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Allegato 1 Concessione del servizio di gestione della sosta con parcheggio a pagamento, a disco orario e carico e scarico nel Comune di Treviso

Importo da riequilibrare a favore di APCOA Importi in Euro

Totale anno 3°ANNO Totale ricavi (inclusa IVA) 332.302,75 373.940,95 361.298,85 379.476,70 343.517,60 339.668,30 301.793,38 374.825,14 389.211,42 358.509,46 3.554.544,55 Percentuale 21,89% APCOA (inclusa IVA) 72.741,07 81.855,67 79.088,32 83.067,45 75.196,00 74.353,39 66.062,57 82.049,22 85.198,38 78.477,72 778.089,80 Percentuale 21,89% APCOA (esclusa IVA) 59.623,83 67.094,81 64.826,49 68.088,07 61.636,07 60.945,40 54.149,65 67.253,46 69.834,74 64.326,00 637.778,53

Totale anno 4°ANNO Totale ricavi mensili inclusa IVA 332.303,00 97.666,14 9.410,85 26.107,53 251.537,40 210.069,42 192.641,35 257.392,95 249.095,31 229.446,05 1.855.670,00 Percentuale 21,89% APCOA (inclusa IVA) 72.741,13 21.379,12 2.060,04 5.714,94 55.061,54 45.984,20 42.169,19 56.343,32 54.526,96 50.225,74 406.206,16 Percentuale 21,89% APCOA (esclusa IVA) 59.623,87 17.523,87 1.688,55 4.684,38 45.132,41 37.691,96 34.564,91 46.183,05 44.694,23 41.168,64 332.955,87

Totale anno 4°ANNO Differenza ricavi mensili inclusa IVA 0 -276.274,81 -351.888,00 -353.369,17 -91.980,20 -129.598,88 -109.152,03 -117.432,19 -140.116,11 -129.063,40 -1.698.874,55 Differenza 21,89% APCOA (inclusa IVA) 0 -60.476,56 -77.028,28 -77.352,51 -20.134,47 -28.369,19 -23.893,38 -25.705,91 -30.671,42 -28.251,98 -371.883,64 Differenza 21,89% APCOA (esclusa IVA) 0 -49.570,95 -63.137,94 -63.403,70 -16.503,66 -23.253,44 -19.584,74 -21.070,42 -25.140,51 -23.157,36 -304.822,65

Differenza percentuale ricavi 0,00% -73,88% -97,40% -93,12% -26,78% -38,15% -36,17% -31,33% -36,00% -36,00% -47,79%

Nota: i ricavi di Ottobre e Novembre 2020 sono stati stimati in base alla differenza percentuale dei ricavi di Ottobre 2020 rispetto Ottobre 2019 considerando le prime 4 settimane del mese

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feb-20 mar-20 apr-20 mag-20 giu-20 lug-20 ago-20 set-20 ott-20 nov-20

feb mar apr mag giu lug ago set ott nov

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allegato 2

FATTURE EMESSE A FAVORE DI APCOA CON PAGAMENTO SOSPESO

NUMERO DATA IMPORTO IVA TOTALE

36/00/4 23/6/20 € 62.530,34 € 13.756,67 € 76.287,01 canone marzo 36/00/5 23/6/20 € 6.025,26 € 1.325,56 € 7.350,82 canone aprile 36/00/6 23/6/20 € 16.715,24 € 3.677,35 € 20.392,59 canone maggio 36/00/7 23/6/20 € 161.045,79 € 35.430,07 € 196.475,86 canone giugno

€ 300.506,28

CALCOLO RIEQUILIBRIO IMPORTO IVA TOTALE

€ 304.822,65 € 67.060,98 € 371.883,63

MENO FONDO FIS COVID -€ 28.615,14 -€ 28.615,14

SOMMA DA RIEQUILIBRARE € 276.207,51 € 336.973,16

1) Riconoscimento APCOA somma di € € 336.973,16 2) Credito da canoni Comune di Treviso € 300.506,28 3) Differenza a favore di APCOA da riconoscere con la proroga € 36.466,88 4) Proroga di 6 mesi (fino al 31/5/2020) così funzionante:

Incassi fino a (*) € 77.836,00

Incassi da € 77.836,00 a (**) € 355.577,89

Oltre € 355.577,89

(*) Importo ottenuto da € 63.800,00 + Iva

(**) Importo ottenuto dalla seguente formula: € 77.836,00 diviso 21,89 per 100 Infatti:

€ 355.577,89 x 21,89% = € 77.836,00

€ 355.577,89 x 78,11% = € 277.741,89

totale € 355.577,89

PROSPETTO DI RIEQUILIBRIO CONTRATTO DI CONCESSIONE SERVIZIO DI GESTIONE DELLA SOSTA A PAGAMENTO, A DISCO ORARIO E CARICO E SCARICO NEL COMUNE DI TREVISO

Importi IVA compresa

il Comune di Treviso ha canone € 0,00

il Comune di Treviso ha canone pari al 100% degli incassi

Il Comune di Treviso ha canone pari al 78,11% degli incassi

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Appendice al contratto di data 30.11.2016 n. 13347 di Rep. del Segretario Generale e successiva scrittura privata prot.n.

173547 del 19.11.2019 con riequilibrio economico finanziario della concessione del servizio di gestione della sosta a pagamento, a disco orario e carico scarico nel Comune di Treviso in dipendenza dell’emergenza sanitaria dal virus Sars- Cov-2.

L’anno 2020 (duemilaventi), e questo dì _____ (________) del mese di novembre, con la presente scrittura privata, sottoscritta dalle parti con firma digitale, tra i signori:

• dott. Arturo Benigna, nato a Mantova il 20 gennaio 1962, domiciliato per la carica come appresso, che interviene ed agisce nel presente atto, non in proprio, ma nella sua veste di legale rappresentante pro tempore della società Apcoa Parking Italia S.p.A. (codice fiscale n. 01176050217), con sede in Mantova (MN) via Zanellini 15 (per brevità detto anche il

“Concessionario”), come risulta dal certificato di iscrizione nella sezione ordinaria di data _________ della Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura di Treviso- Belluno, agli atti del Comune di Treviso;

• dott. Missagia Marcello, nato a Treviso il 30 ottobre 1965, domiciliato per la carica come appresso, che interviene ed agisce nel presente atto, non in proprio, ma nella sua veste di Dirigente del Comune di Treviso (codice fiscale n. 80007310263) con sede in Treviso via Municipio, 16 (per brevità detto anche il

“Concedente”), ai sensi dell'articolo 107, comma 3, del T.U.E.L.

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18 agosto 2000, n. 267, e del regolamento di organizzazione e disciplina della competenza degli organi e del flusso degli atti ai fini della ricerca del contraente, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 54 dell’1.03.2019 e modificato con deliberazione di Giunta comunale n. 283 del 08.10.2019, e della disposizione sindacale prot. n. 76829 del 26.06.2020, ed in esecuzione della deliberazione di Giunta comunale n. 335 del 19.11.2020, dichiarata immediatamente eseguibile, e della determinazione dirigenziale n. ______ del _______, depositate agli atti del Comune di Treviso;

Premesso che:

• in data 30.11.2016 è stato stipulato il contratto rep. n. 13347 con la società APCOA Parking Italia S.p.A., con sede a Mantova via R. Zanellini n. 15, per la concessione del servizio di gestione della sosta a pagamento, a disco orario e carico scarico nel Comune di Treviso, relativo al periodo 01.12.2016 – 30.11.2019 e con scrittura privata prot. n. 173547/2019 del 19/11/2019 l’affidamento della concessione è stato rinnovato per un ulteriore anno, ossia per il periodo 01.12.2019 – 30.11.2020;

• il contratto predetto prevede il versamento da parte della società concessionaria al Comune di Treviso di un canone di concessione nella percentuale del 78,11% sugli incassi al netto di Iva;

• con delibera del Consiglio dei Ministri del 31/1/2020 è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza del rischio

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sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti trasmissibili;

• si sono susseguiti, e sono tutt’ora vigenti, diversi provvedimenti relativi all'emergenza Coronavirus nel tempo emanati dalle autorità competenti al fine dell'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19;

• in particolare a marzo 2020 allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19 sull’intero territorio nazionale, sono state sospese molte attività produttive industriali e commerciali;

• le restrizioni imposte alle attività produttive sono state successivamente modificate con diversi D.P.C.M.;

• a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza sanitaria originata dal Coronavirus- 19, il Governo ha emanato anche una serie di provvedimenti per mitigare gli effetti negativi dell’improvvisa crisi economica, ma anche sociale, che si è abbattuta su tutto il territorio nazionale (e, considerata la pandemia annunciata dall’OMS, anche internazionale);

• l’art. 91 “Disposizioni in materia di ritardi o inadempimenti contrattuali derivanti dall’attuazione delle misure di contenimento e di anticipazione del prezzo in materia di contratti pubblici” della Legge 24 aprile 2020, n. 27

“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per

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famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l’adozione di decreti legislativi” dispone che “il rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto è sempre valutato ai fini dell’esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 del codice civile, della responsabilità del debitore, anche relativamente all’applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti”;

• le disposizioni di interruzione obbligatoria delle attività imposte dalle disposizioni governative hanno inciso profondamente sulla mobilità delle persone e, conseguentemente, sugli introiti da tariffe per la sosta in centro storico e aree limitrofe e presso i parcheggi dell’aeroporto Canova di Treviso la cui attività, tra l’altro, è stata sospesa;

• con lettera prot. n. 39538/2020 del 21/03/2020 la società Apcoa Parking Italia S.p.A., nel far presente l’eccessiva onerosità ai sensi dell’art. 1467 c.c. dell’adempimento dell’obbligo di pagamento del canone nella misura contrattualmente convenuta, anche alla luce della delibera Anac n. 9 del 28.3.2018 – Linee Guida n. 9 che pone i contagi e le epidemie tra gli eventi di forza maggiore che danno diritto alla revisione del piano economico finanziario, ha chiesto al Comune Concedente di avviare una trattativa tra le parti per trovare una soluzione, facendo riferimento anche a quanto previsto all’art. 19 “Servizio minimo di emergenza” del

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capitolato speciale e ai principi generali previsti dal codice civile e dal codice dei contratti pubblici;

• nelle more del raggiungimento di un accordo tra le parti il Concessionario ha sospeso il pagamento dei canoni di concessione dei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno per un totale di € 246.316,63 più Iva;

• con corrispondenza in atti del Comune di Treviso, il Concessionario chiede il riconoscimento dei mancati ricavi di competenza per € 276.207,51 al netto degli ammortizzatori sociali pari ad € 28.615,14:

• allo scopo di raggiungere un accordo in nome dell’interesse reciproco alla salvaguardia del contratto attraverso il corretto riequilibrio del vincolo contrattuale, il Concedente e il Concessionario hanno avuto incontri e scambi di corrispondenza nello spirito di mutua collaborazione;

• sussiste l’interesse pubblico ad addivenire ad un accordo con il concessionario per la riconduzione ad equità l’equilibrio del sinallagma contrattuale come de orientamento dell’ufficio del Massimario della Corte di Cassazione, in base alla relazione 56 dell’8 luglio 2020 sulle «Novità normative sostanziali del diritto “emergenziale” anti-Covid 19 in ambito contrattuale e concorsuale»;

• l’art. 7 del contratto rep. n. 13347 del 30/11/2016 prevede che

“Allo scadere del contratto, il Concessionario del servizio di gestione della sosta è tenuto, su richiesta del Comune di Treviso, a garantire la prosecuzione del servizio fino al

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subentro della nuova ditta aggiudicataria, alle condizioni disciplinate dalla presente concessione-contratto, e comunque per un periodo non superiore a sei mesi.”

• la Giunta comunale il 19.11.2020 ha approvato la deliberazione n. 335 avente ad oggetto “Proroga, con riequilibrio economico finanziario, della concessione del servizio di gestione della sosta a pagamento, a disco orario e carico scarico nel Comune di Treviso in dipendenza dell’emergenza sanitaria dal virus Sars-Cov-2. Atto di indirizzo ai fini dell’accordo con il concessionario”.

• con determinazione dirigenziale n. ____ del _____ è stato approvato l’appendice contrattuale oggetto del presente provvedimento da sottoscriversi in forma di scrittura privata e sono stati assunti gli impegni di spesa da esso derivanti;

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 – PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente appendice contrattuale.

Art. 2 – PROSECUZIONE DEL CONTRATTO

Il concessionario si obbliga, ai sensi dell’art. 7 del contratto di data 30.11.2016 n. 13347 di Rep. del Segretario Generale, a proseguire il servizio di gestione della sosta a pagamento, a disco orario e carico scarico nel Comune di Treviso dal 01.12.2020 al 31.05.2021, alle condizioni disciplinate dal medesimo contratto, salvo quanto appresso indicato:

a) - gli incassi da € 0,00 più Iva fino a € 63.800,00 più Iva

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costituiscono per il 100% corrispettivo del Concessionario.

In caso di incassi inferiori a € 63.800,00 mensili più Iva, il Concessionario non avrà nulla a pretendere nei confronti del Comune di Treviso considerando il minor incasso come rischio di impresa;

- gli incassi oltre € 63.800,00 più Iva e fino a € 291.457,29 più Iva costituiscono per il 100% canone di concessione del Comune di Treviso da corrispondersi mensilmente come segue:

• per il mese di dicembre 2020 entro il 12/01/2021,

• per il mese di gennaio 2021 entro il 12/02/2021,

• per il mese di febbraio 2021 entro il 12/03/2021,

• per il mese di marzo 2021 entro il 12/04/2021,

• per il mese di aprile 2021 entro il 12/05/2021,

• per il mese di maggio 2021 entro il 12/06/2021, In caso di incassi inferiori o pari a € 63.800,00 più Iva, il Comune di Treviso non avrà nulla a pretendere nei confronti del Concessionario;

- gli incassi oltre € 291.457,29 più Iva verranno ripartiti come segue:

• il 78,11% degli incassi costituiranno canone di concessione comprensivo di Iva del Comune di Treviso,

• il 21,89% degli incassi costituiranno corrispettivo comprensivo di Iva del Concessionario,

In caso di incassi inferiori a € 291.457,29 più Iva le parti non

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avranno nulla a pretendere nei confronti l’una dell’altra;

b) l’indennizzo su base mensile di cui all’art. 5 del capitolato speciale del contratto rep. n. 13347 del 30.11.2016, dovuto in caso di forme di gratuità della sosta in centro storico ulteriori rispetto a quelle già disposte dall’Amministrazione comunale alla data del presente contratto, e gli incassi mensili non potranno complessivamente superare l’importo mensile di € 63.800,00 più Iva;

c) il concessionario rinuncia all’indennizzo di cui all’art. 5 del capitolato speciale del contratto rep. n. 13347 del 30.11.2016 per il periodo 01.12.2019 – 30.11.2020 (ad esempio utilizzo per manifestazioni e/o iniziative varie, occupazioni di suolo pubblico per interventi e/o plateatici).

Art. 3 – RICONDUZIONE AD EQUITA’ EX ART. 1467, TERZO COMMA, C.C.

Tenuto conto del fatto che:

a) il Comune di Treviso ha emesso per i canoni di concessione relativi al periodo da marzo a giugno 2020 le seguenti fatture:

- fattura n. 36/00/4 del 23/06/2020 per € 62.530,34 più Iva - fattura n. 36/00/5 del 23/06/2020 per € 6.025,26 più Iva - fattura n. 36/00/6 del 23/06/2020 per € 16.715,24 più Iva - fattura n. 36/00/7 del 15/07/2020 per € 161.045,79 più Iva per un totale complessivo di € 246.316,63 più Iva,

b) il concessionario ha registrato da marzo a novembre 2020 un minor ricavo per complessivi € 276.207,51 più Iva, già al

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netto degli ammortizzatori sociali pari ad € 28.615,14,

le parti convengono di comune accordo che il contratto viene ricondotto ad equità ex art. 1467, terzo comma, c.c. in relazione al periodo da marzo a novembre 2020 e al periodo di prosecuzione del contratto fino al 31.05.2021, con le modalità indicate agli artt. 2 e 5 della presente appendice contrattuale.

Ai fini della riconduzione ad equità per il periodo dall’1.12.2020 al 31.5.2021, le parti convengono in € 63.800,00 più Iva mensili l’importo massimo a copertura dei costi di gestione della concessione (personale, manutenzione impianti esazione tariffe, ecc..) del Concessionario.

Le parti di comune accordo convengono, altresì, che qualora il Concessionario ottenga, a seguito di un’analoga riconduzione ad equità del relativo contratto sottostante, una riduzione del canone mensile di Euro 25.980,00 più Iva relativo al contratto con Intercomp S.p.A. per i servizi di gestione e manutenzione HW e SW del sistema di gestione della sosta a pagamento in centro storico, il Concessionario stesso si obbliga a ridurre per un importo pari al 50,00%

della predetta riduzione i costi di gestione mensili di € 63.800,00 più Iva, ovvero a rimborsare il Comune di Treviso per un importo pari al 50,00% della predetta riduzione, relativamente al periodo da marzo 2020 a maggio 2021.

In ogni caso il Concessionario si obbliga a garantire il

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mantenimento in esercizio ed efficienza del sistema tecnologico di gestione della sosta in centro storico, dato che per il Comune di Treviso costituisce, tra l’altro, grazie alla profondità storica dei dati, fondamentale strumento di analisi per le politiche della mobilità e di regolazione della sosta. Resta inteso che, qualora il fornitore Intercomp S.p.A.

dovesse applicare dei costi straordinari extra canone mensile di cui sopra per garantire il mantenimento in esercizio ed efficienza del sistema tecnologico di gestione della sosta in centro storico (es. eventuali aggiornamenti aggiuntivi del sistema), tali costi saranno rimborsati al Concessionario dal Comune di Treviso.

ART. 4 NUOVE OBBLIGAZIONI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Oltre a quanto stabilito dal contratto di data 30.11.2016 n. 13347 di Rep. del Segretario Generale, il concessionario si obbliga:

a) al rifacimento, a propria cura e spese, della segnaletica orizzontale e della numerazione degli stalli di sosta che nella lettera prot. n. 132524 del 12/10/2020 risultano a carico del Comune di Treviso per una spesa di € 5.297,74 più Iva;

b) a riconoscere ai titolari degli abbonamenti residenti, operatori, Viale De Gasperi e viale D’Alviano, relativi al periodo di gratuità della sosta dal 18/03/2020 al 31/05/2020, stabilito con ordinanze 38819/2020 del 18/03/2020, 43654/2020 del 03/04/2020, 48898/2020 del 17/04/2020, 53041/2020 del 30/04/2020, un ristoro consistente in una maggiore durata

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della validità degli abbonamenti a propria cura e spese proporzionata al periodo pagato a prescindere dalla data di pagamento dell’abbonamento. Tale forma di ristoro è a cura e spese del Concessionario e pertanto il valore monetario del rimborso va conteggiato al fine del raggiungimento della quota mensile di copertura dei costi di gestione di € 63.800,00 più Iva.

Nel caso in cui l’abbonato chieda il ristoro sotto forma di rimborso, il Comune di Treviso riconoscerà al Concessionario gli importi rimborsati agli abbonati entro 90 giorni dal termine del servizio fino ad un massimo di € 9.457,13 più IVA;

Art. 5 – ASPETTI CONTABILI

Il Concessionario si obbliga a pagare al Comune di Treviso i canoni di concessione relativi al mese di marzo, aprile, maggio e giugno 2020 per € 246.316,63 più Iva corrispondente alla somma delle fatture emesse dal Comune di Treviso indicate all’art. 3.

Il Comune di Treviso, a sua volta, si obbliga a pagare al Concessionario la somma allo stesso spettante per il periodo da marzo a novembre 2020 a titolo di riequilibrio del contratto di concessione per complessivi € 276.207,51 più Iva.

Le parti stabiliscono che il pagamento dei rispettivi crediti avverrà mediante compensazione ex art. 1241 c.c.

Pertanto, ai fini contabili per il Comune di Treviso, l’importo di € 276.207,51 più Iva verrà regolato contabilmente con l’importo di € 246.316,63 più Iva, mediante emissione di mandati vincolati a reversali per pari importo.

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La differenza a credito per il Concessionario e a debito per il Comune di Treviso di € 29.890,88 più Iva, verrà regolata contabilmente con l’importo delle prime fatture utili del canone di concessione a partire dal mese di dicembre 2020, mediante emissione di mandati vincolati a reversali.

L’indennizzo di cui all’art. 2 lett. b) verrà pagato al Concessionario entro 90 giorni dal termine del servizio.

Art. 6 - DISPOSIZIONI FINALI

a) Con le pattuizioni del presente atto, si intende definito e, quindi, rinunciato ogni diritto o pretesa delle parti in relazione ai fatti indicati nelle premesse. Pertanto, il presente accordo copre, per tutte le parti, il dedotto e il deducibile, per cui, una volta tempestivamente e correttamente eseguite da parte della Società Concessionaria e del Comune Concedente le obbligazioni assunte ai punti che precedono, tutte le parti intervenute nel presente accordo saranno completamente soddisfatte nei reciproci interessi e non avranno altra pretesa da far valere l'una dall'altra, e reciprocamente.

b) Con la sottoscrizione del presente accordo, si ripete, le parti danno atto di essere completamente soddisfatte nei reciproci interessi e dichiarano di non avere più nulla a pretendere a qualsivoglia titolo o ragione in ordine alla vertenza oggetto del presente accordo, ritenendosi completamente ed integralmente tacitate e soddisfatte con l’adempimento delle obbligazioni derivanti dal presente atto.

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c) Le parti concordemente danno atto che con la sottoscrizione del presente atto il rapporto preesistente non è, comunque, estinto per novazione e perciò entrambe le parti si riservano espressamente ex art. 1976 c.c. il diritto alla risoluzione del presente accordo in caso di inadempimento delle obbligazioni sopra indicate.

d) L'inadempimento da parte del Concedente e del Concessionario anche di una sola obbligazione contenuta nelle clausole del presente accordo determina, ai sensi dell'articolo 1456 c.c., la risoluzione di diritto del presente accordo.

e) Tutte le clausole del presente accordo sono espressamente considerate dalle parti essenziali e pertanto la nullità di singole clausole importa la nullità dell'intero accordo.

f) Qualunque aggiunta o modifica del presente accordo dovrà risultare da atto scritto, restando espressamente esclusa la prova per testimoni di clausole, accordi o pattuizioni non sanciti in questo atto.

Art. 7 – DISPOSIZIONI INTERPRETATIVE

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente atto, trovano applicazione tutte le disposizioni di cui al Contratto di concessione rep. n. 13347 del 30/11/2020 e successiva scrittura privata prot. n. 173547/2019 del 19/11/2019.

Art. 8 – SPESE DI CONTRATTO

Sono a carico del Concessionario le spese di bollo.

Le Parti convengono di non sottoporre a registrazione la presente

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scrittura privata e che essa sarà sottoposta a registrazione solo in caso di inadempimento di una delle parti. In tal caso le relative spese faranno carico alla parte che, con il proprio inadempimento, avrà determinato la necessità di procedere a registrazione del presente accordo.

Art. 9 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, i dati contenuti nel presente contratto saranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi, dai decreti e dai regolamenti in materia.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente.

Consta quest’atto di numero ____ intere pagine e parte della pre- sente fin qui.

Per il Comune: f.to Dott. Marcello Missagia Per la Società: f.to Dott. ___________________

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