Il termine di conclusione del procedimento (art. 2 l. 241/90)

Download (0)

Full text

(1)

Il termine di conclusione del procedimento (art. 2 l. 241/90)

Prof. Avv. Francesco de Leonardis

(2)

Principio fondamentale

• I procedimenti non possono durare un tempo indefinito (neanche se si tratta di curare

l’interesse generale)

• Deve concludersi in un periodo di tempo definito

(3)

Amministrazioni tenute

• Amministrazioni statali

• Enti pubblici nazionali

• Aut.garanzia e vigilanza

• Rinvio all’art. 29 comma 2 l. 241/90 per

Regioni e enti locali che comunque devono osservare i principi

(4)

Atto che definisce il termine (comma 3)

• Decreti

(5)

Durata del termine

• Non deve essere arbitrario

• Deve essere sostenibile da parte delle amministrazioni

• Procedimenti normali: deve essere comunque entro 90gg.

• Procedimenti complessi: entro 180gg.

• Cittadinanza e immigrazione: senza termine

(6)

Sospensione del termine (comma 7)

• Per acquisizione di valutazioni tecniche

• Per un periodo massimo di 30 gg.

• Per acquisizione solo di documenti non in possesso dell’amministrazione

(7)

Silenzio inadempimento (comma 8)

• Il silenzio si può impugnare entro un anno dalla scadenza dei termini di conclusione

• Non serve la diffida

• Il ga può conoscere della fondatezza dell’istanza

• Si può riproporre istanza

(8)

I due modi di iniziativa (comma 1 e 6)

• Istanza

• D’ufficio

(9)

Necessità del provvedimento espresso

• Solo per i procedimenti iniziati a iniziativa d’ufficio

• Per quelli iniziati con iniziativa di parte vale l’art. 20 (silenzio assenso)

Figure

Updating...

References

Related subjects :