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Ufficio Atti Normativi

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Ufficio Atti Normativi

NORME DISCIPLINANTI LA FORMAZIONE E L'AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE TECNICO E AMMINISTRATIVO

(Emanato con D.R. n. 198/Uff. Pers. del 27.02.1999, pubblicato nel Bollettino Ufficiale n. 19 del 23 marzo 1999)

Conformemente a quanto previsto dall’art. 36 del Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro del Comparto Università, le parti individuano nella formazione continua un fondamentale strumento di aggiornamento e di crescita professionale del personale in servizio e di inserimento nei processi organizzativi del personale di nuova assunzione, al fine di promuovere l’innalzamento del livello qualitativo dei servizi istituzionali.

Al fine di garantire un costante miglioramento dei livelli di efficienza, di efficacia e di qualità dei propri servizi, l’Amministrazione prevederà, nel bilancio, un apposito capitolo di spesa per permettere un miglioramento delle proprie risorse umane disponibili tramite la realizzazione dei corsi di cui al presente accordo.

L’Amministrazione organizza al proprio interno o anche con la collaborazione di altri soggetti pubblici o privati specializzati nel settore, corsi di formazione sia su materie specifiche sia su materie generali, anche tramite apposite convenzioni e con riferimento a strutture didattiche interne od esterne all’Università.

Al fine del presente accordo, per formazione professionale del personale si intende l’attività formativa straordinaria tesa a consolidare professionalità emergenti od a formare nuove professionalità rese necessarie da modifiche di assetti organizzativi e gestionali delle strutture dell’Ateneo; per aggiornamento professionale si intende l’attività formativa periodica tesa ad aggiornare permanentemente le professionalità consolidate.

L’Amministrazione procederà, entro la fine di ogni anno, alla definizione della programmazione dei corsi per l’anno successivo, tenendo anche conto della dislocazione delle sedi di servizio. Tale programmazione e la definizione dei criteri per l’individuazione del personale destinatario, sono oggetto di Contrattazione Decentrata con le Organizzazioni Sindacali. La definizione dei

programmi dei corsi e le loro modalità di espletamento sono invece oggetto di informazione e confronto con le Organizzazioni Sindacali.

CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE

I corsi di formazione professionale si distinguono in:

Corsi di formazione per neo assunti

La formazione del personale di nuova assunzione si svolge, mediante corsi teorico-pratici, di intensità e durata rapportate alle mansioni da svolgere, in base a specifici programmi, determinati sulla base dei seguenti elementi:

a) aspetti comuni per tutti – informatici, giuridici e di prevenzione – e definiti dall’Amministrazione e mirati sull’area funzionale;

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b) aspetti specifici – definiti dalla sede e concordati con l’Amministrazione;

Tali corsi sono finalizzati sia ad una preparazione di base, sia alla valutazione del dipendente per il superamento del periodo di prova;

Corsi di formazione per il personale in servizio Questi corsi possono essere rivolti:

a) a personale trasferito presso altra sede nel caso dovesse andare a svolgere compiti diversi rispetto a quelli ai quali era precedentemente assegnato.

I contenuti saranno specifici e definiti dalla sede concordandoli con l’Amministrazione.

Come esito avranno per lo più il cambio di area funzionale o di profilo professionale.

b) alla formazione di nuove professionalità o di professionalità particolari richieste da specifiche esigenze.

I contenuti saranno specifici e definiti dall’Amministrazione. Per la loro caratteristica l’attuazione di questi corsi è oggetto di specifica contrattazione con le Organizzazioni Sindacali.

Tali corsi si concluderanno con una valutazione finale, anche al fine di una valorizzazione

professionale e della progressione di carriera, e sono utilizzabili ai sensi del comma 2 dell’art. 2 del regolamento disciplinante i procedimenti di selezione ed assunzione del personale tecnico ed amministrativo di questa Università.

CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

L’atteggiamento professionale è obbligatorio o facoltativo e riguarda il personale a tempo indeterminato.

Aggiornamento obbligatorio

L’aggiornamento obbligatorio stabilito dall’Amministrazione è svolto in orario di lavoro ed ha come oggetto:

a) l’aggiornamento delle conoscenze riferite al contesto normativo ed alle tecniche di ricerca e di utilizzo dei materiali didattici;

b) l’apprendimento di nuove tecnologie.

Il contenuto dei corsi può essere di carattere generale o specifico; i corsi possono essere promossi dall’Amministrazione o direttamente dalle sedi concordandoli con l’Amministrazione.

Le sedi, anche in accordo tra di loro, sono tenute a promuovere, proporre o realizzare iniziative rivolte all’aggiornamento permanente del personale in servizio. Tale aggiornamento può essere diversificato in più iniziative, in modo da tener conto delle specifiche attività svolte da ogni singolo dipendente. Al fine di permettere la più ampia partecipazione, se necessario, le iniziative potranno essere ripetute.

Al termine dei corsi è previsto un attestato di partecipazione, previo accertamento dell’effettiva frequenza del corso.

Aggiornamento facoltativo

L’aggiornamento facoltativo comprende documentate iniziative, selezionate dal personale interessato, effettuate di norma al di fuori dell’orario di lavoro e, ove espressamente autorizzate

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dall’Amministrazione, anche in orario di lavoro. In quest’ultimo caso le ore possono essere ammesse a recupero ma non liquidate come ore di straordinario.

Al fine di promuovere l’aggiornamento facoltativo vengono concordate delle agevolazioni per la fruizione delle 150 ore, come precisato nella direttiva disciplinante le aspettative, i congedi ed i permessi per motivi di studio per il personale tecnico ed amministrativo allegata al presente accordo e dello stesso parte integrante.

ATTIVITA’ DI DOCENZA

L’attività di docenza è riservata di norma al personale delle strutture presso le quali si svolge la formazione stessa, con l’eventuale integrazione di docenti esterni. I criteri per l’individuazione del predetto personale vengono definiti in sede di programmazione annuale tenendo conto delle tipologie dei corsi da realizzare, privilegiando comunque la competenza specifica nella materie di insegnamento.

L’attività di docenza, se svolta al fuori dell’orario di lavoro, è remunerata in via forfettaria con un compenso orario di lire 50.000. Se l’attività in questione è svolta durante l’orario di lavoro, il compenso di cui sopra spetta nella misura del 20%. La misura dei compensi può essere modificata in relazione a specifiche connotazioni di complessità dei corsi, fino ad un massimo di lire 120.000 orarie lorde.

Le sedi che propongono specifici corsi di formazione o di aggiornamento possono partecipare con un cofinanziamento dei corsi stessi, anche al fine dell’incremento dei compensi per la docenza.

Direttiva disciplinante le aspettative, i congedi ed i permessi per motivi di studio per il personale tecnico ed amministrativo

La presente direttiva viene emanata per portare a conoscenza del personale tecnico ed

amministrativo di questa Università, gli istituti previsti dalla normativa in oggetto e delle modalità per la loro fruizione, in modo da agevolarne l’utilizzazione. La valutazione sulla opportunità di questa pubblicizzazione nasce dalla convinzione che gli istituti di cui trattasi, finalizzati

all’accrescimento della formazione culturale e professionale dei dipendenti, abbiano il loro fondamento anche nell’interesse dell’Amministrazione: nel far ciò vengono recepite anche le indicazioni contenute in merito nel C.C.N.L.

L’attuale quadro normativo prevede i seguenti istituti giuridici:

a) Aspettativa per motivi di studio;

b) Congedo per motivi di studio: dottorato di ricerca e borse di studio universitarie;

c) Permessi giornalieri per sostenere esami;

d) Permessi orari retribuiti per frequenza a corsi (150 ore).

a) Aspettativa per motivi di studio Normativa di riferimento

C.C.N.L. Comparto Università del 21/5/96, art. 24 D.P.R. 10/1/57 n. 3, art. 69-70

Contenuto

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L’art. 24 del Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro del Comparto Università introduce per il dipendente universitario la possibilità di essere collocato in aspettativa per motivi di studio,

mutuando a tale scopo la normativa prevista per l’aspettativa per motivi di famiglia, regolamentata dagli artt. 69 e 70 del D.P.R. 3/57. Pertanto si può desumere quanto segue:

durante il periodo trascorso in aspettativa il dipendente non ha diritto ad alcuna retribuzione e, conseguentemente, tale periodo non è valido né ai fini della progressione di carriera, né ai fini di previdenza e quiescenza. Inoltre tale periodo comporta la proporzionale riduzione delle ferie e della tredicesima mensilità;

l’aspettativa non può durare più di dodici mesi continuativi: perché l’aspettativa sia considerata continuativa, occorre che tra due periodi non intercorra un periodo di servizio attivo superiore a sei mesi (dove per servizio attivo non si possono intendere né le ferie né qualsiasi altra assenza, da qualunque motivo essa sia causata);

i periodi complessivi di aspettativa (compresi quelli per motivi di famiglia) non possono inoltre superare i due anni e mezzo (ossia 30 mesi pari a 913 giorni) nell’ultimo quinquennio;

Modalità di concessione

Le domande per la concessione dell’aspettativa devono essere presentate dagli interessati all’Ufficio personale, per il tramite del responsabile della sede presso la quale prestano servizio. Il responsabile provvederà a trasmetterle con la massima tempestività, corredate del motivato parere in ordine ad eventuali esigenze di servizio ostative alla concessione dell’aspettativa.

Le domande, redatte in carta semplice e sottoscritte dagli interessati, devono contenere l’indicazione degli studi che si intendono effettuare, la durata del periodo di aspettativa richiesto e qualsiasi altra notizia utile ad una corretta valutazione dell’istanza.

Entro dieci giorni dalla ricezione della domanda da parte dell’Ufficio, l’Amministrazione provvede alla verifica della accoglibilità della stessa, tenuto conto del motivato parere espresso dal

responsabile della sede in merito alle esigenze di servizio.

Per ragioni di servizio, da enunciarsi nell’atto di accoglimento, l’Amministrazione può respingere l’istanza, ritardarne l’accoglimento o anche ridurre la durata dell’aspettativa richiesta.

Dell’esito della richiesta verrà data comunicazione, oltre che all’interessato, anche al responsabile della sua sede di servizio.

Nel caso di mancata risposta entro i termini di cui sopra la richiesta si intende accolta.

b) Congedo per motivi di studio: dottorato di ricerca ed altre borse di studio universitarie Normativa di riferimento

D.P.R. 11/7/80 n. 382, artt. 68 e 79 Legge 13/8/84 n. 476, art. 2

Legge 30/11/89 n. 398 Contenuto

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L’art. 2 della Legge 476/84 ha regolamentato la posizione del pubblico dipendente ammesso ai Corsi di dottorato, prevedendo il suo collocamento in congedo straordinario per motivi di studio – senza assegni – per il periodo di durata del corso.

La successiva Legge 398/89 ha esteso ai dipendenti pubblici che fruiscano di borse delle studio per frequenza dei corsi di perfezionamento e delle scuole di specializzazione (art. 2), per attività di ricerca post-dottorato (art. 4) e per perfezionamento all’estero (art. 5), la possibilità di essere collocati in congedo straordinario per motivi di studio.

Il C.C.N.L. nel disapplicare gli articoli del D.P.R. 3/57 che regolamentavano il congedo

straordinario, non ha previsto nuovi istituti giuridici di cui il dipendente può fruire per la frequenza a questi corsi. A tal fine non può essere utilizzata l’aspettativa per motivi di studio in quanto, contrariamente a quanto previsto dalla normativa per la frequenza a questi corsi, non è utile ai fini della progressione di carriera e dei trattamenti di quiescenza e di previdenza: per questo motivo viene mantenuta la dizione "Congedo per motivi di studio". Oltre ciò dalla normativa si può desumere quanto segue:

poiché la frequenza del borsista è a tempo pieno, ciò esclude la possibilità di un suo rientro in servizio se non al termine del corso. La richiesta infatti non può essere commisurata a mesi o ad anni, ma all’intera durata del corso, salvo l’ipotesi di rinuncia da parte dell’interessato o di sua esclusione,

durante il periodo di congedo non maturano ferie;

per utilità ai fini dei trattamenti di quiescenza e di previdenza del periodo di congedo per motivi di studio, si intende l’ammissibilità dello stesso a riscatto, subordinata ad apposita istanza che l’interessato deve presentare all’Amministrazione ai sensi dell’art. 13 del D.P.R. 1092/73.

Modalità di fruizione

Il collocamento in congedo per motivi di studio, in relazione a corsi di dottorato o alle altre borse di studio universitarie sopra richiamate, avviene a domanda dell’interessato.

La domanda va opportunamente documentata con un certificato dell’Università presso la quale il corso viene svolto, comprovante l’avvenuta ammissione al corso stesso ed attestante la durata del medesimo.

Al termine del periodo l’interessato dovrà presentare una certificazione attestante la frequenza al corso per tutta la durata del congedo fruito.

c) Permessi giornalieri per sostenere esami

Ai sensi del primo comma dell’art. 23 C.C.N.L., al dipendente che ne faccia richiesta documentata sono concessi permessi retribuiti per la partecipazione a concorsi ed esami, limitatamente ai giorni di svolgimento delle prove fino ad un massimo di otto giorni all’anno. Il dipendente che fruisca di tali permessi deve darne preventiva comunicazione al responsabile della sede dove presta servizio, e presentare successivamente idonea certificazione attestante l’avvenuta presentazione in sede di esame.

d) Permessi orari retribuiti per frequenza a corsi (150 ore) Normativa di riferimento

D.P.R. 23/8/88, n. 395, art. 3

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D.P.R. 3/8/90 n. 319, art. 9 Contenuto

Al fine di garantire il diritto allo studio, specifiche disposizioni contenute nel D.P.R. 395/88 e nel D.P.R. 319/90 prevedono altri permessi retribuiti, nella misura–massima di 150 ore annue

individuali, da concedersi a dipendenti per la frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio in corsi universitari, postuniversitari, di scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute, o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali o di attestati professionali riconosciuti dall’ordinamento pubblico.

Con la presente direttiva vengono definite le modalità procedurali per la concessione di tali permessi.

Determinazione del contingente - Limitazioni

Ai sensi ed in attuazione di quanto previsto nella citata normativa, il numero dei dipendenti che contemporaneamente potranno usufruire, nell’anno solare, dei permessi straordinari retribuiti di cui sopra, non potrà superare il tre per cento del totale delle unità in servizio al 1° gennaio di ogni anno, con arrotondamento all’unità superiore. Al tal fine i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale vengono conteggiati come mezza unità.

Nel calcolo del contingente è irrilevante la distribuzione del personale per età, sesso, qualifica e profilo professionale.

Con atto formale, da affiggere all’albo dell’Ufficio Personale entro il 15 gennaio di ogni anno, vengono determinati, sulla base di quanto sopra detto, il numero complessivo dei permessi retribuiti concedibili.

Il personale a tempo parziale è ammesso alla fruizione di tale diritto in maniera proporzionale sulla base della percentuale del proprio rapporto di lavoro, secondo quanto previsto dall’art. 18 del C.C.N.L. del Comparto Università.

E’ escluso dalla fruizione del presente beneficio il personale con contratto di lavoro a tempo determinato.

Per il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale il beneficio è ridotto proporzionalmente alla percentuale del rapporto di lavoro stesso.

Presentazione delle domande

Le domande per la concessione dei permessi retribuiti di cui al presente punto, devono essere presentate dagli interessati all’Ufficio personale, per il tramite del responsabile della sede presso la quale prestano servizio. Il responsabile provvederà a trasmetterle con la massima tempestività, corredate dal motivato parere in ordine ad eventuali esigenze di servizio ostative, in tutto o in parte, alla concessione dei permessi.

Le domande, redatte in carta semplice e sottoscritte dagli interessati, possono essere presentate entro il dieci di ogni mese e debbono contenere le seguenti indicazioni e qualsiasi altra notizia che il dipendente ritenga utile al fine di una corretta valutazione dell’istanza:

1. nome, cognome, data e luogo di nascita;

2. tipo di corso per la cui frequenza si chiede la concessione dei permessi e sua presumibile durata;

3. articolazione degli orari delle lezioni nell’ambito del corso.

Alla richiesta deve essere allegata idonea certificazione attestante l’iscrizione al corso che si intende frequentare: qualora il dipendente non sia in possesso di tale certificazione, dovrà comunque

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necessariamente perfezionare l’istanza immediatamente dopo il suo eventuale accoglimento.

Entro il primo del mese successivo a quello della ricezione della domanda da parte dell’Ufficio, l’Amministrazione provvede alla verifica della accoglibilità della stessa, tenuto conto dei limiti di cui sopra e del motivato parere espresso dal responsabile della sede in merito alle esigenze di servizio.

L’Amministrazione, per motivate ragioni di servizio, da enunciarsi esplicitamente nella

comunicazione all’interessato, può respingere l’istanza, ritardarne l’accoglimento o anche ridurne la durata. Prima di pronunciamenti negativi l’Amministrazione valuterà le singole situazioni

nell’ambito della Contrattazione Decentrata. In questo caso vengono interrotti i termini dell’ultimo periodo del presente punto.

Dell’esito della richiesta verrà data comunicazione, oltre che all’interessato, anche al responsabile della sede di servizio.

Nel caso di mancata risposta entro i termini di cui sopra la richiesta si intende accolta.

Modalità di concessione

L’Ufficio Personale riceve le domande e, qualora queste siano superiori al numero dei permessi concedibili, provvede a formare una graduatoria dei richiedenti sulla base dei seguenti criteri indicati in ordine di priorità:

1. ai dipendenti che frequentino l’ultimo anno del corso di studi e, se studenti universitari o post-universitari, abbiano superato almeno 3 esami nei 12 mesi precedenti;

2. ai dipendenti che frequentino l’anno di corso che precede l’ultimo e,

successivamente, quelli che, nell’ordine, frequentino gli anni ancora anteriori, escluso il primo, ferma restando per gli universitari e post-universitari la condizione di cui al punto 1);

3. ai dipendenti ammessi a frequentare attività didattiche e formative, che non si trovino nelle condizioni di cui ai punti 1) e 2).

Nell’ambito di ciascuna delle fattispecie di cui ai punti 1), 2) e 3), la precedenza è accordata, nell’ordine, ai dipendenti che frequentino corsi di studi della scuola media inferiore, della scuola media superiore, universitari o post-universitari.

A parità di condizioni, i permessi sono accordati ai dipendenti che non abbiano mai usufruito dei permessi medesimi per lo stesso corso di studi e, in caso di ulteriore parità, secondo l’ordine decrescente d’età.

Costituiranno, invece, titolo negativo, a parità di condizioni tra più dipendenti che hanno presentato domanda, sia il mancato superamento di precedenti corsi, sia l’iscrizione, nell’istruzione

universitaria, quale "fuori corso".

I permessi verranno concessi in base alla graduatoria come sopra specificata e fino alla concorrenza del contingente determinato.

I permessi retribuiti sono concessi nella misura massima di 150 ore individuali per ciascun dipendente per i dodici mesi successivi alla data della richiesta. L’autorizzazione a frequentare i corsi decorre dalla data della richiesta. Nei permessi è compreso il tempo necessario per

raggiungere la sede di svolgimento dei corsi.

Oltre alla certificazione relativa all’iscrizione al corso il dipendente dovrà presentare all’Ufficio Personale autocertificazioni in ordine ai permessi fruiti ed ai relativi esami sostenuti (anche se con esito negativo).

In caso di mancata presentazione di tali certificazioni, i permessi utilizzati verranno considerati come aspettativa ai sensi dell’art. 69 del D.P.R. n. 3 del 10/1/57 o, in alternativa, recuperati dal dipendente con altrettante ore lavorative.

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Il personale ammesso alla frequenza ha diritto, salvo eccezionali ed inderogabili esigenze, ad un adattamento dell’orario di servizio ed a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione di esami, e non è obbligato a prestazioni di lavoro straordinario o durante i giorni festivi e di riposo settimanale.

Permessi retribuiti per preparazione esami, nell’ambito delle 150 ore

L’art. 36 del C.C.N.L. prevede, nell’ambito della formazione professionale, l’aggiornamento facoltativo che, se autorizzato dall’amministrazione, può essere effettuato anche in orario di lavoro.

Così, partendo dalle considerazioni espresse nelle premesse in merito all’interesse che anche l’amministrazione ha nell’accrescimento della formazione culturale e professionale del personale, anche se può non apparire immediatamente la sua ricaduta sul lavoro svolto, si ritiene opportuno prevedere ulteriori agevolazioni per i dipendenti che intendano frequentare i corsi di cui al presente punto, riconducibili ad aggiornamento facoltativo.

Ferme restando le modalità già indicate per la concessione delle centocinquanta ore, viene

introdotta la possibilità di usufruire di una parte delle stesse per la preparazione degli esami di cui si è richiesta la frequenza: a tal fine viene fissato in 18 ore il tetto di permessi per esame, ed in 54 ore il limite annuale. Tali permessi sono fruibili anche per intere giornate consecutive.

Data la particolarità di questi tipi di permessi, vengono introdotti due vincoli aggiuntivi rispetto ai permessi previsti per la mera frequenza:

il parere del responsabile della sede di servizio è ritenuto vincolante per la

concessione dei permessi quando questi siano cumulati ed utilizzati sotto la forma di giornata intera;

i dipendenti che presentano una richiesta per la concessione di permessi per la preparazione di un esame, e che precedentemente abbiano già fruito di tale tipo di permessi, devono documentare la proficua utilizzazione della precedente

autorizzazione ed il buon svolgimento del proprio corso di studi: in particolare, nel caso di corsi universitari, devono dimostrare di aver superato tutti gli esami per i quali avevano fruito di tali permessi o, comunque, di aver sostenuto con esito positivo perlomeno 3 esami nei 12 mesi precedenti la richiesta.

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