• Non ci sono risultati.

Cartella esattoriale per multa: cosa fare

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "Cartella esattoriale per multa: cosa fare"

Copied!
7
0
0

Testo completo

(1)

Cartella esattoriale per multa:

cosa fare

Autore: Redazione | 10/05/2020

Mancata opposizione alla multa, pagamento in ritardo oppure omessa comunicazione dei dati dell’effettivo conducente: ecco quando la cartella è valida.

Chi non paga una multa riceve la cartella esattoriale. Ma a volte la riceve anche chi

(2)

paga. Questo può succedere, ad esempio, se si è versato l’importo con un giorno di ritardo o si è omesso di comunicare i dati dell’effettivo conducente, così andando incontro a una seconda sanzione. A volte, la cartella esattoriale arriva senza che la multa sia mai stata notificata, nel qual caso l’atto dell’agente della riscossione è illegittimo e può essere impugnato.

In questa breve guida spiegheremo cosa fare in caso di cartella esattoriale per multa. Proveremo a rispondere a tutte le domande che, sul punto, potrebbero sorgere in capo all’automobilista.

Cartella esattoriale per multa: si può impugnare?

Chi ha regolarmente ricevuto una multa stradale e, tuttavia, non ha pagato né fatto ricorso, non può opporsi alla cartella per sollevare le stesse contestazioni che avrebbe potuto opporre al verbale. Una volta decorsi i termini per l’impugnazione al giudice di pace o al prefetto, infatti, non c’è più possibilità di contestare il merito dell’infrazione.

L’unica possibilità per l’automobilista di opporsi alla cartella esattoriale è di sollevare eccezioni per vizi successivi alla notifica del verbale come, ad esempio:

l’intervenuta prescrizione del credito del Comune che, come noto, è di cinque anni. Quindi, chi riceve una cartella esattoriale dopo cinque anni dalla notifica della multa può impugnare la cartella medesima al giudice di pace;

l’intervenuta decadenza del diritto alla riscossione che si forma dopo due anni dal giorno in cui il ruolo è stato dichiarato esecutivo (data riportata nella cartella stessa);

il difetto di notifica della multa, di cui parleremo qui di seguito;

l’omessa indicazione sulla cartella del responsabile del procedimento;

l’omessa indicazione sulla cartella dei criteri di calcolo degli interessi maturati nel corso degli anni.

(3)

Cartella esattoriale per multa mai arrivata: che fare?

La notifica della multa è condizione necessaria per la validità della cartella. Se l’automobilista non ha mai ricevuto la multa può opporsi alla cartella entro 30 giorni dalla sua notifica, ricorrendo al giudice di pace per chiederne l’annullamento.

Cartella esattoriale per multa già pagata:

perché?

Potrebbe arrivare una cartella esattoriale per una multa già pagata. Le ragioni potrebbero essere due.

Pagamento multa in ritardo

La prima ipotesi in cui potrebbe capitare di ricevere una cartella per una multa già pagata è quando detto pagamento è avvenuto in ritardo rispetto ai 60 giorni previsti dalla legge. Sul punto, è bene fare un chiarimento. Quando la multa viene comunicata al trasgressore, l’importo da pagare è in misura ridotta. Chi paga nei primi 5 giorni ottiene peraltro un ulteriore sconto del 30%. Chi però paga dopo i 60 giorni (quindi già a partire dal 61°), subisce una penalizzazione: anche per un solo giorno di ritardo scatta infatti un aumento pari alla metà dell’importo massimo previsto dalla legge.

Inoltre, per ogni 6 mesi di ulteriore ritardo, scattano gli interessi pari al 10%

dell’importo (cosiddetta maggioranza degli interessi semestrali). Se l’automobilista continua a non pagare riceve la cartella di pagamento.

Mancata comunicazione dei dati del conducente

Quando la multa viene notificata a casa dell’automobilista e comporta la decurtazione dei punti dalla patente, questi deve, nei 60 giorni successivi, comunicare all’agente accentratore i dati dell’effettivo conducente. Se non lo fa, anche se paga la multa, riceve un secondo verbale che può arrivare a mille euro.

Dunque, la cartella esattoriale potrebbe riferirsi a tale seconda infrazione. Anche in

(4)

questo caso, però, il secondo verbale – al pari del primo – deve essere notificato all’automobilista, a pena di nullità della relativa cartella.

Cartella esattoriale per multa impugnata

Il ricorso contro la multa non ne sospende l’efficacia esecutiva se il giudice non lo dichiara esplicitamente nel corso dell’udienza o nel decreto di fissazione di udienza. Quindi, in teoria, ben potrebbe arrivare una cartella esattoriale nonostante penda il ricorso al giudice. Ciò però non succede quasi mai nella prassi e anche l’agente accentratore, prima di passare al recupero del credito, attende l’esito del giudizio.

Anche in caso di ricorso al giudice, bisogna sempre inviare la dichiarazione con i dati dell’effettivo conducente. In caso contrario, scatta la seconda sanzione e, con essa, la relativa cartella esattoriale.

Dunque, se l’automobilista propone ricorso – al giudice di Pace o al Prefetto – contro il verbale ma non invia la comunicazione dell’effettivo conducente la cartella esattoriale è legittima (sempre che sia stato regolarmente notificato anche il secondo verbale, prima di essa).

Secondo infatti la Cassazione [1], «il principio della autonomia delle due infrazioni e delle corrispondenti sanzioni si collega alla necessità di azionare, avverso ciascuna di esse, singoli rimedi, senza i quali ciascun verbale emesso diventa esecutivo e, trasmesso dall’ente impositore all’ente esattore, viene trasferito nella cartella di pagamento come valido titolo da azionare».

Di conseguenza, il ricorso proposto dall’automobilista avverso il verbale per eccesso di velocità, rispetto al quale è ancora pendente l’opposizione, non costituisce un valido presupposto per paralizzare la formazione del secondo titolo esecutivo – quello concernente la mancata comunicazione delle generalità del conducente dell’autovettura – che, invece, «del tutto autonomo rispetto al primo, si costituisce in mancanza di specifica opposizione».

Note

[1] Cass. ord. n. 8479/20 del 5.05.2020.

(5)

Sentenza

Corte di Cassazione, sez. III Civile, ordinanza 23 gennaio – 5 maggio 2020, n. 8479 Presidente Amendola – Relatore Di Florio Ritenuto che 1. Il Comune di Capaccio Paestum ricorre, affidandosi a tre motivi, per la cassazione della sentenza

del Tribunale di Salerno che aveva accolto l'appello di Fr. Fe. avverso la sentenza del giudice di pace di Capaccio (che aveva dichiarato l'inammissibilità

dell'opposizione), annullando la cartella esattoriale di pagamento emessa da Equitalia ( ora Agenzia delle Entrate -Riscossione ), per inesistenza di un valido titolo esecutivo, con condanna del Comune al pagamento delle spese di lite. 2. Le

parti intimate non si sono difese. Considerato che 1. Con il primo motivo il ricorrente deduce, ex art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c, la violazione e falsa applicazione dei

principi in materia di onere della prova ed, in particolare, dell'art. 2967 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c. nonché del principio di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato, e degli artt. 112 e 203 co. 3 CdS. 1.1. Lamenta che il Tribunale di Salerno aveva erroneamente ritenuto inesistente il titolo esecutivo sotteso alla

cartella esattoriale oggetto di opposizione: il verbale al quale essa si riferiva, infatti, non era mai stato oggetto di ricorso dinanzi al prefetto e costituiva, pertanto, ex art. 203 co. 3 D.Lgs. 285/92, titolo esecutivo. 1.2. Assumeva che il Fe.

si era avvalso del rimedio testé richiamato soltanto avverso il primo verbale, emesso per la violazione dell'art. 142/9 CdS, e non contro quello elevato per la

diversa e successiva violazione dell'art. 126bis CdS. 2. Con il secondo motivo, ancora, il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli arrt. 203 co.3, 204 e 204bis del CdS, e degli artt. 111 e 132 c.p.c. nonché, in relazione all'art. 360

co. 1 n.5 c.p.c., l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti e il difetto assoluto di motivazione. 3. Con il terzo motivo, infine, lamenta la violazione e falsa applicazione ex artt. 115 e 116 c.p.c., dell'art.

2967 c.c., il difetto assoluto di motivazione nonché la violazione e falsa applicazione dell'art. 111 Cost e dell'art. 132 c.p.c.. 4. Il Collegio ritiene opportuno

sintetizzare brevemente i fatti di causa, al fine di affrontare più agevolmente le questioni in diritto contenute nelle censure prospettate. 4.1. In data 30.6.2005

venne notificato a Fr. Fe. un verbale della Polizia Municipale di Capaccio (n.

5064B/2005/V prot. 3681/2005) per violazione dei limiti di velocità, ex art. 142/9 CdS, il quale conteneva l'intimazione a comunicare le generalità e il numero di patente di chi si trovasse alla guida al momento dell'infrazione, pena l'emissione

della sanzione amministrativa pecuniaria, ex art. 126bis CdS. 4.2. Il Fe. propose ricorso amministrativo al Prefetto avverso il primo verbale: tuttavia, relativamente

alla intimazione in esso contenuta riguardante l'obbligatoria comunicazione delle generalità del conducente dell'autovettura, ne venne emesso un secondo, (verbale

n. 389A/2006/V prot. 171/2006), regolarmente notificato il 6.3.2006, rispetto al quale egli non propose alcun ricorso; né provvide al pagamento della relativa sanzione. 5.1. Il Comune affidò la riscossione coattiva della sanzione portata nel

(6)

secondo verbale all'ente esattore che notificò al Fe. una cartella di pagamento, oggetto del presente giudizio di opposizione che il giudice di pace dichiarò inammissibile. 5.2. Il Tribunale di Salerno, invece, accogliendo l'appello, statui la

fondatezza dell'opposizione assumendo che, in primo luogo, l'appellante aveva provato di aver comunicato alla Polizia Municipale il nominativo del guidatore (che

era lui stesso); ed, in secondo luogo, che avendo impugnato il verbale posto a fondamento della cartella esattoriale, esso non poteva acquistare efficacia di titolo

esecutivo ( cfr. pag. 3 , secondo e terzo cpv della sentenza impugnata) 6. Tanto premesso, si osserva che il primo motivo è fondato e gli altri rimangono logicamente assorbiti. 6.1. Questa Corte ha avuto modo di chiarire che "in tema di sanzioni amministrative conseguenti a violazioni del codice della strada, il termine entro cui il proprietario del veicolo è tenuto - ai sensi dell'art. 126-bis, comma 2, quarto periodo, del codice - a comunicare all'organo di polizia che procede i dati

relativi al conducente, non decorre dalla definizione del procedimento di opposizione avverso il verbale di accertamento dell'illecito presupposto, ma dalla

richiesta rivolta al proprietario dall'organo di polizia, senza che quest'ultimo sia tenuto a soprassedere alla richiesta in attesa della definizione della contestazione

dell'illecito; ne consegue che la sanzione di cui all'art. 180, comma 8, del codice della strada sussiste anche in caso di annullamento del verbale di contestazione

dell'infrazione, attesa l'autonomia delle due infrazioni, la seconda delle quali attiene ad un obbligo di collaborazione nell'accertamento degli illeciti stradali." (

cfr. Cass. 22881/2010 ) 6.2. E' stato altresì affermato che "il termine entro cui il proprietario del veicolo è tenuto, ai sensi dell'art. 126 bis, comma 2, cod. strada, a

comunicare all'organo di polizia che procede i dati relativi al conducente, non decorre dalla definizione dell'opposizione avverso il verbale di accertamento dell'infrazione presupposta, ma dalla richiesta rivolta al proprietario dall'autorità,

trattandosi di un'ipotesi di illecito istantaneo previsto a garanzia dell'interesse pubblicistico relativo alla tempestiva identificazione del responsabile, del tutto autonomo rispetto all'effettiva commissione di un precedente illecito." (cfr. Cass.

15542/2015; Cass. 18027/2018). 6.3. In buona sostanza, al principio della autonomia delle due infrazioni e delle -corrispondenti sanzioni si collega alla

necessità di azionare, avverso ciascuna di esse, singoli rimedi, senza i quali ciascun verbale emesso diventa esecutivo e, trasmesso dall'ente impositore all'ente esattore, viene trasferito nella cartella di pagamento come valido titolo da azionare. 7. Il Tribunale di Salerno ha erroneamente ritenuto che il ricorso proposto

dal Fe. avverso il verbale per eccesso di velocità (n. 5064B/2005/V prot.

3681/2005), rispetto al quale era ancora pendente l'opposizione, costituisse un valido presupposto per paralizzare la formazione del secondo titolo esecutivo (verbale n. 389A/2006/V prot. 171/2006) che, invece, del tutto autonomo rispetto

al primo, si era validamente costituito in mancanza di specifica opposizione. 7.1.

Risulta pertanto fondata la violazione delle norme e dei principi indicati nella prima

(7)

censura. 8. Gli altri motivi rimangono assorbiti: e, vale solo la pena di rilevare che rispetto al mancato assolvimento dell'onere di comunicazione delle generalità del conducente ( terzo motivo), il giudice d'appello ha apoditticamente affermato che l'appellante aveva comunicato il nominativo del conducente alla Polizia Municipale, senza mostrare alcun effettivo apprezzamento delle evidenze documentali valutate

dal primo giudice come inidonee a dimostrare la fondatezza della pretesa ( per mancanza di sottoscrizione della comunicazione prodotta) e senza considerare che

ove il verbale non venga opposto si "trasforma", comunque, in un valido titolo esecutivo. 9. In conclusione, la sentenza deve essere cassata: non essendo

necessari altri accertamenti di fatto, questa Corte può decidere nel merito, dichiarando l'inammissibilità dell'opposizione alla cartella esattoriale proposta da

Fr. Fe.. 10. La natura della controversia ed il consolidarsi della giurisprudenza di legittimità, sulla specifica questione, solo in epoca successiva alla proposizione del

ricorso, rende opportuna la compensazione delle spese del grado d'appello. 11. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza fra il Comune di Capaccio

e l'opponente, mentre devono essere compensate nei confronti dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione che non ha assunto alcuna posizione difensiva contrastante con gli interessi del ricorrente. P.Q.M. La Corte, accoglie il primo motivo di ricorso e

dichiara assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito, dichiara l'inammissibilità dell'opposizione proposta da Fr. Fe.. Compensa fra le

parti le spese del primo e del secondo grado di giudizio; condanna il Fe. al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 1200,00 per

compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre ad accessori e rimborso forfettario spese generali nella misura di legge; le compensa nei confronti dell'Agenzia delle

Entrate-Riscossione.

Riferimenti

Documenti correlati

all’art.204CDS)”. Il Giudice di Pace, nella propria sentenza, ha spiegato quanto segue "Il ricorrente in proprio denunciava in ricorso l'omessa e/o irregolare e/o

La Corte ha affermato il principio di diritto, per il quale in caso di opposizione a cartella esattoriale emessa sulla base di un verbale di accertamento per violazione

Fino a 6 anni, quindi sono alla scuola dell’infanzia, se l’alunno ha effettuato una vaccinazione obbligatoria entro l'11 settembre potrà comunque frequentare regolarmente la

“civilistiche” per debiti tributari, ii) le possibili contestazioni che il coobbligato solidale può sollevare, iii) gli atti (l’avviso di accertamento, la cartella

Anche la magistratura contabile è dello stesso parere, come risulta dalla sentenza con cui la Corte dei conti ha deciso che la mancata contestazione della sanzione pecuniaria da

Il Consiglio nazionale dell’Ordine dei consulenti del lavoro, fa sapere il comunicato stampa del 17 luglio 2017, rilancia la necessità di un tavolo tecnico preventivo con

Equitalia Servizi di riscossione SpA, Titolare del trattamento dei dati personali per le finalità istituzionali previste dalla legge, utilizza i dati che La riguardano per dar

A questo punto, per comprendere se siamo in presenza di un reato o di un illecito amministrativo, non dobbiamo far altro che individuare quali sono le sanzioni penali poiché, se