INTRODUZIONE
Come scrisse Benedetto Croce, «la violenza non è forza, ma debolezza, né mai può essere creatrice di cosa alcuna, ma soltanto distruttrice». Ciò che è certo è che la violenza è cosa antica ed ha posto sempre in primo piano l'autore del reato, quale primate aggressivo che è l'uomo, ponendo le vittime nell'ombra.
L'offeso dal reato è stato infatti un soggetto a lungo trascurato, nonostante gli scopi del processo e i diversi modi di intendere l'azione penale abbiano storicamente inciso sulla relativa disciplina; mentre fino alla metà del secolo scorso le vittime del reato sono state relegate ai margini del procedimento penale, svolgendo un semplice ruolo di spettatrici, negli ultimi anni sono stati molti e vari i tentativi di valorizzare e armonizzare tra loro tutti i diritti coinvolti nel processo, che fossero meritevoli di tutela.
Ecco quindi che la figura della vittima è stata oggetto di un lento processo di riscoperta, che l'ha condotta progressivamente a rivestire un ruolo centrale nel panorama processual-penalistico internazionale ed europeo e, quindi, anche nell'ordinamento domestico.
Nonostante le grandi conquiste però, è un dato acquisito che, ancora oggi, le vittime del reato siano esposte al rischio di ritorsioni, vittimizzazione secondaria e ripetuta. Basti pensare ai minori, alle vittime della tratta di esseri umani, del terrorismo, della criminalità
organizzata, della violenza nelle relazioni strette, di violenza o sfruttamento sessuale, di violenza di genere, di reati basati sull'odio nonché alle vittime disabili.
Di fronte a un tale scenario, l'ordinamento sovranazionale ha recentemente ritenuto di valorizzare i meccanismi di protezione nei confronti delle cosiddette ''vittime particolarmente vulnerabili'', chiamando i legislatori europei a ripensare in chiave sistematica il ruolo di tali soggetti nei propri sistemi penali.
Il presente elaborato si propone perciò di fornire una definizione di questa particolare tipologia di vittima del reato e di esporre le ragioni per cui essa necessiti di una tutela speciale ed adeguata alla sua condizione di vulnerabilità, prendendo le mosse dalle recenti prescrizioni comunitarie ed internazionali.
Il proposito di questa trattazione è inoltre quello di esaminare in che modo la progressiva valorizzazione dei diritti della vittima particolarmente vulnerabile stia mettendo a repentaglio il rispetto dei principi del contraddittorio, dell'immediatezza, e dell'oralità.
Verrà quindi posto l'accento sul difficile, ma quanto mai necessario, bilanciamento, che deve essere operato tra i diritti di protezione richiesti, a ragione, dalla vittima vulnerabile, e la garanzia dei fondamentali diritti di difesa, che dovrebbero essere sempre e comunque assicurati all'imputato, pena la perdita del carattere accusatorio del nostro ordinamento processuale penale.