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CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato RUGGHIA. Disciplina dell attività di agente e rappresentante di commercio

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CAMERA DEI DEPUTATI

N. 452

PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa del deputato RUGGHIA

Disciplina dell’attivita` di agente e rappresentante di commercio

Presentata il 4 maggio 2006

ONOREVOLICOLLEGHI! — La fase recessiva che ha colpito l’economia internazionale non ha risparmiato il settore dell’interme- diazione commerciale, fortemente indebo- lito dalle difficolta` che caratterizzano l’economia italiana.

Nei periodi di crisi sono fondamentali la capacita` e le possibilita` di rinnova- mento. La figura dell’agente e rappresen- tante di commercio deve essere ricollocata nel nuovo contesto economico ed in un ambito professionale qualificato, in grado di utilizzare, anziche´ di subire, l’innova- zione tecnologica che ha investito le reti di vendita. Si pensi, ad esempio, a quanto ha inciso l’introduzione del commercio elet- tronico sul futuro di questa categoria e di quanto sia destinato ad incidere sull’orga- nizzazione delle reti di vendita in un futuro sempre piu` prossimo.

Le problematiche degli agenti e rap- presentanti di commercio fanno perno sulla necessita` di un’innovazione del ruolo professionale che puo` essere messo in

forse dalle sfide imposte dalle nuove tec- nologie. La presente proposta di legge intende offrire una base nuova a tali trasformazioni, ormai in atto da qualche anno, che investono la categoria e il suo ruolo che si giochera` sempre piu` nella competizione tra qualita` delle reti di ven- dita e forme differenziate ed impersonali di vendita, quali quelle promosse da IN- TERNET.

Nel settore moda le difficolta` di pronta consegna costringono le migliori boutique a rivolgersi a uffici in grado di fornire il pro- dotto richiesto dalla clientela in quel parti- colare momento. Un problema pressante, che riflette le esigenze di cambiamento in atto nel settore. Soprattutto le griffe ten- dono a incrementare il controllo della rete commerciale, anche se questo significa un aumento dei costi e della complessita` orga- nizzativa. Gli agenti sono spinti sempre piu` verso il plurimandato, meglio se con show room propria, in modo che possano essere una longa manus dell’azienda. Inoltre, l’alta

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gamma manifesta l’esigenza di coinvolgere maggiormente gli agenti nelle attivita` di briefing per definire le caratteristiche delle collezioni: non solo venditori, quindi, ma consulenti di supporto.

L’agente assume dunque un ruolo es- senziale nel rapporto tra azienda e nego- zio, figura di rilievo evidente che si con- figura sempre piu` come supporto alla vendita, ma per fare cio` sono indispensa- bili competenze come il marketing e il visual merchandising. Si profila dunque una figura altamente professionale di agente-consulente il cui cliente non e` piu` l’azienda, ma il negozio.

E` dunque necessaria una profonda re- visione della legge 3 maggio 1985, n. 204, che disciplina appunto le attivita` di agente e rappresentante di commercio. A seguito della presa di posizione della Corte di giustizia delle Comunita` europee, che ha ritenuto infondato sul piano giuridico l’ob- bligo dell’iscrizione ad uno specifico ruolo ai fini della validita` di un contratto d’agen- zia, e` necessario imboccare una nuova strada, che non rinunci, in alcun caso, alla crescita professionale della categoria. La legislazione vigente fotografa infatti una realta` ormai superata, obbligando l’agente o il rappresentante ad iscriversi ad un ruolo presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Nell’ambito della disciplina delle pro- fessioni non regolamentate, la X Commis- sione della Camera dei deputati ha di- scusso nel corso della XIV legislatura l’isti- tuzione dell’attestazione di competenza per le predette professioni ed ha elaborato un testo unificato (atti Camera 1048, 2488, 2552, 2767 e 3685). Il testo partiva dalla considerazione del numero sempre piu` ampio di professioni non regolamentate, che non sono comprese nell’articolo 2229 del codice civile, e interveniva dettando una disciplina generale, trasversale alle diverse professioni, anche al fine di supe- rare il moltiplicarsi di richieste volte a introdurre nuovi albi ed elenchi, che na- scono dall’esigenza del riconoscimento di ogni singola professione. Nel caso degli agenti e rappresentanti di commercio, le innovazioni introdotte dalla Unione euro-

pea, fanno sı` che venga a mancare il vecchio quadro di riferimento al quale la precedente disciplina si rapportava.

La presente proposta di legge introduce

« l’attestazione di competenza », in attua- zione della direttiva 92/51/CEE del Con- siglio, del 18 giugno 1992, con la quale si intendono attestare l’esercizio abituale della professione di agente e rappresen- tante di commercio, il suo costante ag- giornamento ed un comportamento con- forme alle norme del corretto svolgimento della professione. L’attestato non e` vinco- lante per l’esercizio dell’attivita` ma e` ri- lasciato a tutti gli agenti, iscritti alle as- sociazioni nazionali di categoria maggior- mente rappresentative, che ne facciano richiesta e che dimostrino di essere in possesso dei requisiti di professionalita`

richiesti. La proposta di legge sancisce il ruolo rilevante delle associazioni di cate- goria, infatti delega ad esse la validazione della professionalita` dei soci, per il rilascio di attestati di competenza che devono tuttavia avere carattere oggettivo e conte- nere dichiarazioni di soggetti terzi, pro- fessionalmente qualificati.

Sono le stesse associazioni di categoria a definire i criteri qualitativi necessari ai fini del rilascio dell’attestato di compe- tenza; tali criteri sono poi oggetto di valutazione da parte di una commissione nazionale appositamente istituita. In sin- tesi, il testo accoglie l’indirizzo dell’Unione europea per quanto riguarda il libero accesso all’esercizio delle attivita` profes- sionali, ma introduce il concetto di certi- ficazione dei requisiti professionali, a tu- tela del consumatore ma anche dello stesso libero professionista, che si trova oggi a combattere con le piu` svariate forme di abusivismo.

La proposta di legge prevede inoltre l’istituzione di un Fondo per la qualifica- zione professionale degli agenti e rappre- sentanti di commercio che eroga incentivi in conto interessi fino ad un massimo di 250.000 euro ai consorzi formati tra agenti e rappresentanti, finalizzati alla realizza- zione di show room, di servizi di consu- lenza, di marketing e, in generale, di supporto alla vendita.

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PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Ambito di applicazione).

1. Agli effetti della presente legge, l’at- tivita` di agente e rappresentante di com- mercio si intende esercitata:

a) da chiunque venga stabilmente incaricato da una o piu` imprese di pro- muovere la conclusione di contratti in una o piu` zone determinate;

b) da chiunque offra in una propria sede spazi adatti alla vendita, oltre a servizi di consulenza, di marketing e, in generale, servizi di supporto alla vendita medesima.

ART. 2.

(Attestazione di competenza).

1. E` istituita l’attestazione di compe- tenza, in attuazione della direttiva 92/51/

CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992, con la quale si certifica l’esercizio abituale della professione di agente e rappresen- tante di commercio, il suo costante ag- giornamento e una condotta conforme alle norme del corretto svolgimento della pro- fessione.

2. L’attestazione di competenza non e`

vincolante per l’esercizio dell’attivita` di agente e rappresentante di commercio, e`

rilasciata agli agenti iscritti alle associa- zioni di categoria che ne fanno richiesta e che dimostrano di essere in possesso dei requisiti di professionalita` di cui all’arti- colo 3.

3. L’attestazione di competenza e` rila- sciata dalle associazioni di categoria mag- giormente rappresentative a livello nazio- nale. Le attestazioni di competenza devono comunque avere carattere oggettivo e con-

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tenere dichiarazioni di soggetti terzi, pro- fessionalmente qualificati.

ART. 3.

(Requisiti).

1. Le associazioni di categoria di cui all’articolo 2, comma 3, definiscono i re- quisiti necessari ai fini del rilascio dell’at- testazione di competenza. I predetti re- quisiti sono oggetto di valutazione da parte di un’apposita commissione istituita presso il Ministero delle attivita` produttive entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale.

ART. 4.

(Interventi per la qualificazione professionale).

1. Al fine di promuovere la qualifi- cazione professionale degli agenti e rap- presentanti di commercio e` istituito il Fondo per la qualificazione professionale degli agenti e rappresentanti di commer- cio. Il Fondo eroga incentivi in conto interessi fino ad un massimo di 250.000 euro ai consorzi formati tra agenti e rappresentanti, finalizzati alla realizza- zione di show room, di servizi di con- sulenza, di marketing e, in generale, di supporto alla vendita.

2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 1, si provvede mediante cor- rispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006- 2008, nell’ambito dell’unita` previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Il Ministro dell’economia e delle finanze e` autorizzato ad apportare, con

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propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 5.

(Abrogazione).

1. La legge 3 maggio 1985, n. 204, e successive modificazioni, recante la disci- plina dell’attivita` di agente e rappresen- tante di commercio, e` abrogata.

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