Il termine di conclusione del procedimento (art. 2 l. 241/90)
Prof. Avv. Francesco de Leonardis
Principio fondamentale
• I procedimenti non possono durare un tempo indefinito (neanche se si tratta di curare
l’interesse generale)
• Deve concludersi in un periodo di tempo definito
Amministrazioni tenute
• Amministrazioni statali
• Enti pubblici nazionali
• Aut.garanzia e vigilanza
• Rinvio all’art. 29 comma 2 l. 241/90 per
Regioni e enti locali che comunque devono osservare i principi
Atto che definisce il termine (comma 3)
• Decreti
Durata del termine
• Non deve essere arbitrario
• Deve essere sostenibile da parte delle amministrazioni
• Procedimenti normali: deve essere comunque entro 90gg.
• Procedimenti complessi: entro 180gg.
• Cittadinanza e immigrazione: senza termine
Sospensione del termine (comma 7)
• Per acquisizione di valutazioni tecniche
• Per un periodo massimo di 30 gg.
• Per acquisizione solo di documenti non in possesso dell’amministrazione
Silenzio inadempimento (comma 8)
• Il silenzio si può impugnare entro un anno dalla scadenza dei termini di conclusione
• Non serve la diffida
• Il ga può conoscere della fondatezza dell’istanza
• Si può riproporre istanza
I due modi di iniziativa (comma 1 e 6)
• Istanza
• D’ufficio
Necessità del provvedimento espresso
• Solo per i procedimenti iniziati a iniziativa d’ufficio
• Per quelli iniziati con iniziativa di parte vale l’art. 20 (silenzio assenso)