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LA CERTIFICAZIONE UNICA 2016

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INFORMATIVA N. 031 – 29 GENNAIO 2016

ADEMPIMENTI

LA CERTIFICAZIONE UNICA 2016

• Provvedimento Agenzia Entrate 15.1.2016

• Istruzioni Certificazione Unica 2016

Come noto, i sostituti d’imposta sono tenuti a comunicare all’Agenzia delle Entrate tramite la Certificazione Unica i dati reddituali / previdenziali dei lavoratori dipendenti e assimilati nonché quelli relativi al lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.

A seguito delle novità introdotte dalla Finanziaria 2016, la Certificazione Unica è stata “implementata” con ulteriori dati e l’invio della stessa è equiparato a tutti gli effetti alla presentazione del mod. 770. Quest’ultimo va comunque presentato entro il 31.7 relativamente alla comunicazione delle ritenute operate / versate e delle compensazioni effettuate.

Recentemente l’Agenzia ha approvato il nuovo modello della Certificazione Unica 2016, suddiviso in “Sintetico” e “Ordinario”:

− il primo da consegnare ai percipienti entro il 29.2.2016;

− il secondo da trasmettere telematicamente all'Agenzia delle Entrate entro il 7.3.2016.

(2)

Come noto, dal 2015 i sostituti d’imposta sono tenuti ad inviare telematicamente all’Agenzia delle Entrate, entro il 7.3 di ciascun anno, la Certificazione Unica attestante i redditi di lavoro dipendente, equiparati e assimilati nonché i redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi corrisposti nell’anno precedente.

Entro il 28.2 dell’anno successivo a quello di riferimento, i sostituti d’imposta sono altresì tenuti a consegnare ai percipienti la Certificazione in esame, in duplice copia.

Si evidenzia che la Certificazione Unica va utilizzata anche per attestare:

• i redditi corrisposti che non hanno concorso alla formazione del reddito imponibile ai fini fiscali e contributivi;

• i dati previdenziali e assistenziali relativi alla contribuzione dovuta / versata.

La Finanziaria 2016 ha previsto l’implementazione dei dati da riportare nella Certificazione Unica rispetto a quelli richiesti lo scorso anno. In particolare, il comma 949 dispone che con la stessa dovranno essere comunicati anche

“gli ulteriori dati fiscali e contributivi e quelli necessari per l’attività di controllo dell’Amministrazione finanziaria e degli enti previdenziali e assicurativi, i dati contenuti nelle certificazioni rilasciate ai soli fini contributivi e assicurativi nonché quelli relativi alle operazioni di conguaglio effettuate a seguito dell’assistenza fiscale prestata”.

Le CU contenenti i predetti dati sono equiparate a tutti gli effetti ad una dichiarazione.

Conseguentemente il mod. 770 è “drasticamente” ridotto e va presentato, entro il 31.7, limitatamente alle ritenute operate / versate e alle compensazioni effettuate.

Con il Provvedimento 15.1.2016 l’Agenzia delle Entrate ha approvato il modello della Certificazione Unica 2016 che risulta articolato nella versione Sintetica e in quella Ordinaria. In particolare:

• la Certificazione Unica Sintetica ripropone sostanzialmente la CU 2015 e va consegnata, ai sensi dell’art. 4, comma 6-quater, DPR n. 322/98 agli interessati:

− entro il 28.2 dell’anno successivo a quello di corresponsione.

La Certificazione Unica 2016 relativa al 2015 deve quindi essere consegnata ai lavoratori dipendenti e ai percettori di redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi entro il 29.2.2016 (il 28.2 cade di domenica);

− entro 12 giorni dalla richiesta degli stessi in caso di interruzione del rapporto di lavoro;

• la Certificazione Unica Ordinaria va trasmessa all’Agenzia delle Entrate entro il 7.3 dell’anno successivo a quello di corresponsione e comprende maggiori dati rispetto alla Certificazione Unica Sintetica (con l’invio della Certificazione Unica Ordinaria il sostituto assolve l’adempimento dichiarativo relativamente ai dati in essa contenuti con la conseguente inutilità di

“riproporli” nel mod. 770).

Dichiarazione sostituto d’imposta

Certificazione Unica

Ordinaria (*) da inviare all’Agenzia dell’Entrate entro il 7.3

Mod. 770 da inviare all’Agenzia dell’Entrate entro il 31.7 (*) La CU assume valenza dichiarativa. Ai percipienti va consegnata la CU Sintetica entro il 28.2.

Entrambe le versioni si compongono dei seguenti 3 prospetti:

• DATI ANAGRAFICI del sostituto e del percettore;

• CERTIFICAZIONE LAVORO DIPENDENTE, ASSIMILATI E ASSISTENZA FISCALE per i dati relativi ai redditi di lavoro dipendente ed assimilati ed i connessi dati previdenziali ed assistenziali;

• CERTIFICAZIONE LAVORO AUTONOMO, PROVVIGIONI E REDDITI DIVERSI contenente i dati relativi ai redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.

(3)

FRONTESPIZIO E QUADRO CT

Relativamente al Frontespizio si segnala l’accorpamento delle caselle relative al numero di certificazioni inviate (lavoro dipendente ed assimilati / lavoro autonomo e provvigioni) in un unico campo “Numero certificazioni”.

Come lo scorso anno, con il quadro CT il sostituto d’imposta indica l’utenza telematica (propria o di un intermediario) presso la quale ricevere i modd. 730-4.

È confermato che tale quadro va presentato dai sostituti d’imposta che:

• non hanno presentato, dal 2011, il mod. CSO (“Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai mod. 730-4 resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate”) ovvero il quadro CT con la Certificazione Unica 2015;

• trasmettono almeno una Certificazione di redditi di lavoro dipendente e assimilato.

Tale quadro non deve essere compilato:

• dai sostituti che intendono variare i dati comunicati in precedenza. Le variazioni (ad esempio, sede Entratel / indicazione dell’intermediario) devono infatti essere comunicate obbligatoriamente con il predetto mod. CSO;

• se la Certificazione Unica è trasmessa per annullarne o sostituirne una precedente.

DATI ANAGRAFICI DEL SOSTITUTO E DEL PERCETTORE

Le informazioni relative al sostituto d’imposta e al soggetto percipiente non hanno subito rilevanti variazioni rispetto allo scorso anno.

Dati del sostituto d’imposta

Oltre al codice fiscale e ai dati anagrafici va riportato il domicilio fiscale e l’indirizzo della sede alla quale devono pervenire le comunicazioni relative ai conguagli sulle retribuzioni nonché:

• il codice attività (prevalente con riguardo al volume d’affari) al momento del rilascio della CU;

• il codice sede, qualora il sostituto d’imposta abbia optato per una gestione separata dei lavoratori (ad esempio, lavoratori con qualifica di dirigenti e lavoratori con qualifica di impiegati) ai fini dell’effettuazione delle operazioni di conguaglio da assistenza fiscale.

Dati del soggetto percettore delle somme certificate

Oltre al codice fiscale e ai dati anagrafici va indicato il domicilio fiscale del percipiente utile ai fini della determinazione delle addizionali regionale e comunale IRPEF.

Il domicilio fiscale all’1.1.2016 va indicato solo se diverso dal domicilio fiscale all’1.1.2015.

Per i lavoratori autonomi, il “Domicilio fiscale” va compilati soltanto se nel campo “Causale” è indicato il codice “N” (indennità di trasferta, rimborso forfetario di spese, premi e compensi per attività sportiva dilettantistica, o in relazione a rapporti di co.co.co. di carattere amministrativo – gestionale di natura non professionale resi a favore di società e associazioni sportive dilettantistiche, cori, bande e filodrammatiche da parte del direttore e dei collaboratori tecnici).

Inoltre:

• a campo 8 “Categorie particolari” va riportato lo specifico codice desumibile dalla Tabella D che identifica il percettore appartenente a particolari categorie (ad esempio, dipendente all’estero, percettore di borsa di studio, premio o sussidio per fini di studio o addestramento professionale, erede, ex coniuge, ecc.);

• a campo 9 “Eventi eccezionali” va riportato uno dei seguenti codici previsti per gli eventi a seguito dei quali è stata disposta la proroga / sospensione degli adempimenti / versamenti:

(4)

− “1” per i contribuenti vittime di richieste estorsive e dell’usura per i quali l’art. 20, comma 2, Legge n. 44/99 ha disposto la proroga di 3 anni dei termini di scadenza degli adempimenti fiscali ricadenti entro 1 anno dalla data dell’evento lesivo;

− “3” per i contribuenti residenti al 12.2.2011 nel Comune di Lampedusa o di Linosa interessati dall’emergenza umanitaria legata all’afflusso di emigrati dal Nord Africa, per i quali è stata prevista la sospensione degli adempimenti e versamenti tributari dal 16.6.2011 al 30.6.2012, prorogata da ultimo fino al 15.12.2016 dall’art. 1, comma 599, Finanziaria 2016;

− “4” per i contribuenti colpiti da altri eventi eccezionali;

• nel caso in cui la CU sia riferita ad una fattispecie non interessata dal mod. 730 precompilato, a campo 10 “Casi di esclusione dalla precompilata” va indicato uno dei seguenti codici:

− “1” nel caso di certificazione riferita esclusivamente a redditi di cui all’art. 50, comma 1, lett. b), e), f), g) relativamente alle indennità dei membri del Parlamento europeo, h) e h-bis);

− “2” in caso di certificazione riferita esclusivamente a dati previdenziali ed assistenziali e/o dati relativi al TFR, indennità equipollenti, altre indennità e prestazioni in forma di capitale soggette a tassazione separata e/o il quadro relativo alle Annotazioni.

Tale codice va utilizzato anche in caso di cedente nell’ambito di operazioni straordinarie che non prevedono l’estinzione dello stesso;

• a campo 30 va indicato il codice del rappresentante in caso di contribuenti incapaci (minore compreso);

• i campi da 40 a 44 vanno compilati se il percipiente è un soggetto non residente.

Si evidenzia l’aggiunta del nuovo campo 43 “Non residenti Schumacker”, da barrare in presenza di un soggetto non residente in Italia, che ha ivi prodotto un reddito pari almeno al 75% del reddito complessivo e che non fruisce di agevolazioni fiscali analoghe nello Stato di residenza. Tali campi vanno compilati riportando:

− il codice di identificazione fiscale rilasciato dall'Autorità dello Stato di residenza (campo 40);

− la località estera di residenza e relativo indirizzo (campi 41 e 42);

− la presenza di soggetti “non residenti Schumacker” (campo 43);

− il codice dello Stato estero di residenza (campo 44).

Dal 2016 è prevista la compilazione dei campi 43 e 44 anche nell’ipotesi di percipiente non residente che abbia percepito redditi di lavoro dipendente e assimilati.

CERTIFICAZIONE LAVORO DIPENDENTE, ASSIMILATI ED ASSISTENZA FISCALE Relativamente a tale Sezione le novità introdotte riguardano sia la parte “Dati fiscali” che la parte

“Dati previdenziali ed assistenziali”.

Dati fiscali

(presenti sia nella CU Sintetica che nella CU Ordinaria)

Redditi

È prevista l’indicazione in 2 distinti campi dei redditi da lavoro dipendente e assimilato derivanti da contratti a tempo indeterminato e determinato.

In particolare nella CU 2016, qualora siano stati conguagliati contestualmente redditi derivanti da rapporti di lavoro a tempo indeterminato e determinato, il sostituto deve compilare un unico modulo indicando a campo 1 l’imponibile derivante dal rapporto a tempo indeterminato e a campo 2 quello derivante dal rapporto a tempo determinato.

Inoltre, nella Sezione “Rapporto di lavoro” si segnala l’inserimento dei nuovi campi

“In forza al 31/12” (campo 10) e “Periodi particolari” (campo 11).

(5)

Oneri deducibili

È stata implementata la Sezione “Oneri deducibili” nella quale il sostituto deve indicare ogni singolo onere considerato (nella Certificazione Unica 2015 tali informazioni erano fornite nelle Annotazioni).

Altri dati

Sono state inserite le seguenti Sottosezioni:

“Reddito frontalieri”, composta da 2 campi, per l’indicazione distinta dei redditi derivanti da un rapporto a tempo indeterminato (campo 455) e determinato (campo 456), al lordo della quota esente di € 7.500;

“Campione d’Italia”, nella quale va esposta la tassazione dei redditi di lavoro (a tempo determinato / indeterminato) e di pensione, prodotti in euro e corrisposti a soggetti iscritti nei registri anagrafici del Comune di Campione d’Italia, al lordo della quota esente di € 6.700 (campi 457 e 458);

“Redditi esenti”, così come contenuto nel Mod. 770/2015 Semplificato.

È inoltre presente il nuovo campo “Quota TFR” per evidenziare l’importo di TFR erogato mensilmente sotto forma di quota integrativa della retribuzione c.d. Qu.I.R.

(campo 477).

Coniuge familiari a

carico

Il codice fiscale del coniuge non legalmente separato / divorziato va indicato anche se non a carico.

Dati fiscali

(presenti solo nella CU Ordinaria) Assistenza

fiscale 730/2015

Sono stati inseriti nuovi campi relativamente all’assistenza fiscale prestata dal sostituto nel 2015, sia con riferimento al dichiarante (da 51 a 153) che al coniuge (da 261 a 333).

Tali informazioni erano fornite nella Parte D del mod. 770 Semplificato, con alcune differenze di denominazione / collocazione dei campi.

Previdenza

complementare È presente la nuova Sottosezione “Identificativo del Fondo” nella quale va indicato il codice fiscale dei fondi presso i quali è stata versata la contribuzione.

Oneri deducibili

Sono stati inseriti 2 nuovi campi per l’esposizione dei dati relativi alle somme restituite al soggetto erogatore e precedentemente assoggettate a tassazione, ex art. 10, comma 1, lett. d-bis), TUIR.

È inoltre prevista l’indicazione del codice fiscale dell’Ente / Cassa assistenziale al quale il sostituto ha versato la contribuzione (tale dato era in precedenza comunicato tramite il mod. 770 Semplificato).

Altri dati

È stata inserita la nuova Sottosezione “Bonus e stock option” (campi 470 e 471) dove, ai sensi dell’art. 33, DL n. 78/2010, per il solo settore finanziario, vanno indicati l’anno e l’ammontare dei compensi eccedenti la parte fissa della retribuzione assoggettato all’aliquota addizionale del 10%, per dirigenti e collaboratori.

Casi particolari operazioni straordinarie

La nuova Sezione, riservata alla gestione delle operazioni straordinarie, va così compilata

• a campo 571 va indicato il codice fiscale del soggetto estinto;

• il campo 572 va barrato dal cedente che ha trasferito i propri lavoratori dipendenti, senza effettuare il conguaglio, nelle ipotesi di operazioni societarie che non determinano l’estinzione del cedente.

Dati previdenziali e assistenziali

(presenti sia nella CU Sintetica che nella CU Ordinaria)

È stata inserita la nuova Sezione 4 “ALTRI ENTI”, destinata all’indicazione dei dati previdenziali ed assistenziali relativi alla contribuzione versata / dovuta agli Enti previdenziali diversi dall’INPS / INPS Gestione dipendenti pubblici ex INPDAP, quali ad esempio, ENPAB, ENPAM, ENPAP, ENPAI, ANPAV, INPGI.

(6)

CERTIFICAZIONE LAVORO AUTONOMO, PROVVIGIONI E REDDITI DIVERSI

Analogamente alla Certificazione Unica 2015, il prospetto in esame è riservato al sostituto che nel 2015 ha erogato compensi riferiti a:

• redditi di lavoro autonomo ex art. 53, TUIR, assoggettati a ritenuta ex art. 25, DPR n. 600/73.

Devono essere indicati nella Certificazione Unica, ancorché non assoggettati a ritenuta, i compensi erogati ai soggetti che nel 2015 hanno adottato il regime forfetario / dei minimi;

• redditi diversi ex art. 67, comma 1, TUIR, soggetti a ritenuta ex artt. 25, DPR n. 600/73 e 33, comma 4, DPR n. 42/88 (lavoro autonomo occasionale, attività sportive dilettantistiche, ecc.).

Relativamente ai compensi ex art. 67, comma 1, lett. m), TUIR (indennità di trasferta, rimborsi forfetari di spesa, premi e compensi erogati a sportivi dilettanti) è confermato che non vanno indicati i rimborsi per spese documentate relative al vitto, alloggio, viaggio e trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale;

• provvigioni, anche occasionali, inerenti a rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza e procacciamento d'affari, nonché derivanti dalla vendita a domicilio, assoggettate a ritenuta ex art. 25-bis, DPR n. 600/73;

• indennità per la cessazione di rapporti di agenzia delle persone fisiche e società di persone, per la cessazione da funzioni notarili e per la cessazione dell'attività sportiva quando il rapporto di lavoro è di natura autonoma ex art. 17, comma 1, lett. d), e) ed f), TUIR.

Va evidenziato che il prospetto interessa anche i condomini che hanno operato la ritenuta del 4% sui corrispettivi erogati per prestazioni relative a contratti di appalto, d’opera e/o servizi svolte nell’esercizio di un’attività d’impresa.

Oltre alla modifica della Sezione “Dati fiscali”, il prospetto in esame è stato “ristrutturato” e si compone delle seguenti Sezioni:

Tipologia reddituale Dati fiscali

Dati previdenziali New

Fallimento e liquidazione coatta amministrativa (*) New

Redditi erogati da altri soggetti (*) New

Casi particolari – Operazioni straordinarie (*) New

Somme liquidate a seguito di pignoramento presso terzi New

Somme corrisposte a titolo di indennità di esproprio, altre indennità e interessi New (*) Sezione presente solo nella CU Ordinaria

TIPOLOGIA REDDITUALE

A campo 1 “Causale” va riportato il codice che identifica la tipologia di reddito corrisposto. A tal proposito si segnala l’aggiunta di 2 nuovi codici:

M2 (prestazioni di lavoro autonomo esercitate non abitualmente per le quali sussiste l’obbligo di iscrizione alla Gestione Separata ENPAPI);

• V2 (redditi derivanti da prestazioni esercitate non abitualmente dagli incaricati alla vendita a domicilio).

Codice Descrizione

A Prestazioni di lavoro autonomo rientranti nell’esercizio di arte o professione abituale.

B Utilizzazione economica, da parte dell’autore o dell’inventore, di opere dell’ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule o informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico.

C Utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione e da contratti di cointeressenza, se l’apporto è costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro.

(7)

D Utili spettanti ai soci promotori ed ai soci fondatori delle società di capitali.

E Levata di protesti cambiari da parte dei segretari comunali.

G Indennità corrisposte per la cessazione di attività sportiva professionale. (*)

H Indennità corrisposte per la cessazione dei rapporti di agenzia delle persone fisiche e delle società di persone con esclusione delle somme maturate entro il 31.12.2003, già imputate per competenza e tassate come reddito d’impresa. (*)

I Indennità corrisposte per la cessazione da funzioni notarili. (*)

L Utilizzazione economica di opere dell’ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico percepiti dagli aventi causa gratuitamente (ad esempio, eredi e legatari dell’autore / inventore).

L1 Utilizzazione economica di opere dell’ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico percepiti da soggetti che abbiano acquistato a titolo oneroso i diritti alla loro utilizzazione.

M Prestazioni di lavoro autonomo non abituale.

M1 Obblighi di fare, non fare o permettere.

M2

New

Prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente per le quali sussiste l’obbligo di iscrizione alla Gestione Separata ENPAPI.

N

Indennità di trasferta, rimborso forfetario di spese, premi e compensi erogati nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche, nonché in relazione a rapporti di co.co.co. di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi a favore di società e associazioni sportive dilettantistiche, cori, bande e filodrammatiche da parte del direttore e dei collaboratori tecnici.

O

Prestazioni di lavoro autonomo esercitate non abitualmente, per le quali non vige l’obbligo di iscrizione alla Gestione separata INPS (Circolare INPS n. 104/2001). Riguarda coloro che, compiuti 65 anni di età tra il 1996 ed il 2001, si sono cancellati dalla Gestione separata INPS.

O1 Obblighi di fare, non fare o permettere per i quali non sussiste l’obbligo di iscrizione alla Gestione separata INPS (Circolare INPS n. 104/2001). Riguarda i soggetti che, compiuti 65 anni di età tra il 1996 ed il 2001, si sono cancellati dalla Gestione separata INPS.

P

Compensi corrisposti a soggetti non residenti privi di stabile organizzazione per l'uso / concessione in uso di attrezzature industriali / commerciali / scientifiche nel territorio dello Stato ovvero a società / stabili organizzazioni svizzere di cui all’art. 15, comma 2, Accordo tra Comunità europea e Confederazione svizzera del 26.10.2004.

Q Provvigioni corrisposte ad agente o rappresentante di commercio monomandatario.

R Provvigioni corrisposte ad agente o rappresentante di commercio plurimandatario.

S Provvigioni corrisposte a commissionario.

T Provvigioni corrisposte a mediatore.

U Provvigioni corrisposte a procacciatore di affari.

V Provvigioni corrisposte a incaricato per le vendite a domicilio, per la vendita porta a porta e per la vendita ambulante di giornali quotidiani e periodici.

V1 Attività commerciali non esercitate abitualmente (ad esempio, provvigioni corrisposte per prestazioni occasionali da agente o rappresentante di commercio, mediatore, procacciatore d’affari o incaricato per le vendite a domicilio).

V2

New

Redditi derivanti dalle prestazioni non esercitate abitualmente rese dagli incaricati alla vendita diretta a domicilio

W Corrispettivi erogati nel 2015 per prestazioni relative a contratti d’appalto per i quali è operata la ritenuta d’acconto del 4% ex art. 25-ter, DPR n. 600/73.

X

Canoni corrisposti nel 2004 da società / enti residenti o da stabili organizzazioni di società estere ex art. 26-quater, comma 1, lett. a) e b), DPR n. 600/73, a società o stabili organizzazioni di società situate in altro Stato UE in presenza dei requisiti di cui al citato art.

26-quater, per i quali nel 2006 è stata rimborsata la ritenuta ex art. 4, D.Lgs. n. 143/2005.

(8)

Y Canoni corrisposti dall'1.1 al 26.7.2005 dalle società di cui al suddetto codice “X” per i quali nel 2006 è stata rimborsata la ritenuta ex art. 4, D.Lgs. n. 143/2005.

Z Titolo diverso dai precedenti.

(*) Per tali codici va riportato, a campo 2, l'anno in cui è sorto il diritto alla percezione.

In presenza di più compensi erogati allo stesso percipiente è possibile:

• sommare gli importi e compilare 1 sola certificazione se le somme hanno la stessa causale;

• compilare tante certificazioni quanti sono i compensi erogati nell’anno numerando progressivamente le singole certificazioni riguardanti lo stesso percipiente.

Nelle ipotesi in cui siano state effettuate operazioni straordinarie determinanti l’estinzione di soggetti preesistenti con prosecuzione dell’attività da parte di altro soggetto, in presenza di più compensi erogati allo stesso percipiente il dichiarante può compilare più comunicazioni, secondo la modalità sopra esposta, per esporre distintamente:

• la propria situazione di sostituto d’imposta;

• la situazione riferibile a ciascuno dei soggetti estinti. Tale distinzione è obbligatoria se il soggetto estinto ha consegnato al percipiente la CU.

DATI FISCALI

La Sezione è ora composta da 21 campi (anziché 23) in quanto sono stati eliminati i campi relativi ai contributi previdenziali, per i quali è presente la nuova specifica Sezione.

In particolare i campi da 2 a 21 devono essere compilati come di seguito esposto.

Campo Descrizione

2 e 3 Se a campo 1 “Causale” è indicato il codice "G", "H" o "I" va riportato l'anno in cui è sorto il diritto alla percezione. In caso di anticipazioni, va indicato "2015" e barrato il campo 3.

4

Ammontare lordo del compenso corrisposto (al netto dell'IVA), comprese le somme:

− fino a € 7.500 che, ai sensi dell’art. 69, comma 2, TUIR, non hanno concorso a formare il reddito, in relazione a compensi / rimborsi / indennità / premi erogati per l'attività sportiva dilettantistica e per i rapporti di co.co.co. di carattere amministrativo-gestionale, ecc.

identificati dal codice "N"; (*)

− corrisposte a contribuenti minimi ex art. 27, commi 1 e 2, DL n. 98/2011; (*)

− corrisposte a forfetari ex art. 1, commi da 54 a 89, Finanziaria 2015; (*)

− che non hanno concorso (90% dell’imponibile) a formare il reddito di lavoro autonomo di docenti ricercatori che hanno trasferito la residenza in Italia, ex DL n. 185/2008; (*)

− che non hanno concorso (80% per le lavoratrici e 70% per i lavoratori) a formare il reddito imponibile ai sensi dell’art. 3, Legge n. 238/2010; (*)

− addebitate a titolo di rivalsa previdenziale (4%) dai lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata INPS.

Nel campo in esame non vanno riportati:

− il contributo previdenziale integrativo (2%-4%-5%) delle Casse professionali;

− le somme erogate ai soggetti di cui all'art. 25-bis, comma 5, DPR n. 600/73 (agenzie di viaggio e turismo, rivenditori di documenti di trasporto di persone, ecc.), per le sole prestazioni, escluse da ritenuta, derivanti dalla specifica attività ivi prevista.

(*) Poiché tali importi non sono soggetti a ritenuta d'acconto gli stessi vanno riportati anche a campo 7 “Altre somme non soggette a ritenuta”.

5

Somme erogate a soggetti non residenti, non assoggettate a ritenuta in base alla relativa Convenzione contro le doppie imposizioni. In tal caso il sostituto deve conservare la documentazione (certificato Ufficio fiscale estero e documentazione comprovante le condizioni per l’applicazione del regime convenzionale ovvero apposito modello convenzionale) attestante l’esistenza delle condizioni richieste. Tali importi vanno compresi nel precedente campo 4.

(9)

6

Va riportato uno dei seguenti codici per specificare la causa dell’omessa ritenuta:

“1” per le somme che non hanno concorso a formare il reddito imponibile (90%) dei docenti / ricercatori ex DL n. 185/2008. Vanno altresì inseriti i relativi rimborsi spese;

“2” per le somme che, ai sensi dell’art. 3, Legge n. 238/2010, non hanno concorso a formare il reddito imponibile (70% - 80%) dei lavoratori di cui al DM 3.6.2011 (cittadini europei che si trasferiscono in Italia per svolgere un’attività d’impresa / lavoro autonomo). Vanno altresì inseriti i relativi rimborsi spese;

“3” per gli altri redditi non soggetti a ritenuta ovvero esenti.

7

Ammontare delle somme diverse da quelle di campo 5, che non concorrono a formare il reddito del percipiente, ossia non soggette a ritenuta (ad esempio, riduzione del 15%, a titolo di deduzione forfetaria, dei compensi relativi alla levata di protesti cambiari dei segretari comunali, compensi di importo inferiore ad € 25,82 non imponibili ex art. 25, comma 3, DPR n.

600/73, ecc.) comprese le somme già indicate a campo 4.

8 Imponibile su cui è stata applicata la ritenuta (campo 4 – campo 5 – campo 7).

9 Ritenute d’acconto operate nel 2015.

10 Ritenute a titolo d’imposta operate nel 2015.

11 Ritenute non operate per effetto di disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali.

Tale importo è già compreso ai campi 9 e 10.

12 e 13 Addizionale regionale IRPEF trattenuta, a titolo d’acconto (campo 12) e d’imposta (campo 13), soltanto se a campo 1 “Causale” è indicato il codice “N” (attività sportiva dilettantistica).

14 Addizionale regionale IRPEF non operata per effetto di disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali (tale importo è già compreso nei campi 12 e 13).

15 e 16 Addizionale comunale IRPEF trattenuta, a titolo d’acconto (campo 15) e d’imposta (campo 16), soltanto se a campo 1 “Causale” è indicato il codice “N” (attività sportiva dilettantistica).

17 Addizionale comunale IRPEF non operata per effetto di disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali (tale importo è già compreso nei campi 15 e 16).

18 e 19 Somme corrisposte negli anni precedenti a titolo di anticipazione e relative ritenute.

20 Spese sostenute dal lavoratore autonomo occasionale rimborsate dal committente.

21 Ritenute rimborsate ai sensi dell'art. 4, D.Lgs. n. 143/2005, soltanto nei casi in a campo 1

“Causale” è indicato il codice “X” o “Y”.

DATI PREVIDENZIALI

In tale nuova Sezione vanno indicati i seguenti dati previdenziali.

Campo Descrizione

29 Codice fiscale dell’Ente previdenziale.

30 Denominazione dell’Ente previdenziale.

31

Codice dell’Ente che riceve il contributo, ossia:

“2” ENPAM (Medici e Odontoiatri);

“4” ENPAPI (Professione Infermieristica);

“A” altri Enti.

32 Codice Azienda se attribuito dall’Ente previdenziale.

33

Codice corrispondente alla categoria di appartenenza dell’iscritto all’Ente. Per l’ENPAM:

• “O” medico di assistenza primaria;

• “P” pediatra di libera scelta;

• “Q” medico specialista esterno;

• “R” medico della Medicina dei Servizi a tempo determinato;

• “S” medico dell’Emergenza territoriale a tempo determinato;

• “T” medico della Continuità assistenziale a tempo determinato.

Per gli infermieri prestatori d’opera occasionali iscritti all’ENPAPI va indicato il codice “U”.

(10)

34 e 35

Contributi previdenziali a carico del datore di lavoro (34) e a carico del lavoratore (35), dovuti sui redditi contrassegnati a campo 1 con il codice “C” (associazione in partecipazione con apporto di solo lavoro) nonché sui redditi annui superiori a € 5.000 indicati a campo 1 con i codici “M”, “M1” e “V” (lavoro autonomo occasionale, obbligo di fare / non fare / permettere e vendite porta a porta / a domicilio). Per gli iscritti:

ENPAM, vanno indicati anche i contributi dovuti in relazione ai redditi indicati a campo 1 con il codice “A” (lavoro autonomo rientrante nell’arte / professione abituale);

ENPAPI, vanno indicati anche i contributi dovuti in relazione ai redditi indicati a campo 1, con il codice “M2” (lavoro autonomo non abituale con obbligo di iscrizione al Gestione Separata ENPAPI).

36

Tale campo va barrato in caso di:

versamento di altri contributi obbligatori, come ad esempio la contribuzione dovuta in caso di opzione dell’iscritto ENPAM per un’aliquota contributiva modulare;

• contribuzione dovuta ai sensi dell’art. 86, D.Lgs. n. 267/2000 per gli amministratori locali iscritti agli enti previdenziali di cui al D.Lgs. n. 509/94 e al D.Lgs. n. 103/96.

37 Totale degli “altri” contributi versati per l’anno 2015, relativi al punto 36.

38 Totale dei contributi dovuti all’Ente in base alle aliquote stabilite dalla normativa.

39 Totale dei contributi versati dal sostituto al competente Ente previdenziale.

Se l’Ente previdenziale non risulta accreditato entro il 15.1.2016 è possibile utilizzare la CU per attestare la contribuzione effettuata, riportando nel campo 31 “Codice Ente Previdenziale” la lettera “A”.

SOMME EROGATE A SEGUITO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI

In tale nuova Sezione il soggetto erogante deve indicare i dati relativi alle somme liquidate a seguito di procedura di pignoramento presso terzi ex art. 21, comma 15, Legge n. 449/97.

Nel caso di pignoramento presso terzi dell’assegno periodico di mantenimento del coniuge, se il terzo erogatore conosce la natura delle somme (ad esempio è datore di lavoro anche del coniuge obbligato), tale sezione non va compilata e il sostituto è tenuto ad applicare le ordinarie ritenute previste per tale tipologia di reddito, in quanto tutti i dati riferiti alla tassazione sono già riportati nella Certificazione Unica nel prospetto riservato all’indicazione dei redditi lavoro dipendente del coniuge percettore delle somme. In tali casi, a campo 8, nella Sezione “Dati anagrafici” va indicato il codice “Z2”.

In particolare vanno fornite le seguenti informazioni.

Campo Descrizione

101 e 105 Codice fiscale del debitore principale.

102 e 106 Ammontare delle somme erogate.

103 e 107 Ammontare delle ritenute a titolo di acconto del 20% operate.

104 e 108

La casella va barrata nel caso in cui la ritenuta non è stata operata perché il credito vantato dal percipiente è riferibile a somme / valori non assoggettabili a ritenuta alla fonte, ai sensi delle disposizioni contenute nel Titolo III, DPR n. 600/73, nell’art. 11, commi 5, 6 e 7, Legge n. 413/91 e nell’art. 33, comma 4, DPR n. 42/88.

SOMME CORRISPOSTE A TITOLO DI INDENNITÀ DI ESPROPRIO Tale nuova Sezione va utilizzata per indicare le somme:

• riconosciute a titolo di indennità di esproprio, a seguito di cessioni volontarie nel corso di procedimenti espropriativi e relative ad acquisizioni coattive conseguenti ad occupazioni d’urgenza, con riferimento ad aree destinate alla realizzazione di opere pubbliche / infrastrutture urbane nelle zone omogenee A, B, C e D ex DM 2.4.68 o ad interventi di edilizia residenziale pubblica / economica / popolare ex Legge n. 167/62 (art. 11, Legge n. 413/91);

(11)

• corrisposte per occupazione temporanea, risarcimento danni da occupazione acquisitiva, le indennità di occupazione e gli interessi comunque dovuti ex art. 11, Legge n. 413/91.

Vanno indicate le somme corrisposte nel 2015, a prescindere dalla data del provvedimento sottostante. In particolare la Sezione va compilata come di seguito esposto.

Campo Descrizione

131 e 135 Somme corrisposte a titolo di indennità di esproprio e di risarcimento del danno.

132 e 136

Ritenute operate a titolo d’imposta nella misura del 20% (con facoltà per il contribuente di optare, in sede di dichiarazione dei redditi, per la tassazione ordinaria;

in tal caso la ritenuta si considera effettuata a titolo di acconto).

133 e 137 Somme corrisposte a titolo di altre indennità e di interessi.

134 e 138 Ritenute operate sulle somme corrisposte a titolo di altre indennità ed interessi.

FALLIMENTO E LIQUIDAZIONE (SOLO NELLA CU ORDINARIA)

Tale Sezione va compilata nel caso in cui il “Rappresentante firmatario della dichiarazione” sia un curatore fallimentare / commissario liquidatore, riportando i seguenti dati.

Campo Descrizione

41 Compensi imponibili erogati dal dichiarante prima dell’apertura della procedura fallimentare, già compresi a campo 8.

42 Compensi imponibili erogati dal curatore fallimentare / commissario liquidatore, già compresi a campo 8.

REDDITI EROGATI DA ALTRI SOGGETTI (SOLO NELLA CU ORDINARIA)

Tale Sezione va compilata dal soggetto subentrante in caso di operazioni straordinarie:

• che comportino l’estinzione del soggetto preesistente e la prosecuzione dell’attività da parte di un altro soggetto;

• qualora il soggetto estinto non abbia rilasciato alcuna certificazione a fronte degli emolumenti erogati e vi abbia provveduto il subentrante.

Se i redditi sono stati erogati da più soggetti, vanno utilizzati più righi, esponendo i dati relativi a ciascun sostituto.

In particolare i campi da 52 a 62 vanno così compilati.

Campo Descrizione

52 Codice fiscale del soggetto che ha corrisposto il reddito.

53 Importo complessivo del reddito imponibile corrisposto da altro soggetto e certificato dal sostituto d’imposta.

54, 55 e 56

Ritenute:

• trattenute a titolo d’acconto / d’imposta (campi 54 e 55);

• eventualmente non operate per effetto di eventi eccezionali (campo 56, già compreso nei precedenti 2 campi).

57, 58 e 59

Addizionale regionale IRPEF:

• trattenuta a titolo d’acconto / d’imposta (campi 57 e 58);

• eventualmente non trattenuta per effetto di eventi eccezionali (campo 59, già compreso nei precedenti 2 campi).

60, 61 e 62

Addizionale comunale IRPEF:

• trattenuta a titolo d’acconto / d’imposta (campi 60 e 61);

• eventualmente non trattenuta per effetto di eventi eccezionali (campo 62, già compreso nei precedenti 2 campi).

(12)

CASI PARTICOLARI – OPERAZIONI STRAORDINARIE (SOLO NELLA CU ORDINARIA)

Tale Sezione va compilata nel caso di operazioni straordinarie con estinzione del sostituto d’imposta e con prosecuzione dell’attività da parte di un altro sostituto. In particolare i campi da 71 a 73 vanno così compilati.

Campo Descrizione

71 Codice fiscale del sostituto estinto, nel caso in cui tale soggetto abbia rilasciato la certificazione con compilazione della Sezione lavoro autonomo e redditi diversi.

72 Codice fiscale del sostituto estinto, nel caso in cui tale soggetto abbia rilasciato la certificazione con compilazione della Sezione pignoramento presso terzi.

73 Codice fiscale del sostituto estinto, nel caso in cui tale soggetto abbia rilasciato la certificazione con compilazione della Sezione indennità di esproprio.

REGIME SANZIONATORIO

Come noto, il D.Lgs. n. 158/2015 ha ridefinito il sistema sanzionatorio, così come previsto dalla Riforma fiscale tributaria. In particolare, l’art. 21 del citato Decreto ha modificato le sanzioni relative alla Certificazione Unica.

La Finanziaria 2016 ha disposto l’anticipazione all’1.1.2016 dell’entrata in vigore del nuovo regime sanzionatorio introdotto dal D.Lgs. n. 158/2015.

Tipo violazione

Sanzione

Art. 4, comma 6-quinquies, DPR n. 322/98 Fino al 31.12.2015 Dall’1.1.2016

Omessa / tardiva / errata presentazione

Certificazione Unica

• € 100 per ogni CU omessa / tardiva / errata

• in caso di errata trasmissione la sanzione non si applica se la trasmissione corretta è effettuata entro 5 giorni dal termine

• € 100 per ogni CU, con un massimo di € 50.000 in caso di errata trasmissione la sanzione non si applica se la trasmissione corretta è effettuata entro 5 giorni dal termine

• € 33,33 per ogni CU, con un massimo di € 20.000 se la CU è trasmessa corretta entro 60 giorni dal termine di presentazione

Relativamente all’invio dei dati utili per il mod. 730 precompilato, la Finanziaria 2016 ha introdotto il nuovo comma 5-ter all’art. 3, D.Lgs. n. 175/2014, in base al quale per la trasmissione all’Agenzia delle Entrate delle CU effettuate:

• nel 2015, relative al 2014;

• nel primo anno previsto per la trasmissione;

non sono applicabili le predette sanzioni in caso di:

• lieve tardività;

• errori nella trasmissione dei dati, se l’errore non determina un’indebita fruizione di detrazioni / deduzioni nel mod. 730 precompilato.

Di seguito si riporta la CU 2016 nella versione Sintetica:

• dati anagrafici del sostituto e del percettore;

• lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale;

• lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi;

da consegnare al percipiente entro il 29.2.2016.

(13)
(14)
(15)
(16)
(17)

RIPRODUZIONE VIETATA

„

IVA 2016

DICHIARAZIONE ANNUALE E COMUNICAZIONE DATI

Cod. 06FX816 – € 30,00 (Iva inclusa) Disponibile su SHOP.SEAC.IT

anche in formato eBook

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