• Non ci sono risultati.

Facoltà per le donne magistrato con prole di età inferiore a tre anni di essere nominate componenti della Commissione per gli esami di avvocato”.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "Facoltà per le donne magistrato con prole di età inferiore a tre anni di essere nominate componenti della Commissione per gli esami di avvocato”."

Copied!
2
0
0

Testo completo

(1)

Facoltà per le donne magistrato con prole di età inferiore a tre anni di essere nominate componenti della Commissione per gli esami di avvocato”.

(Risposta a quesito del 1° luglio 2010)

Il Consiglio superiore della magistratura, nella seduta del 1° luglio 2010, ha adottato la seguente delibera:

“- letta la nota inviata dal Comitato pari opportunità presso il Consiglio giudiziario di … in data 26 marzo 2010 con la quale si evidenzia che la partecipazione alla Commissione per gli esami di avvocato, se pur un impegno gravoso, rappresenta tuttavia “un'occasione di crescita culturale e professionale”, di talché si propone di emendare la delibera 16 marzo 2006 del C.S.M. nel senso di sostituire al “divieto” la “facoltà di scelta” per l'interessata in ordine alla partecipazione alla Commissione per gli esami di avvocato da attuare mediante interlocuzione con la donna magistrato che versi nella situazione descritta;

- letta la delibera del Comitato per le pari opportunità, approvata in data 1° giugno 2010, e di seguito trascritta.

<<Rilevato che con precedente delibera del 16 marzo 2006 il Consiglio superiore della magistratura ha stabilito che i magistrati con prole di età inferiore ai tre anni debbano essere sollevati dall'incarico di titolare della Commissione per gli esami di avvocato “al fine di ridurre al minimo le difficoltà tipiche della lavoratrice madre”;

ritenuto che la ratio della citata delibera è ad evidente tutela della maternità, al fine di agevolare la conciliazione tra le necessità di assistenza e cura nei confronti di figli in così tenera età e la utilità del lavoro contestualmente svolto per l'ufficio, in un equilibrio che potrebbe essere alterato con l'imposizione di ulteriori e gravosi incarichi quale la partecipazione alla Commissione in esame, che notoriamente impone una molteplicità di sedute che si protraggono per mesi;

rilevato tuttavia che il “divieto” sancito dal Consiglio con la indicata delibera afferisce esclusivamente alla designazione di ufficio al detto incarico operata dal Presidente di Corte di appello, mentre non risulta preclusa la facoltà per la donna magistrato interessata di fornire autonomamente e spontaneamente la propria disponibilità al detto incarico;

ritenuto opportuno che, per il futuro, il Consiglio integri la normativa regolamentare in materia di criteri di nomina dei magistrati componenti la commissione di esame d' avvocato escludendo la possibilità di indicazione d'ufficio come componenti dei magistrati che si trovino nelle condizioni soggettive ed oggettive previste dal paragrafo 45 comma 1 della Circolare sulla formazione delle tabelle degli uffici giudiziari per il triennio 2009 - 2011;

rilevato che con delibera 9 aprile 2008 il C.S.M. ha previsto la costituzione di Comitati per le pari opportunità decentrati presso ciascun Consiglio giudiziario con, tra l'altro funzioni consultive al fine di prevenire discriminazioni di fatto o di diritto e per la piena realizzazione del principio di pari opportunità nell'organizzazione e nel funzionamento degli uffici giudiziari;

ritenuto opportuno che la eventuale disponibilità del magistrato che versi nelle predette condizioni alla propria nomina quale componente della Commissione per gli esami di avvocato sia preceduta dalla consultazione del locale CPO che nell'ambito delle competenze proprie come sopra riportate, esprima parere sulla compatibilità dell'incarico con il complesso delle esigenze familiari di quelle di ufficio gravanti sul magistrato;

delibera

- di rispondere alla detta nota nel senso che la delibera del Consiglio superiore della magistratura 16 marzo 2006 non preclude alle donne magistrato con prole di età inferiore ai tre anni la “facoltà” di dare la propria disponibilità a partecipare quali componenti alla Commissione per gli esami di avvocato;

- di integrare la normativa regolamentare in materia di criteri di nomina dei magistrati componenti la commissione di esame d' avvocato escludendo la possibilità di indicazione d'ufficio come componenti dei magistrati che si trovino nelle condizioni soggettive ed oggettive previste dal

(2)

paragrafo 45 comma 1 della Circolare sulla formazione delle tabelle degli uffici giudiziari per il triennio 2009 - 2011;

- di raccomandare ai Presidenti di Corte di appello la previa consultazione dei CPO presso i competenti Consigli giudiziari in ipotesi di dichiarazione di disponibilità alla nomina da parte del magistrato che versi nelle predette condizioni. >>.

Per le ragioni esposte, sul parere del Comitato per le Pari Opportunità in magistratura sopra esteso, delibera di rispondere alla nota come in parte motiva:- ribadendo che la delibera del C.S.M. 16 marzo 2006 non preclude alle donne magistrato - con prole di età inferiore ai tre anni - la “facoltà”

di dare la propria disponibilità a partecipare quali componenti alla Commissione per gli esami di avvocato; -condividendo la opportunità di una integrazione della normativa regolamentare in materia di criteri di nomina dei magistrati componenti la commissione di esame d' avvocato, per escludere la possibilità di indicazione d'ufficio come componenti dei magistrati che si trovino nelle condizioni soggettive ed oggettive previste dal paragrafo 45 comma 1 della Circolare sulla formazione delle tabelle degli uffici giudiziari per il triennio 2009 - 2011; - raccomandando ai Presidenti di Corte di appello la previa consultazione dei CPO presso i competenti Consigli Giudiziari in ipotesi di dichiarazione di disponibilità alla nomina da parte del magistrato che versi nelle predette condizioni.”

Riferimenti

Documenti correlati

Fatte salve tutte le misure di prevenzione e protezione già predisposte dal datore di lavoro, i lavoratori addetti alle varie attività concorsuali non potranno utilizzare le

- Diritto di assentarsi dal luogo di lavoro per il tempo necessario allo svolgimento della riunione e per recarsi nella sede dove si terrà la riunione e far rientro al luogo

Mettiamo il caso che un medico, non contento della sua professione, voglia laurearsi in giurisprudenza e poi iscriversi all’albo degli avvocati, senza

Fatte salve tutte le misure di prevenzione e protezione già predisposte dal datore di lavoro, i lavoratori addetti alle varie attività concorsuali non potranno utilizzare le

2100 in data 31 ottobre 2008, ha richiesto &#34;se in assenza di disponibilità alla nomina a componente della Commissione flussi possano essere prorogati i

15 Cfr. 275 , in Commento al nuovo codice di procedura penale , coord. Spunti di riflessione anche alla luce della giurisprudenza della Corte di cas- sazione , in

483/97, le operazioni di sorteggio del componente titolare e supplente delle commissioni esaminatrici, del concorso pubblico per titoli ed esami, per la copertura dei posti

Si comunica che il giorno 21 dicembre 2011 alle ore 10,00, presso la sede del Settore Gestione Tecnica dell’Azienda Sanitaria di Trapani, sita presso la Cittadella