Lezione del 6 dicembre 2021
11. Le società di persone.
11.3. Società semplice ed s.n.c.:
Scioglimento del rapporto sociale e liquidazione della singola quota.
Prof.ssa Emanuela Arezzo
Corso di DiriDo Commerciale – Modulo
1
Modifiche dell’aDo cosJtuJvo
Art. 2252 c.c.
“il contraDo sociale può essere modificato soltanto con il consenso di tu0 i soci, se non è convenuto
diversamente”.
N.B. Possibilità di introdurre la regola della maggioranza tramite apposite clausole statutarie.
Pubblicità:
• Le modifiche dell’aDo cosJtuJvo vanno iscriDe nel registro delle imprese ai fini della pubblicità legale;
• Nella s.n.c. irregolare, esse debbono essere portate a conoscenza dei terzi con mezzi idonei (pena la non opponibilità)
Scioglimento del singolo rapporto sociale
AccadimenJ (di natura personale o patrimoniale) che colpiscono il socio e causano lo scioglimento del singolo rapporto sociale.
Principio di conservazione della società:
Il venir meno della pluralità dei soci non comporta lo scioglimento dell’intera società, bensì l’esigenza di ridefinire le relazioni patrimoniali tra i soci uscenJ ed i soci supersJti.
– Art. 2272, 4): la società si scioglie “quando viene a mancare la pluralità dei soci, se nel termine di 6 mesi questa non è ricosJtuita”.
Natura aperta del contraDo di società
Scioglimento del singolo rapporto sociale
l’ex socio deve aDendere il termine di 6 mesi per la liquidazione della sua quota (art. 2289 c.c.).
N.B. l’ex socio conJnuerà a rispondere illimitatamente con il suo patrimonio per le obbligazioni sorte sino al giorno in cui si è verificato lo scioglimento (art. 2290 c.c.)
Lo scioglimento non ha effeDo immediato
Scioglimento del singolo rapporto sociale
Cause di cessazione del singolo rapporto sociale:
a) La morte del socio;
b) Il recesso del socio;
c) L’esclusione del socio:
1) Esclusione di diriDo;
2) Esclusione facoltaJva.
La morte del socio
Regola generale:
Nel caso di morte di un socio, gli altri sono tenuJ a liquidare la quota agli eredi nel termine dei sei mesi successivi all’evento (art. 2284 c.c.; art. 2289, 4°,
c.c.).
• Non si prevede subingresso automaJco degli eredi.
• Salvo diversa disposizione contraDuale (clausola
di automaJco subentro degli eredi).
La morte del socio
Entro i sei mesi, i soci possono deliberare (unanimità):
• Scioglimento anJcipato della società;
– MoJvi soggeavi: intuitus personae.
– MoJvi oggeavi: erosione del patrimonio sociale.
• ConJnuazione della società con subingresso degli eredi del defunto.
– Necessaria acceDazione di tua gli eredi (anche se già soci);
– Se gli eredi sono più d’uno sulla quota si instaurerà regime di comunione (no frazionamento!).
Il recesso del socio (art. 2285)
Cosa è il diriDo di recesso?
Quando e come può operare?
DisJnzione:
• Società a tempo indeterminato
• Società contraDa per tuDa la vita del socio
Recesso libero;
Preavviso di 3 mesi.
• Società a tempo determinato
• Recesso per giusta causa;
• Recesso per cause previste nel
contraDo
Il recesso nelle società a tempo determinato
Recesso per giusta causa
• Incrinarsi del rapporto tra soci che compromeDe
irreparabilmente l’intuitus personae.
• Situazione oggeava che
aggrava la responsabilità del socio o peggiora l’alea
economica che connota l’aavità di impresa.
N.B. situazioni soggeave del socio (malaaa, impedimenJ fisici, etc.) non integrano giusta causa è se determinano
l’inabilitazione o l’interdizione può aversi esclusione.
Il recesso nelle società a tempo determinato
Recesso per cause previste nel contraDo
EvenJ relaJvi al socio:
• Trasferimento in ciDà diversa da quella dove ha sede la società;
• Trasferimento all’estero;
EvenJ relaJvi alla società:
• Mancato conseguimento di determinaJ obieavi di faDurato;
Segue: l’esclusione facoltaJva
• Causa di scioglimento del singolo rapporto sociale rimessa discrezionalmente alla società;
• Deliberazione a maggioranza;
• Forma di controllo giudiziale sulla sussistenza dei requisiJ sostanziali (art. 2286 c.c.) e procedimentali (art. 2287).
• RequisiJ sostanziali:
A. Gravi inadempienze di obblighi che derivano dal contraDo sociale o dalla legge;
B. Interdizione, inabilitazione, condanna che comporJ l’interdizione dai pubblici uffici;
C. Sopravvenuta impossibilità di esecuzione del conferimento promesso.
Segue: l’esclusione facoltaJva
A. Gravi inadempienze di obblighi che derivano dal contraDo sociale o dalla legge;
1. Mancata esecuzione dei conferimenJ (impegno che deriva dall’aDo cosJtuJvo);
2. Violazione del divieto di concorrenza;
3. Comportamento contrario al principio di buona fede:
• Es. comportamento ostruzionisJco del socio.
N.B. deve traDarsi di inadempienze concernenJ obbligazioni che insistono sul singolo socio in quanto tale, non inadempimenJ imputabili al socio in quanto anche amministratore (èrevoca ex art. 2259 o azione di responsabilità ex art. 2260).
Segue: l’esclusione facoltaJva
B) Interdizione, inabilitazione, condanna (anche temporanea) che comporJ l’interdizione dai
pubblici uffici;
• Interdizione/inabilitazione comportano il
subingresso del tutore/curatore nell’esercizio dei diria sociali;
• La condanna penale geDa discredito sulla
società.
Segue: l’esclusione facoltaJva
C. Sopravvenuta impossibilità di esecuzione del conferimento promesso:
1. Perimento della cosa promessa in proprietà;
2. Perimento della cosa conferita in godimento;
3. Sopravvenuta impossibilità/inidoneità a svolgere la prestazione d’opera manuale o intelleDuale.
N.B. l’aDo cosJtuJvo può inserire altre clausole di esclusione: esempio sentenza di condanna che non comporta l’interdizione da p.u.
Procedimento di esclusione (art. 2287)
A. Deliberazione adoData a maggioranza dei soci calcolata per teste.
– Anche i soci c.d. non di capitale.
B. DiriDo del socio di fare opposizione entro i trenta giorni dalla comunicazione ricevuta.
– Obbligo dei soci di comunicare tempesJvamente la decisione al socio escluso (vizio procedimentale).
– Il socio escluso può chiedere la sospensione della decisione.
C. Efficacia della decisione trascorso il termine dei 30 gg.
N.B. nel caso di società composta da due soci, l’esclusione viene pronunciata dal Tribunale su domanda dell’altro socio.
L’esclusione di diriDo (art. 2288 c.c.)
• Fallimento del socio;
– L’esclusione opera dal giorno della dichiarazione di fallimento;
• Socio il cui creditore parJcolare abbia oDenuto la liquidazione della quota.
– L’esclusione opera all’avvenuta liquidazione della quota.
N.B. le cause di esclusione di diriDo non sono modificabili dall’aDo cosJtuJvo.
Liquidazione della quota del socio escluso
Il socio escluso avrà diriDo alla liquidazione della propria quota: recte, alla liquidazione di “una
somma di danaro che rappresen: il valore della quota” (art. 2289, 1°, c.c.);
• N.B. non avrà diriDo alla resJtuzione dei beni conferiJ in godimento o proprietà;
– Il bene sarà resJtuito dalla società solo al termine del periodo paDuito per il godimento del
medesimo, ove paDuito dall’aDo cosJtuJvo.
Liquidazione della quota del socio escluso
Come si sJma il valore della quota ?
• in base alla situazione patrimoniale della società nel giorno in cui si verifica lo
scioglimento del rapporto,
– tenendo anche conto di eventuali operazioni ancora in corso;
– Nonostante Il pagamento della somma vada effeDuato entro sei mesi dal giorno in cui si è verificato lo scioglimento;
– Se si superano i sei mesi, il socio escluso avrà diriDo agli interessi.