INPS
1) ASSICURAZIONE PER L’INVALIDITA’, LA VECCHIAIA E I SUPERSTITI
2) ASSICURAZIONE CONTRO LA TIBERCOLOSI
3) ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE INVOLONTARIA 4) PROVVEDIMENTI PER LA TUTELA FISICA ED ECONOMICA DELLE
LAVORATRICI MADRI
5) ASSICURAZIONE CONTRO LA
MALATTIA
INAIL
ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL
LAVORO E LE
MALATTIE PROFESSIONALI
L’INAIL tutela i lavoratori assicurati contro i danni fisici ed economici derivanti da infortuni e malattie causati dall’attività lavorativa, ed esonera il datore di lavoro dalla responsabilità civile conseguente
all’evento lesivo subito dai propri dipendenti, salvo i casi in cui, in sede penale o, se occorre, in sede civile, sia
riconosciuta la sua responsabilità per reato commesso con violazione delle norme di
prevenzione e igiene sul lavoro.
INFORTUNIO SUL LAVORO
Persone assicurate: lavoratori dipendenti, artigiani e commercianti, ecc.
Oggetto dell’assicurazione: (o rischio protetto): infortunio avvenuto per causa violenta in occasione di lavoro, da cui sia derivata la morte, o un’inabilità permanente al lavoro assoluta o parziale, ovvero un’inabilità temporanea assoluta che comporti l’astensione dal lavoro per più di tre giorni.
Un infortunio è quindi connotato dai seguenti caratteri:
- anomalia dell’accadimento, rispetto all’andamento regolare del lavoro
- imprevedibilità, del fatto dannoso che non è stato voluto dal lavoratore ed è giunto inaspettato
- Accidentalità dell’incontro, tra la causa lesiva e la persona del lavoratore stesso
INFORTUNIO SUL LAVORO
CAUSA VIOLENTA: antecedente causale dannoso ed esteriore che agisce sull’organismo umano con rapidità di azione, individuabile in base ai consueti criteri in tema di causalità materiale (cronologico, qualitativo, quantitativo, modale, topografico).
OCCASIONE DI LAVORO: rientrano tutti quegli atti aventi finalità di lavoro; rientra in quest’ambito anche il rischio occorso nel tragitto che il lavoratore deve compiere per recarsi e tornare dal luogo di lavoro (infortunio in itinere).
CAUSA VIOLENTA:
• esteriore: es. classico i traumatismi in genere, l’energia elettrica, termica, tossica, ecc
• idoneità lesiva: ad. esempio non può essere considerata idonea a causare la morte o la inabilità una lieve ecchimosi
• concentrazione cronologica: si riferisce alla durata del
contatto tra agente lesivo e corpo; viene considerata tale se si realizza entro un turno di lavoro.
SI: infezioni da microrganismi patogeni, colpo di sole o di calore, ecc.
OCCASIONE DI LAVORO:
L’occasione di lavoro presuppone che l’infortunio sia avvenuto:
• sul posto di lavoro (rapporto topografico)
• e durante l’orario di lavoro (rapporto cronologico)
Si deve inoltre trattare di un rischio professionale specifico, ovvero specificamente legato al lavoro (es. la folgorazione nell’elettricista) e generico aggravato ovvero mansioni che aumento il rischio che si realizzi l’infortunio (es. che un
agricoltore sia colpito da un colpo di calore); non è infortunio quello determinato da un rischio generico (es. terremoti)
Si parla di infortunio anche nei casi di “infortunio in itinere”:
Rientrano in questa categoria gli infortuni occorsi al lavoratore nel recarsi al lavoro e farne ritorno, se:
• non esistono mezzi pubblici per raggiungere il posto di lavoro;
• ogni altra circostanza che giustifichi l’utilizzo del proprio mezzo di trasporto, purchè non ci siano state deviazioni per motivazioni personali
EVENTO DANNOSO
Inabilità permanente assoluta: impossibilità di attendere a qualunque occupazione per tutta la vita
Inabilità permanente parziale: incide parzialmente ma per sempre sulla attività lavorativa generica
Inabilità temporanea assoluta: impossibilità di attendere alla propria occupazione per un precisato periodo di
tempo Morte.
VALUTAZIONE MEDICO-LEGALE DI INABILITA’
PLURIME
DANNI PLURIMI:
MONOCRONI: determinatisi nello stesso infortunio POLICRONI: determinatisi in infortuni differenti
Per entrambi è necessaria una distinzione in CONCORRENTI
COESISTENTI
ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA CONTRO LE MALATTIE PROFESSIONALI
Le persone assicurate sono le stesse dell’infortunio sul lavoro.
Comprende solo “le malattie professionali indicate nella tabella (TU 30 giugno 1965, n.1124), contratte nell’esercizio e a causa delle lavorazioni specificate nella tabella stessa, manifestatesi entro il periodo massimo di indennizzabilità dalla cessazione del lavoro”
Limitata alle patologie, lavorazioni ed ai periodi massimi di indennizzabilità
PRIMA DEL 25 LUGLIO 2000 (“INVALIDITA”):
Venivano indennizzate le invalidità che, secondo tabelle, determinavano una invalidità permanente
> all’10% (quindi 11%) rendita mensile
DOPO DEL 25 LUGLIO 2000 (“DANNO BIOLOGICO”):
Vengono indennizzate le invalidità che, secondo tabelle, determinano una invalidità permanente
> al 5% (quindi 6%) indennizzo in capitale
> Al 15% (quindi 16%) rendita mensile
In pratica secondo il sistema tabellare, perché sia dia luogo all’indennizzo INAIL, occorrono le seguenti condizioni:
- la malattia praticata dal lavoratore deve essere contemplata fra quelle contenute nelle tabelle
- deve essere contratta nell’esercizio ed a causa di lavorazioni o causa di noxe patogene tassativamente indicate in tabella
- la manifestazione della malattia deve essersi verificata entro un certo limite di tempo dalla cessazione dell’attività in questione, indicata in tabella
- dalla malattia in questione deve essere derivata una inabilità permanente (> 10%, prima del 25.7.2000)/danno biologico (> al 5%, dopo prima del 25.7.2000)
SISTEMA TABELLARE
PRESUNZIONE DI ORIGINE
Introduzione del sistema misto (Corte di Cassazione, 1988), che estende l’assicurazione obbligatoria a ogni “malattia non compresa nelle tabelle allegate, causata da lavorazioni o da agenti patogeni diversi da quelli indicati nelle tabelle stesse, anche se manifestatesi oltre il periodo massimo di indennizzabilità dalla cessazione del lavoro, purchè ne sia provata la causa di lavoro”
ONERE DELLA PROVA A CARICO DELL’ASSICURATO Quindi attuale sistema di tutela= sistema tabellare + sistema a lista aperta= sistema “misto”