della graduatoria di beneficiari per l’anno 2015 a cui sono destinate le somme del Fondo nazionale, regionale e comunale, che saranno rese disponibili secondo i criteri e la ripartizione finanziaria di cui alle normative ed atti sopra richiamati.

Art. 1

(Requisiti per l’ammissione)

Possono presentare richiesta di essere ammessi al contributo soltanto tutti i soggetti che, alla data di apertura del presente bando, sono residenti nel Comune di Montevarchi e che possiedono tutti i sotto indicati requisiti soggettivi e oggettivi, di reddito e di patrimonio, di seguito stabiliti dal presente articolo:

a) Residenza anagrafica nell’immobile con riferimento al quale si richiede il contributo. Per i cittadini stranieri è richiesta la residenza da almeno dieci (10) anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque (5) nella medesima Regione;

b) Assenza di titolarità, da parte del richiedente e dei componenti il nucleo familiare, di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su immobili ad uso abitativo, ubicati nel territorio italiano o all’estero;

c) Assenza di titolarità, da parte del richiedente e dei componenti il nucleo familiare, di beni mobili registrati il cui valore complessivo sia superiore a euro 25.000,00, ad eccezione dei casi in cui tale valore risulti superiore al suddetto limite per l’accertata necessità di utilizzo di tali beni per lo svolgimento della propria attività lavorativa;

d) Titolarità di un contratto di locazione ad uso abitativo, stipulato ai sensi dell’ordinamento vigente al momento della stipula e regolarmente registrato, oppure in corso di registrazione presso la competente Agenzia delle Entrate, e riferito all’alloggio in cui hanno la residenza anagrafica. Tale requisito non è richiesto nel caso in cui il contratto di locazione sia sottoscritto direttamente dal Comune in base ad un accordo con i proprietari degli immobili.

In tale ipotesi i soggetti che risiedono nell’alloggio presentano domanda ed il contributo è calcolato sulla base dell’importo che i soggetti corrispondono per quell’immobile. Il Comune in caso di compartecipazione con proprie risorse al contributo affitto, accetta contratti intestati a soggetti diversi dal richiedente, in caso di comprovate e particolari circostanze di emergenza sociale, certificate dal responsabile del competente ufficio comunale. Sono esclusi gli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica disciplinati dalla L.R.T. n. 96/96;

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e) Presentino certificazione ISE (Indicatore della Situazione Economica) non superiore a € 28.216,37, calcolata ai sensi della normativa vigente in materia (Decreto Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 8 marzo 2013 - DPCM del 5 dicembre 2013, n. 159 - Decreto 7 novembre 2014 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali) e certificazione ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente)

Per ogni nucleo familiare può essere inoltrata una sola domanda di contributo, anche nel caso in cui il contratto locativo sia intestato anche ad altri nuclei familiari composti da una o più persone residenti nello stesso alloggio.

La residenza anagrafica del partecipante e dei relativi componenti il proprio nucleo familiare deve corrispondere, alla data del bando, all’abitazione individuata nel contratto locativo.

Qualora nello stesso alloggio abbiano residenza anagrafica anche altri nuclei familiari, la domanda di contributo può essere presentata in modo autonomo da ciascuno dei nuclei familiari presenti purché ciascuno di essi risulti essere cointestatario del contratto di locazione.

Nel caso che uno dei nuclei familiari non risultasse cointestatario del contratto di affitto può regolarizzare tale posizione entro la data di scadenza di presentazione della domanda, pena la non ammissibilità della stessa.

Nel caso che uno dei nuclei familiari non risulti definitivamente cointestatario del contratto di affitto dovrà necessariamente essere incluso nella dichiarazione ISE/ISEE del nucleo familiare richiedente il contributo, pena la non ammissibilità della domanda medesima.

Possono inoltre presentare domanda coloro che, alla data di apertura del Bando, trovandosi in una delle sotto elencate condizioni di disagio, dichiarano e si impegnano a trovare un alloggio da destinare ad abitazione principale ed a stipulare per tale alloggio un contratto di locazione, ai sensi della Legge 431/98, entro la data di scadenza per la presentazione delle domande di cui al Bando del Comune di Montevarchi pubblicato in data 25 maggio 2015:

• Provvedimento esecutivo di sfratto, con notifica del relativo preavviso a norma dell’art.

608 c.p.c., di cui si allega fotocopia della sentenza;

• Provvedimento esecutivo di sfratto, o Verbale di Conciliazione Giudiziaria, di cui si allega fotocopia della sentenza;

• Provvedimento di separazione coniugale, omologato dal Tribunale o sentenza passata in giudicato, con obbligo di rilascio dell’alloggio, di cui si allega fotocopia;

• Provvedimento di sgombero o altro provvedimento di rilascio dell’alloggio, emesso dall’Autorità competente, di cui si allega fotocopia;

• Provvedimento comunale di assegnazione temporanea di alloggio-parcheggio, il cui termine prefissato di utilizzo è già scaduto o ne è stabilita la scadenza entro l’anno solare corrente;

• Abitazione in alloggio impropriamente adibito ad abitazione, come risulta da allegata certificazione dell’Azienda USL;

• Assoluta anti igienicità dell’alloggio, come risulta da allegata certificazione dell’Azienda USL;

• Sovraffollamento (determinato da oltre 2 persone a vano utile) come risulta da allegata certificazione dell’Azienda USL;

• Coabitazione di più nuclei familiari nello stesso alloggio;

Oppure, nel caso di giovani coppie (recentemente formatesi o in corso di formazione):

• Di essere residente nel Comune di Montevarchi e di far parte di un nucleo familiare con anzianità di formazione non superiore a 2 anni alla data di pubblicazione del Bando, i cui

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componenti non hanno superato il 35° anno di età, v ivono in coabitazione o in convivenza con altro nucleo familiare, od occupino locali a titolo precario o comunque dimostrino di non disporre di alcuna sistemazione abitativa adeguata;

• Di essere residente nel Comune di Montevarchi e di non aver superato il 35° anno di età alla data di pubblicazione del Bando, impegnandosi a costituire un nuovo nucleo familiare entro la data di scadenza per la presentazione delle domande.

Art. 2

(Nucleo familiare)

Ai fini del presente bando si considera nucleo familiare quello composto dal richiedente e da tutti coloro, anche se non legati da vincoli di parentela, che risultano nel suo stato di famiglia anagrafico alla data di pubblicazione del bando.

Per il coniuge non ancora legalmente separato, anche se non residente, devono essere dichiarati i dati anagrafici, di reddito e di patrimonio.

Art. 3

(Reddito e canone di locazione di riferimento)

La posizione reddituale del richiedente da assumere a riferimento per essere ammessi all’erogazione del contributo è quella risultante da una certificazione ISE/ISEE (vedi art. 1 punto e), avente ad oggetto i redditi di coloro previsti dalla normativa ed i cui redditi - indicati nella certificazione ISE/ISEE - siano quelli percepiti nell’anno 2013.

Per gli studenti universitari che partecipano in modo autonomo al bando la dichiarazione ISE/ISEE di riferimento è quella elaborata nel rispetto dell’art. 8 del DPCM del 5 dicembre 2013, n. 159 vigente;

A norma di quanto disposto dagli atti di cui in premessa, la collocazione nella graduatoria e l’eventuale erogazione del contributo a soggetti che dichiarano “reddito ISE uguale a zero”, sarà possibile soltanto in presenza di espressa certificazione a firma del responsabile del competente Ufficio Comunale, che attesti che il richiedente usufruisce di assistenza da parte dei Servizi Sociali del Comune, oppure in presenza di autocertificazione (apposta sul modulo di domanda del bando, predisposto dal Comune) circa la fonte di sostentamento.

N.B. – Nella fascia di “ISE zero” sono compresi tutti i soggetti che hanno ISE pari a zero, ovvero che hanno un ISE inferiore o comunque incongruo rispetto al canone di locazione per il quale richiedono il contributo. A tal fine il valore ISE è ritenuto incongruo quando sia pari o inferiore al 50% rispetto al valore del canone locativo annuo.

Il canone di locazione di riferimento è quello risultante dal contratto di locazione regolarmente registrato, al netto degli oneri accessori.

In caso di residenza nell’alloggio di più nuclei familiari, il canone da considerare per il calcolo del contributo, sarà quello derivante dalla divisione del canone dovuto, per il numero complessivo dei nuclei residenti nell’alloggio.

Il Comune si riserva ogni facoltà di compiere gli accertamenti ed i controlli consentiti dalle vigenti norme relativamente all’entità dei redditi dichiarati riferiti all’intero nucleo familiare.

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Art. 4

(Criteri di selezione delle domande e formazione della graduatoria)

L’Ufficio delle Politiche Sociali procede all’istruttoria delle domande dei concorrenti verificandone la completezza e la regolarità; provvede altresì all’attribuzione dei punteggi a ciascuna domanda.

La graduatoria di assegnazione è elaborata sulla base delle disposizioni impartite dalla Regione Toscana, con deliberazione G.R.T. n. 145/2007, pertanto sarà articolata su due fasce di reddito, nel modo che segue:

Fascia “A” comprende i nuclei il cui valore ISE complessivo sia uguale o inferiore a due pensioni minime INPS (€ 13.062,14), rispetto al quale l’incidenza del canone risulti non inferiore al 14%;

Fascia “B” comprende i nuclei il cui valore ISE complessivo sia compreso tra il valore di due pensioni minime INPS (€ 13.062,14) e l’importo di € 28.216,37 e rispetto al quale l’incidenza del canone risulti non inferiore al 24%; ovvero che abbiano altresì un valore ISEE non superiore a € 16.000.

Nell’ambito di ciascuna delle fasce “A” e “B” sono riconosciuti i seguenti punteggi di priorità sociale:

1) Nucleo familiare composto da uno o più soggetti che abbiano superato, alla data del bando, il 65° anno di età, anche con event uali figli portatori di handicap grave o minorenni, a loro carico:

punti 1

2) Presenza nel nucleo familiare di uno o più soggetti invalidi civili al 100% o

portatori di handicap grave (come definiti dalla Legge 104/1992): punti 1 I punteggi non sono tra loro cumulabili.

I soggetti in possesso dei requisiti sono collocati nella graduatoria comunale, distinti nelle summenzionate fasce “A” e “B” in base alla diversa percentuale incidenza canone/valore ISE ed ai punteggi di priorità sociale eventualmente ottenuti.

Per la formazione dell’ordine definitivo di graduatoria varranno le seguenti regole:

 le domande dotate di punteggio sono collocate per prime ed in ordine decrescente di punteggio, in ciascuna fascia di appartenenza; di seguito sono collocate, in ciascuna fascia, le domande che non ottengono l’attribuzione di punteggi, secondo le percentuali di incidenza canone/reddito;

 le domande che ottengono uguale punteggio sono ordinate secondo la percentuale di incidenza canone/reddito;

 nei casi di uguale percentuale di incidenza canone/reddito, si procederà ad effettuare un sorteggio.

La graduatoria sarà pubblicata, in forma provvisoria, all’Albo Pretorio, per 15 giorni consecutivi, durante i quali potranno essere presentate opposizioni da parte dei soggetti ivi collocati, allegando all’istanza di ricorso documenti attinenti e purché relativi a situazioni soggettive ed oggettive esistenti alla data di pubblicazione del bando.

Qualora, entro i termini, non sia inoltrata alcuna opposizione, la graduatoria sarà pubblicata in forma definitiva per i successivi 15 giorni.

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In presenza di opposizioni, le stesse saranno valutate dalla Commissione Comunale ERP (di cui all’art. 8 LRT 96/1996); alla valutazione farà seguito la pubblicazione della graduatoria in forma definitiva nei modi sopra citati.

Art. 5

(Durata e entità del contributo)

La graduatoria che sarà formata ai sensi del presente bando, ed il relativo contributo che sarà erogato ai beneficiari ivi utilmente collocati, hanno validità per l’anno 2015.

Il contributo è calcolato sulla base dell’incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE, applicando il seguente ordine di priorità:

Fascia “A”

- comprende i nuclei il cui valore ISE complessivo sia uguale o inferiore a due pensioni minime INPS (13.062,14), rispetto al quale l’incidenza del canone risulti non inferiore al 14%;

- l’importo massimo del contributo per tale fascia è pari a € 3.100,00.

Fascia “B”

- comprende i nuclei il cui valore ISE complessivo sia compreso tra il valore di due pensioni minime INPS (13.062,14) e l’importo di € 28.216,37 e rispetto al quale l’incidenza del canone risulti non inferiore al 24%, ovvero che abbiano altresì un valore ISEE non superiore a € 16.000;

- l’importo massimo del contributo per tale fascia è pari a € 2.325,00.

Ai sensi della delibera della G.R.T. n. 258 del 07.04.2008, il Comune si riserva la facoltà di destinare una percentuale del contributo totale, alla fascia “B”. Tale percentuale, ove non sia dato un contributo a tutti i soggetti della fascia “A”, non può superare il 40% delle risorse assegnate. Inoltre si riserva di erogare percentuali diverse dal 100% del contributo spettante.

L’importo del contributo erogabile sarà altresì rapportato al periodo di effettiva validità del contratto calcolato in mesi interi, relativamente all’anno solare in corso.

Il contributo previsto dal presente bando non può essere cumulato con altri benefici pubblici, da qualsiasi Ente erogati e in qualsiasi forma, a titolo di sostegno alloggiativo.

Alle famiglie utilmente collocate nelle vigenti graduatorie per l’assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP), in caso di assegnazione di un alloggio, il contributo di cui al presente bando sarà calcolato e corrisposto fino e non oltre la data della stipula del contratto di locazione dell’alloggio assegnato a seguito di provvedimento del Sindaco. Sarà causa di decadenza del contributo il rifiuto a prendere possesso dell’alloggio ERP eventualmente assegnato.

Art. 6

(Modalità di erogazione del contributo)

Il contributo sarà liquidato in un’unica soluzione, per i periodi locativi dal 1° Gennaio al 31 Dicembre.

Per ottenere l’erogazione del contributo previsto, i beneficiari sono tenuti a presentare la dimostrazione dell’avvenuto pagamento del canone di locazione dell’anno solare in corso, pena la revoca dei benefici concessi e l’attivazione delle conseguenti azioni di recupero delle somme eventualmente già erogate.

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L’erogazione del contributo è calcolata in dodicesimi in funzione del numero di mensilità pagate e documentate.

Nel caso in cui, alla presentazione delle ricevute venga accertato un canone formale diverso da quello dichiarato nella domanda presentata, verrà proceduto al ricalcalo del contributo nel modo seguente:

a) per i canoni corrisposti in misura superiore a quanto dichiarato non verrà dato luogo a revisione della graduatoria e del relativo contributo;

b) per i canoni corrisposti in misura inferiore a quanto dichiarato sarà proceduto alla rideterminazione della posizione in graduatoria ed al ricalcolo del contributo spettante.

Nel caso che il contributo spettante sia destinato a sanare una situazione di morosità del canone e qualora al Comune pervenga espressa richiesta da parte del locatore dell’alloggio, il contributo spettante al conduttore può essere erogato direttamente al locatore dell’alloggio; in tal caso l’erogazione del contributo potrà avvenire anche tramite l’Associazione della proprietà edilizia designata per iscritto dallo stesso locatore. Nel caso di cui al presente comma, sia l’Associazione della proprietà edilizia designata che il locatore dovranno attestare che il contributo ricevuto sana la morosità locativa con apposita dichiarazione sottoscritta.

In caso di decesso del beneficiario, il contributo calcolato con riferimento al periodo di residenza del beneficiario nell’immobile e sulla base delle ricevute attestanti l’avvenuto pagamento dei canoni di locazione, è assegnato, pro-quota ereditaria, agli eredi legittimi sulla base della vigente normativa in materia di successioni. In tal caso, tutti i soggetti che ne hanno titolo dovranno presentare apposita certificazione (denuncia di successione o atto notorio equipollente) che attesti il loro stato di diritto ed essere inoltre in possesso delle ricevute del pagamento del canone fino alla data del decesso dell’intestatario della domanda.

Nel caso in cui il soggetto beneficiario del contributo abbia trasferito la propria residenza in altro alloggio situato nel Comune di Montevarchi, il contributo è erogabile solamente previa verifica del mantenimento dei requisiti di ammissibilità della domanda e tenuto conto della somma dei canoni riferiti ai diversi alloggi rispetto al valore ISEE di riferimento; l’entità del contributo non può in ogni caso superare il valore stimato per la collocazione in graduatoria.

Nel caso di trasferimento in alloggio situato in altro Comune, sarà possibile erogare solamente la quota di contributo spettante in relazione ai mesi di residenza nell’alloggio situato nel Comune di Montevarchi.

Art. 7

(Termini e modalità per la presentazione delle domande - Documentazione)

Le domande di partecipazione dovranno essere compilate unicamente sui moduli appositamente predisposti e distribuiti dal Comune, presso l’Ufficio “Incomune” del Comune.

Il termine ultimo per la presentazione delle domande è fissato per il giorno 9 luglio 2015, ore 13.00

Le domande, debitamente sottoscritte, devono essere corredate da tutta la necessaria e idonea documentazione e presentate all’Ufficio “Incomune” del Comune, o pervenire mediante raccomandata postale A/R entro il termine prescritto. Per le istanze spedite a mezzo raccomandata non farà fede il timbro postale.

I richiedenti possono ricorrere all’autocertificazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, per attestare il possesso dei requisiti soggettivi per la partecipazione al presente bando.

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Dovrà invece essere obbligatoriamente allegata alla domanda, pena la non ammissibilità della stessa, la seguente documentazione:

copia del contratto di locazione, debitamente registrato o in corso di registrazione;

copia della certificazione ISE/ISEE, elaborata nel rispetto di quanto indicato negli articoli sopra indicati;

⇒⇒

⇒⇒ autocertificazione dalla quale risulti che il soggetto non ha percepito nessun altro contributo pubblico da qualunque ente a titolo di sostegno alloggiativo.

I cittadini stranieri dovranno allegare obbligatoriamente un certificato storico di residenza, o inserire autocertificazione nel modulo di domanda, dal quale risulti una residenza da almeno dieci (10) anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque (5) nella medesima Regione.

La domanda può essere presentata da un qualunque soggetto del nucleo familiare, così come inteso al precedente art. 2), anche se non direttamente intestatario del contratto di locazione. Il contratto dovrà comunque essere necessariamente intestato ad un altro componente del nucleo familiare.

Art. 8

(Controlli e sanzioni)

Gli elenchi degli aventi diritto, collocati nella graduatoria comunale, saranno inviati alla Guardia di Finanza territorialmente competente per i controlli previsti dalle leggi vigenti.

Ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, il Comune procederà a controllare, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, la veridicità delle dichiarazioni rese dai partecipanti.

Ferme restando le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia, nel caso di dichiarazione mendace o formazione di atto falso, il partecipante decade da ogni beneficio eventualmente ottenuto. In tal caso, il Comune agirà per il recupero delle somme indebitamente percepite, gravate dagli interessi legali.

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, viene fatto esplicito riferimento alla Legge 431/1998, alle deliberazioni della Giunta Regionale Toscana n. 258 del 07/04/08 e n. 265 del 06/04/2009, alla deliberazione della Giunta Comunale n. 103 del 21.05.2015, alla LRT n.

96/1996 e successive modifiche ed integrazioni, nonché ai regolamenti e circolari attuative relativi all’argomento in materia.

Il Comune di Montevarchi, ai sensi della Legge 31.12.1996 n. 675 e nel rispetto del T.U. sulla privacy D. Lgs. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzato al trattamento dei dati relativi ai richiedenti il contributo, per tutti gli adempimenti necessari all’istruttoria delle istanze che saranno presentate.

Per ulteriori informazioni, gli interessati potranno rivolgersi a:

Ufficio “inComune” – via Isidoro del Lungo n. 34 - T. 0559108246;

o dal lunedì al sabato dalle ore 09.00 alle ore 13.00;

Ufficio “inComune” – via Leonia 114 - Levane - T. 0559180431;

o Il lunedì, mercoledì, venerdì dalle ore 09.00 alle ore 13.00;

(8)

Ufficio Casa presso Ufficio “inComune” – via Isidoro del Lungo n. 34 - T.

0559108284;

o Martedì, giovedi e venerdì dalle ore 09.00 alle ore 13.00;

Montevarchi, 25.05.2015

IL DIRIGENTE

Settore Servizi alla Persona ed alle Imprese e Programmazione del Territorio

(dr.ssa. Francesca Barucci)

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