Art.2 DEFINIZIONI
LAVORATORE
persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari.
Sono equiparati ai lavoratori:
il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento
il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento
………..
l’allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l’allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione;
DATORE DI LAVORO
Il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.
Nelle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i
Art.2 DEFINIZIONI
30 marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione….
NELLA SCUOLA E’ IL DIRIGENTE SCOLASTICO
DIRIGENTE
persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa;
NELLA SCUOLA SONO: IL VICARIO ed i FIDUCIARI
continua …
PREPOSTO
persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa;
Preposto è chi controlla l’operato dei lavoratori
Art.2 DEFINIZIONI
Nella scuola durante le attività di laboratorio preposto è il docente tecnico-pratico o chi sovrintende alle esercitazioni.
Art.2 DEFINIZIONI
SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI
Insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all’azienda finalizzati all’attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori.
RSPP (RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE)
persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all’articolo 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare all’articolo 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi;
ASPP (ADDETTO AL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE)
persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all’articolo 32, facente parte del servizio di prevenzione e protezione;
Art.32 …….. titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore nonché di un attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento a specifici corsi di formazione
continua …
Art.2 DEFINIZIONI
RAPPRESENT. DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA
persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro;
MEDICO COMPETENTE
medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all’articolo 38, che collabora, secondo quanto previsto all’articolo 29, comma 1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed é nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto;
altri compiti di cui al presente decreto;
ART.38 ……. titoli e requisiti….
1. a) specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica;
b) docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica ………
c) autorizzazione di cui all’articolo 55 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277;
d) specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale.
2. I medici …… sono tenuti a frequentare appositi percorsi formativi universitari ………..
3. Per lo svolgimento delle funzioni di M.C. … é altresì necessario partecipare al programma di educazione continua in medicina ai sensi del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229
4. I medici in possesso dei titoli e dei requisiti di cui al presente articolo sono iscritti nell’elenco dei medici competenti istituito presso il Ministero della salute.
Art. 15 - MISURE GENERALI DI TUTELA
RIDUZIONE DEI RISCHI
• la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza;
• la programmazione della prevenzione;
• l’eliminazione dei rischi e/o la loro riduzione al minimo;
• il rispetto dei principi ergonomici nell’organizzazione del lavoro;
• il rispetto dei principi ergonomici nell’organizzazione del lavoro;
• la riduzione dei rischi alla fonte;
• priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
INFORMAZIONE FORMAZIONE E PARTECIPAZIONE
• l’informazione e formazione adeguate per i lavoratori;
• l’informazione e formazione adeguate per dirigenti e i preposti;
• l’informazione e formazione adeguate per i RLS
• l’istruzioni adeguate ai lavoratori;
Art. 15 - MISURE GENERALI DI TUTELA
• l’istruzioni adeguate ai lavoratori;
• la partecipazione e consultazione dei lavoratori;
• la partecipazione e consultazione dei RLS;
Art. 4 OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO
nominare il medico competente
designare i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza;
nell’affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
fornire ai lavoratori i necessari e idonei DPI
adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento
elaborare il documento di valutazione dei rischi
convocare la riunione periodica
………
Art. 4 OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO
Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività:
a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente adozione dei relativi documenti
b) la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;
TUTTO IL RESTO E’ DELEGABILE
Art.5 Obblighi dei lavoratori
Anche i lavoratori devono rispettare alcuni obblighi!
Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro .
continua …
Art.5 Obblighi dei lavoratori In particolare devono….
• osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro
• utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza;
• utilizzare in modo appropriato i DPI;
• utilizzare in modo appropriato i DPI;
• non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo
• non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza;
• partecipare ai programmi di formazione;
• sottoporsi ai controlli sanitari disposti dal medico competente
Art.5 Obblighi del medico competente
• collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi;
• programma ed effettua la sorveglianza sanitaria;
• istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria;
• informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria
• visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all’anno;
Art.5 Obblighi del medico competente
• collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi;
• programma ed effettua la sorveglianza sanitaria;
• istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria;
• informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria
• visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all’anno;
DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI
DEVE CONTENERE
una relazione sulla valutazione dei rischi;
deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori;
l’indicazione delle misure attuate e dei DPI adottati;
il programma delle misure per migliorare i livelli di sicurezza;
nominativi di: R.S.P.P. – R.L.S. - M.C.
DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI
D. D. L
. DesignaR. S. P. P
.Designa
D. V. R.
LAVORATORI
R. L. S.
MEDICO COMPET.
Designa
Documento di
Valutazione dei Rischi
RISCHI PER LA SICUREZZA
RISCHI DI
• Strutture
• Attrezzature
• Macchine
• Impianti Elettrici
DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI
RISCHI DI NATURA
INFORTUNISTICA
• Impianti Elettrici
• Movimentazione manuale dei carichi
• Sostanze combustibili
• Atmosfere esplosive
• Impianti a pressione
RISCHI PER LA SALUTE
RISCHI DI
• Sostanze pericolose
• Agenti fisici
• Attrezzature munite di Videoterminali
• Agenti Fisici
• Rumore
•
DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI
NATURA IGIENICO
AMBIENTALE
• Vibrazioni
• Campi elettromagnetici
• Radiazioni ottiche artificiali
• Agenti Biologici
• Illuminazione
RISCHI PER LA SICUREZZA
E LA SALUTE
• Organizzazione del lavoro
• Emergenza e pronto soccorso
• Fattori psicologici
• Fattori ergonomici
DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI
RISCHI DITIPO
TRASVERSALE
• Fattori ergonomici
• Condizioni di lav. difficili
• Stress da lavoro correlato
DEFINIZIONI Art.2 D.Lgs 81/08
«salute»:
stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in un'assenza di malattia o d'infermità;
RISCHIO DA STRESS LAVORO-CORRELATO
NIOSH (National Institute for Occupational Safety and Health) stress
“Reazioni fisiche ed emotive dannose che si manifestano quando le richieste lavorative non sono commisurate alle capacità, risorse o esigenze del lavoratore”.
RISCHIO DA STRESS LAVORO-CORRELATO
Stress
Campo di azione: “tempo di vita”
Riguarda il singolo individuo
Trae origine da fattori soggettivi
Stress lavoro-correlato
Campo di azione: “tempo di lavoro”
Coinvolge più individui
Trae origine dall’ambito lavorativo
(organizzazione e gestione del lavoro
La norma pone a totale carico del datore di lavoro l'organizzazione e la gestione del La norma pone a totale carico del datore di lavoro l'organizzazione e la gestione del
lavoro e l'adozione di misure e soluzioni idonee, in caso di rilevanza di problematiche di stress lavoro-correlato, con interventi di prevenzione di tipo collettivo così come previsto per qualsiasi altro rischio sul lavoro.
Con l’obbligo di valutazione del rischio da stress lavoro-correlato, viene sancita la responsabilità da parte del datore di lavoro nel garantire la massima tutela della salute e sicurezza sul lavoro, ma anche eventuale condizione di colpevolezza, in caso di mancati adeguati interventi (preventivi e/o urgenti) o, anche solo, migliorativi.
RISCHIO DA STRESS LAVORO-CORRELATO
Il datore di lavoro è responsabile nei riguardi dello stress lavoro-correlato come per «tutti» gli altri rischi.
Es: Nel caso di ipoacusia, non si ricercano eventuali cause nei cattivi stili di vita del soggetto (continuo ascolto di musica ad alto volume con le cuffie).
Occorre assicurare al lavoratore condizioni adeguate per lo svolgimento della propria attività lavorativa al completo riparo da esposizione a rischi per la propria salute e sicurezza.
per la propria salute e sicurezza.
Ciò fatto, sarà allora possibile attribuire alle cause esterne (e non al datore di lavoro) le ragioni di eventuali danni riscontrati dal lavoratore.
L’azione che, quindi deve essere svolta, è quella di assicurare (mediante una VDR completa) che nessuna causa, nel contesto lavorativo, possa aver determinato o possa determinare una condizione di disagio/danno
al lavoratore.
RISCHIO DA STRESS LAVORO-CORRELATO
La VDR dovrà garantire che il lavoratore, dal momento che inizia l’attività lavorativa, al momento in cui la termina, non sia esposto, in alcun modo, a fonti di rischio da stress lavoro-correlato,
ovvero di natura organizzativo-gestionale .
In questo modo il lavoratore, al termine del suo orario di lavoro, torna al proprio “tempo di vita” ed al suo livello di stress con il quale è giunto al lavoro, senza alcun minimo aggravio .
La valutazione è obbligatoria dalla data del 31/12/2010 in coerenza con l’Accordo europeo del 2004, le disposizioni
normative espresse nel D.Lgs. 81/08 s.m. e le indicazioni della Commissione Consultiva per la valutazione dello SL-C del 17 dicembre 2010, emanate con lettera circolare del Ministro
del Lavoro e delle politiche sociali.
RISCHIO DA STRESS LAVORO-CORRELATO
Metodologia
La valutazione è articolata in due fasi distinte:
1. una fase preliminare necessaria
2. una fase successiva da arrivare nel caso in cui dalla prima fase siano emersi elementi di rischio di stress da lavoro correlato.
Nella valutazione preliminare si adottano degli indicatori oggetti e possibilmente numericamente misurabili,
appartenenti a tre gruppi distinti:
1. eventi sentinella: fra cui infortuni e assenze per malattie;
2. fattori di contenuto del lavoro: fra cui attrezzature, orari di lavoro e turni;
RISCHIO DA STRESS LAVORO-CORRELATO
3. fattori di contesto del lavoro: ovvero fattori di comunicazione e conflitti interpersonali.
Nella fase successiva, si pianificano e si adottano gli opportuni interventi correttivi (organizzativi, tecnici, procedurali) volti ad eliminare e/o mitigare il rischio.
SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
il DDL
può svolgere direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, di primo soccorso, nonché di prevenzione incendi e di evacuazione
Può avvalersi di addetti e responsabili interni/esterni purchè abbiano capacità e
Il ddl organizza
il
S.P.P.
interni/esterni purchè abbiano capacità e requisiti richiesti, ovvero :
- titolo istruzione secondaria superiore
- attestato di frequenza a corso di formazione è in ogni caso responsabile in materia di sicurezza
CONSULTAZIONE E PARTECIPAZIONE DEI LAVORATORI
RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA
Numero minimo
• 1 fino a 200 dipendenti
• 3 da 201 a 1000 dipendenti
• 6 oltre 1000 dipendenti
Eletto
• fino a 15 dipendenti tra i lavoratori
• oltre i 15 dipendenti dai lavoratori tra le Rappresentanze Sindacali
RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA
E’ consultato
Sulla valutaz. e prevenz. dei rischi
Nella designazione degli addetti al S.P.P, emergenza, ecc..
Riceve
Documento sulla sicurezza
Informazioni dall’organo di vigilanza
Ha accesso ai luoghi di lavoro
CONSULTAZIONE E PARTECIPAZIONE DEI LAVORATORI
Informazioni dall’organo di vigilanza Azioni
promuove individuazione e attuazione delle misure di prevenzione
fa osservazioni e propone interventi sull’attività di prevenzione
segnala eventuali rischi e ricorre
eventualmente all’organo di vigilanza di lavoro
Viene adeguatamente formato
Partecipa alle riunioni periodiche
INFORMAZIONE DEI LAVORATORI
IL DDL DEVE INFORMARE
CIASCUN LAVORATORE
su……..
Rischi per la sicurezza e la salute connessi con l’attività
Misure e attività di protezione e prevenzione
Rischi specifici, norme e disposizioni
su……..
Rischi specifici, norme e disposizioni aziendaliNominatvi R.S.P.P. e Med. Competente
Presenza di sostanze pericolose
Procedure di sicurezza e lavoratori addetti alla gestione delle emergenze
IL DDL DEVE FORMARE
CIASCUN
Sul concetto di rischio, danno, prevenzione, protezione
Sui rischi riferiti alla mansione svolta
Nel caso di cambio di mansione FORMAZIONE DEI LAVORATORI
CIASCUN LAVORATORE
Nel caso di cambio di mansione
Per cambio di attrezzature, tecnologie o sostanze utilizzate
IL DDL DEVE GARANTIRE
adeguata e specifica formazione
ai dirigenti
ai preposti
al rappresentante per la sicurezza FORMAZIONE DEI LAVORATORI
formazione aggiornamento
periodico
ai lavoratori addetti all’emergenza
ai lavoratori addetti al pronto soccorso
ai lavoratori addetti alle misure antincendio
TITOLO I CAPO IV
Disposizioni penali (SANZIONI)
per il datore di lavoro e dirigente
per i preposti
per progettisti, fabbricanti,
SANZIONI
per progettisti, fabbricanti, fornitori e installatori
per il medico competente
per i lavoratori
Art. 55
Sanzioni per il dirigente
arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro:
a) per la violazione dell’art.29, comma 1;
(elaborazione DVR)
SANZIONI
con l’arresto da due a quattro mesi o
con l’ammenda da 1.200 a 5.200 euro per la violazione degli artt. 36, 37.
(informazione e formazione)
Art. 56
Sanzioni per il preposto
a) con l’arresto fino a due mesi o con l’ammenda da 400 a 1.200 euro per la violazione dell’articolo 19, comma 1, lettere a), c), e) ed f);
(vigilanza sull’osservanza delle norme) b) con l’arresto fino a un mese o con
SANZIONI
b) con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda da 200 a 800 euro per la violazione dell’articolo 19,
comma 1, lettere b), d) e g).
(istruzioni ai lavoratori e frequenza corso di formazione)
Art. 59
Sanzioni per i lavoratori
a) con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda da 200 a 600 euro per la
violazione degli articoli 20, comma 2, lettere b), c), d), e), f), g), h) ed i),
e 43, comma 3, primo periodo;
(osservanza delle norme)
SANZIONI
(osservanza delle norme)
(rifiuto designazione senza giustificato motivo) b) con la sanzione amministrativa pecuniaria
da 50 a 300 euro per la violazione dell’articolo 20, comma 3.
(attività in regime di appalto o subappalto)