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Il padre deve riconoscere il figlio; il figlio può impedirglielo

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Il padre deve riconoscere il figlio;

il figlio può impedirglielo

Autore: Redazione | 15/01/2017

Il padre ha il dovere di riconoscere il proprio figlio, altrimenti è tenuto a pagargli il risarcimento; ma il figlio, da 14 anni in su, può opporsi e impedirglielo.

Il padre ha il dovere di riconoscere il proprio figlio e di mantenerlo sin dalla nascita, ma il figlio con almeno 14 anni può opporsi e impedirglielo. È questo il succo di due recenti sentenze della Cassazione. Ma procediamo con ordine.

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Cos’è il riconoscimento del figlio

Il riconoscimento è l’atto con il quale uno o entrambi i genitori dichiarano di essere padre o madre di un determinato soggetto nato fuori dal matrimonio, attribuendogli lo status di figlio e creando in tal modo il rapporto di filiazione: è pertanto un atto essenziale per poter garantire ogni forma di tutela al figlio e al genitore che se ne prenderà cura.

Si tratta di un atto volontario, personale (non è ammessa infatti alcuna forma di rappresentanza) e irrevocabile.

L’obbligo di riconoscere il figlio

Il padre naturale ha il dovere di riconoscere il figlio nato da una relazione di fatto; conseguentemente ha anche l’obbligo di mantenerlo sin dal giorno della sua nascita in proporzione alle proprie capacità economiche attraverso un contributo prima pagato alla madre e, successivamente, direttamente al figlio (su richiesta di quest’ultimo). Se il padre è inadempiente, tanto la madre quanto il figlio (una volta divenuto maggiorenne) possono agire contro di lui e chiedere l’accertamento della paternità. La prova della paternità viene ottenuta attraverso l’esame del Dna. È diritto dell’uomo opporsi a tale prova, ma in realtà il giudice può trarre da tale comportamento un argomento di prova e, quindi, ritenere dimostrata la paternità proprio dal rifiuto al test.

Il padre non può mai evitare di riconoscere il figlio se proprio. È un suo obbligo verso quest’ultimo che neanche un accordo con la madre potrebbe derogare. Così se anche la donna gli promette di non chiedergli mai i soldi per il mantenimento e di non agire per l’accertamento della paternità, questo lo potrebbe fare, anche a

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distanza di numerosi anni, lo stesso figlio divenuto maggiorenne.

Conseguentemente all’accertamento della paternità scattano, per l’uomo scattano l’obbligo di:

risarcire la madre per le spese sostenute per il mantenimento del figlio (danno di natura economica); si tratta di un diritto al rimborso del 50% di tutti gli importi spesi dalla nascita del bambino;

risarcire il figlio per la perdita affettiva (danno morale).

L’obbligo del mantenimento del figlio

Secondo una recente sentenza della Cassazione [1], l’obbligo del mantenimento del figlio sorge – in caso di accertamento giudiziale della paternità – dalla nascita del figlio e non dalla domanda giudiziale volta a ottenere l’accertamento della paternità. Questo significa che se la madre o il figlio agiscono nei confronti del padre per ottenere la dichiarazione giudiziale della paternità, questi verrà condannato a pagare il 50% delle somme spese già sostenute sino ad allora dall’altro genitore per il mantenimento del figlio: si tratta degli importi che l’uomo avrebbe dovuto corrispondere sin dalla nascita del bambino.

Dunque, il giudice condanna il padre non solo al pagamento di un assegno mensile di mantenimento per il futuro, ma anche al pagamento di una ulteriore somma pari all’ammontare degli assegni dovuti per il periodo intercorso tra la nascita e la proposizione della domanda.

L’ammontare della condanna corrisponde agli esborsi presumibilmente sostenuti in concreto dal genitore che ha per intero sostenuto la spesa.

Se tale importo non sia altrimenti quantificabile nel suo preciso ammontare, il giudice provvede, per le somme dovute dalla nascita fino alla pronuncia, secondo equità.

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Per il riconoscimento del figlio ci vuole il consenso?

Se il padre intende riconoscere un figlio minore di 14 anni che è già stato riconosciuto dalla madre, quest’ultima deve prestare il proprio consenso.

Il consenso può essere rifiutato se il riconoscimento non risponde all’interesse del figlio. Tale interesse deve essere valutato sulla base di una serie di bisogni e finalità connessi a vari aspetti della vita quali: l’aspetto personale (bisogno di avere un padre), l’aspetto sociale (utilità di essere individuato come figlio di una persona certa), l’aspetto economico (in termini di maggiore sicurezza anche sociale).

In caso di rifiuto del consenso da parte della madre, il padre che voglia comunque procedere con il riconoscimento del figlio, deve promuovere un ricorso al tribunale per i minorenni.

Se il giudice ritiene che il rifiuto del consenso sia giustificato da motivi gravi e irreversibili, tali da far ravvisare la probabilità di una forte compromissione dello sviluppo psico-fisico del minore, emette una sentenza con cui rigetta il ricorso affermando che il genitore non ha diritto al riconoscimento del figlio.

Se il figlio ha compiuto 14 anni al momento del riconoscimento, è necessario il suo consenso al riconoscimento.

Non esiste un termine entro il quale il figlio debba manifestare il suo assenso; può farlo anche in un secondo momento o addirittura dopo la morte del genitore che voleva effettuare il riconoscimento.

In ogni caso l’assenso, ha effetti retroattivi, si producono cioè dal momento del riconoscimento.

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Il figlio può impedire al padre di riconoscerlo?

Il figlio, purché abbia compiuto 14 anni, può impedire al padre di riconoscerlo. È diritto del minore infatti dare il consenso o meno al riconoscimento da parte di un genitore. A differenza del caso in cui il dissenso viene opposto dalla madre, nel qual caso il giudice decide secondo l’interesse del figlio, se è quest’ultimo a opporsi il giudice ne deve solo prendere atto e “chiudere la partita”. Se il figlio non vuole essere riconosciuto il padre dovrà rassegnarsi a restare per lui un estraneo.

Note

[1] Cass. sent. n. 25735/2016. [2] Cass. sent.n. 781/17 del 13.01.2017.

Sentenza

Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 26 ottobre 2016 – 13 gennaio 2017, n. 781 Presidente Di Palma – Relatore Acierno

Fatti di causa

Con sentenza del 10/7/2012 il Tribunale per i minorenni di Brescia ha autorizzato M. M. a procedere al riconoscimento della minore L. G. nata il omissis, nonostante

il rifiuto della madre. La Corte d'Appello con pronuncia del 1 marzo 2013 ha confermato la pronuncia del Tribunale. La Corte di Cassazione, con la sentenza n.

21101 del 2014 ha annullato la pronuncia della Corte d'Appello, accogliendo il motivo di ricorso relativo alla mancata audizione della minore, di età prossima agli omissis anni, senza l'indicazione di alcuna ragione d'incapacità della medesima. In

sede di riassunzione la Corte d'Appello ha disposto l'audizione della minore delegando per l'incombente il Presidente relatore che si è avvalso dell'assistenza professionale del Consigliere Onorario dr.ssa A.. Nel corso dell'audizione la minore ha riferito di essere a conoscenza delle ragioni della convocazione e della domanda

di riconoscimento avanzata dal M.. Ha aggiunto di non avere particolare curiosità o preoccupazione in ordine a tale richiesta e di avere già un padre che si occupa di

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lei per cui il riconoscimento non andrebbe a suo vantaggio, precisando di non aver voglia d' incontrare il M. e di non ricordare nulla di lui. La Corte ha rigettato l'eccezione di nullità dell'audizione per difetto di verbalizzazione e perché non adeguatamente assistita dall'informazione sull'esito del giudizio e ha autorizzato il

riconoscimento. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione la madre della minore affidato a due motivi. Nel primo è stato ribadita la nullità

dell'audizione e nel secondo è stata dedotta la manata verifica del grave pregiudizio per la minore derivante dall'eventuale riconoscimento. Con memoria ex

art. 378 cod. proc. civ. la ricorrente ha evidenziato che la minore ha raggiunto l'età di quattordici anni così divenendo parte del giudizio, in quanto determinante il suo

consenso o dissenso all'azione. Ha prodotto altresì dichiarazione della minore di rifiuto dell'assenso al riconoscimento con richiesta di declaratoria di cessazione

della materia del contendere. Preliminarmente occorre rilevare che ai sensi dell'art. 104, comma 8 del D.Lgs. n. 154 del 2013 la nuova formulazione dell'art.

250 cod. civ. e il conseguente abbassamento a 14 anni dell'età del figlio il cui assenso costituisce elemento costitutivo dell'efficacia del riconoscimento stesso (Cass.n. 14 del 2003) si applica, fermi gli effetti del giudicato, anche ai figli nati o

concepiti anteriormente all'entrata in vigore della L. n. 219 del 2012. Il compimento del quattordicesimo anno di età determina in capo al minore la titolarità di un autonomo diritto di natura sostanziale nonché del correlativo potere

di natura processuale di determinare l'esito della domanda di riconoscimento proposta da uno dei due genitori. Analogamente il potere d'opposizione del genitore che aveva per primo riconosciuto il figlio minore perde radicalmente di

efficacia, così rendendo inutile il giudizio ex art. 250 quarto comma cod. civ. La posizione di contrasto tra le parti originarie non ha più ragion d'essere, venendo

meno la necessità del consenso del primo genitore che ha proceduto al riconoscimento e dell'intervento sostitutivo del giudice, secondo il modello normativo stabilito nell'art. 250 quarto comma cod. civ. La sopravvenienza dell'evento, peraltro, è rilevabile d'ufficio (Cass. n. 14 del 2003) ed il mutamento

della situazione sostanziale produce la cessazione della contesa giudiziaria, non essendo più necessaria l'autorizzazione giudiziale in luogo del consenso dell'altro

genitore per procedere al riconoscimento. La sentenza impugnata, deve, in conclusione, essere cassata senza rinvio in quanto la sopravvenuta condizione di

efficacia del riconoscimento travolge l'intero giudizio. Attesa la natura e l'andamento del giudizio le spese processuali di tutti i gradi di giudizio devono

essere integralmente compensate.

P.Q.M.

Dichiara cessata del contendere. Cassa senza rinvio la sentenza impugnata e compensa le spese processuali di tutti i gradi di giudizio.

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