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Parere sul decreto legge n. 266 approvato dal Consiglio dei Ministri il 9 novembre 2004 e pubblicato sulla G.U. del 10 novembre 2004.

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Parere sul decreto legge n. 266 approvato dal Consiglio dei Ministri il 9 novembre 2004 e pubblicato sulla G.U. del 10 novembre 2004.

(Deliberazione del 15 dicembre 2004)

Il Consiglio superiore della magistratura, nella seduta del 15 dicembre 2004, ha approvato il seguente parere:

«Il Consiglio superiore della magistratura

Con riferimento a quanto disposto dall’art.18 del d.l. 9 novembre 2004, n.266 (G.U. del 10 novembre 2004) , che recita come segue:

“1. I giudici onorari aggregati, il cui mandato scade tra la data di entrata in vigore del presente decreto ed il 31 dicembre 2004, per i quali non sia consentita la proroga di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 22 luglio 1997, n. 276, e fermo restando il disposto di cui all'articolo 4, comma 4, della stessa legge, sono prorogati nell'esercizio delle funzioni fino al 31 dicembre 2005.

2. I giudici onorari di tribunale e i vice procuratori onorari il cui mandato scade il 31 dicembre 2004, anche per effetto della proroga disposta dall'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 354, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2004, n. 45, e per i quali non sia consentita la conferma a norma dell'articolo 42-quinquies del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono prorogati nell'esercizio delle rispettive funzioni fino al 31 dicembre 2005.”;

Vista la richiesta di parere trasmessa dal Ministro della giustizia in data del 30 novembre 2004, e preso atto della diretta incidenza della disposizione citata sulla disciplina ordinamentale e sulle competenze consiliari in tema di reclutamento e gestione del personale di magistratura (cfr.

art. 105 della Costituzione e art. 10 n. 2 della L. 195/58), formula, ai sensi dell’art.10, comma II, L.

195/58, il seguente parere.

1. Va messo in evidenza, in primo luogo, che la delicatezza della materia ordinamentale suggerirebbe, come il Consiglio ha già avuto modo di affermare, di non procedere ad interventi modificativi con lo strumento della decretazione d’urgenza, anche al fine di consentire una opportuna consultazione preventiva con il Consiglio superiore sulle materie interessate.

Analoghe ragioni imporrebbero, soprattutto in presenza di tempi di trattazione parlamentare necessariamente molto ristretti, che il Consiglio superiore fosse interessato rapidamente onde evitare il rischio che esso non abbia modo di esprimere un parere utile e tempestivo. L’attuazione del principio di “leale collaborazione”, infatti, non ha riguardo soltanto a finalità di equilibrio istituzionale, ma anche alle ragioni di efficienza e di buona amministrazione.

2. L’art. 18 del decreto legge n. 266 del 9 novembre 2004 prevede che per i magistrati onorari in servizio presso i tribunali e le procure della Repubblica, il cui mandato ha termine di scadenza fissato alla data del 31 dicembre 2004, questo termine sia prorogato al 31 dicembre 2005.

Sul punto giova ricordare che non si è in presenza di disposizione originale nel nostro ordinamento, e che essa fa seguito ad analoga proroga annuale disposta per i medesimi magistrati onorari con decreto legge 24 dicembre 2003. Quest’ultimo decreto, tuttavia, trovava una sua giustificazione nella circostanza, certamente eccezionale, che a seguito del mancato coordinamento dell’intervento governativo con le deliberazioni consiliari non era stato possibile pubblicare tempestivamente i bandi relativi alle nomine dei magistrati che avrebbero dovuto sostituire quelli destinati a cessare l’attività il 31 dicembre 2003.

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3. Per quanto concerne i presupposti della modifica normativa, il Consiglio osserva che essi non risultano esplicitati, mancando una relazione illustrativa del decreto legge, prima, e del disegno di legge di conversione, poi, che consenta di comprendere gli obiettivi e le motivazioni che renderebbero necessario ed urgente l’intervento normativo. Invero, la modifica apportata con decreto legge giunge dopo che il Consiglio superiore della magistratura, al fine di rispettare le scadenze attuali e quelle prossime, ha bandito e fatto bandire tempestivamente i concorsi per le vacanze di magistrati onorari esistenti presso gli uffici giudiziari e per le ulteriori vacanze prevedibili. Non sembra, pertanto, che vi fosse motivo per intervenire sulle procedure ordinarie e per introdurre una ulteriore proroga del termine di scadenza dell’incarico.

4. Per quanto concerne il profilo della mancanza di coordinamento, va segnalato che la situazione di fatto creatasi sta provocando obiettivi disagi alle strutture consiliari, che hanno dispiegato una rilevantissima attività che rischia di essere seriamente vanificata. Le complesse procedure di nomina hanno riguardato oltre 13.000 domande di aspiranti ed hanno impegnato il personale delle Corti e dei Consigli giudiziari, i componenti dei Consigli giudiziari ed il C.S.M. in lunghe e difficili attività di raccolta, lavorazione e valutazione di tutte le domande, e in altrettanto complesse attività di formazione delle graduatorie: tutte attività che l’intervento normativo renderebbe in gran parte scarsamente utili. Ed infatti, posto che oltre 900 magistrati per i quali era prevista la cessazione dall’incarico, e la necessaria sostituzione, dovrebbero prolungare l’attuale attività fino a tutto il mese di dicembre 2005, è assai probabile che alla data del 1° gennaio 2006 si porranno sia problemi di attualità delle graduatorie - formate sulla base dei bandi oggi in esame e con riferimento a titoli risalenti quasi per intero all’anno 2003 -, sia rischi di incompatibilità fra le sedi allora vacanti e quelle pubblicate nel corso del 2004. Né va sottovalutata la situazione di grande incertezza che si è determinata per tutti i soggetti interessati alle procedure di reclutamento, anche per la possibilità che il decreto legge n. 266/2004 non venga convertito tempestivamente o lo sia con modificazioni.

5. Va segnalato altresì, sul piano sistematico, che per il secondo anno consecutivo si provvede a prorogare il termine massimo di servizio per un numero assai elevato di magistrati onorari, soluzione questa che è stata adottata a breve distanza dal termine di scadenza degli incarichi e che corre il rischio di incidere in maniera significativa anche sul carattere di temporaneità che è proprio degli incarichi onorari all’interno del sistema giudiziario come disegnato dalla Costituzione.

6. Si osserva, infine, che la nuova normativa introduce elementi di incoerenza e di incertezza che rendono oggettivamente difficile per il Consiglio esercitare efficacemente le proprie attribuzioni di governo e di organizzazione della magistratura.»

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