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Albo degli amministratori giudiziari: indicazioni operative del CNDCEC. (Pronto Ordini n. 36)

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A cura di Mauro Muraca

Albo degli amministratori giudiziari: indicazioni operative del CNDCE C

(Pronto Ordini 13.2.2014 n. 36)

Il Ministero della Giustizia ha recentemente emanato le disposizioni attuative relative all'iscrizione nell'Albo degli amministratori giudiziari. Il provvedimento in esame è entrato in vigore l'8 febbraio e contiene talune disposizioni in materia di: i) iscrizione nell'albo; ii) modalità di sospensione e cancellazione dallo stesso; iii) modalità di esercizio del potere di vigilanza da parte del Ministero della Giustizia. Il CNDCEC (Pronto Ordini 13.2.2014 n. 36), alla luce della pubblicazione nella G.U. 24.1.2014 n. 19 del suddetto regolamento, ha dettato al riguardo alcune indicazioni operative In particolare: i)la domanda, effettuata dai professionisti in possesso dei specifici requisiti di professionalità e di onorabilità, va sottoscritta con firma digitale e deve essere presentata, insieme agli allegati, in modalità telematica al Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero, Direzione generale della giustizia civile (artt. 3 e 4 del DLgs. 14/2010 e art. 4 del DM 160/2013); ii) i professionisti che hanno già presentato domanda nella fase di prima formazione dell’albo, mediante lo specifico modello allegato alla nota informativa del CNDCEC 1.7.2010 n. 42, devono integrare la documentazione entro il 9.4.2014 (art. 10 del DM 160/2013 e art. 7 del DLgs. 14/2010). Il CNDCEC ha sottolineato però che non è ancora possibile procedere materialmente all’iscrizione, mancando ancora il modello di domanda e le specifiche tecniche per l’invio della domanda, per l’inserimento dei dati nell’albo e per l’accesso telematico alla parte riservata e per le altre comunicazioni (art. 4 co. 2 e 5, art. 5 co. 6, e art. 9 del DM 160/2013).

N. 77

del 28.02.2014 La Memory

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È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 19 del 24 gennaio 2014, il DM 19 settembre 2013 n. 160, contenente le disposizioni attuative relative all’albo degli amministratori giudiziari, istituito con il DLgs. 4 febbraio 2010 n. 14, in attuazione dell’art. 2, comma 13 della L. 15 luglio 2009 n. 94.

Brevemente si ricorda che gli iscritti nell'Albo degli amministratori giudiziari provvedono alla custodia, alla conservazione e all'amministrazione dei beni sequestrati, nonché alla gestione di beni costituiti in azienda sottoposti a sequestro o confisca. Tale ultima attività (gestione di aziende confiscate) è riservata, invece, come vedremo, ai soli iscritti nella Sezione di esperti in gestione aziendale.

Il Regolamento ( DM 19 settembre 2013 n. 160) – emanato dal Ministro della Giustizia di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze e del Ministro dello Sviluppo economico – reca, in particolare, le disposizioni in materia di iscrizione nell’albo e le modalità di sospensione e cancellazione dallo stesso, oltre che le modalità di esercizio del potere di vigilanza da parte del Ministero della Giustizia. Ma veniamo con ordine.

Il regolamento in esame precisa, in primo luogo, che l'Albo degli amministratori giudiziari - istituito presso il Ministero della giustizia (il quale sarà il titolare del trattamento dei dati personali) è articolato in due sezioni:

 sezione ordinaria;

 sezione esperti in gestione aziendale.

Ad ogni modo, l'iscrizione nella sezione esperti in gestione aziendale comporta anche l'iscrizione nella sezione ordinaria dell'Albo. In altri termini, l'iscrizione nella Sezione esperti in gestione aziendale consente la nomina come amministratore giudiziario anche con riferimento a beni o complessi di beni non costituiti in azienda.

Suddivisione dell’albo degli amministratori L’Albo degli

Amministratori Giudiziari

OSSERVA

OSSERVA

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certificata dell'amministratore giudiziario, la sezione dell'Albo nella quale è iscritto e l'ordine professionale di appartenenza.

Parte riservata Sono inseriti gli incarichi ricevuti dall'amministratore giudiziario, con specifica indicazione dell'autorità che ha attribuito l'incarico nonché della relativa data di conferimento e di cessazione, gli acconti e il compenso finale ricevuti.

L'albo sarà consultabile – esclusivamente con modalità telematiche – accedendo in uno spazio dedicato del sito internet del Ministero della giustizia, che si suddividerà:

 in un’area ad accesso libero dove sono contenuti i dati presenti nella parte pubblica dell'Albo,

 in un'area ad accesso riservato, dove sono contenuti i dati presenti nella parte riservata dell'Albo.

Potranno accedere alla parte riservata dell'Albo i magistrati, i dirigenti delle cancellerie che si occupano degli affari penali e le segreterie delle Procure della Repubblica, nonché il Direttore dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità (o ad un soggetto da quest'ultimo delegato).

Il CNDCEC, alla luce della pubblicazione nella G.U. 24.1.2014 n. 19 del suddetto regolamento, ha dettato alcune indicazioni operative con riguardo all’iscrizione nell’albo degli amministratori giudiziari dei propri iscritti.

In primo luogo viene precisato che soltanto i professionisti iscritti alla sezione A dell’albo professionale (esclusi quindi gli esperti contabili) possono presentare domanda di iscrizione, purché domiciliati nel territorio dello stato e previo possesso di determinati requisiti.

Ai fini dell’iscrizione presso l’albo degli Amministratori Giudiziari è necessario che il soggetto sia iscritto nell'Albo professionale da almeno cinque anni e che concretamente svolga attività professionale.

OSSERVA

Indicazioni del CNDCEC ( Pronto Ordini 13.2.2014 n. 36)

I requisiti

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Sul punto, viene precisato che, ai fini dell'iscrizione nella sezione "Esperti in gestione aziendale", il requisito del concreto svolgimento di attività professionale deve essere riferito alla gestione di aziende ovvero di crisi aziendali.

Peraltro, laddove il Commercialista sia in grado di attestare la frequentazione con profitto di corsi di formazione post-universitaria in materia di gestione di aziende o di crisi aziendali, l’anzianità di iscrizione all'Albo professionale è ridotta a tre anni.

Oltre all’iscrizione all’albo professionale e l’attestazione delle competenze in materia di crisi d’impresa è richiesto il possesso di determinati requisiti di onorabilità consistenti nel non versare in una delle seguenti situazioni:

 stato di interdizione temporanea o di sospensione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;

 assoggettamento a misure di prevenzione a tutela della pubblica sicurezza e a contrasto della criminalità organizzata a scopo mafioso (rispettivamente L. n.

1423/1956, o della L. n. 575/1965, e successive modificazioni), salvi gli effetti della riabilitazione;

 condanna definitiva alla pena della reclusione, anche se condizionalmente sospesa, salvi gli effetti della riabilitazione, per una serie di reati;

Si tratta dei seguenti reati:

 reati fallimentari (R.D. n. 267/1942) e societari (Tit. XI del Libro V cod. civ.);

 delitto non colposo, per un tempo non inferiore a un anno;

 delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'economia pubblica, per un tempo non inferiore a sei mesi.

 aver riportato, negli ultimi dieci anni, sanzioni disciplinari diverse dall'ammonimento, irrogate dall'ordine professionale di appartenenza.

La domanda di iscrizione deve, dunque, contenere (art. 4):

OSSERVA OSSERVA

La domanda di iscrizione

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 specifica indicazione della sezione per cui si richiede l'iscrizione (ordinaria o

"Esperti in gestione aziendale");

 certificazione – che può essere presentata ai sensi dell'art. 46 (dichiarazione sostitutiva di certificazione) e dell'art. 47 (dichiarazione sostitutiva di atto notorio) del D.P.R. n. 445/2000 - attestante l'iscrizione nell'Albo professionale nonché la data di detta iscrizione;

 certificazione

-

che può essere presentata ai sensi dell'art. 46 (dichiarazione sostitutiva di certificazione) e dell'art. 47 (dichiarazione sostitutiva di atto notorio) del D.P.R. n. 445/2000 - di non aver subito provvedimenti disciplinari dall'Ordine professionale;

 certificazione - che può essere presentata ai sensi dell'art. 46 (dichiarazione sostitutiva di certificazione) e dell'art. 47 (dichiarazione sostitutiva di atto notorio) del D.P.R. n. 445/2000 - dell'Ordine di appartenenza attestante di essere in regola con i crediti formativi professionali previsti dal programma di formazione dell'Ordinamento professionale;

 documentazione comprovante il possesso dei sopraindicati requisiti di professionalità e onorabilità;

Nel caso si intenda richiedere l'iscrizione nella sezione "Esperti in gestione aziendale" l'iscritto deve allegare alla domanda la documentazione comprovante:

 l'effettuazione dell'attività di gestione di aziende o di crisi aziendale, specificando l'atto o gli atti giudiziari dai quali è derivato l'incarico a svolgere la suddetta attività (mediante allegazione di copia conforme dell'atto giudiziario da cui è derivata l'assunzione dell'incarico);

 nonché la data di assunzione dell'incarico di amministratore per società o aziende, la forma di queste e le conseguenti attività svolte (mediante visura camerale relativa alla società in favore della quale è stata prestata l'attività di amministratore e di copia conforme del relativo atto costitutivo e dello statuto).

 attestazione - che può essere presentata ai sensi dell'art. 46 (dichiarazione sostitutiva di certificazione) e dell'art. 47 (dichiarazione sostitutiva di atto notorio) del D.P.R. n. 445/2000 - di frequentazione di corsi formativi post- universitari di 2° livello in materia di gestione aziendale o di crisi aziendale (per coloro che intendono iscriversi nella sezione "Esperti in gestione aziendale");

 indicazione della PEC su cui saranno inviate le comunicazioni;

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 attestazione del pagamento del contributo previsto per l'iscrizione e per la tenuta dell'albo.

Brevemente si ricorda che, per l'iscrizione all'Albo è dovuto un contributo di euro cento. Un contributo di pari importo dovrà essere corrisposto annualmente dall’iscritto per la tenuta dell'Albo: l'ammontare dei contributi (sia quello di prima iscrizione che quello annuale) dovrà essere aggiornato ogni tre anni con decreto non regolamentare del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico.

Ad ogni modo, i soggetti iscritti (o che formulano richiesta di iscrizione) in entrambe le Sezioni dell'Albo (ordinaria e speciale) non sono tenuti al versamento di un contributo in misura doppia: il pagamento del contributo di iscrizione alla Sezione esperti in gestione aziendale si intende comprensivo, infatti, anche del contributo di iscrizione alla Sezione ordinaria.

Il contributo annuale previsto per la tenuta dell’albo deve essere versato entro il 31 gennaio di ciascun anno. È espressamente previsto che la relativa attestazione di pagamento deve essere inviata al Ministero della giustizia entro il 30 aprile successivo. Diversamente, invece, il contributo per l’iscrizione all’albo dovrà essere versato prima di inviare la domanda di iscrizione, poiché la ricevuta di effettuazione del pagamento deve essere allegata alla predetta domanda di iscrizione.

Nel caso di omesso pagamento del contributo è disposta la sospensione dell’iscritto dall'Albo con specifico provvedimento che dovrà essere comunicato senza ritardo all'interessato; decorsi, invece, sei mesi dalla sospensione dell’iscritto dall'Albo, senza che questo abbia provveduto a regolarizzare il pagamento, sarà disposta la cancellazione dall'Albo.

In caso di corresponsione tardiva del contributo in parola, saranno dovuti, oltre all’importo di detto contributo, anche gli interessi legali decorrenti dalla data di scadenza del termine al dì di effettivo pagamento.

La domanda - compilata secondo l’apposito modello (che deve ancora essere approvato dal responsabile dell'Albo) e corredata dei relativi allegati - deve essere

OSSERVA Il contributo per

l’iscrizione e la tenuta

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tecniche dovranno essere stabilite con un prossimo decreto dirigenziale), al Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero, Direzione generale della giustizia civile.

Importanti precisazioni vengono fornite per i professionisti che hanno già provveduto ad inviare domanda di iscrizione nel suddetto Albo nelle modalità e nei termini previsti dall'art. 7, co. 3 del D.lgs. n. 14/2010.

Sul punto, si rammenta che il citato art. 7, co. 3, del D.lgs. n. 14/2010 ha consentito a coloro che erano in possesso dei requisiti previsti dal decreto, in sede di prima formazione dell'albo, di presentare domanda di iscrizione entro il 30 agosto 2010, utilizzando l’apposito schema messo a disposizione agli iscritti dal CNDCEC.

Nello specifico, viene chiarito che, i professionisti già iscritti devono procedere ad integrare la documentazione già presentata con quanto previsto dal predetto regolamento entro il 9 aprile 2014, ovvero entro i 60 giorni successivi dall'entrata in vigore del decreto, avvenuto in data 08.02.2014).

Nonostante la tempistica sopra illustrata, il CNDCEC osserva che, allo stato attuale, non è ancora possibile procedere materialmente all'iscrizione poiché:

 non è ancora stato reso disponibile il modello da utilizzare per l'invio della domanda (art. 4, co. 2) ;

 non sono state individuate le specifiche tecniche previste dal regolamento per:

o l'invio della domanda (art. 4, co. 5),

o l'inserimento dei dati nell'Albo e per l'accesso telematico alla parte riservata di questo;

o nonché per le altre comunicazioni (art. 5, co. 6 e art. 9).

Si attende, pertanto, la tempestiva emanazione degli ulteriori provvedimenti attuativi da parte del Ministero al fine di evitare di rendere inoperativa la normativa regolamentare emanata.

Tale presa di posizione ricalca nella sostanza le incongruenze e le perplessità già evidenziate dall’INA (Istituto Nazionale Amministratori Giudiziari) sulla disciplina relativa all’albo degli amministratori giudiziari.

OSSERVA Il professionisti

già iscritti in sede di prima formazione

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In particolare, l’INAG (Istituto Nazionale Amministratori Giudiziari) aveva segnalato alcune perplessità attendenti alla tempistica con cui ci si sarebbe potuti effettivamente iscrivere al nuovo albo: Secondo l’INAG “al momento non si può far altro che aspettare questo decreto dirigenziale prima di poter procedere. Tra l’altro, bisognerà aspettare anche l’approvazione, da parte del responsabile della tenuta dell’albo, del modello di domanda che si dovrà compilare”.

OSSERVA

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