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CAPITOLO IV: IL CONTROLLO PARLAMENTARE E L’ANALISI DELLE MINACCE.

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CAPITOLO IV:

IL CONTROLLO PARLAMENTARE E L’ANALISI DELLE MINACCE. 1) IL COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA, COPASIR.

La riforma dei Servizi di Intelligence del 1977 aveva avuto il merito indiscusso di riportare il settore di disciplina nell’alveo delle strutture amministrative previste da normativa primaria, e ricondotte ai principi di Legalità e Democraticità previsti dalla Costituzione.

Per realizzare una così radicale trasformazione del Sistema di intelligence, il legislatore, posto di fronte alla necessità di un controllo, imposto anche dagli eventi che scossero l’opinione pubblica e che minarono profondamente la fiducia e la concezione che i cittadini avevano dei Servizi di informazione, decise di affidare tale importante funzione ai componenti dei due rami del Parlamento.

L’istituzione di un Organo Parlamentare, con l’importantissimo compito di riportare sotto l’ombrello del principio di Democraticità la funzione di intelligence e restituendo al Parlamento i quanto principale organo democraticamente eletto il potere di incidere su una delle più importanti funzioni di Governo, con il quale l’Esecutivo intrattiene un rapporto di Fiducia e quindi da cui è dipendente.

Nel regime precedente alla legge numero 801 del 1977, non esisteva alcun tipo di controllo da organi democraticamente eletti, e quest’aspetto venne indicato come uno dei Principali motivi di comportamenti deviati operati da ambienti nell’ambito dei Servizi, questi infatti si formavano ed agivano al di fuori dei limiti di quei principi che la Costituzione poneva a tutela dei Cittadini.

In sede di riforma, che si rese necessaria proprio per dare risposta a queste importanti esigenze, una delle principali innovazioni che vennero introdotte, fu proprio la previsione di un apposito Organismo Parlamentare composto da membri di entrambe le Camere che esercitasse una funzione ispettiva su tutto l’apparato, tanto su i Servizi operativi, tanto sui nuovi organi politici di direzione, anche questi introdotti dalla Riforma del 1977.

Era quindi la prima volta che la funzione di intelligence veniva disciplinata per legge, pertanto il compito affidato all’Organo Parlamentare fu proprio il controllo del rispetto dei limiti

(2)

imposti dalla legge 801 del 1977, anche se con il senno di poi gli strumenti affidati a quest’organo si rivelarono limitati e non efficaci1.

La decisione di non affidare le potestà di controllo direttamente alle Camere, quindi al Parlamento nella sua interezza, in quanto Organismo detentore del controllo sull’attività del Governo in generale attraverso il rapporto fiduciario2, risulta giustificata ed in qualche maniera imposta dalla particolarità dei compiti svolti dagli organi di Informazione per la Sicurezza, questi infatti necessitano sempre di un controllo rapido e circoscritto, nonché riservato, a causa della delicatezza dei temi trattati. Il legislatore della riforma decise quindi di istituire un’apposita commissione bicamerale, denominandola Comitato, dotata di una certa riservatezza e composta da pochi Deputati e Senatori. Tale Organo ristretto meglio assolveva infatti al compito di un controllo celere essenziale e riservato dell’attività dei Servizi di informazione, il Parlamento mal corrisponde a tali requisiti in quanto, il numero dei suoi componenti, la struttura bicamerale e la quantità di materie che rientrano nella sua competenza legislativa, sono tutti elementi destinati a riflettersi sulla sua rapidità di azione. Inoltre il Parlamento in composizione ordinaria, non avrebbe potuto garantire la riservatezza di determinati Dossier, essendo le sue sedute pubbliche e la discussione al suo interno aperta. Queste motivazioni spinsero il legislatore alla costituzione del comitato, che assumeva nella precedente legislazione la denominazione di COPACO, un organismo “ad hoc” che rispondeva alle peculiari esigenze di segretezza e tempestività nonché periodicità e “non programmabilità dell’attività di controllo”3 .

Nonostante quindi questa profonda innovazione, che collocava l’Italia tra i primi paesi al mondo a sperimentare un meccanismo di controllo democratico della funzione di informazione per la sicurezza, il meccanismo instaurato della legge del ’77 dimostro ben presto tutti i suoi limiti.

Questi erano da riscontrarsi soprattutto nella limitatezza delle attribuzioni che la legge affidava al Comitato Parlamentare. Il comitato aveva infatti il compito di controllare, tuttavia i mezzi che la legge metteva a disposizione dell’organismo per lo svolgimento di questa funzione, da ritenersi fondamentale per un corretto esercizio della funzione di intelligence,

1

Idem, Il controllo parlamentare nel settore delle attività per le informazioni per la sicurezza dello Stato, in AA. VV., Segreto di stato e Servizi di informazione e sicurezza ( commento alla legge 24 ottobre del 1977), Roma 1978.

2

Guzzetta G., Marini F.S., Diritto pubblico italiano ed Europeo, Torino, 2010.

3

Troisio C., Controllo Parlamentare e Servizi di sicurezza nell’ordinamento italiano., Roma, 1981.

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non risultavano adeguati ed in grado di vincolare gli altri soggetti coinvolti nella ricerca delle informazioni per la sicurezza.

La possibilità di richiesta delle informazioni al Presidente del Consiglio dei Ministri, in quanto vertice politico-decisionale della funzione di informazione per la sicurezza, riguardo le linee essenziali e dell’attività dei Servizi e di formulare proposte e rilievi. Queste possibilità potevano essere facilmente aggirate dal Presidente del Consiglio con l’apposizione del Segreto su tali azioni, rendendo di fatto superabile il controllo parlamentare. Questo per dare conto di come le iniziali buone intenzioni del legislatore, probabilmente anche a causa dell’inesperienza sul settore, nel corso della trentennale applicazione delle disposizioni contenute nella legge 801 del 1977 non riuscirono mai ad affermarsi completamente4.

Restava però un sistema di fondo, una struttura che nonostante le problematiche si era rivelata valida.

Fu proprio il COPACO stesso nelle sue relazioni annuali alle Camere ad evidenziare i limiti dei suoi poteri in relazione agli importantissimi compiti affidatigli dalla legge. Nonostante nel corso della trentennale applicazione della disciplina del 1977, il comitato avesse provveduto ad ampliare le sue possibilità investigative; si era infatti auto-attribuito la possibilità di richiedere informazioni, ed esercitare ispezioni nei confronti di un numero maggiore di soggetti rispetto a quelli previsti dal dettato di legge5.

Il Legislatore del 2007, nel corso della sua opera di riforma e di costituzione del Sistema di informazione per la sicurezza della repubblica, perseguì proprio le indicazioni date dal comitato parlamentare per mezzo delle Relazioni annuali alle Camere. Queste indicavano proprio la bontà del meccanismo instauratosi nel 1977, con il COPACO, tuttavia mettevano in evidenza anche la necessità di intervenire sui singoli punti di disfunzione, rinvenibili nel testo della legge.

La linea seguita dal legislatore è stata quindi coerente in tutti gli aspetti che riguardavano il nuovo “Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica”.

La tendenza del Legislatore che anche in questo campo viene confermata era quella di mantenere l’assetto persistente, come delineato dalla disciplina previgente, intervenendo sulle singole disfunzioni che erano sorte nell’esperienza concreta dell’applicazione della legge del 1977.

4

Per una più completa trattazione delle funzioni e potestà del COPACO si veda il Capitolo I, paragrafo 4,4) Il Controllo Parlamentare.

5

Relazione del Comitato Parlamentare per l’anno, 1978, Atti Parlamentari, Camera dei Deputati, VII, Legislatura, Doc. LI, n 3,17.

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In questo caso l’orientamento seguito dal Legislatore, ed indicato dal COPACO, è stato quello di un rafforzamento delle potestà del nuovo Organo Parlamentare.

In questo senso nel corso dei lavori Parlamentari per l’approvazione della legge 3 agosto 2007 numero 124, erano emerse due linee di intervento la prima che voleva dare la nuovo Comitato parlamentare la struttura e le funzioni di una Commissione di Inchiesta, dotandolo pertanto in via permanente di quei poteri che sono propri della Magistratura6.

Il Testo Costituzionale all’articolo 82, prevede espressamente la possibilità per “ciascuna Camera”, di Istituire commissioni per l’esercizio di inchieste, le quali risultano dotate, per lo svolgimento di queste, degli stessi poteri spettanti alla Magistratura.

in dottrina per lungo tempo si era posto il problema della legittimità costituzionale di commissioni di inchiesta bicamerali, dato che il testo Costituzionale fa esplicito riferimento solo alla possibilità di “ciascuna Camera”, sembrerebbe quindi parlare di commissioni monocamerali, tuttavia la dottrina ha ritenuto che particolari esigenze rendano possibile la costituzione di commissioni d’inchiesta bicamerali, in particolare l’esercizio da parte di queste di “funzioni esclusive, precluse alle assemblee parlamentari” sembra rappresentare un argomento sufficiente per affermare la loro legittimità7. Il dettato costituzionale consente l’istituzione di commissioni d’ inchiesta solo su materie di pubblico interesse, il che si traduce in un limite anche di tipo temporale all’ azione di queste commissioni, e a ciò si sarebbe aggiunto un significativo mutamento della “ratio” dell’istituto costituzionale in questione, la quale consiste principalmente nel far valere le responsabilità del potere Esecutivo; attribuire tali poteri al Comitato parlamentare di controllo del Sistema di informazione per la sicurezza avrebbe quindi significato “porre il Governo sotto un costante controllo di tipo giurisdizionale, quindi sotto una costante inchiesta”8.

6

Carlo Mosca, Stefano Gambacurta, Giuseppe Scandone, Marco Valentini, I Servizi di informazione e il segreto di Stato (Legge 3 agosto 2007, n. 124), Milano, 2008.

7

Guzzetta G., Marini F.S., Diritto pubblico italiano ed Europeo, Torino, 2010. In particolare l’autore si sofferma sulle circostanze in presenza delle quali, data la maninaza di espressa previsione Costituzionale, si possono considerare legittime tali commissioni: “qualora la funzione da essa svolta sia meramente strumentale e su tale competenza non sussista una riserva di attività monocamerale” e che “qualora la Commissione bicamerale sia istituita per svolgere funzioni che, per quanto estranee alle tradizionali competenze parlamentari, appaiono riconducibili al principio bicamerale”, per esempio la Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi cui alla l.n. 103/1975.

8

(5)

Di qui il prevalere, in sede di approvazione della legge di riforma del 2007, di un’ altra linea di configurazione del nuovo comitato di controllo, cioè quella più moderata di conservare il suo status di commissione bicamerale quale delineato dalla legge numero 801 del 1977, ma ampliandone sensibilmente i poteri, consentendoli di prendere cognizione i modo più efficace, delle problematiche anche in relazione ad ambiti dai quali, il suo controllo era precedentemente escluso9.

Questa è la linea che il legislatore della riforma ha seguito in tutto il progetto di ridisegno dei Servizi Segreti Italiani, cioè il mantenimento dei punti fondamentali, della struttura, di quella che era stata una riforma di rottura con il passato, andando ad incidere su quegli aspetti di inefficienza, o di semplice inadeguatezza di fronte alle situazioni di un mondo che era cambiato dall’approvazione del sistema previgente.

Un’opera quindi di adattamento del sistema di intelligence italiano e di potenziamento degli organi fondamentali di questo10.

1,1) STRUTTURA DEL COPASIR.

La legge quindi va a configurare il nuovo organismo di controllo confermandone la sua natura di Comitato, tuttavia ne cambia il nome, ora la denominazione è quella di Comitato Parlamentare per la sicurezza della Repubblica, quindi, COPASIR e la composizione, che pur rimando numericamente ridotta, per le esigenze di cui sopra, si presenta comunque più ampia di quella del precedente COPACO, previsto dalla legge del ’77. Dagli otto membri del COPACO di passa ai dieci del COPASIR, cioè cinque Deputati e cinque Senatori, altra particolarità è che questi dieci membri siano nominati dai presidenti delle Camere rispettivamente per la Camera di appartenenza, quindi i Senatori dal Presidente del Senato ed i Deputati dal Presidente della Camera, in modo comunque da garantire una rappresentanza paritaria della maggioranza e dell’opposizione.

Il legame che esiste tra la composizione del Comitato e l’equa rappresentanza, per quanto possibile visto il basso numero di soggetti in esso presenti, dei gruppi parlamentari o almeno di maggioranza ed opposizione pone un problema in relazione all’ eventualità che un membro di una di queste cambi gruppo, passi cioè da un gruppo parlamentare ad un altro o addirittura dalla maggioranza all’ opposizione. Nel silenzio della legge tale problematica va risolta

9

Le informazioni per la sicurezza in un sistema democratico, Quaderno di intelligence, Gnosis, Roma, De Luca, 2011.

10

Anche se il Comitato Parlamentare non si colloca propriamente all’ interno del Sistema per le informazioni per l sicurezza, ma ne resta all’ esterno essendo disciplinato da un Titolo apposito il Titolo IV art. 30-38 l. n.124 del 2007.

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tenendo conto di quanto affermato dalla Corte Costituzionale con sentenza numero 14 del 1964, in cui si afferma che “il principio di assenza del vincolo di mandato” imperativo ex art. 67 Cost. implica che nessuna norma possa prevede o disporre conseguenze per quel Parlamentare che decida di agire in contrasto con direttive politiche ricevute dal suo gruppo o partito11, tuttavia la particolarità delle funzioni e della durata della carica del Comitato, che non si rinnova ogni due anni come invece le altre commissioni, sembra mettere in dubbio questo principio, e sarà necessaria una risposta in sede di regolamentazione interna dell’organismo parlamentare.

Proprio l’opposizione assume un ruolo particolare all’ interno del Comitato, è previsto infatti che la figura di Presidente del Comitato, quindi l’organismo monocratico preposto all’organizzazione dei lavori ed alla gestione delle sedute, sia un membro dell’opposizione. La legge stabilisce le modalità di elezione del Presidente del comitato e dell’ufficio di presidenza a differenza di quanto avviene per la disciplina dell’attività di questo, che viene lasciata ad un regolamento interno all’ organo parlamentare12.

La legge ha comunque previsto che il Comitato, per coadiuvare la sua componente necessaria nello svolgimento delle sue funzioni possa avvalersi di “collaborazioni esterne ritenute necessarie”, in nessun caso ci si riferisce con queste ad appartenenti, o ex tali, al Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica o di collaboratori o membri dei Servizi di informazione Stranieri13.

Questa composizione e struttura, come già quella del COPACO, rispondono all’ esigenza di avere un organismo permanente, dotato di ristrettezza di componenti in grado quindi di prendere decisioni con celerità e nel massimo riserbo. Su tal punto è importante sottolineare che proprio in ragione dell’esigenza di tenere riservate le notizie a loro pervenute nell’esercizio della funzione di vigilanza, di consulenza, di investigazione e quali soggetti destinatari di notizie in relazione alla struttura ed alle missioni e azioni concretamente svolte dal Sistema di informazioni per la sicurezza, i componenti del Comitato Parlamentare per la

11

Guzzetta G., Marini F.S., Diritto pubblico italiano ed Europeo, Torino, 2010.

12

Regolamento interno, approvato il 22 novembre del 2007, e modificato nelle sedute dell’11 giugno e del 17 novembre del 2009.

13

Franchini M., Alcune considerazioni sulle nuove competenze del comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, in AIC, rivista n.,1 del 2014.

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sicurezza sono vincolati al Segreto su quanto appreso, anche dopo la cessazione dell’incarico14.

La differenza rispetto al COPACO, è visibile ed assume quasi carattere fisico se si osserva il testo di legge, al vecchio Comitato di controllo la legge numero 801 del 1977 affidava niente più che un solo articolo, ivi dettando una scarna disciplina di una delle sue più importanti novità; la rinnovata normativa legislativa invece disciplina diffusamente in un titolo apposito, il titolo IV (artt. da 30 a 38) la struttura e le funzioni del nuovo Organismo parlamentare di controllo.

Pertanto la legge dopo aver disciplinato nel dettaglio e lasciato margini di flessibilità con la previsione di regolamenti attuativi per settori più tecnici, ha disciplinato con gli stessi criteri l’organo di controllo parlamentare su questo sistema, seguendo anche gli stessi criteri, quelli del mantenimento dell’assetto previgente con interventi sui punti di malfunzionamento.

Per quanto riguarda le competenze, la legge attribuisce al comitato “in via stabile”, specifiche e distinte competenze, strettamente connesse alla sua funzione istituzionale di verifica del rispetto della legge ed in sostanza di accertamento delle responsabilità dell’Esecutivo, su cui però solo le Camere, in virtù del rapporto di fiducia che intrattengono con questo possono pronunciarsi15.

IL Comitato viene quindi a configurarsi come un braccio speciale del Parlamento in grado di incidere in un ramo, sul quale questo non sembra configurato, a causa delle tutele che la materia richiede, per poter agire, tuttavia è al Parlamento che spetta sempre l’ ultima parola in fatto di verifica politica dell’operato del Governo, e pertanto è al Parlamento tutto che il COPASIR invia le sue relazioni annuali sullo stato e sui principali obbiettivi e direttive politiche del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica16.

Questo ulteriore rafforzamento avvenne per mezzo della legge 7 agosto del 2012, numero 133, recante modifiche alla legge 3 agosto del 2007 numero 124 concernente il Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica, approvata anche questa sotto le indicazioni dello stesso COPASIR, andando a formare così una sorta di consuetudine parlamentare, che vede le proposte di modifica della disciplina avanzate dall’organo di controllo parlamentare

14

Idem, Il controllo parlamentare nel settore delle attività per le informazioni per la sicurezza dello Stato, in AA. VV., Segreto di stato e Servizi di informazione e sicurezza ( commento alla legge 24 ottobre del 1977), Roma 1978.

15

Panelli, il Comitato Parlamentare per la sicurezza della Repubblica, nella legge 3 agosto del 2007 n. 124, in Quad. Cost. n.2/2008.

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come le più autorevoli da seguire in un processo di modificazione delle competenze o delle strutture dei vari organismi17.

1,2) LE COMPETENZE

Il potere di controllo del COPASIR, viene esercitato attraverso Obblighi di Comunicazione, segnatamente quelli del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Direttore generale del Dipartimento per le informazioni e la sicurezza, il DIS, e dei Direttori generali delle Agenzie esecutive, cioè l’AISE e l’AISI, nonché dei Ministri di Interno e della Difesa e dell’Autorità delegata qualora si stata istituita.

Accanto a questo potere, la legge attribuisce delle facoltà “Controllo Attivo”18, che pur non essendo quelli che la Costituzione affida alla magistratura, sul modello delle commissioni d’ inchiesta, risultano particolarmente penetranti ed incisivi nell’attività del Sistema di informazione per la sicurezza. Al Comitato è infatti data la possibilità di disporre audizioni di soggetti la cui opinione è ritenuta necessaria, interni od esterni al Sistema di informazione per la sicurezza; di richiedere informazioni e documenti; di effettuare accessi presso luoghi ed archivi19.

Dal lato che possiamo definire “passivo” il Comitato è il destinatario di comunicazioni obbligatorie poste a carico di diversi soggetti, in Primis il presidente del Consiglio dei Ministri, in quanto vertice del Sistema, e principale organo politico e di decisione riguardo all’ organizzazione, al funzionamento ed alle linee politiche dei servizi di intelligence.

Sul punto la legge prevede che il Premier debba comunicare tali informazioni attraverso una relazione da compiere ogni 6 mesi concernente su tre contenuti principali: L’attività svolta dai Servizi nell’arco del semestre di riferimento; l’Analisi della situazione dei pericoli per la

17

Massera A.-Mosca C., I servizi d’ informazione, in trattato di Dir.Amm. (Cassese S.), Milano, 2000. Era infatti già successo proprio con la legge di riforma che ha istituito il Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica, che il Comitato di controllo parlamentare, allora COPACO, indicasse i difetti ed i pregi della disciplina e proponesse alle Camere una o alcune soluzioni. Anche questa volta si conferma questa prassi già seguita. Probabilmente assume rilievo anche la posizione istituzionale dell’Organismo di controllo stesso all’ interno del Sistema.

18

Carlo Mosca, Stefano Gambacurta, Giuseppe Scandone, Marco Valentini, I Servizi di informazione e il segreto di Stato (Legge 3 agosto 2007, n. 124), Milano, 2008.

19

(9)

sicurezza della Repubblica, indicando i provvedimenti adottati e le azioni intraprese; l’organizzazione ed il funzionamento dei Servizi20.

Sotto tali voci il Presidente del Consiglio deve dare conto, delle autorizzazioni richieste e concesse al personale operativo del Sistema di intelligence all’apposizione della clausola di garanzia per l’esercizio delle loro funzioni; tutte le informazioni generali riguardo alle spese sostenute dal sistema, la consistenza dell’organico dei servizi e le note di spesa del DIS, e delle agenzie, AISE ed AISI.

Si tratta quindi di un’informativa che realizza una fotografia completa della situazione del Sistema di informazione.

Il Presidente del Consiglio è tenuto inoltre a dare comunicazione di tutte le nomine, e le riconferme, dei vertici, cioè dei Direttori e vicedirettori, di DIS, AISE ed AISI, e benché la legge non specifichi nulla in proposito è da ritenersi che il Comitato possa esprimere il suo parere in proposito, avendo riguardo alla preparazione e alla formazione di Soggetti da nominare21.

Altro oggetto di cui il presidente del Consiglio deve dare comunicazione al COPASIR, di volta in volta, riguarda l’apposizione del Segreto di Stato all’ Autorità Giudiziaria. Il Presidente del Consiglio ha infatti la facoltà, sancita dalla legge, di apporre il segreto di Stato su atti o notizie di cui l’Autorità giudiziaria effettua richiesta di accesso, e lo fa entro sessanta giorni dalla richiesta. Serve però un organismo che senza drammatizzare la situazione controlli l’esatta posizione del Segreto da parte del Premier e questo è stato individuato nel COPASIR, che deve essere informato delle richieste dell’Autorità Giudiziaria.

Già il COPACO, aveva potestà in materia di controllo sull’apposizione del Segreto di stato, tuttavia il controllo sull’operato dei Servizi e del Presidente del Consiglio non è mai riuscito ad affermarsi, in quanto esisteva la possibilità che quest’ultimo apponesse il Segreto al controllo Parlamentare, pertanto il COPACO non poteva prendere visione del materiale coperto dal Segreto a lui opponibile.

20

Articolo 33 legge numero 133 del 2012 Questa normativa di modifica è intervenuta già nell’articolo 30 della legge 124 del 2007, laddove si precisano i compiti generali del

COPASIR; nel testo rivisitato, alla competenza di controllo del “ rispetto della Costituzione e delle leggi nell’esclusivo interesse e per la difesa della Repubblica e delle sue istituzioni” viene affiancata l’attribuzione di “accertare il rispetto del principio normativo per cui le funzioni attribuite dalla legge al dipartimento delle informazioni per la sicurezza, DIS, ed ai due apparati operativi dell’intelligence nazionale, AISE ed AISI, non siano esercitate da nessun altro ente, organismo o ufficio” e, insieme a questa, quella di verificare “ che le attività di mero 124 del 2007.

21

Rivello, Dal controllo dei Servizi alla tutela del Segreto di Stato, in Gnosis, n.2/2008. Il Presidente del Consiglio dovrà comunicare al Comitato Parlamentare, non solo la nomina ma doveà dare anche indicazione dei curricula e di tutte le informazioni utili affinché questo possa maturare un opinione.

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Con la disciplina attuale il Presidente non può sottrarre in alcun modo le notizie che si ritiene di dover rendere riservate al comitato parlamentare, che dovrà esprimere il giudizio sulla corretta apposizione del vincolo in relazione al contenuto ed alla rilevanza del documento o della notizia.

Proprio per assolvere a tale funzione, oltre a quella di controllo, quindi per fare si che le informazioni e notizie di cui viene a conoscenza il Comitato vengano trattate con la dovuta cautela è stato previsto lo speciale tipo di nomina dei componenti e la previsione che le riunioni del COPASIR, si svolgano in segreto22.

Questo quindi il complesso di informazioni e notizie che il Presidente del Consiglio è vincolato dalla legge a fornire al COPASIR, nell’esercizio della sua funzione.

Tuttavia al Comitato sono riconosciuti dei veri e propri poteri di indagine attiva e di vigilanza globale, seppur restando distinti da quelli attribuiti alla magistratura.

Il Comitato deve disporre periodicamente l’ audizione del Presidente del Consiglio o, in sua vece, dell’Autorità delegata ove costituita, dei Ministri componenti il comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica, CISR, del Direttore Generale del dipartimento informazione per la sicurezza, DIS, e dei Direttori delle Agenzie operative, AISE ed AISI23. Si tratta quindi sia dei vertici politico-decisionali che di quelli burocratici o tecnico-amministrativi del Sistema di informazione per la sicurezza. La legge prevede solo la periodicità di queste audizioni, non ha stabilito alcuna cadenza. Quelli elencati non sono comunque gli unici soggetti udibili dal COPASIR, altrimenti ne risulterebbe una possibilità di indagine veramente limitata, è possibile quindi che questo disponga l’ audizione di Soggetti diversi, come gli appartenenti agli Organismi del “Sistema” o come soggetti estranei a questo ma comunque informati di fatti rilevanti per il Comitato24.

la legge tuttavia prevede che tale possibilità sia esercitabile solo previa delibera motivata comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri che potrà opporre un diniego solo con riferimento a questi, in virtù della leale collaborazione del Comitato parlamentare con gli Organismi del “Sistema”.

22

Panelli, il Comitato Parlamentare per la sicurezza della Repubblica, nella legge 3 agosto del 2007 n. 124, in Quad. Cost. n.2/2008.

23

Franchini, M., Il Sistema nazionale delle informazioni e l’Autorità delegata, in Giornale di diritto amministrativo, 2010.

24

Franchini M., Alcune considerazioni sulle nuove competenze del comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, in AIC, rivista n.,1 del 2014. l’autore: “Circa l’ ipotesi di

informazioni e valutazioni richieste al personale dipendente dei Servizi, bisogna considerare come la loro audizione sarà possibile solo dopo che siano stati ascoltati i Direttori di essi, configurandola cioè come un supplemento, un integrazione di quanto già comunicato da quelli”.

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Sempre nell’ ambito dei poteri attivi il COPASIR può ottenere qualsiasi atto o documento a conoscenza dell’Autorità Giudiziaria, o di Commissioni parlamentari di Inchiesta, o di qualsiasi ufficio della pubblica amministrazioni, compresi quelli agenti nell’ ambito del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica.

Infine Il COPASIR ha il potere di effettuare accessi diretti negli uffici degli organismi del Sistema delle informazioni per la sicurezza, dandone comunque informazione preventiva al Presidente del Consiglio, che può rinviarli solo se rischiano di minacciare od interferire con con operazioni in corso, e quello di controllare direttamente le certificazioni e gli attestati delle spese per le operazioni compiute, accedendo all’ archivio centrale del DIS.

Questo quindi il complesso dei poteri, in generale, del Comitato di controllo Parlamentare.

1,3) LE MODIFICHE DEL 2012.

Se già la legge 3 agosto del 2007 numero 124 aveva avuto, come criterio di fondo l’ampliamento dei poteri di intervento del Comitato parlamentare, rispetto a quelli della precedente disciplina, nel 2012 con un ulteriore intervento del Legislatore si è deciso di ampliare ulteriormente le potestà del Comitato in questione in relazione alle sue funzioni di verifica Ispezione ed accertamento del rispetto di legge e regolamenti da parte degli operatori del Settore.

Questa normativa ha effettuato questo rafforzamento che si manifesta subito, nell’articolo 30 come riformulato dalla nuova legge, nel nuovo testo alla “ Generale attività di controllo, metodico ed ininterrotto, del rispetto della Costituzione, nell’esclusivo interesse e per la difesa della Repubblica e delle sue istituzioni” da parte di tutti i componenti il Sistema nazionale di informazioni per la sicurezza, viene affiancata la competenza ad accertare il rispetto del principio normativo per cui le funzioni attribuite dalla legge al dipartimento per le informazioni e sicurezza, DIS, ed ai due apparati operativi, dell’intelligence nazionale, l’AISE e l’AISI, non siano esercitate da nessun altro ente, organismo o ufficio”, e contestualmente di verificare che le attività di informazione […] svolte da organismi pubblici non appartenenti al Sistema di informazione per la sicurezza rispondano ai principi della presente legge25.

25

Franchini M., Alcune considerazioni sulle nuove competenze del comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, in AIC, rivista n.,1 del 2014.

La legge di modifica ha generato secondo l’autore l’effetto, dal punto di vista del testo di legge, di rendere frastagliata e non omogenea la disciplina, è infatti una legge che interviene sul testo di legislazione precedente, modificandone gli articoli, si rende pertanto necessario il balzo da una legge all’ altra.

(12)

Anche con il rapporto che il comitato parlamentare intrattiene con il Presidente del consiglio dei Ministri è stato mutato da questa legislazione di modifica, ampliando notevolmente il novero degli oggetti che il vertice politico-decisorio del Sistema deve comunicare alla controparte parlamentare.

I poteri sopra descritti risultano confermati dalla legge di modifica, tuttavia, questa ha provveduto a modificare alcune parti rendendo più incisivo, il controllo effettuato dal COPASIR.

Prima di questa, nel testo originario dell’articolo 34 della legge 124 del 2007, si prevedeva che se nell’esercizio delle proprie funzioni, il comitato avesse riscontrato “ condotte poste in essere in violazione delle norme che regolano l’ attività di informazione per la sicurezza”, avrebbe dovuto limitarsi ad avvertire il Presidente del Consiglio dei Ministri e riferire ai Presidenti delle Camere per le opportune valutazioni politiche i sede al Parlamento tutto26. L’attuale versione del Testo dell’articolo che sia direttamente il Comitato stesso, “ sulla base degli elementi acquisiti nell’esercizio delle proprie funzioni, deliberi di procedere all’accertamento della correttezza delle condotte” di appartenenti o di ex tali, agli organismi del “Sistema”, avendo anche la possibilità di informare il Presidente del Consiglio dei Ministri a disporre inchieste interne al Sistema27.

Non facendo più riferimento alla “violazione delle norme”, né alla loro mancata rispondenza alla legge, andando ad allargare ulteriormente l’ambito dell’azione di controllo e vigilanza di cui risulta incaricato il Comitato parlamentare.

Un secondo aspetto di novità introdotto dalla modificazione avvenuta con la legge 133 del 2012, ha riguardato la potestà di controllo del COPASIR, sulla conferma da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’apposizione del Segreto di Stato all’Autorità Giudiziaria.

La nuova disciplina ha integrato il testo originario cola precisazione che: “ il Presidente del Consiglio su richiesta del Presidente del Comitato parlamentare, espone, in una seduta segreta appositamente convocata, il quadro informativo idoneo a consentire l’esame nel merito della conferma dell’opposizione del Segreto di Stato”. Tale novità ha reso più pregnante il potere del Comitato, rendendolo di fatto compartecipe con il Presidente del Consiglio delle decisioni che hanno spinto all’ apposizione del Segreto di stato all’Autorità giudiziaria28.

26

Mori M., Dal COPACO al Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica.

27

Art 34 legge 124 del 2007, come modificato dalla legge numero 133 del 2012.

28

Carlo Mosca, Stefano Gambacurta, Giuseppe Scandone, Marco Valentini, I Servizi di informazione e il segreto di Stato (Legge 3 agosto 2007, n. 124), Milano, 2008. I’Autore qui spiega come spesso quello dell’apposizione del Segreto si riveli essere un atto politico più

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La previsione di una seduta segreta per tale discussione, quella sugli argomenti essenziali alla base dell’apposizione del Segreto di Stato, è risultata interessante in quanto normalmente le sedute del COPASIR avvengono in segreto, nella prassi si è pertanto ritenuto che l’affermazione ha significato che la seduta ed i suoi contenuti debbano essere resi pubblici qualora si decida per la rimozione del Vincolo sugli atti richiesti dalla Magistratura, facendo venire meno anche le esigenze di tutela della riservatezza per questioni di interesse nazionale. Queste quindi le Competenze di Controllo di un Organismo parlamentare che si colloca al di fuori del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica, che si sono accresciute ad ogni intervento legislativo, senza tuttavia snaturare l’impianto o la natura di tale Organismo o la sua posizione istituzionale nel rapporto con i componenti del “Sistema”. Quindi più in generale seguendo il filo conduttore che ha permeato di sé tutta la legislazione di riforma e le successive modifiche dell’apparto di intelligence, la conservazione dell’impianto generale preesistente ed il potenziamento degli organismi nei settori che avevano dato problemi durante la trentennale fase di attuazione della disciplina varata con la legge 801 del 1977. Ed il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica rappresenta uno dei migliori esempi di questa precisa linea politica del Legislatore, seppure non manchino ulteriori margini di miglioramento.

1) I CONCETTI DI “RISCHIO” O “MINACCIA”.

Dopo aver illustrato l’organizzazione politico amministrativa ed il Controllo a cui vengono sottoposti i soggetti facenti parte del “Sistema di informazioni per la sicurezza della Repubblica”,

è opportuno dare conto di quali siano principali attività svolte dai nostri servizi di intelligence in risposta alle minacce all’ interesse nazionale della Repubblica.

Un primo richiamo va effettuato alla concezione di “interesse Nazionale”, cioè un ambito di tutela molto più ampio di quello della sovranità territoriale e della tutela delle istituzioni democratiche che la precedente disciplina affidava alla tutela dei Servizi. Queste sfere vengono oggi ricomprese nel più ampio concetto di interesse nazionale, cioè tutto il complesso di attività fondamentali per lo sviluppo e la tutela della Repubblica, intesa non più solo dal punto di vista istituzionale, bensì da quello sostanziale come il Sistema paese, cioè il complesso di attori Pubblici e privati che operano nella nazione e al di fuori di essa per

che giuridico, anche se le leggi di riforma siano intervenute a porre limiti e controlli giuridici al potere di apposizione. Questo rende però il Comitato in una certo grado compartecipe di decisioni politiche relative al sistema.

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portare avanti il suo consolidamento e lo sviluppo nei settori economico, militare, scientifico e della ricerca e politico29.

Lo scopo dei Servizi di intelligence da dopo la dissoluzione dell’Unione Sovietica e la fine della guerra fredda è quindi radicalmente mutato, specialmente in un paese di “Frontiera” come l’ Italia, da quello classico, che possiamo definire come protezione della Sovranità, tanto militare, con il controllo dei confini, tanto a quella democratica, con la protezione e tutela delle istituzioni, ad uno scopo di tutela di interessi più ampio, quello di tutti i soggetti e le realtà, pubblichi o no che agiscono nell’ambito del Sistema Paese.

Tale scopo assume ancora più significato se si da conto di quali siano e quale portata abbiano le minacce ed i rischi in cui l’interesse nazionale può incorre.

Con “minaccia”, si vuole indicare un fenomeno, una situazione che si riveli potenzialmente lesiva della sicurezza nazionale, cioè degli interessi del Sistema Paese30 e può essere avanzata da parte di altre Nazioni, di organizzazioni non statuali o da singoli individui.

Con il termine “rischio”, si “intende invece un danno potenziale per la sicurezza nazionale derivante da un evento, tanto intenzionale, quanto accidentale, riconducibile ad una minaccia, dall’interazione di tale evento con le vulnerabilità del sistema Paese o di suoi settori ed articolazioni e dai connessi effetti”31.

Compito principale stabilito dalla legge del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica consiste proprio nel raccogliere le notizie in relazione a tali minacce, condurne l’ analisi al fine di ottenere le informazioni rilevanti e riferire al decisore politico e Militare affinché prenda le sue decisioni, nella più totale coscienza della situazione per come si delinea32.

L’ unico strumento pubblico, in grado di dare conto di quali siano e di quale sia l’ entità dei rischi e delle minacce che, nello scenario mondiale attuale, i Servizi di intelligence si trovano ad affrontare, è costituito dalle Relazioni semestrali ed annuali presentate dal COPASIR, il Comitato di controllo parlamentare alle Camere, in quanto la valutazione finale sull’andamento dell’azione di Governo in generale spetta proprio al Parlamento tutto, in virtù del rapporto di fiducia che lo lega all’Esecutivo.

29

Jenac., “I Servizi dall’ordine di Yalta” al “disordine delle Nazioni” in Gnosis, n.1/2008.

30

Giupponi T.F., Servizi di informazione e segreto di stato nella l.n.124/2007, in scrtti in memoria di Luigi Arcidiacono.

31

Montagnesi A.;Neri C., L’ evoluzione della sicurezza nazionale italiana.

32

Non si esclude la possibilità di avanzare proposte ed opinioni tecniche, nonché consigli, che tuttavia dovranno essere valutate dal decisore politico nell’attuazione delle politiche in risposta alle singole minacce.

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Pertanto è attraverso questo strumento che il Comitato parlamentare usa per riferire sullo stato e sull’andamento dell’attività del Sistema di informazioni per la sicurezza, che si rinvengono le notizie riguardanti la situazione delle minacce, delle decisioni di politica per le informazioni e sicurezza, cioè in quale direzione si vuole che i Servizi di informazione operino e delle attività concretamente messe in atto, pur tuttavia non scendendo nei dettagli per l’ovvia ragione che rendendo pubbliche le operazioni si rischierebbe di mettere in pericolo il loro corretto svolgimento ed in generale tutto il complesso di compiti affidati al Sistema di intelligence33.

Da queste si può ricavare un quadro di suddivisione delle minacce e dei rischi che la nostra intelligence ha suddiviso in quattro34:

-“Minacce di Primaria Grandezza”, cioè in grado di ledere la sicurezza stessa dei cittadini Italiani, e non solo, all’ interno del territorio nazionale così come all’ esterno di questo. La scelta dei Servizi è quindi quella di mettere in primo piano la tutela del bene giuridico della Vita dei Cittadini, come compone essenziale dello Stato, parte fondamentale dell’interesse Nazionale e bene giuridico superiore.

-“ I rischi potenzialmente letali”: notevolmente più limitati rispetto ai primi, che invece si prospettano come imminenti, sono riconducibili spesso a settori “eversivo-terroristici”, nonché a quelle manifestazioni violente spesso gestibili attraverso il controllo dell’ordine pubblico.

-“ Minacce di più a lungo termine e di esito potenzialmente dannoso”; sono situazioni in evoluzione spesso con le più varie nature, occorre che l’ intelligence le analizzi e le monitori passo passo per controllarne i potenziali ed imminenti sviluppi ed approntare piani per poter reagire in caso di necessità.

-

“rischi riferiti a beni conoscenze e risorse dello Stato o della collettività”, ci si riferisce ai vari pericoli in cui possono intercorrere attività economiche, attività scientifiche e di ricerca o altri settori di interesse per lo sviluppo della Nazione, in particolare un esempio importante è costituito dalla tutela che si deve garantire al patrimonio informativo dello Stato, da attacchi “cibernetici”.

Questo un quadro di come sono state catalogate le situazioni di minaccia o di rischio per la sicurezza degli interessi nazionali.

33

Di qui la decisione di porre l’analisi delle minacce e dei rischi di seguito alla trattazione del COPASIR, in quanto ricavata essenzialmente dalle relazioni che quest’organismo utilizza per comunicare lo stato della situazione alle Camere, ultimo decisore politico e controllore dell’ attività di Governo.

34

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In questo quadro è bene elencare alcune delle minacce, le quali il Sistema di informazione per la sicurezza della repubblica si trova ad affrontare quotidianamente reperendo le notizie necessarie per l’azione degli altri appartati dello Stato nei loro confronti.

2,1) IL TERRORISMO ISLAMISTA.

Il terrorismo di matrice islamista, quindi intesa come ispirato dalla visione radicalizzata ed estremizzata dell’Islam35, quella che oggi potremo chiamare, con un termine più attuale jihadista, costituisce da molto tempo una delle minacce di primaria grandezza, sia a causa dei suoi obbiettivi, sia della radicalizzazione che oggi ha assunto all’ interno delle varie nazioni Europee.

Non risulta più limitato alle aree del Medio oriente in cui si svolgono o si sono svolte operazioni militari che hanno destabilizzato in parte le regioni, come avveniva in misura prevalente negli anni passati ma oggi si assiste alla diffusione, anche grazie alle nuove tecnologie che hanno reso il mondo più piccolo connettendo luoghi appartenenti a dimensioni diverse a pochi “click” di distanza, del pensiero radicalizzato di matrice jihadista(?) attraverso la formazione e proliferazione di cellule terroristiche situate prevalentemente nei paesi Occidentali e speso e volentieri formate da cittadini di quegli stessi paesi36.

In tale ambito una delle attività di contrasto al fenomeno che ha maggiormente impiegato l’intelligence Italiana è stata quella di contrasto e di monitoraggio dell’attività di propaganda, sia sul web che tramite canali più tradizionali anche allo scopo di interpretare le strategie ed i possibili obbiettivi della rete di contatti di particelle jihadista e di individuare i loro canali di reclutamento.

Queste analisi dei Servizi, trasmesse tramite le Relazioni al Parlamento, riferiscono di quella che è stato il mutamento nello scenario internazionale, per quanto riguarda il terrorismo islamista, questo infatti è passato dall’avere un cuore, un corpo centrale e direzionale, “il cosiddetto AL Qaida core”37 ad una struttura più particellarizzata, caratterizzata cioè da una galassia di cellule sparse nel globo alcune in contatto con le altre allo scopo di perseguire i loro fini.

Questa tendenza evolutiva è indicata dalle relazioni dei servizi come “una delle costanti più insidiose e caratteristiche della minaccia, risultato diretto e voluto della trasformazione di Al

35

Quadrella L., Il nuovo terrorismo internazionale come crimine contro l’umanità, Napoli,2006.

36

SISR, Relazione sulla politica dell’informazione per la sicurezza, 2011

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Qaida in un ibrido ideologico-operativo, in esito alla quale le iniziative di taglio “spontaneistico” si affiancano alla minaccia rappresentata dalla vicinanza geografica del nostro paese ad altre aree ad alto rischio, come il Nord Africa ed il Corno d’Africa, dove operano i “franchising” regionali della rete qaidista, ovvero a regioni, come quella balcanica, dove si registra una strisciante penetrazione dell’ideologia salafita-jihadista.”38

Nella relazione del 2013, sempre il DIS, espone la situazione di pericolo e di ulteriore evoluzione del fenomeno rappresentata dal fenomeno dei “Reduci”, cioè quei volontari, spesso occidentali che si sono diretti verso “teatri di jihad” e che “dopo aver sviluppato sul posto legami con gruppi di qaidisti ed acquisito sul campo particolari capacità offensive, decidano di ripersi in Paesi occidentali, Italia compresa, per attuare progetti ostili ovvero tentare di imbastire reti radicali”39.

Altro ambito di intervento dell’intelligence con riguardo al terrorismo internazionale, ed in particolare con riguardo alle sue filiali presenti nel nostro paese, è costituito dalla lotta al finanziamento dell’attività dei gruppi terroristici, in particolare attraverso il tracciamento delle donazioni a loro provenienti

Questo quindi un quadro generale per quanto riguarda la situazione della minaccia terroristica ricavabile dalle relazioni al Parlamento per il periodo intercorrente tra gli anni 2008 e 2013.

2,2) LA SICUREZZA DEL CYBERSPAZIO.

La “cyber security” viene inserita nell’ambito di quelle attività che costituiscono una minaccia alla sicurezza economica nazionale, in quanto attraverso l’ utilizzo delle reti internet e dei software, si rende sempre più probabile l’attacco da parte di hacker alle reti informative di imprese rilevanti per lo sviluppo dell’interesse economico nazionale ed alle infrastrutture pubbliche che gestiscono in modo sempre più digitalizzato informazioni di interesse primario per la sicurezza nazionale e gli interessi del “Sistema Paese”.

“Con riferimento, poi, agli scenari di potenziale incidenza sulla sicurezza economica e sulla più generale architettura di sistema che sorregge il concreto funzionamento, le attività quotidiane e i programmi di sviluppo della Nazione, un fondamentale campo di sfida per l’ intelligence sarà quello della cyber security”40.

38

SISR, Relazione sulla politica dell’informazione per la sicurezza 2009.

39

SISR, Relazione sulla politica dell’informazione per la sicurezza 2013.

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la minaccia agli interessi delle Nazioni costituita dalla possibilità di attacchi informatici, è tale da essere ritenuta dalla maggioranza delle intelligence mondiali una Minaccia di Primaria grandezza, al Pari del Terrorismo internazionale.

La minaccia pur rimanendo sul piano immateriale risulta ingrasso di incidere su una pluralità do settori, con la conseguenza di venire a ledere una pluralità di interessi diversi; si pensi all’ interesse economico di un’azienda a non vedersi sottratte informazioni riservate sulla sua produzione, oppure all’ interesse di uno Stato, sicuramente diverso da quello economico, a non vedersi sottratte informazioni riguardanti aspetti militari o politici.

O ancora al rispetto della privacy dei singoli cittadini, che deve essere tutelata di fronte alla possibilità di acquisizione dei dati personali di questi da parte di autori di attacchi informatici. Questi risultano essere tutti interessi suscettibili di tutela da parte dello Stato che deve tutelare l’interesse nazionale, in cui questi aspetti evidentemente devono essere ricondotti41.

Nella relazione del DIS del 2010, questo definisce la minaccia cibernetica come una minaccia reale, sfuggente e che “sollecita il diretto coinvolgimento degli apparati di intelligence, la massima sinergia tra settori pubblici e privati e la più ampia collaborazione”.

Tra gli aspetti problematici del settore risulta quello della difficoltà di stabilire l’identità, o comunque un profilo del soggetto dal quale può provenire l’attacco informatico.

A differenza di fenomeni, già sfuggenti come il Terrorismo, questo settore risulta ancora più complesso per la realtà del fatto che i soggetti agenti possono essere molti e di diversa natura e di volta in volta è di estrema difficoltà risalire all’ autore dell’attacco.

questi possono infatti arrivare da altri Stati per mezzo dei loro parti di intelligence, tutti i paesi del mondo stanno infatti intervenendo per rendere efficaci i loro sistemi di intelligence nel cyberspazio, sia in difesa che in attacco, ma anche da gruppi di hacker indipendenti o da parte di imprese nell’ambito del fenomeno dello spionaggio industriale.

Per i Paesi occidentali infatti quella dello spionaggio industriale risulta essere una minaccia di primaria grandezza, il cyber spazio si ritrova ad essere un luogo, al pari di un luogo fisico, dove aziende ed entità statali di Paesi emergenti tentano di acquisire, in modo illecito, informazioni sensibili e “know-how” in settori strategici, proprio attraverso la strategia degli attacchi informatici diretti alle strutture informatiche dei Paesi più avanzati42.

I sistemi tradizionali di Spionaggio industriale infatti risultano essere stati scansati da queste nuove metodologie, che riducono il rischio di essere scoperti e rintracciati ma soprattutto sono resi necessari dal fatto che oggigiorno le informazioni vengono quasi interamente custodite in banche dati virtuali e non sono più presenti nel mondo fisico.

41

SISR, Relazione sulla politica dell’informazione per la sicurezza 2010.

42

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Riguardo alle azioni e le politiche tenute dal Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica, per far fronte alla minaccia nata dallo scorretto ed illecito utilizzo della tecnologia, bisogna citare la politica di apertura nei confronti del mondo universitario e della società civile.

La nuova politica dei Servizi, si è orientata verso il reclutamento di personale sempre più qualificato in ambito informatico, specialmente attraverso il contatto con il mondo universitario ed accademico.

Da qui si spiega anche la nuova politica di comunicazione verso l’ esterno delle reali finalità e delle metodologie e risorse messe in campo a difesa degli interessi di rilevanza nazionale, rivelandosi così una decisione che non ha come sola finalità, l’ unica finalità di relazionarsi con l’ spine pubblica allo scopo di dissipare quelle ombre che gli eventi e le disfunzioni dei decenni precedenti avevano gettato su una funzione, quella di informazione per la sicurezza, che proprio a causa delle sue caratteristiche fondamentali risulta sconosciuta ai più43.

2) PROSPETTIVE DI SVILUPPO.

Da una breve analisi delle principali minacce che i sistemi di intelligence si trovano a affrontare si intuisce che minacce e rischi all’ interesse nazionale, quale interesse di riferimento a tutela del quale vengono poste le strutture di informazione per la sicurezza, si fanno sempre più internazionali.

Tanto il terrorismo internazionale, che ha sesso di essere radicato solo in determinati ambiti territoriali, per frammentarsi e radicarsi in un contesto quasi senza frontiere, tanto le minacce al cyberspazio, che per le loro specifiche caratteristiche, non incontrano confini fisici.

La necessità che si fa sempre più forte di rispondere a tali minacce può essere rappresentata solo da una maggiore integrazione al livello Europeo, come già avviene per altre branche del diritto, dei sistemi di intelligence.

Tale integrazione già oggi ha effettuato un primo passo in avanti grazie al meccanismo di condivisione delle informazioni Europeo.

La politica dell’Unione Europea i materia di informazioni per la sicurezza, si basa su due obbiettivi principali: il primo rappresentato dalla condivisione delle informazioni raccolte; si vuole infatti “rendere accessibili i dati e le informazioni pertinenti e necessarie alle autorità UE incaricate della repressione del crimine, allo scopo di prevenire e combattere il terrorismo

43

A. MONTAGNESE, Impact of Social Media on National Security, CeMiSS, Roma, aprile 2012.

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e le altre forme di criminalità organizzata”, la così detta “intelligence-led policy”44, al fine di

poter orientare le azioni dei sistemi di intelligence nazionali attraverso i confini dei vari paesi. Il programma si è realizzato solo in parte grazie al complesso programma normativo messo in campo dal regolatore Europeo, prevedendo l’introduzione di garanzie, di controlli comuni e protocolli comuni al fine di rimuovere gli ostacoli ad una comunicazione di informazioni, che risulta assolutamente, ed in maniera sempre maggiore, a combattere fenomeni sempre più globali transfrontalieri.

Nell’ambito di questa politica di informazione Europea, di particolare importanza assume la decisione 2006/960/GAI del Consiglio relativa alla semplificazione dello scambio di informazioni e intelligence tra le autorità degli stati membri dell’Unione europea incaricate dell’applicazione della legge, imponendo alle autorità nazionali non un mero scambio occasionale di dati bensì l’obbligo di un sistematica condivisione di queste informazioni con apposita costituzione di una banca dati europea, di deposito e consultazione delle informazioni, in modo da consentirne la consultazione ad Europol e agli altri sistemi di informazione nazionali45.

Questo processo è un processo ai primi stadi, che si limita ad un obbligo di condivisione, senza poi prevedere organismi in grado di controllare il rispetto di questo da parte delle intelligence nazionali, che in quanto organismi, speciali, dei singoli Paesi Membri rispondono ai vertici politici di questi soltanto.

Tuttavia data la tendenza all’ internazionalizzazione delle minacce, dovuta ai vari fattori, sia geo-politici, sia tecnologici che economici, il procedimento di sviluppo di un’intelligence unica europea in grado di effettuare un concreto controllo delle informazioni provenienti da quelle nazionali sul modello di quello che già avviene, per altri settori del diritto di rilevanza europea, si pensi ad esempio al diritto bancario, oggi sottoposto alla supervisione della Banca centrale Europea.

44

Comunicazione della Commissione, migliorare l’accesso all’informazione da parte delle autorità incaricate del mantenimento dell’ordine pubblico e del rispetto della legge, 16 giugno 2004. Questi obiettivi vengono indicati come “le pietre miliari della politica d’informazione UE”.

45

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