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Nuovo processo civile: ecco come sarà

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Nuovo processo civile: ecco come sarà

Autore: Paolo Remer | 22/09/2021

Cosa prevede la riforma Cartabia: come cambiano le udienze e quale sarà la tempistica.

Appena 16 articoli, pochi ma densi, per dare sprint alla giustizia civile, che come tutti sanno è lenta e farraginosa. Non è un restyling ma qualcosa di più profondo, che sconvolge alcuni modi comuni di pensare per cittadini e avvocati. Due flash di

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esempio: il debitore esecutato potrà vendere egli stesso la propria casa all’asta e i coniugi che si separano non dovranno più andare a presentarsi fisicamente in tribunale. La riforma Cartabia (dal nome del ministro della Giustizia che ha proposto il testo base, poi modificato durante la discussione parlamentare) ora è in approvazione al Senato. Se tutto andrà come auspicato dal Governo, presto sarà legge. E le cose funzioneranno, o dovrebbero funzionare, in maniera diversa.

Ecco come sarà il nuovo processo civile: il disegno di legge delega punta agli obiettivi di maggiore efficienza e rapidità delle cause, anche evitandole quando non sono necessarie. Le parole d’ordine sono: semplificare, razionalizzare, revisionare, velocizzare, potenziare. Questi criteri si declinano in modo diverso nei vari tipi di processo e nelle rispettive fasi, ma la linea di fondo ha un denominatore comune: rendere il processo più snello e veloce, anche potenziando i metodi alternativi di risoluzione delle controversie (Adr) ad oggi poco utilizzati e visti da molti come un’inutile formalità da espletare per arrivare al processo vero e proprio.

Stavolta, sembra che non si tratti soltanto di “buoni propositi”, come è accaduto per molti progetti di riforma nel passato rimasti nei cassetti: l’approvazione della riforma è una condizione necessaria per accedere agli ingenti finanziamenti europei del Recovery Plan (l’Europa richiede un abbattimento dei tempi del processo di almeno il 40%) e questo è un buon motivo di stimolo per darsi da fare.

Detto ciò, ora esponiamo nelle linee essenziali come sarà il nuovo processo civile e lasciamo al lettore in giudizio se questa riforma sarà in grado o no di risolvere, finalmente, i problemi che affliggono la giustizia o se, almeno, riuscirà a diminuirli e ad attenuarli.

Tieni presente che questa parte della riforma interviene solo sul rito, cioè riformula molti articoli del Codice di procedura civile, ma non tocca i cosiddetti “fattori strutturali”, come l’organizzazione del sistema giudiziario, tranne che nell’importante punto relativo all’istituzione dell’ufficio del processo, un team di supporto all’attività dei giudici civili. Inoltre, questo schema è comunque una cornice, un punto di partenza e non di arrivo: per l’attuazione concreta serviranno appositi decreti legislativi ministeriali, che dovranno essere emanati entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge delega, ma intanto la direzione è già tracciata.

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Mediazione e negoziazione assistita: cosa cambia?

Gli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie (Adr), come la mediazione e la negoziazione assistita, saranno potenziati così:

incrementando la misura dell’esenzione dall’imposta di registro oggi dovuta per poter utilizzare i provvedimenti [1];

semplificando la procedura per accedere al credito d’imposta già previsto dalla legge [2] e riconoscendo un ulteriore credito d’imposta all’avvocato che assiste la parte nella procedura di mediazione;

introducendo la restituzione (in forma di credito d’imposta) del contributo unificato versato, in caso di estinzione della causa per raggiungimento dell’accordo di mediazione;

estendendo il patrocinio a spese dello Stato alle procedure di mediazione e di negoziazione assistita;

potenziando il ricorso obbligatorio alla mediazione, in via preventiva, con l’estensione a materie ora non previste [3], tra le quali l’associazione in partecipazione, il contratto di franchising, di opera, di rete, di somministrazione, di società di persone e di sub-fornitura;

chiarendo, per i procedimenti di opposizione a decreto ingiuntivo che prevedono la mediazione obbligatoria, chi deve presentare la domanda di mediazione (l’opponente o l’opposto?) e qual è la sorte del decreto ingiuntivo se la parte onerata non ha adempiuto alla condizione di procedibilità (rimane in vita e diventa esecutivo o viene caducato?);

prevedendo che in mediazione la parte, in caso di «giustificati motivi», possa farsi rappresentare e sostituire da un soggetto munito dei poteri necessari per la risoluzione della controversia;

legittimando l’amministratore di condominio ad avviare il procedimento di mediazione, ad aderirvi e a parteciparvi (ma l’accordo sottoscritto dall’amministratore deve essere poi approvato dall’assemblea per avere validità);

se la causa prosegue, consentendo di produrre in giudizio la relazione del mediatore [4];

revisionando la disciplina sull’accesso e sulla formazione dei mediatori, aprendola anche ai non laureati in discipline giuridiche che abbiano

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frequentato appositi corsi;

permettendo che le procedure di negoziazione assistita e di mediazione possano essere svolte in via telematica e che gli incontri previsti tra le parti possano tenersi mediante collegamenti da remoto.

Processo civile di primo grado: quali novità?

La riforma Cartabia, nella versione presentata in Senato dopo gli emendamenti, non abroga i procedimenti di cognizione sommaria, come si era pensato in un primo momento, e mantiene anche l’atto di citazione come strumento per introdurre il giudizio di cognizione, in alternativa al ricorso (che però diventa lo strumento privilegiato); ma dispone che i fatti e gli elementi di diritto a sostegno della domanda [5] vengano «esposti in modo chiaro e specifico» ed anche indicati i mezzi di prova e i documenti offerti in comunicazione [6].

Anche il convenuto, nella comparsa di risposta, deve prendere posizione in maniera analoga, indicando i propri mezzi di prova e i documenti di cui intende avvalersi. Insomma, diversamente da quanto accade oggi, le parti dovranno dire

“tutto e subito”, mettendo sul tavolo le proprie carte.

L’atto di citazione dovrà essere integrato dall’avvertimento che la parte può valersi del patrocinio a spese dello Stato, nei casi previsti dalla legge, e che la difesa mediante avvocato è obbligatoria in tutti i procedimenti davanti al tribunale.

Udienza civile: come sarà e quali tempi avrà?

L’udienza di prima comparizione (quella in cui le parti “si presentano” ed espongono i rispettivi elementi a sostegno delle proprie tesi) deve essere fissata entro un «congruo termine» non superiore a 120 giorni (e il termine di comparizione delle parti non deve essere inferiore ad 80 giorni).

Le domande riconvenzionali, le eccezioni non rilevabili d’ufficio e le chiamate di terzi andranno proposte, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta, da depositare almeno 40 giorni prima della data fissata per l’udienza. Si potrà

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replicare alle eccezioni di controparte entro il termine perentorio di 10 giorni antecedenti all’udienza di comparizione, nella quale il giudice può concedere alle parti fino a 30 giorni per produrre documenti e indicare i mezzi di prova (più ulteriori 20 giorni se si tratta di prova contraria).

In tali casi, l’udienza successiva va fissata entro 60 giorni dalla scadenza dell’ultimo di tali termini. In questa seconda udienza, il giudice procede con ordinanza all’ammissione delle prove e fissa i termini per l’istruttoria (o per la discussione della causa, se non ci sono prove da assumere) fissando un preciso

«calendario del processo» per stabilire l’esatta tempistica [7]; il periodo dedicato all’assunzione delle prove non deve durare più di 90 giorni.

Udienza telematica e partecipazione da remoto: quando?

Quando e come si svolgerà l’udienza telematica e come verrà stabilita, a regime, la partecipazione da remoto delle parti, che era stata introdotta durante l’emergenza Covid ed è tuttora in vigore? Il sistema funzionerà così: se le parti non si oppongono, il giudice può stabilire che le udienze che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice può svolgersi con collegamenti audiovisivi a distanza, anziché in presenza. Inoltre, se entrambe le parti lo chiedono, il giudice deve sostituire l’udienza con il deposito telematico di note scritte, contenenti le istanze ed anche le richieste conclusive. Così si taglieranno molte udienze inutili, in cui la presenza fisica delle parti e dei loro avvocati rappresenta una mera formalità.

Il deposito dei documenti per tutti i tipi di procedimento e grado – dal giudice di Pace alla Cassazione – avrà luogo non più in forma cartacea, ma «esclusivamente con modalità telematiche», salvi i casi in cui la parte può stare in giudizio senza un difensore. Il deposito si considera avvenuto nel momento in cui il sistema informatico genera «il messaggio di conferma del completamento della trasmissione», che vale come ricevuta di avvenuta consegna.

Cause di famiglia: quali cambiamenti?

Anche nelle udienze di separazione coniugale consensuale le parti potranno rinunciare a partecipare all’udienza, depositando una dichiarazione espressa in cui

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attestano l’impossibilità di riconciliazione con l’altro coniuge; ma dovranno anche depositare una «descrizione riassuntiva» delle loro disponibilità reddituali e patrimoniali nel triennio antecedente, corredata della documentazione necessaria, come le dichiarazioni dei redditi presentate.

Ti abbiamo già parlato di un’altra importante novità della riforma, il tribunale della famiglia, nell’articolo linkato che puoi leggere per sapere di cosa si occuperà. Ci sarà un unico rito per tutte la cause di famiglia: separazioni, divorzi, affidamento dei figli e altre cause riguardanti i minorenni. Questo dovrebbe aiutare a ridurre i tempi e a dirimere molte delle attuali incertezze sulla procedura da adottare.

Consulenti tecnici d’ufficio: nuove possibilità

Il Ctu nominato dal giudice, anziché comparire fisicamente in udienza per giurare ed assumere l’incarico, potrà depositare telematicamente una dichiarazione contenente la formula del giuramento [8] sottoscritta con la sua firma digitale.

A fattor comune per l’ampia platea dei consulenti tecnici d’ufficio, che comprendono varie ed eterogenee specialità (commercialisti, ingegneri, medici, agronomi, geologi, ecc.) sarà rivisto il percorso di iscrizione dei professionisti presso i tribunali «favorendo l’accesso anche ai più giovani» e verrà istituito un Albo unico nazionale al quale tutti i magistrati ed avvocati d’Italia potranno attingere per individuare la figura più adatta al caso.

Esecuzione forzata e aste giudiziarie

Nei processi di esecuzione forzata va in soffitta la formula esecutiva della sentenza (ora indispensabile per avviarli), che verrà sostituita da un’attestazione di conformità all’originale apposta in modalità informatica e in via telematica dal cancelliere, dal notaio o da un altro pubblico ufficiale.

Il debitore esecutato potrà chiedere al giudice di essere autorizzato a vendere direttamente l’immobile pignorato, a condizione che il prezzo non sia inferiore al valore di mercato del bene (la cifra è quella stabilita dal perito nominato dal giudice e che ha valutato l’immobile). Se il giudice autorizza, il debitore dovrà

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versare, a cauzione, un decimo del prezzo proposto. In questo modo, sparirà anche la tradizionale asta prevista per le vendite giudiziarie, che verrà espletata solo quando il debitore rimane inerte o non può essere autorizzato alla vendita diretta del bene.

Note

[1] Art. 17 D.Lgs. n. 28/2010. [2] Art. 20 D.Lgs. n. 28/2010. [3] Art. 5 D.Lgs. n.

28/2010. [4] Art. 8, co.4, D.Lgs. n. 28/2010. [5] Art. 163, co.3 n.4 Cod. proc. civ.

[6] Art. 163, co.3, n.5 Cod. proc. civ. [7] Art. 81 disp. att. Cod. proc. civ. [8] Art.

193 Cod. proc. civ.

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