• Non ci sono risultati.

MUTUI FONDIARI CASANOVA COSTRUTTORI

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "MUTUI FONDIARI CASANOVA COSTRUTTORI"

Copied!
5
0
0

Testo completo

(1)

Aggiornato al:01/04/2011 Pag.1 di 5 FIA0237 mutuo costruttori .doc

FOGLIO INFORMATIVO

Prodotto riservato alla clientela Imprese

M UTUI F ONDIARI “ CASANOVA COSTRUTTORI

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Denominazione e forma giuridica Cassa di Risparmio di Asti S.p.A.

Sede legale e sede amministrativa Piazza Libertà, 23 - 14100 Asti (AT)

Indirizzo telematico info@bancacrasti.it -

www.bancacrasti.it

Telefono e Fax 0141 393111 - 0141 393450

Codice ABI 06085.5

Numero di iscrizione all'Albo delle Banche c/o Banca d'Italia 5142

Gruppo bancario di appartenenza Gruppo Cassa di Risparmio di Asti S.p.A.

Numero di iscrizione al Registro delle Imprese 000060550050

Sistemi di garanzia Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

Capitale sociale risultante dall’ultimo bilancio

approvato (31/12/2009) € 189.426.076,80

Riserve alla stessa data € 296.415.487,04

CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DEL MUTUO

• CHE COS’E’ IL MUTUO FONDIARIO “ CASANOVA COSTRUTTORI”

Il mutuo fondiario “CASANOVA COSTRUTTORI “ è un mutuo finalizzato al sostegno delle Imprese di Costruzione che edificano ex novo, oppure ristrutturano integralmente, fabbricati destinati ad un uso prevalentemente civile , da porre successivamente in vendita, con il frazionamento dell’ipoteca e del mutuo in singoli lotti ( generalmente costituiti da alloggio o posto auto/garage ) . Il frazionamento e la creazione dei lotti può avvenire alla conclusione dei lavori . Tratto distintivo del mutuo CASANOVA COSTRUTTORI è quindi costituito dalla possibilità di trasferire il debito relativo ad ogni lotto, mediante l’istituto dell’accollo ( anche sotto forma di accollo liberatorio) al futuro acquirente di una o più unità immobiliari .

Altro elemento caratteristico del prodotto è dato dalla possibilità , fornita all’Impresa di Costruzioni di frazionare il mutuo, al termine del periodo di avanzamento dei lavori, in un numero di lotti adeguato al programma di vendite, personalizzando i lotti derivanti dal frazionamento secondo una pluralità definita di tipologie di ammortamento del mutuo da concordare con l’acquirente . Al momento sono possibili le seguenti personalizzazioni di frazionamento : rata variabile a tasso variabile, rata fissa a tasso fisso, tasso variabile a rata costante e a durata variabile, ad opzione di tasso con periodo iniziale prescelto a tasso variabile o ad opzione di tasso con periodo iniziale prescelto a tasso fisso . La rata di ammortamento della quota di mutuo relativa ad ogni singolo lotto derivante dal frazionamento può essere mensile oppure semestrale , il rimborso avviene mediante il pagamento di rate comprensive di capitale ed interessi. L’edificio in corso di edificazione è vincolato a favore della Banca esclusivamente con ipoteca immobiliare di 1° grado. L’ ipoteca viene iscritta per un valore pari al 200 % del capitale mutuato.

Le somministrazioni a S.A.L. ed il pagamento delle rate alle singole scadenze , durante l’intero periodo di S. A. L . e sino al frazionamento ,sono regolate sul conto corrente intestato all’ Impresa di Costruzioni; per le condizioni economiche del medesimo si rimanda al Foglio Informativo del Conto Corrente Base ( FIA0106).

• Principali rischi tipici (generici e specifici)

9 possibilità di variazione del tasso di interesse nel caso di mutui a tasso variabile, in aumento rispetto al tasso di partenza;

9 possibilità di allungamento del piano di ammortamento originario, per le quote di mutuo generate per frazionamento ed eventualmente accollate, appartenenti alla tipologia a rata costante a tasso variabile e durata variabile;

9 impossibilità di beneficiare delle eventuali fluttuazioni dei tassi al ribasso qualora la quota di mutuo generata per frazionamento ed eventualmente accollata sia a tasso fisso oppure ad opzione di tasso con periodo iniziale a tasso fisso.

(2)

Aggiornato al:01/04/2011 Pag.2 di 5 FIA0237 mutuo costruttori .doc

CONDIZIONI ECONOMICHE DELL’OPERAZIONE DI MUTUO

• condizioni generali del mutuo “CASANOVA COSTRUTTORI” durante il periodo di somministrazioni a SAL.

9 tasso di stipula: quota variabile pari all’Euribor 6 mesi, base 360, rilevato 2 giorni lavorativi prima del mese di stipula maggiorato della quota fissa ( spread) stabilita in contratto ;

9 tasso per interessi di mora: uguale al tasso di ammortamento applicato al mutuo.

9 periodicità di rimborso: semestrale;

9 calcolo degli interessi con riferimento all’anno commerciale;

9 durata : massima 30 anni ;

9 adeguamento dei tassi: 01/04 o 01/10 immediatamente successivo alla stipula;

9 tempi medi per la concessione:

dal completamento della documentazione richiesta dalla Banca ai fini del completamento istruttorio : 30 giorni lavorativi per l’effettiva disponibilità del finanziamento, dalla stipula dell’atto e della richiesta di singola somministrazione a SAL: 15 giorni lavorativi;

9 garanzie richieste: ipoteca immobiliare; polizza CAR a copertura dei rischi connessi alle attività di cantiere e vincolata a favore della Banca ( durante il periodo di costruzione dell’edificio ) oppure polizza assicurativa a copertura dei rischi da incendio, scoppio gas ecc. ( alla nascita del condominio) e vincolata a favore della Banca . Relativamente alle polizze che la Banca richiede obbligatoriamente per garanzia, l’offerta della Banca , non vincolante, è consultabile dall’ Impresa di Costruzione alla successiva Sezione denominata Servizi Accessori - Assicurazioni del presente Foglio specificatamente alle lettere A - B e C.

In alternativa le suddette polizze potranno essere sottoscritte presso una Società di Assicurazioni di fiducia dell’Impresa.

• condizioni generali del mutuo “CASANOVA COSTRUTTORI” durante il periodo di ammortamento e prima dell’eventuale frazionamento in lotti

9 tasso: quota variabile pari all’Euribor 6 mesi, base 360, rilevato 2 giorni lavorativi prima del mese di stipula maggiorato della quota fissa ( spread) stabilita nel contratto ;

9 tasso per interessi di mora: uguale al tasso di ammortamento applicato al mutuo.

9 periodicità di rimborso: semestrale;

9 calcolo degli interessi con riferimento all’anno commerciale;

9 durata : massima 30 anni ;

9 adeguamento dei tassi: 01/04 o 01/10 immediatamente successivo alla stipula;

9 garanzie richieste: ipoteca immobiliare; polizza CAR a copertura dei rischi connessi alle attività di cantiere e vincolata a favore della Banca ( durante il periodo di costruzione dell’edificio ) oppure polizza assicurativa a copertura dei rischi da incendio, scoppio gas ecc. ( alla nascita del condominio) e vincolata a favore della Banca . Relativamente alle polizze che la Banca richiede obbligatoriamente per garanzia, l’offerta della Banca , non vincolante, è consultabile dall’ Impresa di Costruzione alla successiva Sezione denominata Servizi Accessori - Assicurazioni del presente Foglio specificatamente alle lettere A - B e C.

In alternativa le suddette polizze potranno essere sottoscritte presso una Società di Assicurazioni di fiducia dell’Impresa.

• altre spese ed oneri

9 oneri fiscali: come da vigenti disposizioni di legge

9 per ogni somministrazione in conto mutuo (importo minimo erogabile per somministrazione € 10.000): € 200;

9 commissione di delibera per variazioni richiesta dall’Impresa cliente: € 50 9 rinuncia alla stipula del mutuo: € 350;

9 accollo: € 250 a carico dell’acquirente dell’unità immobiliare nel caso di accollo del debito;

9 spese per incasso rata, per ogni rata: € 1,50 9 rinnovo ipoteca : € 200

9 restrizione ipoteca : € 300 ; 9 frazionamento del mutuo : € 300 ;

9 commissione per ogni lotto derivante dal frazionamento: € 50 ;

9 ricerche d’archivio: vedi Foglio Informativo FIA0321 – Contratto quadro PSD;

9 spese di istruttoria e perizia: 0,50% del capitale stipulato, con un minimo di € 100,00 9 scelta del notaio e relative spese a carico dell’Impresa;

9 portabilità dei mutui: qualora l’Impresa o il Cliente che si accolla il debito , eserciti il diritto di surrogazione per volontà del debitore ex art. 1202 Cod. Civ., secondo le modalità di cui all’art. 8 del DL 7/2007 e successive modificazioni, non saranno applicati oneri per l’estinzione del debito surrogato (es. spese di istruttoria , oneri di qualsiasi natura compresi quelli notarili, penali ecc. ). Resta a carico dell’Impresa oppure del Cliente l’onere del pagamento del capitale mutuato oppure accollato e i relativi interessi maturati sino alla data di perfezionamento della surroga.

9 per produzione e spedizione di ogni tipo di documento/corrispondenza: vedi Foglio Informativo FIA0321 – Contratto quadro PSD.

• Tassi applicati durante il periodo di preammortamento a stato avanzamento dei lavori ed in ammortamento in capo all’Impresa di Costruzione 9 A tasso variabile : parametrato all’Euribor 6 mesi lettera (base 360) rilevato due giorni lavorativi antecedenti il primo aprile ed

il primo ottobre di ogni anno maggiorato della quota fissa massima ( spread) di punti 2,50 , arrotondato ai 10 centesimi superiori.

(3)

Aggiornato al:01/04/2011 Pag.3 di 5 FIA0237 mutuo costruttori .doc

SERVIZI ACCESSORI - ASSICURAZIONI

Il Cliente ha la facoltà di stipulare le seguenti polizze : A) POLIZZA CAR DI UNIQUA PROTEZIONE

E’ una polizza studiata per assicurare l’Impresa da ogni rischio relativo alle opere in costruzione durante il periodo di esecuzione dei lavori e consente di ottemperare all’ obbligo di mantenere assicurato

La copertura prevede 2 sezioni :

Sezione Prima per tutti i danni non specificatamente esclusi occorsi all’opera in costruzione;

Sezione Seconda per tutti i danni non specificatamente esclusi occorsi all’opera in costruzione;

Il tasso per il calcolo del premio varia tra 1,50 e il 2 per mille dell’importo da assicurare ( valore di ricostruzione) Polizza a premio unico anticipato. Per eventuali proroghe successive il premio non può essere inferiore ad € 300.

Si assicurano le opere di nuova costruzione purché il valore della singola “opera” ( immobile) non sia superiore ad

€ 3.000.000,00 mentre per i costi di demolizione e di sgombero ( prestati a primo rischio assoluto) la somma massima assicurabile è pari a € 200.000,00.

Le retrocessioni a favore della Banca sono pari al 21 % dell’imponibile di premio.

L’impresa di Costruzioni interessata potrà assumere ulteriori informazioni e richiedere le condizioni di polizza ad ogni Filiale della Banca .

B) POLIZZA GLOBALE FABBRICATI CIVILI DI UNIQA PROTEZIONE “STABILE & PROTETTO”

E’ una polizza multigaranzia predisposta per assicurare fabbricati condominiali. E’ composta da 5 sezioni di garanzia:

Incendio – R.C. per danni a Terzi – Cristalli – Danni da Acqua – Assistenza.

La polizza deve essere stipulata obbligatoriamente per la garanzia Base Incendio e R.C. e può essere estesa a uno o più Clausole speciali. In tal caso al premio per le garanzie di base si deve sommare quello previsto per ogni singola clausola speciale richiamata.

Il premio minimo lordo annuo non può essere inferiore ad € 100,00.

Il pagamento del premio può essere annuo oppure frazionato semestralmente con un aumento del 3%.

Le retrocessioni a favore della Banca sono pari al 26% del premio imponibile.

La clientela interessata potrà assumere ogni ulteriore informazione e richiedere le condizioni di polizza ad ogni Filiale della Banca C) POLIZZA “GLOBALE FABBRICATI“ DI ZURICH ASSICURAZIONI

E’ una polizza multi garanzia predisposta per assicurare fabbricati condominiali.

E’ composta da 5 sezioni di garanzie: Incendio – R.C. per danni a Terzi – Cristalli - Danni da Acqua – Tutela Legale.

La polizza deve essere stipulata obbligatoriamente per la garanzia Base Incendio e R.C. e può essere estesa a uno o più Clausole speciali. In tal caso al premio delle garanzie di base si deve sommare quello previsto per ogni singola clausola speciale richiamata.

Il pagamento del premio può essere annuo oppure frazionato in più rate, purché la rata stessa non sia inferiore ad € 75,00.

Le retrocessioni a favore della Banca sono pari al 20% del premio imponibile.

La clientela interessata potrà assumere ogni ulteriore informazione e richiedere le condizioni di polizza ad ogni Filiale della Banca D) POLIZZA POSTUMA DECENNALE INDENNITARIA DI UNIQA PROTEZIONE

E’ una polizza studiata per assicurare l’acquirente dal verificarsi di un evento specificato (crollo e grave danno strutturale), indipendentemente dall’individuazione preventiva della responsabilità del Costruttore. E’ il verificarsi dell’evento risarcibile a termini di polizza a determinare l’efficacia del contratto e non la verifica delle responsabilità.

In ottemperanza alle vigenti disposizioni di legge, la persona fisica che acquista un edificio o una porzione di edificio da costruire corrispondendo acconti, deve essere obbligatoriamente tutelato con la presente copertura che offre gli eventi rientranti nelle fattispecie di cui all’art. 1669 del C.C. che colpiscano parti dell’immobile destinate per propria natura, compromettendo in maniera certa ed attuale la stabilità e/o l’agibilità dell’immobile.

Il Contraente della polizza è il Costruttore, ovvero l’Imprenditore o la Cooperativa edilizia o la Società immobiliare che promette di vendere o vende l’immobile da costruire con la cessione futura del bene o della titolarità del diritto di godimento.

Il tasso per il calcolo de premio varia dal 3 al 3,50 per mille sull’importo da assicurare (valore di ricostruzione) Polizza a premio unico anticipato per l’intero periodo e non può essere inferiore ad € 1.200,00.

Si assicurano le opere di nuova costruzione purché il valore della singola opera (immobile ) non sia superiore ad € 3.000.000,00 mentre per i Costi di demolizione e di sgombero (garanzia facoltativa) la somma massima assicurabile è pari a € 200.000,00.

Le retrocessioni a favore della banca sono pari al 21% del premio imponibile.

L’impresa di Costruzioni interessata potrà assumere ulteriori informazioni e richiedere le condizioni di polizza ad ogni Filiale della Banca .

(4)

Aggiornato al:01/04/2011 Pag.4 di 5 FIA0237 mutuo costruttori .doc

RECESSO – TEMPI DI CHIUSURA E RECLAMI

Rimborsi anticipati/Recesso: La parte mutuataria potrà rimborsare il mutuo, in tutto o in parte, rispetto al termine convenuto, nel rispetto del regime fiscale agevolativi di cui al DPR 29/9/1973 art. 15 richiesto per il medesimo, mediante versamento del capitale, interessi di mora, delle spese.

Cause di risoluzione del contratto: Oltre a quelle previste dall’art. 1186 C.C. ivi compreso il prodursi di eventi tali da incidere negativamente sulla situazione patrimoniale, finanziaria od economica della parte mutuataria ) sono :

a) qualora il ritardato pagamento, effettuato entro il 30° ed il 180° giorno dalla scadenza della rata, si sia verificato almeno sette volte, anche non consecutive (solo nei contratti di credito fondiario);

b) qualora si verifichi il mancato pagamento anche di una sola rata, decorsi 180 giorni dalla sua scadenza;

c) qualora la parte mutuataria o la parte concedente l’ipoteca non adempia anche ad uno solo degli obblighi assunti nei confronti della Cassa di Risparmio di Asti S.p.A. e comunque derivanti dal contratto di mutuo;

d) qualora nella parte mutuataria o nella parte concedente l’ipoteca si riscontrassero mancare, in qualsiasi momento, la piena ed assoluta proprietà degli immobili ipotecati e il grado dell’ipoteca concessa a favore della Cassa di Risparmio di Asti S.p.A.

e) qualora la parte mutuataria o la parte concedente l’ipoteca avesse taciuto o comunque risultasse, in qualsiasi momento, l’esistenza di debiti per imposte e tasse di registro o di successione e di debiti, di qualsiasi altra specie, aventi privilegio o prelazione sul credito della Cassa di Risparmio di Asti S.p.A. In tali casi sulle somme complessivamente dovute per capitale, interessi ed accessori decorreranno, dalla data di risoluzione del contratto, gli interessi calcolati al tasso di mora nella misura stabilita contrattualmente.

Tempi per la chiusura del rapporto

Immediata alla richiesta presso l’Agenzia / Filiale Procedure di Reclamo

I reclami vanno inviati all’Ufficio Reclami della Banca Cassa di Risparmio di Asti S.p.A. - Gestione Reclami c/o Servizio Auditing Interno Piazza Libertà, 23 - 14100 ASTI tel. 0141.393.232 - 0141.393.285 - fax 0141.393.416- E-mail:

reclami@bancacrasti.it che risponde entro 30 giorni dal ricevimento.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni , prima di ricorrere al giudice può rivolgersi : - all’Arbitro Bancario finanziario.

Per maggiori informazioni consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it oppure rivolgersi alle Filiali della Banca d’Italia o della Banca.

- all’Ombudsman – Giurì Bancario gestito dal Conciliatore Bancario Finanziario.

Per maggiori informazioni consultare il sito www.conciliatorebancario.it oppure alle filiali della Banca.

LEGENDA DELLE PRICIPALI CARATTERISTICHE DEL MUTUO

Spese di istruttoria Spese per l'analisi di concessione del mutuo

Spese di perizia Spese per l'accertamento del valore dell'immobile offerto in garanzia

Rata di ammortamento Pagamento che il mutuatario effettua periodicamente per la restituzione del mutuo, secondo cadenze stabilite contrattualmente.

La rata è composta da:

-una quota capitale (cioè una parte dell'importo prestato);

-una quota interessi (quota interessi dovuta alla banca per il mutuo)

Preammortamento Periodo iniziale del mutuo nel quale le rate pagate sono costituite dalla sola quota interessi

S.A.L. Modalità di gestione del periodo di preammortamento di un mutuo che si effettua nel caso di erogazioni relative ad immobili in corso di costruzione o di ristrutturazione . Ogni erogazione è effettuata dalla Banca in base al valore raggiunto dalla costruzione costituito a garanzia . La valutazione è effettuata mediante aggiornamento della perizia effettuata dal tecnico incaricato da parte della Banca .

(5)

Aggiornato al:01/04/2011 Pag.5 di 5 FIA0237 mutuo costruttori .doc

Ammortamento Processo di restituzione graduale del mutuo mediante il pagamento periodico di rate determinato con il metodo del piano di ammortamento “ Francese”

Parametro di indicizzazione Indice di riferimento del mercato monetario sul quale viene ancorata la variabilità del tasso contrattuale, secondo le modalità all’uopo indicate.

TAEG Indica il costo totale del mutuo su base annuale ed è espresso in percentuale sull’ammontare del finanziamento concesso .

Nel calcolo sono ricompresi:

-il rimborso del capitale;

-il pagamento degli interessi;

-le spese di istruttoria;

- le spese di revisione del finanziamento;

- le spese di apertura e chiusura della pratica di credito;

-le spese di riscossione dei rimborsi e di incasso delle rate(se stabilite dal creditore);

-le spese di assicurazione o garanzia, imposte dal creditore (intese ad assicurare il rimborso totale o parziale del credito;

-il costo dell'attività di mediazione svolta da un terzo (se necessaria per l'ottenimento del credito);

-ogni altra spesa contrattualmente prevista connessa con l'operazione di finanziamento comprese imposte e tasse .

Tasso variabile Il tasso di interesse che varia in relazione all'andamento di uno o più parametri di indicizzazione specificamente indicati nel contratto di mutuo.

Interessi di mora Interessi per il periodo di ritardato pagamento delle rate

Riferimenti

Documenti correlati

Su richiesta del Contraente, la Società si impegna comunque a concedere la proroga dell'assicurazione per un periodo massimo di 120 giorni, alle medesime

Se i fabbricati assicurati sono colpiti da sinistro non escluso a termini della presente polizza, la Società rifonderà all’Assicurato, fino a concorrenza del massimale

L’Assicurazione copre gli infortuni occorsi agli Amministratori dell’Ente (Presidente ed Assessori), per le attività espletate in connessione con il mandato

L’Assicurato è tenuto a pagare, alla Società per il tramite del Broker al quale è assegnata la polizza, alle rispettive scadenze il premio stabilito nella

La presente estensione di garanzia è operativa anche per i danni avvenuti nel corso di occupazione non militare della proprietà in cui si trovano gli enti assicurati, con

Fumo L’Impresa risponde dei danni materiali e diretti causati da fumo fuoriuscito a seguito di guasto improvviso ed accidentale agli impianti per la produzione di calore

In caso di Infortunio avvenuto o Malattia insorta dell'Assicurato, nel periodo di Durata dell’Assicurazione, che comportino per l’Assicurato un’Invalidità riduttiva in modo

Il contraente può recedere dal contratto entro il termine di decadenza di trenta giorni dal momento in cui è informato della sua conclusione, con dichiarazione di recesso che