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Oggetto: Misure di contrasto e contenimento del virus COVID-19. Utilizzazione delle forme di flessibilità della prestazione lavorativa.

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Academic year: 2022

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Al Commissario Straordinario avv. Luigi Stefano Sorvino Al Direttore Amministrativo a.i.

Dott. Pietro Vasaturo Al Direttore Tecnico f.f.

Dott. Claudio Marro

Oggetto: Misure di contrasto e contenimento del virus COVID-19. Utilizzazione delle forme di flessibilità della prestazione lavorativa.

Il Gruppo di Lavoro permanente per il telelavoro e l’attuazione del lavoro agile, tenuto conto di quanto stabilito dalla Direttiva n. 1/2020 del 25.2.2020 del Dipartimento della Funzione Pubblica, dal D.P.C.M. del 1.3.2020 art.4, comma 1 , lett.a) e dalla Circolare n.1/2020 del Ministro della Funzione Pubblica nonché del D.P.C.M del 8/03/2020, ha elaborato uno studio finalizzato a garantire lo svolgimento delle prestazioni lavorative in ARPAC nell’attuale fase emergenziale, tenuto in debito conto della proposta effettuata dal CUG con nota prot. n.14865 del 09/03/2020 e facendo seguito alla nota Commissariale prot. n.15094 pari data.

In primo luogo, per l’efficacia delle misure di contenimento del contagio, per i dipendenti già collocati in telelavoro domiciliare o a distanza, per tutto il periodo sino al 03.04.2020, si propone l’esonero dal/dai rientro/i settimanale/i previsto/i, previa comunicazione al responsabile della propria Unità Operativa, al responsabile di staff amministrativo di afferenza e al Gruppo di lavoro (gdlperm tlv @arpacampania.it ).

Ciascun dipendente (del comparto e, in via del tutto eccezionale, della dirigenza) può richiedere l’attivazione, in via provvisoria, di un postazione di telelavoro a distanza presso una delle sedi agenziali .

Si fa presente, poi, che lo scrivente “Gruppo di lavoro per l’attuazione del lavoro agile”, incaricato con disposizione n.143 del 27/12/2019, di realizzare uno “Studio di fattibilità relativo a nuove modalità spazio- temporali di svolgimento della prestazione lavorativa attraverso un'analisi del contesto interno per individuare gli ambiti in cui è possibile sperimentare il lavoro agile, smart working”, ha avviato, dal mese di febbraio, i propri lavori seguendo una check list di indicazioni operative per l’attivazione sperimentale del lavoro agile in Agenzia.

Tuttavia, atteso che i lavori del Gruppo sono in corso e nelle more dell’avvio della programmata sperimentazione del lavoro agile in Agenzia, così come richiesto con nota prot.n. 13753 dello scorso 3 marzo, ha individuato, altresì, un percorso semplificato per l’attuazione di modalità di lavoro flessibile per lo svolgimento della prestazione lavorativa.

ARPA CAMPANIA Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Campania

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Il Gruppo, pertanto, in via emergenziale e provvisoria, fino al 03 aprile 2020, come da nota prot.

n.15094/2020, propone di procedere alla attivazione del ricorso al lavoro agile (o smart working), disciplinato dagli articoli da 18 a 23 della Legge 22.5.2017, n. 81, per i lavoratori, che si trovino nelle condizioni sotto indicate e che ne facciano espressa richiesta, sulla base delle seguenti modalità.

1. Ambito di applicazione.

In linea generale lo smart working è applicabile alle attività che rispondano ai seguenti requisiti:

• possibilità di delocalizzazione : le attività devono essere tali da poter essere eseguite in remoto e da non richiedere la costante presenza fisica del lavoratore in sede o possibilità di effettuare le prestazioni lavorative al di fuori dell'ufficio grazie ad un sistema di tecnologie ICT (pc, connessioni, …) reso disponibile dal “lavoratore agile” ovvero eventualmente messo a disposizione dall'amministrazione, qualora il richiedente sia già stato munito dall’Amministrazione di postazione lavorativa su pc portatile (le spese a questa connesse riguardanti i consumi sono, in ogni ipotesi, a carico del dipendente);

• autonomia operativa : le prestazioni da eseguire non richiedono l’interscambio continuo e diretto in presenza con gli altri componenti l’unità di appartenenza o con gli utenti dei servizi;

• possibilità di misurare e valutare i risultati delle prestazioni lavorative eseguite mediante l’utilizzo di indicatori quali-quantitativi.

Non è possibile applicare la modalità di lavoro agile alle attività che non presentano le caratteristiche sopra indicate, con particolare riferimento alle attività che richiedono lo svolgimento di prestazioni da eseguire necessariamente presso specifiche strutture di erogazione dei servizi, ovvero con attrezzature tecniche specifiche o in collaborazione diretta costante con altri colleghi.

Ai fini dell’attuazione di Misure di contrasto e contenimento del virus COVID-19, si precisa che l’applicazione del lavoro agile sarà realizzata, in via eccezionale e del tutto provvisoria, con procedure semplificate rispetto a quanto previsto dalle norme.

Ai sensi dell'articolo 4 del D.P.C.M. del 1.03.2020, l’ARPAC intende promuovere l’accesso al “lavoro agile”, in via provvisoria e fino al 03.04.2020, favorendo coloro che appartengano alle seguenti categorie:

a) lavoratori portatori di patologie che li rendono maggiormente esposti al contagio;

b) lavoratori su cui grava la cura dei figli minori, a seguito della chiusura delle scuole;

c) lavoratori i cui familiari conviventi siano portatori di patologie che li rendono maggiormente esposti al contagio;

d) lavoratori che si avvalgono dei mezzi pubblici di trasporto per raggiungere la sede lavorativa.

2. Modalità operative.

I lavoratori interessati dovranno presentare istanza, a mezzo email, al proprio dirigente sovraordinato che provvederà a rilasciare la necessaria autorizzazione mediante stesso mezzo, privilegiando coloro che attesteranno i requisiti di cui al seguente punto 1.

Nell’istanza il lavoratore dovrà indicare:

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1. la eventuale appartenenza ad una o più categorie tra quelle sopra indicate al punto 1) e,

a. nel caso di cui alla categoria a), dovrà allegare certificazione medica rilasciata dal SSN attestante la propria condizione di “portatore di patologie che lo rendono maggiormente esposto al contagio”;

b. nel caso di cui alla categoria b), dovrà allegare una autocertificazione attestante le esigenze di gestione dei propri figli (indicare età) a causa ella chiusura delle scuole;

c. nel caso di cui alla categoria c), dovrà allegare certificazione medica rilasciata dal SSN attestante la condizione di “portatore di patologie che lo rendono maggiormente esposto al contagio” in capo alla persona convivente ed autocertificazione in ordine alla convivenza stessa;

d. nel caso di cui alla categoria d), dovrà allegare autocertificazione in ordine all’utilizzo dei mezzi pubblici e del relativo percorso.

2. una sintetica descrizione, preventivamente definita in accordo con il Dirigente responsabile di riferimento, in ordine alle attività che intende svolgere da remoto ed alle relative modalità di espletamento e di verifica delle stesse, in coerenza con le attività ordinariamente svolte;

3. nell’istanza, il lavoratore, altresì, dovrà:

- attestare il possesso di tutti gli strumenti tecnologici necessari all’espletamento delle attività come sopra definite;

- indicare i propri recapiti e le fasce orarie in cui svolgerà l’attività lavorativa, per una durata complessiva non superiore alla media giornaliera di:

- 7 ore e 12 minuti (salva ovviamente la diversa durata dell’orario di lavoro in caso di part-time), per il comparto;

- 7 ore e 32 minuti (salva ovviamente la diversa durata dell’orario di lavoro in caso di part-time), per la dirigenza;

avendo cura che tali orari siano in accordo con quanto stabilito dai regolamenti vigenti e dal CCNL.

Dovrà essere garantita una fascia di reperibilità telefonica da concordare con il Dirigente responsabile;

- il luogo dove sarà svolta l'attività, comunicandone l'indirizzo, ai fini assicurativi.

I dirigenti sono invitati a:

• valutare le richieste e regolare l’accesso al lavoro agile secondo le priorità dettate dall’emergenza e, particolarmente, tenendo conto delle ragioni e dell’impatto delle misure adottate da ultimo con il DPCM del 4 marzo 2020, compatibilmente con le preminenti esigenze organizzative e di continuità dei servizi essenziali;

• adottare opportune modifiche organizzative e provvedere ad una temporanea modifica delle attività svolte ordinariamente dall’interessato, qualora non compatibili con la modalità di svolgimento tramite lavoro agile, così da garantire comunque l’efficienza della struttura nel suo complesso;

• prevedere, ferma restando la priorità di accesso per le categorie di cui sopra, una rotazione nell’accesso al lavoro agile delle altre categorie di lavoratori, nell’eventualità che l’eccessivo numero di istanze di dipendenti interessati non consenta di assicurare una efficiente organizzazione del lavoro dell’ufficio;

• operare un monitoraggio mirato e costante, al fine di consentire continuità e regolarità di svolgimento delle attività di servizio.

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Stante l’attuale ipotizzabile durata limitata dello svolgimento dell’attività lavorativa in modalità flessibile, nonché, l’urgenza di mettere in atto le misure di distanziamento sociale, è possibile perfezionare l’accordo per il lavoro agile in modalità semplificata, ovvero con un semplice scambio di e-mail nella posta istituzionale tra il dipendente e il proprio responsabile e, poi, con il dirigente della U.O. GERI, al solo scopo di determinare il mutuo consenso sugli elementi essenziali ed indispensabili per l’avvio e lo svolgimento della prestazione da remoto.

Gli inderogabili obblighi di informazione in materia di sicurezza di cui all’art.22 della legge 22 maggio 2017, n. 81 sono assolti per via telematica mediante invio, a cura del RSPP, di informativa all’uopo predisposta, attenendosi alla documentazione resa disponibile sul sito istituzionale dell’Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro.

L’attivazione dello smart working straordinario avviene, pertanto, con le seguenti fasi:

1. il dipendente interessato invia la propria richiesta al dirigente/direttore sovraordinato e secondo l’afferenza delle strutture (allegati 1 e 2);

2. il dirigente/direttore di macrostruttura invia, a mezzo mail, l’autorizzazione allo svolgimento dell’attività in smart working (allegati 3 e 4), debitamente compilata e sottoscritta, al richiedente nonché al direttore di macrostruttura, al dirigente della U.O. GERI, al responsabile di staff amministrativo di riferimento e al Gruppo di lavoro;

3. il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione invia, a mezzo mail, al dipendente l’ informativa su salute e sicurezza dei lavoratori in smart working, ai sensi del D.lgs.81/2008 e smi;

4. il lavoratore riscontra la email attestando la lettura dell’informativa di cui al punto precedente.

5. il SINF procede con le opportune indicazioni in merito alle modalità operative di svolgimento della prestazione da remoto.

Atteso che l’Amministrazione non è in grado di fornire dotazione informatica, l’avvio dell’esercizio in lavoro agile da parte del dipendente è subordinata al possesso di adeguata strumentazione e connettività, in particolare, si ritiene di essenziale attrezzatura la presenza di un PC (Sistema Operativo: Microsoft Windows 7 o preferibilmente superiore) e di una connessione internet adeguata. Altre specifiche saranno comunicate dal SINF in maniera dettagliata.

Si precisa che, nelle more dell’adeguamento dell'architettura informatica che consentirà l’accesso alle procedure agenziali, le parti potranno concordare l’avvio immediato del lavoro agile come autorizzazione di cui ai punti precedenti.

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Si allega alla presente quanto segue:

1) format istanza personale di comparto 2) format istanza personale dirigente

3) format autorizzazione personale di comparto 4) format autorizzazione personale dirigente 5) disciplinare per l’adozione del lavoro agile 6) informativa in materia di sicurezza

Il Coordinatore

Gruppo di Lavoro Permanente per il lavoro agile Dott.ssa Loredana La Via

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