Misure da adottare, con riferimento al processo civile telematico, con riguardo ai magistrati in particolari situazioni di salute.
(Risposta a quesito del 4 febbraio 2015)
Il Consiglio superiore della magistratura, nella seduta del 4 febbraio 2015, ha adottato la seguente delibera:
"- vista la nota pervenuta in data 10 luglio 2014 dal Presidente del Tribunale di … avente ad oggetto il quesito in ordine alle misure da adottare, con riferimento al processo civile telematico, per i magistrati in particolari situazioni di salute;
- rilevato che in data 22 luglio 2014 la Settima Commissione ha richiesto all’Ufficio studi del CSM un parere in riferimento alla richiesta contenuta nel quesito proposto;
- considerato che l’Ufficio studi, per quanto in questa sede interessa, ha sottolineato che: quanto alla richiesta formulata dal Presidente del Tribunale …, affinché il Consiglio superiore della magistratura si pronunzi in ordine alla possibilità, per i dirigenti degli uffici giudiziari, di consentire, attraverso l'adozione di apposite misure organizzative, deroghe alla normativa in vigore in ordine al processo civile telematico al fine di permettere ai singoli magistrati, che documentino di versare in un particolare stato di salute, di continuare a ricevere gli atti dei difensori delle parti in forma cartacea e di emettere su tale supporto i propri provvedimenti, non può che ribadirsi la generalizzata obbligatorietà del P.C.T. disposta per legge. In altri termini, in difetto di esplicite deroghe previste dalle norme di rango primario all’obbligo di cui sopra, valevole come detto per avvocati, magistrati e personale amministrativo, appare dubbio che il Consiglio possa introdurre, in via generale ed astratta, fattispecie eccezionali sulla base dei propri poteri di normazione secondaria. Tuttavia, nel parere reso, si è precisato anche che la recente Circolare del Ministero della giustizia del 27 giugno 2014, titolata Adempimenti di cancelleria conseguenti all'entrata in vigore degli obblighi di cui agli artt. 16 bis e sgg. D.L. n.179/2012 e del D.L. n. 90/2014, prevede appunto che “diversa dalla copia depositata per ordine del giudice ai sensi dell’art. 16 bis, comma 9, D.L. n. 179/2012, è la copia cartacea informale dell’atto o documento depositato telematicamente” e che il Dicastero ha sul punto chiarito che la messa a disposizione del giudice di tale copia, ad opera delle parti o degli ausiliari, costituisce soluzione o prassi organizzativa adottata a livello locale e non può essere oggetto di statuizioni imperative, né, in generale, di eterodeterminazione. La Circolare consente però che “laddove se ne ravvisi la necessità, quindi, potrà essere individuata, presso i singoli uffici, una modalità per mettere a disposizione dei magistrati la copia cartacea di atti e documenti già depositati mediante invio telematico. Tale prassi, libera da qualsiasi vincolo di forma, lo si sottolinea, non sostituisce né si aggiunge al deposito telematico, ma costituisce soltanto una modalità pratica di messa a disposizione del giudice di atti processuali trasposti su carta. Pertanto, le copie in questione non devono essere inserite nel fascicolo processuale”.
Tanto premesso, conclude l’Ufficio studi, che, indipendentemente dal se si tratti o meno di un escamotage, sta di fatto che l’esigenza del magistrato con problemi oculistici potrebbe trovare già nel rimedio pratico delle cd. copie informali un proprio tampone empirico immediato, magari attraverso un’apposita previsione in tale senso da parte del dirigente dell’ufficio, il quale potrebbe, a tutela della salute del singolo magistrato, disporre che la Cancelleria, fermi restando il deposito degli atti e dei documenti in via telematica da parte dei difensori a norma di legge e la conseguente ordinaria formazione del fascicolo telematico, costituisca, parallelamente, anche un fascicolo cartaceo, previa stampa dei suddetti atti e documenti già depositati telematicamente;
- rilevato, inoltre, che questo Consiglio, in un caso analogo al presente, ha altresì deliberato che il Dirigente dell’Ufficio nel quale opera un Magistrato le cui condizioni di salute debbano essere salvaguardate, possa assegnare una specifica unità amministrativa di supporto per l’assistenza in tutte le attività rese difficili dalle condizioni di salute, nel caso di specie, quelle relative all’uso del terminale, ove imprescindibile;
delibera
di rispondere al quesito in oggetto nel senso che, in ordine alle misure da adottare con riferimento al processo civile telematico, con riguardo ai magistrati in particolari situazioni di salute, il Dirigente debba, da una parte, prevedere che a cura della cancelleria sia messa a disposizione la copia cartacea di atti e documenti già depositati mediante invio telematico, dall’altra, assegnare una specifica unità amministrativa di supporto per l’assistenza in tutte le attività rese difficili dalle condizioni di salute."